Versione
29 maggio 1993
29 maggio 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio 1993, n. 19 . AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 giugno 1993.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio 1993, n. 19 . AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 giugno 1993.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 16
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