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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/11/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, avv. Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3081/ 2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso ordinanza ingiunzione” e vertente tra
C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
P.I. rappresentati e difesi dall'avv. G. Vergine presso il cui Parte_3 P.IVA_1 studio a Lecce in via M.R. Imbriani n. 30 sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
C O N T R O
- Dipartimento Personale ed CP_1 Controparte_2 P.I , rappresentata e difesa dal dirigente della sezione
[...] P.IVA_2 dott. F. Solofrizzo e dal funzionario delegato Dott. Luca Stefanelli con domicilio eletto presso il contenzioso /BR via Tor Pisana 120 Brindisi;
resistente
Fatto e Diritto
Con ricorso notificato in data 12.11.2024, , in proprio e in qualità di legale Parte_1 rappresentante della , hanno Parte_4 proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981 secondo le modalità di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 150/2011, avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 63938 del 17/09/2024,, con la quale il sede di Brindisi, in persona del Dirigente Dott. Controparte_2 CP_3
, intimava al sig. in qualità di amministratore e legale rappresentante della
[...] Parte_1
ed alla medesima Società quale Parte_5 obbligata in solido il pagamento della somma complessiva di € 36.660,00, oltre spese postali e di notifica per € 9,50, a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. Lgt. n. 475/1945, sanzionato dall'art. 4 del medesimo decreto.
Ed invero, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Brindisi, a seguito di un sopralluogo sul terreno censito al Foglio 32 Particella 51 del NCT del Comune di San Pietro Vernotico accertavano l'espianto di diversi alberi di ulivo, oltre che sulla predetta particella, anche sulle particelle limitrofe (le particelle 53, 54 e 56 del medesimo Fg. 32) di proprietà della Pt_2
L'Organo Verbalizzante accertava che erano stati estirpati complessivamente n. 66 alberi di Pa ulivo, di cui, con riferimento agli ulivi presenti sui terreni di proprietà della n. erano stati Pt_2 erano stati sradicati assenza della prescritta autorizzazione dell'Autorità competente e/o comunicazione ai sensi dell'art. 8 ter della L. 44/2019.
Hanno assunto i ricorrenti la illegittimità del provvedimento amministrativo sanzionatorio, affidandone le ragioni ai seguenti motivi di opposizione: 1) “annullabilità dell'ordinanza ingiunzione opposta per erronea contestazione di illecito – mancata configurabilità di illecito amministrativo ex d. lgs. n.475/1945.2) annullabilità dell'ordinanza ingiunzione opposta per assurdita' dell'addebito, in capo agli opponenti, del mancato allineamento dei registri Sian”3) in via meramente subordinata: ingiustizia ed abnormita' della irrogata sanzione. irragionevolezza della sua determinazione: nullita' della stessa per totale mancanza di motivazione istanza di sospensione.
La si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese del ricorrente e CP_1 deducendo l'infondatezza delle stesse per le seguenti motivazioni.
All'udienza del 12.11.2025, sulla discussione delle parti, la causa viene decisa con sentenza e resa lettura con il contestuale deposito della motivazione.
Con il primo motivo di ricorso, gli opponenti hanno eccepito l'errata contestazione dell'addebito, sostenendo che nel caso di specie non sarebbero applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale 475 del 1945, bensì la disciplina della Legge 44 del 2019.
Occorre richiamare la disciplina posta dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 475 del 1945, il cui articolo 1 dispone che l'abbattimento degli alberi di olivo è vietato e che tale divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa. L'articolo 4 del medesimo decreto stabilisce che chiunque abbatta alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione è punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.
Gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto sono stati modificati dalla Legge 144 del 1951, il cui articolo 1, comma 1, stabilisce che è vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto previsto dall'articolo 2. Il comma 2 resta invariato, mentre l'articolo 2 stabilisce che il Prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, autorizza con proprio decreto l'abbattimento di alberi di olivo quando sia accertata la morte fisiologica della pianta o la sua permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili.
Tali norme sono state recepite anche dalla che con propria Deliberazione di Giunta CP_1 Regionale n. 7310 del 14/12/1989 ha delegato i Coordinatori degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura a concedere, con decreto, l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le circostanze previste dalla Legge 144 del 1951. Da tale quadro emerge chiaramente che l'autorizzazione all'abbattimento è necessaria anche in caso di morte fisiologica o scarsa produttività della pianta.
La normativa nazionale e regionale in materia di Xylella fastidiosa, con il Decreto Ministeriale n. 4999 del 13 febbraio 2018 avente ad oggetto “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana”, al paragrafo 4.1.1 dell'Allegato n. 4 prevede che, al fine di contenere la diffusione del batterio, negli oliveti infetti o sintomatici si consiglia di eliminare le piante gravemente malate e di cui sia compromessa la produttività, previa autorizzazione.
La Determinazione della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 274 del 4 maggio 2018, avente ad oggetto “Disposizioni per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 5 della Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18 maggio 2015 e successive modificazioni”, dispone che chiunque intenda svellere gli oliveti per rimpianto deve chiedere l'autorizzazione ai Servizi Territoriali competenti ai sensi della Legge 144 del 1951 ( all. 2 fasc. resistente).
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 5 febbraio 2019, modificando la D.G.R. n. 7310 del 14 dicembre 1989, fornisce indirizzi operativi per l'applicazione della Legge 144 del 1951 nelle aree delimitate infette da Xylella fastidiosa e disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, prevedendo che l'istanza debba essere corredata da una relazione tecnica che attesti la morte fisiologica o la permanente improduttività delle piante.
Ne consegue che la tesi dei ricorrenti, secondo cui, trattandosi di piante infette, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione, risulta priva di fondamento, poiché non hanno fornito alcuna prova dell'effettiva infezione delle piante né della preventiva comunicazione alla prevista CP_1 dall'articolo 8-ter della Legge n. 44 del 2019, disposizione che consente, al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, di procedere per un periodo di sette anni all'estirpazione degli olivi situati in zona infetta, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 1945, purché sia effettuata la dovuta comunicazione alla prima CP_1 dell'intervento; a tal fine, la Regione ha adottato la Determinazione n. 147 del 7 giugno 2019, con la quale ha approvato i modelli di comunicazione per l'estirpazione e per la successiva comunicazione di fine lavori, chiarendo che tale comunicazione, avente validità annuale, costituisce condizione imprescindibile per l'applicazione del regime derogatorio, e che, in mancanza di essa, si ricade nel regime ordinario previsto dalla normativa nazionale;
inoltre, la Legge Regionale n. 41 dell'8 ottobre 2014, come modificata dalla Legge Regionale n. 7 del 12 aprile 2016, stabilisce che i terreni interessati da espianto di olivi a causa dell'infezione da Xylella fastidiosa non possono subire variazioni della destinazione urbanistica per un periodo di sette anni né essere oggetto di permessi di costruire in contrasto con la destinazione agricola precedente, e che l'omessa comunicazione alla Regione determina un'elusione di tale vincolo, confermando che la comunicazione non costituisce un mero adempimento formale ma un obbligo sostanziale, posto a presidio sia della corretta gestione fitosanitaria sia della tutela urbanistica.
Dal verbale redatto dai Carabinieri Forestali risulta che, sui terreni censiti al Fg. 32, particelle 51,
53, 54 e 56 del N.C.T. del Comune di San Pietro Vernotico sono state estirpate n. 66 piante di ulivo come di seguito riportato: - n. 7 sul terreno censito al Fg. 32 P.lla 53 N.C.T; - n. 43 sul terreno censito al Fg. 32 P.lla 54 N.C.T; - n. 4 sul terreno censito al Fg. 32 P.lla 56 N.C.T; - n. 12 sul terreno censito al Fg. 32 P.lla 51 N.C.T. Come debitamente riportato nel verbale, i terreni censiti al Fg. 32 P.lle 53,
54, 56 N.C.T. sono di proprietà della mentre la P.lla 51 risulta di altra proprietà. Pt_2
Di cui quelle di proprietà della società risultano rimosse in assenza di qualsivoglia autorizzazione o comunicazione, circostanza ulteriormente confermata dall'Ufficio Provinciale Agricoltura con nota con nota prot. 46168 del 27/07/2022 attestante l'inesistenza di istanze di autorizzazione o di comunicazioni relative ai suddetti terreni;
( cfr all 5 fasc. resistente) pertanto, il proprietario o conduttore di terreni situati in zona infetta che intenda procedere all'estirpazione degli olivi può agire unicamente seguendo una delle due procedure alternative previste dall'ordinamento, ossia mediante richiesta di autorizzazione all'abbattimento ai sensi del D.Lgs. Lgt. n. 475/1945 (disciplina ordinaria) oppure mediante preventiva comunicazione alla Regione ai sensi dell'articolo 8-ter della Legge n. 44/2019 (disciplina derogatoria), e solo quest'ultima, debitamente presentata, consente di beneficiare della deroga rispetto al regime ordinario;
in mancanza della prescritta comunicazione, non è possibile accedere al regime derogatorio e trova piena applicazione la disciplina generale di cui al citato Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 1945; ne deriva che, nel caso di specie, l'intervento di estirpazione eseguito in assenza della necessaria autorizzazione o comunicazione costituisce una violazione della normativa vigente e che, conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta pienamente legittima e conforme alla legge.
Giova altresì soffermarsi sulla doglianza della parte opponente secondo cui, lamenta il mancato allineamento dei registri SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), sostenendo che, per errore, il Fascicolo Aziendale AGEA non comprenda le particelle 54 e 56 del Fg. 32 del Comune di San Pietro Vernotico. Per tale ragione, secondo la ricorrente, la comunicazione trasmessa al Servizio Territoriale competente mediante PEC in data 01/07/2022, ai sensi dell'art.
8-ter della L. 44/2019, non avrebbe riportato le piante insistenti sulle predette particelle, cagionando una presunta incompletezza nella rilevazione amministrativa.
Tale eccezione non può essere accolta. La titolarità del Fascicolo Aziendale AGEA non rappresenta infatti un requisito obbligatorio per effettuare la comunicazione ex art.
8-ter della Legge 44/2019. La norma si rivolge indistintamente a tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni, indipendentemente dal possesso di fascicolo aziendale.
Il verbale dei Carabinieri Forestali n.53/2022 del 18/08/2022, atto pubblico redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, costituisce valida prova della condotta contestata e legittimo presupposto del provvedimento amministrativo. Esso è assistito da pubblica fede ed è valido fino a querela di falso.
Infatti, sotto il profilo della verifica dei fatti di causa, ha rilevanza il verbale di accertamento della violazione che, in quanto proveniente da un P.U., acquista valore probatorio privilegiato. Insegna, invero, la S.C. che in tema di sanzioni amministrative detto verbale fa piena prova fino a querela di falso con riguardo ai fatti attestati dal P.U. come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine alcuno di apprezzamento, oppure da lui compiuti. Invece, non può attribuirsi fede privilegiata né ai giudizi valutativi né alla menzione di circostanze relative a fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali, ove mediati attraverso la percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potere essere verificati e controllare secondo un metro obbiettivo (Cass. 27.10.2008 n. 25884). Ciò posto, in merito ai fatti per cui è giudizio è facile osservare che la violazione è stata rilevata direttamente da parte degli operatori, ricadente, quindi, nella loro percezione senza alcun margine né di apprezzamento né di giudizio, per cui questo decidente non ha titolo per procedere ad una valutazione dei fatti diversa da quella resa dagli accertatori sia perché il verbale, nella fattispecie, non costituisce un mero strumento probatorio liberamente valutabile, atteso che è coperto dalla fede privilegiata dell'atto pubblico, sia perché da parte dei ricorrenti non sono stati prodotti elementi contrari di convincimento tali da poter essere utilizzati ai fini di una diversa valutazione. Unico strumento idoneo a mettere in discussione la veridicità del verbale, sarebbe stata la sua impugnazione per querela di falso, a cui la parte opponente non ha tuttavia provveduto.
Inoltre, gli opponenti sostengono un errore nei registri SIAN e nel Fascicolo AGEA, ma non risulta che abbiano presentato scritti difensivi o richiesto l'audizione personale ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 689 del 1981, disposizione che consente al destinatario della contestazione di far pervenire, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale, osservazioni e documenti all'autorità competente, nonché di chiedere di essere ascoltato personalmente al fine di rappresentare le proprie ragioni in sede amministrativa. Tale facoltà, espressione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, è diretta a garantire che l'amministrazione possa valutare compiutamente le giustificazioni dell'interessato prima dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Nel p.v. 53/2022 del 18/08/2022 è specificatamente indicato “ai sensi del suddetto art. 18, si possono presentare scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, presso la stessa Autorità (Regione Puglia Ufficio del Contenzioso di Brindisi, Via Tor Pisana n. 120) ”. Appare alquanto singolare che il sig. in seguito alla notifica del verbale (avvenuta in data 27/08/2022), Pt_1 non abbia mai comunicato al Servizio Contenzioso di Brindisi tale presunta anomalia inerente al Fascicolo Aziendale, limitandosi a sollevare l'asserito errore solo in questa sede giudiziale. Tale comportamento rende la doglianza tardiva e non coerente con la finalità dell'articolo 18, che è quella di consentire una difesa tempestiva già nella fase amministrativa del procedimento sanzionatorio, e non soltanto in sede di ricorso.
Non può inoltre assumere rilievo scriminante la convinzione soggettiva della parte opponente, che il mancato riferimento ad alcune particelle era dovuto a un disallineamento dei dati presenti nel fascicolo aziendale SIAN, circostanza non sufficiente a escludere la proria responsabilità, in assenza di elementi oggettivi che rendano l'errore scusabile.
L'errore sul fatto, infatti, non risulta giustificato e l'elemento soggettivo richiesto per configurare l'illecito amministrativo è la semplice colpa, pienamente riscontrabile nel comportamento del ricorrente, che avrebbe potuto e dovuto verificare la correttezza dei dati e chiedere la loro rettifica in tempo utile.
Alla luce di ciò, è necessario richiamare i principi di diritto che regolano il rapporto tra illecito amministrativo e buona fede come causa di esclusione della responsabilità. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 689 del 1981, ciascuno risponde delle proprie azioni o omissioni coscienti e volontarie, siano esse dolose o colpose, e la non imputabilità della violazione è ammessa solo quando l'errore sul fatto non sia determinato da colpa. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 4114/2016, 1529/2018, 9546/2018), la norma stabilisce una presunzione di colpa in capo all'autore della violazione, il quale deve dimostrare di aver agito senza colpa. Non è sufficiente, a tal fine, la semplice ignoranza dei presupposti della violazione: perché la responsabilità possa essere esclusa, è necessario che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 6018/2019). L'errore può considerarsi scusabile solo se fondato su elementi oggettivi tali da indurre nell'agente un ragionevole convincimento della liceità del proprio operato, a condizione che egli abbia adottato tutte le cautele necessarie per rispettare la normativa, così da escludere qualsiasi rimproverabilità della sua condotta (Cass. n. 20219/2018).
Con il terzo motivo, la parte opponente censura la presunta eccessività della sanzione, invocando il principio di proporzionalità; tuttavia, ai sensi dell'art. 4 del D.L.L. 475/1945, come interpretato dalla Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, sentenza n. 32781 del 9 novembre 2021, la misura sanzionatoria è predeterminata nel decuplo del valore delle piante, escludendo qualsiasi discrezionalità dell'Amministrazione. Nel caso di specie, il valore unitario è stato accertato secondo i criteri tecnici stabiliti dall'Ufficio Provinciale Agricoltura e la sanzione risulta quindi conforme alla legge, proporzionata e coerente con la finalità ripristinatoria e deterrente prevista dal legislatore.
Ne consegue che l'opposizione è infondata in fatto e in diritto.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite di questo giudizio vanno a gravare su parte ricorrente, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3081/2024 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza – ingiunzione n. 63938 del 17/09/2024, emessa dal sede di Brindisi, in persona del Dirigente Dott. Controparte_2 ; Controparte_3
- condanna gli opponenti al pagamento della somma dovuta per le causali indicate nel provvedimento impugnato;
- condanna i ricorrenti alla refusione delle spese processuali in favore della resistente, che si liquidano in € 3800,00 per compensi oltre 15% per rimb. forf., CAP. e IVA se dovuti;
Brindisi, 12 novembre 2025
Il Got
dott.ssa Vittoria Uggenti