Articolo 6 della Legge 6 marzo 2001, n. 64
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 aprile 2001
Art. 6. (Determinazione del contingente). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell' articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230 , e successive modificazioni, e' stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998 .
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.


Note all'art. 6, comma 1:
- Il testo dell' art. 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230 , come introdotto dall' art. 2 della legge 12 novembre 1999, n. 424 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324 , recante disposizioni urgenti in materia di servizio civile), e' il seguente:
"2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonche' le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.".
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230 , vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera g).


Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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