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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5831/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tr i bunale, nel la per sona del Gi udi ce dott .ssa Mar ia Ter esa Pia Fari na, ha pr onunciato l a seguent e
SENTENZA
nell a causa ci vi le di I Gr ado i scr it ta al n. r .g. 5831/ 2018 pr om ossa da:
(c.f ) e ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il pat r oci ni o dell ' avv. , gi ust a pr ocura i n C.F._2 Parte_3 at ti;
at t ori cont ro
(c.f , Controparte_1 C.F._3 Parte_4
( c.f ) e ( c.f ) , nel l a C.F._4 Parte_5 C.F._5 quali tà di eredi di ( c.f ) , con il patr oci ni o d egli CP_2 C.F._6 avv.ti Valenti na Pall ant e e Vi viana D' Ami co, gi ust a pr ocur a i n att i;
convenuti
e
( c.f ) e ( c.f Controparte_3 C.F._7 Parte_6
con i l patr oci ni o del l' avv. Nell o Cri el esi , giusta procur a in att i;
C.F._8
convenuti
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 novembre 2025 ove le parti si sono riportate ai rispettivi scritti;
per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, respinta e disattesa ogni contraria istanza, ritenere
e quindi dichiarare che la porzione immobiliare così distinta nel Catasto fabbricati del Comune di
Tivoli ubicato lunga la Strada San Polo n.26 con accesso al civico n. 24 : “ subalterno n. 5 comprensivo di una corte esclusiva anche essa identificata col subalterno n. 5, posto ai piani terra e primo con annessa corte comune identificata col subalterno 1, della superficie lorda di mq. 94 circa
pagina 1 di 12 sui due piani “ è di esclusiva proprietà degli attori avendola usucapita per possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per oltre il ventennio previsto dalla Legge e conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR II di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ex art. 2689 del codice civile. Con vittoria di spese e compensi professionali. per i convenuti + 2: “insistendo per il rigetto della domanda attorea e la Controparte_4 condanna delle parti attrici al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre la condanna per lite temeraria” per i convenuti e “1. Rigettare la domanda degli attori.
2. Controparte_3 CP_5
Condannare parti attrici in ogni caso al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre la condanna per lite temeraria”.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e in epigrafe Parte_1 Parte_2 individuati, adivano l'intestato Tribunale chiedendo che venisse accertato e dichiarato, in proprio favore, il possesso per oltre venti anni e dunque il diritto di proprietà per intervenuta usucapione della “porzione immobiliare così distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Tivoli ubicato lunga la Strada San Polo n.26 con accesso al civico n. 24 : “ subalterno n. 5 comprensivo di una corte esclusiva anche essa identificata col subalterno n. 5, posto ai piani terra e primo con annessa corte comune identificata col subalterno 1, della superficie lorda di mq. 94 circa sui due piani”.
In particolare, deducevano di essere eredi legittimi di e i Persona_1 Persona_2 quali, unitamente ai coniugi e da un lato, ed ai coniugi Controparte_6 CP_2 Pt_6
e dall'altro, acquistarono il fondo rustico di complessivi mq. 554
[...] Controparte_3 nell'agro di Tivoli, in località “Bivio S.Polo” con annesso fabbricato rurale (identificato allora al
Catasto alla p.lla n.4, oggi p.lla 297 del Foglio 46), sul quale vennero costruite tre unità immobiliari, assegnate una a ciascuna delle parti, su accordo tra le stesse.
Inoltre, rappresentavano la pendenza, dinanzi all'intestato Tribunale, di due ulteriori giudizi recanti nn. di RG 2873/2018 e 2874/2018 incardinati, rispettivamente, da e Controparte_3 Pt_6
e da vedova di , con i quali veniva avanzata domanda di
[...] CP_2 Controparte_6 usucapione delle rispettive unità immobiliari, domanda alla quale gli attori non si erano opposi, costituendosi nei rispettivi giudizi, limitandosi a richiedere, in quella sede, che l'area circostante l'intero fabbricato fosse divisa in parti uguali.
Esponevano altresì, di aver posseduto, uti domini, dall'anno 1969, in modo pacifico, esclusivo, indisturbato, pubblico e mai interrotto l'immobile distinto nel Catasto fabbricati del Comune di
Tivoli ubicato lunga la Strada San Polo al civico n.26, con accesso al civico n. 24 (“subalterno n. 5 comprensivo di una corte esclusiva, anche essa identificata col subalterno n. 5, posto ai piani terra e primo, con annessa corte comune identificata con il subalterno 1”), circostanza non contestata dai convenuti, nei giudizi precedentemente instaurati dai medesimi.
pagina 2 di 12 Con istanza del 27.3.2019, gli attori, premesso che il procedimento iscritto al n. di RG 2874/2018 era stato assegnato al Giudice - Dr.ssa già titolare della causa contraddistinta con il n. di RG Per_3
2873/2018, per la eventuale riunione, e che non stato ancora nominato il Giudice assegnatario del presente giudizio, chiedevano al Presidente dell'intestato Tribunale che anche quest'ultimo fosse chiamato dinanzi al medesimo Magistrato, all'udienza fissata al 20.11.2019, istanza accolta dal
Tribunale.
Nelle more si costituivano e , i quali CP_2 Controparte_3 Parte_6 chiedevano il rigetto della domanda degli attori.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 20.11.2019, il Giudice rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti aventi nn. di RG 2874/2018, 5831/2018, e 3428/2019 - introdotto dai medesimi attori nei confronti di CP_2 Controparte_3 Controparte_1 Pt_6
, ed avente ad oggetto la costituzione di una servitù
[...] Parte_5 Parte_4 coattiva di passaggio sul terreno censito in catasto al foglio 46 particella 297 ed a favore del fondo censito in catasto al foglio 46 particella 295 - a quello recante n. di RG 2873/2018.
Veniva, quindi, fissata udienza per il prosieguo del giudizio al 5 maggio 2021.
Nelle more, si costituivano , , nella loro Controparte_1 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di i quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni CP_2 rassegnate dalla de cuis.
All'esito dell'udienza del 5.5.2021, il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI cpc fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 22.12.21.
1.2. Successivamente il Giudice, ammetteva la prova per interpello e per testi formulata da parte attrice, nonché la prova orale articolata dai convenuti e fissava per l'espletamento Pt_6 dell'interpello l'udienza del 16.3.2022.
Conclusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
10.10.2023 era trattenuta in decisione dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, che assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'esito del deposito di comparse conclusionali e repliche la causa veniva rimessa sul ruolo e chiamata da ultimo all'udienza del 12 novembre 2025 innanzi allo scrivente magistrato subentrato sul ruolo, ove le parti precisavano nuovamente le conclusioni con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 190 cpc e veniva trattenuta in decisione.
2. Nel merito, la domanda di usucapione proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata poiché all'esito dell'istruttoria svolta non risulta raggiunta la prova del possesso idoneo all'acquisto della proprietà esclusiva del bene in comproprietà.
2.1 Non appare superfluo premettere che “ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con
pagina 3 di 12 il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24 agosto 2006).
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
Chi agisce, dunque, proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare in maniera rigorosa, secondo i principi che governano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere, vale a dire la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: da un lato, quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale e, dall'altro, quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominis.
In merito a tale profilo, deve - altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva, ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre in via esclusiva del bene, mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza chiarisce, inoltre, che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n.
4807/1992).
In altri e più chiari termini, al fine di poter usucapire un determinato bene immobile non è sufficiente il solo esercizio del possesso per un periodo temporale di venti anni, occorrendo che questo sia continuo, ininterrotto e avvenga con la puntuale manifestazione del compimento di atti, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo, e incompatibili con la possibilità di godimento altrui;
il tutto in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni di possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti "impedimento" ad altri di pagina 4 di 12 ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n.
16841/2005).
La giurisprudenza, infatti, chiarisce che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
2.2 Deve, altresì, rammentarsi che, quando due o più persone sono proprietari di un medesimo bene, ciascuno di essi è titolare di una quota dell'intera parte dello stesso: in altri termini, ciascun titolare non ha la proprietà di una parte del bene, ma di una quota dell'intera parte che non viene ad identificarsi con una porzione ben precisa e specifica dell'immobile, trattandosi di quota ideale che consente ad ognuno dei comunisti di poter godere ed usare il bene nel suo complesso.
Allorquando – come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto della quota degli altri comunisti, il comproprietario usucapente deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non già uti condominus, per il tempo necessario e in maniera incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, senza che possa considerarsi sufficiente la circostanza che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso e dal godimento della cosa comune (cfr. Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 3238/2018). Ne consegue che il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi provato dal sol fatto che l'usucapente abbia coltivato, tenuto cura e manutenuto il bene comune o abbia provveduto al pagamento di utenze e tributi, giacché - trattandosi di atti di mera gestione - sono considerati dalla prevalente giurisprudenza inidonei ed insufficienti a dimostrare la sussistenza dell'animus escludendi nei confronti degli altri proprietari.
Dunque, ai fini della prova dell'acquisto della proprietà di un bene in comproprietà per usucapione, il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. non può limitarsi a dimostrare di avere un rapporto materiale con la res, giacché ciò già discende dal titolo di comproprietà che lo legittima a godere e ad usare il bene, dovendo piuttosto fornire in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo con esclusione degli altri comproprietari.
pagina 5 di 12 Non può, pertanto, al riguardo ritenersi dirimente la dimostrazione dell'utilizzo e della gestione del bene in comproprietà, quantunque questa si sia tradotta nella manutenzione ordinaria, coltivazione del fondo o nel pagamento di utenze e tributi, poiché tale condotta non è sufficiente a superare la presunzione che l'uso e l'amministrazione del bene comune sia avvenuta nell'interesse anche degli altri comproprietari, con il loro tacito consenso o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli stessi.
Quanto detto, trova pieno riscontro nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito;
si richiama, a tal fine, la sentenza n. 9903 del 28 aprile 2006, con la quale la Sezione Seconda della Suprema Corte, ribadisce il seguente principio di diritto: “Il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis" in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus"”.
Più di recente detti principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza di merito: “Ai fini dell'usucapione del bene in comunione il comproprietario – che è già compossessore 'animo proprio' ed a titolo di comproprietà – non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso, ta-le cioè da dimostrare l'intenzione possedere l'intero bene, comprensivo anche del-le altre quote, in via esclusiva, per il tempo necessario ad usucapire, sicché a tale fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Tribunale Avezzano sez. I, 11/06/2021, n.194).
Ed ancora, “in materia di usucapione di un bene in comproprietà da parte di uno dei comproprietari, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella sua qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è veri-ficato con palese manifestazione della volontà in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota, manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene” (Tribunale Bari sez. I, 30/07/2018, n.3356).
Ne consegue che non è, quindi, dirimente che gli attori deducano di essersi comportati come proprietari nei confronti degli altri comunisti, poiché gli stessi sono già proprietari dei beni, benché per quota indivisa, così come non rileva che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte di colui che propone domanda di usucapione (esteso,
pagina 6 di 12 dunque, alle quote idealmente appartenenti agli altri comproprietari), sia idoneo ad escludere il possesso di questi ultimi (cfr. Cass. Civ., n. 20214/14; Cass. Civ., sez. II, 10.11.2011 n. 23539; Cass. Civ. sez. II, 25.03.2009
n. 7221, Cass. Civ. sez. II, 20.05.2008 n. 12775).
Applicando i richiamati principi, unitamente a quelli che presiedono l'onere della prova, ne deriva che la parte che invoca l'usucapione deve espressamente allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non solo l'esclusività del possesso per tutto il tempo previsto dalla legge, ma anche che detto possesso – manifestandosi in un comportamento di opposizione alla volontà degli altri comproprietari - si traduca nella definitiva impossibilità di godimento del bene da parte di questi ultimi.
Ciò significa che tanto il compimento da parte del comproprietario di meri atti di gestione, quanto quelli volti all'adempimento di obblighi (quali il pagamento delle spese che si sono rese di volta in volta necessarie) e/o inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al godimento della cosa comune non possono essere ritenuti di per sè idonei a provare ai fini della domanda di usucapione dell'intero bene l'estensione del possesso sulle quote degli altri, trattandosi di atti che sono consentiti al comproprietario in ragione proprio di detta sua qualità e che non escludono che questi siano stati compiuti per "mera tolleranza" degli altri comproprietari, specie nel caso in cui – come quello in esame - questi siano legati da rapporti di parentela con chi spiega domanda di usucapione.
Ed invero, “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la mani-festazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente in-compatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24214 del 2014; Cass., Sez. 2, n.
1947820 del 20 settembre 2007).
Orbene, dovendo il compossessore che invoca l'acquisto per usucapione dell'intera proprietà supportare la propria domanda con la dimostrazione rigorosa di aver esteso l'esercizio del possesso alle quote a lui non appartenenti per il tempo necessario stabilito dalla legge, mediante comportamenti esterni che non siano soltanto manifestazione del diritto di proprietà (essendo lui stesso comproprietario), ma che siano finalizzati ad escludere gli altri proprietari dal compossesso del bene immobile, il Tribunale ritiene che la domanda promossa dagli odierni attori non possa trovare accoglimento, giacché gli attori non hanno dimostrato di aver posseduto i beni per cui è causa nella loro interezza, attraverso un'attività incompatibile con quello altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
pagina 7 di 12 3. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto atto del 20 marzo 1969 in virtù del quale desume che la p.lla 297 è oggetto di comproprietà da parte degli attori e dei convenuti in questo processo e di qui le loro rispettive legittimazioni attive e passive;
ha altresì rappresentato che nel 1971 avvenne una bonaria divisione dell'area comune mai formalizzatasi che ha originato diversi contenziosi tra le parti;
ha allegato perizia di parte redatta dal Geometra in relazione Tes_1 al compossesso del bene e ha sostenuto che la CTU redatta nel procedimento 3428/2019 attesta la presenza di un cancello chiuso apposto al confine tra il sub. 1 e il sub. 5 che consente l'accesso al sub. e che solo i anno le chiavi di accesso al sub. 5. Pt_1
Orbene, trattandosi di bene in comproprietà, occorre osservare che gli attori non hanno assolto al rigoroso onere probatorio sugli stessi gravanti in ordine all'esclusivo possesso del bene oggetto della domanda.
Come noto, la prova orale ed in particolare per testi costituisce la principale fonte di convincimento del Giudice nel giudizio di usucapione.
Nel caso di specie, è necessario prendere le mosse dalle risultanze istruttorie dell'odierno giudizio evidenziando che all'udienza del 14 maggio 2022 si è svolto l'interpello delle parti convenute che così hanno risposto:
Controparte_1
1)vero, hanno a fianco di mia madre due piani, loro non hanno numero civico né cassetta postale.
Non so nulla del padre e della madre
2)non ho mai visto aprire il cancello, ho visto chi sia entrato
Parte_5
1)non è vero perché non li ho mai visti abitare lì. Io abito lì vicino.
2)non vedo nessuno lì.
Non conosco e . Parte_1 Pt_2
Ho visto solo qualcuno che taglia l'erba ma nessuno nel fabbricato.
: Parte_4
1)non c'è numero civico lì né cassetta delle lettere. E' sempre chiuso da almeno venti anni, ci sono le piante dentro perché è abbandonato.
Non ho mai visto entrare nessuno 2) ho visto solo qualche volta qualcuno entrare e tagliare l'erba”.
All'udienza dell'11 luglio 2022 il teste di parte convenuta, Sig. ha affermato: “Non ho Tes_2 mai visto in loco i GN e ”; nella stessa udienza il teste di parte attrice Parte_1 Pt_2 si è limitato a dichiarare: “so che praticavano il bene di cui mi si legge, anche se non posso Tes_3 essere preciso circa i civici e le particelle … provvedo io alla pulizia del terreno, tramite una persona che mi aiuta, e poi addebito il costo ai …possiedo le chiavi per entrare e lavorare. Pt_1
Io comunico ai che risiedono in Svizzera, quando il terreno necessita di pulizie, e loro mi Pt_1 consentono di provvedere. Per conto dei provvedo anche al pagamento dell'IMU”. Pt_1
pagina 8 di 12 All'udienza del 12 maggio 2023 il teste di parte convenuta ha dichiarato: “non è vero quanto Tes_4 mi si legge, sin dal 1988 frequento i luoghi di cui mi si dice e non ho mai visto i GN Parte_1
e ”.
[...] Parte_2
ADR “l'immobile in questione versa in stato di abbandono, sopra il terrazzo ci sono delle piante cresciute a dismisura”.
Le risultanze istruttorie sopra riportate non consentono di affermare che gli attori abbiano allegato circostanze specifiche e idonee a provare un possesso esclusivo in capo ai medesimi e tale da escludere gli altri comproprietari.
Sotto un primo profilo, si osserva che l'unico teste che ha genericamente affermato che gli Tes_3 attori “praticavano” il bene, ha invero riferito attività dallo stesso svolta di pulizia meramente ordinaria, limitandosi a menzionare il possesso da parte del teste e non degli attori di chiavi di un cancello, delle quali non è tuttavia stato escluso il possesso in capo agli altri comproprietari.
Le sue dichiarazioni sono state prive di significativi dettagli, non avendo neppure saputo specificare i dati identificativi del bene come sopra riportato, i fatti genericamente riferiti e le attività svolte non sono neppure minimamente collocate nel tempo (“Io comunico ai che risiedono in Svizzera, Pt_1 quando il terreno necessita di pulizie”).
D'altronde i capitoli di prova orale articolati da parte attrice (cfr. cap. 1 memoria n. 2 “vero è che gli attori, quali figli dei GN , in Persona_1 Persona_2 Pt_1 hanno da oltre un ventennio il possesso esclusivo, pacifico, continuato e pubblico della seguente porzione immobiliare…” cap. 2: “Se è vero che le chiavi di accesso al predetto manufatto è posseduto dallo zio che cura nell'interesse degli attori tutte le faccende che riguardano la Per_4 porzione immobiliare”), genericamente formulati e non precisamente collocati nel tempo, in uno con il tenore delle risposte date dai convenuti e dal teste, non fanno emergere in alcun modo il compimento da parte degli attori nel corso dei vent'anni di una serie di atti idonei ad estrinsecare verso l'esterno la loro volontà di godere del terreno come se fossero gli esclusivi proprietari dello stesso e dunque incompatibili con il diritto altrui dei comproprietari.
A fronte della generica circostanza come formulata da parte attrice nel capitolo 1 di prova sopra menzionato, a nulla rileva la risposta affermativa all'interrogatorio formale resa da CP_1 sul punto, in quanto attiene a concetti giuridici “possesso esclusivo, pacifico, continuato e
[...] pubblico” non demandabili alla valutazione della parte per il tecnicismo sotteso al significato degli stessi.
D'altro canto, alla luce dei principi di cui alla menzionata giurisprudenza, l'aver posto in essere forme minimali di gestione, genericamente formulate, quali la dedotta pulizia del bene, non integra una condotta idonea a dimostrare il possesso esclusivo utile all'usucapione, ben potendo ritenersi che gli atti menzionati non siano incompatibili con il diritto altrui, nel caso di specie dei comproprietari.
pagina 9 di 12 A ciò si aggiunga che tutte le altre testimonianze assunte e gli interrogatori formali hanno escluso in maniera netta ed inequivocabile persino la sussistenza stessa del corpus ovvero il rapporto materiale con il bene in capo agli attori, poiché è emerso che gli stessi risiedono in Svizzera ed il bene versa in uno stato generale di abbandono;
manca il numero civico e la cassetta delle lettere, vi è una crescita di piante a “dismisura” (cfr. testimonianze sopra citate).
Inoltre, pure ammesso che la sola testimonianza del fosse idonea a provare un possesso in capo Tes_3 agli attori, si rileva che ciò non sarebbe affatto sufficiente all'accoglimento della domanda, in quanto trattandosi di bene in comproprietà con i convenuti, gli attori avrebbero dovuto dimostrare un possesso esclusivo.
Appare evidente, poi, che le dichiarazioni dei testi non consentono di accertare in alcun modo il momento a partire dal quale gli attori avrebbero iniziato a possedere uti dominus e non più uti condominus, né come detto possesso si sarebbe manifestato.
Parimenti, nulla dimostra il pagamento dell'IMU a cui fa generico riferimento il teste per Tes_3 conto degli attori, trattandosi di spese che, proprio perché sopportate da soggetti che sono comproprietari, non dimostrano la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla quota dei beni che si intendono usucapire un potere corrispondente a quello del proprietario e a manifestare la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Del resto, la documentazione prodotta da parte attrice ed in particolare gli atti notarili del 1969 e del
1972 non forniscono alcun elemento utile ad affermare che la corte sub 5 oggetto della domanda fosse stata assegnata in via esclusiva al dante causa degli attori, poiché negli atti citatati è menzionata la sola particella 297 (unitamente alla 296 del figlio 46) senza alcuna specificazione dei sub.
In particolare, neppure supplisce a ribaltare le risultanze probatorie dell'odierno giudizio la CTU richiamata da parte attrice nelle comparse conclusionali, redatta dall'Architetto e che è Per_5 stata resa in giudizio diverso, ove vi è un mero riferimento ad un cancello per l'accesso alla “corte … possibile grazie al CTP di parte attrice che deteneva le chiavi”; ciò tuttavia nulla prova in ordine all'esclusivo possesso delle chiavi in capo ai e non è elemento idoneo a dimostrare Pt_1
l'esclusione degli altri comproprietari.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il possesso utile ad usucapire non deve essere solo indisturbato, ma deve risolversi in un possesso inconciliabile con quello del titolare del diritto reale, il quale viene di fatto privato di ogni facoltà sull'immobile (cfr. Cass. civ. n. 16414/2017).
La CTU svolta in altro giudizio e gli atti notarili indicati sono invero richiamati da parte attrice nella comparsa conclusionale quali documenti idonei a dimostrare la comproprietà del bene con i convenuti, tuttavia, non forniscono alcun elemento utile a provare un possesso esclusivo in capo agli attori, possesso che le prove orali assunte hanno invece negato.
pagina 10 di 12 Da ultimo, si rileva che il comportamento processuale di tutti i convenuti costituiti, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande attoree ed hanno anche formulato richieste istruttorie di prova contraria, non può assolutamente indurre a ritenere che difetti una specifica contestazione dei fatti ex art. 115 cpc, come invece vorrebbe sostenere parte attrice nella comparsa conclusionale;
infatti, nella memoria n. 2 di + altri era stato proposto il seguente capitolo di prova: “
1. Vero che CP_2
i figli dei sig.ri e in non hanno mai abitato nel Persona_1 Persona_2 Pt_1 fabbricato sito nel Comune di Tivoli, Strada San Polo n° 26 con accesso civico n° 24, subalterno n°
5 comprensivo di corte”.
Ebbene, seppure non ammesso in sede di istruttoria per la formulazione in negativo, è certamente indicativo di una contestazione specifica dei fatti;
peraltro, che si tratti di fatti non contestati è escluso in modo evidente dall'introduzione degli ulteriori giudizi contenziosi pendenti tra le parti e menzionati in atti, né può darsi rilevo alla contestazione dei fatti operata in modo più o meno specifico negli altri giudizi incardinati.
A fronte di tali emergenze processuali non potendosi ritenere i fatti non contestati, non può neanche dirsi assolto il rigoroso onere probatorio gravante sulle parti attrici in ordine al possesso esclusivo del bene in comproprietà oggetto della domanda per le ragioni sopra esposte.
Conclusivamente, valutate le risultanze istruttorie alla luce dei richiamati principi, il Tribunale ritiene di non poter accertare in capo a e la sussistenza di una Parte_2 Persona_1 condotta continua e ininterrotta, tesa inequivocabilmente ad esercitare sugli immobili oggetto di causa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente al diritto reale di proprietà e tale da rilevare, anche esternamente, una certa e piena signoria sulla quota della cosa comune appartenente all'attrice, contrapposta all'inerzia degli altri titolari.
La domanda deve dunque essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione da 26.001, a 52.000,00 euro e con applicazione dei parametri minimi stante la bassa complessità della lite.
Non ricorrono i presupposti per la condanna alla lite temeraria ex art. 96 cpc .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in euro
3.809,00 per compensi oltre spese forfettarie, cpa e iva come per legge;
3. dispone la distrazione delle spese del giudizio nei confronti dei difensori dei convenuti, avv.ti.
D'MI, TE e IE. dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Tivoli, il 7 dicembre 2025.
pagina 11 di 12 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tr i bunale, nel la per sona del Gi udi ce dott .ssa Mar ia Ter esa Pia Fari na, ha pr onunciato l a seguent e
SENTENZA
nell a causa ci vi le di I Gr ado i scr it ta al n. r .g. 5831/ 2018 pr om ossa da:
(c.f ) e ( c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il pat r oci ni o dell ' avv. , gi ust a pr ocura i n C.F._2 Parte_3 at ti;
at t ori cont ro
(c.f , Controparte_1 C.F._3 Parte_4
( c.f ) e ( c.f ) , nel l a C.F._4 Parte_5 C.F._5 quali tà di eredi di ( c.f ) , con il patr oci ni o d egli CP_2 C.F._6 avv.ti Valenti na Pall ant e e Vi viana D' Ami co, gi ust a pr ocur a i n att i;
convenuti
e
( c.f ) e ( c.f Controparte_3 C.F._7 Parte_6
con i l patr oci ni o del l' avv. Nell o Cri el esi , giusta procur a in att i;
C.F._8
convenuti
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 novembre 2025 ove le parti si sono riportate ai rispettivi scritti;
per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, respinta e disattesa ogni contraria istanza, ritenere
e quindi dichiarare che la porzione immobiliare così distinta nel Catasto fabbricati del Comune di
Tivoli ubicato lunga la Strada San Polo n.26 con accesso al civico n. 24 : “ subalterno n. 5 comprensivo di una corte esclusiva anche essa identificata col subalterno n. 5, posto ai piani terra e primo con annessa corte comune identificata col subalterno 1, della superficie lorda di mq. 94 circa
pagina 1 di 12 sui due piani “ è di esclusiva proprietà degli attori avendola usucapita per possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per oltre il ventennio previsto dalla Legge e conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei RR II di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza ex art. 2689 del codice civile. Con vittoria di spese e compensi professionali. per i convenuti + 2: “insistendo per il rigetto della domanda attorea e la Controparte_4 condanna delle parti attrici al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre la condanna per lite temeraria” per i convenuti e “1. Rigettare la domanda degli attori.
2. Controparte_3 CP_5
Condannare parti attrici in ogni caso al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre la condanna per lite temeraria”.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e in epigrafe Parte_1 Parte_2 individuati, adivano l'intestato Tribunale chiedendo che venisse accertato e dichiarato, in proprio favore, il possesso per oltre venti anni e dunque il diritto di proprietà per intervenuta usucapione della “porzione immobiliare così distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Tivoli ubicato lunga la Strada San Polo n.26 con accesso al civico n. 24 : “ subalterno n. 5 comprensivo di una corte esclusiva anche essa identificata col subalterno n. 5, posto ai piani terra e primo con annessa corte comune identificata col subalterno 1, della superficie lorda di mq. 94 circa sui due piani”.
In particolare, deducevano di essere eredi legittimi di e i Persona_1 Persona_2 quali, unitamente ai coniugi e da un lato, ed ai coniugi Controparte_6 CP_2 Pt_6
e dall'altro, acquistarono il fondo rustico di complessivi mq. 554
[...] Controparte_3 nell'agro di Tivoli, in località “Bivio S.Polo” con annesso fabbricato rurale (identificato allora al
Catasto alla p.lla n.4, oggi p.lla 297 del Foglio 46), sul quale vennero costruite tre unità immobiliari, assegnate una a ciascuna delle parti, su accordo tra le stesse.
Inoltre, rappresentavano la pendenza, dinanzi all'intestato Tribunale, di due ulteriori giudizi recanti nn. di RG 2873/2018 e 2874/2018 incardinati, rispettivamente, da e Controparte_3 Pt_6
e da vedova di , con i quali veniva avanzata domanda di
[...] CP_2 Controparte_6 usucapione delle rispettive unità immobiliari, domanda alla quale gli attori non si erano opposi, costituendosi nei rispettivi giudizi, limitandosi a richiedere, in quella sede, che l'area circostante l'intero fabbricato fosse divisa in parti uguali.
Esponevano altresì, di aver posseduto, uti domini, dall'anno 1969, in modo pacifico, esclusivo, indisturbato, pubblico e mai interrotto l'immobile distinto nel Catasto fabbricati del Comune di
Tivoli ubicato lunga la Strada San Polo al civico n.26, con accesso al civico n. 24 (“subalterno n. 5 comprensivo di una corte esclusiva, anche essa identificata col subalterno n. 5, posto ai piani terra e primo, con annessa corte comune identificata con il subalterno 1”), circostanza non contestata dai convenuti, nei giudizi precedentemente instaurati dai medesimi.
pagina 2 di 12 Con istanza del 27.3.2019, gli attori, premesso che il procedimento iscritto al n. di RG 2874/2018 era stato assegnato al Giudice - Dr.ssa già titolare della causa contraddistinta con il n. di RG Per_3
2873/2018, per la eventuale riunione, e che non stato ancora nominato il Giudice assegnatario del presente giudizio, chiedevano al Presidente dell'intestato Tribunale che anche quest'ultimo fosse chiamato dinanzi al medesimo Magistrato, all'udienza fissata al 20.11.2019, istanza accolta dal
Tribunale.
Nelle more si costituivano e , i quali CP_2 Controparte_3 Parte_6 chiedevano il rigetto della domanda degli attori.
All'esito della riserva assunta all'udienza del 20.11.2019, il Giudice rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti aventi nn. di RG 2874/2018, 5831/2018, e 3428/2019 - introdotto dai medesimi attori nei confronti di CP_2 Controparte_3 Controparte_1 Pt_6
, ed avente ad oggetto la costituzione di una servitù
[...] Parte_5 Parte_4 coattiva di passaggio sul terreno censito in catasto al foglio 46 particella 297 ed a favore del fondo censito in catasto al foglio 46 particella 295 - a quello recante n. di RG 2873/2018.
Veniva, quindi, fissata udienza per il prosieguo del giudizio al 5 maggio 2021.
Nelle more, si costituivano , , nella loro Controparte_1 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi di i quali insistevano per l'accoglimento delle conclusioni CP_2 rassegnate dalla de cuis.
All'esito dell'udienza del 5.5.2021, il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI cpc fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 22.12.21.
1.2. Successivamente il Giudice, ammetteva la prova per interpello e per testi formulata da parte attrice, nonché la prova orale articolata dai convenuti e fissava per l'espletamento Pt_6 dell'interpello l'udienza del 16.3.2022.
Conclusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
10.10.2023 era trattenuta in decisione dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, che assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'esito del deposito di comparse conclusionali e repliche la causa veniva rimessa sul ruolo e chiamata da ultimo all'udienza del 12 novembre 2025 innanzi allo scrivente magistrato subentrato sul ruolo, ove le parti precisavano nuovamente le conclusioni con rinuncia espressa ai termini di cui all'art. 190 cpc e veniva trattenuta in decisione.
2. Nel merito, la domanda di usucapione proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata poiché all'esito dell'istruttoria svolta non risulta raggiunta la prova del possesso idoneo all'acquisto della proprietà esclusiva del bene in comproprietà.
2.1 Non appare superfluo premettere che “ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con
pagina 3 di 12 il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24 agosto 2006).
Ciò premesso, occorre evidenziare che l'art. 2697 c.c., stabilendo la regola generale dell'onere della prova, pone a carico di chi agisce in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere.
Chi agisce, dunque, proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione deve dimostrare in maniera rigorosa, secondo i principi che governano l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere, vale a dire la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: da un lato, quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale e, dall'altro, quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominis.
In merito a tale profilo, deve - altresì - precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva, ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre in via esclusiva del bene, mediante l'estrinsecazione di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza chiarisce, inoltre, che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n.
4807/1992).
In altri e più chiari termini, al fine di poter usucapire un determinato bene immobile non è sufficiente il solo esercizio del possesso per un periodo temporale di venti anni, occorrendo che questo sia continuo, ininterrotto e avvenga con la puntuale manifestazione del compimento di atti, tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo, e incompatibili con la possibilità di godimento altrui;
il tutto in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni di possibile tolleranza altrui - un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti "impedimento" ad altri di pagina 4 di 12 ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n.
16841/2005).
La giurisprudenza, infatti, chiarisce che “l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento” (Cass. II, n. 4807/1992).
2.2 Deve, altresì, rammentarsi che, quando due o più persone sono proprietari di un medesimo bene, ciascuno di essi è titolare di una quota dell'intera parte dello stesso: in altri termini, ciascun titolare non ha la proprietà di una parte del bene, ma di una quota dell'intera parte che non viene ad identificarsi con una porzione ben precisa e specifica dell'immobile, trattandosi di quota ideale che consente ad ognuno dei comunisti di poter godere ed usare il bene nel suo complesso.
Allorquando – come nel caso di specie - la domanda di usucapione abbia ad oggetto l'acquisto della quota degli altri comunisti, il comproprietario usucapente deve dimostrare di averla posseduta uti dominus e non già uti condominus, per il tempo necessario e in maniera incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, senza che possa considerarsi sufficiente la circostanza che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso e dal godimento della cosa comune (cfr. Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 3238/2018). Ne consegue che il possesso utile ai fini dell'usucapione non può ritenersi provato dal sol fatto che l'usucapente abbia coltivato, tenuto cura e manutenuto il bene comune o abbia provveduto al pagamento di utenze e tributi, giacché - trattandosi di atti di mera gestione - sono considerati dalla prevalente giurisprudenza inidonei ed insufficienti a dimostrare la sussistenza dell'animus escludendi nei confronti degli altri proprietari.
Dunque, ai fini della prova dell'acquisto della proprietà di un bene in comproprietà per usucapione, il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. non può limitarsi a dimostrare di avere un rapporto materiale con la res, giacché ciò già discende dal titolo di comproprietà che lo legittima a godere e ad usare il bene, dovendo piuttosto fornire in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo con esclusione degli altri comproprietari.
pagina 5 di 12 Non può, pertanto, al riguardo ritenersi dirimente la dimostrazione dell'utilizzo e della gestione del bene in comproprietà, quantunque questa si sia tradotta nella manutenzione ordinaria, coltivazione del fondo o nel pagamento di utenze e tributi, poiché tale condotta non è sufficiente a superare la presunzione che l'uso e l'amministrazione del bene comune sia avvenuta nell'interesse anche degli altri comproprietari, con il loro tacito consenso o che il godimento sia stato semplicemente tollerato dagli stessi.
Quanto detto, trova pieno riscontro nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito;
si richiama, a tal fine, la sentenza n. 9903 del 28 aprile 2006, con la quale la Sezione Seconda della Suprema Corte, ribadisce il seguente principio di diritto: “Il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla "res communis" in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa, occorrendo, per converso, che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale, cioè, da evidenziarne una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus"”.
Più di recente detti principi sono stati affermati anche dalla giurisprudenza di merito: “Ai fini dell'usucapione del bene in comunione il comproprietario – che è già compossessore 'animo proprio' ed a titolo di comproprietà – non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso, ta-le cioè da dimostrare l'intenzione possedere l'intero bene, comprensivo anche del-le altre quote, in via esclusiva, per il tempo necessario ad usucapire, sicché a tale fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Tribunale Avezzano sez. I, 11/06/2021, n.194).
Ed ancora, “in materia di usucapione di un bene in comproprietà da parte di uno dei comproprietari, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella sua qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è veri-ficato con palese manifestazione della volontà in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota, manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene” (Tribunale Bari sez. I, 30/07/2018, n.3356).
Ne consegue che non è, quindi, dirimente che gli attori deducano di essersi comportati come proprietari nei confronti degli altri comunisti, poiché gli stessi sono già proprietari dei beni, benché per quota indivisa, così come non rileva che gli altri comproprietari si siano astenuti dall'uso della cosa comune, occorrendo invece che l'invocato esercizio del diritto esclusivo sul bene da parte di colui che propone domanda di usucapione (esteso,
pagina 6 di 12 dunque, alle quote idealmente appartenenti agli altri comproprietari), sia idoneo ad escludere il possesso di questi ultimi (cfr. Cass. Civ., n. 20214/14; Cass. Civ., sez. II, 10.11.2011 n. 23539; Cass. Civ. sez. II, 25.03.2009
n. 7221, Cass. Civ. sez. II, 20.05.2008 n. 12775).
Applicando i richiamati principi, unitamente a quelli che presiedono l'onere della prova, ne deriva che la parte che invoca l'usucapione deve espressamente allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non solo l'esclusività del possesso per tutto il tempo previsto dalla legge, ma anche che detto possesso – manifestandosi in un comportamento di opposizione alla volontà degli altri comproprietari - si traduca nella definitiva impossibilità di godimento del bene da parte di questi ultimi.
Ciò significa che tanto il compimento da parte del comproprietario di meri atti di gestione, quanto quelli volti all'adempimento di obblighi (quali il pagamento delle spese che si sono rese di volta in volta necessarie) e/o inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al godimento della cosa comune non possono essere ritenuti di per sè idonei a provare ai fini della domanda di usucapione dell'intero bene l'estensione del possesso sulle quote degli altri, trattandosi di atti che sono consentiti al comproprietario in ragione proprio di detta sua qualità e che non escludono che questi siano stati compiuti per "mera tolleranza" degli altri comproprietari, specie nel caso in cui – come quello in esame - questi siano legati da rapporti di parentela con chi spiega domanda di usucapione.
Ed invero, “In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la mani-festazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente in-compatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24214 del 2014; Cass., Sez. 2, n.
1947820 del 20 settembre 2007).
Orbene, dovendo il compossessore che invoca l'acquisto per usucapione dell'intera proprietà supportare la propria domanda con la dimostrazione rigorosa di aver esteso l'esercizio del possesso alle quote a lui non appartenenti per il tempo necessario stabilito dalla legge, mediante comportamenti esterni che non siano soltanto manifestazione del diritto di proprietà (essendo lui stesso comproprietario), ma che siano finalizzati ad escludere gli altri proprietari dal compossesso del bene immobile, il Tribunale ritiene che la domanda promossa dagli odierni attori non possa trovare accoglimento, giacché gli attori non hanno dimostrato di aver posseduto i beni per cui è causa nella loro interezza, attraverso un'attività incompatibile con quello altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
pagina 7 di 12 3. Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto atto del 20 marzo 1969 in virtù del quale desume che la p.lla 297 è oggetto di comproprietà da parte degli attori e dei convenuti in questo processo e di qui le loro rispettive legittimazioni attive e passive;
ha altresì rappresentato che nel 1971 avvenne una bonaria divisione dell'area comune mai formalizzatasi che ha originato diversi contenziosi tra le parti;
ha allegato perizia di parte redatta dal Geometra in relazione Tes_1 al compossesso del bene e ha sostenuto che la CTU redatta nel procedimento 3428/2019 attesta la presenza di un cancello chiuso apposto al confine tra il sub. 1 e il sub. 5 che consente l'accesso al sub. e che solo i anno le chiavi di accesso al sub. 5. Pt_1
Orbene, trattandosi di bene in comproprietà, occorre osservare che gli attori non hanno assolto al rigoroso onere probatorio sugli stessi gravanti in ordine all'esclusivo possesso del bene oggetto della domanda.
Come noto, la prova orale ed in particolare per testi costituisce la principale fonte di convincimento del Giudice nel giudizio di usucapione.
Nel caso di specie, è necessario prendere le mosse dalle risultanze istruttorie dell'odierno giudizio evidenziando che all'udienza del 14 maggio 2022 si è svolto l'interpello delle parti convenute che così hanno risposto:
Controparte_1
1)vero, hanno a fianco di mia madre due piani, loro non hanno numero civico né cassetta postale.
Non so nulla del padre e della madre
2)non ho mai visto aprire il cancello, ho visto chi sia entrato
Parte_5
1)non è vero perché non li ho mai visti abitare lì. Io abito lì vicino.
2)non vedo nessuno lì.
Non conosco e . Parte_1 Pt_2
Ho visto solo qualcuno che taglia l'erba ma nessuno nel fabbricato.
: Parte_4
1)non c'è numero civico lì né cassetta delle lettere. E' sempre chiuso da almeno venti anni, ci sono le piante dentro perché è abbandonato.
Non ho mai visto entrare nessuno 2) ho visto solo qualche volta qualcuno entrare e tagliare l'erba”.
All'udienza dell'11 luglio 2022 il teste di parte convenuta, Sig. ha affermato: “Non ho Tes_2 mai visto in loco i GN e ”; nella stessa udienza il teste di parte attrice Parte_1 Pt_2 si è limitato a dichiarare: “so che praticavano il bene di cui mi si legge, anche se non posso Tes_3 essere preciso circa i civici e le particelle … provvedo io alla pulizia del terreno, tramite una persona che mi aiuta, e poi addebito il costo ai …possiedo le chiavi per entrare e lavorare. Pt_1
Io comunico ai che risiedono in Svizzera, quando il terreno necessita di pulizie, e loro mi Pt_1 consentono di provvedere. Per conto dei provvedo anche al pagamento dell'IMU”. Pt_1
pagina 8 di 12 All'udienza del 12 maggio 2023 il teste di parte convenuta ha dichiarato: “non è vero quanto Tes_4 mi si legge, sin dal 1988 frequento i luoghi di cui mi si dice e non ho mai visto i GN Parte_1
e ”.
[...] Parte_2
ADR “l'immobile in questione versa in stato di abbandono, sopra il terrazzo ci sono delle piante cresciute a dismisura”.
Le risultanze istruttorie sopra riportate non consentono di affermare che gli attori abbiano allegato circostanze specifiche e idonee a provare un possesso esclusivo in capo ai medesimi e tale da escludere gli altri comproprietari.
Sotto un primo profilo, si osserva che l'unico teste che ha genericamente affermato che gli Tes_3 attori “praticavano” il bene, ha invero riferito attività dallo stesso svolta di pulizia meramente ordinaria, limitandosi a menzionare il possesso da parte del teste e non degli attori di chiavi di un cancello, delle quali non è tuttavia stato escluso il possesso in capo agli altri comproprietari.
Le sue dichiarazioni sono state prive di significativi dettagli, non avendo neppure saputo specificare i dati identificativi del bene come sopra riportato, i fatti genericamente riferiti e le attività svolte non sono neppure minimamente collocate nel tempo (“Io comunico ai che risiedono in Svizzera, Pt_1 quando il terreno necessita di pulizie”).
D'altronde i capitoli di prova orale articolati da parte attrice (cfr. cap. 1 memoria n. 2 “vero è che gli attori, quali figli dei GN , in Persona_1 Persona_2 Pt_1 hanno da oltre un ventennio il possesso esclusivo, pacifico, continuato e pubblico della seguente porzione immobiliare…” cap. 2: “Se è vero che le chiavi di accesso al predetto manufatto è posseduto dallo zio che cura nell'interesse degli attori tutte le faccende che riguardano la Per_4 porzione immobiliare”), genericamente formulati e non precisamente collocati nel tempo, in uno con il tenore delle risposte date dai convenuti e dal teste, non fanno emergere in alcun modo il compimento da parte degli attori nel corso dei vent'anni di una serie di atti idonei ad estrinsecare verso l'esterno la loro volontà di godere del terreno come se fossero gli esclusivi proprietari dello stesso e dunque incompatibili con il diritto altrui dei comproprietari.
A fronte della generica circostanza come formulata da parte attrice nel capitolo 1 di prova sopra menzionato, a nulla rileva la risposta affermativa all'interrogatorio formale resa da CP_1 sul punto, in quanto attiene a concetti giuridici “possesso esclusivo, pacifico, continuato e
[...] pubblico” non demandabili alla valutazione della parte per il tecnicismo sotteso al significato degli stessi.
D'altro canto, alla luce dei principi di cui alla menzionata giurisprudenza, l'aver posto in essere forme minimali di gestione, genericamente formulate, quali la dedotta pulizia del bene, non integra una condotta idonea a dimostrare il possesso esclusivo utile all'usucapione, ben potendo ritenersi che gli atti menzionati non siano incompatibili con il diritto altrui, nel caso di specie dei comproprietari.
pagina 9 di 12 A ciò si aggiunga che tutte le altre testimonianze assunte e gli interrogatori formali hanno escluso in maniera netta ed inequivocabile persino la sussistenza stessa del corpus ovvero il rapporto materiale con il bene in capo agli attori, poiché è emerso che gli stessi risiedono in Svizzera ed il bene versa in uno stato generale di abbandono;
manca il numero civico e la cassetta delle lettere, vi è una crescita di piante a “dismisura” (cfr. testimonianze sopra citate).
Inoltre, pure ammesso che la sola testimonianza del fosse idonea a provare un possesso in capo Tes_3 agli attori, si rileva che ciò non sarebbe affatto sufficiente all'accoglimento della domanda, in quanto trattandosi di bene in comproprietà con i convenuti, gli attori avrebbero dovuto dimostrare un possesso esclusivo.
Appare evidente, poi, che le dichiarazioni dei testi non consentono di accertare in alcun modo il momento a partire dal quale gli attori avrebbero iniziato a possedere uti dominus e non più uti condominus, né come detto possesso si sarebbe manifestato.
Parimenti, nulla dimostra il pagamento dell'IMU a cui fa generico riferimento il teste per Tes_3 conto degli attori, trattandosi di spese che, proprio perché sopportate da soggetti che sono comproprietari, non dimostrano la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla quota dei beni che si intendono usucapire un potere corrispondente a quello del proprietario e a manifestare la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus.
Del resto, la documentazione prodotta da parte attrice ed in particolare gli atti notarili del 1969 e del
1972 non forniscono alcun elemento utile ad affermare che la corte sub 5 oggetto della domanda fosse stata assegnata in via esclusiva al dante causa degli attori, poiché negli atti citatati è menzionata la sola particella 297 (unitamente alla 296 del figlio 46) senza alcuna specificazione dei sub.
In particolare, neppure supplisce a ribaltare le risultanze probatorie dell'odierno giudizio la CTU richiamata da parte attrice nelle comparse conclusionali, redatta dall'Architetto e che è Per_5 stata resa in giudizio diverso, ove vi è un mero riferimento ad un cancello per l'accesso alla “corte … possibile grazie al CTP di parte attrice che deteneva le chiavi”; ciò tuttavia nulla prova in ordine all'esclusivo possesso delle chiavi in capo ai e non è elemento idoneo a dimostrare Pt_1
l'esclusione degli altri comproprietari.
Infatti, la giurisprudenza ha più volte ribadito che il possesso utile ad usucapire non deve essere solo indisturbato, ma deve risolversi in un possesso inconciliabile con quello del titolare del diritto reale, il quale viene di fatto privato di ogni facoltà sull'immobile (cfr. Cass. civ. n. 16414/2017).
La CTU svolta in altro giudizio e gli atti notarili indicati sono invero richiamati da parte attrice nella comparsa conclusionale quali documenti idonei a dimostrare la comproprietà del bene con i convenuti, tuttavia, non forniscono alcun elemento utile a provare un possesso esclusivo in capo agli attori, possesso che le prove orali assunte hanno invece negato.
pagina 10 di 12 Da ultimo, si rileva che il comportamento processuale di tutti i convenuti costituiti, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande attoree ed hanno anche formulato richieste istruttorie di prova contraria, non può assolutamente indurre a ritenere che difetti una specifica contestazione dei fatti ex art. 115 cpc, come invece vorrebbe sostenere parte attrice nella comparsa conclusionale;
infatti, nella memoria n. 2 di + altri era stato proposto il seguente capitolo di prova: “
1. Vero che CP_2
i figli dei sig.ri e in non hanno mai abitato nel Persona_1 Persona_2 Pt_1 fabbricato sito nel Comune di Tivoli, Strada San Polo n° 26 con accesso civico n° 24, subalterno n°
5 comprensivo di corte”.
Ebbene, seppure non ammesso in sede di istruttoria per la formulazione in negativo, è certamente indicativo di una contestazione specifica dei fatti;
peraltro, che si tratti di fatti non contestati è escluso in modo evidente dall'introduzione degli ulteriori giudizi contenziosi pendenti tra le parti e menzionati in atti, né può darsi rilevo alla contestazione dei fatti operata in modo più o meno specifico negli altri giudizi incardinati.
A fronte di tali emergenze processuali non potendosi ritenere i fatti non contestati, non può neanche dirsi assolto il rigoroso onere probatorio gravante sulle parti attrici in ordine al possesso esclusivo del bene in comproprietà oggetto della domanda per le ragioni sopra esposte.
Conclusivamente, valutate le risultanze istruttorie alla luce dei richiamati principi, il Tribunale ritiene di non poter accertare in capo a e la sussistenza di una Parte_2 Persona_1 condotta continua e ininterrotta, tesa inequivocabilmente ad esercitare sugli immobili oggetto di causa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente al diritto reale di proprietà e tale da rilevare, anche esternamente, una certa e piena signoria sulla quota della cosa comune appartenente all'attrice, contrapposta all'inerzia degli altri titolari.
La domanda deve dunque essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M.
147/2022, avuto riguardo allo scaglione da 26.001, a 52.000,00 euro e con applicazione dei parametri minimi stante la bassa complessità della lite.
Non ricorrono i presupposti per la condanna alla lite temeraria ex art. 96 cpc .
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna gli attori al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite che liquida in euro
3.809,00 per compensi oltre spese forfettarie, cpa e iva come per legge;
3. dispone la distrazione delle spese del giudizio nei confronti dei difensori dei convenuti, avv.ti.
D'MI, TE e IE. dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Tivoli, il 7 dicembre 2025.
pagina 11 di 12 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
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