TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
9776/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 13 Giugno 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9776/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
. E MAN.) p. iva , avente sede in Santa Maria di Parte_1 CP_1 P.IVA_1
LI , viale Strasburgo 1 , in persona del legale rappresentante p. t. , nato a Controparte_2
Santa Maria di LI il 25/02/1939 , ivi res. via Vittorio Emanuele, n. 33 , in giudizio rappresenta-
ta e difesa dall'avv. Andrea Pelleriti , domiciliata presso il suo studio in AT , via Vittorio Ema-
nuele Orlando 138 , come da procura alle liti depositata in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti in atti di giudizio depositata;
Resistente
oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo del giudizio , che risulta depositato in data 18.10.2024, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento 29320249029234707000 che risulta notificata in data
11.09.2024 , impugnava altresì gli avvisi di addebito a questa sottesi , di seguito specificati :
1 . 593 2017 0000 599727000 , relativo a contributi da modello 10 , relativo alle annualità
2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , per l'importo di € 57.366,32 , che risulta notificato in data
02/03/2017 ;
2 . 593 2017 000 7557743000 , relativo a contributi da modello 10 , afferente il periodo 2017
per l'importo di € 1.116,62 che risulta notificato il 14.12.2017 ;
3 . 593 2018 000 00 63441000, relativo a contributi da modello 10 , afferente il periodo 2017,
dell'importo di € 2.494,83 , notificato il 30.01.2018;
4 . 593 2018 0000 427656000 , relativo a contributi portati da modello 10 , afferenti l'anno
2017, dell'importo di € 3.059,40 , che risulta notificato il 30/03/2018 ;
5 . 593 2018 0000 918132000 , relativo a contributi da modello 10 afferenti l'anno 2017 dello importo di € 8.109,86 , che risulta notificato il 13/04/ 2018 ;
6 . 5932022 0000 426974000 , relativo a contributi ex 10 per il periodo 2017 di € 265,56 , che risulta notificato il 20/07/2022.
Le somme indicate sono comprensive di sanzioni , interessi e spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica delle specificate car -
telle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta , evidenziando che parte ricorrente non aveva mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Eccepiva il decorso di prescrizione dei contributi , decorso il quinquennio , decorrente dal giorno successivo all'ultimo utile per saldare i contributi previdenziali richiesti, sotto tale profilo richia-
mava quanto dispone l'art. 3 della legge n. 335/1995 nonché la giurisprudenza di legittimità che aveva confermato la durata quinquennale della prescrizione dell'azione esecutiva anche in caso di avvisi di addebito non opposti nel termine di cui all'art. 24 comma 5 D. LGS. 46/1999.
Eccepiva altresì la prescrizione delle sanzioni ed interessi di mora portai dagli avvisi di addebito all'esame di giudizio .
Sotto altro profilo deduceva la carenza di motivazione di ciascun avviso di addebito che rimanda ai Contributi portati da modello 10 e non svolgeva alcun riferimento ad un precedente atto di verifica o atto di accertamento , tanto da non ritenere possibile la ricostruzione della pretesa dell'Ente. Tale vizio di motivazione avrebbe inficiato di nullità l'avviso di addebito rendendo di fatto impossibile il diritto di difesa del contribuente.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse non dovute le somme portate dagli atti impugnati e che provvedesse all'annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività degli atti opposti e fissava udienza di discussione.
Successivamente si costituiva con propria memoria corredata da allegati che depositava in CP_3
giudizio , eccepiva in via preliminare la carenza di propria legittimazione passiva in riferimento ai motivi di opposizione che riguardavano l'attività del concessionario di riscossione e il recupero coattivo del credito , compreso il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Eccepiva la tardività di tutte le doglianze proposte dalla parte ricorrente afferenti la regolarità for-
male dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata , proposte tardi-
vamente e ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto nella fattispecie risultavano inammissibili le doglianze afferenti l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e la carenza di motivazione di tutti gli atti impugnati.
Deduceva l'inammissibilità dell'opposizione verso gli avvisi di addebito non impugnati nel termine perentorio di 40 giorni , previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 e pertanto risultava inammissibile anche l'eccepita prescrizione dei contributi portati da gli avvisi di addebito e decorsa dal giorno successi vo all'ultimo giorno utile per pagare i contributi.
In giudizio versava documentazione afferente la notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo
Pec presso l'indirizzo di posta elettronica della società ricorrente , come in giudizio rappresentata.
In ordine alla prescrizione successiva che si sarebbe maturata nella fattispecie richiamava l'applica-
bilità della legislazione emergenziale da Covid-19 che aveva sospeso i termini dei versamenti dei contributi nonché la notificazione ed esecuzione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito ,
afferenti a contribuzioni che andavano a scadere durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-
19. La resistente odierna faceva riferimento agli atti prodromici agli avvisi di addebito che erano stati notificati alla parte ricorrente che li conosceva bene, offrendo prova di notifica a mezzo deposito in giudizio, evidenziando la pretestuosità dell'opposizione opposta.
In riferimento al primo avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento , evidenziava altresì
che la pretesa era stata oggetto di precedente giudizio tra le parti e che la sentenza del Tribunale
CP_ intestato , era stata favorevole ad riconoscendo la dovutezza dei contributi e che la durata del giudizio , concluso con sentenza ormai definitiva e non sottoposta ad alcuna impugnazione, aveva interrotto il decorso di prescrizione ex art. 2943 , comma 2 cc, con gli effetti permanenti di cui allo art. 2945 , comma 2 c.c.
Deduceva il mancato decorso di prescrizione per tutti i titoli impugnati e chiedeva la conferma dei medesimi con conferma di obbligo di pagamento come accertato dall'Ente , con vittoria di spese di giudizio.
Il procedimento veniva istruito documentalmente con deposito di note autorizzate e allegati , alla odierna udienza le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato. All'esito di camera di consiglio la causa viene decisa col presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
CP_ In via preliminare risultano fondate le eccezioni di tardività ed inammissibilità sollevate dall'
in riferimento alla omessa notifica degli avvisi di addebito ed omessa motivazione, decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999.
Nella fattispecie il ricorso risulta depositato il 18/10/2024 , oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per impugnare la regolarità formale degli atti esecutivi , che decorre dalla noti-
ficazione dell'intimazione di pagamento , avvenuta in data 11/09/2024.
Nella fattispecie in ogni caso non risulta violato il diritto di difesa della parte ricorrente , che era ,
contrariamente a quanto sostenuto in ricorso , bene in grado di ricostruire la pretesa della resistente odierna , avendo a suo tempo ricevuto la notifica di accertamenti e degli atti propedeutici la notifica degli avvisi di addebito impugnati .
Risultano depositati in atti il verbale ispettivo recante protocollo .2100.09/05/2016.0169327 CP_3 che risulta ricevuto dalla parte ricorrente in data 18/05/2016 ( i cui addebiti sono confluiti in avviso di addebito 593 2017 0000 599727000); risulta altresì notificata la nota di rettifica 10
riferita al periodo 12/2017 , notificata il 29.08.2018 , mentre gli altri avvisi di addebito riguardano il recupero di contribuzione dichiarata dalla medesima parte ricorrente con denuncia mensile DM
e tuttavia non versata.
Risulta altresì notificato in data 02/03/2017, il verbale ispettivo recante protocollo .2100.09/05 CP_3
/2016.0169327 , già oggetto di contenzioso tra le parti di giudizio.
Risulta ammissibile, perché non tardiva , la doglianza proposta dalla parte ricorrente , afferente la prescrizione dei contributi , che sarebbe decorsa successivamente la data di notifica di ciascuna cartella impugnata .
Tale doglianza è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che è sempre consentita per fare valere l'efficacia di fatti successivi la formazione e notifica del titolo esecutivo idonei a paralizzare la pretesa dell'Ente creditore.
In riferimento al decorso del termine di prescrizione successivo alla notifica di ciascun avviso di addebito si osserva quanto segue.
Dalla documentazione depositata dalla parte resistente odierna, si evince che ciascun avviso di adde bito è stato notificato a mezzo Pec all'indirizzo della parte ricorrente.
In ordine all'avviso di addebito 593 2017 0000 599727000 occorre evidenziare che in questo titolo esecutivo sono confluiti i tributi previdenziali oggetto del verbale ispettivo, già notificato il 02.03.
2017 , recante protocollo .2100.09/05/2016.0169327 , tale titolo esecutivo è stato già oggetto CP_3
di contenzioso tra le parti di questo giudizio , in tale contenzioso l' è stato convenuto in CP_3
giudizio dalla parte ricorrente, che ha promosso il procedimento iscritto al n. 3979/2017 R.G.
Il giudizio si è concluso con esito favorevole all' e si è concluso con la sentenza 2957/2020 CP_3
passata in giudicato il 19/03/2021 e che non è stata oggetto di gravame.
Nella fattispecie pertanto dall'inizio del procedimento e fino al passaggio in giudicato della senten za , si è verificato l'effetto interruttivo permanente del decorso di prescrizione, secondo art. 2945 co
2 c.c. Secondo la giurisprudenza intervenuta in fattispecie analoghe , la richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal debitore , ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto , ai sensi dell'art. 2943 , comma 2 c.c. con effetto permanente di cui all'art. 2945 c.c.( sul punto cfr. Cass. civ. Sez. III n. 31435/2024; Cass. Civ. Sez. Lav. N. 21799/2021).
Pertanto alla data di notifica dell'intimazione opposta , notificata l'11/09/2024, nessuna prescrizio-
ne dei contributi era maturata.
L'accertamento dell'avvenuto decorso di prescrizione nel processo previdenziale può essere svolto da parte del giudice ex officio , che nella fattispecie ha verificato le risultanze del ruolo e dei registri poiché la prescrizione dei contributi di previdenza è sottratta alla disponibilità delle parti , a diffe –
renza della prescrizione ordinaria civile . L'accertamento sul decorso pertanto può essere svolto
“ ex officio” quando è eseguibile partendo dagli atti già depositati nel processo, ( nella fattispecie
CP_ ha prodotto sentenza 2957/2020 emessa nel giudizio n. 3979/2017) e pertanto conosciuti ( cfr.
Cass. S.U. n.23397/2016, Cass.9865/2019; Cass. 21830/2014 ; Ordinanza Cass. n. 37570 del
22/12/2022).
Per quanto attiene tutti gli altri titoli all'esame di giudizio , occorre evidenziare che , ai fini del computo del decorso di prescrizione , andrà considerata la normativa emergenziale adottata durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha disposto la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti, e ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei contributi .
Come noto il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 , ed altresì , successivamente , il decreto legge 31.12.2020 n. 183, convertito nella legge 26 febbraio
2021 , n. 21, hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 , poi prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per complessivi
311 giorni.
Trovano applicazione nella fattispecie all'esame le norme richiamate in materia di sospensione del decorso di prescrizione , intervenute durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Durante il decorso del termine quinquennale, ed a causa della legislazione per la pandemia da
Covid-19 , è intervenuto un periodo di sospensione per la riscossione di tributi e contributi pre-
visto dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 , convertito con modificazione dalla legge 27/
2020 , tale periodo è intercorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso
di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo ,
relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cieall'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Tuttavia nella fattispecie , aggiungendo al termine di prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito un anno cinque mesi e 23 giorni , occorre verificare quali titoli siano prescritti al momento di notifica dell'intimazione di pagamento ( 11.09.2024 ). L'avviso di addebito 593 2017 0007557743000 , che risulta notificato il 14.12.2017 , si sarebbe prescritto in data 14.12.2022 . aggiungendo il periodo di sospensione ( un anno , 5 mesi e 23 gg.),
la prescrizione risulta compiuta il 06.06.2023 , prima della notifica dell'intimazione opposta.
L'avviso di addebito 59320180000063441000 che risulta notificato il 30.01.2018 , si sarebbe pre scritto ordinariamente in data 30.01.2023 , aggiungendo il periodo di sospensione , come sopra indicato , ( un anno , cinque mesi e 23 giorni ), in data 23.07. 2024 si è compiuta la prescrizione ovverosia in data antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento ( 11.9.2024).
L'avviso di addebito 593 2018 0000427656000 risulta notificato il 30.03.2018, si sarebbe prescritto in data 30.03.2023 , applicando la sospensione sopra specificata la prescrizione si sarebbe definitiva mente compiuta il 23.09.2023 , in data antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento.
L'avviso di addebito n. 59320180000918132000 , che risulta notificato il 13/4/2018 , si sarebbe pre scritto ordinariamente in data 13/4/2023 , aggiungendo il periodo di sospensione la prescrizione de-
finitiva risulta decorsa in data 06/10/2024 , pertanto nessuna prescrizione era decorsa alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Infine l'avviso di addebito 593 20220000 426974000 che risulta notificato in data 20/07/2022 non risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in giudizio.
Il ricorso trova parziale accoglimento in riferimento agli avvisi di addebito di seguito specificati:
593 2017 0007557743000; 593 2018 0000063441000; 593 2018 0000 427656000;
non risulta decorsa prescrizione e vanno confermati gli avvisi di addebito di seguito specificati:
593 2017 0000 599727000; 593 2018 0000 918132000; 593 2022 0000 426974000, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Viene rigettato per ogni altra domanda formulata in ricorso.
In considerazione della soccombenza reciproca tra le parti , dell'inammissibilità del ricorso con riferimento alla notifica di tutti gli avvisi di addebito , considerata la tardività delle doglianze di carattere formale proposte , alla luce del comportamento processuale del ricorrente che dichiarava di non avere avuto conoscenza degli atti prodromici alla notifica degli avvisi di addebito , che risul tano notificati al ricorrente e conosciuti , come da atti di giudizio, le spese di giudizio sono intera-
mente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9776/2024 R.G.L. promossa da in persona del legale Parte_2
rappresentante p. t. con ricorso depositato il 18.10.2024, così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso;
Dichiara la prescrizione degli avvisi di addebito 5932017 000 7557743000 ; 5932018 00000 63441
000; 5932018 0000 427656000;
Conferma gli avvisi di addebito di seguito specificati : 593 2017 0000 599727000, 59320180000
918132000 , 593 2022 0000 426974000, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara l'intimazione di pagamento impugnata parzialmente illegittima , limitatamente i titoli prescritti sopra specificati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti alla luce della reciproca soccombenza , dell'inammissi-
bilità e tardività del ricorso e delle doglianze proposte tardivamente di carattere formale e per le ragioni di cui in motivazione .
AT 13 /06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 13 Giugno 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9776/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
. E MAN.) p. iva , avente sede in Santa Maria di Parte_1 CP_1 P.IVA_1
LI , viale Strasburgo 1 , in persona del legale rappresentante p. t. , nato a Controparte_2
Santa Maria di LI il 25/02/1939 , ivi res. via Vittorio Emanuele, n. 33 , in giudizio rappresenta-
ta e difesa dall'avv. Andrea Pelleriti , domiciliata presso il suo studio in AT , via Vittorio Ema-
nuele Orlando 138 , come da procura alle liti depositata in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_3
p. t. c.f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti in atti di giudizio depositata;
Resistente
oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartelle
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo del giudizio , che risulta depositato in data 18.10.2024, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento 29320249029234707000 che risulta notificata in data
11.09.2024 , impugnava altresì gli avvisi di addebito a questa sottesi , di seguito specificati :
1 . 593 2017 0000 599727000 , relativo a contributi da modello 10 , relativo alle annualità
2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , per l'importo di € 57.366,32 , che risulta notificato in data
02/03/2017 ;
2 . 593 2017 000 7557743000 , relativo a contributi da modello 10 , afferente il periodo 2017
per l'importo di € 1.116,62 che risulta notificato il 14.12.2017 ;
3 . 593 2018 000 00 63441000, relativo a contributi da modello 10 , afferente il periodo 2017,
dell'importo di € 2.494,83 , notificato il 30.01.2018;
4 . 593 2018 0000 427656000 , relativo a contributi portati da modello 10 , afferenti l'anno
2017, dell'importo di € 3.059,40 , che risulta notificato il 30/03/2018 ;
5 . 593 2018 0000 918132000 , relativo a contributi da modello 10 afferenti l'anno 2017 dello importo di € 8.109,86 , che risulta notificato il 13/04/ 2018 ;
6 . 5932022 0000 426974000 , relativo a contributi ex 10 per il periodo 2017 di € 265,56 , che risulta notificato il 20/07/2022.
Le somme indicate sono comprensive di sanzioni , interessi e spese di notifica.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'omessa notifica delle specificate car -
telle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta , evidenziando che parte ricorrente non aveva mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito impugnati.
Eccepiva il decorso di prescrizione dei contributi , decorso il quinquennio , decorrente dal giorno successivo all'ultimo utile per saldare i contributi previdenziali richiesti, sotto tale profilo richia-
mava quanto dispone l'art. 3 della legge n. 335/1995 nonché la giurisprudenza di legittimità che aveva confermato la durata quinquennale della prescrizione dell'azione esecutiva anche in caso di avvisi di addebito non opposti nel termine di cui all'art. 24 comma 5 D. LGS. 46/1999.
Eccepiva altresì la prescrizione delle sanzioni ed interessi di mora portai dagli avvisi di addebito all'esame di giudizio .
Sotto altro profilo deduceva la carenza di motivazione di ciascun avviso di addebito che rimanda ai Contributi portati da modello 10 e non svolgeva alcun riferimento ad un precedente atto di verifica o atto di accertamento , tanto da non ritenere possibile la ricostruzione della pretesa dell'Ente. Tale vizio di motivazione avrebbe inficiato di nullità l'avviso di addebito rendendo di fatto impossibile il diritto di difesa del contribuente.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse non dovute le somme portate dagli atti impugnati e che provvedesse all'annullamento degli atti opposti, con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'esecutività degli atti opposti e fissava udienza di discussione.
Successivamente si costituiva con propria memoria corredata da allegati che depositava in CP_3
giudizio , eccepiva in via preliminare la carenza di propria legittimazione passiva in riferimento ai motivi di opposizione che riguardavano l'attività del concessionario di riscossione e il recupero coattivo del credito , compreso il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Eccepiva la tardività di tutte le doglianze proposte dalla parte ricorrente afferenti la regolarità for-
male dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata , proposte tardi-
vamente e ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto nella fattispecie risultavano inammissibili le doglianze afferenti l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e la carenza di motivazione di tutti gli atti impugnati.
Deduceva l'inammissibilità dell'opposizione verso gli avvisi di addebito non impugnati nel termine perentorio di 40 giorni , previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 e pertanto risultava inammissibile anche l'eccepita prescrizione dei contributi portati da gli avvisi di addebito e decorsa dal giorno successi vo all'ultimo giorno utile per pagare i contributi.
In giudizio versava documentazione afferente la notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo
Pec presso l'indirizzo di posta elettronica della società ricorrente , come in giudizio rappresentata.
In ordine alla prescrizione successiva che si sarebbe maturata nella fattispecie richiamava l'applica-
bilità della legislazione emergenziale da Covid-19 che aveva sospeso i termini dei versamenti dei contributi nonché la notificazione ed esecuzione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito ,
afferenti a contribuzioni che andavano a scadere durante il periodo di emergenza sanitaria da covid-
19. La resistente odierna faceva riferimento agli atti prodromici agli avvisi di addebito che erano stati notificati alla parte ricorrente che li conosceva bene, offrendo prova di notifica a mezzo deposito in giudizio, evidenziando la pretestuosità dell'opposizione opposta.
In riferimento al primo avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento , evidenziava altresì
che la pretesa era stata oggetto di precedente giudizio tra le parti e che la sentenza del Tribunale
CP_ intestato , era stata favorevole ad riconoscendo la dovutezza dei contributi e che la durata del giudizio , concluso con sentenza ormai definitiva e non sottoposta ad alcuna impugnazione, aveva interrotto il decorso di prescrizione ex art. 2943 , comma 2 cc, con gli effetti permanenti di cui allo art. 2945 , comma 2 c.c.
Deduceva il mancato decorso di prescrizione per tutti i titoli impugnati e chiedeva la conferma dei medesimi con conferma di obbligo di pagamento come accertato dall'Ente , con vittoria di spese di giudizio.
Il procedimento veniva istruito documentalmente con deposito di note autorizzate e allegati , alla odierna udienza le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato. All'esito di camera di consiglio la causa viene decisa col presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
CP_ In via preliminare risultano fondate le eccezioni di tardività ed inammissibilità sollevate dall'
in riferimento alla omessa notifica degli avvisi di addebito ed omessa motivazione, decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999.
Nella fattispecie il ricorso risulta depositato il 18/10/2024 , oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per impugnare la regolarità formale degli atti esecutivi , che decorre dalla noti-
ficazione dell'intimazione di pagamento , avvenuta in data 11/09/2024.
Nella fattispecie in ogni caso non risulta violato il diritto di difesa della parte ricorrente , che era ,
contrariamente a quanto sostenuto in ricorso , bene in grado di ricostruire la pretesa della resistente odierna , avendo a suo tempo ricevuto la notifica di accertamenti e degli atti propedeutici la notifica degli avvisi di addebito impugnati .
Risultano depositati in atti il verbale ispettivo recante protocollo .2100.09/05/2016.0169327 CP_3 che risulta ricevuto dalla parte ricorrente in data 18/05/2016 ( i cui addebiti sono confluiti in avviso di addebito 593 2017 0000 599727000); risulta altresì notificata la nota di rettifica 10
riferita al periodo 12/2017 , notificata il 29.08.2018 , mentre gli altri avvisi di addebito riguardano il recupero di contribuzione dichiarata dalla medesima parte ricorrente con denuncia mensile DM
e tuttavia non versata.
Risulta altresì notificato in data 02/03/2017, il verbale ispettivo recante protocollo .2100.09/05 CP_3
/2016.0169327 , già oggetto di contenzioso tra le parti di giudizio.
Risulta ammissibile, perché non tardiva , la doglianza proposta dalla parte ricorrente , afferente la prescrizione dei contributi , che sarebbe decorsa successivamente la data di notifica di ciascuna cartella impugnata .
Tale doglianza è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che è sempre consentita per fare valere l'efficacia di fatti successivi la formazione e notifica del titolo esecutivo idonei a paralizzare la pretesa dell'Ente creditore.
In riferimento al decorso del termine di prescrizione successivo alla notifica di ciascun avviso di addebito si osserva quanto segue.
Dalla documentazione depositata dalla parte resistente odierna, si evince che ciascun avviso di adde bito è stato notificato a mezzo Pec all'indirizzo della parte ricorrente.
In ordine all'avviso di addebito 593 2017 0000 599727000 occorre evidenziare che in questo titolo esecutivo sono confluiti i tributi previdenziali oggetto del verbale ispettivo, già notificato il 02.03.
2017 , recante protocollo .2100.09/05/2016.0169327 , tale titolo esecutivo è stato già oggetto CP_3
di contenzioso tra le parti di questo giudizio , in tale contenzioso l' è stato convenuto in CP_3
giudizio dalla parte ricorrente, che ha promosso il procedimento iscritto al n. 3979/2017 R.G.
Il giudizio si è concluso con esito favorevole all' e si è concluso con la sentenza 2957/2020 CP_3
passata in giudicato il 19/03/2021 e che non è stata oggetto di gravame.
Nella fattispecie pertanto dall'inizio del procedimento e fino al passaggio in giudicato della senten za , si è verificato l'effetto interruttivo permanente del decorso di prescrizione, secondo art. 2945 co
2 c.c. Secondo la giurisprudenza intervenuta in fattispecie analoghe , la richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal debitore , ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto , ai sensi dell'art. 2943 , comma 2 c.c. con effetto permanente di cui all'art. 2945 c.c.( sul punto cfr. Cass. civ. Sez. III n. 31435/2024; Cass. Civ. Sez. Lav. N. 21799/2021).
Pertanto alla data di notifica dell'intimazione opposta , notificata l'11/09/2024, nessuna prescrizio-
ne dei contributi era maturata.
L'accertamento dell'avvenuto decorso di prescrizione nel processo previdenziale può essere svolto da parte del giudice ex officio , che nella fattispecie ha verificato le risultanze del ruolo e dei registri poiché la prescrizione dei contributi di previdenza è sottratta alla disponibilità delle parti , a diffe –
renza della prescrizione ordinaria civile . L'accertamento sul decorso pertanto può essere svolto
“ ex officio” quando è eseguibile partendo dagli atti già depositati nel processo, ( nella fattispecie
CP_ ha prodotto sentenza 2957/2020 emessa nel giudizio n. 3979/2017) e pertanto conosciuti ( cfr.
Cass. S.U. n.23397/2016, Cass.9865/2019; Cass. 21830/2014 ; Ordinanza Cass. n. 37570 del
22/12/2022).
Per quanto attiene tutti gli altri titoli all'esame di giudizio , occorre evidenziare che , ai fini del computo del decorso di prescrizione , andrà considerata la normativa emergenziale adottata durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha disposto la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti, e ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei contributi .
Come noto il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 , ed altresì , successivamente , il decreto legge 31.12.2020 n. 183, convertito nella legge 26 febbraio
2021 , n. 21, hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 , poi prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per complessivi
311 giorni.
Trovano applicazione nella fattispecie all'esame le norme richiamate in materia di sospensione del decorso di prescrizione , intervenute durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Durante il decorso del termine quinquennale, ed a causa della legislazione per la pandemia da
Covid-19 , è intervenuto un periodo di sospensione per la riscossione di tributi e contributi pre-
visto dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 , convertito con modificazione dalla legge 27/
2020 , tale periodo è intercorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Dispone il citato articolo :”Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi
i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010 n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso
di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24
Settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce , poi , l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 : “ Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi , dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti
interessati da eventi eccezionali , comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo ,
relativamente alle stesse entrate , la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche
processuali , nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo , accertamento , contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposi-
zioni dell'articolo 3 , comma 3, della legge 27 luglio 2000 , n. 212. Salvo diverse disposizioni,
i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensio-
ne . […]”.
Dalle superiori disposizioni consegue che , nel calcolare il termine di prescrizione della fattispe cieall'esame , deve tenersi conto del periodo di sospensione del decorso di prescrizione , previsto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , dovendosi pertanto aggiungere un anno , cinque mesi e 23
giorni al termine finale di prescrizione , pari a complessivi 542 giorni. ( in tal senso si sono espres se pronunce di questo Ufficio in casi analoghi, in cui ha trovato applicazione tale normativa:sent.
1427/2023 Pres. Dott. Laura Renda ).
Tuttavia nella fattispecie , aggiungendo al termine di prescrizione quinquennale di ciascun avviso di addebito un anno cinque mesi e 23 giorni , occorre verificare quali titoli siano prescritti al momento di notifica dell'intimazione di pagamento ( 11.09.2024 ). L'avviso di addebito 593 2017 0007557743000 , che risulta notificato il 14.12.2017 , si sarebbe prescritto in data 14.12.2022 . aggiungendo il periodo di sospensione ( un anno , 5 mesi e 23 gg.),
la prescrizione risulta compiuta il 06.06.2023 , prima della notifica dell'intimazione opposta.
L'avviso di addebito 59320180000063441000 che risulta notificato il 30.01.2018 , si sarebbe pre scritto ordinariamente in data 30.01.2023 , aggiungendo il periodo di sospensione , come sopra indicato , ( un anno , cinque mesi e 23 giorni ), in data 23.07. 2024 si è compiuta la prescrizione ovverosia in data antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento ( 11.9.2024).
L'avviso di addebito 593 2018 0000427656000 risulta notificato il 30.03.2018, si sarebbe prescritto in data 30.03.2023 , applicando la sospensione sopra specificata la prescrizione si sarebbe definitiva mente compiuta il 23.09.2023 , in data antecedente la notifica dell'intimazione di pagamento.
L'avviso di addebito n. 59320180000918132000 , che risulta notificato il 13/4/2018 , si sarebbe pre scritto ordinariamente in data 13/4/2023 , aggiungendo il periodo di sospensione la prescrizione de-
finitiva risulta decorsa in data 06/10/2024 , pertanto nessuna prescrizione era decorsa alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Infine l'avviso di addebito 593 20220000 426974000 che risulta notificato in data 20/07/2022 non risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in giudizio.
Il ricorso trova parziale accoglimento in riferimento agli avvisi di addebito di seguito specificati:
593 2017 0007557743000; 593 2018 0000063441000; 593 2018 0000 427656000;
non risulta decorsa prescrizione e vanno confermati gli avvisi di addebito di seguito specificati:
593 2017 0000 599727000; 593 2018 0000 918132000; 593 2022 0000 426974000, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate.
Viene rigettato per ogni altra domanda formulata in ricorso.
In considerazione della soccombenza reciproca tra le parti , dell'inammissibilità del ricorso con riferimento alla notifica di tutti gli avvisi di addebito , considerata la tardività delle doglianze di carattere formale proposte , alla luce del comportamento processuale del ricorrente che dichiarava di non avere avuto conoscenza degli atti prodromici alla notifica degli avvisi di addebito , che risul tano notificati al ricorrente e conosciuti , come da atti di giudizio, le spese di giudizio sono intera-
mente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di AT in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9776/2024 R.G.L. promossa da in persona del legale Parte_2
rappresentante p. t. con ricorso depositato il 18.10.2024, così provvede :
Accoglie parzialmente il ricorso;
Dichiara la prescrizione degli avvisi di addebito 5932017 000 7557743000 ; 5932018 00000 63441
000; 5932018 0000 427656000;
Conferma gli avvisi di addebito di seguito specificati : 593 2017 0000 599727000, 59320180000
918132000 , 593 2022 0000 426974000, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara l'intimazione di pagamento impugnata parzialmente illegittima , limitatamente i titoli prescritti sopra specificati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti alla luce della reciproca soccombenza , dell'inammissi-
bilità e tardività del ricorso e delle doglianze proposte tardivamente di carattere formale e per le ragioni di cui in motivazione .
AT 13 /06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo