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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva, assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs
25/2008, sentito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3673/2019 promossa da , C.F. ( ) nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Perone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
Territoriale del Governo di RO
[...]
- resistente -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D.
Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 5.07.2019 , cittadino nigeriano, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 13.12.2018 e notificato in data 12.06.2019 con il quale la
[...]
di RO ha dichiarato Controparte_1 inammissibile la sua istanza reiterata, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, in via principale riconoscere la protezione internazionale sussidiaria ex art.17 d.lgs. 251/2007; in subordine la protezione internazionale per motivi umanitari ex art 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 19 comma 1 del medesimo decreto ovvero riconoscere il diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3 della Costituzione Italiana.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in toto. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha parimenti concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata riservata al Collegio che ha così deciso nella camera di consiglio odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esame della domanda - L'approccio strutturato.
1 Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e
2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova offerti dal richiedente al giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia
Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).
In merito alla prima fase lo Stato italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui
“esame” poi “è svolto in cooperazione con il richiedente”, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione “e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”. Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, nello specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).
Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: “Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente […]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti”. Sempre in merito alla prima fase dell'esame della domanda di protezione internazionale, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e
16028 del 14 giugno 2019) la domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, che però subisce una attenuazione, nel senso che, se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa.
L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cassazione civile
19197/15; Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n.21275; Cassazione civile sez. I, 27/03/2020,
(ud. 25/10/2019, dep. 27/03/2020), n.7541) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove del fatto che pone a base della sua domanda. Il dovere di cooperazione istruttoria trova nel diritto interno la sua codificazione, oltre nel già citato art. 3 d.lgs. 251/2007, anche negli artt.8 comma 3 e 27 comma 1 bis del d.lgs. 25/2008 che pone sul decisore l'obbligo di
2 acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente
“che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.1
Ciò posto in linea generale, si passa ora all'esame degli elementi essenziali della domanda offerti dal ricorrente ed acquisiti d'ufficio, mentre nel successivo paragrafo si passerà alla valutazione dei predetti elementi.
2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente
a. Il racconto
Da quanto dedotto in atti si evince che il ricorrente è nato a [...] nel Delta State della Nigeria, appartiene al gruppo etnico degli igbo ed è di religione cristiana. È celibe, ha la licenza elementare e ha dichiarato di aver lasciato il suo paese per problemi di salute.
Mentre si trovava già in Italia ha ricevuto una lettera da parte della sorella che lo invitava a Per_1 restare nascosto e a non tornare mai più in patria perché ricercato dalla Polizia. In particolare, il ricorrente sarebbe stato accusato da un suo amico di aver ucciso un uomo, un certo a cui Per_2 doveva dare dei soldi. Secondo quanto riferito dalla polizia alla sorella il suo amico avrebbe CP_2 accusato il ricorrente raccontando che un giorno si sarebbero recati insieme a casa del creditore e il ricorrente lo avrebbe costretto ad uccidere l'uomo sotto la minaccia che, qualora non lo avesse fatto, avrebbe ucciso la sorella piccola e tutti i membri della sua famiglia.
b. I documenti
In sede di domanda reitera il ricorrente non ha depositato nessuna documentazione.
In sede giudiziale ha depositato: copia di una lettera firmata dalla sorella;
contratto di lavoro a tempo determinato del 31.08.2021 e relativa comunicazione obbligatoria;
busta paga settembre, ottobre e novembre 2021; comunicazione alla Questura di Firenze – Commissariato di Peretola di cessione fabbricato del 26.05.2021; UniLav del 6.05.2022; UniLav del 25.05.2022; busta paga maggio - dicembre 2022; attestati di frequenza corsi di alfabetizzazione livello A1 e A2 rilasciato dal CPIA di
Firenze in data 24.02.2022; documentazione relativa allo stato di gravidanza della compagna e ai controlli effettuati;
atto di nascita il 20.07.2023 di rilasciato dal Comune di Persona_3
Prato; permesso di soggiorno della compagna per protezione speciale;
permesso di Parte_2 soggiorno del minore;
UniLav dell'1.08.2022 per contratto di lavoro a tempo indeterminato;
buste paga febbraio – giugno 2023; Certificazione Unica 2023; attestazione da parte del Notaio di acquisto immobile del 18.04.2023; buste paga gennaio – agosto 2024;
2.3 Gli elementi acquisiti d'ufficio - Le informazioni sul Paese di origine
Diritti umani. Le sfide alla sicurezza, inclusa l'insurrezione in corso da parte del gruppo militante di , così come le violenze comuni e settarie nella restante regione della CP_3
Middle Belt, minacciano i diritti umani di milioni di nigeriani. La risposta da parte delle forze armate e delle forze dell'ordine alla diffusa insicurezza spesso comporta uccisioni arbitrarie e illegali, torture, sparizioni forzate (compiute anche dagli attori non statali) e altri abusi.
Le libertà civili sono anche minate da pregiudizi religiosi ed etnici e dalla discriminazione nei confronti delle donne e delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender ed intersessuali). Il Codice Penale Nigeriano del 1916 ed il Same Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA) del 2014 proibiscono e puniscono le unioni e gli atti omosessuali. Tali condotte sono punibili fino ad un massimo di 14 anni di prigione. Inoltre, chiunque supporti la comunità LGBTI anche tramite l'istituzione o la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni può essere perseguito penalmente e punito fino ad un massimo di 10 anni di prigione. Anche le comunità religiose (cristiane e musulmane) condannano fortemente le relazioni omosessuali, con la Sharia adottata in alcuni Stati del Nord che prevede persino la pena di morte per atti omosessuali tra uomini, e la crescente comunità cristiana evangelica che condanna apertamente le relazioni omosessuali e semina odio ed intolleranza verso le persone appartenenti alla comunità LGBTI.2
Il panorama dei media è ostacolato dalle leggi sulla diffamazione criminale, nonché dalle frequenti molestie e arresti di giornalisti che trattano argomenti politicamente delicati. CP_3
si è reso colpevole di minacce ed attacchi a giornalisti che investigavano sulle attività
[...] del gruppo terroristico. Di fatto, nessuna testata giornalistica manda inviati nelle zone ancora controllate da (a meno che non si tratti di volontari), a causa della mancanza di CP_3 protezione da parte delle forze armate nigeriane. Il gruppo armato di ha preso di mira anche l'educazione di stampo occidentale, CP_3 perpetrando attacchi terroristici anche contro insegnanti e studenti. Si stima che dal 2009 al Settembre 2017, abbia ucciso 2259 insegnanti e distrutto quasi 14000 istituti CP_3 scolastici. Gli attacchi sono stati perpetrati principalmente nella zona Nord-Est del Paese.3
La corruzione politica rimane endemica, in particolare nell'industria petrolifera che domina l'economia, e l'impunità è rimasta diffusa a tutti i livelli di governo. L'ordinamento nigeriano commina la pena capitale per alcuni tipi di reati considerati gravi, inclusi la rapina a mano armata, l'omicidio, la violenza sessuale ed il 'terrorismo federale'. Ogni Stato ha previsioni peculiari, tant'è che in dodici Stati in cui si applica la legge della Sharia la pena di morte viene prevista anche per reati di adulterio, incesto ed apostasia. La
Nigeria ha mantenuto una moratoria di fatto tra il 2006 ed il 2013, ma le esecuzioni sono riprese successivamente. Più di recente, la Controparte_4
( ha emesso un'ingiunzione affinché la Nigeria limitasse l'utilizzo
[...] CP_5 della pena capitale. Ancorché non vincolante per il governo nazionale, l'esecutivo si è impegnato a rispettare l'ingiunzione e ad aprire il dialogo sulla questione. Ad oggi le condanne vengono ancora regolarmente eseguite.4
Una delle maggiori problematiche relative al rispetto dei diritti umani presente soprattutto nelle aree meridionali del Paese è quella della corruzione e dell'abuso di potere da parte delle forze di polizia, in particolar modo del Servizio di Sicurezza dello Stato (SSS) e della criticatissima Squadra Speciale Antirapina (SARS). Le agenzie di sicurezza dello Stato, tra cui il Servizio di sicurezza dello Stato e la SARS, sono state negli anni implicate in abusi di potere e violazioni dei diritti umani in tutto il Paese, tra cui arresti illegali, detenzione e tortura. In un rapporto del 2010, ha documentato abusi che vanno Controparte_6 dall'arresto arbitrario e dalla detenzione illegale a minacce e atti di violenza, tra cui aggressioni fisiche e sessuali, torture e persino esecuzioni extragiudiziali. CP_6 continua a documentare accuse simili contro la polizia. Negli ultimi tre anni, da
[...] quando il presidente ha nominato suo parente dello Stato di , ER Persona_5 Pt_3 direttore generale dell'SSS, il modo di operare dell'agenzia ricorda le passate dittature militari nigeriane, che hanno creato l'organizzazione e l'hanno dispiegata impunemente per intimidire, 2 Ibid. 3 Ibid.
4 detenere a tempo indeterminato senza alcuna accusa e torturare abitualmente individui, compresi giornalisti, attivisti e personalità politiche, ritenuti critici nei confronti del governo militare.5
Sotto il governo di come Capo di Stato militare negli anni '80, l'SSS, allora nota come ER
GA , è diventata un'agenzia di repressione e un violatore Controparte_7 dei diritti umani. ha promulgato e attuato diverse leggi, tra cui il Decreto 2, che ha ER concesso all'SSS poteri arbitrari di detenere a tempo indeterminato chiunque non sia stato accusato, e il Decreto 4, che prevedeva la reclusione di chiunque pubblicasse informazioni ritenute false o ridicolizzasse il suo governo. In vista delle elezioni generali del 2015, l'SSS sotto la guida dell'ex presidente era diventato politicamente di parte, prendendo di Per_6 mira giornalisti, attivisti e oppositori politici, tra cui e il suo partito politico. Durante la ER campagna elettorale, ha dichiarato di essere diventato un democratico riformato e, se ER eletto, ha promesso di sostenere lo stato di diritto, rispettare i diritti fondamentali e garantire l'accesso alla giustizia a tutti i nigeriani. Eppure, negli ultimi tre anni, l'SSS è stato pesantemente criticato per aver operato con la massima segretezza, la grossolana impunità e il totale disprezzo per lo stato di diritto, compresa la grave disobbedienza alle ordinanze dei tribunali e la violazione delle leggi federali nel reclutamento asimmetrico per favorire le persone provenienti dalla parte di Nigeria del presidente Secondo un report di ER
Amnesty International del 2016, persone poste sotto custodia della sono state trattenute Pt_4 in regime detentivo senza un processo e senza accesso a cure mediche ed assistenza legale, a volte senza che nemmeno le famiglie sapessero dove si trovavano. La questione è tornata al centro delle proteste dei cittadini e della società civile nell'ottobre 2020, in seguito alla deliberata uccisione a Lagos di più di 38 persone da parte di agenti della durante una manifestazione pacifica di giovani attivisti che continuavano a protestare Pt_4 da diversi giorni (nonostante il governo avesse imposto un coprifuoco nel maldestro tentativo di sedare gli animi) contro la brutalità della polizia, la corruzione del governo ed il mancato rispetto della promessa fatta dal governo in diverse occasioni di riformare radicalmente il corpo di polizia speciale. Dall'8 ottobre i cittadini di diverse città nigeriane tra cui Lagos, Abuja, ed sono scesi in piazza ed hanno occupato le strade protestando Per_7 Per_8 contro la brutalità, la corruzione e le esecuzioni sommarie compiute negli anni dalle forze Sars. Le proteste sono state represse con uso eccessivo della forza, incluso l'uso di munizioni, idranti e gas lacrimogeni, e molti giornalisti sono stati aggrediti mentre il materiale raccolto confiscato e distrutto.6
Altre importanti questioni relative ai diritti umani che interessano il Paese sono: detenzione arbitraria e dure condizioni carcerarie, pericolose per la vita;
violazione dei diritti alla privacy dei cittadini;
sostanziale interferenza con i diritti di assemblea pacifica e della libertà di associazione, in particolare per le persone LGBTI;
respingimento dei rifugiati;
impunità in relazione alla violenza contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili (sebbene dal 2015 la pratica sia stata bandita a livello federale (VAPP) risulta ancora praticata, specie nel sud della Nigeria); traffico di persone, incluso lo sfruttamento sessuale e l'abuso da parte 5 , Nigeria: Giornalisti, attivisti detenuti, accusati di tortura: Porre fine alle persecuzioni, agli Controparte_6 attacchi alla libertà di espressione, 21 agosto 2018, https://www.hrw.org/news/2018/08/21/nigeria-journalists-activists- detained-allege-torture
5 di funzionari della sicurezza;
criminalizzazione dello status e della condotta sessuale tra persone dello stesso sesso basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.7
3. La valutazione degli elementi
3.1. Criteri di valutazione
Preliminarmente va considerato che nel caso di specie trattasi di domanda reiterata di protezione internazionale, con la conseguenza che occorre tenere conto del primo giudizio valutativo conclusosi con efficacia di giudicato, rimanendo preclusa la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato.
A sostegno della correttezza dell'assunto, si richiama il considerando 36 della direttiva nr.
2013/32/UE del 26 giugno 2013, il quale prevede che: “Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata”.
La stessa direttiva consente agli Stati membri di "giudicare una domanda di asilo irricevibile
(...) se (...) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva" (art. 25, paragrafo 3 lett. f), chiarendo poi che "una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione" definitiva "su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato" (art. 32, par. 3), e che "se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente art., emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuove che aumentino in modo significativo la probabilità che la richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo 2^" (art. 32, par. 4).
Occorre, quindi, effettuare una valutazione dei “nuovi elementi” offerti dal richiedente protezione internazionale a sostegno della domanda reiterata, elementi che possono essere relativi alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
Sull'interpretazione della locuzione “nuovi elementi” si richiamano, condividendoli, i principi di diritto espressi dal giudice nazionale di legittimità con la sentenza nr. 5089 del 28.2.2013
(Sez. VI – 1 rel. , secondo cui per “nuovi elementi” ben può intendersi sia Per_9
"elementi della fattispecie", cioè fatti costitutivi del diritto, sia "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. Tale ampia accezione del termine, prosegue la Corte, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea e in particolare dalla direttiva 2005/85/CE, che all'art. 32 par. 3 fa espresso riferimento oltre che agli elementi anche alle “risultanze”, termine che evoca il concetto di prova, oltre che all'aumento di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato (ragionamento probabilistico tipico della valutazione probatoria) (nello stesso senso la successiva Cass. Sez. VI nr. 4522/2015).
6
3.2. Il giudizio della
[...]
[...]
dopo aver rigettato la prima domanda, in sede di giudizio sulla Controparte_1 domanda reiterata l'ha dichiarata inammissibile non essendo stati addotti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del paese di origine.
3.3. Il giudizio del Collegio
Applicando i criteri sopra richiamati, non può che condividersi la valutazione negativa espressa dalla nel provvedimento impugnato quantomeno relativamente alla CP_1 richiesta delle protezioni internazionali maggiori.
Rispetto alla vicenda prospettata in prima istanza in occasione della quale ha richiesto protezione internazionale per la situazione di conflitto presente in Nigeria e per i problemi di salute che non era in grado di curare nel suo paese, il ricorrente in sede di reiterata intendeva sottoporre alla Commissione la lettera ricevuta dalla sorella, presente agli atti di questo giudizio. Si tratta della copia di una lettera senza data, non tradotta, che non è dato comprendere come sia pervenuta al ricorrente, nella quale si legge che egli è ingiustamente accusato di un omicidio commesso da altro soggetto, il quale, arrestato, lo accusa dichiarando di essere stato costretto a farlo dal ricorrente a causa di un debito. La versione dei fatti però non convince. Nella lettera si legge che il ricorrente e il suo amico di sarebbero recati insieme a casa dell'uomo e l'omicidio sarebbe avvenuto nel febbraio del 2014 ma dalla documentazione in atti si apprende che il ricorrente è partito dal suo paese in data 20.06.2013.
Risulta difficile dunque fondare il riconoscimento della protezione sul timore riferito di essere arrestato e giudicato per un reato di cui non solo è innocente ma del quale non può essere accusato perché quando è stato commesso non si trovava nel suo paese.
Valutata la non credibilità della storia sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3,
d.lgs n. 251 del 2007, si ritiene superflua l'attivazione dei poteri istruttori ufficiosi circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (così, Cass. Sez.
6 -1 nr. 16925/2018 rel. Acierno;
da ultimo, Cass. 2954/2020).
La valutazione del giudice deve infatti prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 5224/2013, Cass. 7333/2015; Cass. 16925/18; Cass. n. 31481/18; Cass. 9655/19;
Cass. 9661/19).
Ad avviso del Collegio, peraltro, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che
"ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati..." deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (Così Cass.
31480/18).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte può quindi concludersi nel senso che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante per il riconoscimento di una protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007
4. Sulla protezione internazionale.
7 Nel richiamare quanto sopra dedotto, resta da valutare la richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato
è tale che la sola presenza sul territorio costituisce di per sé un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale (secondo il concetto di “scala progressiva” elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji -- Causa C-465/07).
Il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né nessuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione sez. VI, ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017, n. 15081).
Tuttavia, è anche onere del giudice valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia riferita, a meno che non si dubiti della stessa zona di provenienza del richiedente protezione (Cass. nr. 9655/19 e nr. 3016/19; nr. 2954/208).
Ebbene, secondo le notizie disponibili, è da escludersi che il Paese di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessato da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Corte di Giustizia (Quarta sezione) del
30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – ), tale per cui la sua semplice presenza sul Per_10 territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona (secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009 C- Causa C-465/07 secondo cui “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via Per_11 generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale)).
Il Delta State paese provenienza del ricorrente è uno dei nove Stati che compongono il delta del Niger9.
Situazione sicurezza nel 2023
Tramite la consultazione di ACLED, impostando dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono 98 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 92 decessi10. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 91 eventi, che hanno causato la morte di 141 persone11. Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di violenza contro i civili agita da criminali comuni e da gangs criminali/milizie armate;
scontri tra cults;
rapimenti; violenza di massa (linciaggi); violenza domestica;
scontri per la leadership all'interno delle comunità; uccisioni extragiudiziali;
violenza contro i civili agita dall' ; violenza politica. CP_9
Situazione sicurezza nel 2024
Tramite la consultazione di ACLED, impostando dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024 quale periodo di riferimento, si ottengono 97 eventi di rilievo, che hanno causato 116 decessi12.
Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 74 eventi. Tra questi uno scontro tra giovani della comunità di KU e i militari ha causato 26 decessi, scontri tra comunità, scontri tra cults rivali, episodi di stregoneria, violenza contro i civili agita da criminali comuni e da gangs criminali/milizie armate, rapimenti, violenza di massa (linciaggi), scontri tra pastori e agricoltori.13
Impatto sulla popolazione civile.
Non sono state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti. Tanto premesso, deve rigettarsi la domanda di protezione sussidiaria in esame.
5. Sulla protezione complementare.
Venendo alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria, essa deve essere valutata alla stregua del parametro normativo di cui al D.L. 130 del 21.10.2020 applicabile ratione temporis.
Come noto, in materia vi sono stati due interventi normativi che hanno inciso, modificandoli, sia sul d.lgs nr. 286/1998, sia sul d.lgs. nr. 25 del 2008.
In particolare, il d.l. nr. 113 del 2018 ha disposto l'abrogazione della protezione c.d. umanitaria di cui agli art. 5, comma 6, TUI e 32, comma 3 ed introdotto alcune ipotesi di permesso di soggiorno per casi speciali, che solo in parte potevano tener luogo della vecchia protezione umanitaria, clausola aperta lasciata all'interpretazione degli operatori chiamati alla valutazione delle domande di asilo.
Successivamente è entrato in vigore il d.l. nr. 130 del 2020, pubblicato nella GU del 21 ottobre del 2020 e convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del 2020.
Tale ultimo testo normativo ha inciso anch'esso sull'art. 5, comma 6, TUI introducendo nuovamente il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”. Ha poi implementato le fattispecie di applicazione del non refoulement, incidendo sull'art. 19 che è oggi così riscritto:
1.In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.»;
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore Controparte_1 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
A differenza del d.l. sicurezza, nella nuova normativa è espressamente disciplinato il diritto intertemporale dall'art. 15, il quale prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile;
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b,
c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”.
Ebbene, ciò posto in linea generale, venendo al caso di specie, il ricorrente ha fondato la sua domanda di protezione complementare su un generale rischio di compromissione dei diritti umani che conseguirebbe ad un suo rimpatrio, stante la situazione presente in Nigeria, la sua situazione di salute e sulla sua avvenuta integrazione in Italia.
Ebbene quanto al primo profilo, si rileva che il ricorrente non ha allegato alcuna situazione concreta di vulnerabilità personale che lo esporrebbe al rischio di grave violazione dei diritti umani in caso di rientro nel suo Paese di origine, a parte le allegazioni ritenute non sufficienti da questo Collegio, né ha dimostrato la sussistenza di alcuno dei presupposti previsti dalla legge. Né tale riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perché, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del
10 suo Stato d'origine in termini del tutto generali ed astratti (Cass. n. 31481/18; Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 22979 del 2018).
Quanto alle condizioni di salute, deve rilevarsi che il riconoscimento della protezione speciale per motivi di salute postula l'accertamento di una patologia tale che, per natura, gravità e durata, impedisca il rimpatrio. Ebbene, nel caso in esame è evidente che la patologia da cui è affetto il ricorrente non possa considerarsi grave. Non vi è in atti certificazione che prescrive terapie urgenti o necessarie secondo i canoni riportati, né dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente debba sottoporsi a controlli periodici o terapie particolari, per cui non può dirsi che il suo diritto alla salute verrebbe leso in caso di rimpatrio nel Paese di origine.
Diverso discorso vale per la sua integrazione sociale in Italia, da ritenersi sufficientemente provata.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”.
In particolare, con il riferimento “alla violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, la nuova protezione speciale ha esteso il divieto di respingimento alle ipotesi di violazione di diritti fondamentali protetti dall'art. 8 CEDU in cui va inquadrata la cd. “integrazione sociale”, da valutarsi attualmente alla luce dei precisi indici dettati dalla norma.
La “vita privata” - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002,
Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_12
Alla “vita familiare” va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Dunque, “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte
EDU Sentenza AZ, LE and AL c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e
Sentenza c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia Per_13
11 ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari,
e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza
14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si afferma che “dal momento che l'articolo 8 tutela Pt_5 anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Tanto trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione laddove si legge che: “la nuova norma, ispirata all'art. 8 CEDU, pur se non espressamente richiamato, introduce la "protezione speciale" per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine (Cass. 28316/2020).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha sostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma sesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, questa Corte ha recentemente affermato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del richiedente, ai sensi della disciplina dettata
12 dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine
(neppure nelle forme della c.d. comparazione attenuata con proporzionalità inversa delineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413;
Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095), dovendosi invece riconoscere un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (cfr. Cass., Sez. VI, 8/06/ 2022, n.
18455; 10/03/2022, n. 786; Cass. 32023/2022).
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, il percorso di integrazione sociale compiuto dal ricorrente in Italia deve considerarsi sufficientemente provato.
Dalla documentazione socio-lavorativa prodotta in atti e dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione giudiziale possono trarsi indici significativi di stabilità e continuità lavorativa che connotano le relazioni del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
In sede di audizione tenutasi all'udienza del 24 gennaio 2022, egli ha dichiarato di lavorare come addetto alle pulizie, di vivere a Firenze con altri connazionali e di pagare un canone, di essere fidanzato con una connazionale titolare di permesso di soggiorno che intende sposare e di seguire un corso di italiano per imparare la lingua. Nel corso del giudizio ha dimostrato di lavorare con continuità anche se con contratti a tempo determinato di volta in volta rinnovati,
13 di aver acquistato insieme ad un connazionale un immobile;
di aver creato sul territorio italiano una famiglia essendo nato dalla relazione sentimentale un figlio nel 2023.
Si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana seguendo corsi di apprendimento A/1
e A/2.
Le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro nella documentazione allegata e sopra descritta.
In particolare occorre sottolineare come nel caso di specie, l'esigenza di tutela dell'integrazione sociale e lavorativa in base ai principi ampiamente condivisi e sopra riportati, primo fra tutti il diritto al rispetto della vita familiare e privata sancito nell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sia ancora più necessaria per la presenza di un nucleo familiare e soprattutto per la presenza di un minore la cui tutela deve essere tenuta in debita considerazione anche come elemento di vulnerabilità del richiedente e del nucleo familiare intero, poiché indubbiamente uno sradicamento dal contesto attuale creerebbe di per sé una condizione di vulnerabilità e dunque una violazione dei diritti e tutele fondamentali sanciti da numerose convenzioni internazionali pure recepite dal legislatore italiano.
A tal proposito si segnala la sentenza in cui la Corte di Cassazione ha statuito che il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del medesimo D.lgs. n. 286 del 1998, art. 19 punta a garantire il diritto del genitore, e con esso dell'intero nucleo familiare, alla stabilità della relazione familiare.
Ciò invero anche alla luce di una lettura congiunta delle norme prese in esame con l'art. 8
CEDU, il quale “espressamente include il diritto al “rispetto della propria vita familiare” nell'ambito dei diritti fondamentali della persona umana;
il che implica la necessaria tutela, nell'ambito del nucleo ineludibile dei diritti dell'individuo, del diritto alla stabilità ed al normale svolgimento dei rapporti esistenti all'interno della famiglia nucleare”. Conclude la Corte sostenendo, dunque, che l'ampia discrezionalità riconosciuta dal legislatore in materia di accesso e permanenza dello straniero extracomunitario sul territorio nazionale debba essere interpretata in diretta correlazione “alla molteplicità degli interessi coinvolti, tra i quali quello del minore assume certamente un valore preponderante, senza tuttavia che ciò implichi la necessaria esclusione di una concorrente posizione di vulnerabilità, e dunque di esigenza di tutela, in capo al genitore del minore” (Cassazione Civile Sez. 2, 29/03/2021 n. 8713). Nello stesso senso anche un'altra pronuncia della Suprema Corte, in cui viene riaffermato il principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria “la presenza di figli minori del richiedente - la vulnerabilità dei quali va presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare, con conseguente prevalenza della condizione di vulnerabilità del minore, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore non abbia alcun legame - rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore. (Cassazione Civile Sez. 2, 26/02/2021 n. 5506).
È indubbio, quindi, che il ricorrente abbia costruito nel territorio italiano una propria identità, per le attività sociali e di lavoro sino ad oggi svolte e per le conseguenti relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui vive.
14 Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine che ha lasciato ormai da molti anni, essendo partito dal suo paese nel
2013 e giunto in Italia nel 2015, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Tali elementi, unitariamente considerati, sono indici di una sua consolidata vita privata in
Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il
PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Quanto alla comunicazione in atti pervenuta dalla Questura di Firenze - Ufficio Immigrazione
e relativa a precedenti di polizia a carico del ricorrente, nel rilevare preliminarmente che non esiste automatismo tra reato e pericolosità, si deduce che affinché quest'ultima sia ostativa al riconoscimento della protezione speciale è richiesta una più ampia valutazione di concreta e attuale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica argomentata sulla base di ulteriori elementi oggettivi di fatto che nel caso di specie né la Commissione né il PM ha compiuto.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che siano soddisfatte le condizioni previste dalla nuova protezione speciale, per cui la relativa domanda debba essere accolta.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa ed il parziale accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1
d.lgs. n. 286/1998;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 24.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima pronuncia della S.C. ad occuparsi del dovere di cooperazione del giudice nei giudizi di protezione internazionale, può identificarsi con quella emessa il 17.11.2008, n. 27310, la quale così fissa il principio, dopo avere esaminato la normativa in materia di protezione internazionale: «risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente e poi del giudice, cui spetta il CP_1 compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine».
3 4 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT Country Information Report – Nigeria, 9
Marzo 2018 https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-nigeria.pdf 6 Amnesty International, Nigeria: authorities must initiate genuine reform of the police, 15 ottobre
2020,https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/nigeria-authorities-must-initiate-genuine-reform-of-the-police/ ;
Internazionale, Le vite dei neri contano anche in Nigeria, 23 ottobre 2020 https://www.internazionale.it/opinione/oiza-
q-obasuyi/2020/10/23/proteste-nigeria ; , Differnet agendas, one goal: how Nigerians united to end Sars, 18 CP_8 novembre 2020 https://www.aljazeera.com/features/2020/11/18/different-agendas-one-goal-how-activists-united-to 7 Freedom in the World, Nigeria Country Report, 2019 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/nigeria 8 “Infatti in tal caso il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 5 1, 24/05/2019, n. 14283; Sez.6-1, 25/07/2018, n. 19716; Sez.6-1,
28/06/2018, n. 17069; Sez.6-1, 16/07/2015, n. 14998).(così Cass. 2954/20 cit.). 9 AN A., Towards ending conflict and insecurity in the Niger Delta region, 2017, https://www.ajol.info/index.php/ajcr/article/view/160582. 10 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023; Paese: Nigeria;
Admin1: Delta. I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence, riots, protests and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/.
8 11 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, Cross River
State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1. 12 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2024 – 15 ottobre 2024; Paese: Nigeria;
Admin1: Delta. I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence, riots, protests and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/. 13 Nigeria Watch, The Database, List of Events, filtro temporale dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024, Delta State, http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe.
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Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè Giudice
A scioglimento della riserva, assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs
25/2008, sentito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3673/2019 promossa da , C.F. ( ) nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Perone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
Territoriale del Governo di RO
[...]
- resistente -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D.
Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 5.07.2019 , cittadino nigeriano, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 13.12.2018 e notificato in data 12.06.2019 con il quale la
[...]
di RO ha dichiarato Controparte_1 inammissibile la sua istanza reiterata, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.
Ha quindi chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, in via principale riconoscere la protezione internazionale sussidiaria ex art.17 d.lgs. 251/2007; in subordine la protezione internazionale per motivi umanitari ex art 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 19 comma 1 del medesimo decreto ovvero riconoscere il diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3 della Costituzione Italiana.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in toto. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha parimenti concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata riservata al Collegio che ha così deciso nella camera di consiglio odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esame della domanda - L'approccio strutturato.
1 Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e
2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della raccolta degli elementi di prova offerti dal richiedente al giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia
Irlanda C- 277/11 del 22 novembre 2012).
In merito alla prima fase lo Stato italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che “Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda”, il cui
“esame” poi “è svolto in cooperazione con il richiedente”, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione “e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda”. Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, nello specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).
Secondo la CGUE nella citata sentenza, il dovere di cooperazione del decisore si colloca in questa prima fase in quanto: “Benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente […]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti”. Sempre in merito alla prima fase dell'esame della domanda di protezione internazionale, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e
16028 del 14 giugno 2019) la domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, che però subisce una attenuazione, nel senso che, se è onere del richiedente asilo indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio, è dovere del giudice quello di cooperare nell'esame della individuazione degli elementi essenziali della stessa.
L'attenuazione del principio dispositivo si pone, allora, sul piano dell'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (che grava interamente sul ricorrente cfr. Cassazione civile
19197/15; Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n.21275; Cassazione civile sez. I, 27/03/2020,
(ud. 25/10/2019, dep. 27/03/2020), n.7541) e trova il suo fondamento nello squilibrio che esiste tra le parti del processo a causa delle oggettive difficoltà per il richiedente di procurarsi le prove del fatto che pone a base della sua domanda. Il dovere di cooperazione istruttoria trova nel diritto interno la sua codificazione, oltre nel già citato art. 3 d.lgs. 251/2007, anche negli artt.8 comma 3 e 27 comma 1 bis del d.lgs. 25/2008 che pone sul decisore l'obbligo di
2 acquisire le informazioni sul Paese di origine e sulle specifiche condizioni del richiedente
“che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.1
Ciò posto in linea generale, si passa ora all'esame degli elementi essenziali della domanda offerti dal ricorrente ed acquisiti d'ufficio, mentre nel successivo paragrafo si passerà alla valutazione dei predetti elementi.
2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente
a. Il racconto
Da quanto dedotto in atti si evince che il ricorrente è nato a [...] nel Delta State della Nigeria, appartiene al gruppo etnico degli igbo ed è di religione cristiana. È celibe, ha la licenza elementare e ha dichiarato di aver lasciato il suo paese per problemi di salute.
Mentre si trovava già in Italia ha ricevuto una lettera da parte della sorella che lo invitava a Per_1 restare nascosto e a non tornare mai più in patria perché ricercato dalla Polizia. In particolare, il ricorrente sarebbe stato accusato da un suo amico di aver ucciso un uomo, un certo a cui Per_2 doveva dare dei soldi. Secondo quanto riferito dalla polizia alla sorella il suo amico avrebbe CP_2 accusato il ricorrente raccontando che un giorno si sarebbero recati insieme a casa del creditore e il ricorrente lo avrebbe costretto ad uccidere l'uomo sotto la minaccia che, qualora non lo avesse fatto, avrebbe ucciso la sorella piccola e tutti i membri della sua famiglia.
b. I documenti
In sede di domanda reitera il ricorrente non ha depositato nessuna documentazione.
In sede giudiziale ha depositato: copia di una lettera firmata dalla sorella;
contratto di lavoro a tempo determinato del 31.08.2021 e relativa comunicazione obbligatoria;
busta paga settembre, ottobre e novembre 2021; comunicazione alla Questura di Firenze – Commissariato di Peretola di cessione fabbricato del 26.05.2021; UniLav del 6.05.2022; UniLav del 25.05.2022; busta paga maggio - dicembre 2022; attestati di frequenza corsi di alfabetizzazione livello A1 e A2 rilasciato dal CPIA di
Firenze in data 24.02.2022; documentazione relativa allo stato di gravidanza della compagna e ai controlli effettuati;
atto di nascita il 20.07.2023 di rilasciato dal Comune di Persona_3
Prato; permesso di soggiorno della compagna per protezione speciale;
permesso di Parte_2 soggiorno del minore;
UniLav dell'1.08.2022 per contratto di lavoro a tempo indeterminato;
buste paga febbraio – giugno 2023; Certificazione Unica 2023; attestazione da parte del Notaio di acquisto immobile del 18.04.2023; buste paga gennaio – agosto 2024;
2.3 Gli elementi acquisiti d'ufficio - Le informazioni sul Paese di origine
Diritti umani. Le sfide alla sicurezza, inclusa l'insurrezione in corso da parte del gruppo militante di , così come le violenze comuni e settarie nella restante regione della CP_3
Middle Belt, minacciano i diritti umani di milioni di nigeriani. La risposta da parte delle forze armate e delle forze dell'ordine alla diffusa insicurezza spesso comporta uccisioni arbitrarie e illegali, torture, sparizioni forzate (compiute anche dagli attori non statali) e altri abusi.
Le libertà civili sono anche minate da pregiudizi religiosi ed etnici e dalla discriminazione nei confronti delle donne e delle persone LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transgender ed intersessuali). Il Codice Penale Nigeriano del 1916 ed il Same Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA) del 2014 proibiscono e puniscono le unioni e gli atti omosessuali. Tali condotte sono punibili fino ad un massimo di 14 anni di prigione. Inoltre, chiunque supporti la comunità LGBTI anche tramite l'istituzione o la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni può essere perseguito penalmente e punito fino ad un massimo di 10 anni di prigione. Anche le comunità religiose (cristiane e musulmane) condannano fortemente le relazioni omosessuali, con la Sharia adottata in alcuni Stati del Nord che prevede persino la pena di morte per atti omosessuali tra uomini, e la crescente comunità cristiana evangelica che condanna apertamente le relazioni omosessuali e semina odio ed intolleranza verso le persone appartenenti alla comunità LGBTI.2
Il panorama dei media è ostacolato dalle leggi sulla diffamazione criminale, nonché dalle frequenti molestie e arresti di giornalisti che trattano argomenti politicamente delicati. CP_3
si è reso colpevole di minacce ed attacchi a giornalisti che investigavano sulle attività
[...] del gruppo terroristico. Di fatto, nessuna testata giornalistica manda inviati nelle zone ancora controllate da (a meno che non si tratti di volontari), a causa della mancanza di CP_3 protezione da parte delle forze armate nigeriane. Il gruppo armato di ha preso di mira anche l'educazione di stampo occidentale, CP_3 perpetrando attacchi terroristici anche contro insegnanti e studenti. Si stima che dal 2009 al Settembre 2017, abbia ucciso 2259 insegnanti e distrutto quasi 14000 istituti CP_3 scolastici. Gli attacchi sono stati perpetrati principalmente nella zona Nord-Est del Paese.3
La corruzione politica rimane endemica, in particolare nell'industria petrolifera che domina l'economia, e l'impunità è rimasta diffusa a tutti i livelli di governo. L'ordinamento nigeriano commina la pena capitale per alcuni tipi di reati considerati gravi, inclusi la rapina a mano armata, l'omicidio, la violenza sessuale ed il 'terrorismo federale'. Ogni Stato ha previsioni peculiari, tant'è che in dodici Stati in cui si applica la legge della Sharia la pena di morte viene prevista anche per reati di adulterio, incesto ed apostasia. La
Nigeria ha mantenuto una moratoria di fatto tra il 2006 ed il 2013, ma le esecuzioni sono riprese successivamente. Più di recente, la Controparte_4
( ha emesso un'ingiunzione affinché la Nigeria limitasse l'utilizzo
[...] CP_5 della pena capitale. Ancorché non vincolante per il governo nazionale, l'esecutivo si è impegnato a rispettare l'ingiunzione e ad aprire il dialogo sulla questione. Ad oggi le condanne vengono ancora regolarmente eseguite.4
Una delle maggiori problematiche relative al rispetto dei diritti umani presente soprattutto nelle aree meridionali del Paese è quella della corruzione e dell'abuso di potere da parte delle forze di polizia, in particolar modo del Servizio di Sicurezza dello Stato (SSS) e della criticatissima Squadra Speciale Antirapina (SARS). Le agenzie di sicurezza dello Stato, tra cui il Servizio di sicurezza dello Stato e la SARS, sono state negli anni implicate in abusi di potere e violazioni dei diritti umani in tutto il Paese, tra cui arresti illegali, detenzione e tortura. In un rapporto del 2010, ha documentato abusi che vanno Controparte_6 dall'arresto arbitrario e dalla detenzione illegale a minacce e atti di violenza, tra cui aggressioni fisiche e sessuali, torture e persino esecuzioni extragiudiziali. CP_6 continua a documentare accuse simili contro la polizia. Negli ultimi tre anni, da
[...] quando il presidente ha nominato suo parente dello Stato di , ER Persona_5 Pt_3 direttore generale dell'SSS, il modo di operare dell'agenzia ricorda le passate dittature militari nigeriane, che hanno creato l'organizzazione e l'hanno dispiegata impunemente per intimidire, 2 Ibid. 3 Ibid.
4 detenere a tempo indeterminato senza alcuna accusa e torturare abitualmente individui, compresi giornalisti, attivisti e personalità politiche, ritenuti critici nei confronti del governo militare.5
Sotto il governo di come Capo di Stato militare negli anni '80, l'SSS, allora nota come ER
GA , è diventata un'agenzia di repressione e un violatore Controparte_7 dei diritti umani. ha promulgato e attuato diverse leggi, tra cui il Decreto 2, che ha ER concesso all'SSS poteri arbitrari di detenere a tempo indeterminato chiunque non sia stato accusato, e il Decreto 4, che prevedeva la reclusione di chiunque pubblicasse informazioni ritenute false o ridicolizzasse il suo governo. In vista delle elezioni generali del 2015, l'SSS sotto la guida dell'ex presidente era diventato politicamente di parte, prendendo di Per_6 mira giornalisti, attivisti e oppositori politici, tra cui e il suo partito politico. Durante la ER campagna elettorale, ha dichiarato di essere diventato un democratico riformato e, se ER eletto, ha promesso di sostenere lo stato di diritto, rispettare i diritti fondamentali e garantire l'accesso alla giustizia a tutti i nigeriani. Eppure, negli ultimi tre anni, l'SSS è stato pesantemente criticato per aver operato con la massima segretezza, la grossolana impunità e il totale disprezzo per lo stato di diritto, compresa la grave disobbedienza alle ordinanze dei tribunali e la violazione delle leggi federali nel reclutamento asimmetrico per favorire le persone provenienti dalla parte di Nigeria del presidente Secondo un report di ER
Amnesty International del 2016, persone poste sotto custodia della sono state trattenute Pt_4 in regime detentivo senza un processo e senza accesso a cure mediche ed assistenza legale, a volte senza che nemmeno le famiglie sapessero dove si trovavano. La questione è tornata al centro delle proteste dei cittadini e della società civile nell'ottobre 2020, in seguito alla deliberata uccisione a Lagos di più di 38 persone da parte di agenti della durante una manifestazione pacifica di giovani attivisti che continuavano a protestare Pt_4 da diversi giorni (nonostante il governo avesse imposto un coprifuoco nel maldestro tentativo di sedare gli animi) contro la brutalità della polizia, la corruzione del governo ed il mancato rispetto della promessa fatta dal governo in diverse occasioni di riformare radicalmente il corpo di polizia speciale. Dall'8 ottobre i cittadini di diverse città nigeriane tra cui Lagos, Abuja, ed sono scesi in piazza ed hanno occupato le strade protestando Per_7 Per_8 contro la brutalità, la corruzione e le esecuzioni sommarie compiute negli anni dalle forze Sars. Le proteste sono state represse con uso eccessivo della forza, incluso l'uso di munizioni, idranti e gas lacrimogeni, e molti giornalisti sono stati aggrediti mentre il materiale raccolto confiscato e distrutto.6
Altre importanti questioni relative ai diritti umani che interessano il Paese sono: detenzione arbitraria e dure condizioni carcerarie, pericolose per la vita;
violazione dei diritti alla privacy dei cittadini;
sostanziale interferenza con i diritti di assemblea pacifica e della libertà di associazione, in particolare per le persone LGBTI;
respingimento dei rifugiati;
impunità in relazione alla violenza contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili (sebbene dal 2015 la pratica sia stata bandita a livello federale (VAPP) risulta ancora praticata, specie nel sud della Nigeria); traffico di persone, incluso lo sfruttamento sessuale e l'abuso da parte 5 , Nigeria: Giornalisti, attivisti detenuti, accusati di tortura: Porre fine alle persecuzioni, agli Controparte_6 attacchi alla libertà di espressione, 21 agosto 2018, https://www.hrw.org/news/2018/08/21/nigeria-journalists-activists- detained-allege-torture
5 di funzionari della sicurezza;
criminalizzazione dello status e della condotta sessuale tra persone dello stesso sesso basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.7
3. La valutazione degli elementi
3.1. Criteri di valutazione
Preliminarmente va considerato che nel caso di specie trattasi di domanda reiterata di protezione internazionale, con la conseguenza che occorre tenere conto del primo giudizio valutativo conclusosi con efficacia di giudicato, rimanendo preclusa la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato.
A sostegno della correttezza dell'assunto, si richiama il considerando 36 della direttiva nr.
2013/32/UE del 26 giugno 2013, il quale prevede che: “Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata”.
La stessa direttiva consente agli Stati membri di "giudicare una domanda di asilo irricevibile
(...) se (...) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva" (art. 25, paragrafo 3 lett. f), chiarendo poi che "una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione" definitiva "su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato" (art. 32, par. 3), e che "se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente art., emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuove che aumentino in modo significativo la probabilità che la richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo 2^" (art. 32, par. 4).
Occorre, quindi, effettuare una valutazione dei “nuovi elementi” offerti dal richiedente protezione internazionale a sostegno della domanda reiterata, elementi che possono essere relativi alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
Sull'interpretazione della locuzione “nuovi elementi” si richiamano, condividendoli, i principi di diritto espressi dal giudice nazionale di legittimità con la sentenza nr. 5089 del 28.2.2013
(Sez. VI – 1 rel. , secondo cui per “nuovi elementi” ben può intendersi sia Per_9
"elementi della fattispecie", cioè fatti costitutivi del diritto, sia "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. Tale ampia accezione del termine, prosegue la Corte, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea e in particolare dalla direttiva 2005/85/CE, che all'art. 32 par. 3 fa espresso riferimento oltre che agli elementi anche alle “risultanze”, termine che evoca il concetto di prova, oltre che all'aumento di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato (ragionamento probabilistico tipico della valutazione probatoria) (nello stesso senso la successiva Cass. Sez. VI nr. 4522/2015).
6
3.2. Il giudizio della
[...]
[...]
dopo aver rigettato la prima domanda, in sede di giudizio sulla Controparte_1 domanda reiterata l'ha dichiarata inammissibile non essendo stati addotti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del paese di origine.
3.3. Il giudizio del Collegio
Applicando i criteri sopra richiamati, non può che condividersi la valutazione negativa espressa dalla nel provvedimento impugnato quantomeno relativamente alla CP_1 richiesta delle protezioni internazionali maggiori.
Rispetto alla vicenda prospettata in prima istanza in occasione della quale ha richiesto protezione internazionale per la situazione di conflitto presente in Nigeria e per i problemi di salute che non era in grado di curare nel suo paese, il ricorrente in sede di reiterata intendeva sottoporre alla Commissione la lettera ricevuta dalla sorella, presente agli atti di questo giudizio. Si tratta della copia di una lettera senza data, non tradotta, che non è dato comprendere come sia pervenuta al ricorrente, nella quale si legge che egli è ingiustamente accusato di un omicidio commesso da altro soggetto, il quale, arrestato, lo accusa dichiarando di essere stato costretto a farlo dal ricorrente a causa di un debito. La versione dei fatti però non convince. Nella lettera si legge che il ricorrente e il suo amico di sarebbero recati insieme a casa dell'uomo e l'omicidio sarebbe avvenuto nel febbraio del 2014 ma dalla documentazione in atti si apprende che il ricorrente è partito dal suo paese in data 20.06.2013.
Risulta difficile dunque fondare il riconoscimento della protezione sul timore riferito di essere arrestato e giudicato per un reato di cui non solo è innocente ma del quale non può essere accusato perché quando è stato commesso non si trovava nel suo paese.
Valutata la non credibilità della storia sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3,
d.lgs n. 251 del 2007, si ritiene superflua l'attivazione dei poteri istruttori ufficiosi circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine (così, Cass. Sez.
6 -1 nr. 16925/2018 rel. Acierno;
da ultimo, Cass. 2954/2020).
La valutazione del giudice deve infatti prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perché il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 5224/2013, Cass. 7333/2015; Cass. 16925/18; Cass. n. 31481/18; Cass. 9655/19;
Cass. 9661/19).
Ad avviso del Collegio, peraltro, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel prevedere che
"ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati..." deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (Così Cass.
31480/18).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte può quindi concludersi nel senso che il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante per il riconoscimento di una protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007
4. Sulla protezione internazionale.
7 Nel richiamare quanto sopra dedotto, resta da valutare la richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), ossia il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato nelle ipotesi in cui la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato
è tale che la sola presenza sul territorio costituisce di per sé un rischio effettivo di subire un grave danno ai sensi del diritto internazionale (secondo il concetto di “scala progressiva” elaborato dalla Corte di Giustizia nel noto caso Elgafaji -- Causa C-465/07).
Il ricorrente non ha rappresentato di essere esposto a un simile rischio in caso di rimpatrio, né nessuna precisa allegazione risulta dall'esame degli atti di parte in ordine alla pericolosità specifica della zona di provenienza del richiedente (cfr. Cassazione sez. VI, ud. 07/04/2017, dep. 19/06/2017, n. 15081).
Tuttavia, è anche onere del giudice valutare la sussistenza di tale rischio indipendentemente dal giudizio di credibilità della storia riferita, a meno che non si dubiti della stessa zona di provenienza del richiedente protezione (Cass. nr. 9655/19 e nr. 3016/19; nr. 2954/208).
Ebbene, secondo le notizie disponibili, è da escludersi che il Paese di provenienza del ricorrente sia in questo momento interessato da una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Corte di Giustizia (Quarta sezione) del
30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – ), tale per cui la sua semplice presenza sul Per_10 territorio lo esporrebbe al rischio della vita o della sua persona (secondo le indicazioni contenute nella nota sentenza della Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009 C- Causa C-465/07 secondo cui “1'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via Per_11 generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”. Laddove, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (c.d. sliding scale)).
Il Delta State paese provenienza del ricorrente è uno dei nove Stati che compongono il delta del Niger9.
Situazione sicurezza nel 2023
Tramite la consultazione di ACLED, impostando dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 quale periodo di riferimento, si ottengono 98 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 92 decessi10. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 91 eventi, che hanno causato la morte di 141 persone11. Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì episodi di violenza contro i civili agita da criminali comuni e da gangs criminali/milizie armate;
scontri tra cults;
rapimenti; violenza di massa (linciaggi); violenza domestica;
scontri per la leadership all'interno delle comunità; uccisioni extragiudiziali;
violenza contro i civili agita dall' ; violenza politica. CP_9
Situazione sicurezza nel 2024
Tramite la consultazione di ACLED, impostando dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024 quale periodo di riferimento, si ottengono 97 eventi di rilievo, che hanno causato 116 decessi12.
Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 74 eventi. Tra questi uno scontro tra giovani della comunità di KU e i militari ha causato 26 decessi, scontri tra comunità, scontri tra cults rivali, episodi di stregoneria, violenza contro i civili agita da criminali comuni e da gangs criminali/milizie armate, rapimenti, violenza di massa (linciaggi), scontri tra pastori e agricoltori.13
Impatto sulla popolazione civile.
Non sono state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti. Tanto premesso, deve rigettarsi la domanda di protezione sussidiaria in esame.
5. Sulla protezione complementare.
Venendo alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria, essa deve essere valutata alla stregua del parametro normativo di cui al D.L. 130 del 21.10.2020 applicabile ratione temporis.
Come noto, in materia vi sono stati due interventi normativi che hanno inciso, modificandoli, sia sul d.lgs nr. 286/1998, sia sul d.lgs. nr. 25 del 2008.
In particolare, il d.l. nr. 113 del 2018 ha disposto l'abrogazione della protezione c.d. umanitaria di cui agli art. 5, comma 6, TUI e 32, comma 3 ed introdotto alcune ipotesi di permesso di soggiorno per casi speciali, che solo in parte potevano tener luogo della vecchia protezione umanitaria, clausola aperta lasciata all'interpretazione degli operatori chiamati alla valutazione delle domande di asilo.
Successivamente è entrato in vigore il d.l. nr. 130 del 2020, pubblicato nella GU del 21 ottobre del 2020 e convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del 2020.
Tale ultimo testo normativo ha inciso anch'esso sull'art. 5, comma 6, TUI introducendo nuovamente il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano”. Ha poi implementato le fattispecie di applicazione del non refoulement, incidendo sull'art. 19 che è oggi così riscritto:
1.In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine.»;
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la trasmette gli atti al Questore Controparte_1 per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
A differenza del d.l. sicurezza, nella nuova normativa è espressamente disciplinato il diritto intertemporale dall'art. 15, il quale prevede: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile;
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b,
c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali”.
Ebbene, ciò posto in linea generale, venendo al caso di specie, il ricorrente ha fondato la sua domanda di protezione complementare su un generale rischio di compromissione dei diritti umani che conseguirebbe ad un suo rimpatrio, stante la situazione presente in Nigeria, la sua situazione di salute e sulla sua avvenuta integrazione in Italia.
Ebbene quanto al primo profilo, si rileva che il ricorrente non ha allegato alcuna situazione concreta di vulnerabilità personale che lo esporrebbe al rischio di grave violazione dei diritti umani in caso di rientro nel suo Paese di origine, a parte le allegazioni ritenute non sufficienti da questo Collegio, né ha dimostrato la sussistenza di alcuno dei presupposti previsti dalla legge. Né tale riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perché, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del
10 suo Stato d'origine in termini del tutto generali ed astratti (Cass. n. 31481/18; Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 22979 del 2018).
Quanto alle condizioni di salute, deve rilevarsi che il riconoscimento della protezione speciale per motivi di salute postula l'accertamento di una patologia tale che, per natura, gravità e durata, impedisca il rimpatrio. Ebbene, nel caso in esame è evidente che la patologia da cui è affetto il ricorrente non possa considerarsi grave. Non vi è in atti certificazione che prescrive terapie urgenti o necessarie secondo i canoni riportati, né dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente debba sottoporsi a controlli periodici o terapie particolari, per cui non può dirsi che il suo diritto alla salute verrebbe leso in caso di rimpatrio nel Paese di origine.
Diverso discorso vale per la sua integrazione sociale in Italia, da ritenersi sufficientemente provata.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”.
In particolare, con il riferimento “alla violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, la nuova protezione speciale ha esteso il divieto di respingimento alle ipotesi di violazione di diritti fondamentali protetti dall'art. 8 CEDU in cui va inquadrata la cd. “integrazione sociale”, da valutarsi attualmente alla luce dei precisi indici dettati dalla norma.
La “vita privata” - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002,
Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_12
Alla “vita familiare” va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al. c. Belgio). Dunque, “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte
EDU Sentenza AZ, LE and AL c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e
Sentenza c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia Per_13
11 ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari,
e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza
14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si afferma che “dal momento che l'articolo 8 tutela Pt_5 anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Tanto trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione laddove si legge che: “la nuova norma, ispirata all'art. 8 CEDU, pur se non espressamente richiamato, introduce la "protezione speciale" per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte.
Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine (Cass. 28316/2020).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha sostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma sesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, questa Corte ha recentemente affermato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del richiedente, ai sensi della disciplina dettata
12 dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine
(neppure nelle forme della c.d. comparazione attenuata con proporzionalità inversa delineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413;
Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095), dovendosi invece riconoscere un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (cfr. Cass., Sez. VI, 8/06/ 2022, n.
18455; 10/03/2022, n. 786; Cass. 32023/2022).
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del
d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, il percorso di integrazione sociale compiuto dal ricorrente in Italia deve considerarsi sufficientemente provato.
Dalla documentazione socio-lavorativa prodotta in atti e dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione giudiziale possono trarsi indici significativi di stabilità e continuità lavorativa che connotano le relazioni del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
In sede di audizione tenutasi all'udienza del 24 gennaio 2022, egli ha dichiarato di lavorare come addetto alle pulizie, di vivere a Firenze con altri connazionali e di pagare un canone, di essere fidanzato con una connazionale titolare di permesso di soggiorno che intende sposare e di seguire un corso di italiano per imparare la lingua. Nel corso del giudizio ha dimostrato di lavorare con continuità anche se con contratti a tempo determinato di volta in volta rinnovati,
13 di aver acquistato insieme ad un connazionale un immobile;
di aver creato sul territorio italiano una famiglia essendo nato dalla relazione sentimentale un figlio nel 2023.
Si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana seguendo corsi di apprendimento A/1
e A/2.
Le sue dichiarazioni hanno trovato riscontro nella documentazione allegata e sopra descritta.
In particolare occorre sottolineare come nel caso di specie, l'esigenza di tutela dell'integrazione sociale e lavorativa in base ai principi ampiamente condivisi e sopra riportati, primo fra tutti il diritto al rispetto della vita familiare e privata sancito nell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sia ancora più necessaria per la presenza di un nucleo familiare e soprattutto per la presenza di un minore la cui tutela deve essere tenuta in debita considerazione anche come elemento di vulnerabilità del richiedente e del nucleo familiare intero, poiché indubbiamente uno sradicamento dal contesto attuale creerebbe di per sé una condizione di vulnerabilità e dunque una violazione dei diritti e tutele fondamentali sanciti da numerose convenzioni internazionali pure recepite dal legislatore italiano.
A tal proposito si segnala la sentenza in cui la Corte di Cassazione ha statuito che il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del medesimo D.lgs. n. 286 del 1998, art. 19 punta a garantire il diritto del genitore, e con esso dell'intero nucleo familiare, alla stabilità della relazione familiare.
Ciò invero anche alla luce di una lettura congiunta delle norme prese in esame con l'art. 8
CEDU, il quale “espressamente include il diritto al “rispetto della propria vita familiare” nell'ambito dei diritti fondamentali della persona umana;
il che implica la necessaria tutela, nell'ambito del nucleo ineludibile dei diritti dell'individuo, del diritto alla stabilità ed al normale svolgimento dei rapporti esistenti all'interno della famiglia nucleare”. Conclude la Corte sostenendo, dunque, che l'ampia discrezionalità riconosciuta dal legislatore in materia di accesso e permanenza dello straniero extracomunitario sul territorio nazionale debba essere interpretata in diretta correlazione “alla molteplicità degli interessi coinvolti, tra i quali quello del minore assume certamente un valore preponderante, senza tuttavia che ciò implichi la necessaria esclusione di una concorrente posizione di vulnerabilità, e dunque di esigenza di tutela, in capo al genitore del minore” (Cassazione Civile Sez. 2, 29/03/2021 n. 8713). Nello stesso senso anche un'altra pronuncia della Suprema Corte, in cui viene riaffermato il principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria “la presenza di figli minori del richiedente - la vulnerabilità dei quali va presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare, con conseguente prevalenza della condizione di vulnerabilità del minore, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore non abbia alcun legame - rappresenta uno degli elementi che devono essere considerati nell'apprezzamento circa la sussistenza della vulnerabilità del genitore. (Cassazione Civile Sez. 2, 26/02/2021 n. 5506).
È indubbio, quindi, che il ricorrente abbia costruito nel territorio italiano una propria identità, per le attività sociali e di lavoro sino ad oggi svolte e per le conseguenti relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra- lavorativo in cui vive.
14 Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine che ha lasciato ormai da molti anni, essendo partito dal suo paese nel
2013 e giunto in Italia nel 2015, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Tali elementi, unitariamente considerati, sono indici di una sua consolidata vita privata in
Italia, la cui lesione non è consentita, ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il
PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Quanto alla comunicazione in atti pervenuta dalla Questura di Firenze - Ufficio Immigrazione
e relativa a precedenti di polizia a carico del ricorrente, nel rilevare preliminarmente che non esiste automatismo tra reato e pericolosità, si deduce che affinché quest'ultima sia ostativa al riconoscimento della protezione speciale è richiesta una più ampia valutazione di concreta e attuale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica argomentata sulla base di ulteriori elementi oggettivi di fatto che nel caso di specie né la Commissione né il PM ha compiuto.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che siano soddisfatte le condizioni previste dalla nuova protezione speciale, per cui la relativa domanda debba essere accolta.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa ed il parziale accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1
d.lgs. n. 286/1998;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 24.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prima pronuncia della S.C. ad occuparsi del dovere di cooperazione del giudice nei giudizi di protezione internazionale, può identificarsi con quella emessa il 17.11.2008, n. 27310, la quale così fissa il principio, dopo avere esaminato la normativa in materia di protezione internazionale: «risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente e poi del giudice, cui spetta il CP_1 compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine».
3 4 Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT Country Information Report – Nigeria, 9
Marzo 2018 https://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-nigeria.pdf 6 Amnesty International, Nigeria: authorities must initiate genuine reform of the police, 15 ottobre
2020,https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/nigeria-authorities-must-initiate-genuine-reform-of-the-police/ ;
Internazionale, Le vite dei neri contano anche in Nigeria, 23 ottobre 2020 https://www.internazionale.it/opinione/oiza-
q-obasuyi/2020/10/23/proteste-nigeria ; , Differnet agendas, one goal: how Nigerians united to end Sars, 18 CP_8 novembre 2020 https://www.aljazeera.com/features/2020/11/18/different-agendas-one-goal-how-activists-united-to 7 Freedom in the World, Nigeria Country Report, 2019 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/nigeria 8 “Infatti in tal caso il potere-dovere di indagine d'ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d'origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l'aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell'istante dall'area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Sez. 5 1, 24/05/2019, n. 14283; Sez.6-1, 25/07/2018, n. 19716; Sez.6-1,
28/06/2018, n. 17069; Sez.6-1, 16/07/2015, n. 14998).(così Cass. 2954/20 cit.). 9 AN A., Towards ending conflict and insecurity in the Niger Delta region, 2017, https://www.ajol.info/index.php/ajcr/article/view/160582. 10 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023; Paese: Nigeria;
Admin1: Delta. I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence, riots, protests and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/.
8 11 Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, Cross River
State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1. 12 ACLED data, periodo di riferimento 1° gennaio 2024 – 15 ottobre 2024; Paese: Nigeria;
Admin1: Delta. I dati sono stati filtrati per i seguenti tipi di evento: battles, explosions/remote violence, riots, protests and violence against civilians, https://acleddata.com/explorer/. 13 Nigeria Watch, The Database, List of Events, filtro temporale dal 1° gennaio 2024 al 15 ottobre 2024, Delta State, http://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe.
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