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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1118/2020 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1626/2018 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 5502/2018), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Martino, giusta mandato in atti, Parte_1 dichiaratosi antistatario;
-opponente-
CONTRO in persona del rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 procuratore, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, Controparte_2 con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6 novembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1626/2018 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di € 11.018,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di in qualità di cessionaria del credito rinveniente dai contratti di prestito Controparte_1
1 personale nn.ri 493565001,493565002 e 493565003 stipulati in data 2.5.1994 con
[...]
. Controparte_3
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata eseguita nella modalità di cui all'art. 143 c.p.c. in difetto dei presupposti di legge;
b) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta (rectius difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta); c) l'inefficacia del titolo monitorio, notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; d) la mancanza di prova nell'an che nel quantum della pretesa fatta valere;
e) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, essendo lo stesso originato da un prestito erogato in data 02.05.1994 e da estinguere in n. 60 rate mensili;
f) la nullità dei contratti di finanziamento stante la mancata consegna di copia dei documenti contrattuali al cliente;
g) la nullità degli interessi applicati ex art. 1283 c.c. ed ex art. 1815 c.c.. Nell'atto introduttivo, l'opponente ha altresì proposto querela di falso della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario per avere attestato falsamente che nel luogo in cui è stata eseguita la notifica il destinatario è “sconosciuto in loco. Si ignora l'attuale domicilio, non è possibile…illeggibile”.
Sulla scorta di tali eccezioni, l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, di: “-accertata e dichiarata la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso monitorio avanzato dalla e del pedissequo D.I. n. 1626/2018 del Controparte_1
Tribunale di Trani, ritenere tempestiva ed ammissibile, anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c, la presente opposizione proposta dal sig. avverso il medesimo provvedimento monitorio;
- in subordine, e Parte_1 previa declaratoria di rilevanza e di sussistenza dei relativi presupposti, autorizzare la presentazione della querela di falso avverso l'attestazione “sconosciuto in loco. Si ignora l'attuale domicilio, non è possibile … illeggibile” riportata dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica dl 12.12.2018 dell'atto giudiziario avverso il quale viene proposta l'opposizione ex art. 645 c.pc. o subordinatamente ex art. 650 c.p.c.; - ove ritenuta rilevante la querela di falso ed all'esito del suo positivo esperimento, ritenere ammissibile l'opposizione, anche tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta dal sig. stante l'irregolarità del D.I. opposto;
- in Parte_1 via gradata e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per le ragioni Controparte_1 illustrate in narrativa sub II) – in via ancor più gradata, riconoscere e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, andato perento per la mancata notifica entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pronuncia, come prescritto dall'art. 644 c.p.c. alla stregua della considerazioni svolte in narrativa sub III); - ancora in via preliminare e gradata, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità della proceduta monitoria e del conseguenziale provvedimento impugnato per l'insussistenza delle condizioni ex artt. 655-634 c.p.c. per la
2 sua adozione in virtù delle ragioni esposte in narrativa sub IV); - nel merito, accertare, riconoscere e dichiarare che il credito azionato da si è prescritto , e quindi nulla è più dovuto al sig. Controparte_1 Parte_1 per il decorso ininterrotto della prescrizione decennale;
- rigettare l'avversa domanda per la carenza di prova dell'asserito credito e della sua consistenza, anche alla stregue dell'eccepita nullità della forma del contratto di finanziamento e dell'applicazione di interessi anatocistici ed a un tasso superiore al limite dei criteri stabiliti dalla L. 109/1996, nonché per l'addebito di spese e commissioni non pattuite;
- per l'effetto l'accoglimento anche di una delle richieste che precedono, revocare e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.
1626/2018 emesso dal Giudice del Tribunale di Trani, Dott..ssa M. Sardone, in data 03-05.11.18.”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha specificamente contestato Controparte_1 le avverse doglianze, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato ovvero, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa.
All'esito della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il precedente G.I. ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta in via incidentale dall'opponente, mentre ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva, condividendo le doglianze di nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. fatte valere dall'opponente; ha quindi accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo monitorio in questione. Con il medesimo provvedimento è stato assegnato termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 che ha avuto esito negativo.
Verificata la procedibilità della domanda, all'udienza del 16 dicembre 2020 sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per la c.d. appendice scritta all'esito della quale, in assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di svariati rinvii disposti a causa del gravoso carico di ruolo, all'udienza del 6 novembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
3 Nel richiamare le condivise motivazioni di cui all'ordinanza del 5 giugno 2020 in punto di ammissibilità dell'opposizione tardiva promossa dal Grasso, deve anzitutto darsi atto che la mancata notificazione del decreto ingiuntivo nei termini stabiliti dall'art. 644 c.p.c., ne determina ai sensi della medesima disposizione l'inefficacia, ma non preclude lo scrutinio nel merito della pretesa creditoria azionata. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario e autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910).
Tanto chiarito, nella vicenda in esame ha carattere assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal . Pt_1
Non è inutile precisare che l'eccezione in esame non attiene propriamente alla c.d. legitimatio ad causam (da valutarsi sulla base della mera prospettazione delle domande), ma alla titolarità effettiva del rapporto controverso. In effetti, dalla legittimazione attiva in senso proprio -la c.d. legitimatio ad causam- che dev'essere valutata sulla base della mera prospettazione dei fatti esposti dall'attore, va tenuta distinta la legittimazione c.d. impropria, intesa come titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (cfr. su tale distinzione: Cass., Sez. L, Sentenza n.
17092 del 12/08/2016; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, che, modificando il precedente e prevalente orientamento, ha affermato che anche il difetto di legittimazione passiva impropria può essere rilevata anche d'ufficio in quanto la relativa eccezione integra una mera difesa).
Ciò puntualizzato, nella vicenda in esame l'opposta-attrice in senso sostanziale ha agito in giudizio quale cessionaria del credito di € 11.018,40, come detto rinveniente da tre contratti di finanziamento conclusi da con Pt_1 Controparte_3
Risulta per tabulas che ha acquistato il credito di cui si discetta da Arena NPL One, CP_1 la quale a sua volta ha concluso un contratto di cessione dei crediti con UniCredit Credit
4 Management Bank S.p.A.
Parte opposta ha invero allegato solo l'atto di cessione concluso con la sua dante causa ma non quello antecedente, né tantomeno tutti gli altri fino a quello primigenio intercorso tra l'originario mutuante e il primo cessionario.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina, di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, ritiene questa Giudice che la documentazione prodotta dall'opposta sia insufficiente a provare la titolarità in capo alla stessa del diritto azionato in giudizio: detto altrimenti gli atti di cessione a valle non consentono di verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
In effetti, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Ne discende che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n. 25798/2020).
Dunque, il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è tenuto a dare prova non solo del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, che ha concluso con il suo dante causa ma anche delle cessioni pregresse e altresì della conoscenza da parte del debitore ceduto dei singoli trasferimenti dei crediti ceduti.
A tal proposito si condivide l'indirizzo giurisprudenziale di merito secondo cui: “In tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell' art. 58 T.U.B. è sufficiente la pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, non essendo necessario notificare la cessione ai singoli debitori ceduti. E' evidente che la ratio di tale previsione è quella di agevolare le operazioni di cartolarizzazione ed i trasferimenti di credito, ma, in ogni caso, resta fermo l'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria: in altri termini, qualora siano dedotte una pluralità di cessioni, è necessario comunque che il creditore alleghi e dimostri, sia pure con le modalità agevolate (estratti di Gazzetta Ufficiale) i singoli
5 trasferimenti del diritto”(così Tribunale di Pavia, sez. III, 4 maggio 2022 n. 620; Tribunale di
Civitavecchia, 17 marzo 2020 n. 316).
D'altronde, la dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore (Trib. Prato, n. 70/2022).
Né a tali fini soccorre il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2 TUB che, pur determinando in capo al debitore una conoscenza legale della cessione, non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 22548/2018; Cass.
n. 2780/2019).
Si soggiunga, poi, che l'originaria mutuante, come dedotto dalla opposta, è stata fusa per incorporazione in Quest'ultima a sua volta ha subito trasformazioni e cambi CP_4 di denominazioni. Ebbene, di tutti tali passaggi non vi è evidenza documentale e, come chiarito dalla Suprema Corte, “non può infatti essere considerato di «comune esperienza» il fatto il cui apprendimento e accertamento comporta per il giudice attività e indagini che per definizione incombono, secondo
l'attuale struttura del processo civile, sulla parte interessata a farlo valere: quale, nella specie, è indubbiamente quello relativo all'effettiva esistenza di una certa operazione di fusione tra dati, particolari soggetti bancari e quale pure non può non essere l'individuazione del tempo in cui tale specifica operazione sarebbe avvenuta”
(cfr. Cass. n. 14914/2019);
In definitiva, non ha provato la sua legittimazione sostanziale e, sulla base dei Controparte_1 documenti versati, non è possibile verificare la titolarità attiva del rapporto di credito azionato in questa sede in capo alla stessa.
Pur essendo tale motivo di opposizione assorbente, per completezza si ravvisa l'opportunità di rilevare la prescrizione della pretesa creditoria, tempestivamente eccepita dall'opponente.
Si è già detto che i tre contratti da cui origina il credito oggetto di causa sono rapporti di mutuo, conclusi nel maggio 1994 che prevedono un piano di rimborso in n. 60 rate, vale a dire in 5 anni.
Sicchè, il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'articolo 2946 c.c. deve essere computato dal momento dell'ultimo rateo dovuto, vale a dire dal maggio 1999.
Costituisce invero ius recptum il principio secondo cui: “il pagamento di ratei di mutuo configura un'obbligazione unica, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
conseguentemente non si applica la prescrizione
6 quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c..”(Tribunale Taranto, sez. II, 14 aprile 2022 n. 988; Tribunale Roma sez. II,
19 giugno 2019 n. 12962 )
Calando tale condiviso principio alla vicenda in esame, in cui l'ultima rata di pagamento di tutti e tre i contratti di finanziamento (ossia la sessantesima) è scaduta nel mese di maggio dell'anno 1999, è evidente che il termine prescrizionale è ampiamente decorso già al momento dell'invio delle diffide del gennaio 2017.
Né tantomeno ha alcuna valenza interruttiva la circostanza che la posizione del sia Pt_1 stata passata a sofferenza. In disparte ogni considerazione sulla assoluta genericità della allegazione (non avendo la parte opposta neppure indicato quando il credito sarebbe passato a sofferenza), la circostanza darebbe al più la stura alla decadenza del debitore dal beneficio del termine, con conseguente anticipazione del dies a quo del termine prescrizionale.
In conclusione, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
*****
All'accoglimento dell'opposizione segue la regolamentazione delle spese di lite.
Esaminata la nota spese del Difensore dell'opponente, si procede come in dispositivo secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base al valore del credito ingiunto, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia;
applicazione della Tabella n. 25 bis allegata al DM 55/2014, modificato dal DM
147/2022, scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base al valore del credito ingiunto, parametri medi per la sola fase 1, in ragione dell'attività effettivamente espletata (che si è esaurita nell'attivazione del procedimento e nella partecipazione a un unico incontro).
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1626/2018 (RG
n. 5502/2018) emesso da questo Tribunale, in persona della Giudice dott.ssa
Maristella Sardone;
2. condanna l'opposta a pagare in favore dell'opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 4.678,00 per competenze professionali, oltre spese
7 generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 29 gennaio 2025
LA GIUDICE
Diletta Calò
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1118/2020 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1626/2018 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 5502/2018), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Martino, giusta mandato in atti, Parte_1 dichiaratosi antistatario;
-opponente-
CONTRO in persona del rappresentante legale pro tempore, e per essa, quale Controparte_1 procuratore, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, Controparte_2 con il patrocinio degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6 novembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il D.I.
n. 1626/2018 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento della Parte_1 somma di € 11.018,40, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di in qualità di cessionaria del credito rinveniente dai contratti di prestito Controparte_1
1 personale nn.ri 493565001,493565002 e 493565003 stipulati in data 2.5.1994 con
[...]
. Controparte_3
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito: a) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, essendo stata eseguita nella modalità di cui all'art. 143 c.p.c. in difetto dei presupposti di legge;
b) il difetto di legittimazione attiva dell'opposta (rectius difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta); c) l'inefficacia del titolo monitorio, notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.; d) la mancanza di prova nell'an che nel quantum della pretesa fatta valere;
e) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, essendo lo stesso originato da un prestito erogato in data 02.05.1994 e da estinguere in n. 60 rate mensili;
f) la nullità dei contratti di finanziamento stante la mancata consegna di copia dei documenti contrattuali al cliente;
g) la nullità degli interessi applicati ex art. 1283 c.c. ed ex art. 1815 c.c.. Nell'atto introduttivo, l'opponente ha altresì proposto querela di falso della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario per avere attestato falsamente che nel luogo in cui è stata eseguita la notifica il destinatario è “sconosciuto in loco. Si ignora l'attuale domicilio, non è possibile…illeggibile”.
Sulla scorta di tali eccezioni, l'opponente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, di: “-accertata e dichiarata la nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso monitorio avanzato dalla e del pedissequo D.I. n. 1626/2018 del Controparte_1
Tribunale di Trani, ritenere tempestiva ed ammissibile, anche ai sensi dell'art. 650 c.p.c, la presente opposizione proposta dal sig. avverso il medesimo provvedimento monitorio;
- in subordine, e Parte_1 previa declaratoria di rilevanza e di sussistenza dei relativi presupposti, autorizzare la presentazione della querela di falso avverso l'attestazione “sconosciuto in loco. Si ignora l'attuale domicilio, non è possibile … illeggibile” riportata dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica dl 12.12.2018 dell'atto giudiziario avverso il quale viene proposta l'opposizione ex art. 645 c.pc. o subordinatamente ex art. 650 c.p.c.; - ove ritenuta rilevante la querela di falso ed all'esito del suo positivo esperimento, ritenere ammissibile l'opposizione, anche tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta dal sig. stante l'irregolarità del D.I. opposto;
- in Parte_1 via gradata e pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per le ragioni Controparte_1 illustrate in narrativa sub II) – in via ancor più gradata, riconoscere e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, andato perento per la mancata notifica entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pronuncia, come prescritto dall'art. 644 c.p.c. alla stregua della considerazioni svolte in narrativa sub III); - ancora in via preliminare e gradata, riconoscere e dichiarare l'inammissibilità della proceduta monitoria e del conseguenziale provvedimento impugnato per l'insussistenza delle condizioni ex artt. 655-634 c.p.c. per la
2 sua adozione in virtù delle ragioni esposte in narrativa sub IV); - nel merito, accertare, riconoscere e dichiarare che il credito azionato da si è prescritto , e quindi nulla è più dovuto al sig. Controparte_1 Parte_1 per il decorso ininterrotto della prescrizione decennale;
- rigettare l'avversa domanda per la carenza di prova dell'asserito credito e della sua consistenza, anche alla stregue dell'eccepita nullità della forma del contratto di finanziamento e dell'applicazione di interessi anatocistici ed a un tasso superiore al limite dei criteri stabiliti dalla L. 109/1996, nonché per l'addebito di spese e commissioni non pattuite;
- per l'effetto l'accoglimento anche di una delle richieste che precedono, revocare e comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.
1626/2018 emesso dal Giudice del Tribunale di Trani, Dott..ssa M. Sardone, in data 03-05.11.18.”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha specificamente contestato Controparte_1 le avverse doglianze, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato ovvero, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa.
All'esito della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, il precedente G.I. ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta in via incidentale dall'opponente, mentre ha ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva, condividendo le doglianze di nullità della notifica ex art. 143 c.p.c. fatte valere dall'opponente; ha quindi accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo monitorio in questione. Con il medesimo provvedimento è stato assegnato termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 che ha avuto esito negativo.
Verificata la procedibilità della domanda, all'udienza del 16 dicembre 2020 sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. per la c.d. appendice scritta all'esito della quale, in assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di svariati rinvii disposti a causa del gravoso carico di ruolo, all'udienza del 6 novembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
3 Nel richiamare le condivise motivazioni di cui all'ordinanza del 5 giugno 2020 in punto di ammissibilità dell'opposizione tardiva promossa dal Grasso, deve anzitutto darsi atto che la mancata notificazione del decreto ingiuntivo nei termini stabiliti dall'art. 644 c.p.c., ne determina ai sensi della medesima disposizione l'inefficacia, ma non preclude lo scrutinio nel merito della pretesa creditoria azionata. Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario e autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910).
Tanto chiarito, nella vicenda in esame ha carattere assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dal . Pt_1
Non è inutile precisare che l'eccezione in esame non attiene propriamente alla c.d. legitimatio ad causam (da valutarsi sulla base della mera prospettazione delle domande), ma alla titolarità effettiva del rapporto controverso. In effetti, dalla legittimazione attiva in senso proprio -la c.d. legitimatio ad causam- che dev'essere valutata sulla base della mera prospettazione dei fatti esposti dall'attore, va tenuta distinta la legittimazione c.d. impropria, intesa come titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (cfr. su tale distinzione: Cass., Sez. L, Sentenza n.
17092 del 12/08/2016; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, che, modificando il precedente e prevalente orientamento, ha affermato che anche il difetto di legittimazione passiva impropria può essere rilevata anche d'ufficio in quanto la relativa eccezione integra una mera difesa).
Ciò puntualizzato, nella vicenda in esame l'opposta-attrice in senso sostanziale ha agito in giudizio quale cessionaria del credito di € 11.018,40, come detto rinveniente da tre contratti di finanziamento conclusi da con Pt_1 Controparte_3
Risulta per tabulas che ha acquistato il credito di cui si discetta da Arena NPL One, CP_1 la quale a sua volta ha concluso un contratto di cessione dei crediti con UniCredit Credit
4 Management Bank S.p.A.
Parte opposta ha invero allegato solo l'atto di cessione concluso con la sua dante causa ma non quello antecedente, né tantomeno tutti gli altri fino a quello primigenio intercorso tra l'originario mutuante e il primo cessionario.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina, di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, ritiene questa Giudice che la documentazione prodotta dall'opposta sia insufficiente a provare la titolarità in capo alla stessa del diritto azionato in giudizio: detto altrimenti gli atti di cessione a valle non consentono di verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
In effetti, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Ne discende che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n. 25798/2020).
Dunque, il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è tenuto a dare prova non solo del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, che ha concluso con il suo dante causa ma anche delle cessioni pregresse e altresì della conoscenza da parte del debitore ceduto dei singoli trasferimenti dei crediti ceduti.
A tal proposito si condivide l'indirizzo giurisprudenziale di merito secondo cui: “In tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell' art. 58 T.U.B. è sufficiente la pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, non essendo necessario notificare la cessione ai singoli debitori ceduti. E' evidente che la ratio di tale previsione è quella di agevolare le operazioni di cartolarizzazione ed i trasferimenti di credito, ma, in ogni caso, resta fermo l'onere probatorio circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria: in altri termini, qualora siano dedotte una pluralità di cessioni, è necessario comunque che il creditore alleghi e dimostri, sia pure con le modalità agevolate (estratti di Gazzetta Ufficiale) i singoli
5 trasferimenti del diritto”(così Tribunale di Pavia, sez. III, 4 maggio 2022 n. 620; Tribunale di
Civitavecchia, 17 marzo 2020 n. 316).
D'altronde, la dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore (Trib. Prato, n. 70/2022).
Né a tali fini soccorre il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2 TUB che, pur determinando in capo al debitore una conoscenza legale della cessione, non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 22548/2018; Cass.
n. 2780/2019).
Si soggiunga, poi, che l'originaria mutuante, come dedotto dalla opposta, è stata fusa per incorporazione in Quest'ultima a sua volta ha subito trasformazioni e cambi CP_4 di denominazioni. Ebbene, di tutti tali passaggi non vi è evidenza documentale e, come chiarito dalla Suprema Corte, “non può infatti essere considerato di «comune esperienza» il fatto il cui apprendimento e accertamento comporta per il giudice attività e indagini che per definizione incombono, secondo
l'attuale struttura del processo civile, sulla parte interessata a farlo valere: quale, nella specie, è indubbiamente quello relativo all'effettiva esistenza di una certa operazione di fusione tra dati, particolari soggetti bancari e quale pure non può non essere l'individuazione del tempo in cui tale specifica operazione sarebbe avvenuta”
(cfr. Cass. n. 14914/2019);
In definitiva, non ha provato la sua legittimazione sostanziale e, sulla base dei Controparte_1 documenti versati, non è possibile verificare la titolarità attiva del rapporto di credito azionato in questa sede in capo alla stessa.
Pur essendo tale motivo di opposizione assorbente, per completezza si ravvisa l'opportunità di rilevare la prescrizione della pretesa creditoria, tempestivamente eccepita dall'opponente.
Si è già detto che i tre contratti da cui origina il credito oggetto di causa sono rapporti di mutuo, conclusi nel maggio 1994 che prevedono un piano di rimborso in n. 60 rate, vale a dire in 5 anni.
Sicchè, il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'articolo 2946 c.c. deve essere computato dal momento dell'ultimo rateo dovuto, vale a dire dal maggio 1999.
Costituisce invero ius recptum il principio secondo cui: “il pagamento di ratei di mutuo configura un'obbligazione unica, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
conseguentemente non si applica la prescrizione
6 quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c..”(Tribunale Taranto, sez. II, 14 aprile 2022 n. 988; Tribunale Roma sez. II,
19 giugno 2019 n. 12962 )
Calando tale condiviso principio alla vicenda in esame, in cui l'ultima rata di pagamento di tutti e tre i contratti di finanziamento (ossia la sessantesima) è scaduta nel mese di maggio dell'anno 1999, è evidente che il termine prescrizionale è ampiamente decorso già al momento dell'invio delle diffide del gennaio 2017.
Né tantomeno ha alcuna valenza interruttiva la circostanza che la posizione del sia Pt_1 stata passata a sofferenza. In disparte ogni considerazione sulla assoluta genericità della allegazione (non avendo la parte opposta neppure indicato quando il credito sarebbe passato a sofferenza), la circostanza darebbe al più la stura alla decadenza del debitore dal beneficio del termine, con conseguente anticipazione del dies a quo del termine prescrizionale.
In conclusione, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
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All'accoglimento dell'opposizione segue la regolamentazione delle spese di lite.
Esaminata la nota spese del Difensore dell'opponente, si procede come in dispositivo secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base al valore del credito ingiunto, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia;
applicazione della Tabella n. 25 bis allegata al DM 55/2014, modificato dal DM
147/2022, scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base al valore del credito ingiunto, parametri medi per la sola fase 1, in ragione dell'attività effettivamente espletata (che si è esaurita nell'attivazione del procedimento e nella partecipazione a un unico incontro).
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1626/2018 (RG
n. 5502/2018) emesso da questo Tribunale, in persona della Giudice dott.ssa
Maristella Sardone;
2. condanna l'opposta a pagare in favore dell'opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per esborsi e € 4.678,00 per competenze professionali, oltre spese
7 generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 29 gennaio 2025
LA GIUDICE
Diletta Calò
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