Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2361/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NA
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NA, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 281-
terdecies c.p.c., nella causa iscritta al n. 2361/2024 r.g.a.c.
TRA
c.f. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
15.8.1936, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via P. Foti, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Panuccio (c.f.: ) che lo CodiceFiscale_2
rappresenta e difende separatamente o congiuntamente all'Avv. Ferdinando di
Nardo, c.f. , con studio in NA alla Calata San CodiceFiscale_3
Marco, n. 13, in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
30/1/1968, residente ivi alla via Chiatamone, n. 57, ed elettivamente domiciliato in NA alla Via dei Mille, n. 61, presso lo studio dell'Avv. Luca
Maione (c.f.: ) che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_5
di procura in calce alla comparsa di costituzione
Pag. 1
OGGETTO: donazione.
CONCLUSIONI: all'udienza del 6 marzo 2025 “sono presenti l'Avv.to
Giuseppe Panuccio per il ricorrente che si riporta ai propri scritti;
l'Avv. Luca
Maione per il resistente che si riporta ai propri scritti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta.
Con ricorso ex art. 281-decies depositato il 5 febbraio 2024, Pt_1
ha adito questo tribunale esponendo:
[...]
- che per atto del Notaio del 5.5.2006 repertorio n.104261, ha Per_1
donato al figlio , riservandosi l'usufrutto, i 350/1000 in nuda proprietà CP_1
del complesso immobiliare sito in TO Via Correale 34/36 così descritto in atto costituito da: a) fabbricato denominato "Villa IN" con accessori,
dipendenze e pertinenze, comprensivo di piano cantinato, piano terra, tre piani in elevazione oltre i locali ubicati sul terrazzo;
b) fabbricato denominato
" " con accessori, dipendenze e pertinenze composto da terranei CP_2
con ammezzati, tre piani in elevazione con soprastante terrazzo e comodi. Il
suddetto complesso immobiliare confina con il marittimo, già CP_3
proprietà o aventi causa, Via Correale e proprietà o aventi Per_2 Per_3
causa ed individuato catastalmente con foglio 2 particella 65 sub 1 ca D/2;
foglio 2 particella 376 sub 3 cat. A/1; foglio 2 particella 376 sub 1 cat. C/2;
foglio 2 particella 376 sub 4 cat A/1; foglio 2 particella 376 sub 2 cat A/4;
foglio 2 particella 376 sub 5 cat A/4, foglio 2 part. 165/1 e 166/2;
- che la proprietà del descritto complesso immobiliare gli era pervenuta a seguito di successione al padre (nato a [...] il Controparte_1
Pag. 2 1°/12/1910 e deceduto a NA il 20.11.1995) come da denunzia di successione registrata a Castellammare di Stabia il 29.4.1996 al n. 53 vol. 501
e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di NA 2 il 13
gennaio 1999 ai nn.39497/27539;
- che a sua volta era pervenuta al padre a seguito di Controparte_1
costituzione di enfiteusi con scrittura privata autenticata per Notaio
[...]
di S. Angelo d'Alife il 21.12.1972 registrato a Piedimonte Persona_4
Matese il 22.12.1972 al n.2233, trascritto presso la Conservatoria dei registri
Immobiliari di NA 2 il 19.1.1973 ai nn. 4786/4256;
- che il donante, al momento della donazione, era comproprietario del complesso immobiliare sopra descritto e contitolare di diritti per 500/1000,
(come pervenuti a seguito di successione al padre sopra descritta). La restante parte pari ai residui 500/1000 apparteneva a , RE del Persona_5
donante, a cui era pervenuta allo stesso titolo, cioè a seguito di successione al padre;
Controparte_1
- che la proprietà caduta in successione per quota indivisa è relativa a beni immobili, tra loro autonomamente distinti come si può evincere dalla descrizione riportata nell'atto di donazione;
- che gli immobili sono tutti ubicati in TO alla via Correale
nn.34/36 e possono sommariamente essere individuati e suddivisi in tre grossi macro-gruppi:
1) il fabbricato di maggiori dimensioni, denominato “Villa IN”,
posto direttamente a confine con via Correale ed avente destinazione d'uso alberghiera, sotto l'insegna Grand Hotel Europa Palace, che è costituito per lo più da sei livelli (piano terra, ulteriori quattro piani in elevazione, oltre ai
Pag. 3 locali ubicati al piano seminterrato ed ammezzato al piano seminterrato) con annesso cortile e terrazza fronte mare. L'immobile è riportato nel N.C.E.U. al f.2, p.lla 65, sub.1, categoria D/2, rendita €. 173.301,00;
2) il fabbricato denominato , posto anch'esso CP_2
direttamente a confine con via Correale, e composto da cinque diverse unità
immobiliari disposte su cinque livelli (piano terra, piano ammezzato ed ulteriori tre piani sovrastanti) con annesso cortile e vani ascensori riportato in catasto come segue: a. magazzino con retrobottega posto al piano terra, con accesso diretto da via Correale, individuato in catasto al f.2, p.376, sub.1, cat.
C/2, cl.1, rendita €.282,35; b. immobile ad uso abitativo posto al piano ammezzato e riportato nel N.C.E.U. al f.2, p.376, sub.2, cat. A/4, cl.1, rendita
€.174,30; c. immobile ad uso abitativo con annesso locale deposito posto ai piani 1°, ammezzato e terra, riportato nel N.C.E.U. al f.2, p.376, sub.3, cat.
A/1, cl.1, rendita €.2.613,27; d. immobile ad uso abitativo con annesso locale garage posto al piano terra e 2°, riportato nel N.C.E.U. al f.2, p.376, sub.4,
cat. A/1, cl.1, rendita €.1.931,55; e. immobile ad uso abitativo posto ai piani
3° e 4° (in catasto piano 3°), riportato nel N.C.E.U. al, in catasto f.2, p.376,
sub.5, cat. A/4, cl.1, rendita €.213,04;
3) il giardino sottostante la quota di via Correale che dal confine con le p.lle nn.65 e 376 degrada verso il mare e nel quale sono ubicati numerosi manufatti ed edifici: due torrette in prossimità della linea di costa, la piscina con annessa terrazza a livello e cabine di servizio, due piccoli locali deposito ubicati lungo la scalinata esterna che da quota mare arriva alla terrazza a quota di via Correale, un piccolo edificio costituito da una sola stanza posto lungo la detta scala esterna, un altro edificio su due livelli, oltre ai locali con
Pag. 4 le sorgenti idriche d'acque e l'annessa galleria scavati nel banco di tufo con il blocco ascensore. In catasto gli immobili sono riportati come segue: a. torretta posta lungo la linea di costa, lato albergo Royal, riportata in parte nel
N.C.E.U. del comune di TO f.2, p.1665, sub.1, cat.C/2, cl.7, rendita
€.265,10 ed in parte non accatasta all'urbano (in catasto terreni la restante porzione del fabbricato ricade sulla p.lla 622 e su parte della particella 62 – ed in parte è sommariamente indicata sulla scheda della p.lla 65 sub.1) che si sviluppa su piano terra, piano 1° e sovrastante terrazzo di copertura;
b. torretta posta lungo la linea di costa, lato albergo Vittoria, riportata in parte nel
N.C.E.U. del comune di TO f.2, p.1666, sub.1, cat.C/2, cl.7, rendita
€.265,10 ed in parte non accatasta all'urbano (in catasto terreni la restante porzione del fabbricato ricade sulla p.lla 621 e su parte della particella 62 – ed in parte è sommariamente indicata sulla scheda della p.lla 65 sub.1) che si sviluppa su piano terra, piano 1° e sovrastante terrazzo di copertura;
c. piscina con annessa terrazza a livello e cabine di servizio. La piscina e la relativa terrazza a livello con le cabine sono indicate sommariamente sulla scheda della p.lla 65 sub.1 (in catasto terreni le cabine sono riportate con le p.lle 623
e 624 mentre la piscina non è rappresentata); d. due piccoli locali deposito ubicati lungo la scalinata esterna che da quota mare arriva alla terrazza a quota di via Correale entrambi non accatasti: e. un piccolo edificio costituito da una sola stanza posto lungo la scalinata esterna che non è accatastato all'urbano (in catasto terreni l'edificio ricade sulla p.lla 625 ed in parte sulla p.lla 62); f. edificio su due livelli, anch'esso ubicato lungo la scalinata esterna del giardino, non accatastato all'urbano (in catasto terreni ricadente sulla p.lla n.63) g. locali con le sorgenti idriche d'acque e l'annessa galleria scavati nel
Pag. 5 banco di tufo con il blocco ascensore (la galleria è sommariamente indicata sulla scheda della p.lla 65 sub.1 mentre i locali con le sorgenti non sono rappresentati;
- che gli immobili sono entità autonomamente utilizzabili che risultano già accatastate in una pluralità di unità immobiliari aventi diverse destinazioni d'uso per cui è possibile suddividerli in due o più quote;
- che l'atto di donazione ha riguardato una quota indivisa di più beni in comproprietà a seguito di comunione ereditaria;
- che la donazione risulta indeterminata quanto alla futura ripartizione o assegnazione a seguito della eventuale divisione tra i partecipanti alla comunione, conseguentemente, non vi è certezza in merito al bene donato, lo stesso bene non è identificato né identificabile così che si configura una donazione astratta da riferire “ipoteticamente” e potenzialmente a quella quota parte di bene che potrebbe essere assegnata al donatario a seguito della divisione;
- che la donazione non è su bene certo e attuale, ma su bene futuro,
l'atto di liberalità è viziato da nullità per violazione degli artt. 771, 1325 e
1418 c.c.;
- che secondo la nota pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
5068/2016 “…La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non
espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del
coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa
ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non
fa parte del patrimonio del coerede donante;
tuttavia, qualora nell'atto di
donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa,
Pag. 6 la donazione vale come donazione obbligatoria di dare…”;
- che, pertanto, la donazione disposta dal ricorrente Parte_1
con atto per Notaio del 5.5.2006 rientra a pieno titolo nella suddetta Per_1
previsione in quanto riguarda quota di comproprietà su beni rinvenienti da eredità e costituenti la massa ereditaria anche perché nulla è detto nell'atto in merito la consapevolezza da parte del donante che trattasi di cosa altrui;
pertanto, l'atto difetta di causa;
- che ha esperito, invano, il procedimento di mediazione.
Tanto premesso il ricorrente ha concluso chiedendo: “1.- Dichiarare
la nullità dell'atto di donazione a ministero Notaio di NA Per_1
repertorio n. 104261 del 5.5.2006 registrato a NA 1 il 23.5.2006 serie 1T
n. 5633 trascritto il 24.5.2006 ai nn. 37896/19397 in parte narrativa descritto
e per le causali esposte. 2.- Condannare controparte, in caso di opposizione,
al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Con decreto del 7 febbraio 2024 è stata fissata l'udienza di comparizione per il 9 maggio 2024 assegnando al resistente termine di gg. 10
prima per la costituzione in giudizio.
In data 24 aprile 2024 si è costituto con comparsa di Controparte_1
risposta chiedendo il rigetto totale della domanda per infondatezza, in subordine, dichiarare la nullità parziale dell'atto di donazione esclusivamente in riferimento al cespite immobiliare sito in TO alla Via Correale 36,
Catasto U, foglio 2, numero 376, sub 3 cat A71, cl. 3 vani 11,5, dichiarando valida la donazione per i restanti cespiti immobiliari oggetto della stessa;
e, in riconvenzionale e condizionata, ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti dal resistente ex art. 1338 c.c., da liquidarsi
Pag. 7 nell'importo pari ad euro 900.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma che il Tribunale riterrà di equità.
All'udienza di prima comparizione del 9.5.24 concessi i termini per note ex art. 281-duodecies la causa è stata rinviata all'udienza del 3.10.2024,
nella quale disattesa l'istanza di nomina di un Ctu, è stato disposto rinvio per la decisione all'udienza del 6 marzo 2025 per la decisione.
In quest'ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti così
come riportate in epigrafe.
La domanda del ricorrente è, innanzitutto, procedibile, perché
preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.lgs n. 28 del 2010 e succ.ve modifiche, tentativo conclusosi con verbale negativo del 14 dicembre 2023.
ON ST chiede dichiararsi la nullità della donazione fatta al figlio (classe 68) in data 5 maggio 2006 per notaio con la CP_1 Per_1
quale aveva donato al figlio i 350/1000 in nuda proprietà del complesso immobiliare sito in TO alla Via Correale composto da due fabbricati,
Villa IN e , con tutti gli accessori, pertinenze, dipendenze, CP_2
ascensori come meglio descritti nell'atto, nel quale si legge che il donante, al momento della stipula, aveva la piena proprietà di una quota pari a 500/1000
del complesso immobiliare per averlo ricevuto per effetto, dapprima, di una costituzione di enfiteusi per notaio di S. Angelo Alife del 21 dicembre Per_4
1972, concedente il padre (classe 1910), nonno del resistente, e CP_1
enfiteuti il ricorrente e la RE e a seguito, poi, della successione del Per_5
padre apertasi il 20 novembre 1995.
Pag. 8 Il ricorrente sostiene che la donazione è nulla perché, richiamando
Cass. Sez Unite n. 5068/2016, non vi è certezza in merito al bene donato perché lo stesso bene non è identificato né identificabile cosicché si configura una donazione astratta da riferire “ipoteticamente” e potenzialmente a quella quota parte di bene che potrebbe essere assegnata al donatario a seguito della divisione. In sostanza, sostiene che è stato donato un bene Parte_1
futuro senza che dall'atto emerga la consapevolezza da parte del donante che si tratta di cosa altrui e che, quindi, come affermato dalle Sezioni Unite, il negozio difetta di causa.
Il resistente (classe 1968) si difende sostenendo che la CP_1
donazione oggetto del presente giudizio non rientra nel caso esaminato dalle
Sezioni Unite perché in realtà la provenienza dei beni è diversa atteso che solo l'immobile di TO riportato al foglio 2, p.lla 376, A/1, sub 3, ricade nella massa ereditaria relitta da (classe 1910) ai figli e CP_1 Pt_1 Per_5
perché tutti gli altri beni di TO sono stati acquistati da questi ultimi tramite la costituzione di enfiteusi del 21 dicembre 1972. Pertanto, non vi è
dubbio che la donazione ha riguardato una quota sull'unico bene caduto nella successione e, quindi, nella comunione ereditaria tra e . Pt_1 Per_5
La domanda di è fondata e va accolta. Pt_1
Si osserva, innanzitutto, che la linea difensiva del resistente non può
essere condivisa perché il padre e la zia hanno Pt_1 Persona_5
acquistato la proprietà dei beni in TO solo al momento dell'apertura della successione paterna e non prima. Invero, con l'atto per notaio di Per_4
S. Angelo Alife del 21 dicembre 1972 fu costituito dal loro padre (cl. CP_1
1910), in loro favore ed in parti eguali, solo il diritto di enfiteusi, che, come è
Pag. 9 noto, è un diritto reale di godimento su fondi altrui, e non fu, invece, venduta la proprietà. Anche a seguito della costituzione dell'enfiteusi in favore dei due figli, (cl. 1910) era rimasto proprietario di tutti i cespiti di Controparte_1
TO alla Via Correale e non solo di quello al foglio 2, p.lla 376, A/1, sub
3, non ricompreso tra i beni oggetto dell'atto del 21 dicembre 1972.
Tutto ciò che è stato oggetto della donazione, seppure nella limitata quota di 350/1000 e non dell'intera quota di 500/1000 in proprietà del donante
, derivava dall'apertura della successione di (cl. 1910) e non Pt_1 CP_1
da precedenti acquisti effettuati con atti inter vivos dal donante.
Pertanto, non può, certamente, trovare accoglimento la difesa subordinata del resistente con la quale si chiede di dichiarare la nullità
parziale dell'atto di donazione esclusivamente in riferimento al cespite immobiliare sito in TO alla Via Correale 36, Catasto U, foglio 2, numero
376, sub 3 cat A71, cl. 3 vani 11,5, dichiarando valida la donazione per i restanti cespiti immobiliari oggetto della stessa perché non ricadenti nella comunione ereditaria con . Persona_5
Ciò precisato si osserva che nella fattispecie si discute delle cc.dd.
“quotine” e “quotona”, perché sino alla divisione dei beni in comunione ereditaria il comunista donante detiene una quota di tutta l'eredità, che non equivale alla proprietà di determinati beni (o di parte di beni) in essa ricadenti,
che, in sede di divisione, potrebbero non essergli assegnati: il singolo bene di cui si vuole disporre – o parte di esso – non può, conseguentemente, essere donato come bene proprio, ma deve essere considerato quale bene altrui.
Il partecipante ad una comunione ereditaria può, quindi, alienare la sua quota o parte di essa ma non i singoli beni.
Pag. 10 Nella fattispecie dalle difese e dalla documentazione probatoria prodotta dal resistente sin dalla costituzione in giudizio emerge una circostanza rilevante ai fini della decisione che lo stesso resistente ha evidenziato per sostenere le proprie ragioni.
Invero, (cl. 1968), a pag. 9 della memoria di Controparte_1
costituzione e risposta, laddove esamina la dichiarazione di successione del nonno e, in particolare, i cespiti che sono lì elencati, evidenzia che “il bene
indicato al progressivo n. 3 (NA, Via S. Severo 47, STE, foglio 4, sub 11) è
stato alienato dai germani e con atto del 09/1/2007 Parte_1 Per_5
REP 106021/26717, come da nota di trascrizione n. 3776/2002 (cfr. ispezione
doc. 7), quindi, solo questo, dopo l'atto di donazione”, cioè solo dopo la donazione di cui è causa che è del 5 maggio 2005.
Di questa alienazione che il ricorrente e la RE fecero a terzi Per_5
vi è agli atti, come sopra evidenziato, anche l'ispezione ipotecaria allegata al n. 7 della produzione del resistente che conferma quanto dedotto dal resistente. Nella dichiarazione di successione al bene in questione viene attribuito il valore di lire 46.200.000 a fronte del valore complessivo di lire
690.000.000 dei beni in TO.
Quindi, alla data del 5 maggio 2006, quando il ricorrente donò al figlio la quota di 335/1000 in nuda proprietà dei beni di TO, vi era ancora un altro bene che faceva parte dell'asse relitto dal padre (classe 1910) e CP_1
che ricadeva nella comunione ereditaria con la RE . Per_5
Pertanto, ai fini della verifica se , con l'atto del 5 maggio Pt_1
2006, abbia inteso donare una parte della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria, la cd. “quotona”, nella cui accezione può farsi rientrare
Pag. 11 anche una frazione matematica della stessa, oppure specifici beni, come intende, invece, il medesimo , appare assorbente la constatazione, Pt_1
sulla base delle stesse allegazioni assertive e probatorie del resistente, che a quella data sussisteva ancora un altro bene nella comunione ereditaria con non rientrante tra i beni immobili oggetto dell'atto di Persona_5
donazione.
Tutto ciò porta a concludere che, seppure quelli di TO siano beni di più rilevante valore rispetto a quello di NA, la donazione ha avuto ad oggetto la cd. “quotina”, cioè una parte dei beni caduti in successione, e non la quota di partecipazione alla comunione.
avrebbe potuto disporre con effetti reali in tutto o in Parte_1
parte (nel senso di frazione matematica) della sua quota di partecipazione alla comunione ereditaria con la RE ma non di una quota di singoli beni, Per_5
anche se trattati nell'atto come complesso immobiliare, che sono compresi nella massa destinata ad essere divisa prima che la divisione venga operata e il bene (o il complesso di beni) entri a far parte del suo patrimonio.
La donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri è nulla perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale e, quindi, la carenza della causa donativa ai sensi degli artt. 769 c.c. (secondo il donante deve disporre “di un suo diritto”) e degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, c.c. (così le Sezioni
unite citate).
In via subordinata il resistente sostiene che la donazione avrebbe effetti obbligatori perché il donante, peraltro un notaio, era a conoscenza dell'altruità della cosa al momento dell'atto atteso che in questo dichiara che
Pag. 12 la restante quota di 500/1000 della proprietà degli immobili di TO si appartiene alla RE . Per_5
A supporto di questa subordinata difesa, il resistente richiama proprio la vendita del 2007 del bene immobile di NA al fine di confermare l'efficacia obbligatoria dell'atto perché “si evince anche dal comportamento
tenuto successivamente alla donazione, laddove come si è visto il donante (e
la di lui RE) hanno alienato l'unico altro bene facente parte della massa,
così garantendo l'acquisto della proprietà dell'altro bene in favore del
donatario, non essendovi diverse possibilità in sede di divisione ereditaria”.
Osserva, innanzitutto, il giudicante che la nullità per difetto di causa è un vizio che colpisce il negozio nel suo momento genetico e che non può
ritenersi sanato da accadimenti successivi. Inoltre, la sola dichiarazione della titolarità dei restanti 500/1000 di proprietà in capo alla RE non vale Per_5
a modificare l'effetto negoziale voluto dalle parti da reale ad obbligatorio perché, sempre secondo le medesime Sezioni Unite “…se la cosa non
appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente
nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario”,
assunzione di obbligo da parte di che, nell'atto del 5 maggio Parte_1
2006, non c'è affatto.
In conclusione, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere dichiarata la nullità dell'atto di donazione per Notaio del 5.5.2006 Per_1
repertorio n. 104261 racc. n. 25672, registrato per l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di NA 1 il 23 maggio 2006 Serie 1T, n. 5633 e che si assume trascritto il 24 maggio 2006 ai nn. 37896/19397.
Nel caso di accoglimento della domanda del padre il resistente ha
Pag. 13 proposta in via riconvenzionale domanda con la quale chiede la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni subiti ex art. 1338, c.c., da liquidarsi nell'importo pari ad euro 900.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma che il Tribunale riterrà di equità.
Sostiene (classe 1968) che il padre, in quanto notaio, Controparte_1
doveva necessariamente essere a conoscenza o, comunque, doveva esserlo dell'esistenza di una causa di invalidità del contratto.
La domanda è infondata.
Innanzitutto, “le norme degli art. 1337 e 1338 cod. civ. mirano a
tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o
fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e,
comunque, dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è
stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto,
con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi,
della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme
di cui sopra” (Cass., sez. II, 14 marzo 1985, n. 1987; Cass., sez. unite, 4
ottobre 1974, n. 2603). Non emerge dagli atti se all'epoca dei fatti il resistente fosse già notaio ma comunque, attesa l'età, si deve presumere che al momento del rogito avesse già conseguito la necessaria laurea in giurisprudenza.
Pertanto, era in grado, con l'ordinaria diligenza divenire a conoscenza della questione giuridica che, come si apprende dall'excursus della sentenza delle
Sezioni Unite n. 5086 del 2016, viene dibattuta già dagli anni Ottanta del secolo scorso.
Inoltre, difetta la prova del danno che il resistente avrebbe subito e che viene dal resistente quantificato in base al valore del complesso immobiliare.
Pag. 14 Invece, “in tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto
l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può
venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle
spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro
cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre
trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il
pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità
che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed
eseguito” (Cass. 15147/2022). Cioè, “non è consentito, per la natura
dell'illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del
pregiudizio del cosiddetto interesse positivo all'adempimento del contratto e
alla disponibilità dell'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto
fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cass. 14539/2004).
Alla soccombenza segue la condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in dispositivo ai sensi del Dm 55/2014 e succ.ve modifiche sulla base del valore del diritto donato indicato nell'atto dichiarato nullo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara la nullità
dell'atto di donazione per Notaio del 5.5.2006 repertorio n. 104261 Per_1
racc. n. 25672, registrato per l'Agenzia delle Entrate Ufficio di NA 1 il 23
maggio 2006 Serie 1T, n. 5633, trascritto il 24 maggio 2006 ai nn.
Pag. 15 37896/19397;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite che liquida in euro 29.193,00 per compensi ed euro
[...]
572,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
Iva come per legge.
Così deciso in NA, il 3 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 16