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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3978/2022
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
87019 CS al Viale delle Fonti n. 7, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Mimmo C.F._1
Manfredi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in Castrovillari 87012 alla Via E. Gallo
45, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 in persona Controparte_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Iacoe, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Cosenza, al Corso Luigi Fera, n. 115;
RESISTENTE
E
, con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_2
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda Avena, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' . CP_2
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato in data 5.8.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420229003039759000 notificata il 29.06.2022, con riferimento alla cartella di pagamento n
03420080000311887000 e agli avvisi di addebito nn. 33420112000312007000, 33420112000746574000,
33420120000015321000, 33420120000400358000, 33420120003426300000, 33420130000083636000,
33420130002238004000, 33420140000078561000, 33420140002042780000 e 33420140004411048000.
Ha dedotto la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la legittimazione passiva e, nel CP_3 CP_4 merito, la fondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., Controparte_1
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo CP_3 del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Parimenti, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso della pretesa creditoria.
Nel merito osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs.
n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617
c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro, giova precisare che la doglianza secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso addebito (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a tale termine di decadenza.
Orbene l'opponente ha dedotto unicamente la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, anche a partire dalla data di asserita notificazione dell'avviso di addebito e cartella indicati nell'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo il principio secondo cui: “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge come i crediti previdenziali indicati nell'intimazione di pagamento risultino prescritti così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione atteso che i resistenti – sotto il profilo probatorio – non hanno indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito.
Ed invero, in atti vi è prova della regolare notifica della cartella di pagamento n. 03420080000311887000 in data 12.2.2008 (in allegati e degli avvisi di addebito nn. 33420112000312007000 in data 5.10.2011, CP_3
33420112000746574000 in data 3.11.2011, 33420120000015321000 in data 22.3.2012, 33420120000400358000 in data 23.4.2012, 33420120003426300000 in data 10.12.2012,
33420130000083636000 in data 9.4.2013, 33420130002238004000 in data 17.12.2013,
33420140000078561000 in data 23.5.2014, 33420140002042780000 in data 22.9.2014 e CP_ 33420140004411048000 in data 31.12.2014 (in allegati .
Successivamente a tali atti è stata effettuata in data 29.6.2022 la notifica dell'intimazione in questa sede impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti, risultando prive di supporto documentale le allegazioni circa le intimazioni n. 0320080000311887000, notificata il 12.2.2008, n.
03420159019273949000, presuntivamente notificata il 27.10.2015 e n. 03420169009163721000, notificata in
21.3.2017.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nei titoli oggetto di causa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli atti presupposti, sicche le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'agente della riscossione e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza dello scaglione da € 26.001
a € 52.000, senza fase istruttoria).
CP_ Per lo stesso motivo, le spese si intendono compensate nei confronti di
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara non dovuti dalla parte ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n 03420080000311887000 e negli avvisi di addebito nn. 33420112000312007000,
33420112000746574000, 33420120000015321000, 33420120000400358000,
33420120003426300000, 33420130000083636000, 33420130002238004000,
33420140000078561000, 33420140002042780000 e 33420140004411048000, portati dall'intimazione di pagamento n. 03420229003039759000 notificata il 29.06.2022;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_1 delle rimanenti spese del presente giudizio, che liquida in € 3200,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
CP_
- dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti di
Castrovillari, 8 ottobre 2025 Il Giudice del lavoro dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.