TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3564/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. GIOVANNI PANUZZO
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti SILVANO IMBRIACI e ANTONELLO ZAFFINA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, il sig. ha proposto istanza di accertamento Parte_1 tecnico, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al 6.04.2023.
Il c.t.u. nominato dott. concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza Persona_1 dei requisiti medico-sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
Successivamente al deposito della c.t.u., il ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. si incentrano sull'errata e carente valutazione della documentazione medica e sull'incongruenza e manifesta illogicità della c.t.u.; il ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento dei requisiti legittimanti l'assegno ordinario d'invalidità, previo rinnovo della c.t.u. con condanna al pagamento dei ratei maturati e con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, oltre al rigetto nel merito.
All'udienza di discussione del 3.02.2025 le parti insistevano nelle rispettive difese;
il ricorrente chiedeva l'autorizzazione al deposito di precedenti giurisprudenziali e l' chiedeva in CP_1 subordine che fosse chiamato a chiarimenti il c.t.u. designato in sede di a.t.p. Il Giudice, ritenuta la causa istruita documentalmente senza necessità di rinnovo della c.t.u., rinviava la causa per discussione, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Il Giudice così decide, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi formulata dall' è fondata. CP_1
Infatti, non è dato ritrovare nelle censure formulate nel ricorso introduttivo del ricorrente i motivi specifici della contestazione all'esito della c.t.u., richiesti a pena d'inammissibilità dal comma VI dell'art. 445 bis c.p.c. La critica si riduce pressoché a un mero richiamo alle osservazioni formulate dal c.t.p. successivamente alla redazione della bozza della c.t.u., e si tratta invero di un mero generico dissenso diagnostico, perché vorrebbe semplicemente trarre conclusioni differenti dalla valutazione degli stessi elementi diagnostici.
Diversamente da ciò, la norma richiede una critica circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi, che devono evidenziare gli errori tecnici o logici compiuti dal c.t.u. (in tal senso
Trib. NA, sez. lav. 20.01.2023 n. 350; Trib. Velletri, sez. lav.
4.01.2023 n. 4). Generiche censure di inadeguatezza dell'elaborato peritale non sono sufficienti a integrare il requisito richiesto a pena d'inammissibilità.
Il c.t.u. ha fondato le proprie conclusioni alla luce dell'anamnesi patologica, dell'anamnesi farmacologica domiciliare, dell'anamnesi lavorativa e dell'esame obbiettivo del paziente, e quindi l'iter logico diagnostico appare correttamente espletato. Non è dato invero sapere per quale motivo il ricorrente ritenga “la perizia depositata dal c.t.u. incompleta, incongruente e dalle conclusioni manifestamente illogiche”, né può ritenersi rispettato il requisito della specificità dei motivi affermando che la c.t.u. “è da contestarsi in ogni sua parte”.
Quanto all'asserita mancata indicazione e conseguente valutazione dell'operazione subita dal sig. per la frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio della clavicola sinistra, che a Pt_1 detta del ricorrente comporterebbe la nullità dell'elaborato peritale, tale circostanza non risulta veritiera. Infatti, dall'esame della c.t.u. redatta dal dott. menzionata a pag. 5, nella parte Per_1 relativa all'anamnesi patologica, e a pag. 8, nell'elencazione delle infermità riscontrate.
La c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso appare pertanto fondata, e comporta il rigetto della domanda, mentre deve ritenersi definitivamente accertata l'assenza dei requisiti sanitari che legittimano la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità, così come accertato in sede di A.T.P.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti dalle parti, vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, dichiara inammissibile il ricorso, e accerta la mancanza dei requisiti sanitari che legittimano l'assegno ordinario d'invalidità, così come accertato dal c.t.u. in sede di A.T.P. Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n.1178/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 30/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. GIOVANNI PANUZZO
RICORRENTE contro
CP_1 con gli Avv.ti SILVANO IMBRIACI e ANTONELLO ZAFFINA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2024, il sig. ha proposto istanza di accertamento Parte_1 tecnico, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al 6.04.2023.
Il c.t.u. nominato dott. concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza Persona_1 dei requisiti medico-sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità.
Successivamente al deposito della c.t.u., il ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. si incentrano sull'errata e carente valutazione della documentazione medica e sull'incongruenza e manifesta illogicità della c.t.u.; il ricorrente ha chiesto pertanto l'accertamento dei requisiti legittimanti l'assegno ordinario d'invalidità, previo rinnovo della c.t.u. con condanna al pagamento dei ratei maturati e con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, oltre al rigetto nel merito.
All'udienza di discussione del 3.02.2025 le parti insistevano nelle rispettive difese;
il ricorrente chiedeva l'autorizzazione al deposito di precedenti giurisprudenziali e l' chiedeva in CP_1 subordine che fosse chiamato a chiarimenti il c.t.u. designato in sede di a.t.p. Il Giudice, ritenuta la causa istruita documentalmente senza necessità di rinnovo della c.t.u., rinviava la causa per discussione, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
Il Giudice così decide, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi formulata dall' è fondata. CP_1
Infatti, non è dato ritrovare nelle censure formulate nel ricorso introduttivo del ricorrente i motivi specifici della contestazione all'esito della c.t.u., richiesti a pena d'inammissibilità dal comma VI dell'art. 445 bis c.p.c. La critica si riduce pressoché a un mero richiamo alle osservazioni formulate dal c.t.p. successivamente alla redazione della bozza della c.t.u., e si tratta invero di un mero generico dissenso diagnostico, perché vorrebbe semplicemente trarre conclusioni differenti dalla valutazione degli stessi elementi diagnostici.
Diversamente da ciò, la norma richiede una critica circostanziata da puntuali e precisi elementi argomentativi, che devono evidenziare gli errori tecnici o logici compiuti dal c.t.u. (in tal senso
Trib. NA, sez. lav. 20.01.2023 n. 350; Trib. Velletri, sez. lav.
4.01.2023 n. 4). Generiche censure di inadeguatezza dell'elaborato peritale non sono sufficienti a integrare il requisito richiesto a pena d'inammissibilità.
Il c.t.u. ha fondato le proprie conclusioni alla luce dell'anamnesi patologica, dell'anamnesi farmacologica domiciliare, dell'anamnesi lavorativa e dell'esame obbiettivo del paziente, e quindi l'iter logico diagnostico appare correttamente espletato. Non è dato invero sapere per quale motivo il ricorrente ritenga “la perizia depositata dal c.t.u. incompleta, incongruente e dalle conclusioni manifestamente illogiche”, né può ritenersi rispettato il requisito della specificità dei motivi affermando che la c.t.u. “è da contestarsi in ogni sua parte”.
Quanto all'asserita mancata indicazione e conseguente valutazione dell'operazione subita dal sig. per la frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio della clavicola sinistra, che a Pt_1 detta del ricorrente comporterebbe la nullità dell'elaborato peritale, tale circostanza non risulta veritiera. Infatti, dall'esame della c.t.u. redatta dal dott. menzionata a pag. 5, nella parte Per_1 relativa all'anamnesi patologica, e a pag. 8, nell'elencazione delle infermità riscontrate.
La c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
L'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso appare pertanto fondata, e comporta il rigetto della domanda, mentre deve ritenersi definitivamente accertata l'assenza dei requisiti sanitari che legittimano la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità, così come accertato in sede di A.T.P.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. versate in atti dalle parti, vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, dichiara inammissibile il ricorso, e accerta la mancanza dei requisiti sanitari che legittimano l'assegno ordinario d'invalidità, così come accertato dal c.t.u. in sede di A.T.P. Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n.1178/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 30/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.