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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/12/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2005/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. EF ET Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EL VE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 2005/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 3.11.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessio
NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescia (PT), viale
Europa, n. 22/E, giusta procura in atti
e
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 6.01.1962, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Anna Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via Cino da Pistoia n. 31, g iusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 3.11.2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli Controparte_1
(NA) il 20.01.1994 e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 25.08.1994) Per_1
e RC (il 25.07.1999), entrambi mag EN , ma il secondo ancora non economicamente indipendente, essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 317/2012), definito con decreto di omologazione n. 3228/2012, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo rag giunto prevede quanto segue:
“2) Nulla in ordine all'affidamento dei figli in quanto entrambi mag EN.
3) Nulla in ordine al mantenimento reciproco fra coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti.
4) Nulla in ordine al mantenimento della figlia in quanto economicamente indipendente. Per_1
5) In merito al mantenimento del figlio RC, non autonomo economicamente, i coniugi così si accordano: il sig. verserà la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) Parte_1 direttamente al figlio RC a mezzo bonifico bancario sulla Carta Evo lution Banco Posta intestata
a [...] entro il gior no 20 (venti) di ogni mese Persona_2 anche laddove RC dovesse tor nare ad abitare stabilmente a Pistoia nella casa mater na;
la signora
Mar ra continuerà a provvedere al mantenim ento diretto del figlio.
6) Le spese straordinarie per il figlio RC saranno suddivise al 50% fra i genitori, così come previsto dalle Linee Guida del CNF adottate a Roma in data 29.11.2017, da considerarsi parte integrante del presente ricorso (doc. 4). A tali Linee Guida le pa rti faranno riferimento per ogni aspetto relativo alla identificaz ione delle spese ordinarie e straordinarie, alla necessità del consenso su tali spese, alle modalità e termini di espressione del dissenso, al rimborso al genitore anticipatario
e alla loro deducibilità fiscale.
7) Per volontà concorde dei ricor renti, gli effetti del presente ricorso in merito agli obblighi di mantenimento decor reranno a far data dal mese di novembre 2025”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riser vata al er la decisione. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura deter minatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e fer ma volontà di far cessare definitivamente il vincolo
2 matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nell a nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, confor mi a leg ge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 il 20.01.1994 in Marano di Napoli (NA), trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Marano di Napoli al n. 2 , P.I, anno 1994, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EL VE EF ET
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. EF ET Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EL VE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 2005/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 3.11.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessio
NI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescia (PT), viale
Europa, n. 22/E, giusta procura in atti
e
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 6.01.1962, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta Anna Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia, via Cino da Pistoia n. 31, g iusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 3.11.2025 i signori e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Marano di Napoli Controparte_1
(NA) il 20.01.1994 e precisando che dall'unione sono nati i figli (il 25.08.1994) Per_1
e RC (il 25.07.1999), entrambi mag EN , ma il secondo ancora non economicamente indipendente, essendo trascorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Pistoia nel procedimento di separazione (r.g. n. 317/2012), definito con decreto di omologazione n. 3228/2012, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo rag giunto prevede quanto segue:
“2) Nulla in ordine all'affidamento dei figli in quanto entrambi mag EN.
3) Nulla in ordine al mantenimento reciproco fra coniugi, in quanto entrambi economicamente indipendenti.
4) Nulla in ordine al mantenimento della figlia in quanto economicamente indipendente. Per_1
5) In merito al mantenimento del figlio RC, non autonomo economicamente, i coniugi così si accordano: il sig. verserà la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) Parte_1 direttamente al figlio RC a mezzo bonifico bancario sulla Carta Evo lution Banco Posta intestata
a [...] entro il gior no 20 (venti) di ogni mese Persona_2 anche laddove RC dovesse tor nare ad abitare stabilmente a Pistoia nella casa mater na;
la signora
Mar ra continuerà a provvedere al mantenim ento diretto del figlio.
6) Le spese straordinarie per il figlio RC saranno suddivise al 50% fra i genitori, così come previsto dalle Linee Guida del CNF adottate a Roma in data 29.11.2017, da considerarsi parte integrante del presente ricorso (doc. 4). A tali Linee Guida le pa rti faranno riferimento per ogni aspetto relativo alla identificaz ione delle spese ordinarie e straordinarie, alla necessità del consenso su tali spese, alle modalità e termini di espressione del dissenso, al rimborso al genitore anticipatario
e alla loro deducibilità fiscale.
7) Per volontà concorde dei ricor renti, gli effetti del presente ricorso in merito agli obblighi di mantenimento decor reranno a far data dal mese di novembre 2025”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riser vata al er la decisione. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura deter minatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e fer ma volontà di far cessare definitivamente il vincolo
2 matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nell a nota scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, confor mi a leg ge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 il 20.01.1994 in Marano di Napoli (NA), trascritto nei registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Marano di Napoli al n. 2 , P.I, anno 1994, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EL VE EF ET
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