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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 2384/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2384/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Casali Ronco n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Carosi (C.F. ) C.F._2 ed Emilio Lombardi (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 questi ultimi in Varese, Corso Matteotti n. 53, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.VA_1 [...]
(C.F. ), con sede legale ad TE (VA) via E. Comolli n. 23, CP_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Mancini (C.F. ) e dall'avv. Alan C.F._5
Andreoletti (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi C.F._6 in Varese, Via Orrigoni n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
in via preliminare e/o pregiudiziale: qualora se ne ravvisassero i presupposti, dichiarare
l'improcedibilità del presente giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare nel merito: qualora ne venisse fatta richiesta non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi di opposizione riportati nell'espositiva e fondati anche su prova scritta;
in via principale nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del D.I. opposto e per
l'effetto revocare il D.I. n. 433 /2023 del Tribunale di Varese;
in via riconvenzionale nel merito: accertare e dichiarare che il contratto di appalto intervenuto tra la e la signora si è risolto per causa imputabile Parte_2 Parte_1 all'appaltatrice; per l'effetto accertare e dichiarare ulteriormente l'appaltatrice obbligata a risarcire la committente di tutti gli oneri e danni patiti a causa del comportamento omissivo della stessa appaltatrice, così come elencati in narrativa e, conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento di € 29.479,74 oltre € 2.585,00 per canoni di locazione ingiustamente sopportati (e/o quella maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa) in favore dell'opponente, nonché accertare e dichiarare la ditta obbligata a manlevare e garantire l'opponente nei Controparte_1 confronti dell'Agenzia delle Entrate qualora la signora fosse tenuta alla restituzione in favore Pt_1 dell'Erario di tutte le somme rinvenienti dal mancato Superbonus, compresi interessi e sanzioni;
in via istruttoria: si richiamano integralmente le istanze già riportate nelle conclusioni di cui alle note depositate il 7 novembre 2024”.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione, così giudicare:
nel merito, in via principale:
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare , a Parte_1 versare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € Controparte_1 117.472,14, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo effettivo, oltre spese e compensi del procedimento di ingiunzione;
- respingere ogni domanda formulata dalla parte attrice opponente, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, accertare l'importo dovuto da e condannarla al relativo pagamento in favore Parte_1 di Controparte_1
in ogni caso: condannare parte attrice opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio;
in via istruttoria: ammettere prova per testimoni della parte convenuta opposta sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 2, 7 e 12 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 6.2.2024 con i testi ivi indicati, nonché ammettere la prova contraria indiretta di cui ai capitoli da 26 a 30 della memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 15.2.2024”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 27.9.2023, spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2023, emesso dal Tribunale di Varese in data
12.6.2023, a mezzo del quale il citato Tribunale ingiungeva alla stessa di pagare in favore di CP_1 la somma complessiva di Euro 117.472,14 oltre interessi e spese, a titolo di fatture non pagate.
[...]
Con il predetto atto di citazione parte opponente chiedeva in via preliminare di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e in via principale di accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia del decreto e per l'effetto revocarlo.
Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto tra parte opponente e parte opposta e per l'effetto condannare quest'ultima a risarcire i danni patiti dalla sig.ra e a manlevarla da eventuali obblighi di restituzione in favore Parte_1 dell'Erario.
In data 13.12.2023 si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, di confermare il decreto, di condannare parte opponente al pagamento di quanto dovuto e di respingere ogni domanda dalla stessa formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2024, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruiva la causa tramite ammissione di prova orale per testi e per interpello, sentiti all'udienza del 16.4.2024, all'esito della quale il Giudice, su richiesta delle parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 9.1.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione va accolta per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice chiede che venga dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sull'assunto che il contratto per cui è causa “non si identifica nel solo appalto, in quanto le opere che la parte ricorrente/convenuta ritiene (ingiustificatamente) aver poi eseguito a spot potrebbero ricadere nella semplice opera”. L'eccezione risulta tardiva in quanto avrebbe dovuto essere sollevata in occasione della prima udienza successiva all'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e non nella susseguente fase di precisazione delle conclusioni.
La stessa risulta inoltre infondata nel merito – e, pertanto, non rilevabile d'ufficio - stante la non applicabilità della disciplina in materia mediazione obbligatoria al contratto in oggetto.
Ai fini della corretta qualificazione del contratto predetto rileva la differenza tra le due fattispecie di contratto d'appalto e d'opera. Tale differenza è ben delineata dalle norme presenti nel codice civile e risiede nel requisito della organizzazione d'impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore.
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato come il requisito dell'organizzazione imprenditoriale postula che l'appaltatore debba disporre di un apparato di medie o grandi dimensioni, distinguendosi in tal modo dal contratto d'opera il quale coinvolge la piccola impresa. (cfr. Cass. Civ. n. 27258/2017).
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato come depongono a favore dell'esistenza di una organizzazione di impresa sia l'ampiezza dell'opera commissionata, riguardante l'efficientamento energetico di un immobile e connesse opere di ristrutturazione nonché la natura della ditta specializzata avente forma di società di capitali. Ne consegue la riconducibilità del contratto per cui è causa alla figura dell'appalto, non trovando, dunque, applicazione la disciplina in materia di mediazione obbligatoria.
L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte attrice non è fondata anche per le predette ragioni.
Passando al merito, vanno in primo luogo precisati i rapporti intercorrenti tra le parti.
Al riguardo, parte opposta deduce come le somme oggetto di decreto ingiuntivo siano riconducibili a differenti rapporti contrattuali facenti capo alle medesime parti in causa.
In particolare, secondo tale ricostruzione, le somme indicate nella fattura n. 33 ammontanti ad €
47.666,81 si riferiscono al contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 26.3.2021 avente ad oggetto “opere di miglioramento energentico connessse a interventi agevolati da Superbonus 110%” mentre le somme indicate nella fattura n. 34 ammontanti ad € 69.805,33 si riferiscono a un diverso contratto sottoscritto in forma orale avente ad oggetto “l'esecuzione di interventi di ristrutturazione”.
Parte opposta deduce, conseguentemente, come solo il completamento delle opere di cui al primo contratto fosse soggetta al termine di 120 giorni ivi previsto, mentre alcun termine era stato pattuito dalle parti in relazione al secondo contratto avente ad oggetto opere di ristrutturazione e di conseguenza nessun ritardo potrebbe, quindi, imputarsi alla Controparte_1 Premesso quanto sopra, con riferimento alle opere di miglioramento energetico rileva quanto riportato nell'art. 1 del relativo contratto. Tale norma, nel definire l'oggetto dell'appalto, precisa che “formano oggetto del presente contratto i lavori (…) consistenti nelle opere di miglioramento energetico connesse a interventi agevolati da Superbonus 110% (…). Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte (…) che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera”.
Il contratto contemplava, quindi, la possibilità che le parti concordassero opere aggiuntive rispetto a quelle di mero efficientamento energetico, senza ricorrere alla stipula di un nuovo contratto.
Tale assunto è stato confermato anche dal teste sig. , direttore dei lavori, all'udienza del Tes_1
16.4.2024, il quale ha riferito come le opere di ristrutturazione fossero “propedeutiche alla realizzazione dell'efficientamento energetico e dell'isolamento”.
Trattasi, quindi, di prestazioni dipendenti l'una dall'altra di talché le stesse non avrebbero potuto seguire vicende autonome, senza compromettere la finalità complessiva dell'operazione economica.
Né, tantomeno, la ha fornito prova dell'avvenuta stipula di un secondo contratto, anche Controparte_1 eventualmente in forma orale, prova che non è stata raggiunta nemmeno nel corso dell'istruttoria orale,.
In punto di onere della prova, infatti, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, va specificato come questa dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. Civ., n. 6421/2003)
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce
Pertanto, in mancanza di apposita prova fornita dalla parte opposta circa l'esistenza di un secondo contratto stipulato in forma orale, risulta priva di pregio la tesi sposata dalla medesima parte. Conseguentemente, tali opere rientrano nell'oggetto del contratto stipulato tra le parti in data
26.3.2021 e sono soggette alle medesime condizioni contrattuali ivi previste.
Tra queste rileva, in particolare, l'art. 4 il quale prevede che: “il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato i giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori”.
Sul punto deve rilevarsi che, sebbene il verbale di inizio lavori non sia stato prodotto dalle parti, dalla documentazione allegata in atti da parte opponente si desume come i lavori siano stati avviati il
24.5.2021. Circostanza, quest'ultima, su cui non ha fornito specifica prova contraria. Controparte_1
È, in ogni caso, pacifico, anche alla luce della ricostruzione operata da parte opposta, che i lavori siano effettivamente iniziati nel corso del 2021 e protrattisi ben oltre i 120 giorni contrattualmente previsti, sino all'interruzione degli stessi a seguito di comunicazione, trasmessa dalla sig.ra Pt_1 alla in data 15.3.2022, con la quale la stessa invocava l'intervenuta risoluzione per Controparte_1 inadempimento.
Sul punto parte opponente deduce come tali ritardi fossero imputabili ad una negligenza da parte del direttore dei lavori, alle ripetute varianti d'opera richieste dalla committente nonché all'assenza di indicazioni progettuali. Si precisa, tuttavia, come l'art. 6 del contratto prevedesse la possibilità per l'appaltatore, in caso di ritardo a lui non imputabile, di ottenere una proroga del termine di durata dei lavori, a condizione che ciò fosse oggetto di apposita richiesta “scritta e motivata” da parte di pervenuta alla committente prima della scadenza del termine originariamente fissato. Controparte_1
Orbene, nessuna prova è stata fornita da parte opposta circa la trasmissione alla sig.ra di una Pt_1 siffatta richiesta e, per tali ragioni, va accertato l'inadempimento da parte della Controparte_1
Sul punto, va osservato come tra le parti non sia effettivamente intervenuta una risoluzione di diritto come asserito da parte opposta, stante l'assenza di un'apposita diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., da parte della sig.ra Non sussistono, inoltre, le ulteriori ipotesi contemplate dagli artt. 1456 Pt_1
e 1457 cc..
Ciò non esclude, tuttavia, che il Giudice possa accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., “facendo applicazione dei principi giurisprudenziali che considerano inadempimento di non scarsa importanza il ritardo che supera ogni ragionevole limite di tolleranza occorrendo aver riguardo all'oggetto ed alla natura del contratto al comportamento complessivo delle parti (anche posteriore alla conclusione del contratto) ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione, dopo un certo tempo” (cfr. Cass. Civ. n. 14409/2018). Orbene, risulta non controversa la circostanza che i lavori si siano protratti oltre il termine contrattualmente previsto senza che ciò fosse oggetto di apposita richiesta alla committente. È, inoltre, provato da apposito scambio di PEC tra il direttore dei lavori e parte opposta che tali lavori siano stati successivamente interrotti. Non è stata fornita alcuna prova da parte della Controparte_1 circa una successiva ripresa dei lavori, neanche a seguito dello specifico sollecito trasmesso dal direttore dei lavori.
A ciò si aggiunga il fatto che il ritardo è stato tale da comportare la perdita del beneficio fiscale sotteso al contratto stipulato tra le parti e ha costituito, pertanto, un inadempimento non di scarsa l'importanza.
La domanda di risoluzione del contratto deve, pertanto, essere accolta.
In applicazione dell'art. 1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Orbene, il contratto in oggetto non può essere assimilato ad un contratto ad “esecuzione istantanea”, essendo caratterizzato da numerose prestazioni frazionabili rese dall'appaltatore, attestabili tramite il meccanismo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). Avendo carattere “di durata” il contratto d'appalto deve essere attratto nella disciplina di cui all'art. 1458 c.c., propria dei contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. Cass. Civ. 8765/2024).
Gli effetti della risoluzione in oggetto non retroagiscono, pertanto, alle prestazioni già eseguite da
. CP_1
Con riferimento, invece, ai lavori la cui remunerazione è oggetto del decreto ingiuntivo opposto e contestati da parte opponente, deve rilevarsi quanto di seguito.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, le fatture prodotte da “sono del tutto prive Controparte_1 di una descrizione causale che consenta di comprendere a quali specifici lavori si riferiscano, essendo presenti solo indicazioni generiche di “lavori di ristrutturazione” e di “lavori di efficientamento”, nonchè la collocazione temporale degli stessi”.
Tali fatture non sono, pertanto, idonee a provare l'effettiva realizzazione delle opere non risultando, peraltro, che queste siano state portate a conoscenza del committente e che questi le abbia accettate senza riserve (Cass. Civ., n. 14399/2024). A ciò si aggiunga che trattasi di fatture prive di dettaglio in merito alla tipologia di lavori eventualmente svolti che non consente, quindi, di distinguere tra le opere rientranti nelle fatture già pagate e quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento, invece, all'asserito preventivo analitico prodotto da parte opposta, contenente le opere di ristrutturazione eseguite e il relativo importo delle stesse, trattasi di documento privo di data certa e del quale non è stata provata l'effettiva consegna all'attrice, nonché la relativa approvazione.
Tale circostanza non risulta confermata nemmeno dall'istruttoria orale condotta, in quanto tuti i testimoni sentiti, sebbene confermino l'avvenuto svolgimento di taluni lavori in loco, non hanno riferito se tali lavori rientrassero tra quelli oggetto delle fatture già pagate e quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Tale incompletezza a livello probatorio rileva ulteriormente al fine del decidere, considerata anche l'assenza di un preventivo specifico a monte tra le parti, non essendo all'uopo sufficiente quanto prodotto da parte convenuta, per tutte le ragioni anzidette.
Stante la mancata prova circa l'effettivo svolgimento di opere ulteriori rispetto a quelle rientranti nelle fatture già pagate dalla sig.ra nulla è ulteriormente dovuto da parte opponente a parte Pt_1 opposta.
Ne consegue che l'opposizione, per le ragioni anzidette, deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, parte opponente ritiene di aver subito un danno pari ad € 29.479,74, senza tuttavia chiarire sulla base di tali calcoli abbia quantificato tale cifra.
La relativa domanda va pertanto rigettata in quanto generica e priva di qualsiasi indicazione specifica necessaria alla quantificazione effettiva del danno lamentato, il cui onere della prova gravava sulla medesima parte richiedente.
Fondata e documentalmente provata risulta, invece, la domanda di risarcimento del danno conseguente all'aver dovuto sopportare spese a titoli di canoni locazione stante il ritardo nella conclusione dei lavori relativi alla propria abitazione principale.
La relativa domanda va pertanto accolta e va condannata a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma di €2.585,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma progressivamente
[...] rivalutata, a titolo di risarcimento del danno come sopra declinato, Alla luce del parziale accoglimento delle domande proposte da entrambe le parti, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G.
2384/2023 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 26.3.2021 per inadempimento di Controparte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 433/2023, emesso dal Tribunale di Varese in data 12.6.2023 nei confronti di e a favore di Parte_1
Controparte_1
- condanna l pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro €2.585,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 19.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2384/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Casali Ronco n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Carosi (C.F. ) C.F._2 ed Emilio Lombardi (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 questi ultimi in Varese, Corso Matteotti n. 53, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
P.VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.VA_1 [...]
(C.F. ), con sede legale ad TE (VA) via E. Comolli n. 23, CP_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Mancini (C.F. ) e dall'avv. Alan C.F._5
Andreoletti (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi C.F._6 in Varese, Via Orrigoni n. 15, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
in via preliminare e/o pregiudiziale: qualora se ne ravvisassero i presupposti, dichiarare
l'improcedibilità del presente giudizio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare nel merito: qualora ne venisse fatta richiesta non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi di opposizione riportati nell'espositiva e fondati anche su prova scritta;
in via principale nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del D.I. opposto e per
l'effetto revocare il D.I. n. 433 /2023 del Tribunale di Varese;
in via riconvenzionale nel merito: accertare e dichiarare che il contratto di appalto intervenuto tra la e la signora si è risolto per causa imputabile Parte_2 Parte_1 all'appaltatrice; per l'effetto accertare e dichiarare ulteriormente l'appaltatrice obbligata a risarcire la committente di tutti gli oneri e danni patiti a causa del comportamento omissivo della stessa appaltatrice, così come elencati in narrativa e, conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento di € 29.479,74 oltre € 2.585,00 per canoni di locazione ingiustamente sopportati (e/o quella maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa) in favore dell'opponente, nonché accertare e dichiarare la ditta obbligata a manlevare e garantire l'opponente nei Controparte_1 confronti dell'Agenzia delle Entrate qualora la signora fosse tenuta alla restituzione in favore Pt_1 dell'Erario di tutte le somme rinvenienti dal mancato Superbonus, compresi interessi e sanzioni;
in via istruttoria: si richiamano integralmente le istanze già riportate nelle conclusioni di cui alle note depositate il 7 novembre 2024”.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione, così giudicare:
nel merito, in via principale:
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare , a Parte_1 versare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € Controparte_1 117.472,14, oltre interessi moratori dal dovuto sino al saldo effettivo, oltre spese e compensi del procedimento di ingiunzione;
- respingere ogni domanda formulata dalla parte attrice opponente, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate, accertare l'importo dovuto da e condannarla al relativo pagamento in favore Parte_1 di Controparte_1
in ogni caso: condannare parte attrice opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio;
in via istruttoria: ammettere prova per testimoni della parte convenuta opposta sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 2, 7 e 12 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 6.2.2024 con i testi ivi indicati, nonché ammettere la prova contraria indiretta di cui ai capitoli da 26 a 30 della memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. del 15.2.2024”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 27.9.2023, spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2023, emesso dal Tribunale di Varese in data
12.6.2023, a mezzo del quale il citato Tribunale ingiungeva alla stessa di pagare in favore di CP_1 la somma complessiva di Euro 117.472,14 oltre interessi e spese, a titolo di fatture non pagate.
[...]
Con il predetto atto di citazione parte opponente chiedeva in via preliminare di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e in via principale di accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia del decreto e per l'effetto revocarlo.
Chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto tra parte opponente e parte opposta e per l'effetto condannare quest'ultima a risarcire i danni patiti dalla sig.ra e a manlevarla da eventuali obblighi di restituzione in favore Parte_1 dell'Erario.
In data 13.12.2023 si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, di confermare il decreto, di condannare parte opponente al pagamento di quanto dovuto e di respingere ogni domanda dalla stessa formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.2.2024, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruiva la causa tramite ammissione di prova orale per testi e per interpello, sentiti all'udienza del 16.4.2024, all'esito della quale il Giudice, su richiesta delle parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 9.1.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione va accolta per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice chiede che venga dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, sull'assunto che il contratto per cui è causa “non si identifica nel solo appalto, in quanto le opere che la parte ricorrente/convenuta ritiene (ingiustificatamente) aver poi eseguito a spot potrebbero ricadere nella semplice opera”. L'eccezione risulta tardiva in quanto avrebbe dovuto essere sollevata in occasione della prima udienza successiva all'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e non nella susseguente fase di precisazione delle conclusioni.
La stessa risulta inoltre infondata nel merito – e, pertanto, non rilevabile d'ufficio - stante la non applicabilità della disciplina in materia mediazione obbligatoria al contratto in oggetto.
Ai fini della corretta qualificazione del contratto predetto rileva la differenza tra le due fattispecie di contratto d'appalto e d'opera. Tale differenza è ben delineata dalle norme presenti nel codice civile e risiede nel requisito della organizzazione d'impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore.
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato come il requisito dell'organizzazione imprenditoriale postula che l'appaltatore debba disporre di un apparato di medie o grandi dimensioni, distinguendosi in tal modo dal contratto d'opera il quale coinvolge la piccola impresa. (cfr. Cass. Civ. n. 27258/2017).
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato come depongono a favore dell'esistenza di una organizzazione di impresa sia l'ampiezza dell'opera commissionata, riguardante l'efficientamento energetico di un immobile e connesse opere di ristrutturazione nonché la natura della ditta specializzata avente forma di società di capitali. Ne consegue la riconducibilità del contratto per cui è causa alla figura dell'appalto, non trovando, dunque, applicazione la disciplina in materia di mediazione obbligatoria.
L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte attrice non è fondata anche per le predette ragioni.
Passando al merito, vanno in primo luogo precisati i rapporti intercorrenti tra le parti.
Al riguardo, parte opposta deduce come le somme oggetto di decreto ingiuntivo siano riconducibili a differenti rapporti contrattuali facenti capo alle medesime parti in causa.
In particolare, secondo tale ricostruzione, le somme indicate nella fattura n. 33 ammontanti ad €
47.666,81 si riferiscono al contratto d'appalto sottoscritto dalle parti in data 26.3.2021 avente ad oggetto “opere di miglioramento energentico connessse a interventi agevolati da Superbonus 110%” mentre le somme indicate nella fattura n. 34 ammontanti ad € 69.805,33 si riferiscono a un diverso contratto sottoscritto in forma orale avente ad oggetto “l'esecuzione di interventi di ristrutturazione”.
Parte opposta deduce, conseguentemente, come solo il completamento delle opere di cui al primo contratto fosse soggetta al termine di 120 giorni ivi previsto, mentre alcun termine era stato pattuito dalle parti in relazione al secondo contratto avente ad oggetto opere di ristrutturazione e di conseguenza nessun ritardo potrebbe, quindi, imputarsi alla Controparte_1 Premesso quanto sopra, con riferimento alle opere di miglioramento energetico rileva quanto riportato nell'art. 1 del relativo contratto. Tale norma, nel definire l'oggetto dell'appalto, precisa che “formano oggetto del presente contratto i lavori (…) consistenti nelle opere di miglioramento energetico connesse a interventi agevolati da Superbonus 110% (…). Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte (…) che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera”.
Il contratto contemplava, quindi, la possibilità che le parti concordassero opere aggiuntive rispetto a quelle di mero efficientamento energetico, senza ricorrere alla stipula di un nuovo contratto.
Tale assunto è stato confermato anche dal teste sig. , direttore dei lavori, all'udienza del Tes_1
16.4.2024, il quale ha riferito come le opere di ristrutturazione fossero “propedeutiche alla realizzazione dell'efficientamento energetico e dell'isolamento”.
Trattasi, quindi, di prestazioni dipendenti l'una dall'altra di talché le stesse non avrebbero potuto seguire vicende autonome, senza compromettere la finalità complessiva dell'operazione economica.
Né, tantomeno, la ha fornito prova dell'avvenuta stipula di un secondo contratto, anche Controparte_1 eventualmente in forma orale, prova che non è stata raggiunta nemmeno nel corso dell'istruttoria orale,.
In punto di onere della prova, infatti, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, va specificato come questa dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. Civ., n. 6421/2003)
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce
Pertanto, in mancanza di apposita prova fornita dalla parte opposta circa l'esistenza di un secondo contratto stipulato in forma orale, risulta priva di pregio la tesi sposata dalla medesima parte. Conseguentemente, tali opere rientrano nell'oggetto del contratto stipulato tra le parti in data
26.3.2021 e sono soggette alle medesime condizioni contrattuali ivi previste.
Tra queste rileva, in particolare, l'art. 4 il quale prevede che: “il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato i giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori”.
Sul punto deve rilevarsi che, sebbene il verbale di inizio lavori non sia stato prodotto dalle parti, dalla documentazione allegata in atti da parte opponente si desume come i lavori siano stati avviati il
24.5.2021. Circostanza, quest'ultima, su cui non ha fornito specifica prova contraria. Controparte_1
È, in ogni caso, pacifico, anche alla luce della ricostruzione operata da parte opposta, che i lavori siano effettivamente iniziati nel corso del 2021 e protrattisi ben oltre i 120 giorni contrattualmente previsti, sino all'interruzione degli stessi a seguito di comunicazione, trasmessa dalla sig.ra Pt_1 alla in data 15.3.2022, con la quale la stessa invocava l'intervenuta risoluzione per Controparte_1 inadempimento.
Sul punto parte opponente deduce come tali ritardi fossero imputabili ad una negligenza da parte del direttore dei lavori, alle ripetute varianti d'opera richieste dalla committente nonché all'assenza di indicazioni progettuali. Si precisa, tuttavia, come l'art. 6 del contratto prevedesse la possibilità per l'appaltatore, in caso di ritardo a lui non imputabile, di ottenere una proroga del termine di durata dei lavori, a condizione che ciò fosse oggetto di apposita richiesta “scritta e motivata” da parte di pervenuta alla committente prima della scadenza del termine originariamente fissato. Controparte_1
Orbene, nessuna prova è stata fornita da parte opposta circa la trasmissione alla sig.ra di una Pt_1 siffatta richiesta e, per tali ragioni, va accertato l'inadempimento da parte della Controparte_1
Sul punto, va osservato come tra le parti non sia effettivamente intervenuta una risoluzione di diritto come asserito da parte opposta, stante l'assenza di un'apposita diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., da parte della sig.ra Non sussistono, inoltre, le ulteriori ipotesi contemplate dagli artt. 1456 Pt_1
e 1457 cc..
Ciò non esclude, tuttavia, che il Giudice possa accogliere la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., “facendo applicazione dei principi giurisprudenziali che considerano inadempimento di non scarsa importanza il ritardo che supera ogni ragionevole limite di tolleranza occorrendo aver riguardo all'oggetto ed alla natura del contratto al comportamento complessivo delle parti (anche posteriore alla conclusione del contratto) ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione, dopo un certo tempo” (cfr. Cass. Civ. n. 14409/2018). Orbene, risulta non controversa la circostanza che i lavori si siano protratti oltre il termine contrattualmente previsto senza che ciò fosse oggetto di apposita richiesta alla committente. È, inoltre, provato da apposito scambio di PEC tra il direttore dei lavori e parte opposta che tali lavori siano stati successivamente interrotti. Non è stata fornita alcuna prova da parte della Controparte_1 circa una successiva ripresa dei lavori, neanche a seguito dello specifico sollecito trasmesso dal direttore dei lavori.
A ciò si aggiunga il fatto che il ritardo è stato tale da comportare la perdita del beneficio fiscale sotteso al contratto stipulato tra le parti e ha costituito, pertanto, un inadempimento non di scarsa l'importanza.
La domanda di risoluzione del contratto deve, pertanto, essere accolta.
In applicazione dell'art. 1458 c.c. la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Orbene, il contratto in oggetto non può essere assimilato ad un contratto ad “esecuzione istantanea”, essendo caratterizzato da numerose prestazioni frazionabili rese dall'appaltatore, attestabili tramite il meccanismo degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). Avendo carattere “di durata” il contratto d'appalto deve essere attratto nella disciplina di cui all'art. 1458 c.c., propria dei contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. Cass. Civ. 8765/2024).
Gli effetti della risoluzione in oggetto non retroagiscono, pertanto, alle prestazioni già eseguite da
. CP_1
Con riferimento, invece, ai lavori la cui remunerazione è oggetto del decreto ingiuntivo opposto e contestati da parte opponente, deve rilevarsi quanto di seguito.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, le fatture prodotte da “sono del tutto prive Controparte_1 di una descrizione causale che consenta di comprendere a quali specifici lavori si riferiscano, essendo presenti solo indicazioni generiche di “lavori di ristrutturazione” e di “lavori di efficientamento”, nonchè la collocazione temporale degli stessi”.
Tali fatture non sono, pertanto, idonee a provare l'effettiva realizzazione delle opere non risultando, peraltro, che queste siano state portate a conoscenza del committente e che questi le abbia accettate senza riserve (Cass. Civ., n. 14399/2024). A ciò si aggiunga che trattasi di fatture prive di dettaglio in merito alla tipologia di lavori eventualmente svolti che non consente, quindi, di distinguere tra le opere rientranti nelle fatture già pagate e quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento, invece, all'asserito preventivo analitico prodotto da parte opposta, contenente le opere di ristrutturazione eseguite e il relativo importo delle stesse, trattasi di documento privo di data certa e del quale non è stata provata l'effettiva consegna all'attrice, nonché la relativa approvazione.
Tale circostanza non risulta confermata nemmeno dall'istruttoria orale condotta, in quanto tuti i testimoni sentiti, sebbene confermino l'avvenuto svolgimento di taluni lavori in loco, non hanno riferito se tali lavori rientrassero tra quelli oggetto delle fatture già pagate e quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Tale incompletezza a livello probatorio rileva ulteriormente al fine del decidere, considerata anche l'assenza di un preventivo specifico a monte tra le parti, non essendo all'uopo sufficiente quanto prodotto da parte convenuta, per tutte le ragioni anzidette.
Stante la mancata prova circa l'effettivo svolgimento di opere ulteriori rispetto a quelle rientranti nelle fatture già pagate dalla sig.ra nulla è ulteriormente dovuto da parte opponente a parte Pt_1 opposta.
Ne consegue che l'opposizione, per le ragioni anzidette, deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, parte opponente ritiene di aver subito un danno pari ad € 29.479,74, senza tuttavia chiarire sulla base di tali calcoli abbia quantificato tale cifra.
La relativa domanda va pertanto rigettata in quanto generica e priva di qualsiasi indicazione specifica necessaria alla quantificazione effettiva del danno lamentato, il cui onere della prova gravava sulla medesima parte richiedente.
Fondata e documentalmente provata risulta, invece, la domanda di risarcimento del danno conseguente all'aver dovuto sopportare spese a titoli di canoni locazione stante il ritardo nella conclusione dei lavori relativi alla propria abitazione principale.
La relativa domanda va pertanto accolta e va condannata a restituire a Controparte_1 Parte_1
la somma di €2.585,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma progressivamente
[...] rivalutata, a titolo di risarcimento del danno come sopra declinato, Alla luce del parziale accoglimento delle domande proposte da entrambe le parti, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G.
2384/2023 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 26.3.2021 per inadempimento di Controparte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 433/2023, emesso dal Tribunale di Varese in data 12.6.2023 nei confronti di e a favore di Parte_1
Controparte_1
- condanna l pagamento a favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro €2.585,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 19.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra