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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1
v. RIZ
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di Istituto avv. CONTURSI CHIARA. resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 26/04/2024 (titolare della pensione ai Parte_1 superstiti SO 20069773 e della pensione di vecchiaia VOCUM 06701525) conveniva l' innanzi questa A.G. lamentando l'erroneo ricalcolo della pensione SO 20069773, CP_1 comunicatogli con nota 15-2-2023 con riferimento alle annualità 2022 e 2023 che l'istituto aveva effettuato in ragione della
- rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità;
- titolarità di altra pensione, producendo un credito di euro 258,60.
L' aveva tuttavia omesso di considerare che la cumulabilità si ha solo per i redditi CP_1
a ati ad IRPEF, con esclusione- con riferimento al caso di specie- della pensione ai superstiti.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare che per l'anno 2022 il ricorrente è meritevole di una trattenuta ex lege 335/95, art. 1, co. 41, del 25% e di alcuna trattenuta per il 2023 e, pertanto, l'illegittimità delle trattenute indebitamente effettuate per le annualità 2022 e 2023
1 e per l'effetto condannare l' alla restituzione di euro 1.428,44 o di quella maggiore o CP_1 minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4-6-2025.
Osserva
Le soglie di riduzione della pensione di reversibilità sono fissate dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 e prevedono una riduzione del 25%, del 40% e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo previsto per l'anno in corso moltiplicato per tredici mensilità.
Dalla lettura della memoria di costituzione dell risulta che l condivide l'assunto che nella CP_1 CP_1 base di calcolo del reddito, utile alla verifica del entuale) rid 'ammontare della pensione di reversibilità non debba considerarsi la pensione medesima.
Sicchè la versa questione (evidenziata dalla parte ricorrente in sede di discussione con riferimento al messaggio 5178/2015) è se legittimamente l' abbia incluso nella base CP_1 CP_1 di calcolo dell'ammontare reddituale per gli anni in cui ha applicato la riduzione rispettivamente del 50% (2022) e del 25% (2023) redditi percepiti negli anni precedenti.
L ha infatti così calcolato la base reddituale: CP_1
ANNO 2022 Reddito da pensione diretta dell'anno 2022 ( € 21.228,00) Reddito da lavoro dipendente anno 2021 (€ 17888.00 ) Reddito da terreni e fabbricati 2021 euro ( 584,00) Totale reddito di riferimento: € 39700 Il reddito complessivo supera il limite di € 34.149,70 e, pertanto, la trattenuta per incumulabilità è stata correttamente applicata nel limite del 50% (€ 103,74)
Reddito da pensione diretta anno 2023 (€ 22.778,00) Redditi da terreni e fabbricati Parte_2 anno 2022 (€ 584) Totale reddito di riferimento: € 23362 Il reddito complessivo rientra nella seconda fascia (da € 22.149,66 Fino a € 29.532,88 )e, pertanto, la trattenuta per incumulabilità è stata correttamente applicata nel limite del 25% (55,65)
Nel caso al vaglio non si discute di una prima liquidazione della prestazione collegata, avendo la parte ricorrente il godimento della pensione di reversibilità da epoca anteriore.
Propri il messaggio invocato in sede di discussione rammenta (con riferimento CP_1 all'articolo 35 del dec gge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito) che (a differenza delle prime liquidazioni)……. Il comma 8 del suddetto articolo (, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina, invece, i criteri in base ai quali verificare le situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni pensionistiche collegate al reddito già in godimento. In base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:
• dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
• dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.
2 Il superamento delle soglie non è stato determinato da un indebito computo della stessa pensione ai superstiti quanto piuttosto dai redditi- diversi da quelli di cui al punto precedente- che il ricorrente ha percepito negli anni 2021 e 2022.
L ha infatti calcolato i redditi da pensione diretta con riferimento agli anni in corso CP_1
( 2023) e gli altri sopra richiamati in quanto conseguiti nell'anno precedente.
Tale criterio è immune da censure.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili.
Foggia, data del deposito.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1
v. RIZ
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di Istituto avv. CONTURSI CHIARA. resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 26/04/2024 (titolare della pensione ai Parte_1 superstiti SO 20069773 e della pensione di vecchiaia VOCUM 06701525) conveniva l' innanzi questa A.G. lamentando l'erroneo ricalcolo della pensione SO 20069773, CP_1 comunicatogli con nota 15-2-2023 con riferimento alle annualità 2022 e 2023 che l'istituto aveva effettuato in ragione della
- rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità;
- titolarità di altra pensione, producendo un credito di euro 258,60.
L' aveva tuttavia omesso di considerare che la cumulabilità si ha solo per i redditi CP_1
a ati ad IRPEF, con esclusione- con riferimento al caso di specie- della pensione ai superstiti.
Concludeva chiedendo accertare e dichiarare che per l'anno 2022 il ricorrente è meritevole di una trattenuta ex lege 335/95, art. 1, co. 41, del 25% e di alcuna trattenuta per il 2023 e, pertanto, l'illegittimità delle trattenute indebitamente effettuate per le annualità 2022 e 2023
1 e per l'effetto condannare l' alla restituzione di euro 1.428,44 o di quella maggiore o CP_1 minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4-6-2025.
Osserva
Le soglie di riduzione della pensione di reversibilità sono fissate dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 e prevedono una riduzione del 25%, del 40% e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo previsto per l'anno in corso moltiplicato per tredici mensilità.
Dalla lettura della memoria di costituzione dell risulta che l condivide l'assunto che nella CP_1 CP_1 base di calcolo del reddito, utile alla verifica del entuale) rid 'ammontare della pensione di reversibilità non debba considerarsi la pensione medesima.
Sicchè la versa questione (evidenziata dalla parte ricorrente in sede di discussione con riferimento al messaggio 5178/2015) è se legittimamente l' abbia incluso nella base CP_1 CP_1 di calcolo dell'ammontare reddituale per gli anni in cui ha applicato la riduzione rispettivamente del 50% (2022) e del 25% (2023) redditi percepiti negli anni precedenti.
L ha infatti così calcolato la base reddituale: CP_1
ANNO 2022 Reddito da pensione diretta dell'anno 2022 ( € 21.228,00) Reddito da lavoro dipendente anno 2021 (€ 17888.00 ) Reddito da terreni e fabbricati 2021 euro ( 584,00) Totale reddito di riferimento: € 39700 Il reddito complessivo supera il limite di € 34.149,70 e, pertanto, la trattenuta per incumulabilità è stata correttamente applicata nel limite del 50% (€ 103,74)
Reddito da pensione diretta anno 2023 (€ 22.778,00) Redditi da terreni e fabbricati Parte_2 anno 2022 (€ 584) Totale reddito di riferimento: € 23362 Il reddito complessivo rientra nella seconda fascia (da € 22.149,66 Fino a € 29.532,88 )e, pertanto, la trattenuta per incumulabilità è stata correttamente applicata nel limite del 25% (55,65)
Nel caso al vaglio non si discute di una prima liquidazione della prestazione collegata, avendo la parte ricorrente il godimento della pensione di reversibilità da epoca anteriore.
Propri il messaggio invocato in sede di discussione rammenta (con riferimento CP_1 all'articolo 35 del dec gge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito) che (a differenza delle prime liquidazioni)……. Il comma 8 del suddetto articolo (, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina, invece, i criteri in base ai quali verificare le situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni pensionistiche collegate al reddito già in godimento. In base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:
• dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
• dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.
2 Il superamento delle soglie non è stato determinato da un indebito computo della stessa pensione ai superstiti quanto piuttosto dai redditi- diversi da quelli di cui al punto precedente- che il ricorrente ha percepito negli anni 2021 e 2022.
L ha infatti calcolato i redditi da pensione diretta con riferimento agli anni in corso CP_1
( 2023) e gli altri sopra richiamati in quanto conseguiti nell'anno precedente.
Tale criterio è immune da censure.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda;
- dichiara le spese non ripetibili.
Foggia, data del deposito.
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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