Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/05/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 830/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Valeria Albino - Presidente
Dott .Lorenzo Fabris - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Morello - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 418/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, in persona dell'Amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Anna Maria
Occasione e Paolo Iasiello, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Distacco di Piazza Marsala 3/8, come da mandato in atti Pt_1
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Da Passano, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il loro studio in piazza di San Matteo 15/2, come Pt_1 da mandato in atti
Appellato
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione
e ragione: - previo accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, relativamente alla sentenza emessa inter partes dal
Tribunale di Genova n. 1931/2022 munita di attestazione del passaggio in giudicato ex art.
124 disp. att. c.p.c. prodotta con l'atto d'appello (doc. 4 e 4bis); - previo rigetto dell'istanza dell'appellato di sospensione pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. (o in subordine, ai sensi dell'art.
337 coma 2 c.p.c.) del presente giudizio nell'attesa di definizione delle cause pendenti inter partes presso la Corte di cassazione distinte con i nn. di R.G. 11772/2020, 26736/2020 e n.
23586/2022 non sussistendone i presupposti di applicazione, - nel merito, in riforma parziale della sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Genova n. 418/2024 del 9/02/2024 nella causa n. di R.G. 5078/2021 dal Giudice Dott.ssa Francesca Ziccardi respingere in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'impugnazione proposta dal condòmino Controparte_1 avverso la delibera assunta dal Condominio in Genova Via Peschiera 15 nell'adunanza del
3/09/2020 al punto 1 all'odg “Approvazione rendiconto e riparto spese a consuntivo es.
2019”, confermando le restanti statuizioni emesse dalla richiamata decisione di prime cure, con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi
i gradi del giudizio.”
Per l'appellato:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa sospensione pregiudiziale del presente giudizio nell'attesa dei giudizi iscritti presso la Suprema Corte di Cassazione rispettivamente agli RG 11772-2020, RG 26736-2020 e RG 23586-2022, confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 418/2024, pubblicata il 09/02/2024 e per l'effetto dichiarare nulle e/o annullare le deliberazioni assunte dal Parte_2 all'Assemblea del 3/9/2020, punto 1 o.d.g. per le ragioni di cui è giudizio. Vinti
[...] onorari, diritti e spese di procedura del giudizio di appello, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge quali Iva e Cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza il Tribunale, respinti i capitoli di prova orale dedotti dall'attore, così statuiva: “- annulla la delibera impugnata e assunta dal convenuto in data Parte_1 03/09/2020 punto n. 1 dell'odg; “- rigetta le restanti domande;
“- compensa per ½ le spese giudiziali e condanna il condominio a rifondere all'attore la restante somma che liquida in euro 3.808,00 a titolo di onorari e euro 118,'00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali”.
L'attore aveva sul punto impugnato la delibera indicata per vizi ed errori del CP_1 consuntivo ed era stata ritenuta fondata la doglianza relativa alla mancata registrazione del credito di € 18167,41 nei confronti del del nel bilancio approvato, che Parte_1 determinava l'illegittimità dell'approvazione per mancanza di chiarezza e veridicità ai sensi dell'art. 1130 bis cc.
Avverso la pronuncia proponeva appello il chiedendo respingere in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto l'impugnazione proposta da avverso la Controparte_1 delibera assunta nell'adunanza del 03.09.2020 al punto 1 all'o.d.g., con conferma delle restanti statuizioni emesse dalla richiamata decisione di prime cure.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1)
Violazione degli art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. – Difetto di prova da parte dell'attore circa la sussistenza del credito asseritamente vantato ai fini della sua indicazione nel rendiconto a consuntivo 2019 – Insussistenza della violazione di cui all'art. 1130 bis c.c.; 2) Erronea interpretazione della sentenza del Tribunale di Genova n. 720/2019 e principio della validità delle delibere impugnate sino al loro passaggio in giudicato;
3) Violazione del principio di continuità dei rendiconti di cui all'art. 1130 bis c.c.
Si costituiva in giudizio domandando, previa sospensione Controparte_1 pregiudiziale del presente giudizio nell'attesa dei giudizi iscritti presso la Suprema Corte di
Cassazione rispettivamente agli rg. 11772-2020, rg. 26736-2020 e rg. 23586-2022, confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 418/2024, pubblicata il 09/02/2024 e per l'effetto dichiarare nulle e/o annullare le deliberazioni assunte dal
[...]
all'Assemblea del 3/9/2020, punto 1 o.d.g. Parte_2
Ritenuta la causa matura per la decisione e concessi i termini per le memorie conclusive, con provvedimento del 23.4.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 22.04.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della richiesta di sospensione in attesa dell'esito dei giudizi pendenti in Cassazione richiamati dall'appellato, il appellante rileva l'insussistenza del rischio di conflitto Parte_1 di giudicati, in quanto quand'anche frattanto passassero in giudicato precedenti giudizi tra le parti che dovessero incidere a cascata sulla delibera qui impugnata, occorrerà comunque indire una nuova assemblea condominiale per la rideterminazione dei conteggi.
Il Tribunale ha annullato la delibera che ha approvato il rendiconto a consuntivo relativo all'esercizio 2019 (1°/01/2019 /31/12/ 2019) ritenendo non corretto, alla luce dell'art. 1130 bis c.c., che in tale rendiconto non fosse stato menzionato il credito di € 18.167,41 a favore dell'attore
Le ulteriori doglianze in ordine all'invalidità della delibera afferente al punto 1 sono invece state disattese dal Tribunale.
Con il primo motivo d'appello è dedotta la violazione degli art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.
Assume l'appellante il difetto di prova da parte dell'attore in primo grado circa la sussistenza del credito asseritamente vantato ai fini della sua indicazione nel rendiconto a consuntivo
2019 e pertanto deduce l'insussistenza della violazione di cui all'art. 1130 bis c.c.
Il condominio si duole anzitutto della statuizione di primo grado secondo la quale il convenuto ha espressamente riconosciuto il mancato inserimento nel bilancio del credito in discussione.
La sentenza appellata sul punto così prosegue: Il infatti ammette che “Detto Parte_1 credito trarrebbe origine da tre sentenze di primo grado del Tribunale di Genova n.
3395/2014,3393/2015 e 2274/2015 in quanto, nel 2016 in forza delle predette tre decisioni sostiene che avrebbe maturato un credito nei confronti del per spese legali e Parte_1 restituzione somme per complessivi Euro 33.253,99 e che il , in forza di Parte_1 espresso accordo tra le parti, avrebbe pagato l'importo di Euro 15.086,58 rimanendo debitore del residuo pari ad Euro 18 m. circa. ..Solo per la moralità della causa, si è spiegato nelle memorie istruttorie che il ed si Parte_2 Controparte_1 sono effettivamente accordati nel 2017 all'esito delle risultanze delle tre decisioni di primo grado sopra richiamate. L'accordo è stato quello di compensare il credito in allora (2016) del
verso per spese di amministrazione da esso non pagate Parte_1 Controparte_1 sino a concorrenza dell'identico importo di cui il era debitore di Parte_1 Controparte_1
per spese legali in forza delle tre decisioni (in base allo stato del contenzioso e senza
[...] pregiudizio dell'esito dei successivi gradi): il pagava quindi l'importo di Euro Parte_1
15.086,58 perché il residuo credito di Euro 18.167,41era stato compensato tra le parti.
Il condominio deduce che Il precetto notificato da ammonta ad € 33.254,97, CP_1 ed era così formato:- compensi, esborsi ed accessori come liquidati nella sentenza del
Tribunale di Genova n. 3395/2014 = Euro 10.274,20 (doc. 11 - );- restituzione della CP_1 somma di Euro 15.122,47 oltre interessi legali di cui al decreto ingiuntivo revocato con sentenza del Tribunale di Genova n. 2774/2015 (doc. 12 ) oltre compensi, esborsi ed CP_1 accessori come liquidati in sentenza = Euro 22.851,34; - compensi, esborsi ed accessori come liquidati nella sentenza del Tribunale di Genova n. 3393/2015 (doc. 10 – ) = CP_1
5.320,92, con deduzione dell'importo di Euro 5.699,01 dovuto da al Controparte_1
Condominio in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di per Pt_1 capitale, interessi, compensi, esborsi ed accessori come ivi liquidati.
Aggiunge che l'assemblea condominiale, al fine di non paralizzare la gestione del
, con delibera in data 17/03/2016 approvava il consuntivo e riparto spese 2015 Parte_1
e riparto preventivo 2016 e riapprovava il contenuto delle precedenti delibere ritenute invalide dal Tribunale di Genova, ed anche detta delibera in data 17/03/2016 veniva impugnata da ed in parte dichiarata invalida con la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Genova n. 720/2019; che tutti i contenziosi menzionati sopra pendono ancora nanti la Cassazione ad eccezione del contenzioso di cui alla sentenza del Tribunale di
Genova n. 2774/2015, confermata in appello con ordinanza 20273/2022 in Cassazione.
Proprio da tali contenziosi nasceva la volontà delle parti di procedere alla compensazione di quanto dovuto da al per spese di amministrazione Controparte_1 Parte_1 ordinaria e straordinaria deliberate e non pagate per € 18.167,41 sino a concorrenza del corrispondente importo intimato con il precetto, con pagamento del residuo di € 15.086,58 ad con l'assegno in data 20/05/2016. Controparte_1
Il condominio sottolinea che , a fronte del pagamento dell' importo di Controparte_1
€ 15.086,58 non ha mai avviato l'azione esecutiva per il residuo importo di Euro 18.167,41, appunto perché estinto per compensazione con il credito risultante dalla predetta delibera
17/03/2016. Inoltre, le sentenze n. 3395/2014 e 3393/2015 invocate dall'appellato sono state parzialmente riformate in appello in favore del . Parte_1
L'appellato afferma la corretta valutazione del Tribunale laddove riconosce la sussistenza dei crediti del condomìno, statuendo che il credito del condòmino di € 18.167,41, già considerato nell'accoglimento dell'impugnativa dalla predetta sentenza n. 720/2019, avrebbe dovuto essere inserito nel rendiconto 2019 per cui è causa e che le riforme di cui alle predette sentenze della Corte d'Appello hanno confermato la statuizione di annullamento delle delibere impugnate, modificando solo le statuizioni relative alle spese di lite.
richiama la data di emissione della sentenza n.720/2019, il 14.3.2019, dalla CP_1 quale deriva che il credito del condominio doveva essere inserito nel rendiconto 2019, approvato il successivo 3.9.2020 e conclude nel senso che “ne deriva la sussistenza del credito del condòmino, sia pur per importi leggermente inferiori a quelli precettati, viste le riforme in punto spese.”
Indi, il appellante si duole dell'erronea interpretazione data dalla sentenza Parte_1 appellata alla pronuncia del Tribunale di Genova n. 720/2019.
Sarebbe, secondo il suo assunto, erroneo ritenere che la compensazione del credito intimato con le spese non pagate deliberate il 17.3.2016 non sarebbe operante in quanto la sentenza del Tribunale di Genova n. 720/2019 avrebbe annullato integralmente la delibera assunta il 17/03/2016.
Ciò in quanto la sentenza del Tribunale di Genova n. 720/2019 non ha integralmente annullato la delibera assunta dal il 17/03/2016 di approvazione dei consuntivi Parte_1 relativi agli anni 2011, 2012 e 2015 e non è in giudicato, dal momento che la decisione della
Corte d'Appello di Genova 205/2022 ha accolto parzialmente l'appello del e il Parte_1 relativo giudizio pende tuttora davanti alla Corte di Cassazione (così il “La Parte_1 delibera 17/03/2016 non poteva quindi essere modificata in alcuna delle sue parti, neppure per quelle poste che il Tribunale con la predetta sentenza n. 720/2019 aveva ritenuto deliberate in modo illegittimo, essendo pendente al momento della instaurazione del presente giudizio, l'appello avverso la sentenza del Tribunale n. 720/2019 proprio di impugnazione della delibera stessa del 17/03/2016”).
Secondo invece l'annullamento, quand'anche parziale, comporta la necessità CP_1 di una nuova delibera, salvo l'inserimento comunque del credito nel rendiconto 2019.
Da ultimo, il deduce la violazione del principio di continuità dei rendiconti di cui Parte_1 all'art. 1130 bis c.c., assumendo che la domanda del condòmino Controparte_1
(annullamento della approvazione del rendiconto 2019 per non essere stato inserito il credito dallo stesso asseritamente vantato) avrebbe dovuto comunque essere respinta dal
Tribunale, in quanto formulata in violazione del consolidato principio di continuità dei rendiconti condominiali.
Il rendiconto a consuntivo 2019 non poteva infatti che partire – per il principio di continuità– dal rendiconto 2018, nel quale l'asserito credito non era stato indicato e la delibera di approvazione del predetto rendiconto assunta il 21/03/2019 non era stata impugnata da
. Controparte_1
Sul punto l'appellato evidenzia che la sentenza che ha determinato l'esistenza del credito
è successiva all'approvazione del rendiconto 2018 ( sentenza del Tribunale di Genova n.
720-2019 del 14-3-2019, che ha annullato la delibera del 17-3- 2016). Ancora il appellante nella comparsa conclusionale deduce il giudicato esterno Parte_1 derivante dalla sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Genova n. 1931/2022 che reca:
L'appellato nelle note di replica eccepisce l'inammissibilità della produzione della sentenza nel presente grado di giudizio, in quanto datata 28.7.2022, essendone possibile la produzione nel giudizio di primo grado ed in specie all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.7.2023.
Richiama il giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 2774/2015, confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza 344/2021, a sua volta confermata dalla Suprema
Corte con la sentenza n.20273/2022 , attestante il riconoscimento del credito del condòmino.
Orbene, la Suprema Corte con l'ordinanza 1370/ 2023, ha statuito che “a norma dell'art. 1130 bis cc il rendiconto condominiale deve menzionare le voci di entrata e di uscita, dunque, gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché ogni altro dato riguardante la situazione patrimoniale del , con Parte_1 indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale.
Ai fini della validità della delibera di approvazione del rendiconto condominiale, è comunque necessario che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e spesa, con le quote di ripartizione. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 07/07/2000, n. 9099).
Qualora il rendiconto approvato dall'assemblea non riporti un debito del verso Parte_1 un condòmino derivante da sentenza esecutiva, si verifica un'obiettiva mancanza di intellegibilità della situazione patrimoniale del stesso e deve perciò riconoscersi Parte_1
l'interesse del condòmino ad agire per la declaratoria di invalidità della relativa deliberazione, in quanto il sindacato dell'autorità giudiziaria non si estende in tal modo alla valutazione del merito - ovvero della opportunità o convenienza - della soluzione gestoria adottata, ma consiste nel riscontro della legittimità della delibera con riguardo, in particolare, all'articolo 1130 bis del Codice civile». cfr. Cass. Sez. 2, 27/01/1988, n. 731). “
Il ha effettivamente dato atto del mancato inserimento del credito del Parte_1
€ 18.167,41 nel rendiconto approvato, ma ne ha giustificato le ragioni. Occorre Parte_1 pertanto verificare la bontà delle stesse.
Va chiarito che la sentenza del Tribunale di Genova n 720/2019 e la sentenza della Corte
d'Appello di Genova n 205/2022 in tema di impugnazione di delibere assembleari non integrano l'ipotesi di “un debito del verso un condòmino derivante da sentenza Parte_1 esecutiva” e pertanto non trova applicazione il principio espresso dalla Suprema Corte nella citata pronuncia, in quanto, a prescindere dalla eccepita mancanza di giudicato, le stesse non contengono dispositivo di condanna.
Ne deriva che il Tribunale, allorchè statuisce che la sentenza 720/2019 nel dichiarare nulle le delibere assunte in data 17.3.2016 sub 1, 2, 5, 7, 9, 12 dell'odg fa “formalmente sussistere di nuovo il citato credito dell'attore” e dal mancato inserimento dello stesso nel rendiconto in violazione dell'art. 1130 bis cc fa derivare l'invalidità della delibera, non ha tenuto conto dell'assenza del requisito richiesto ai fini della sussistenza della violazione dell'art. 1130 bis cc.
La motivazione con la quale quindi è stata annullata la delibera in data 3.9.2020 al punto 1 dell'odg non merita pertanto conferma.
Diversamente statuendo si verrebbe altresì a violare il principio di continuità dei rendiconti, dal momento che è pacifico che nel consuntivo 2018 il credito vantato da (e oggetto CP_1 di compensazione) non era indicato e sussiste il giudicato in ordine alla efficacia di tale consuntivo.
La produzione della sentenza del Tribunale di Genova n. 1931/2022 non è tardiva, dal momento che, secondo la pronuncia Cass 7977/2022 non era necessario per l'utilizzabilità del documento che la produzione avvenisse al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado, come sostenuto da parte appellata, ben potendo essa avvenire in grado d'appello.
Per quanto concerne il precedente giudicato, richiamato dalla parte appellata, relativo ad annualità rendicontate in precedenza, si ritiene che il rilievo venga assorbito dalla statuizione in ordine all'insussistente rilievo ai fini decisori della pronuncia n 720/19 del Tribunale.
Le ragioni dell'accoglimento dell'appello consentono di non sospendere il giudizio in attesa delle pronunce della Suprema Corte in odine alla impugnazione delle delibere richiesta da parte appellata.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Genova n. 418/2024 deve essere rigettata l'impugnazione proposta dal condòmino avverso la delibera assunta dal Condominio Controparte_1 in Genova Via Peschiera 15 nell'assemblea del 3/09/2020 al punto 1 all'odg “.
Le spese di lite di entrambi i gradi si liquidano tenuto conto della soccombenza dell'appellato con riferimento all'esito complessivo della lite in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal ed in Parte_3 parziale riforma della sentenza N. 418/2024 del Tribunale di Genova, rigetta l'impugnazione proposta dal condòmino avverso la delibera Controparte_1 assunta dal Condominio in Genova Via Peschiera 15 nell'assemblea del 3/09/2020 al punto
1 all'odg .
Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Condominio CP_1 CP_1 in Genova Via Peschiera 15, che liquida:
per il primo grado di giudizio in € 7616,00per competenze, oltre rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge, per il secondo grado di giudizio in € 6946,00 per competenze, oltre rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge. Genova, 24.4.2025
Il Consigliere istruttore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino