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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2727/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, CF: n..q. di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
D' RI GO di NT D'RI P.I. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1 via Anfiteatro Laterizio n°117 Nola (NA), presso lo studio degli Avvocati Vincenzo
OL cf: e FA EL cf: che C.F._2 C.F._3 lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di opposizione, pec:
e Email_1 Email_2
Opponente
E
(C.F. e P.IVA.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, giusta delega Controparte_2 resa in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gabriele Gilioli, C.F.:
[...]
, PEC: C.F._4 Email_3
Opposta
E CF.: , rappresentato e difeso nel presente Controparte_3 C.F._5 giudizio, in virtù di procura a tergo del presente atto, dall' Avv. Giuseppina Tafuro
(CF: , Pec: C.F._6 Email_4
Interventore Volontario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.03.2024, si Parte_1 opponeva all'atto di precetto notificato in data 06.03.2024 dalla Controparte_1
L'opponente deduceva che in data 01.06.2023, riceveva la notifica decreto ingiuntivo n.
998/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento R.G. n. 2119/2023, richiesto dalla per il pagamento della somma di € 34.046,82. Controparte_1
In data 4.07.2023, il notificava alla società l'atto di Parte_1 Controparte_1 citazione in opposizione al succitato decreto ingiuntivo, Tribunale di Reggio Emilia, al n. RG 2930/2023
Con Sentenza n. 133/2024 del 30.01.02024, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 998/2023.
La Sentenza n. 133/2024 del Tribunale di Reggio Emilia veniva Appellata dal Parte_1
, con atto di citazione in appello notificato il 21.02.2024, Corte di Appello di
[...]
Bologna R.g. n. 475/2024.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto della a Controparte_1 procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione della esecuzione in attesa della pronuncia della Corte di Appello di Bologna.
Con comparsa di costituzione, si costituiva l'opposta chiedendo il Controparte_1 rigetto della opposizione poiché infondata.
Con comparsa di Intervento Volontario si costituiva il il quale Controparte_3 chiedeva l'accoglimento dell'opposizione al precetto, deducendo di essere l'originario acquirente della merce fornita dalla Controparte_1
Pag. 2 di 5 Con ordinanza del 06.10.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente va rigettata poiché infondata.
Preliminarmente la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo sollevati motivi di merito inerenti al titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame.
Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la
Pag. 3 di 5 transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo per non aver contratto alcun debito con la società creditrice, deducendo che l'acquisto della merce era stato effettuato a proprio nome ma per conto ed in favore del fratello CP_3
il quale ha altresì spiegato Intervento volontario nel presente giudizio di
[...] opposizione a precetto.
Richiamava poi le motivazioni contenute nell'atto di Appello allegato alla produzione di parte.
Orbene trattasi di circostanze precedenti all'emissione della sentenza, e – per quanto sopra argomentato – le stesse si sarebbero dovute far valere nelle opportune sedi di merito (giudizio di opposizione a d.i. e successivo giudizio di appello) e non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione.
In merito all'Intervento volontario spiegato dal D'RI GI, lo stesso deve considerarsi inammissibile, ed inconferente.
Come specificato dal nell'atto di intervento, il contratto è stato Controparte_3 stipulato comunque in nome della ditta D'RI gomme di D'RI NT, per cui la richiesta di pagamento da parte della è pienamente legittima. Controparte_1
L'autodenuncia sporta dal non comporta una modifica delle Controparte_3 originarie parti contrattuali del rapporto obbligatorio, rappresentate dalla D'RI gomme di D'RI NT e ma tutt'al più una dichiarazione di Controparte_1 responsabilità che potrà essere utilizzata dal per un'azione di rivalsa Parte_1 nei confronti del Controparte_3
Pertanto, l'opposizione è inammissibile
per questi motivi
.
Di nessun pregio la circostanza per cui penderebbe il giudizio presso la Corte di
Appello di Bologna: la sentenza azionata è provvisoriamente esecutiva, viepiù il presente giudizio è di opposizione preventiva all'esecuzione, per cui nessuna sospensione di alcuna procedura esecutiva può essere richiesta a questo giudice.
Pag. 4 di 5 Non vi è alcun provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Bologna, con il quale sia stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del Titolo Esecutivo, rappresentato dalla Sentenza n. 133/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia.
Al contrario, come dedotto dall'opposto, con Ordinanza n. 753/2025 del 28/03/2025, la
Corte di Appello di Bologna dichiarava l'improcedibilità dell'Appello proposto dal
D averso la Sentenza n. 133/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, non Parte_1 opposta, per cui il Titolo Esecutivo posto alla base del precetto oggi impugnato è divenuto irretrattabile.
L'opposizione, dunque, è altresì infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 06.10.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 5 di 5
Terza Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2727/2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
, CF: n..q. di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
D' RI GO di NT D'RI P.I. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1 via Anfiteatro Laterizio n°117 Nola (NA), presso lo studio degli Avvocati Vincenzo
OL cf: e FA EL cf: che C.F._2 C.F._3 lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di opposizione, pec:
e Email_1 Email_2
Opponente
E
(C.F. e P.IVA.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, giusta delega Controparte_2 resa in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gabriele Gilioli, C.F.:
[...]
, PEC: C.F._4 Email_3
Opposta
E CF.: , rappresentato e difeso nel presente Controparte_3 C.F._5 giudizio, in virtù di procura a tergo del presente atto, dall' Avv. Giuseppina Tafuro
(CF: , Pec: C.F._6 Email_4
Interventore Volontario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.03.2024, si Parte_1 opponeva all'atto di precetto notificato in data 06.03.2024 dalla Controparte_1
L'opponente deduceva che in data 01.06.2023, riceveva la notifica decreto ingiuntivo n.
998/2023, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento R.G. n. 2119/2023, richiesto dalla per il pagamento della somma di € 34.046,82. Controparte_1
In data 4.07.2023, il notificava alla società l'atto di Parte_1 Controparte_1 citazione in opposizione al succitato decreto ingiuntivo, Tribunale di Reggio Emilia, al n. RG 2930/2023
Con Sentenza n. 133/2024 del 30.01.02024, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 998/2023.
La Sentenza n. 133/2024 del Tribunale di Reggio Emilia veniva Appellata dal Parte_1
, con atto di citazione in appello notificato il 21.02.2024, Corte di Appello di
[...]
Bologna R.g. n. 475/2024.
Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di insussistenza del diritto della a Controparte_1 procedere esecutivamente nei suoi confronti, nonché la sospensione della esecuzione in attesa della pronuncia della Corte di Appello di Bologna.
Con comparsa di costituzione, si costituiva l'opposta chiedendo il Controparte_1 rigetto della opposizione poiché infondata.
Con comparsa di Intervento Volontario si costituiva il il quale Controparte_3 chiedeva l'accoglimento dell'opposizione al precetto, deducendo di essere l'originario acquirente della merce fornita dalla Controparte_1
Pag. 2 di 5 Con ordinanza del 06.10.2025, pronunciata all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente va rigettata poiché infondata.
Preliminarmente la presente azione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. essendo sollevati motivi di merito inerenti al titolo esecutivo.
A tal proposito, va sottolineato che con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si esercita un'azione di mero accertamento negativo, sostenendosi l'inesistenza originaria del titolo esecutivo o la sua inefficacia sopravvenuta, in questo caso, prima dell'inizio del processo esecutivo (Cass., n. 12239 del 2007; Cass., n. 15190 del 2005).
Essa consiste, cioè, nell'impugnare l'azione esecutiva per una questione di merito, deducendo l'ingiustizia dell'esecuzione (anche se non ancora iniziata) perché senza titolo esecutivo o in contrasto con esso, e quindi, in generale, per difetto di titolo.
Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali (come la sentenza nel caso di specie), e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si può contestare lo stesso, per presunti vizi di rito o di merito della decisione, con l'opposizione in esame.
Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame (Cass., n. 24752 del 2008; Cass., n. 10650 del 2006). Né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (Cass., n. 2742 del 1999).
Con l'opposizione all'esecuzione è pure possibile contestare la validità, l'esistenza e l'efficacia del diritto incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito), mirando ad ottenere un accertamento negativo circa l'esistenza del credito in esso consacrato.
Ma nel caso di titoli giudiziali, tale opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la
Pag. 3 di 5 transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
Nel caso di specie, l'opponente sostiene l'illegittimità del titolo esecutivo de quo per non aver contratto alcun debito con la società creditrice, deducendo che l'acquisto della merce era stato effettuato a proprio nome ma per conto ed in favore del fratello CP_3
il quale ha altresì spiegato Intervento volontario nel presente giudizio di
[...] opposizione a precetto.
Richiamava poi le motivazioni contenute nell'atto di Appello allegato alla produzione di parte.
Orbene trattasi di circostanze precedenti all'emissione della sentenza, e – per quanto sopra argomentato – le stesse si sarebbero dovute far valere nelle opportune sedi di merito (giudizio di opposizione a d.i. e successivo giudizio di appello) e non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione.
In merito all'Intervento volontario spiegato dal D'RI GI, lo stesso deve considerarsi inammissibile, ed inconferente.
Come specificato dal nell'atto di intervento, il contratto è stato Controparte_3 stipulato comunque in nome della ditta D'RI gomme di D'RI NT, per cui la richiesta di pagamento da parte della è pienamente legittima. Controparte_1
L'autodenuncia sporta dal non comporta una modifica delle Controparte_3 originarie parti contrattuali del rapporto obbligatorio, rappresentate dalla D'RI gomme di D'RI NT e ma tutt'al più una dichiarazione di Controparte_1 responsabilità che potrà essere utilizzata dal per un'azione di rivalsa Parte_1 nei confronti del Controparte_3
Pertanto, l'opposizione è inammissibile
per questi motivi
.
Di nessun pregio la circostanza per cui penderebbe il giudizio presso la Corte di
Appello di Bologna: la sentenza azionata è provvisoriamente esecutiva, viepiù il presente giudizio è di opposizione preventiva all'esecuzione, per cui nessuna sospensione di alcuna procedura esecutiva può essere richiesta a questo giudice.
Pag. 4 di 5 Non vi è alcun provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Bologna, con il quale sia stata concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del Titolo Esecutivo, rappresentato dalla Sentenza n. 133/2024 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia.
Al contrario, come dedotto dall'opposto, con Ordinanza n. 753/2025 del 28/03/2025, la
Corte di Appello di Bologna dichiarava l'improcedibilità dell'Appello proposto dal
D averso la Sentenza n. 133/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, non Parte_1 opposta, per cui il Titolo Esecutivo posto alla base del precetto oggi impugnato è divenuto irretrattabile.
L'opposizione, dunque, è altresì infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 06.10.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
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