Decreto cautelare 13 maggio 2022
Ordinanza collegiale 30 maggio 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/06/2025, n. 12144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12144 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05109/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5109 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Alberto Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- previa sospensione, del giudizio di non idoneità adottato il 16 marzo 2022 dalla commissione per l’accertamento attitudinale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 58 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dei Corpi dell’Arma Aeronautica, nominata con Decreto n. -OMISSIS- REG2022 -OMISSIS- del 27 gennaio 2011;
- ove occorra, del Bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 58 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dei Corpi dell'Arma Aeronautica indetto con decreto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa n. 0371774 del 18.08.2021 aprile 2016 e pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 73 del 14 settembre 2021;
- nonché ogni atto successivo, connesso e/o conseguenziale allo stato sconosciuto.
E per l'adozione delle misure cautelari
anche monocratiche
- volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato e l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo, se del caso, apposita sessione straordinaria.
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 58 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dei corpi dell’Arma Aereonautica indetto con decreto della Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa del 18.8.2021, ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato in data 16 marzo 2022 dalla Commissione esaminatrice all’esito dello svolgimento delle prove di efficienza fisica; nel ricorso è altresì articolata una domanda di risarcimento del danno in forma specifica “ mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierna ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico ” ( cfr. ricorso introduttivo, pag. 2);
- nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento del 23 maggio 2025 il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del Codice del processo amministrativo ha dato avviso alle parti di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della mancata impugnazione della graduatoria definitiva del concorso per cui è causa, atteso che:
- al momento della proposizione del gravame la graduatoria definitiva non risultava ancora pubblicata;
- rispetto ad essa, quindi, non può ritenersi sufficiente il generico riferimento nel ricorso ad “ ogni atto successivo, connesso e/o conseguenziale allo stato sconosciuto”, giacché, per un verso, non è consentita l’impugnazione di atti futuri, oltre che non ancora ben individuati (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1242 del 25 marzo 2016, secondo cui il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa) e, per altro verso, per l’impugnazione degli atti sopravvenuti è previsto l’apposito istituto dei motivi aggiunti;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.