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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/08/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1645/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1645/2022 promossa da
C.F. , nella sua qualità di procuratore speciale Parte_1 CodiceFiscale_1
di nato a [...] il [...], residente in S. Antonino di Susa Parte_2
(TO), Via Roma 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo CodiceFiscale_2
Ghia, presso il quale è elettivamente domiciliato;
APPELLANTI
Contro
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo BERTERO e dell'Avv. C.F._3
Monia SACCHI, presso cui è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3695/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 26/09/2022
1 CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previe le più opportune declaratorie,
In parziale riforma della sentenza n. 3695/2022, resa dal Tribunale di Torino in data 24.09.2022, depositata in data 26.09.2022, non notificata,
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3 c.p.c., da aversi per integralmente trascritte, come anche precisate all'udienza in data
16.03.2021.
IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare tenuta e condannare la IG.ra , per i motivi di cui Controparte_1
in premessa:
A) all'immediata restituzione in favore del dei 4/12 delle quote di fondi comuni Parte_3
di investimento di cui in premessa, qualora ancora detenute dalla medesima convenuta, e, precisamente:
- n. 1.109,854 quote del fondo AM OBB PIU' DIS B CM, cod. ISIN [...];
- n. 5.057,076 quote del fondo AM OBB PAE EM DIS CM, cod. ISIN [...];
- n. 1.149,884 quote del fondo AM TARGET CONTR B CM, cod. ISIN [...];
- n. 76,795 quote del fondo PIC GLB EMG DB HRDM, cod. ISIN LU0702501106;
- n. 5.613,588 quote del fondo AFII EU STR BD E-D, cod. ISIN LU1344157547;
- n. 162,018 quote del fondo FE AM INC BL AHE Q-D, cod. ISIN LU0592907629;
- n. 2.472,023 quote del fondo AFII EM BD ST EH-D, cod. ISIN LU10195740319;
- n. 148,583 quote del fondo AMUNDI BD GL EM SE-D, cod. ISIN LU1600318833
oltre ai frutti civili maturati dalla data del 13.11.2018;
2 Determinare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro 100,00= la somma dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di riconsegna dei prodotti finanziari di cui in premessa con decorrenza dal giorno di pubblicazione della sentenza e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima convenuta alla corresponsione in favore del conchiudente della detta somma.
In via alternativa, qualora i prodotti finanziari per cui è causa non fossero più detenuti dalla convenuta, dichiarare tenuta e condannare la IG.ra , per i Controparte_1 motivi di cui in premessa, all'immediata corresponsione in favore del conchiudente dei 4/12 del maggior valore dei prodotti finanziari tutti tra quello di mercato alla data del 13.11.2018 e quello derivante dal loro disinvestimento, oltre ai frutti civili maturati dalla data del 13.11.2018 sino al saldo.
B) all'immediata restituzione dei 4/12 della somma di Euro 547,97=;
Il tutto oltre agli interessi maturati dalla data del dovuto al saldo ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, agli interessi anatocistici che si produrranno dalla domanda giudiziale, ex art. 1283 c.c., fino al saldo effettivo, ed agli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio del doppio grado di giudizio, compresi il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, il C.P.A. e l'I.V.A. di legge, dichiarando tenuta e condannando la IG.ra alla restituzione Controparte_1
in favore del conchiudente della somma di Euro 14.602,52= corrispostale a titolo di spese giudiziali all'esito del primo grado di giudizio”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta,
previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
IN VIA ISTRUTTORIA:
Se l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino lo dovesse ritenere necessario, ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti ai numeri da 1 a 6 in memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado che si hanno qui per integralmente trascritti, con i testi ivi indicati.
3 IN VIA PRINCIPALE:
- confermare integralmente l'appellata sentenza n. 3695/2022 resa inter partes dal Tribunale di
Torino, Dott. Francesco Moroni, sentenza depositata in data 26/09/2022 e mai notificata e conseguentemente, rigettare l'appello proposto da , nella sua qualità di Parte_1
procuratore speciale di , nei confronti della IG.ra Parte_2 Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
In ogni caso respingere ogni qualsivoglia domanda dall'appellante proposta, condannando il
IG. , nella sua qualità di procuratore di , alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese ed onorari tutti del presente secondo grado del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di
Torino, oltre IVA come per legge e 4% C.P.A.
Con sentenza esecutiva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/11/2018 decedeva in Torino la IG.ra , la quale, con testamento olografo Persona_1
datato 3/01/2005 e pubblicato il 21/02/2019, così disponeva:
“…lascio alla mia morte a in residente in [...]242 Collegno CP_1 Per_2
prov. Torino, la mia parte di alloggio compreso il garage e la cantina situato in Via Induno n.
2 Torino + la mia parte di alloggio e cantina situato a Diano Marina prov. Imp. In Via
Capocaccia n. 42”.
La IG.ra con il detto testamento, disponeva, quindi, solo per parte del proprio Per_1
patrimonio, lasciando, per la restante parte, a succederle per legge, i TI (figli di sorelle premorte) ed in particolare, tra gli altri, anche il IG. per una quota pari ai 4/12. Parte_2
Il patrimonio non ricompreso nel testamento olografo era costituito dal conto corrente bancario n. 5351662 nonché dal conto deposito titoli n. 17697071 accesi presso la s.p.a. Unicredit Banca,
Agenzia di Torino;
il conto corrente bancario n. 5351662 risultava essere intestato alla sola
IG.ra con mera delega ad operare in capo alla IG.ra e lo stesso, pertanto, Persona_1 CP_1
cadeva in successione tra gli eredi legittimi pro quota.
Il deposito titoli n. 17697071, invece, era cointestato tra la de cuius e la IG.ra con CP_1
provvista esclusivamente proveniente dalla IG.ra ; veniva, pertanto, liquidato in Persona_1
4 favore degli eredi soltanto il 50% del detto deposito titoli, secondo le rispettive quote di pertinenza.
Alla data del decesso della il saldo del conto corrente bancario era pari ad euro Per_1
10.409,92, mentre sul conto titoli erano presenti quote di fondi comuni di investimento aventi un controvalore di euro 238.222,40.
Sul presupposto che le somme utilizzate per l'acquisto dei prodotti finanziari fossero di esclusiva pertinenza della con atto di citazione del 04.05.2020 il IG. , Per_1 Parte_1
nella sua qualità di procuratore di , chiedeva che la convenuta venisse Parte_2 condannata alla restituzione in proprio favore della quota di 4/12 da calcolare sull'intero controvalore di tali titoli (e non, invece, solo sulla metà), nonché alla restituzione della somma di euro 547,97 quale provento delle cedole connesse alla medesima quota, oltre che dell'importo (pari ad euro 4.500,00) prelevato dalla medesima convenuta, dopo la data del
13.11.2018, dal conto corrente bancario della su cui aveva la delega ad operare. Per_1
Regolarmente costituitasi in giudizio, la convenuta contestava integralmente la domanda attorea e, pur ammettendo che la provvista giacente sul conto corrente attraverso il quale venivano acquisiti i prodotti finanziari provenisse sempre esclusivamente dalla sosteneva come Per_1
il pacifico intendimento delle de cuius fosse quello di utilizzare la cointestazione del deposito titoli ed i successivi versamenti eseguiti sullo stesso per trasferire in favore della a titolo CP_1 di liberalità (essendosi quest'ultima occupata della cura e dell'assistenza della la Per_1
proprietà dei titoli e del loro controvalore in denaro, operando diverse e sistematiche donazioni indirette in suo favore. Concludeva, pertanto, la ritenendo che la somma caduta in CP_1
successione tra gli eredi legittimi della de cuius fosse pari soltanto al 50% del controvalore presente sul deposito titoli al momento del decesso della (e ciò anche con riferimento Per_1
alle cedole derivanti dalle quote dei fondi comuni di investimento).
Quanto, invece, al prelievo della somma dell'importo di euro 4.500,00, la convenuta rappresentava come detta somma era stata utilizzata per provvedere al pagamento delle spese funerarie della defunta.
Assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il
Giudice, ritenendo non necessaria l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
5 Con sentenza del 24.09.2022 il Tribunale di Torino rigettava tutte le domande formulate da parte attrice, con condanna della medesima alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello , in qualità di procuratore Parte_1
speciale di , con cui, previa reiterazione delle istanze istruttorie, chiedeva la Parte_2
condanna di al versamento dei 4/12 del maggior valore dei prodotti finanziari Controparte_1
presenti sul conto titoli, nonché della somma di € 547,97, quale proventi delle cedole, oltre all'applicazione della penale di cui all'art. 614bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di riconsegna dei suddetti prodotti, con refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e conseguente restituzione delle spese già versate all'esito del primo grado.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna al pagamento delle spese del grado.
All'udienza del 30.04.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni a mezzo delle rispettive note depositate telematicamente e la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha ritenuto la domanda svolta da parte attrice non meritevole di accoglimento, affermando, in primo luogo, la presunzione di contitolarità tra i cointestatari in parti uguali delle somme depositate sul conto titoli, salvo prova contraria;
in secondo luogo l'evidente volontà della de cuius di compiere atti di liberalità in favore della convenuta, per riconoscenza e gratitudine, anche alla luce della dichiarazioni scritte rese dalla ED Tes_1
e , anche in qualità di eredi legittimi della
[...] Testimone_2 Persona_3
L'acquisto sistematico e periodico di prodotti finanziari, con successivo ordine di riaccredito del controvalore dei titoli sul conto corrente intestato alla IG.ra potrebbe, infatti, Per_1 rendere più arduo e ambiguo ravvisare l'animus donandi nelle operazioni di investimento intermedie, ma non nell'operazione finale e ultima con cui è stato comunque realizzato l'effetto di arricchimento del destinatario.
6 Sulla base di tali argomentazioni, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che nella successione ereditaria della sia caduto solo il 50% del controvalore in denaro presente Per_1
sul conto deposito titoli al momento del decesso della de cuius, così come delle cedole. In ordine, invece, al prelievo dell'importo di € 4500,00, giustificato per provvedere al pagamento delle spese funerarie della defunta, che la convenuta aveva effettuato, successivamente al decesso della avrebbe dovuto essere previamente autorizzato oppure ratificato a Per_1 posteriori dagli eredi, ma, trattandosi di obbligazione sugli stessi gravanti, l'adempimento da parte della IG.ra in qualità di soggetto terzo, è stato considerato necessario e CP_1
sufficientemente rendicontato mediante la produzione documentale versata in atti dalla convenuta.
Ne è derivato il rigetto di tutte le domande di parte attrice, con condanna alle spese di lite in ragione del criterio della soccombenza.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, ha sollevato una serie di censure, volte ad Parte_1
ottenere, in riforma integrale della sentenza impugnata, il versamento della quota di competenza
(4/12) sull'intero maggior valore dei prodotti finanziari in oggetto e sulle cedole, oltre alla penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione a decorrere dal giorno di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
L'appellante non ha, invece, sottoposto a censura il capo della sentenza relativo al prelievo di
€ 4.500,00, effettuato dalla IG.ra successivamente al decesso della IG.ra CP_1 Per_1
dal conto corrente intestato a quest'ultima, che si intende, pertanto, passato in giudicato.
[...]
Primo motivo
L'appellante eccepisce in primo luogo che dalla presupposta cointestazione del conto titoli possa conseguire la volontà di beneficiare la controparte del denaro in quanto, considerato che la sig.ra a fronte della cointestazione si porrebbe quale “comproprietaria Controparte_1 apparente” dei prodotti finanziari, per loro natura rischiosi e volatili, e non del denaro, come dimostra la circostanza che sul conto corrente la stessa fosse titolare di mera delega ad operare.
Risulterebbe, pertanto, legittima la determinazione della pretesa quota di competenza sulla base del 100% del controvalore in denaro dei titoli presenti sul conto deposito titoli al momento del decesso della de cuius.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel qualificare tali operazioni di investimento e disinvestimento quali atti di liberalità in
7 favore dell'odierna appellata, ravvisando, a monte della cointestazione del conto titoli, un animus donandi, dettato dal particolare rapporto personale intercorrente con la medesima.
Ciò in quanto la IG.ra non avrebbe avuto alcun concreto potere di gestione e/o CP_1
dispositivo in merito alle operazioni finanziarie deliberate e condotte dalla de cuius, le quali non avrebbero avuto l'effetto, proprio di ogni donazione, di privare del denaro la IG.ra Per_1 neppure in relazione all'operazione “finale e ultima”, integrante il controvalore complessivo del conto titoli, che sarebbe semplicemente il frutto delle dieci precedenti singole disposizioni di investimento e disinvestimento.
Ogni singola operazione, sostiene l'appellante, avrebbe semmai potuto essere considerata una donazione diretta, per la quale sarebbe stato necessario l'atto pubblico.
Con particolare riferimento alla sussistenza del presunto animus donandi, viene in ogni caso contestata la circostanza del rapporto privilegiato intercorrente tra e i cui favori Per_1 CP_1
materiali sarebbero rientrati nel normale rapporto di parentela acquisita, mentre le dichiarazioni scritte rese dai testi e vengono disconosciute e ritenute inammissibili. Tes_3 Tes_2
Terzo motivo
Il Tribunale non avrebbe inoltre valutato l'omessa dimostrazione da parte della IG.ra CP_1 che il conto titoli per cui è causa fosse sin dall'anno 2000 - come da essa assunto - cointestato con la IG.ra , essendosi limitata a produrre in giudizio i soli estratti del conto Persona_1
deposito titoli decorrenti dal 31.12.2010; né vi sarebbe prova della correlazione tra la citata cointestazione ed il momento in cui la IG.ra avrebbe iniziato a prestare la propria CP_1
assistenza in favore della de cuius, nulla riferendo neppure a livello indiziario le dichiarazioni testimoniali rese dai IGg.ri e . Controparte_2 Testimone_2
Il Giudicante avrebbe, inoltre, omesso di valutare e/o erroneamente valutato che la cointestazione sarebbe, di per sé, una mera dichiarazione rivolta alla banca, nella quale non risulta enunciata né la volontà di trasferire il credito e neppure la causa di tale cessione di credito, con conseguente nullità dell'ipotizzato contratto.
Quarto motivo
Quale ulteriore motivo di impugnazione l'appellante deduce l'inammissibilità delle dichiarazioni scritte dei terzi, le quali, oltre ad essere liberamente contestabili in quanto prove atipiche dal valore meramente indiziario, sarebbero tra loro contrastanti: Testimone_2 avrebbe dichiarato l'intento della de cuius di donare in vita all'appellata la metà delle somme che col tempo avrebbe provveduto a versare sul conto titoli, mentre avrebbe Controparte_2 fatto riferimento all'intento della di "donare, alla sua morte, quanto possedeva in banca Per_1
8 alla IG.ra . CP_1
Il giudice di prime cure avrebbe inoltre errato nel ritenere i capi di prova dedotti inammissibili, in quanto generici, irrilevanti e valutativi, per poi porre i medesimi a fondamento della presunta sussistenza dell'animus donandi, ancorché valevoli come mero indizio.
Quinto motivo
L'appellante ritiene, infine, che il giudice di primo grado abbia erroneamente applicato la disciplina relativa all'onere probatorio in merito alla prova della sussistenza in un intento diverso dalla liberalità, che non spettava al sig. ed abbia in ogni caso ignorato quanto Parte_1
affermato dallo stesso in comparsa conclusionale: le modalità adottate dalla IG.ra Parte_1
dovrebbero essere ricondotte a “ragioni di carattere esclusivamente pratico, quali Persona_1
quelle di consentire ad altro soggetto di operare in caso di sua impossibilità, a nulla rilevando che, poi, in concreto, ciò non sia avvenuto”.
3) La difesa di Controparte_1
Posta la formazione del giudicato sulla questione del prelievo della somma di € 4500,00, utilizzate per le spese funerarie, l'appellata aderisce alla pronuncia di primo grado nel ritenere la cointestazione del conto titolo e le operazioni finanziarie ad esso relative rispondenti ad un intento di liberalità e integranti donazioni indirette in favore della medesima, giustificate da comprensibile e comprovato senso di riconoscenza e gratitudine: le modalità adottate dalla sig.ra non possono essere ricondotte a ragioni di carattere esclusivamente pratico, Persona_1
come sostenuto da parte appellante, quali quelle di consentire ad altro soggetto di operare in caso di sua impossibilità, perché, se così fosse stato, la sig.ra avrebbe attivato sul Per_1
deposito titoli la medesima delega ad operare in favore della sig.ra attivata sul conto CP_1
corrente.
L'operazione finale complessiva assumerebbe, inoltre, rilievo, realizzando l'effettivo arricchimento del destinatario e quand'anche le donazioni operate dalla IG.ra dovessero Per_1
considerarsi quali donazioni dirette e non indirette, come eccepito da controparte, non sarebbe stato, in ogni caso, necessario l'atto pubblico di donazione, trattandosi di donazioni di modico valore.
Riguardo, in particolare, alle dichiarazioni scritte dei testi e , il Giudice ben Tes_3 Tes_2
avrebbe potuto porre a base del proprio convincimento le stesse quali prove atipiche, idonee ad offrire elementi di prova liberamente valutabili dal Giudice medesimo.
9 4) I motivi della decisione
Con vari ordini di censure la parte appellante sostiene l'errata ricostruzione dell'animus donandi in capo alla de cuius, realizzato attraverso la cointestazione del solo conto titoli, essendo pacifica l'intestazione alla sola sig.ra del conto corrente, con mera delega alla Per_1
sig.ra ad operare sullo stesso. CP_1
4.1. Con il primo motivo di appello sostiene che la cointestazione del solo conto Parte_1
titoli non potrebbe dimostrare alcuno spirito di liberalità, in quanto con lo stesso la sig.ra CP_1 sarebbe diventata solo “comproprietaria apparente” dei prodotti finanziari, per loro
[...]
natura rischiosi e volatili, e non del denaro.
In altre parole, secondo la parte appellante, proprio le caratteristiche dei prodotti finanziari avrebbero potuto comportare il realizzo di una somma inferiore di quella investita.
Tuttavia, occorre considerare che pacificamente la provvista utilizzata per l'acquisto di tali titoli, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, proveniva unicamente dalla sig.ra pertanto, qualsiasi valore di realizzo fosse alla fine pervenuto alla sig.ra sarebbe Per_1 CP_1 stato per lei un arricchimento, così realizzando il fine liberale ritenuto alla base dell'operazione finanziaria.
Non può, pertanto, essere messa in dubbio la volontà donativa della de cuius sulla base di questa ricostruzione.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Per affrontare correttamente il secondo motivo di appello occorre premettere che il funzionamento di un conto titoli, nella pratica bancaria, presuppone il collegamento con un conto corrente su cui accreditare il controvalore dei titoli al momento del loro disinvestimento.
Ciò stante al momento del disinvestimento del titolo per sua scadenza o altro (es. vendita) non c'è un ordine preciso del correntista di riaccreditarne il controvalore su un determinato conto corrente, in quanto ciò avviene in base al collegamento tra il conto titoli e il conto corrente determinato nel momento dell'apertura del primo.
Nel caso in esame, quindi, non vi sono ordini di riaccredito sul proprio conto corrente cui ricollegare una volontà contraria a quella manifestata con l'acquisto dei titoli, ma c'è solo l'iniziale volontà di cointestare il conto titoli con la sig.ra che veniva rinnovata ad ogni CP_1
nuovo ordine di acquisto proprio su quel conto titoli.
Alcuna rilevanza può assumere l'assenza di coordinamento tra la sig.ra e la sig.ra Per_1 CP_1
nella gestione dei titoli.
10 Infatti, sebbene la cointestazione del conto titoli abbia determinato ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo,
l'atteggiamento della sig.ra può essere inteso come il riconoscimento della esclusiva CP_1 provenienza dalla della provvista a monte dell'acquisto dei titoli, che, quindi, nei Per_1
rapporti interni le impediva, anche solo moralmente, di avanzare diritti sugli stessi. Ma tutto ciò non si pone in contrasto con l'animus donandi che si assume aver guidato la volontà della sig.ra nella cointestazione del conto titoli, dal momento che, secondo la prospettazione della Per_1
sig.ra la liberalità si doveva definitivamente realizzare dopo la morte della sig.ra CP_1 Per_1
Fino a quel momento la sig.ra ha lasciato alla cointestataria la possibilità di lasciarle CP_1
anche solo un conto titoli vuoto o dal controvalore pari a zero.
Il fatto che giuridicamente la sig.ra avrebbe potuto far valere l'operatività delle donazioni CP_1
indirette realizzate con ogni acquisto di titoli confluito sul conto cointestato già durante la vita della sig.ra non sposta i termini della questione, in quanto il mancato esercizio di un Per_1 diritto già conseguito non può costituire la prova dell'inesistenza del diritto stesso, potendo essere dettato da molteplici motivazioni, quali la riconoscenza verso il gesto di liberalità ricevuto e rinnovato con ogni successivo acquisto fino a quello ultimo e finale che ha determinato l'ammontare definitivo della donazione indiretta.
Nemmeno tali acquisti possono essere considerati donazioni dirette, come da ultimo sostenuto dall'appellante, nulle per difetto della forma pubblica, in quanto non si tratterebbe di una donazione indiretta di denaro, ma di una donazione tipica ad esecuzione indiretta, quella dei prodotti finanziari.
Infatti, cercare di scorporare in più passaggi l'operazione cui consegue l'arricchimento del beneficiario non toglie tipicità al negozio giuridico utilizzato a fini di liberalità e l'utilizzo di uno schema negoziale diverso alla donazione, ma previsto e disciplinato dal legislatore, è proprio l'essenza delle donazioni indirette.
In tali casi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, non vi sono requisiti di forma cui ottemperare, in quanto “nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto” (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 20888 del 05/08/2019, Rv. 655290 – 02).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
11 4.3. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello contesta che sia stata Parte_1 raggiunta la prova dell'animus donandi in capo alla de cuius sotto diversi profili. Appare, pertanto, opportuna una trattazione congiunta degli stessi.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.” (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 4682 del 28/02/2018, Rv. 647845 – 01).
Analoga situazione si è realizzata con la cointestazione del conto titoli avvenuta nel caso in esame.
Parte appellante contesta la prova dell'animus donandi, ritenendo:
1. Non provata che la cointestazione del conto titoli sia avvenuta nel momento in cui la sig.ra avrebbe iniziato a prestare la propria assistenza in favore della de cuius CP_1
(terzo motivo di appello);
2. Non utilizzabili le dichiarazioni scritte dei terzi, le quali, oltre ad essere liberamente contestabili, in quanto prove atipiche dal valore meramente indiziario, sarebbero tra loro contrastanti (quarto motivo di appello);
3. Non correttamente applicata la disciplina relativa all'onere probatorio in merito alla prova della sussistenza in un intento diverso dalla liberalità, non gravando sull'odierno appellante il relativo onere e non avendo considerato quanto affermato dallo stesso in comparsa conclusionale: le modalità adottate dalla IG.ra Parte_1 Persona_1 dovrebbero essere ricondotte a “ragioni di carattere esclusivamente pratico, quali quelle di consentire ad altro soggetto di operare in caso di sua impossibilità, a nulla rilevando che, poi, in concreto, ciò non sia avvenuto” (quinto motivo di appello).
Innanzitutto, occorre ritenere corretta la doglianza di sull'utilizzo delle dichiarazioni Parte_1
scritte di terzi effettuato dal giudice di prime cure.
L'odierna parte appellante aveva, infatti, tempestivamente contestato il contenuto delle dichiarazioni scritte prodotte in atti nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. allorchè aveva dedotto quanto segue:
Da ultimo, in merito alle cd “dichiarazioni testimoniali” rese dai IGg.ri e Testimone_2
, parte attrice ne contesta sin d'ora la validità, non essendo state assunte Tes_3 Tes_1
12 nelle forme previste ed essendo, quindi, di formazione stragiudiziale, nonché ne contesta la provenienza dagli apparenti sottoscrittori oltre che il relativo contenuto, sì da aversi come tamquam non esset.
Pertanto, le stesse non potevano essere utilizzate dal giudice di prime cure.
Tuttavia, dagli elementi correttamente acquisiti in atti, emerge lo stesso la prova dell'animus donandi della de cuius nei confronti della sig.ra CP_1
Il testamento olografo del 2005, pubblicato in data 21.02.2019, contenente unicamente disposizioni a favore della sig.ra già dimostra la posizione privilegiata che la stessa CP_1
aveva agli occhi della sig.ra Per_1
Il fatto che il testamento non sia stato impugnato, unitamente al dato oggettivo che alcuno degli altri eredi legittimi abbia contestato gli effetti conseguenti alla cointestazione del conto titoli, dimostra come la posizione rivestita dalla parte appellata per la de cuius fosse conosciuta e non contestata in ambito familiare.
Inoltre, proprio il fatto che ad essere cointestato sia stato il conto titoli e non il conto corrente dimostra ulteriormente che con tale operazione la de cuius voleva avvantaggiare la sig.ra CP_1
Infatti, l'utilità pratica di consentire ad altro soggetto di operare in caso di sua impossibilità poteva essere facilmente raggiunta con la delega ad operare, come già attuato in relazione al conto corrente, e quindi con uno strumento pacificamente conosciuto ed utilizzato dalla sig.ra
Risulta, quindi, evidente che con la cointestazione si voleva raggiungere un risultato Per_1
ulteriore e diverso rispetto alla necessità di fronteggiare esigenze contingenti.
Considerato che dalla documentazione in atti e dal valore del saldo dei due conti (il conto corrente e il conto titoli) al momento del decesso emerge chiaramente come il secondo contenesse l'importo maggiore in termini di controvalore dei titoli, nonché in termini di provvista utilizzata per l'acquisto, è sul conto titoli che la sig.ra voleva conservare e Per_1
incrementare i suoi risparmi.
La cointestazione del proprio “salvadanaio”, costituito interamente con provvista propria, in mancanza della prova, il cui onere incombeva su chi voleva contestare l'effetto della cointestazione, non può che essere ricollegato all'intento di arricchire senza contropartite il beneficiario, essenza dello spirito di liberalità.
Occorre, quindi, riconoscere nell'operazione una donazione indiretta a favore della parte appellata.
Alcuna rilevanza può assumere il momento in cui tale cointestazione sia intervenuta, se al momento della sua apertura nel 2000 o successivamente, essendo pacifico che essa sussistesse
13 quantomeno dal 2010, anno dei primi estratti conti prodotti in atti, ovvero in un momento decisamente antecedente al decesso del 2018 ed in cui alcuno ha contestato le capacità di autodeterminazione della sig.ra Per_1
Superflua, pertanto, appare la richiesta di acquisizione documentale avanzata dall'appellante in ordine ai conti della sig.ra dall'apertura al 2010. Per_1
I motivi di appello sono infondati e vanno rigettati.
Le istanze istruttorie erano avanzate nel caso di accoglimento dei precedenti motivi di appello, il loro esame risulta, pertanto, assorbito nel rigetto degli stessi.
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità della pretesa economica (scaglione euro
26.001,00-52.000,00), come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso sentenza n. 3695/2022, resa dal
Tribunale di Torino in data 24.09.2022, depositata in data 26.09.2022;
14 respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 02.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1645/2022 promossa da
C.F. , nella sua qualità di procuratore speciale Parte_1 CodiceFiscale_1
di nato a [...] il [...], residente in S. Antonino di Susa Parte_2
(TO), Via Roma 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo CodiceFiscale_2
Ghia, presso il quale è elettivamente domiciliato;
APPELLANTI
Contro
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo BERTERO e dell'Avv. C.F._3
Monia SACCHI, presso cui è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3695/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 26/09/2022
1 CONCLUSIONI
Per parti appellanti:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previe le più opportune declaratorie,
In parziale riforma della sentenza n. 3695/2022, resa dal Tribunale di Torino in data 24.09.2022, depositata in data 26.09.2022, non notificata,
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3 c.p.c., da aversi per integralmente trascritte, come anche precisate all'udienza in data
16.03.2021.
IN VIA PRINCIPALE:
Dichiarare tenuta e condannare la IG.ra , per i motivi di cui Controparte_1
in premessa:
A) all'immediata restituzione in favore del dei 4/12 delle quote di fondi comuni Parte_3
di investimento di cui in premessa, qualora ancora detenute dalla medesima convenuta, e, precisamente:
- n. 1.109,854 quote del fondo AM OBB PIU' DIS B CM, cod. ISIN [...];
- n. 5.057,076 quote del fondo AM OBB PAE EM DIS CM, cod. ISIN [...];
- n. 1.149,884 quote del fondo AM TARGET CONTR B CM, cod. ISIN [...];
- n. 76,795 quote del fondo PIC GLB EMG DB HRDM, cod. ISIN LU0702501106;
- n. 5.613,588 quote del fondo AFII EU STR BD E-D, cod. ISIN LU1344157547;
- n. 162,018 quote del fondo FE AM INC BL AHE Q-D, cod. ISIN LU0592907629;
- n. 2.472,023 quote del fondo AFII EM BD ST EH-D, cod. ISIN LU10195740319;
- n. 148,583 quote del fondo AMUNDI BD GL EM SE-D, cod. ISIN LU1600318833
oltre ai frutti civili maturati dalla data del 13.11.2018;
2 Determinare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in Euro 100,00= la somma dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di riconsegna dei prodotti finanziari di cui in premessa con decorrenza dal giorno di pubblicazione della sentenza e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la medesima convenuta alla corresponsione in favore del conchiudente della detta somma.
In via alternativa, qualora i prodotti finanziari per cui è causa non fossero più detenuti dalla convenuta, dichiarare tenuta e condannare la IG.ra , per i Controparte_1 motivi di cui in premessa, all'immediata corresponsione in favore del conchiudente dei 4/12 del maggior valore dei prodotti finanziari tutti tra quello di mercato alla data del 13.11.2018 e quello derivante dal loro disinvestimento, oltre ai frutti civili maturati dalla data del 13.11.2018 sino al saldo.
B) all'immediata restituzione dei 4/12 della somma di Euro 547,97=;
Il tutto oltre agli interessi maturati dalla data del dovuto al saldo ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, agli interessi anatocistici che si produrranno dalla domanda giudiziale, ex art. 1283 c.c., fino al saldo effettivo, ed agli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Con il favore delle spese ed onorari di patrocinio del doppio grado di giudizio, compresi il rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, il C.P.A. e l'I.V.A. di legge, dichiarando tenuta e condannando la IG.ra alla restituzione Controparte_1
in favore del conchiudente della somma di Euro 14.602,52= corrispostale a titolo di spese giudiziali all'esito del primo grado di giudizio”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta,
previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
IN VIA ISTRUTTORIA:
Se l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino lo dovesse ritenere necessario, ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti ai numeri da 1 a 6 in memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado che si hanno qui per integralmente trascritti, con i testi ivi indicati.
3 IN VIA PRINCIPALE:
- confermare integralmente l'appellata sentenza n. 3695/2022 resa inter partes dal Tribunale di
Torino, Dott. Francesco Moroni, sentenza depositata in data 26/09/2022 e mai notificata e conseguentemente, rigettare l'appello proposto da , nella sua qualità di Parte_1
procuratore speciale di , nei confronti della IG.ra Parte_2 Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
In ogni caso respingere ogni qualsivoglia domanda dall'appellante proposta, condannando il
IG. , nella sua qualità di procuratore di , alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese ed onorari tutti del presente secondo grado del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di
Torino, oltre IVA come per legge e 4% C.P.A.
Con sentenza esecutiva”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13/11/2018 decedeva in Torino la IG.ra , la quale, con testamento olografo Persona_1
datato 3/01/2005 e pubblicato il 21/02/2019, così disponeva:
“…lascio alla mia morte a in residente in [...]242 Collegno CP_1 Per_2
prov. Torino, la mia parte di alloggio compreso il garage e la cantina situato in Via Induno n.
2 Torino + la mia parte di alloggio e cantina situato a Diano Marina prov. Imp. In Via
Capocaccia n. 42”.
La IG.ra con il detto testamento, disponeva, quindi, solo per parte del proprio Per_1
patrimonio, lasciando, per la restante parte, a succederle per legge, i TI (figli di sorelle premorte) ed in particolare, tra gli altri, anche il IG. per una quota pari ai 4/12. Parte_2
Il patrimonio non ricompreso nel testamento olografo era costituito dal conto corrente bancario n. 5351662 nonché dal conto deposito titoli n. 17697071 accesi presso la s.p.a. Unicredit Banca,
Agenzia di Torino;
il conto corrente bancario n. 5351662 risultava essere intestato alla sola
IG.ra con mera delega ad operare in capo alla IG.ra e lo stesso, pertanto, Persona_1 CP_1
cadeva in successione tra gli eredi legittimi pro quota.
Il deposito titoli n. 17697071, invece, era cointestato tra la de cuius e la IG.ra con CP_1
provvista esclusivamente proveniente dalla IG.ra ; veniva, pertanto, liquidato in Persona_1
4 favore degli eredi soltanto il 50% del detto deposito titoli, secondo le rispettive quote di pertinenza.
Alla data del decesso della il saldo del conto corrente bancario era pari ad euro Per_1
10.409,92, mentre sul conto titoli erano presenti quote di fondi comuni di investimento aventi un controvalore di euro 238.222,40.
Sul presupposto che le somme utilizzate per l'acquisto dei prodotti finanziari fossero di esclusiva pertinenza della con atto di citazione del 04.05.2020 il IG. , Per_1 Parte_1
nella sua qualità di procuratore di , chiedeva che la convenuta venisse Parte_2 condannata alla restituzione in proprio favore della quota di 4/12 da calcolare sull'intero controvalore di tali titoli (e non, invece, solo sulla metà), nonché alla restituzione della somma di euro 547,97 quale provento delle cedole connesse alla medesima quota, oltre che dell'importo (pari ad euro 4.500,00) prelevato dalla medesima convenuta, dopo la data del
13.11.2018, dal conto corrente bancario della su cui aveva la delega ad operare. Per_1
Regolarmente costituitasi in giudizio, la convenuta contestava integralmente la domanda attorea e, pur ammettendo che la provvista giacente sul conto corrente attraverso il quale venivano acquisiti i prodotti finanziari provenisse sempre esclusivamente dalla sosteneva come Per_1
il pacifico intendimento delle de cuius fosse quello di utilizzare la cointestazione del deposito titoli ed i successivi versamenti eseguiti sullo stesso per trasferire in favore della a titolo CP_1 di liberalità (essendosi quest'ultima occupata della cura e dell'assistenza della la Per_1
proprietà dei titoli e del loro controvalore in denaro, operando diverse e sistematiche donazioni indirette in suo favore. Concludeva, pertanto, la ritenendo che la somma caduta in CP_1
successione tra gli eredi legittimi della de cuius fosse pari soltanto al 50% del controvalore presente sul deposito titoli al momento del decesso della (e ciò anche con riferimento Per_1
alle cedole derivanti dalle quote dei fondi comuni di investimento).
Quanto, invece, al prelievo della somma dell'importo di euro 4.500,00, la convenuta rappresentava come detta somma era stata utilizzata per provvedere al pagamento delle spese funerarie della defunta.
Assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., il
Giudice, ritenendo non necessaria l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
5 Con sentenza del 24.09.2022 il Tribunale di Torino rigettava tutte le domande formulate da parte attrice, con condanna della medesima alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello , in qualità di procuratore Parte_1
speciale di , con cui, previa reiterazione delle istanze istruttorie, chiedeva la Parte_2
condanna di al versamento dei 4/12 del maggior valore dei prodotti finanziari Controparte_1
presenti sul conto titoli, nonché della somma di € 547,97, quale proventi delle cedole, oltre all'applicazione della penale di cui all'art. 614bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di riconsegna dei suddetti prodotti, con refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e conseguente restituzione delle spese già versate all'esito del primo grado.
Parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna al pagamento delle spese del grado.
All'udienza del 30.04.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni a mezzo delle rispettive note depositate telematicamente e la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha ritenuto la domanda svolta da parte attrice non meritevole di accoglimento, affermando, in primo luogo, la presunzione di contitolarità tra i cointestatari in parti uguali delle somme depositate sul conto titoli, salvo prova contraria;
in secondo luogo l'evidente volontà della de cuius di compiere atti di liberalità in favore della convenuta, per riconoscenza e gratitudine, anche alla luce della dichiarazioni scritte rese dalla ED Tes_1
e , anche in qualità di eredi legittimi della
[...] Testimone_2 Persona_3
L'acquisto sistematico e periodico di prodotti finanziari, con successivo ordine di riaccredito del controvalore dei titoli sul conto corrente intestato alla IG.ra potrebbe, infatti, Per_1 rendere più arduo e ambiguo ravvisare l'animus donandi nelle operazioni di investimento intermedie, ma non nell'operazione finale e ultima con cui è stato comunque realizzato l'effetto di arricchimento del destinatario.
6 Sulla base di tali argomentazioni, dunque, il giudice di prime cure ha ritenuto che nella successione ereditaria della sia caduto solo il 50% del controvalore in denaro presente Per_1
sul conto deposito titoli al momento del decesso della de cuius, così come delle cedole. In ordine, invece, al prelievo dell'importo di € 4500,00, giustificato per provvedere al pagamento delle spese funerarie della defunta, che la convenuta aveva effettuato, successivamente al decesso della avrebbe dovuto essere previamente autorizzato oppure ratificato a Per_1 posteriori dagli eredi, ma, trattandosi di obbligazione sugli stessi gravanti, l'adempimento da parte della IG.ra in qualità di soggetto terzo, è stato considerato necessario e CP_1
sufficientemente rendicontato mediante la produzione documentale versata in atti dalla convenuta.
Ne è derivato il rigetto di tutte le domande di parte attrice, con condanna alle spese di lite in ragione del criterio della soccombenza.
2) I motivi di appello proposti da Parte_1
Alla luce delle suddette statuizioni, ha sollevato una serie di censure, volte ad Parte_1
ottenere, in riforma integrale della sentenza impugnata, il versamento della quota di competenza
(4/12) sull'intero maggior valore dei prodotti finanziari in oggetto e sulle cedole, oltre alla penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione a decorrere dal giorno di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
L'appellante non ha, invece, sottoposto a censura il capo della sentenza relativo al prelievo di
€ 4.500,00, effettuato dalla IG.ra successivamente al decesso della IG.ra CP_1 Per_1
dal conto corrente intestato a quest'ultima, che si intende, pertanto, passato in giudicato.
[...]
Primo motivo
L'appellante eccepisce in primo luogo che dalla presupposta cointestazione del conto titoli possa conseguire la volontà di beneficiare la controparte del denaro in quanto, considerato che la sig.ra a fronte della cointestazione si porrebbe quale “comproprietaria Controparte_1 apparente” dei prodotti finanziari, per loro natura rischiosi e volatili, e non del denaro, come dimostra la circostanza che sul conto corrente la stessa fosse titolare di mera delega ad operare.
Risulterebbe, pertanto, legittima la determinazione della pretesa quota di competenza sulla base del 100% del controvalore in denaro dei titoli presenti sul conto deposito titoli al momento del decesso della de cuius.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia errato nel qualificare tali operazioni di investimento e disinvestimento quali atti di liberalità in
7 favore dell'odierna appellata, ravvisando, a monte della cointestazione del conto titoli, un animus donandi, dettato dal particolare rapporto personale intercorrente con la medesima.
Ciò in quanto la IG.ra non avrebbe avuto alcun concreto potere di gestione e/o CP_1
dispositivo in merito alle operazioni finanziarie deliberate e condotte dalla de cuius, le quali non avrebbero avuto l'effetto, proprio di ogni donazione, di privare del denaro la IG.ra Per_1 neppure in relazione all'operazione “finale e ultima”, integrante il controvalore complessivo del conto titoli, che sarebbe semplicemente il frutto delle dieci precedenti singole disposizioni di investimento e disinvestimento.
Ogni singola operazione, sostiene l'appellante, avrebbe semmai potuto essere considerata una donazione diretta, per la quale sarebbe stato necessario l'atto pubblico.
Con particolare riferimento alla sussistenza del presunto animus donandi, viene in ogni caso contestata la circostanza del rapporto privilegiato intercorrente tra e i cui favori Per_1 CP_1
materiali sarebbero rientrati nel normale rapporto di parentela acquisita, mentre le dichiarazioni scritte rese dai testi e vengono disconosciute e ritenute inammissibili. Tes_3 Tes_2
Terzo motivo
Il Tribunale non avrebbe inoltre valutato l'omessa dimostrazione da parte della IG.ra CP_1 che il conto titoli per cui è causa fosse sin dall'anno 2000 - come da essa assunto - cointestato con la IG.ra , essendosi limitata a produrre in giudizio i soli estratti del conto Persona_1
deposito titoli decorrenti dal 31.12.2010; né vi sarebbe prova della correlazione tra la citata cointestazione ed il momento in cui la IG.ra avrebbe iniziato a prestare la propria CP_1
assistenza in favore della de cuius, nulla riferendo neppure a livello indiziario le dichiarazioni testimoniali rese dai IGg.ri e . Controparte_2 Testimone_2
Il Giudicante avrebbe, inoltre, omesso di valutare e/o erroneamente valutato che la cointestazione sarebbe, di per sé, una mera dichiarazione rivolta alla banca, nella quale non risulta enunciata né la volontà di trasferire il credito e neppure la causa di tale cessione di credito, con conseguente nullità dell'ipotizzato contratto.
Quarto motivo
Quale ulteriore motivo di impugnazione l'appellante deduce l'inammissibilità delle dichiarazioni scritte dei terzi, le quali, oltre ad essere liberamente contestabili in quanto prove atipiche dal valore meramente indiziario, sarebbero tra loro contrastanti: Testimone_2 avrebbe dichiarato l'intento della de cuius di donare in vita all'appellata la metà delle somme che col tempo avrebbe provveduto a versare sul conto titoli, mentre avrebbe Controparte_2 fatto riferimento all'intento della di "donare, alla sua morte, quanto possedeva in banca Per_1
8 alla IG.ra . CP_1
Il giudice di prime cure avrebbe inoltre errato nel ritenere i capi di prova dedotti inammissibili, in quanto generici, irrilevanti e valutativi, per poi porre i medesimi a fondamento della presunta sussistenza dell'animus donandi, ancorché valevoli come mero indizio.
Quinto motivo
L'appellante ritiene, infine, che il giudice di primo grado abbia erroneamente applicato la disciplina relativa all'onere probatorio in merito alla prova della sussistenza in un intento diverso dalla liberalità, che non spettava al sig. ed abbia in ogni caso ignorato quanto Parte_1
affermato dallo stesso in comparsa conclusionale: le modalità adottate dalla IG.ra Parte_1
dovrebbero essere ricondotte a “ragioni di carattere esclusivamente pratico, quali Persona_1
quelle di consentire ad altro soggetto di operare in caso di sua impossibilità, a nulla rilevando che, poi, in concreto, ciò non sia avvenuto”.
3) La difesa di Controparte_1
Posta la formazione del giudicato sulla questione del prelievo della somma di € 4500,00, utilizzate per le spese funerarie, l'appellata aderisce alla pronuncia di primo grado nel ritenere la cointestazione del conto titolo e le operazioni finanziarie ad esso relative rispondenti ad un intento di liberalità e integranti donazioni indirette in favore della medesima, giustificate da comprensibile e comprovato senso di riconoscenza e gratitudine: le modalità adottate dalla sig.ra non possono essere ricondotte a ragioni di carattere esclusivamente pratico, Persona_1
come sostenuto da parte appellante, quali quelle di consentire ad altro soggetto di operare in caso di sua impossibilità, perché, se così fosse stato, la sig.ra avrebbe attivato sul Per_1
deposito titoli la medesima delega ad operare in favore della sig.ra attivata sul conto CP_1
corrente.
L'operazione finale complessiva assumerebbe, inoltre, rilievo, realizzando l'effettivo arricchimento del destinatario e quand'anche le donazioni operate dalla IG.ra dovessero Per_1
considerarsi quali donazioni dirette e non indirette, come eccepito da controparte, non sarebbe stato, in ogni caso, necessario l'atto pubblico di donazione, trattandosi di donazioni di modico valore.
Riguardo, in particolare, alle dichiarazioni scritte dei testi e , il Giudice ben Tes_3 Tes_2
avrebbe potuto porre a base del proprio convincimento le stesse quali prove atipiche, idonee ad offrire elementi di prova liberamente valutabili dal Giudice medesimo.
9 4) I motivi della decisione
Con vari ordini di censure la parte appellante sostiene l'errata ricostruzione dell'animus donandi in capo alla de cuius, realizzato attraverso la cointestazione del solo conto titoli, essendo pacifica l'intestazione alla sola sig.ra del conto corrente, con mera delega alla Per_1
sig.ra ad operare sullo stesso. CP_1
4.1. Con il primo motivo di appello sostiene che la cointestazione del solo conto Parte_1
titoli non potrebbe dimostrare alcuno spirito di liberalità, in quanto con lo stesso la sig.ra CP_1 sarebbe diventata solo “comproprietaria apparente” dei prodotti finanziari, per loro
[...]
natura rischiosi e volatili, e non del denaro.
In altre parole, secondo la parte appellante, proprio le caratteristiche dei prodotti finanziari avrebbero potuto comportare il realizzo di una somma inferiore di quella investita.
Tuttavia, occorre considerare che pacificamente la provvista utilizzata per l'acquisto di tali titoli, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, proveniva unicamente dalla sig.ra pertanto, qualsiasi valore di realizzo fosse alla fine pervenuto alla sig.ra sarebbe Per_1 CP_1 stato per lei un arricchimento, così realizzando il fine liberale ritenuto alla base dell'operazione finanziaria.
Non può, pertanto, essere messa in dubbio la volontà donativa della de cuius sulla base di questa ricostruzione.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Per affrontare correttamente il secondo motivo di appello occorre premettere che il funzionamento di un conto titoli, nella pratica bancaria, presuppone il collegamento con un conto corrente su cui accreditare il controvalore dei titoli al momento del loro disinvestimento.
Ciò stante al momento del disinvestimento del titolo per sua scadenza o altro (es. vendita) non c'è un ordine preciso del correntista di riaccreditarne il controvalore su un determinato conto corrente, in quanto ciò avviene in base al collegamento tra il conto titoli e il conto corrente determinato nel momento dell'apertura del primo.
Nel caso in esame, quindi, non vi sono ordini di riaccredito sul proprio conto corrente cui ricollegare una volontà contraria a quella manifestata con l'acquisto dei titoli, ma c'è solo l'iniziale volontà di cointestare il conto titoli con la sig.ra che veniva rinnovata ad ogni CP_1
nuovo ordine di acquisto proprio su quel conto titoli.
Alcuna rilevanza può assumere l'assenza di coordinamento tra la sig.ra e la sig.ra Per_1 CP_1
nella gestione dei titoli.
10 Infatti, sebbene la cointestazione del conto titoli abbia determinato ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo,
l'atteggiamento della sig.ra può essere inteso come il riconoscimento della esclusiva CP_1 provenienza dalla della provvista a monte dell'acquisto dei titoli, che, quindi, nei Per_1
rapporti interni le impediva, anche solo moralmente, di avanzare diritti sugli stessi. Ma tutto ciò non si pone in contrasto con l'animus donandi che si assume aver guidato la volontà della sig.ra nella cointestazione del conto titoli, dal momento che, secondo la prospettazione della Per_1
sig.ra la liberalità si doveva definitivamente realizzare dopo la morte della sig.ra CP_1 Per_1
Fino a quel momento la sig.ra ha lasciato alla cointestataria la possibilità di lasciarle CP_1
anche solo un conto titoli vuoto o dal controvalore pari a zero.
Il fatto che giuridicamente la sig.ra avrebbe potuto far valere l'operatività delle donazioni CP_1
indirette realizzate con ogni acquisto di titoli confluito sul conto cointestato già durante la vita della sig.ra non sposta i termini della questione, in quanto il mancato esercizio di un Per_1 diritto già conseguito non può costituire la prova dell'inesistenza del diritto stesso, potendo essere dettato da molteplici motivazioni, quali la riconoscenza verso il gesto di liberalità ricevuto e rinnovato con ogni successivo acquisto fino a quello ultimo e finale che ha determinato l'ammontare definitivo della donazione indiretta.
Nemmeno tali acquisti possono essere considerati donazioni dirette, come da ultimo sostenuto dall'appellante, nulle per difetto della forma pubblica, in quanto non si tratterebbe di una donazione indiretta di denaro, ma di una donazione tipica ad esecuzione indiretta, quella dei prodotti finanziari.
Infatti, cercare di scorporare in più passaggi l'operazione cui consegue l'arricchimento del beneficiario non toglie tipicità al negozio giuridico utilizzato a fini di liberalità e l'utilizzo di uno schema negoziale diverso alla donazione, ma previsto e disciplinato dal legislatore, è proprio l'essenza delle donazioni indirette.
In tali casi, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, non vi sono requisiti di forma cui ottemperare, in quanto “nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto” (v. per tutte Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 20888 del 05/08/2019, Rv. 655290 – 02).
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
11 4.3. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello contesta che sia stata Parte_1 raggiunta la prova dell'animus donandi in capo alla de cuius sotto diversi profili. Appare, pertanto, opportuna una trattazione congiunta degli stessi.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.” (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 4682 del 28/02/2018, Rv. 647845 – 01).
Analoga situazione si è realizzata con la cointestazione del conto titoli avvenuta nel caso in esame.
Parte appellante contesta la prova dell'animus donandi, ritenendo:
1. Non provata che la cointestazione del conto titoli sia avvenuta nel momento in cui la sig.ra avrebbe iniziato a prestare la propria assistenza in favore della de cuius CP_1
(terzo motivo di appello);
2. Non utilizzabili le dichiarazioni scritte dei terzi, le quali, oltre ad essere liberamente contestabili, in quanto prove atipiche dal valore meramente indiziario, sarebbero tra loro contrastanti (quarto motivo di appello);
3. Non correttamente applicata la disciplina relativa all'onere probatorio in merito alla prova della sussistenza in un intento diverso dalla liberalità, non gravando sull'odierno appellante il relativo onere e non avendo considerato quanto affermato dallo stesso in comparsa conclusionale: le modalità adottate dalla IG.ra Parte_1 Persona_1 dovrebbero essere ricondotte a “ragioni di carattere esclusivamente pratico, quali quelle di consentire ad altro soggetto di operare in caso di sua impossibilità, a nulla rilevando che, poi, in concreto, ciò non sia avvenuto” (quinto motivo di appello).
Innanzitutto, occorre ritenere corretta la doglianza di sull'utilizzo delle dichiarazioni Parte_1
scritte di terzi effettuato dal giudice di prime cure.
L'odierna parte appellante aveva, infatti, tempestivamente contestato il contenuto delle dichiarazioni scritte prodotte in atti nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. allorchè aveva dedotto quanto segue:
Da ultimo, in merito alle cd “dichiarazioni testimoniali” rese dai IGg.ri e Testimone_2
, parte attrice ne contesta sin d'ora la validità, non essendo state assunte Tes_3 Tes_1
12 nelle forme previste ed essendo, quindi, di formazione stragiudiziale, nonché ne contesta la provenienza dagli apparenti sottoscrittori oltre che il relativo contenuto, sì da aversi come tamquam non esset.
Pertanto, le stesse non potevano essere utilizzate dal giudice di prime cure.
Tuttavia, dagli elementi correttamente acquisiti in atti, emerge lo stesso la prova dell'animus donandi della de cuius nei confronti della sig.ra CP_1
Il testamento olografo del 2005, pubblicato in data 21.02.2019, contenente unicamente disposizioni a favore della sig.ra già dimostra la posizione privilegiata che la stessa CP_1
aveva agli occhi della sig.ra Per_1
Il fatto che il testamento non sia stato impugnato, unitamente al dato oggettivo che alcuno degli altri eredi legittimi abbia contestato gli effetti conseguenti alla cointestazione del conto titoli, dimostra come la posizione rivestita dalla parte appellata per la de cuius fosse conosciuta e non contestata in ambito familiare.
Inoltre, proprio il fatto che ad essere cointestato sia stato il conto titoli e non il conto corrente dimostra ulteriormente che con tale operazione la de cuius voleva avvantaggiare la sig.ra CP_1
Infatti, l'utilità pratica di consentire ad altro soggetto di operare in caso di sua impossibilità poteva essere facilmente raggiunta con la delega ad operare, come già attuato in relazione al conto corrente, e quindi con uno strumento pacificamente conosciuto ed utilizzato dalla sig.ra
Risulta, quindi, evidente che con la cointestazione si voleva raggiungere un risultato Per_1
ulteriore e diverso rispetto alla necessità di fronteggiare esigenze contingenti.
Considerato che dalla documentazione in atti e dal valore del saldo dei due conti (il conto corrente e il conto titoli) al momento del decesso emerge chiaramente come il secondo contenesse l'importo maggiore in termini di controvalore dei titoli, nonché in termini di provvista utilizzata per l'acquisto, è sul conto titoli che la sig.ra voleva conservare e Per_1
incrementare i suoi risparmi.
La cointestazione del proprio “salvadanaio”, costituito interamente con provvista propria, in mancanza della prova, il cui onere incombeva su chi voleva contestare l'effetto della cointestazione, non può che essere ricollegato all'intento di arricchire senza contropartite il beneficiario, essenza dello spirito di liberalità.
Occorre, quindi, riconoscere nell'operazione una donazione indiretta a favore della parte appellata.
Alcuna rilevanza può assumere il momento in cui tale cointestazione sia intervenuta, se al momento della sua apertura nel 2000 o successivamente, essendo pacifico che essa sussistesse
13 quantomeno dal 2010, anno dei primi estratti conti prodotti in atti, ovvero in un momento decisamente antecedente al decesso del 2018 ed in cui alcuno ha contestato le capacità di autodeterminazione della sig.ra Per_1
Superflua, pertanto, appare la richiesta di acquisizione documentale avanzata dall'appellante in ordine ai conti della sig.ra dall'apertura al 2010. Per_1
I motivi di appello sono infondati e vanno rigettati.
Le istanze istruttorie erano avanzate nel caso di accoglimento dei precedenti motivi di appello, il loro esame risulta, pertanto, assorbito nel rigetto degli stessi.
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità della pretesa economica (scaglione euro
26.001,00-52.000,00), come dichiarato anche dalle parti.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 8.469,00 per compensi (euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso sentenza n. 3695/2022, resa dal
Tribunale di Torino in data 24.09.2022, depositata in data 26.09.2022;
14 respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 02.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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