Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria UL D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 29/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GERMANA Parte_1 C.F._1
FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Martino n. 168, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ELISABETTA MOTZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano (MI),
Corso di Porta Vittoria n. 18, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato in via condivisa a entrambi i genitori che eserciteranno R_ congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, in considerazione delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Tutte le decisioni relative al minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel R_ rispetto dei principi dell'affidamento condiviso. Sarà onere del padre e della madre informarsi reciprocamente di ogni fattispecie relativa al figlio. Sia il padre, sia la madre avranno diritto ad esercitare la potestà in via separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il minore.
1
3. Il minore sarà collocato in via paritetica presso entrambi i genitori. R_
In particolare, sarà collocato alternativamente presso ciascun genitore durante il fine R_ settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina. Durante la settimana, sarà collocato R_ presso l'abitazione della madre, compreso il pernottamento, nei giorni di lunedì e giovedì; nei giorni di martedì e mercoledì sarà collocato presso l'abitazione del padre, pernottando presso lo stesso.
Le Parti hanno già concordato che i termini della pariteticità potranno essere modulati e perfezionati in relazione alle esigenze relative alla crescita e alla maturità del minore.
Entrambi i genitori potranno presenziare agli impegni sportivi dei figli compatibilmente con gli impegni dell'altro figlio a loro affidato.
4. La figlia GI, maggiorenne, vivrà pariteticamente con la madre e con il padre, salvo migliori accordi che, di volta in volta, saranno assunti tra i genitori e la figlia.
5. Ogni genitore, durante l'anno, avrà la facoltà di trascorrere con il figlio minore tre settimane, anche non consecutive, in periodi da concordarsi tra le Parti con preavviso di almeno due mesi.
Al termine del periodo di vacanza del minore con uno dei genitori, trascorrerà il primo fine R_ settimana con il genitore con il quale non ha soggiornato nel periodo immediatamente precedente.
6. I genitori trascorreranno con il minore le vacanze natalizie per i periodi dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 30 dicembre all'inizio delle lezioni scolastiche, salvo migliore e diverso accordo tra le
Parti.
Per il 2025 trascorrerà le vacanze natalizie dal giorno 23 dicembre al giorno 30 dicembre R_ con la madre. Per gli anni successivi, salvo diverso accordo tra le Parti, i ricorrenti osserveranno il principio dell'alternanza.
7. In merito alla Pasqua, al Carnevale ed ai ponti individuati dal calendario scolastico, il collocamento di seguirà l'andamento del periodo di collocamento corrispondente. R_
8. Qualora i genitori ritenessero di compiere, durante le vacanze estive, le vacanze invernali, le vacanze pasquali o i Ponti, viaggi o, comunque, spostamenti della durata superiore ad un giorno, se ne daranno tempestiva comunicazione, specificando luogo e riferimenti di dimora temporanea del minore.
9. Ogni genitore favorirà un contatto telefonico quotidiano con il minore, sia quando il minore è a
Viareggio, sia quando è fuori Viareggio.
10. La casa familiare sita in Viareggio, Via Fratelli Rosselli, n. 55, è assegnata al Signor Pt_2 con quanto l'arreda. La RA provvederà ad asportare da detta abitazione tutti i propri Pt_1 effetti personali entro la data del rilascio dell'abitazione, come meglio specificato infra.
11. I figli, GI e , manterranno, ai fini anagrafici, la residenza, presso la casa coniugale, R_ in Viareggio, Via Fratelli Rosselli, n. 55, fino a quando la OR abiterà nella casa Pt_1 familiare;
successivamente un figlio manterrà la residenza presso il padre e l'altro presso la madre, su decisione concorde delle Parti e della figlia GI, già maggiorenne al momento del deposito del presente ricorso.
12. La RA , a fronte della corresponsione, che sarà effettuata con le Parte_1 modalità infra meglio specificate, dell'importo di € 110.000,00 (centodiecimila/00) e a fronte dell'accollo liberatorio del mutuo afferente la casa coniugale sita in Viareggio, Via Fratelli Rosselli,
n. 55 da parte del Signor nonché all'esito dello scioglimento del fondo Parte_2 patrimoniale come precisato infra, al punto n. 21, cede al Signor che accetta, Parte_2
2 la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, della citata unità immobiliare sita in Viareggio,
Via Fratelli Rosselli, n. 55, come descritta nella documentazione prodotta a corredo del presente ricorso.
13. La restante quota del 50% è già di proprietà del Signor Pt_2
14. La RA rinuncia espressamente a qualsivoglia diritto di ipoteca legale comunque Pt_1 nascente dal presente atto.
15. La quota di proprietà indivisa relativa alla casa coniugale sarà ceduta e trasferita al Signor
l momento dell'Udienza Presidenziale avanti il Tribunale di Lucca, nello stato di fatto Pt_2
e di diritto in cui attualmente si trova, in forza dei titoli e del possesso, a fronte della corresponsione, da parte del Signor dell'importo di € 110.000,00 (centodiecimila/00), a Parte_2 mezzo di dodici assegni circolari intestati alla RA , di cui dieci dell'importo Parte_1 di € 10.000,00 (diecimila/00) e due dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00).
16. Le Parti statuiscono che gli assegni circolari come sopra descritti saranno consegnati, il giorno precedente l'Udienza Presidenziale di comparizione personale delle Parti, dal Signor Pt_2 alla RA , avanti il Notaio , con studio in Viareggio, Via Cavallotti, Pt_1 Persona_2
n. 42, professionista individuato dalla OR , che custodirà gli assegni e li consegnerà Pt_1 alla RA , alla presenza del signor all'avveramento alternativo di una delle Pt_1 Pt_2 due seguenti condizioni:
a.
1. sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisto, da parte della RA , avente Pt_1 ad oggetto un'unità immobiliare sita in Viareggio, limitatamente all'importo di cui alla caparra indicata nel preliminare stesso;
a.
2. sottoscrizione di un contratto definitivo di acquisto, da parte della RA , avente ad Pt_1 oggetto un'unità immobiliare sita in Viareggio;
l'importo sarà pari alla differenza tra quanto già versato per la sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di caparra (punto “a.1” che precede) e l'importo di € 110.000,00 (centodiecimila/00), qualsivoglia sia il prezzo dell'immobile oggetto di acquisto;
ovvero:
b. in ogni e qualsivoglia caso, all'esito della fissanda udienza divorzile, e in particolare, il giorno successivo rispetto all'udienza divorzile che si richiede sin d'ora abbia luogo con modalità cartolare, nel caso in cui la RA , entro la menzionata udienza divorzile, non dovesse reperire Pt_1 un'unità abitativa da acquistare, anche qualora si dovesse verificare l'ipotesi del mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte del Signor el termine prescritto. Pt_2
17. Le spese relative al deposito fiduciario degli assegni faranno capo in via esclusiva alla RA
. Pt_1
18. Ai fini del perfezionamento del trasferimento immobiliare, le Parti producono la dichiarazione prevista dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca in materia di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione personale dei coniugi che, sottoscritta in calce e siglata in ogni pagina dai ricorrenti, deve considerarsi parte integrante del presente atto.
19. Le Parti danno atto che le spese relative alla relazione tecnica di cui all'art. 7 del Protocollo del
Tribunale di Lucca in materia di trasferimenti immobiliari faranno capo in via esclusiva al Signor salvo quanto previsto al punto successivo. Pt_2
20. Le Parti danno atto che le spese relative all'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all'art. 3 del Protocollo del Tribunale di Lucca in materia di trasferimenti immobiliari, faranno capo in via esclusiva alla RA . Pt_1
3 21. La RA e il Signor rovvederanno allo scioglimento per mutuo consenso Pt_1 Pt_2 del fondo patrimoniale di cui al punto sub “b” delle condizioni di separazione, con atto notarile, annotato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, entro il termine di giorni quindici dal deposito del presente ricorso. Le spese notarili relative allo scioglimento del fondo patrimoniale faranno capo in via esclusiva al Signor
Pt_2
22. Al fine di disporre di un lasso di tempo considerato congruo per individuare una soluzione abitativa, la RA avrà facoltà di continuare ad abitare presso la casa coniugale, fino e Pt_1 non oltre sei mesi decorrenti dalla data dell'udienza divorzile, termine da considerarsi essenziale.
23. Durante il temporaneo periodo di coabitazione, la RA si prenderà cura Pt_1 organizzativamente ed economicamente dei ragazzi, con mantenimento diretto ordinario, il lunedì e il giovedì, fino alla mattina successiva;
il Signor i prenderà cura organizzativamente ed Pt_2 economicamente dei ragazzi, con mantenimento diretto ordinario, il martedì e il mercoledì, fino alla mattina successiva. Il venerdì i ricorrenti si prenderanno cura dei ragazzi in via alternata. Il fine settimana, ossia il sabato e la domenica, i ricorrenti si prenderanno cura dei figli in via alternata, fino al lunedì successivo.
24. All'esito del rilascio della casa coniugale da parte della RA , i ricorrenti Pt_1 provvederanno al mantenimento diretto ordinario dei figli nei giorni del rispettivo collocamento di
GI e di , come descritto al punto sub n. 3 del presente ricorso. R_
25. Il mantenimento diretto è stabilito sul presupposto di un collocamento paritetico dei figli presso i comparenti. Laddove il collocamento non dovesse essere paritetico, le Parti procederanno ai necessari conguagli a consuntivo da effettuarsi mensilmente, entro la data del giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento, sulla base dei costi sostenuti ed individuati nei giustificativi fiscali, affinché ogni genitore sia responsabile del mantenimento ordinario dei figli nella misura di un mezzo.
26. Fino a quando la RA si tratterrà presso la casa coniugale, le Parti provvederanno Pt_1 alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di spese ordinarie afferenti la casa coniugale in misura paritaria.
27. Dal reperimento di una nuova unità abitativa da parte della RA , le Parti Pt_1 provvederanno in via autonoma alle spese ordinarie e straordinarie delle rispettive abitazioni.
28. La previsione di cui al punto precedente relativamente alle spese ordinarie è stabilita sul presupposto di un collocamento paritetico dei figli presso i comparenti. Laddove il collocamento non dovesse essere paritetico, le Parti procederanno ai necessari conguagli a consuntivo da effettuarsi mensilmente, entro la data del giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento, sulla base dei costi sostenuti ed individuati nei giustificativi fiscali.
29. A decorrere dall'Udienza Presidenziale, data del trasferimento della quota della casa coniugale dalla RA al Signor le corresponsioni relative al mutuo che grava Pt_1 Pt_2 sull'immobile sito in Viareggio, Via Fratelli Rosselli, n. 55, così come le spese straordinarie relative all'immobile, faranno capo in via esclusiva al Signor Pt_2
30. Le spese straordinarie relative ai figli, scolastiche, sportive e ricreative, come meglio individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Lucca in materia, se concordate, saranno suddivise al
50% fra i genitori. Per quanto attiene alle spese mediche concordate, il 50% della quota in capo alla
RA avrà ad oggetto unicamente la quota di spesa non coperta dalla Polizza Pt_1
Assicurativa Medica sottoscritta dal Signor anche in favore dei figli, ovvero le spese Pt_2 mediche per qualsivoglia motivo non coperte dalla Polizza Assicurativa Medica citata.
4 31. Stante il collocamento paritetico del minore , l'Assegno Unico relativo al minore sarà R_ percepito dalla RA e dal Signor in ragione del 50% ognuno, a far data Pt_1 Pt_2 dal dall'udienza di separazione. Fino ad allora sarà percepito dal Signor come Pt_2 attualmente accade.
32. La RA porterà con sé gli animali domestici di sua proprietà contestualmente al Pt_1 trasferimento presso la nuova residenza della ricorrente che se ne prenderà cura in via esclusiva».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in ET (LU) l'8/7/2001, dal quale sono nati i due figli
UL (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e R_
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in ET (LU) in data 8/7/2001, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ET (LU) all'Atto Numero 38, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
e) SPESE DI LITE al definitivo;
f) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ET (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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