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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3150/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 6 maggio 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Lorenzo Tolaini in sostituzione dell'avv. Leonardo
Betti e Maria Franca Cerana, laddove per la convenuta opposta l'avv. Francesca Balducci in sostituzione degli avvocati Ornati e Zurlo. Gli avv. Tolaini e Balducci concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione notificato il 29/9/2023 il Sig. (C.f. ) Parte_1 C.F._1 spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 807/23 emesso da questo Tribunale il
26/6/2023 in favore di “ (P. Iva ) per l'importo di € Parte_2 P.IVA_1
23.946,14 oltre competenze e interessi come da ricorso, in ragione di un credito già di “ CP_1
poi ceduto all'odierna ingiungente.
[...]
Motivava l'opposizione per il difetto di prova della legittimazione ad agire sostanziale e processuale e della titolarità attiva di per difetto produzione integrale Parte_2 dell'atto di cessione del 12 dicembre 2022 e della prova che nell'atto rientrasse anche il credito indicato in decreto, nonché per la genericità della descrizione dei rapporti ceduti in blocco contenuta nel testo di pubblicazione in G.U n. 149 del 24 dicembre 2022. In subordine lamentava l'indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti da
“ il 12 dicembre 2022 a e la conseguente nullità della Controparte_1 Parte_2 cessione ex art. 1346 c.c. in relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c., nonché l'inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti. Rilevava inoltre la propria qualità di “consumatore” e insisteva preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio e nel merito per la sua revoca, con domanda subordinata di rideterminazione del credito.
Si costituiva in giudizio parte opposta, affermando in primo luogo la sua legittimazione ad agire, derivante dall'intervenuta cessione dei crediti in blocco, e ciò senza alcun accollo degli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto, citando all'uopo Cass. 21843/2019 e Cass.
1 13735/2022. Affermava inoltre la ritualità della cessione del credito ai sensi dell'art. 58 T.U.B., citando numerose pronunce di legittimità e di merito che stabilivano la sufficienza dell'avviso di pubblicazione in G.U. recante l'indicazione dei crediti ceduti in blocco ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario a condizione che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Affermava quindi che I crediti oggetto dell'atto di trasferimento erano stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto, chiarendo che tali elementi erano in grado di dimostrare l'inclusione del credito oggetto del procedimento monitorio e dunque provare la legittimazione attiva della società ricorrente, come dimostrato dalla produzione in sede monitoria del contratto di cessione e dalla lista dei crediti ceduti. Affermava inoltre che la cessione era stata direttamente comunicata all'odierno opponente con lettera raccomandata prodotta in sede monitoria. Affermava, ancora,
l'idoneità del prodotto estratto conto a fini probatori, restando a carico di parte opposta la contestazione specifica dello stesso. Riguardo alla pretesa vessatorietà delle clausole, parte opposta la negava, incombendo su controparte l'onere, non assolto, di provarla. Contestava, infine, la richiesta di controparte di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del contratto e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, che disponeva che parte opposta, non comparsa alla prima udienza, desse inizio alla procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi poi con esito negativo. Assegnata quindi la causa al sottoscritto Giudice, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e la causa era rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Nel merito si osserva che parte opposta ha depositato in sede monitoria copia della certificazione notarile della cessione dei crediti da parte di “ all'odierna opposta Controparte_1 [...]
, con allegati la lista dei crediti ceduti nonché la prima e ultima pagina della Parte_2 proposta di contratto di cessione di crediti sottoscritta in data 12 dicembre 2022 dalla cedente e la prima e ultima pagina dell'accettazione alla proposta di contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 12 dicembre 2022 dalla cessionaria.
A fronte di tali produzioni sta, tuttavia, la contestazione dell'esistenza del credito operata da parte opponente, mancando da parte opposta la produzione integrale del contratto di cessione, come in effetti risulta ex actis.
Occorre pertanto stabilire se le produzioni di parte opposta siano sufficienti a comprovare il diritto preteso in sede monitoria.
A riguardo, si osserva che secondo Cass. n. 3405/2024 la cessione dei crediti bancari deve essere provata, ove sia contestata l'esistenza del credito, mediante la produzione del contratto di cessione, non essendo sufficiente la pubblicazione dell'estratto ex art. 58 T.U.B. Mancando tale produzione, come nella fattispecie ora in esame, gli elementi prodotti da parte convenuta opposta assumono soltanto valore indiziario, di per sé non sufficiente a comprovare l'esistenza del credito
(cfr. anche Cass. 5478/2024 e Cass. 28790/2024).
2 Di conseguenza il diritto azionato in sede monitoria non risulta provato e l'opposizione deve essere accolta, revocando il Decreto Ingiuntivo e condannando parte opposta alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta “ , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, alla rifusione delle spese processuali dell'opponente Sig. , che Parte_1 liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso ed € 145,50 per spese esenti, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 6 maggio 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Lorenzo Tolaini in sostituzione dell'avv. Leonardo
Betti e Maria Franca Cerana, laddove per la convenuta opposta l'avv. Francesca Balducci in sostituzione degli avvocati Ornati e Zurlo. Gli avv. Tolaini e Balducci concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione notificato il 29/9/2023 il Sig. (C.f. ) Parte_1 C.F._1 spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 807/23 emesso da questo Tribunale il
26/6/2023 in favore di “ (P. Iva ) per l'importo di € Parte_2 P.IVA_1
23.946,14 oltre competenze e interessi come da ricorso, in ragione di un credito già di “ CP_1
poi ceduto all'odierna ingiungente.
[...]
Motivava l'opposizione per il difetto di prova della legittimazione ad agire sostanziale e processuale e della titolarità attiva di per difetto produzione integrale Parte_2 dell'atto di cessione del 12 dicembre 2022 e della prova che nell'atto rientrasse anche il credito indicato in decreto, nonché per la genericità della descrizione dei rapporti ceduti in blocco contenuta nel testo di pubblicazione in G.U n. 149 del 24 dicembre 2022. In subordine lamentava l'indeterminatezza e genericità della individuazione dei crediti che sarebbero stati ceduti da
“ il 12 dicembre 2022 a e la conseguente nullità della Controparte_1 Parte_2 cessione ex art. 1346 c.c. in relazione all'art. 1325 n. 3 c.c. ed all'art. 1418 c.c., nonché l'inidoneità alla prova della corrispondenza tra il credito oggetto del ricorso ed uno tra quei crediti che si assumono ceduti. Rilevava inoltre la propria qualità di “consumatore” e insisteva preliminarmente per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio e nel merito per la sua revoca, con domanda subordinata di rideterminazione del credito.
Si costituiva in giudizio parte opposta, affermando in primo luogo la sua legittimazione ad agire, derivante dall'intervenuta cessione dei crediti in blocco, e ciò senza alcun accollo degli eventuali debiti dipendenti dall'esercizio del relativo diritto, citando all'uopo Cass. 21843/2019 e Cass.
1 13735/2022. Affermava inoltre la ritualità della cessione del credito ai sensi dell'art. 58 T.U.B., citando numerose pronunce di legittimità e di merito che stabilivano la sufficienza dell'avviso di pubblicazione in G.U. recante l'indicazione dei crediti ceduti in blocco ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario a condizione che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Affermava quindi che I crediti oggetto dell'atto di trasferimento erano stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto, chiarendo che tali elementi erano in grado di dimostrare l'inclusione del credito oggetto del procedimento monitorio e dunque provare la legittimazione attiva della società ricorrente, come dimostrato dalla produzione in sede monitoria del contratto di cessione e dalla lista dei crediti ceduti. Affermava inoltre che la cessione era stata direttamente comunicata all'odierno opponente con lettera raccomandata prodotta in sede monitoria. Affermava, ancora,
l'idoneità del prodotto estratto conto a fini probatori, restando a carico di parte opposta la contestazione specifica dello stesso. Riguardo alla pretesa vessatorietà delle clausole, parte opposta la negava, incombendo su controparte l'onere, non assolto, di provarla. Contestava, infine, la richiesta di controparte di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale del contratto e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, che disponeva che parte opposta, non comparsa alla prima udienza, desse inizio alla procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi poi con esito negativo. Assegnata quindi la causa al sottoscritto Giudice, le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni e la causa era rinviata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi i termini per deposito delle rispettive conclusionali e note spese.
Nel merito si osserva che parte opposta ha depositato in sede monitoria copia della certificazione notarile della cessione dei crediti da parte di “ all'odierna opposta Controparte_1 [...]
, con allegati la lista dei crediti ceduti nonché la prima e ultima pagina della Parte_2 proposta di contratto di cessione di crediti sottoscritta in data 12 dicembre 2022 dalla cedente e la prima e ultima pagina dell'accettazione alla proposta di contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 12 dicembre 2022 dalla cessionaria.
A fronte di tali produzioni sta, tuttavia, la contestazione dell'esistenza del credito operata da parte opponente, mancando da parte opposta la produzione integrale del contratto di cessione, come in effetti risulta ex actis.
Occorre pertanto stabilire se le produzioni di parte opposta siano sufficienti a comprovare il diritto preteso in sede monitoria.
A riguardo, si osserva che secondo Cass. n. 3405/2024 la cessione dei crediti bancari deve essere provata, ove sia contestata l'esistenza del credito, mediante la produzione del contratto di cessione, non essendo sufficiente la pubblicazione dell'estratto ex art. 58 T.U.B. Mancando tale produzione, come nella fattispecie ora in esame, gli elementi prodotti da parte convenuta opposta assumono soltanto valore indiziario, di per sé non sufficiente a comprovare l'esistenza del credito
(cfr. anche Cass. 5478/2024 e Cass. 28790/2024).
2 Di conseguenza il diritto azionato in sede monitoria non risulta provato e l'opposizione deve essere accolta, revocando il Decreto Ingiuntivo e condannando parte opposta alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta “ , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, alla rifusione delle spese processuali dell'opponente Sig. , che Parte_1 liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso ed € 145,50 per spese esenti, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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