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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4853/2024 R.G. promosso da
, nata a [...], il [...] ( Parte_1
CPF.822.066.867-91) e residente in [...], n. 42, Nova Iguacu, Rio de Janeiro,
(RJ) Brasile, con il patrocinio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ), come da procura in atti;
CodiceFiscale_1
RICORRENTE Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale Rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di Parte_1
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.822.066.867- 91)
[...]
e residente in [...], n. 42, Nova Iguacu, Rio de Janeiro, (RG) Brasile;
- per
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
pagina 1 di 8 autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 23/04/2024 la ricorrente, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretta del cittadino italiano ovvero nato a [...] Persona_1 Persona_2
il 14.12.1920 da ND e IA UL, successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.3-4-6).
Con decreto del 16/07/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 20/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 19/06/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte convenuta effettuata il 7/05/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Dal momento che il convenuto non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia. CP_1
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto,
pagina 2 di 8 altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto la ricorrente, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto di aver tentato di presentare la sua richiesta per via amministrativa al Consolato d'Italia di Rio de Janeiro tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riuscita per esaurimento di posti disponibili. A riprova ha prodotto una “cattura di schermo” concernente un tentativo eseguito nell'aprile 2024, (doc.12).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che la ricorrente, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in pagina 3 di 8 cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli in Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
La ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite (ovvero Persona_1 Per_2
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove, in data 05.10.1940, si sposava con
[...]
(doc.5); dalla loro unione nasceva in Brasile, in data Persona_3
11.11.1946, (doc.7). Quest'ultima, in data 29.12.1962, si sposava con Persona_4
assumendo il nome di (doc.8); dalla Persona_5 Parte_2
loro unione è nata in data [...] a [...]/RJ, Brasile la figlia Parte_1
, odierna ricorrente, che in data 20.01.1987 ha contratto matrimonio con
[...] [...]
, dal quale ha divorziato nel 2008, (doc.10), generando in data 14.07.1988 Persona_6
il figlio , (doc. 11). Persona_7
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana in quanto diretta discendente del capostipite (ovvero il quale, senza mai Persona_1 Persona_2
naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che, a sua volta in mancanza Persona_4
di emergenze di segno contrario, è stata in grado di trasmetterla alla figlia e odierna ricorrente . Parte_1
pagina 4 di 8 La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano
(ovvero . Non essendosi verificati passaggi Persona_1 Persona_2
generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che pagina 5 di 8 hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_2 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
pagina 6 di 8 Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
, nata il [...] a [...], è cittadina italiana
[...]
jure sanguinis
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 7 di 8 • condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 16.7.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 4853/2024 R.G. promosso da
, nata a [...], il [...] ( Parte_1
CPF.822.066.867-91) e residente in [...], n. 42, Nova Iguacu, Rio de Janeiro,
(RJ) Brasile, con il patrocinio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ), come da procura in atti;
CodiceFiscale_1
RICORRENTE Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace Con l'intervento del Pubblico Ministero Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo: “Voglia codesto Ill.mo
Tribunale Rigettate ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di Parte_1
, nata a [...], il [...] (C.F. CPF.822.066.867- 91)
[...]
e residente in [...], n. 42, Nova Iguacu, Rio de Janeiro, (RG) Brasile;
- per
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
pagina 1 di 8 autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 23/04/2024 la ricorrente, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendente diretta del cittadino italiano ovvero nato a [...] Persona_1 Persona_2
il 14.12.1920 da ND e IA UL, successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.3-4-6).
Con decreto del 16/07/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 20/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 19/06/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte convenuta effettuata il 7/05/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Dal momento che il convenuto non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia. CP_1
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto,
pagina 2 di 8 altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto la ricorrente, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha dedotto di aver tentato di presentare la sua richiesta per via amministrativa al Consolato d'Italia di Rio de Janeiro tramite la piattaforma “Prenot@mi” ma di non esservi riuscita per esaurimento di posti disponibili. A riprova ha prodotto una “cattura di schermo” concernente un tentativo eseguito nell'aprile 2024, (doc.12).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che la ricorrente, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in pagina 3 di 8 cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli in Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua richiesta nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
La ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite (ovvero Persona_1 Per_2
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove, in data 05.10.1940, si sposava con
[...]
(doc.5); dalla loro unione nasceva in Brasile, in data Persona_3
11.11.1946, (doc.7). Quest'ultima, in data 29.12.1962, si sposava con Persona_4
assumendo il nome di (doc.8); dalla Persona_5 Parte_2
loro unione è nata in data [...] a [...]/RJ, Brasile la figlia Parte_1
, odierna ricorrente, che in data 20.01.1987 ha contratto matrimonio con
[...] [...]
, dal quale ha divorziato nel 2008, (doc.10), generando in data 14.07.1988 Persona_6
il figlio , (doc. 11). Persona_7
La ricorrente ha diritto al riconoscimento dello status di cittadina italiana in quanto diretta discendente del capostipite (ovvero il quale, senza mai Persona_1 Persona_2
naturalizzarsi brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.4), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che, a sua volta in mancanza Persona_4
di emergenze di segno contrario, è stata in grado di trasmetterla alla figlia e odierna ricorrente . Parte_1
pagina 4 di 8 La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano
(ovvero . Non essendosi verificati passaggi Persona_1 Persona_2
generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che pagina 5 di 8 hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_2 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
pagina 6 di 8 Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
, nata il [...] a [...], è cittadina italiana
[...]
jure sanguinis
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
pagina 7 di 8 • condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 16.7.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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