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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3244/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Maria Fiore che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
opponente
e
(c.f. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio dell'avv.
Alessandro Franciò che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 giugno 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 295202400900695659000 notificatale dall' Controparte_1
il 9 maggio 2024 per l'importo di 1.964,94 euro portato dalla cartella n.
[...]
29520130019256529000 per contributi anno 2012, eccependone la mancata notifica e CP_2
chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione del credito.
Nella resistenza dell'agente della riscossione, sostituita l'udienza del 10 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Quanto al motivo formale l'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Si rammenta, invero, che all'opposizione all'avviso di mora dei contributi omessi e iscritti a ruolo si applicano termini perentori, potendo essa qualificarsi, a seconda delle deduzioni, quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità della domanda, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. n. 11338/2010, n. 27019/2008).
Nel caso di specie il vizio inerente appunto alla presunta mancata notifica di atti di accertamento presupposti (non si comprende se alla cartella di pagamento o all'intimazione di pagamento, atteso che l'opponente individua anche l'atto n. 295202400900695659000 come
“cartella”) avrebbe dovuto essere proposto con l'opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999), termine che non è stato osservato.
Il motivo comunque è pretestuoso se riferito all'intimazione, avendo prodotto CP_3
documentazione (relate di notifica recante il numero del relativo atto, estratto di ruolo), non contestata, dalla quale emerge la regolare notifica della stessa il 3 novembre 2013, mediante deposito in Comune dal 25 al 26 ottobre 2013 per temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di residenza e invio allo stesso di raccomandata informativa.
E' invece palesemente infondato se riferito alla cartella, poiché nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs.
n. 46/1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione mediante ruolo ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative o di tributi, la notifica al presunto debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (v. Cass. n. 183/2022).
3.- Nel merito va poi rigettata l'eccezione di prescrizione, pur ammissibile quale opposizione all'esecuzione.
Si richiama sul punto la sentenza della Suprema Corte n. 16425/2019 - alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - che ha affrontato funditus la questione relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui, come nella specie,
l'opponente, pur chiedendo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, abbia proposto l'opposizione nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione.
Essa ha precisato che in tali ipotesi non è possibile applicare l'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, trattandosi di norma eccezionale che, in deroga ai principi generali e con disposizione di favore per il privato, pone a carico del concessionario convenuto l'onere di chiamare in causa l'ente impositore, altrimenti il concessionario medesimo è responsabile delle conseguenze della lite pur non essendo egli - a rigor di logica - il legittimato passivo per le questioni inerenti al merito della pretesa creditoria. La formulazione letterale della norma, oltre a ribadire quell'esclusione di
2 litisconsorzio necessario, è ben chiara nello statuire che l'onere di chiamata in causa dell'ente creditore sussiste solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, anche del merito della pretesa creditoria dell'ente impositore. La disposizione, peraltro, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c..
Inoltre, con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore non si spoglia del proprio credito, né ancora, si può confondere la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità di una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico - la legittimazione passiva del concessionario.
In definitiva, nelle cause di opposizione all'esecuzione: - non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l'opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito;
- l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (v. Cass. n. 61/2020, n. 29798/2019,
n. 24371/2019).
Di recente sono intervenute in materia anche le Sezioni Unite (n. 7514/2022) per ribadire che nelle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e in genere nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, quale titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore. Del resto, l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del secondo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma
1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo (cfr. Cass. n. 16425/2019 cit., n. 5625/2019).
Per tale ragione non si è proceduto a integrare il contraddittorio nei confronti dell . CP_2
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.310 euro oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna a rimborsare ad le spese del giudizio, liquidate in 1.310 Parte_1 CP_3
euro, oltre spese generali iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario avv. Alessandro
Franciò.
Messina, 11.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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