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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2024 promossa da:
MI NA
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Nessuna delle parti ha depositato le precisazioni delle conclusioni entro il termine del 10 gennaio 2025, previsto ex art. 189 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25 marzo 2024 EL RI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2022 (R.G. 742/2022), emesso dal Tribunale di Ivrea in data 18 marzo 2022 rilevando che i due contratti di mutuo fondiario posti a base della pretesa creditoria di cui al provvedimento opposto prevedevano un ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione composto con violazione degli artt. 1194 e 1284 c.c. in relazione all'art. 821 c.c., anche a fronte della mancata pattuizione per iscritto di tale accordo. In secondo luogo rilevava la violazione degli obblighi informativi dell'art.117, comma 4 del TUB e dell'art.6 della Delibera CICR del 09.02.2000. In terzo pagina 1 di 18 luogo rilevava l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. In quarto luogo deduceva la violazione della Direttiva 93/13 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993. In quinto luogo rilevava la vessatorietà della clausola c.d. “floor”. Concludeva con la richiesta di revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 31 maggio 2024 si costituiva in giudizio la dando Controparte_1 conto, in via preliminare, che il credito per cui era causa era stato ceduto nell'alveo di un'operazione di cartolarizzazione a favore della e, nel merito, contestando i singoli punti Controparte_2
di doglianza attorea con argomentazioni giuridiche di segno contrario a quelle dedotte dalla controparte. Concludeva con la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparse del 31 maggio 2024 interveniva in giudizio la esperendo Controparte_2
due domande riconvenzionali: la prima volta ad accertare e dichiarare il difetto di titolarità in capo ad ella del rapporto passivo controverso e la seconda volta alla condanna attorea, in suo favore, per le medesime somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
***
In primo luogo va rilevato che parte attrice paragona il mutuo al contratto di proprietà e i frutti agli interessi, sussumendo i mutui fondiari nell'applicazione dell'art. 821 c.c.. La questione giuridica è erronea il contratto crea dei vincoli obbligatori tra le parti che nulla c'entrano con i diritti reali e con la regola dettata dall'art. 821 c.c. che determina il passaggio di proprietà dei frutti che non siano di proprietà del titolare della res che li genera al momento del loro distacco. Nel caso di specie, le parti hanno contratto obbligazioni reciproche, da un lato la concessione del denaro in prestito e dall'altro la restituzione a scadenze predeterminate a rata fissa. Gli interessi che compongono la rata non integrano dei “frutti” che si staccano dal capitale e che non possono passare di proprietà fino al momento della loro separazione;
così non funzionano le regole di beni fungibili quali sono il denaro che non sono nemmeno materialmente separabile dal capitale. Detto in altri termini non vi alcuna res principale che genera naturalmente frutti che appartengano alla proprietà di terzi per cui vi sia la traslazione di alcun diritto reale, bensì una libera pattuizione delle parti che ha determinato l'individuazione di un'obbligazione restitutoria del mutuatario, quale obbligazione contrattuale di pagamento, la cui traslazione del diritto di proprietà passa nel momento in cui il denaro (bene fungibile) viene individuato mediante l'adempimento dell'obbligazione (pagamento). Alle medesime conclusioni si perviene con riguardo all'art. 1194 c.c. che detta, peraltro, una regola residuale di imputazione dei pagamenti, ovvero le parti ben possono anche in sede di contratto derogare a tale regola prevedendo il pagamento di una o più somme da imputarsi al capitale e non agli interessi maturati, così come l'accordo può essere pagina 2 di 18 successivo al momento di ogni singolo pagamento. Tale tema, tuttavia, nulla c'entra con la predeterminazione contrattuale della rata di pagamento in quanto con il sistema di capitalizzazione composto, le parti, nell'alveo della loro autonomia contrattuale, altro non determinano che il contenuto dell'obbligazione di pagamento restitutoria del mutuatario, che viene predeterminata con il sistema dell'ammortamento alla francese a capitalizzazione composta. Quest'ultima pattuizione delimita, quindi, il contenuto dell'obbligazione pattizia restitutoria e nulla c'entra con la futura imputazione dei pagamenti che il mutuatario compierà. Sul punto va richiamato quanto già sancito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 che alle pagine 19 e segg. testualmente ha previsto che “Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed
è tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. N. 199/1962).
La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.). Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica. Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua pagina 3 di 18 causa genetica e assume una propria autonomia. B) L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale) e non varrebbe obiettare che la suddetta disposizione governa la diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che è, invece, governata dall'art. 1224 c.c., mentre l'art. 1282 c.c. è norma generale sugli «interessi nelle obbligazioni pecuniarie». C) Non varrebbe invocare l'art. 1185, comma
2, c.c. che consente al debitore che ha pagato nell'ignoranza del fatto che l'obbligazione non era ancora esigibile di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto di un pagamento «anticipato» che, tuttavia, tale non è in presenza di un rimborso rateale a scadenze fisse, cui consegue la esigibilità del credito per frazioni di capitale e per gli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento con il quale le parti hanno concordato la fissazione dei termini del rimborso fissati a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.). d) Una smentita alla ricostruzione sin qui accolta non proviene neppure dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che, lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.”.
Parte attrice lamenta, poi, che la deroga all'art. 1194 c.c. debba avvenire per iscritto. Tale motivo di doglianza, non solo è infondato in quanto le parti non hanno regolato alcun pagamento, bensì predeterminato il contenuto dell'obbligazione pattizia restitutoria del mutuatario, ma, altresì, in quanto, il regime di capitalizzazione composto, così come entrambi i rapporti pattizi di mutuo fondiario per cui
è causa sono stati pattuiti interamente per iscritto e non già oralmente o per facta concludentia. Non vi sono, infatti, dubbi che l'ammortamento alla francese con il relativo regime di capitalizzazione fosse contenuto nei contratto di mutuo fondiario e nei relativi piani di ammortamento e comprova lampante ne è financo l'analisi della parte e del suo perito di parte in seno alla redazione della perizia (doc. 5 attoreo) che certo non ha analizzato scambi verbali tra le parti in causa, né osservato ed analizzato comportamenti fattuali concludenti, bensì pattuizioni scritte e ben documentate dalla stessa parte attrice che dalla lettura di tali contratti ha dedotto il regime di capitalizzazione di cui si duole nella presente sede.
Con il secondo motivo di opposizione parte attrice lamenta la violazione degli obblighi informativi dell'art.117, comma 4 del TUB e dell'art. 6 della Delibera CICR del 09.02.2000, peraltro, confondendo la carenza di pattuizione scritta dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta con pagina 4 di 18 l'assenza di tale dicitura nel contratto. Occorre, quindi, ben distinguere i due temi: un conto è che la banca non abbia pattuito per iscritto gli interessi ma lo abbia fatto verbalmente o per fatti concludenti, caso questo del tutto estraneo alla fattispecie per cui è causa in cui tutte le pattuizioni di cui si controverte sono avvenute per iscritto, altro è che pattuito per iscritto il mutuo con il relativo regime restitutorio della rata, la banca non abbia indicato che si trattava di un mutuo alla francese, all'italiana o altro, così come non abbia indicato, nel caso di mutuo alla francese il regime di capitalizzazione semplice o composto. La “spiegazione” del mutuo e delle sue caratteristiche, infatti, non elide e non muta la natura scritta delle pattuizioni che tali sono, sì che la sua qualifica come mutuo alla francese in regime di capitalizzazione composta avviene da parte attrice proprio in forza di pattuizioni contrattuali scritte, in cui carente è solo il nomen iuris che a nulla rileva rispetto agli obblighi di trasparenza che la parte invoca. Sul punto va richiamato quanto già sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 che alle pagine 25 e segg. testualmente ha previsto: “In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. N.
4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt.
120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). In conclusione, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.”.
Erronee sono, poi, le affermazioni di parte che assumono come a fronte di un medesimo Tan sia rimessa alla esecuzione del contratto bancario la scelta di capitalizzazione semplice o composta del pagina 5 di 18 mutuo alla francese. E' sufficiente, infatti, la lettura della perizia di parte attorea per comprendere che determinato il Tan previsto in contratto e pattuito l'ammortamento con la predeterminazione della rata che il consumatore deve versare, sussiste un solo regime di capitalizzazione, ovvero nel caso di specie quello composto, di talchè le doglianze mosse da EL RI, altro non si risolvono che nel tentativo di autoriduzione della rata (di entrambi i mutui fondiari) in violazione del principio basilare pacta sunt servanda.
Con riguardo, poi, all'art. 6 della Delibera CICR del 09.02.2000, la parte muove dall'erroneo presupposto giuridico che il mutuo alla francese determini un fenomeno anatocistico analogo a quello dell'anatocismo oggetto di regolamentazione della delibera in questione. A monte, infatti, la delibera non può essere estrapolata dal contesto in cui viene emessa e l'ambito applicativo che è volta a regolamentare è ben determinato dal suo titolo “Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n.
342/1999).”. Nel caso di specie, non si tratta di regolamentare operazioni scadute, né di verificare un qualche effetto anatocistico nella produzione di interessi su interessi, bensì di analizzare le pattuizioni di due mutui fondiario che hanno regolamentato la rata di rimborso del capitale secondo pattuizioni scritte. In altri termini per dirlo con i principi di diritto ben enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite nella pronuncia già richiamata: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del pagina 6 di 18 fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. N. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. N. 27823/2023 in materia fiscale) Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).” (pag.
16 e seguenti).
In ordine, poi, alla compatibilità comunitaria di quanto già sopra espresso, la parte attrice ha lamentato che “a giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – causa c-42/15 del 9 novembre 2016 – caso Home
Credit Slovakia, la quale ha statuito che, proprio perché deve essere il contratto, ai sensi dell'art.10, comma 2 lett. f) della direttiva 2008/48/CE, a chiarire le modalità attraverso le quali il tasso debitore è applicato al capitale, ha confermato l'inservibilità (a tal fine) del piano di ammortamento, il quale è concepito dal consumatore alla stregua di uno scadenzario, ovvero di una mera appendice esecutiva di un accordo già concordato in ogni aspetto e su ogni possibile variabile economica.”; ne consegue che è opportuno riportare testualmente e per intero la pronuncia comunitaria richiamata:
pagina 7 di 18 “Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' – / Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Causa C-42/15)
(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori –
Articolo 1, articolo 3, lettera m), articolo 10, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 1, e articolo 23 –
Interpretazione delle espressioni “su supporto cartaceo ” e “ su altro supporto durevole” – Contratto che rinvia ad un altro documento – Requisito della “forma scritta” ai sensi del diritto nazionale –
Indicazione delle informazioni richieste tramite un rinvio a parametri oggettivi –– Elementi da indicare in un contratto di credito a tempo determinato – Conseguenze dell'assenza delle informazioni obbligatorie – Proporzionalità)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Parte_1
Parti
Ricorrente: Parte_2
Convenuta: Parte_3
Dispositivo
L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera m), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: il contratto di credito non deve essere necessariamente redatto in un unico documento, ma tutti gli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
esso non osta a che lo Stato membro preveda nella sua normativa nazionale, da un lato, che il contratto di credito rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e redatto su supporto cartaceo debba essere firmato dalle parti e, dall'altro, che tale requisito della firma si applichi riguardo a tutti gli elementi di siffatto contratto previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola.
L'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare,
pagina 8 di 18 in riferimento ad una data precisa, sempreché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate.
L'articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale.
L'articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno
Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.”
Non si rinviene alcun passaggio della pronuncia in questioni che tratti la lettera f) invocata dalla parte, così come non emerge alcun disconoscimento della validità contrattuale del piano di ammortamento che sia stato sancito dalla Corte di Giustizia. L'unica nota di rilievo attiene al divieto a che lo Stato, negli ambiti di applicabilità della direttiva di che trattasi, imponga all'istituto bancario di specificare un piano di ammortamento sottoforma di tabella che suddivida in modo preciso la parte imputabile a capitale e quella imputabile a interessi, elemento che, al contempo, certo non impedisce, ai paciscenti di redigere liberamente un piano di ammortamento quale parte integrante del contratto che essi stipulano, senza che esso possa essere disconosciuto ex post dal consumatore per la rideterminazione unilaterale delle pattuizioni in senso a sé più favorevole.
Parte attrice contesta, poi, che “il consumatore medio sia in possesso della conoscenze di matematica finanziaria necessarie per poter ricavare, da detto documento, attraverso un procedimento di reverse engineering” per determinare il regime di capitalizzazione applicato, senza avvedersi che tale elemento
è del tutto irrilevante. L'incapacità del consumatore di comprendere uno o più concetti contrattuali esplicitati in qualsiasi contratto concluso da un professionista, per “ignoranza” della materia specialistica certo non rendono modificabile ex post il contratto, né incidono sulla validità delle pattuizioni rese, salvo voler determinare la generale incapacità di agire dell'uomo medio con riguardo a tutti i contratti che riguardano materie specialistiche per generale “incomprensione” dei termini ivi riportati, che, a contrario, proprio nel loro linguaggio tecnico garantiscono certezza letterale e giuridica,
pagina 9 di 18 con possibilità del consumatore che non comprenda gli esatti termini del contratto stipulando di avvalersi di un professionista di fiducia prima di procedere all'assunzione del vincolo pattizio. D'altra parte, l'obbligatorietà di un indice che garantisca anche al consumatore non esperto nella materia di poter facilmente ed immediatamente confrontare più offerte di mutuo tra loro, sussiste, ed è già reso obbligatorio dalla normativa, il c.d. ISC o TAEG. Solo tale strumento permette al cliente un effettivo, semplice e rapido confronto tra le offerte provenienti da più soggetti e, non solo con riguardo a mutui alla francese con capitalizzazione semplice o composta ma anche con mutui all'italiana e con l'utilizzo di qualsiasi altra forma di credito, trattandosi di indicatore standard ed univoco. Infatti, è bene precisare che il maggior costo del mutuo con applicazione del regime di capitalizzazione composta, anziché semplice, risulta affermazione vera solo a parità delle altre condizioni essenziali applicate (capitale, numero di rate e saggio di interesse), di talché grave sarebbe l'errore di ritenere sempre più “oneroso” un mutuo con applicazione del regime di capitalizzazione composta, ben potendo la banca ottenere i medesimi vantaggi innalzando ad esempio il tasso di interesse o allungando il periodo di restituzione delle rate, etc.. Pertanto, risulta del tutto irrilevante l'omessa indicazione della tipologia di sistema di capitalizzazione applicato a fronte della corretta indicazione degli elementi essenziali che determinano in maniera univoca il rapporto di restituzione e la sua onerosità per il cliente.
Il terzo motivo di doglianza muove ancora dall'erronea presupposizione che il piano di ammortamento non sia stato oggetto di accordo tra le parti e che esso sia un mero proforma casualmente allegato al contratto mentre così non è, le pattuizioni contrattuali si compongono di tutto quanto oggetto dell'accordo tra le parti al momento della stipula del contratto, comprensivo del piano di ammortamento, di talchè non vi era alcun dubbio sull'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario per entrambi i mutui fondiari di che trattasi.
Con il quarto motivo di doglianza la parte attrice, in violazione del dovere di sinteticità che deve caratterizzare gli atti difensivi, ribadisce quanto già esposto al punto di doglianza quattro e sopra analizzato, ovvero la violazione dei doveri di trasparenza bancaria, nonché la maggior onerosità del mutuo alla francese con capitalizzazione composta, salvo individuare un diverso parametro normativo rispetto a quelli sopra citati, ovvero la direttiva 93/13 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993. La questione è infondata per i motivi già sopra esposti da intendersi richiamati anche avverso tale parametro normativo euronitario che certo non impone l'inutile dicitura “capitalizzazione composta” nell'alveo del contratto, né sancisce obblighi diversi da quelli già sopra analizzati che siano violati nei mutui fondiari per cui è causa, né tanto meno prevede uno “sfavore” per tale regime di capitalizzazione,
pagina 10 di 18 dovendosi solo ribadire che tali contratti non sono di per sé maggiormente onerosi per il consumatore, ben potendo il mutuante ottenere la medesima remunerazione con modifica degli altri parametri di riferimento, senza che l'”ignoranza” del consumatore possa essere in alcun modo tutelata con la dicitura tecnica e sussistendo già uno strumento universale e di facile comprensione per il confronto tra più preventivi di finanziamento tra loro.
In quinto luogo, con riguardo all'eccepita nullità della clausola c.d. floor e conseguente richiesta di ripetizione delle somme pagate in esecuzione di tale clausola deve prendersi atto che nell'alveo della giurisprudenza di merito sussiste un contrasto, ben evidenziato dalle contrapposte pronunce di merito richiamate da parte attrice e dalla terza intervenuta nell'alveo dei rispettivi atti introduttivi. Se da un lato, infatti, la Corte di Appello di Milano ha rilevato che la previsione di una clausola c.d. floor garantisce una retribuzione minima a favore dell'intermediario finanziario, al contempo, l'assenza di una clausola c.d. cap non assicura al consumatore eguale tutela nell'aumento della sua esposizione debitoria, di talchè la stessa crea uno squilibrio negli obblighi sinallagmatici tra le parti da ricondursi nell'alveo dell'art. 33 del Codice del Consumo, con conseguente vessatorietà della clausola. La giurisprudenza di merito, più recente del Tribunale di Milano richiamata dalla Controparte_2 rileva come la valutazione di vessatorietà non può riguardare l'oggetto del contratto o il quantum
[...] del corrispettivo ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Codice del Consumo. Orbene, tale ultimo orientamento merita condivisione in quanto nell'alveo del contratto di mutuo, il calcolo degli interessi altro non integra se non la prestazione principale del mutuatario che è tenuto a restituire il capitale alle scadenze predeterminate con aumento degli interessi che integrano proprio quel “corrispettivo” a favore del mutuante, la cui valutazione di congruità economica è sottratta ad ogni valutazione di merito da parte del Giudice. Detto in altri termini, il sindacato che la Corte di Appello di Milano ha mosso con riguardo alla clausola c.d. floor risulta estendersi a una valutazione di “adeguatezza del corrispettivo” del contratto bancario che prevede solo un limite minimo di remuneratività (presenza della clausola c.d. floor) ma non un massimo di “guadagno” (assenza della clausola c.d. cap); tuttavia tale valutazione sul merito della remunerazione del contratto di mutuo fondiario contrasta con il disposto del secondo comma dell'art. 34 del Codice del Consumo che non consente alcuna valutazione attinente al valore del corrispettivo pattuito tra le parti. Deve, quindi, concludersi con la reiezione di tutti i motivi di opposizione esperiti da EL RI.
***
pagina 11 di 18 Al contempo deve rilevarsi che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11660 del 18/05/2007;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22489 del 19/10/2006). Ne consegue che erronea è la domanda di conferma del decreto ingiuntivo avanzata dalla parte convenuta in quanto esso è un provvedimento di condanna al pagamento in suo favore, quale soggetto che, al momento di emissione della presente pronuncia, non
è più creditore per effetto dell'intervenuta cessione. Il decreto va, quindi, revocato dovendosi emettere la condanna al pagamento in favore dell'attuale creditore per effetto Controparte_2 dell'intervenuta cessione del credito a suo favore.
Trattandosi di elemento sopravvenuto, esso non incide, tuttavia, sulla fondatezza della domanda ingiuntiva avanzata all'epoca del ricorso monitorio da parte della di Controparte_1
talchè EL RI deve essere condanna con la presente pronuncia alla refusione delle spese di lite della fase monitoria da quantificarsi in €.870,00 per esborsi ed in €.5.375,00 per compensi, oltre IVA,
CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio, tra parte attrice e convenuta, vanno integralmente compensate in forza della reciproca soccombenza delle stesse in quanto, da un lato sono rigettati tutti i motivi di opposizione esperiti da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui sopra e, al contempo, è respinta la domanda esperita da parte convenuta di conferma del decreto ingiuntivo per effetto della sopravvenuta cessione del credito, che vede la non più Controparte_1 creditrice delle somme per le quali chiede la conferma dell'ingiunzione di pagamento in suo favore.
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Passando alle domande riconvenzionali esperite dalla deve rilevarsi Controparte_2
come il difetto di titolarità passiva che essa invoca con riguardo ad assunte eccezione di compensazione pagina 12 di 18 e di ripetizione di indebito, pur fondato in astratto come principio di diritto (da ultimo Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022), esso è avulso dal caso di specie. Giova precisare il funzionamento processualcivistico del presente processo che vede EL RI in qualità di attore che propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo a favore della e, in Controparte_1 particolare, vede quale convenuta quest'ultima. Nessuna domanda è mai stata esperita da parte attrice avverso la e alcuna domanda riconvenzionale è mai stata esperita dalla Controparte_2
parte convenuta avverso la stessa, anzi a monte manca financo alcuna vocatio in ius della
[...]
Quest'ultima interviene volontariamente nel processo pendente tra altri soggetti e il Controparte_2
rapporto processuale si instaura per sua volontà e per effetto della domanda di condanna al pagamento che essa avanza nei confronti di EL RI. Ne consegue che essa domanda accertarsi il difetto di titolarità passiva in ordine a possibili domande di compensazione e di ripetizione di indebito che non solo non sono in essere avverso la stessa ma che nemmeno risulta che la parte attrice abbia intenzione di porre profuturo in quanto ella ha già individuato il proprio contraddittore processuale, da cui discende l'individuazione della titolarità passiva della ripetizione delle somme in capo alla
[...]
Giova, poi, precisare che nemmeno quest'ultima ha mai sollevato eccezioni, Controparte_1
domande o altre questioni che siano volte a far ricadere in capo alla terza interveniente eventuali compensazioni o ripetizioni di indebito avanzate dal mutuatario, dovendosi evidenziare come la convenuta si sia limitata a dare atto della successione a titolo particolare nel credito per effetto della cessione del credito mediante un'operazione di cartolarizzazione, nulla eccependo in ordine alla posizione passiva di titolarità rispetto alle domande poste da parte attorea in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed anzi procedendo financo a una difesa nel merito delle questioni. Ne consegue che la domanda preliminare avanzata dalla rappresenta un principio Controparte_2
giuridico corretto ma è avulsa dal caso di specie in quanto tale questione non si è mai posta agli atti di causa e non sussistono domande di tal fatta avanzate avverso la stessa.
In ordine alla seconda domanda riconvenzionale avanzata dalla terza intervenuta, essa è fondata e merita accoglimento, nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo, in quanto, dal lato oggettivo non sussistono dubbi sulla quantificazione del credito, in origine già determinato nell'alveo del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede a favore della banca cessionaria, e da confermarsi nella presente sede alla luce della non fondatezza dei motivi di doglianza evidenziati da parte attrice.
Dal lato soggettivo deve prendersi atto che l'intervenuta cessione del credito è elemento pacifico tra i paciscenti, ovvero la parte convenuta quale cedente e la terza intervenuta quale cessionaria. A contrario pagina 13 di 18 EL RI ha contestato il difetto di legittimazione ad agire, rilevando la carenza in atti del contratto intercorso tra l'istituto bancario cedente e l'odierna cessionaria che esperisce domanda di condanna in suo danno. Sul punto giova fare chiarezza partendo dalle definizioni lessicali giuridiche: la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, n.9457) e la relativa questione attiene al merito della causa. E' sulla base della domanda della parte terza intervenuta che si determina la sussistenza della legittimazione;
c'è carenza di legittimazione ogniqualvolta, dalla prospettazione della domanda, emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene a colei che la esercita. La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa ed alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1188 del 02/02/1995; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6160 del 13/05/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15537 del 07/12/2000; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 10551 del 03/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 2326 del 06/02/2004). E' evidente, quindi, come la carenza di legittimazione attiva non sussista nella misura in cui la ha Controparte_2
specificatamente allegato di essere la titolare del diritto di credito a titolo particolare, in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999. La mancata prova di tale cessione non modifica certo la legittimazione ad agire della parte ma, piuttosto, attiene al merito della controversia, di talchè la carenza in ordine ad uno degli elementi costitutivi del credito, ne può determinare la soccombenza nel merito del giudizio.
Nel merito la questione di cui trattasi è infondata. E' vero che è necessaria la distinzione tra contratto di cessione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione in blocco ex art. 4 della
Legge n. 130 del 1999; la prima questione attiene alla titolarità del diritto in capo alla cessionaria in forza del trasferimento del credito per effetto di un contratto intercorso tra creditore cedente e creditore cessionario a cui il debitore rimane estraneo, in difetto del quale, il credito che pur permane in essere oggettivamente, non può essere rivendicato dal creditore cessionario che non ne è il titolare, non essendosi verificata alcuna successione a titolo particolare dal lato attivo (Cassazione civile sez. II 20 agosto 2021 n. 23257; Cassazione civile sez. II 30 aprile 2021 n. 11436), con conseguente pagamento indebito da parte del debitore che effettui un qualsiasi versamento a mani di un soggetto terzo che nulla c'entra nel credito. Differente la seconda questione, che riguarda l'opponibilità di tale contratto al debitore che avrebbe effettuato dei pagamenti in buona fede a mani del creditore cessionario, non pagina 14 di 18 essendo a conoscenza del contratto di cessione intercorso inter partes. Tale ultima questione è icto oculi irrilevante in carenza di alcuna allegazione da parte dell'attrice di pagamenti estintivi a mani del creditore cessionario che non siano stati già scomputati dal creditore che agisce. Deve, quindi, approfondirsi la prima questione di che trattasi, ovvero l'esistenza o meno del contratto di cessione del credito che comporti in capo alla terza intervenuta il diritto di ottenere il pagamento per intervenuta successione a titolo particolare nella sua debenza, in luogo della parte convenuta. Sul punto giova ribadire come il debitore ceduto rimanga del tutto estraneo alla cessione e nulla possa opporre alla circolazione del proprio debito da un creditore all'altro, potendo solo esigere che di tale circolazione gli sia data conoscenza al fine di evitare indebiti pagamenti a mani del creditore originario che abbia perso la propria titolarità del credito ovvero esigere che il creditore cessionario rammostri la propria titolarità nel credito al fine di evitare che un terzo abusivamente possa rivendicarsi quale titolare del credito per effetto di una cessione inesistente in rerum natura. Su tale ultima necessità si è formata la giurisprudenza di legittimità e di merito che ha imposto in capo alla cessionaria che domandi la condanna al pagamento di una somma di rammostrare il contratto intercorso con la cedente in quanto ove esso non sia esistente il soggetto che viene condannato al pagamento rimane esposto al rischio di una doppia escussione, ben potendo l'assunta cedente disconoscere l'esistenza del contratto di cessione e domandare un secondo pagamento in suo favore delle somme oggetto del contratto bancario, assumendo che nessun credito è mai stato ceduto a favore di terzi, di talchè la produzione in giudizio del contratto assume una tutela a favore del soggetto debitore che eccepisca (non già il difetto di legittimazione attiva bensì) il difetto di titolarità attiva del credito, ponendolo nella condizione futura di paralizzare un'eventuale azione della banca cedente che disconosca l'esistenza del contratto di cessione di cui egli viene a conoscenza, nonché rendendo in evidente buona fede il successivo pagamento del debito che egli abbia intenzione di compiere a favore del creditore cessionario. Orbene, nel caso di specie, tuttavia, le doglianze attoree si sono poste invocando astratti principi di diritto senza analizzare il singolo processo plurisoggettivo. Infatti, giova rievidenziare che nel presente processo vi è una parte attrice (mutuataria), una parte convenuta (il creditore cedente – banca mutuante) e una terza intervenuta
(il creditore cessionario) e la pronuncia definitiva del presente processo ha effetti di giudicato avverso tutte le parti processuali. E' evidente che la sentenza che accerti, anche per effetto della pacificità dei fatti dedotti in maniera concorde da parte cedente e cessionaria, che la titolarità del credito è traslata – a titolo particolare e per effetto della cessione – in capo alla – non è idonea Controparte_2
a pregiudicare il debitore terzo ceduto in quanto essa ha effetti di giudicato avverso tutte le parti pagina 15 di 18 processuali, di talchè nessuna eccezione di inesistenza della cessione e di conseguente condanna al pagamento delle somme potrà essere avanzata dalla in un futuro Controparte_1 giudizio avverso EL RI. In capo a quest'ultima va financo ravvisata una posizione di carenza di interesse a contraddire in quanto essa non può ottenere alcuna utilità concreta dalla resistenza posta in giudizio all'intervenuta cessione del credito su cui concordano i fatti narrati dalla parte convenuta e dalla terza intervenuta in quanto ove la cessione esista essa è chiamata a pagare alla terza intervenuta e ove essa non esista è chiamata a versare la medesima somma a favore della parte convenuta, di talchè il dovere di pagamento si pone in maniera identica, né si ravvisa alcun interesse (nemmeno meglio allegato dalla parte) in ordine alla soggettività del creditore a mani del quale l'attrice è tenuta ad adempiere alla propria obbligazione di pagamento. Rilevato, ad abundantiam, che sussistono elementi univoci, precisi e concordati che determinano la prova della sussistenza del contratto di cessione, integrati dall'avvenuta pubblicazione dell'assunto contratto sulla Gazzetta Ufficiale, dal comportamento della parte convenuta che ne ha dato atto fin dalla comparsa in giudizio contro il proprio interesse in quanto ha così determinato la propria perdita di titolarità attiva del credito e da ultimo dall'intervento esperito dalla terza chiamata nell'alveo del processo esecutivo che già pendeva ed in forza del medesimo titolo esecutivo a cui ella ha dato atto di essere succeduta a titolo particolare.
Se ne deve concludere che la domanda riconvenzionale esperita dalla terza chiamata deve trovare sul punto accoglimento.
La domanda va, invece, respinta con riguardo alle spese delle fase monitoria in quanto si è dato atto che ad essere ceduto è stato il credito derivante dai contratti di mutuo fondiario per cui è causa e non già anche il separato e diverso credito sorto per effetto dell'attività giudiziaria esperita dall'allora creditore (banca cedente) in sede monitoria. Sul punto sia la parte convenuta che la terza chiamata hanno dato atto di un subentro a titolo particolare nei soli crediti derivanti dai due contratti di mutuo fondiario, di talchè per tale parte la domanda della terza chiamata va respinta, restando la titolarità attiva di tali somme in capo alla Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.520.001,00 - a €.1.000.000,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base alla domanda riconvenzionale accolta della terza pagina 16 di 18 intervenuta (€.552.848,48) e con applicazione dei compensi superiori ai medi previsti per le fasi di studio (€.5.000,00) e introduttiva (€.4.000,00) stante il numero di questioni sollevate da parte attrice avverso la debenza oggettiva del credito riconosciuto, del compenso minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante l'utilizzo non conforme delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. da parte della terza intervenuta, che dovevano essere volte, quanto alla prima memoria alla precisazione dei soli fatti e non già ad una ripetizione di quanto già oggetto della comparsa costitutiva, e quanto alla seconda memoria alla sola richiesta delle prove dirette e non già alla trattazione ripetitiva trattazione delle questioni giuridiche già inserite nell'atto di citazione e già ripetute financo una prima volta nella prima memoria, nonché la trattazione di questioni di diritto nella fase decisoria del tutto coincidenti con quelle già in atti con evidente violazione del principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali della terza intervenuta. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.19.774,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Preso atto, infine, che l'attrice non ha inteso partecipare alla mediazione regolarmente instaurata dalla controparte, deve essere disposta la condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dello Stato, ex art. 12-bis comma 2 del D. Lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutti i motivi di opposizione avanzati da EL RI (C.F.
); C.F._1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 265/2022 (R.G. 742/2022), emesso dal Tribunale di Ivrea in data
18 marzo 2022 per sopravvenuta carenza di titolarità del credito in capo alla Controparte_1
(C.F. ;
[...] P.IVA_1
- Condanna EL RI (C.F. ) alla refusione delle spese della fase C.F._1
monitoria a favore della (C.F. ) che liquida nella Controparte_1 P.IVA_1 somma di €.870,00 per esborsi ed in €.5.375,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite del presente processo tra EL RI
(C.F. ) e la (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
- Condanna EL RI (C.F. ) al pagamento in favore della C.F._1
(C.F. della somma di €.552.848,48, composta da: Controparte_2 P.IVA_2
pagina 17 di 18 a) €.199.303,19 (di cui €.115.816,43 per capitale residuo da piano al 30.11.2021, €.74.822,78 per rate scadute e non pagate al 30.11.2021, ed €.8.663,98 per interessi convenzionali, di mora ed oneri al 14.12.2021), in forza del contratto di mutuo fondiario n. 30096988, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 15.12.2021 al tasso del 3,50% sulla somma di €.190.639,21 e da b) €.353.545,29 (di cui €.309.562,35 per capitale residuo da piano al 30.11.2021, €.30.049,56 per rate scadute e non pagate al 30.11.2021, ed €.13.933,38 per interessi convenzionali, di mora ed oneri al 14.12.2021), in forza del contratto di mutuo fondiario n. 30139891, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 15.12.2021 al tasso del 2% sulla somma di €.339.611,91;
- Rigetta la domanda di condanna di EL RI (C.F. ) alle spese C.F._1
della fase monitoria avanzata dalla (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
- Condanna EL RI (C.F. ) alla refusione delle spese del C.F._1
presente giudizio a favore della (C.F. che liquida Controparte_2 P.IVA_2 nella somma di €.19.774,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- Condanna EL RI (C.F. ) al pagamento di una somma pari al C.F._1
doppio del contributo unificato a favore dello Stato.
Ivrea, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 904/2024 promossa da:
MI NA
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Nessuna delle parti ha depositato le precisazioni delle conclusioni entro il termine del 10 gennaio 2025, previsto ex art. 189 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 25 marzo 2024 EL RI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2022 (R.G. 742/2022), emesso dal Tribunale di Ivrea in data 18 marzo 2022 rilevando che i due contratti di mutuo fondiario posti a base della pretesa creditoria di cui al provvedimento opposto prevedevano un ammortamento alla francese con regime di capitalizzazione composto con violazione degli artt. 1194 e 1284 c.c. in relazione all'art. 821 c.c., anche a fronte della mancata pattuizione per iscritto di tale accordo. In secondo luogo rilevava la violazione degli obblighi informativi dell'art.117, comma 4 del TUB e dell'art.6 della Delibera CICR del 09.02.2000. In terzo pagina 1 di 18 luogo rilevava l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto. In quarto luogo deduceva la violazione della Direttiva 93/13 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993. In quinto luogo rilevava la vessatorietà della clausola c.d. “floor”. Concludeva con la richiesta di revoca integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 31 maggio 2024 si costituiva in giudizio la dando Controparte_1 conto, in via preliminare, che il credito per cui era causa era stato ceduto nell'alveo di un'operazione di cartolarizzazione a favore della e, nel merito, contestando i singoli punti Controparte_2
di doglianza attorea con argomentazioni giuridiche di segno contrario a quelle dedotte dalla controparte. Concludeva con la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparse del 31 maggio 2024 interveniva in giudizio la esperendo Controparte_2
due domande riconvenzionali: la prima volta ad accertare e dichiarare il difetto di titolarità in capo ad ella del rapporto passivo controverso e la seconda volta alla condanna attorea, in suo favore, per le medesime somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
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In primo luogo va rilevato che parte attrice paragona il mutuo al contratto di proprietà e i frutti agli interessi, sussumendo i mutui fondiari nell'applicazione dell'art. 821 c.c.. La questione giuridica è erronea il contratto crea dei vincoli obbligatori tra le parti che nulla c'entrano con i diritti reali e con la regola dettata dall'art. 821 c.c. che determina il passaggio di proprietà dei frutti che non siano di proprietà del titolare della res che li genera al momento del loro distacco. Nel caso di specie, le parti hanno contratto obbligazioni reciproche, da un lato la concessione del denaro in prestito e dall'altro la restituzione a scadenze predeterminate a rata fissa. Gli interessi che compongono la rata non integrano dei “frutti” che si staccano dal capitale e che non possono passare di proprietà fino al momento della loro separazione;
così non funzionano le regole di beni fungibili quali sono il denaro che non sono nemmeno materialmente separabile dal capitale. Detto in altri termini non vi alcuna res principale che genera naturalmente frutti che appartengano alla proprietà di terzi per cui vi sia la traslazione di alcun diritto reale, bensì una libera pattuizione delle parti che ha determinato l'individuazione di un'obbligazione restitutoria del mutuatario, quale obbligazione contrattuale di pagamento, la cui traslazione del diritto di proprietà passa nel momento in cui il denaro (bene fungibile) viene individuato mediante l'adempimento dell'obbligazione (pagamento). Alle medesime conclusioni si perviene con riguardo all'art. 1194 c.c. che detta, peraltro, una regola residuale di imputazione dei pagamenti, ovvero le parti ben possono anche in sede di contratto derogare a tale regola prevedendo il pagamento di una o più somme da imputarsi al capitale e non agli interessi maturati, così come l'accordo può essere pagina 2 di 18 successivo al momento di ogni singolo pagamento. Tale tema, tuttavia, nulla c'entra con la predeterminazione contrattuale della rata di pagamento in quanto con il sistema di capitalizzazione composto, le parti, nell'alveo della loro autonomia contrattuale, altro non determinano che il contenuto dell'obbligazione di pagamento restitutoria del mutuatario, che viene predeterminata con il sistema dell'ammortamento alla francese a capitalizzazione composta. Quest'ultima pattuizione delimita, quindi, il contenuto dell'obbligazione pattizia restitutoria e nulla c'entra con la futura imputazione dei pagamenti che il mutuatario compierà. Sul punto va richiamato quanto già sancito dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 che alle pagine 19 e segg. testualmente ha previsto che “Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed
è tenuto al pagamento degli interessi «compensativi» anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. N. 199/1962).
La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale «anche se questo non è ancora [o non interamente] esigibile» (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo («sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», art. 820, comma 3, c.c.). Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica. Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come «accessoria» per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua pagina 3 di 18 causa genetica e assume una propria autonomia. B) L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale) e non varrebbe obiettare che la suddetta disposizione governa la diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che è, invece, governata dall'art. 1224 c.c., mentre l'art. 1282 c.c. è norma generale sugli «interessi nelle obbligazioni pecuniarie». C) Non varrebbe invocare l'art. 1185, comma
2, c.c. che consente al debitore che ha pagato nell'ignoranza del fatto che l'obbligazione non era ancora esigibile di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto di un pagamento «anticipato» che, tuttavia, tale non è in presenza di un rimborso rateale a scadenze fisse, cui consegue la esigibilità del credito per frazioni di capitale e per gli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento con il quale le parti hanno concordato la fissazione dei termini del rimborso fissati a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.). d) Una smentita alla ricostruzione sin qui accolta non proviene neppure dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che, lungi dal fondare un diritto del debitore di imputare il pagamento al capitale anziché agli interessi, pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.”.
Parte attrice lamenta, poi, che la deroga all'art. 1194 c.c. debba avvenire per iscritto. Tale motivo di doglianza, non solo è infondato in quanto le parti non hanno regolato alcun pagamento, bensì predeterminato il contenuto dell'obbligazione pattizia restitutoria del mutuatario, ma, altresì, in quanto, il regime di capitalizzazione composto, così come entrambi i rapporti pattizi di mutuo fondiario per cui
è causa sono stati pattuiti interamente per iscritto e non già oralmente o per facta concludentia. Non vi sono, infatti, dubbi che l'ammortamento alla francese con il relativo regime di capitalizzazione fosse contenuto nei contratto di mutuo fondiario e nei relativi piani di ammortamento e comprova lampante ne è financo l'analisi della parte e del suo perito di parte in seno alla redazione della perizia (doc. 5 attoreo) che certo non ha analizzato scambi verbali tra le parti in causa, né osservato ed analizzato comportamenti fattuali concludenti, bensì pattuizioni scritte e ben documentate dalla stessa parte attrice che dalla lettura di tali contratti ha dedotto il regime di capitalizzazione di cui si duole nella presente sede.
Con il secondo motivo di opposizione parte attrice lamenta la violazione degli obblighi informativi dell'art.117, comma 4 del TUB e dell'art. 6 della Delibera CICR del 09.02.2000, peraltro, confondendo la carenza di pattuizione scritta dell'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta con pagina 4 di 18 l'assenza di tale dicitura nel contratto. Occorre, quindi, ben distinguere i due temi: un conto è che la banca non abbia pattuito per iscritto gli interessi ma lo abbia fatto verbalmente o per fatti concludenti, caso questo del tutto estraneo alla fattispecie per cui è causa in cui tutte le pattuizioni di cui si controverte sono avvenute per iscritto, altro è che pattuito per iscritto il mutuo con il relativo regime restitutorio della rata, la banca non abbia indicato che si trattava di un mutuo alla francese, all'italiana o altro, così come non abbia indicato, nel caso di mutuo alla francese il regime di capitalizzazione semplice o composto. La “spiegazione” del mutuo e delle sue caratteristiche, infatti, non elide e non muta la natura scritta delle pattuizioni che tali sono, sì che la sua qualifica come mutuo alla francese in regime di capitalizzazione composta avviene da parte attrice proprio in forza di pattuizioni contrattuali scritte, in cui carente è solo il nomen iuris che a nulla rileva rispetto agli obblighi di trasparenza che la parte invoca. Sul punto va richiamato quanto già sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 che alle pagine 25 e segg. testualmente ha previsto: “In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. N.
4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt.
120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»). In conclusione, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale.”.
Erronee sono, poi, le affermazioni di parte che assumono come a fronte di un medesimo Tan sia rimessa alla esecuzione del contratto bancario la scelta di capitalizzazione semplice o composta del pagina 5 di 18 mutuo alla francese. E' sufficiente, infatti, la lettura della perizia di parte attorea per comprendere che determinato il Tan previsto in contratto e pattuito l'ammortamento con la predeterminazione della rata che il consumatore deve versare, sussiste un solo regime di capitalizzazione, ovvero nel caso di specie quello composto, di talchè le doglianze mosse da EL RI, altro non si risolvono che nel tentativo di autoriduzione della rata (di entrambi i mutui fondiari) in violazione del principio basilare pacta sunt servanda.
Con riguardo, poi, all'art. 6 della Delibera CICR del 09.02.2000, la parte muove dall'erroneo presupposto giuridico che il mutuo alla francese determini un fenomeno anatocistico analogo a quello dell'anatocismo oggetto di regolamentazione della delibera in questione. A monte, infatti, la delibera non può essere estrapolata dal contesto in cui viene emessa e l'ambito applicativo che è volta a regolamentare è ben determinato dal suo titolo “Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n.
342/1999).”. Nel caso di specie, non si tratta di regolamentare operazioni scadute, né di verificare un qualche effetto anatocistico nella produzione di interessi su interessi, bensì di analizzare le pattuizioni di due mutui fondiario che hanno regolamentato la rata di rimborso del capitale secondo pattuizioni scritte. In altri termini per dirlo con i principi di diritto ben enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione
a Sezioni Unite nella pronuncia già richiamata: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura
Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del pagina 6 di 18 fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. N. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. N. 27823/2023 in materia fiscale) Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).” (pag.
16 e seguenti).
In ordine, poi, alla compatibilità comunitaria di quanto già sopra espresso, la parte attrice ha lamentato che “a giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – causa c-42/15 del 9 novembre 2016 – caso Home
Credit Slovakia, la quale ha statuito che, proprio perché deve essere il contratto, ai sensi dell'art.10, comma 2 lett. f) della direttiva 2008/48/CE, a chiarire le modalità attraverso le quali il tasso debitore è applicato al capitale, ha confermato l'inservibilità (a tal fine) del piano di ammortamento, il quale è concepito dal consumatore alla stregua di uno scadenzario, ovvero di una mera appendice esecutiva di un accordo già concordato in ogni aspetto e su ogni possibile variabile economica.”; ne consegue che è opportuno riportare testualmente e per intero la pronuncia comunitaria richiamata:
pagina 7 di 18 “Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' – / Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Causa C-42/15)
(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori – Credito ai consumatori –
Articolo 1, articolo 3, lettera m), articolo 10, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 1, e articolo 23 –
Interpretazione delle espressioni “su supporto cartaceo ” e “ su altro supporto durevole” – Contratto che rinvia ad un altro documento – Requisito della “forma scritta” ai sensi del diritto nazionale –
Indicazione delle informazioni richieste tramite un rinvio a parametri oggettivi –– Elementi da indicare in un contratto di credito a tempo determinato – Conseguenze dell'assenza delle informazioni obbligatorie – Proporzionalità)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Parte_1
Parti
Ricorrente: Parte_2
Convenuta: Parte_3
Dispositivo
L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del
Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera m), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: il contratto di credito non deve essere necessariamente redatto in un unico documento, ma tutti gli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della suddetta direttiva devono essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole;
esso non osta a che lo Stato membro preveda nella sua normativa nazionale, da un lato, che il contratto di credito rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48 e redatto su supporto cartaceo debba essere firmato dalle parti e, dall'altro, che tale requisito della firma si applichi riguardo a tutti gli elementi di siffatto contratto previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola.
L'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare,
pagina 8 di 18 in riferimento ad una data precisa, sempreché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate.
L'articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), della direttiva 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale.
L'articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno
Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.”
Non si rinviene alcun passaggio della pronuncia in questioni che tratti la lettera f) invocata dalla parte, così come non emerge alcun disconoscimento della validità contrattuale del piano di ammortamento che sia stato sancito dalla Corte di Giustizia. L'unica nota di rilievo attiene al divieto a che lo Stato, negli ambiti di applicabilità della direttiva di che trattasi, imponga all'istituto bancario di specificare un piano di ammortamento sottoforma di tabella che suddivida in modo preciso la parte imputabile a capitale e quella imputabile a interessi, elemento che, al contempo, certo non impedisce, ai paciscenti di redigere liberamente un piano di ammortamento quale parte integrante del contratto che essi stipulano, senza che esso possa essere disconosciuto ex post dal consumatore per la rideterminazione unilaterale delle pattuizioni in senso a sé più favorevole.
Parte attrice contesta, poi, che “il consumatore medio sia in possesso della conoscenze di matematica finanziaria necessarie per poter ricavare, da detto documento, attraverso un procedimento di reverse engineering” per determinare il regime di capitalizzazione applicato, senza avvedersi che tale elemento
è del tutto irrilevante. L'incapacità del consumatore di comprendere uno o più concetti contrattuali esplicitati in qualsiasi contratto concluso da un professionista, per “ignoranza” della materia specialistica certo non rendono modificabile ex post il contratto, né incidono sulla validità delle pattuizioni rese, salvo voler determinare la generale incapacità di agire dell'uomo medio con riguardo a tutti i contratti che riguardano materie specialistiche per generale “incomprensione” dei termini ivi riportati, che, a contrario, proprio nel loro linguaggio tecnico garantiscono certezza letterale e giuridica,
pagina 9 di 18 con possibilità del consumatore che non comprenda gli esatti termini del contratto stipulando di avvalersi di un professionista di fiducia prima di procedere all'assunzione del vincolo pattizio. D'altra parte, l'obbligatorietà di un indice che garantisca anche al consumatore non esperto nella materia di poter facilmente ed immediatamente confrontare più offerte di mutuo tra loro, sussiste, ed è già reso obbligatorio dalla normativa, il c.d. ISC o TAEG. Solo tale strumento permette al cliente un effettivo, semplice e rapido confronto tra le offerte provenienti da più soggetti e, non solo con riguardo a mutui alla francese con capitalizzazione semplice o composta ma anche con mutui all'italiana e con l'utilizzo di qualsiasi altra forma di credito, trattandosi di indicatore standard ed univoco. Infatti, è bene precisare che il maggior costo del mutuo con applicazione del regime di capitalizzazione composta, anziché semplice, risulta affermazione vera solo a parità delle altre condizioni essenziali applicate (capitale, numero di rate e saggio di interesse), di talché grave sarebbe l'errore di ritenere sempre più “oneroso” un mutuo con applicazione del regime di capitalizzazione composta, ben potendo la banca ottenere i medesimi vantaggi innalzando ad esempio il tasso di interesse o allungando il periodo di restituzione delle rate, etc.. Pertanto, risulta del tutto irrilevante l'omessa indicazione della tipologia di sistema di capitalizzazione applicato a fronte della corretta indicazione degli elementi essenziali che determinano in maniera univoca il rapporto di restituzione e la sua onerosità per il cliente.
Il terzo motivo di doglianza muove ancora dall'erronea presupposizione che il piano di ammortamento non sia stato oggetto di accordo tra le parti e che esso sia un mero proforma casualmente allegato al contratto mentre così non è, le pattuizioni contrattuali si compongono di tutto quanto oggetto dell'accordo tra le parti al momento della stipula del contratto, comprensivo del piano di ammortamento, di talchè non vi era alcun dubbio sull'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario per entrambi i mutui fondiari di che trattasi.
Con il quarto motivo di doglianza la parte attrice, in violazione del dovere di sinteticità che deve caratterizzare gli atti difensivi, ribadisce quanto già esposto al punto di doglianza quattro e sopra analizzato, ovvero la violazione dei doveri di trasparenza bancaria, nonché la maggior onerosità del mutuo alla francese con capitalizzazione composta, salvo individuare un diverso parametro normativo rispetto a quelli sopra citati, ovvero la direttiva 93/13 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993. La questione è infondata per i motivi già sopra esposti da intendersi richiamati anche avverso tale parametro normativo euronitario che certo non impone l'inutile dicitura “capitalizzazione composta” nell'alveo del contratto, né sancisce obblighi diversi da quelli già sopra analizzati che siano violati nei mutui fondiari per cui è causa, né tanto meno prevede uno “sfavore” per tale regime di capitalizzazione,
pagina 10 di 18 dovendosi solo ribadire che tali contratti non sono di per sé maggiormente onerosi per il consumatore, ben potendo il mutuante ottenere la medesima remunerazione con modifica degli altri parametri di riferimento, senza che l'”ignoranza” del consumatore possa essere in alcun modo tutelata con la dicitura tecnica e sussistendo già uno strumento universale e di facile comprensione per il confronto tra più preventivi di finanziamento tra loro.
In quinto luogo, con riguardo all'eccepita nullità della clausola c.d. floor e conseguente richiesta di ripetizione delle somme pagate in esecuzione di tale clausola deve prendersi atto che nell'alveo della giurisprudenza di merito sussiste un contrasto, ben evidenziato dalle contrapposte pronunce di merito richiamate da parte attrice e dalla terza intervenuta nell'alveo dei rispettivi atti introduttivi. Se da un lato, infatti, la Corte di Appello di Milano ha rilevato che la previsione di una clausola c.d. floor garantisce una retribuzione minima a favore dell'intermediario finanziario, al contempo, l'assenza di una clausola c.d. cap non assicura al consumatore eguale tutela nell'aumento della sua esposizione debitoria, di talchè la stessa crea uno squilibrio negli obblighi sinallagmatici tra le parti da ricondursi nell'alveo dell'art. 33 del Codice del Consumo, con conseguente vessatorietà della clausola. La giurisprudenza di merito, più recente del Tribunale di Milano richiamata dalla Controparte_2 rileva come la valutazione di vessatorietà non può riguardare l'oggetto del contratto o il quantum
[...] del corrispettivo ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del Codice del Consumo. Orbene, tale ultimo orientamento merita condivisione in quanto nell'alveo del contratto di mutuo, il calcolo degli interessi altro non integra se non la prestazione principale del mutuatario che è tenuto a restituire il capitale alle scadenze predeterminate con aumento degli interessi che integrano proprio quel “corrispettivo” a favore del mutuante, la cui valutazione di congruità economica è sottratta ad ogni valutazione di merito da parte del Giudice. Detto in altri termini, il sindacato che la Corte di Appello di Milano ha mosso con riguardo alla clausola c.d. floor risulta estendersi a una valutazione di “adeguatezza del corrispettivo” del contratto bancario che prevede solo un limite minimo di remuneratività (presenza della clausola c.d. floor) ma non un massimo di “guadagno” (assenza della clausola c.d. cap); tuttavia tale valutazione sul merito della remunerazione del contratto di mutuo fondiario contrasta con il disposto del secondo comma dell'art. 34 del Codice del Consumo che non consente alcuna valutazione attinente al valore del corrispettivo pattuito tra le parti. Deve, quindi, concludersi con la reiezione di tutti i motivi di opposizione esperiti da EL RI.
***
pagina 11 di 18 Al contempo deve rilevarsi che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11660 del 18/05/2007;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22489 del 19/10/2006). Ne consegue che erronea è la domanda di conferma del decreto ingiuntivo avanzata dalla parte convenuta in quanto esso è un provvedimento di condanna al pagamento in suo favore, quale soggetto che, al momento di emissione della presente pronuncia, non
è più creditore per effetto dell'intervenuta cessione. Il decreto va, quindi, revocato dovendosi emettere la condanna al pagamento in favore dell'attuale creditore per effetto Controparte_2 dell'intervenuta cessione del credito a suo favore.
Trattandosi di elemento sopravvenuto, esso non incide, tuttavia, sulla fondatezza della domanda ingiuntiva avanzata all'epoca del ricorso monitorio da parte della di Controparte_1
talchè EL RI deve essere condanna con la presente pronuncia alla refusione delle spese di lite della fase monitoria da quantificarsi in €.870,00 per esborsi ed in €.5.375,00 per compensi, oltre IVA,
CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio, tra parte attrice e convenuta, vanno integralmente compensate in forza della reciproca soccombenza delle stesse in quanto, da un lato sono rigettati tutti i motivi di opposizione esperiti da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui sopra e, al contempo, è respinta la domanda esperita da parte convenuta di conferma del decreto ingiuntivo per effetto della sopravvenuta cessione del credito, che vede la non più Controparte_1 creditrice delle somme per le quali chiede la conferma dell'ingiunzione di pagamento in suo favore.
***
Passando alle domande riconvenzionali esperite dalla deve rilevarsi Controparte_2
come il difetto di titolarità passiva che essa invoca con riguardo ad assunte eccezione di compensazione pagina 12 di 18 e di ripetizione di indebito, pur fondato in astratto come principio di diritto (da ultimo Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022), esso è avulso dal caso di specie. Giova precisare il funzionamento processualcivistico del presente processo che vede EL RI in qualità di attore che propone opposizione avverso un decreto ingiuntivo a favore della e, in Controparte_1 particolare, vede quale convenuta quest'ultima. Nessuna domanda è mai stata esperita da parte attrice avverso la e alcuna domanda riconvenzionale è mai stata esperita dalla Controparte_2
parte convenuta avverso la stessa, anzi a monte manca financo alcuna vocatio in ius della
[...]
Quest'ultima interviene volontariamente nel processo pendente tra altri soggetti e il Controparte_2
rapporto processuale si instaura per sua volontà e per effetto della domanda di condanna al pagamento che essa avanza nei confronti di EL RI. Ne consegue che essa domanda accertarsi il difetto di titolarità passiva in ordine a possibili domande di compensazione e di ripetizione di indebito che non solo non sono in essere avverso la stessa ma che nemmeno risulta che la parte attrice abbia intenzione di porre profuturo in quanto ella ha già individuato il proprio contraddittore processuale, da cui discende l'individuazione della titolarità passiva della ripetizione delle somme in capo alla
[...]
Giova, poi, precisare che nemmeno quest'ultima ha mai sollevato eccezioni, Controparte_1
domande o altre questioni che siano volte a far ricadere in capo alla terza interveniente eventuali compensazioni o ripetizioni di indebito avanzate dal mutuatario, dovendosi evidenziare come la convenuta si sia limitata a dare atto della successione a titolo particolare nel credito per effetto della cessione del credito mediante un'operazione di cartolarizzazione, nulla eccependo in ordine alla posizione passiva di titolarità rispetto alle domande poste da parte attorea in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed anzi procedendo financo a una difesa nel merito delle questioni. Ne consegue che la domanda preliminare avanzata dalla rappresenta un principio Controparte_2
giuridico corretto ma è avulsa dal caso di specie in quanto tale questione non si è mai posta agli atti di causa e non sussistono domande di tal fatta avanzate avverso la stessa.
In ordine alla seconda domanda riconvenzionale avanzata dalla terza intervenuta, essa è fondata e merita accoglimento, nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo, in quanto, dal lato oggettivo non sussistono dubbi sulla quantificazione del credito, in origine già determinato nell'alveo del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede a favore della banca cessionaria, e da confermarsi nella presente sede alla luce della non fondatezza dei motivi di doglianza evidenziati da parte attrice.
Dal lato soggettivo deve prendersi atto che l'intervenuta cessione del credito è elemento pacifico tra i paciscenti, ovvero la parte convenuta quale cedente e la terza intervenuta quale cessionaria. A contrario pagina 13 di 18 EL RI ha contestato il difetto di legittimazione ad agire, rilevando la carenza in atti del contratto intercorso tra l'istituto bancario cedente e l'odierna cessionaria che esperisce domanda di condanna in suo danno. Sul punto giova fare chiarezza partendo dalle definizioni lessicali giuridiche: la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, n.9457) e la relativa questione attiene al merito della causa. E' sulla base della domanda della parte terza intervenuta che si determina la sussistenza della legittimazione;
c'è carenza di legittimazione ogniqualvolta, dalla prospettazione della domanda, emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene a colei che la esercita. La titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa ed alla fondatezza della domanda (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1188 del 02/02/1995; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 6160 del 13/05/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15537 del 07/12/2000; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 10551 del 03/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 2326 del 06/02/2004). E' evidente, quindi, come la carenza di legittimazione attiva non sussista nella misura in cui la ha Controparte_2
specificatamente allegato di essere la titolare del diritto di credito a titolo particolare, in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999. La mancata prova di tale cessione non modifica certo la legittimazione ad agire della parte ma, piuttosto, attiene al merito della controversia, di talchè la carenza in ordine ad uno degli elementi costitutivi del credito, ne può determinare la soccombenza nel merito del giudizio.
Nel merito la questione di cui trattasi è infondata. E' vero che è necessaria la distinzione tra contratto di cessione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del contratto di cessione in blocco ex art. 4 della
Legge n. 130 del 1999; la prima questione attiene alla titolarità del diritto in capo alla cessionaria in forza del trasferimento del credito per effetto di un contratto intercorso tra creditore cedente e creditore cessionario a cui il debitore rimane estraneo, in difetto del quale, il credito che pur permane in essere oggettivamente, non può essere rivendicato dal creditore cessionario che non ne è il titolare, non essendosi verificata alcuna successione a titolo particolare dal lato attivo (Cassazione civile sez. II 20 agosto 2021 n. 23257; Cassazione civile sez. II 30 aprile 2021 n. 11436), con conseguente pagamento indebito da parte del debitore che effettui un qualsiasi versamento a mani di un soggetto terzo che nulla c'entra nel credito. Differente la seconda questione, che riguarda l'opponibilità di tale contratto al debitore che avrebbe effettuato dei pagamenti in buona fede a mani del creditore cessionario, non pagina 14 di 18 essendo a conoscenza del contratto di cessione intercorso inter partes. Tale ultima questione è icto oculi irrilevante in carenza di alcuna allegazione da parte dell'attrice di pagamenti estintivi a mani del creditore cessionario che non siano stati già scomputati dal creditore che agisce. Deve, quindi, approfondirsi la prima questione di che trattasi, ovvero l'esistenza o meno del contratto di cessione del credito che comporti in capo alla terza intervenuta il diritto di ottenere il pagamento per intervenuta successione a titolo particolare nella sua debenza, in luogo della parte convenuta. Sul punto giova ribadire come il debitore ceduto rimanga del tutto estraneo alla cessione e nulla possa opporre alla circolazione del proprio debito da un creditore all'altro, potendo solo esigere che di tale circolazione gli sia data conoscenza al fine di evitare indebiti pagamenti a mani del creditore originario che abbia perso la propria titolarità del credito ovvero esigere che il creditore cessionario rammostri la propria titolarità nel credito al fine di evitare che un terzo abusivamente possa rivendicarsi quale titolare del credito per effetto di una cessione inesistente in rerum natura. Su tale ultima necessità si è formata la giurisprudenza di legittimità e di merito che ha imposto in capo alla cessionaria che domandi la condanna al pagamento di una somma di rammostrare il contratto intercorso con la cedente in quanto ove esso non sia esistente il soggetto che viene condannato al pagamento rimane esposto al rischio di una doppia escussione, ben potendo l'assunta cedente disconoscere l'esistenza del contratto di cessione e domandare un secondo pagamento in suo favore delle somme oggetto del contratto bancario, assumendo che nessun credito è mai stato ceduto a favore di terzi, di talchè la produzione in giudizio del contratto assume una tutela a favore del soggetto debitore che eccepisca (non già il difetto di legittimazione attiva bensì) il difetto di titolarità attiva del credito, ponendolo nella condizione futura di paralizzare un'eventuale azione della banca cedente che disconosca l'esistenza del contratto di cessione di cui egli viene a conoscenza, nonché rendendo in evidente buona fede il successivo pagamento del debito che egli abbia intenzione di compiere a favore del creditore cessionario. Orbene, nel caso di specie, tuttavia, le doglianze attoree si sono poste invocando astratti principi di diritto senza analizzare il singolo processo plurisoggettivo. Infatti, giova rievidenziare che nel presente processo vi è una parte attrice (mutuataria), una parte convenuta (il creditore cedente – banca mutuante) e una terza intervenuta
(il creditore cessionario) e la pronuncia definitiva del presente processo ha effetti di giudicato avverso tutte le parti processuali. E' evidente che la sentenza che accerti, anche per effetto della pacificità dei fatti dedotti in maniera concorde da parte cedente e cessionaria, che la titolarità del credito è traslata – a titolo particolare e per effetto della cessione – in capo alla – non è idonea Controparte_2
a pregiudicare il debitore terzo ceduto in quanto essa ha effetti di giudicato avverso tutte le parti pagina 15 di 18 processuali, di talchè nessuna eccezione di inesistenza della cessione e di conseguente condanna al pagamento delle somme potrà essere avanzata dalla in un futuro Controparte_1 giudizio avverso EL RI. In capo a quest'ultima va financo ravvisata una posizione di carenza di interesse a contraddire in quanto essa non può ottenere alcuna utilità concreta dalla resistenza posta in giudizio all'intervenuta cessione del credito su cui concordano i fatti narrati dalla parte convenuta e dalla terza intervenuta in quanto ove la cessione esista essa è chiamata a pagare alla terza intervenuta e ove essa non esista è chiamata a versare la medesima somma a favore della parte convenuta, di talchè il dovere di pagamento si pone in maniera identica, né si ravvisa alcun interesse (nemmeno meglio allegato dalla parte) in ordine alla soggettività del creditore a mani del quale l'attrice è tenuta ad adempiere alla propria obbligazione di pagamento. Rilevato, ad abundantiam, che sussistono elementi univoci, precisi e concordati che determinano la prova della sussistenza del contratto di cessione, integrati dall'avvenuta pubblicazione dell'assunto contratto sulla Gazzetta Ufficiale, dal comportamento della parte convenuta che ne ha dato atto fin dalla comparsa in giudizio contro il proprio interesse in quanto ha così determinato la propria perdita di titolarità attiva del credito e da ultimo dall'intervento esperito dalla terza chiamata nell'alveo del processo esecutivo che già pendeva ed in forza del medesimo titolo esecutivo a cui ella ha dato atto di essere succeduta a titolo particolare.
Se ne deve concludere che la domanda riconvenzionale esperita dalla terza chiamata deve trovare sul punto accoglimento.
La domanda va, invece, respinta con riguardo alle spese delle fase monitoria in quanto si è dato atto che ad essere ceduto è stato il credito derivante dai contratti di mutuo fondiario per cui è causa e non già anche il separato e diverso credito sorto per effetto dell'attività giudiziaria esperita dall'allora creditore (banca cedente) in sede monitoria. Sul punto sia la parte convenuta che la terza chiamata hanno dato atto di un subentro a titolo particolare nei soli crediti derivanti dai due contratti di mutuo fondiario, di talchè per tale parte la domanda della terza chiamata va respinta, restando la titolarità attiva di tali somme in capo alla Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.520.001,00 - a €.1.000.000,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base alla domanda riconvenzionale accolta della terza pagina 16 di 18 intervenuta (€.552.848,48) e con applicazione dei compensi superiori ai medi previsti per le fasi di studio (€.5.000,00) e introduttiva (€.4.000,00) stante il numero di questioni sollevate da parte attrice avverso la debenza oggettiva del credito riconosciuto, del compenso minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante l'utilizzo non conforme delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. da parte della terza intervenuta, che dovevano essere volte, quanto alla prima memoria alla precisazione dei soli fatti e non già ad una ripetizione di quanto già oggetto della comparsa costitutiva, e quanto alla seconda memoria alla sola richiesta delle prove dirette e non già alla trattazione ripetitiva trattazione delle questioni giuridiche già inserite nell'atto di citazione e già ripetute financo una prima volta nella prima memoria, nonché la trattazione di questioni di diritto nella fase decisoria del tutto coincidenti con quelle già in atti con evidente violazione del principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali della terza intervenuta. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.19.774,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Preso atto, infine, che l'attrice non ha inteso partecipare alla mediazione regolarmente instaurata dalla controparte, deve essere disposta la condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dello Stato, ex art. 12-bis comma 2 del D. Lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta tutti i motivi di opposizione avanzati da EL RI (C.F.
); C.F._1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 265/2022 (R.G. 742/2022), emesso dal Tribunale di Ivrea in data
18 marzo 2022 per sopravvenuta carenza di titolarità del credito in capo alla Controparte_1
(C.F. ;
[...] P.IVA_1
- Condanna EL RI (C.F. ) alla refusione delle spese della fase C.F._1
monitoria a favore della (C.F. ) che liquida nella Controparte_1 P.IVA_1 somma di €.870,00 per esborsi ed in €.5.375,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite del presente processo tra EL RI
(C.F. ) e la (C.F. ); C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
- Condanna EL RI (C.F. ) al pagamento in favore della C.F._1
(C.F. della somma di €.552.848,48, composta da: Controparte_2 P.IVA_2
pagina 17 di 18 a) €.199.303,19 (di cui €.115.816,43 per capitale residuo da piano al 30.11.2021, €.74.822,78 per rate scadute e non pagate al 30.11.2021, ed €.8.663,98 per interessi convenzionali, di mora ed oneri al 14.12.2021), in forza del contratto di mutuo fondiario n. 30096988, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 15.12.2021 al tasso del 3,50% sulla somma di €.190.639,21 e da b) €.353.545,29 (di cui €.309.562,35 per capitale residuo da piano al 30.11.2021, €.30.049,56 per rate scadute e non pagate al 30.11.2021, ed €.13.933,38 per interessi convenzionali, di mora ed oneri al 14.12.2021), in forza del contratto di mutuo fondiario n. 30139891, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 15.12.2021 al tasso del 2% sulla somma di €.339.611,91;
- Rigetta la domanda di condanna di EL RI (C.F. ) alle spese C.F._1
della fase monitoria avanzata dalla (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_2
- Condanna EL RI (C.F. ) alla refusione delle spese del C.F._1
presente giudizio a favore della (C.F. che liquida Controparte_2 P.IVA_2 nella somma di €.19.774,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- Condanna EL RI (C.F. ) al pagamento di una somma pari al C.F._1
doppio del contributo unificato a favore dello Stato.
Ivrea, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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