Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3278 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/06/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Fois, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/12/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Fois, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/09/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
a) i coniugi vivranno separati secondo l'obbligo del mutuo rispetto e con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero, ed a ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio.
b) La FI continuerà a vivere nella casa coniugale in Sant'Antioco Persona_1 via Rovereto, n. 67, unitamente alla Sig.ra mentre Parte_1 [...] trasferirà la sua residenza altrove dandone pronta CP_1 comunicazione alla moglie.
c) Il signor corrisponderà a titolo di mantenimento della Controparte_1 Per_ FI , la somma di € 500,00 mensili, versando l'importo alla RA
a mezzo bonifico mensile, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e Parte_1 disponendo che detta somma, venga adeguata annualmente nella misura corrispondente agli indici di variazione del costo della vita accertati e pubblicati dall'ISTAT.
Al contempo, verserà sempre con bonifico alla moglie, l'assegno unico Per_ universale corrisposto dall' per la FI , nella misura di legge e sino CP_2
a quando ne avrà diritto.
Pag. 2 di 3 d) Quanto alle spese straordinarie, che si rendessero necessarie per la salute l'istruzione ed il tempo libero della FI i coniugi previa Persona_1 documentazione delle stesse, le ripartiranno al 50% ciascuno.
Dette spese straordinarie, comprenderanno, quelle: A) scolastiche, da intendersi: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi;
acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
viaggi di istruzione;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere); B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola privata;
C) Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
D) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
E) Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti Per_ dedicati alla FI .
e) I coniugi, reciprocamente convengono che stante la rispettiva autonomia reddituale, non è dovuta alcuna somma di mantenimento l'uno in favore dell'altra e viceversa.
f) L'autovettura, Dacia Duster, Tg. GF873PB, sarà intestata a Parte_1 con spese di trasferimento al 50% tra i coniugi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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