Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2025, proposto da
VA ND, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Scambia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi, n. 8;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 142 pubblicata il 7 febbraio 2024 del Tribunale di Palmi Sezione Lavoro resa inter partes , notificata il 22 maggio 2024 in copia conforme ai sensi di legge avente ad oggetto il riconoscimento della carta docente, passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. IU NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, ha « 1. condanna(to) il M.I.M. all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. dal 2018/2019 al 2020/2021; 2. con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione» .
La sentenza è stata notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 14 d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 in data 22 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Palmi del 2 dicembre 2024.
Non avendo il Ministero provveduto a darvi esecuzione, con atto notificato il 2 marzo 2025 e depositato il 16 marzo 2025 la parte ricorrente ha agito per la sua integrale ottemperanza.
Per resistere al ricorso, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e l’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria intimati, con atto di mera forma depositato il 12 novembre 2025.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale dà atto come rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso pure il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che a tutt’oggi l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione al titolo azionato.
Il ricorso è, dunque, fondato e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero e delle Amministrazioni scolastiche periferiche resistenti, cui si assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante la messa a disposizione, in favore della parte ricorrente, dell'importo dovuto entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Scambia dichiaratasi antistataria.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo pec protocollo.dagl@mailbox.governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE SC, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IU NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU NI | TE SC |
IL SEGRETARIO