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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di EG Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4137/2019 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 21.11.2024 vertente tra c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
[...] C.F._2
FEDERICO
-ricorrenti-
e c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Filomena PRIOLO
-resistente- nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. NT
Alberto ABENAVOLI
-resistente- oggetto: ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c.
conclusioni: come da atti e verbali di causa
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO e DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per denuncia di danno temuto ex artt. 669-bis e 688 c.p.c. e 1172
c.c., depositato in data 13.12.2019 e notificato in data 17.1.2020, e Parte_2
citavano in giudizio ed il Parte_1 CP_3 NT
1 premettendo:
-di essere proprietari di alcune unità immobiliari site in NT
località via Comunale di Vito Inferiore e, nello specifico, dell'unità Parte_2
immobiliare identificata con le particelle nn. 561-564 del foglio di mappa 46, sub 4, del catasto fabbricati RC, dell'unità immobiliare identificata con la Pt_1
particella n. 562 del foglio di mappa 46, sub 2, del medesimo catasto fabbricati;
-di essere proprietari pro quota della stradella – identificata con la particella n.
389 del foglio di mappa n. 46 del catasto terreni - che costeggia i loro immobili e che consente l'immissione nella via pubblica;
-che sia gli immobili che la stradella confinano con il fabbricato individuato dalla particella n. 436 del foglio di mappa 46, sub 2, del catasto fabbricati RC;
-che la suddetta unità risulta essere di proprietà di;
CP_3
-che la medesima unità immobiliare (identificata con la particella n. 436) versa in stato completo di abbandono e pericolante (tetto con strutture in legno, lamiere ed eternit dissestato e parzialmente crollato;
struttura portante pericolante;
muratura perimetrale instabile);
-che visto il precario stato dei luoghi e l'inerzia di chi avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione dei luoghi (proprietario – P.A.), avevano già avviato un procedimento per accertamento tecnico preventivo nel corso del quale si era costituito rilevando di aver ceduto il bene al CP_3 NT
che, quindi, era stato citato in garanzia;
[...]
-che la c.t.u. disposta nel predetto procedimento (avente n.r.g. 1426/2019), aveva appurato lo stato di pericolo di crollo della struttura in oggetto e la necessità di interventi immediati;
-che, durante l'espletamento della predetta c.t.u., il muro perimetrale e parte della costruzione di cui all'immobile identificato con la particella n. 436 erano crollati provocando danni – quantificati in € 25.000,00 - alle loro proprietà ed impedendo l'accesso pedonale alle stesse.
Quindi, chiedevano che il Tribunale di EG Calabria ordinasse a
[...]
ed al di la messa in sicurezza immediata CP_3 CP_2 NT
2 dell'immobile in oggetto, la rimozione del materiale che ostruisce la viabilità e l'accesso alle loro proprietà.
1.1.Il rimaneva contumace sia nel giudizio di NT
accertamento tecnico preventivo nonché nella fase cautelare del giudizio di danno temuto mentre il si costituiva contestando la domanda e rilevando CP_3
quanto segue:
“1) preliminarmente va rilevato che nell'anno 2008, per convenzione di cessione volontaria, il sig. cedeva al Comune di CP_3 NT
l'immobile oggetto del giudizio;
le parti costituite nella convenzione, convenivano che, al momento della firma dell'atto, il avrebbe potuto procedere CP_4
all'immediata occupazione permanente del terreno, alle volture e trascrizioni nei pubblici registri immobiliari, nonché avrebbe dovuto provvedere all'emissione del decreto di esproprio per la voltura definitiva del terreno. Nel corso degli anni, veniva
effettuato versamento della somma riconosciuta al , nonché ripetuti solleciti CP_3
con telefonate e comunicazioni formali a mezzo pec al al fine di CP_4
effettuare la voltura del terreno espropriato;
2) con pec del 19.6.2019, che si allega in copia, lo scrivente procuratore
chiedeva al contezza sui fatti;
NT
3) Con pec del 2.7.2019, che si allega in copia, a firma Dott. Per_1
, responsabile della procedura di esproprio, il ,
[...] NT
così scriveva: “…facendo seguito agli intercorsi telefonici, le comunico che dalla documentazione a me trasmessa dal dirigente pro-tempore nell'anno 2014, si evidenzia che, nonostante sia stato liquidato il valore pattuito al sig. , tra gli CP_3
atti a me trasmessi non ho riscontrato il decreto definitivo di esproprio. So per certo
che durante il periodo Commissariale, è stata approvata una Delibera che sanava tutte le attività espropriative non ancora completate. Sarà mia cura reperire tale
Deliberazione e trasmettergliela celermente. Le comunico, inoltre, che nell'area espropriata è stato progettato ed appaltato un intervento, per il quale è stata già effettuata la consegna dei lavori. Nei prossimi giorni i mezzi saranno in cantiere, ed il titolare dell'impresa ha già disposizioni in merito alle lavorazioni da eseguire, il
3 muro che viene segnalato avrà priorità assoluta”.
4) Con pec del 29.01.2020, che si allega in copia, a seguito della nuova citazione per l'odierno giudizio, si diffidava ed intimava nuovamente il
[...]
, per un immediato intervento risolutivo, con manleva del ”. NT CP_3
Il resistente eccepiva, in definitiva, di non essere in alcun modo CP_3
responsabile dell'area in quanto non più proprietario e, in ogni caso, in quanto della stessa non aveva da tempo la disponibilità e chiedeva il rigetto del ricorso nei propri confronti.
1.2.Istruito con l'acquisizione della c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (avente r.g.n.a.c. 1426/19), il ricorso è stato deciso con ordinanza del 23.6.2020 per effetto della quale il NT
è stato condannato a mettere in sicurezza il manufatto sito in
[...] [...]
, via Comunale di Vito Inferiore, identificato con la particella n. 436 del CP_2
foglio di mappa n. 46 del catasto fabbricati, nonché a rimuovere completamente i detriti presenti sulla particella n. 389 del medesimo foglio di mappa.
Per comodità, si trascrivono i passaggi ritenuti più rilevanti della predetta ordinanza: '…il ricorso è certamente fondato in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1172 c.c. ovvero l'esistenza di un possibile e futuro danno “da cosa a cosa” … così come ha accertato il c.t.u. nel procedimento per a.t.p. r.g. n. 1426/19
… il manufatto, come risulta nelle foto, versa in uno stato di completo abbandono e degrado. La copertura, composta da un misto di struttura mista di legno, lamiere e eternit, si presenta in uno stato collassato, dissestato, lesionato, in buona parte crollata e staccata dalla struttura portante (ordinatura principale e secondaria); quest'ultima, grava su una muratura perimetrale, la cui stabilità è precaria e insicura…La possibilità di ribaltamento e di instabilità della muratura ancora oggi sono notevoli, considerato, come si evince dal rilievo fotografico, che la struttura è stata assemblata con materiale misto , apparentemente senza alcun progetto/calcolo strutturale… I signori che convivono tutto oggi con il costante pericolo di Pt_1
ulteriore caduta e crollo del muro, non possono usufruire della stradella di proprietà, che costituisce l'accesso alla strada via Vito inferiore. Inoltre in questo
4 momento non possono utilizzare gli automezzi in quanto la stradella interdetta al traffico dalla presenza del nastro dei vigili del fuoco. A parere dello scrivente, come risulta dalle foto e per quanto precedentemente esposto, l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti e indubbia e solida. La caduta della copertura e il crollo del muro, come evidenziato nel verbale, testimoniano la pericolosità del manufatto. Nelle foto n. 12- 13- 14- 18, si evince che il crollo è avvenuto sulla proprietà e Pt_1
sulla stradella (per 2/3 di proprietà percorsa, prima del collo perché ora è Pt_1
stata chiusa dai vigili del fuoco, giornalmente dagli stessi e da terzi, considerando la servitù di passaggio della stradella antistanti le abitazioni e il garage ... Il pericolo per la famiglia persiste tutt'oggi, in quanto il muro potrebbe collassare, Pt_1
riversandosi sulla proprietà … Alla luce di queste considerazioni tecniche è Pt_1
chiaro che l'estremo grado di degrado in cui versa il manufatto situato sulla particella 436 sia un pericolo concreto e attuale per gli immobili di proprietà dei
ricorrenti in considerazione del rischio di un crollo totale o anche solo parziale sulla proprietà dei ed anche sulla stradella che consente l'accesso alla suddetta Pt_1
proprietà…'.
1.3.Con istanza del 7.8.2020 ex art. 703 comma 4 c.p.c. e Pt_1 Parte_2
hanno agito per la prosecuzione nel merito del giudizio introdotto nella fase
[...]
cautelare concludendo nei seguenti termini:
'confermare nel merito le statuizioni adottate con la ordinanza cautelare e, conseguentemente, condannare il , in persona del NT
Sindaco legale rappresentate pro tempore, a:
- mettere in sicurezza il manufatto situato in Via Comunale di Vito Inferiore, posto sul terreno identificato con la particella n. 436 foglio di mappa n. 46, Catasto
fabbricati del Comune di nonché a rimuovere completamente i NT
detriti presenti sulla n. 389 del medesimo foglio di mappa;
- accertato il diritto al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti, riconoscere agli stessi l'importo, come determinato, ammontante ad € 28.000,00, o quella somma, anche minore, che verrà in via subordinata determinata in via equitativa.
Confermare nel merito la estromissione dal presente giudizio del sig. CP_3
5 . CP_3
Condannare parte soccombente alla rifusione di spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito'.
1.4.Si è costituito aderendo alla richiesta della sua estromissione CP_3
dal giudizio avanzata da e . Pt_1 Parte_2
1.5.Con comparsa del 18.2.2022 si è costituito il NT
deducendo quanto segue:
'…alla luce dei fatti, parte ricorrente non ha diritto di chiedere alcunché, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, che, nel corso del presente giudizio, ha dimostrato spirito collaborativo, ottemperando alle statuizioni del Tribunale civile di
EG Calabria, disposte con l'ordinanza del 23.6.2020 (obblighi di fare), provvedendo all'esecuzione dei lavori richiesti, sui luoghi di causa, nel mese di ottobre del 2019, tramite la totale demolizione del manufatto. I suddetti lavori sono
stati eseguiti dalla ditta Costrubo soc. coop., appaltatrice dei lavori, relativi al costruendo “Parco ludico di Vito”, banditi dall'Amministrazione comunale di
EG , e la cui area, oggetto di intervento, comprendeva anche il luogo in CP_2
cui era situata l'opera di cui trattasi, così come si evince dalla nota informativa del settore ammodernamento rete idrica, fognaria, sistemi manutentivi ed ERP, prot. n.
0029428.I del 11.2.2022, che si offre in comunicazione'.
Quindi, ha concluso nei seguenti termini:
'1) in via principale, accertare e dichiarare che il NT
ha ottemperato alle statuizioni del medesimo organo giudicante, disposte, con
l'ordinanza, emessa in data 23.6.2020 (obblighi di fare), avendo provveduto all'esecuzione dei lavori richiesti, sui luoghi di causa, con l'ausilio della
[...]
(appaltatrice dei lavori, relativi al costruendo “Parco ludico di Controparte_5
Vito”, banditi dall'Amministrazione comunale di , e la cui area, NT
oggetto di intervento, comprendeva anche il luogo in cui era situata l'opera di cui
trattasi), nel mese di ottobre del 2019, tramite la totale demolizione del manufatto, come da nota informativa del Settore comunale Ammodernamento Rete Idrica,
Fognaria, Sistemi Manutentivi ed ERP, prot. n. 0029428.I del 11.2.2022, sicché
6 controparte non può chiedere alcunché all'Amministrazione Comunale;
2) in via subordinata, disporre la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del giudizio'.
1.6.Con ordinanza del 9.7.2021 il Giudice designato ha nominato un c.t.u. conferendogli il seguente incarico: “accerti, anche sulla base delle allegazioni di parte attrice e della c.t.p. prodotta anche in questa sede, se la situazione di pericolo e
di carenza di manutenzione già analizzata nella consulenza eseguita nel procedimento a.t.p. r.g. n. 1426/19 abbia procurato, in data successiva all'11.11.2019, danni agli immobili di proprietà dei signori In caso di Pt_1
accertamento dei suddetti danni li descriva e quantifichi le somme necessarie per rimediare agli stessi specificando il tipo di intervento da eseguire”.
1.7.Con l'elaborato depositato il 9.2.2022 l'ing. , c.t.u. nominato, ha Per_2
formulato le seguenti conclusioni: 'lo scrivente, in merito, ai danni richiesti da parte
ricorrente e dovuti al mancato accesso all'abitazione e al laboratorio, può solo attestare la mancanza di fruibilità e di pieno godimento dei luoghi, in particolare in seguito al primo e secondo evento, (nel primo erano intervenuti i VdF che hanno provveduto a mettere in sicurezza i luoghi, anche, delimitandone l'accesso con nastri
e transenne). Si riafferma, che come risulta dalle foto, e per quanto precedentemente esposto, l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti è indubbia e solida.
Inoltre si ribadisce che la possibilità di ribaltamento dovuta all'instabilità
della muratura, è tuttora potenzialmente rilevante, considerato, come si evince dal rilievo fotografico, che il muro risulta composto da più strati di mattoni e materiale disomogeneo e dissimile.
Ad oggi, l'Impresa fatta intervenire dal ha demolito solo la parte CP_2
perimetrale cioè quella in elevazione del muro. La demolizione del muro in elevazione, ha portato allo scoperto un assemblaggio di degradazione e immondizia varia, come si evince dalle foto n°17-18-19-20.
Il pericolo persiste, poiché la strada ora è percorribile, e il manufatto, a parere dello scrivente non è stato totalmente messo in sicurezza. Concludendo lo stato dei luoghi attuale non garantisce l'incolumità pubblica e privata di persone e
7 cose'.
Ha quantificato i danni subiti da e in € 8.400,00 Pt_1 Parte_2
dettagliando le singole voci.
1.7.1.In particolare, il professionista incaricato ha premesso che Parte_2
è proprietario delle unità immobiliari riportate all'Agenzia delle entrate
[...]
servizio catasto al foglio 46, particella n. 561 sub 11-12, dei terreni riportati al foglio
46 particella 564, 299, 389, e che è proprietario delle unità Parte_1
immobiliari riportate all'Agenzia delle entrate servizio catasto al foglio 46 particella n. 562, sub 2-3-4-5, dei terreni riportati al foglio 46 particella 563, 299, 389; ha aggiunto che i predetti sono proprietari, pro quota, della stradella che fiancheggia le abitazioni e gli immobili di proprietà precisando che detta stradella consente l'accesso alla strada principale dalle abitazioni e dai terreni su riportati di proprietà dei Pt_1
L'ing. , quindi, aggiornando le sue valutazioni a quanto accaduto dopo Per_2
il deposito dell'accertamento tecnico preventivo (nell'ambito del quale non aveva rilevato, oltre alla situazione di pericolo, danni alle proprietà dei , ha Pt_1
evidenziato che in data 24.11.2021 si è verificata una seconda caduta parziale del muro e che in quest'occasione sono stati provocati danni alle proprietà dei Pt_1
Il professionista incaricato ha precisato che l'intervento nelle more posto in essere dal si è rivelato del tutto inadeguato avendo NT
riguardato solo la parte in elevazione del muro e non la restante parte che è rimasta in situazione di precario equilibrio, con conseguente persistenza del pericolo già in precedenza accertato.
1.8.Nel procedimento n.r.g.a.c. 4137-1/2019, instaurato dai per Pt_1
l'omessa attuazione dell'ordinanza del 23 giugno 2020, il Giudice ha conferito ulteriore incarico all'ing. di '…precisare se all'ordinanza emessa nell'ambito Per_2
del presente procedimento sia stata data completa attuazione e, in caso negativo,
quali siano le opere da compiersi per mettere in sicurezza l'immobile per cui è processo e comunque per dare completa attuazione all'ordinanza sopra richiamata'.
1.8.1.Il c.t.u. nominato ha offerto la seguente risposta: 'si ribadisce che
8 nonostante gli interventi dei VdF nel 2019 (datati 7.11.19, scheda n°8460) e successivamente, del che ha provveduto ad abbatterne, presumibilmente CP_2
solo una parte in elevazione, ancora oggi, il muro è fortemente lesionato, e potenzialmente pericoloso per l'incolumità della famiglia e le persone che Pt_1
abitualmente percorrono la stradella che funge da scorciatoia. La situazione, dal punto di vista della pericolosità, come da rilievo fotografico eseguito, è peggiorata,
in quanto il muro attuale (dopo l'abbattimento della parte in elevazione perimetrale), che oggi dovrebbe svolgere solo una funzione di contenimento, risulta al momento, dall'esame del quadro fessurativo/lesionativo, e da un'analisi prettamente visiva, staticamente instabile e staticamente precario. Si ribadisce che la possibilità di
ribaltamento dovuta all'instabilità della muratura, è tuttora potenzialmente rilevante, considerato, come si evince dal rilievo fotografico, che il muro risulta composto da più strati di mattoni e materiale disomogeneo e dissimile.
Concludendo lo stato dei luoghi attuale non garantisce l'incolumità pubblica e privata di persone e cose, per cui il muro andrebbe abbattuto e ripristinato totalmente”.
Anche alla suddetta integrazione di consulenza il convenuto non ha CP_2
presentato osservazioni critiche.
Con provvedimento del 3.1.2024 il Tribunale ha così disposto:
'visto l'art. 669 duodecies c.p.c., pronunciando sulla domanda proposta da
e nei confronti del Pt_1 Parte_2 NT
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- ordina al Comune di , stabilendo così le modalità di CP_2 CP_2
attuazione del provvedimento del 23.6.2020, di abbattere e ripristinare totalmente il
muro presente sui luoghi di causa entro giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite NT
sostenute da e liquidate in € 2.007,00 per compensi di Pt_1 Parte_2
avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Federico che si è dichiarato antistatario'.
9 1.8.2.Stante la mancata esecuzione del provvedimento del 3.1.2024, con ulteriore provvedimento dell'11.7.2024 il Tribunale ha disposto quanto segue:
'designa l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di EG Calabria a provvedere all'esecuzione puntuale dell'ordinanza del 3.1.2024 eventualmente designando, laddove non dovesse provvedere autonomamente il CP_2 CP_2
entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, impresa
[...]
edile da individuarsi previa raccolta di tre preventivi (dando preferenza all'offerta economicamente più vantaggiosa) le cui spese graveranno sul resistente. CP_2
Invita l'ufficiale giudiziario ad avvalersi del c.t.u. già nominato per ogni eventuale incombente necessario per l'attuazione del provvedimento. Condanna il
[...]
alla rifusione delle spese del presente subprocedimento liquidate in NT
€ 1.000,00 oltre accessori di legge'.
1.9.Nell'ambito del presente procedimento, poi, sono stati chiesti chiarimenti/integrazioni al c.t.u., che lo stesso ha offerto con relazione scritta e comparendo all'udienza del 6.6.2024, circa la metodologia osservata per determinare l'entità dei danni subiti da e Parte_2 Parte_1
1.10.La causa, quindi, ritenuta matura per la decisione, è stata differita all'udienza del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., facoltà di cui si è avvalsa solo la difesa di e depositando comparsa Pt_1 Parte_2
conclusionale.
2.La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1.Occorre preliminarmente rilevare che, come statuito dalla Suprema Corte
(Cass. n. 2897 del 25.3.1987), le condizioni delle due azioni nunciatorie, di nuova opera e di danno temuto, sono previste - rispettivamente dagli artt. 1171 e 1172 c.c. - esclusivamente con riferimento al procedimento cautelare disciplinato dagli artt. 689
e segg. c.p.c., che si esaurisce con l'emissione o con il diniego dei provvedimenti temporanei indicati dalle citate norme, e non anche con riferimento al successivo, autonomo giudizio di merito a cognizione ordinaria diretto ad accertare l'esistenza del diritto per la cui tutela erano stati chiesti quei provvedimenti;
in quest'ultimo
10 giudizio, pertanto, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta secondo le norme generali, nel senso che il legittimato passivo si identifica in colui che è destinatario della norma invocata dall'attore. Ne consegue che, quando la domanda di merito è quella di risarcimento del danno derivato dalla nuova opera o dal danno temuto, e poi verificatosi, legittimato passivo è colui che, al momento della verificazione del danno, era tenuto, quale possessore o proprietario dell'area, ad osservare l'obbligo del neminem ledere.
Applicato al caso di specie il condiviso principio di diritto sopra esposto, richiamate altresì le osservazioni rese con l'ordinanza del 23.6.2020, non è revocabile in dubbio che il titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria e, prima ancora, di messa in sicurezza dell'area, sia il NT
Sul punto, come anticipato, si ritengono del tutto condivisibili le affermazioni effettuate nell'ordinanza del 23.6.2020 che, per comodità espositiva, si riportano nella parte ritenuta più importante: '…il problema principale da chiarire riguarda chi sia il soggetto legittimato passivamente a ricevere l'ordine di mettere in sicurezza il manufatto sopra descritto e di liberare dai detriti la stradella che insiste sulla particella n. 389 e sul punto si ritiene che la documentazione prodotta da parte
resistente vada valorizzata al fine di poter dedurre che attualmente il potere di fatto sul manufatto potenzialmente dannoso per la proprietà dei ricorrenti sia individuabile in capo al che già nel 2008, dovendo NT
procedere ad un esproprio, pagava al sig. l'indennità per la cessione CP_3
volontaria dell'intero compendio. Nella mail inviata, poi, dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune al resistente in data 2 luglio 2019 si CP_3
dava atto che per gli interventi da realizzarsi nell'area acquistata dal sig. “è CP_3
stato progettato e realizzato un intervento, per il quale è già stata effettuata la consegna dei lavori”. Questi elementi inducono a ritenere che nonostante non vi sia mai stato il formale trasferimento della proprietà in capo al NT
, che nella stessa convenzione del 2008 si impegnava ad emettere il decreto
[...]
di esproprio “per la voltura definitiva del terreno oggetto di esproprio” la responsabilità della manutenzione del manufatto che insiste su tale area sia del
11 in quanto soggetto che ha la piena disponibilità della NT
stessa tenuto anche conto che nella convenzione del 2008 espressamente si conveniva che il in seguito alla stipula avrebbe occupato in via permanente il terreno CP_2
acquistato…'
Del resto, il costituendosi nella fase di merito, NT
non ha mai contestato di avere la piena disponibilità dell'area e del manufatto sulla stessa insistente, dal quale è derivato il pericolo di danno e, poi, concretamente, i danni subiti dai;
anzi, ha rivendicato l'esecuzione degli interventi ritenuti Pt_1
necessari per scongiurare la situazione di pericolo nel mese di ottobre del 2019, tramite l'asserita totale demolizione del manufatto effettuata dalla Controparte_5
appaltatrice dei lavori, relativi al costruendo “Parco ludico di Vito.
[...]
2.1.1.Per le motivazioni appena sopra esposte, specularmente, deve confermarsi il difetto di titolarità passiva in capo a dei doveri di CP_3
custodia sul bene per cui è causa.
2.2.In merito alla richiesta conferma dell'ordine di messa in sicurezza del manufatto situato in via Comunale di Vito Inferiore, posto sul terreno identificato con la particella n. 436 foglio di mappa n. 46, catasto fabbricati del Comune di
[...]
nonché dell'ordine di rimuovere completamente i detriti presenti sulla CP_2
particella n. 389 del medesimo foglio di mappa, come anticipato, l'ulteriore istruttoria effettuata – tramite i successivi incarichi conferiti all'ing. - ha consentito di Per_2
rilevare che il pericolo di un danno grave e prossimo per la proprietà dei già Pt_1
ritenuto sussistente in virtù degli accertamenti eseguiti nella fase cautelare, è risultato persistente anche nel tempo coincidente con la presente fase di merito, in assenza di un'idonea attività da parte dell' . Controparte_6
Nella relazione depositata il 9.2.2022, infatti, l'ing. ha ribadito (pag. 21 Per_2
del suo elaborato) che nonostante gli interventi dei vigili del fuoco nel 2019 e, successivamente, del che ha provveduto ad abbatterne solo una parte in CP_2
elevazione, ancora oggi il muro è fortemente lesionato e, quindi, potenzialmente pericoloso per l'incolumità dei e dei loro familiari. Pt_1
Il c.t.u. incaricato, anzi, ha aggiunto che la situazione, dal punto di vista della
12 pericolosità, rispetto a quanto appurato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, è peggiorata, in quanto il muro attuale (dopo l'abbattimento della parte in elevazione perimetrale), che oggi dovrebbe svolgere solo una funzione di contenimento, risulta, dall'esame del quadro fessurativo/lesionativo e da un'analisi prettamente visiva, staticamente instabile e precario.
In definitiva, nel corso della presente fase di merito, è stata accertata una situazione di pericolo ancor più grave e concreta che, del resto, si è palesata con ripetuti cedimenti parziali.
Peraltro, ancora nel corso del più recente sopralluogo del consulente tecnico d'ufficio, risalente al 30.9.2023, come esposto con la relazione dell'11.12.2023, l'ing.
ha precisato che 'la situazione, dal punto di vista della pericolosità, come da Per_2
rilievo fotografico eseguito, è peggiorata, in quanto il muro attuale, (dopo
l'abbattimento della parte in elevazione perimetrale) che oggi dovrebbe svolgere solo una funzione di contenimento, risulta, al momento, dall'esame del quadro fessurativo/lesionativo, e da un'analisi prettamente visiva, staticamente instabile e precario. Si ribadisce che la possibilità di ribaltamento dovuta all'instabilità della muratura, è tuttora potenzialmente rilevante, considerato, come si evince dal rilievo
fotografico, che il muro risulta composto da più strati di mattoni e materiale disomogeneo e dissimile. Concludendo lo stato dei luoghi attuale non garantisce
l'incolumità pubblica e privata di persone e cose, per cui il muro andrebbe abbattuto
e ripristinato totalmente'.
In definitiva, come emergente dai ripetuti sopralluoghi svolti dal c.t.u. incaricato, pur dopo l'emissione dell'ordinanza del 23.6.2020:
- la situazione di pericolo non è stata spontaneamente rimossa dal
[...]
; NT
- la situazione di pericolo è finanche peggiorata;
- la pressoché totale inerzia del ha imposto NT
l'emissione del provvedimento dell'11.7.2024 con il quale è stata disposta l'attuazione coatta mediante ausilio dell'ufficiale giudiziario dell'ordinanza del
3.1.2024.
13 3.Occorre a questo punto affrontare la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti.
Detta domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
3.1.Accertata, tramite gli approfondimenti peritali disposti, l'esistenza di danni alle proprietà dei e la derivazione degli stessi da un bene nella disponibilità Pt_1
del consegue l'applicabilità al caso di specie della NT
disposizione di cui all'art. 2051 c.c. a fronte della quale gravava sul
[...]
la prova dell'esistenza del caso fortuito. NT
Detta prova, all'evidenza, non è stata fornita.
3.2.All'esito di argomentazioni lineari e coerenti, non fatte oggetto di convincente critica delle parti, il c.t.u. ing. ha dettagliatamente indicato i Per_2
danni subiti dalle proprietà di e per i crolli, con Pt_1 Parte_2
particolare riferimento a quello avvenuto il 24.11.2019, che hanno interessato il muro presente sulla particella n. 436 del foglio di mappa 46, sub 2, del catasto fabbricati
RC, nella disponibilità del Comune di . NT
Essi sono stati quantificati in € 8.400,00 utilizzando il prezziario regionale
2022 e dopo aver effettuato le dovute misurazioni. CP_2
All'esito dei chiarimenti richiesti da questo Giudice con provvedimento del
22.2.2024, il c.t.u., all'udienza del 6.6.2024, ha confermato la valutazione dei danni
(da ultimo condivisa altresì da e : si legga la relativa Pt_1 Parte_2
comparsa conclusionale) subiti dai ed ha altresì precisato che l'analisi dei Pt_1
prezzi è stata effettuata dopo aver indicato i quantitativi di mq o metri cubi o kg necessari per le varie lavorazioni e per il ripristino (ad es. costo giornaliero manodopera etc.).
Pertanto, il deve essere condannato al risarcimento NT
dei danni subiti da e quantificati in € 8.400,00, Pt_1 Parte_2
sussistendone le condizioni di legge e, in particolare, quelle previste dall'art. 2051
c.c.
3.3.La domanda volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614- bis c.p.c., avanzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale da Parte_2
14 e deve essere dichiarata inammissibile. Parte_1
La misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce, infatti, una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito (Cass. n.
14461/2024).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quella della fase dell'accertamento tecnico preventivo, e sono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata attività difensiva svolta, a fronte della limitatissima attività difensiva svolta da controparte.
Esse sono liquidate in € 3.809,00 per compensi per la fase di merito, oltre spese documentate ed accessori di legge, ed in € 1.528,00 per compensi, oltre spese documentate ed accessori di legge, per la fase relativa all'accertamento tecnico preventivo.
4.1.Nei rapporti tra e , da un lato, e , Pt_1 Parte_2 CP_1
dall'altro, sussistono i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite dovendosi qualificare la domanda di estromissione del , avanzata nella CP_3
fase di merito dai e dal accettata, quale rinuncia alla domanda nei Pt_1 CP_3
confronti di quest'ultimo.
Peraltro, la citazione del predetto è stata necessaria stante la mancata volturazione dell'intestazione catastale del bene immobile generatore di danni, pur a fronte della cessione dello stesso al Comune di . NT
4.2.Le spese delle c.t.u. espletate, anche nella fase di a.t.p., sono poste
15 definitivamente a carico del NT
5.La difesa di e ha chiesto nel corso del giudizio, Pt_1 Parte_2
alla luce della condotta processuale del la condanna NT
dello stesso per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. n. 26545/2021). Si è precisato, peraltro, che la mala fede o la colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c., il cui fondamento risiede nell'art. 111 Cost., devono intendersi quale attività difensiva espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n.
36591/2023).
Applicati i suesposti canoni interpretativi al caso di specie, ritiene il giudicante che sussistono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
La difesa espletata dal si è caratterizzata per la NT
pressoché assenza di argomentazioni in fatto ed in diritto circa l'esistenza del suo obbligo di mettere in sicurezza i luoghi per cui è causa e per mere deduzioni circa l'adempimento di detti obblighi (risalenti al 2019) che, puntualmente, nonostante il decorso di diversi anni dalla data di prosecuzione del giudizio nella fase di merito e l'urgenza del pericolo rappresentato ed accertato dal c.t.u. nel corso dei vari sopralluoghi, sono state smentite.
E' bene rilevare, poi, che il non ha delegato NT
nessuno alla partecipazione alle operazioni peritali tanto che nel corso dei sopralluoghi del 6.10.2021 e del 30.9.2023, svolti dall'ing. , nessuno è Per_2
16 comparso in rappresentanza dell' , ad ulteriore dimostrazione della Controparte_6
sostanziale indifferenza alle sorti processuali.
L'Ente territoriale, poi, nulla ha argomentato, in seguito ai vari sopralluoghi effettuati dal c.t.u., circa eventuali erronee valutazioni in punto di pericolosità dello stato del manufatto o in merito a quanto necessario per superare la situazione di pericolo.
Se ne deduce l'inesistenza finanche in punto di fatto di reali argomentazioni per contrapporsi alle domande giudiziali di e e, di Pt_1 Parte_2
conseguenza, una resistenza processuale priva di reali contenuti per vincere la quale è stato necessario esperire un accertamento tecnico preventivo, un giudizio cautelare,
due procedimenti di attuazione ed un giudizio di merito.
La condotta processuale del , in definitiva, risulta connotata NT
da colpa grave a fronte della quale si impone la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Deve a questo punto determinarsi in via equitativa la condanna prevista dalla disposizione sopra richiamata e, a tal fine, tenendo conto delle lungaggini processuali determinate dalla condotta dell' , si ritiene congrua la liquidazione Controparte_6
nella misura di € 800,00.
P.q.m.
Il Tribunale di EG Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 NT
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- conferma l'ordine al già impartito con NT
l'ordinanza del 23.6.2020, di mettere in sicurezza (secondo quanto stabilito con il provvedimento del 3.1.2024 nell'ambito del procedimento n.r.g.a.c. 4137-1/2019) il manufatto situato in Via Comunale di Vito Inferiore, posto sul terreno identificato con la particella n. 436 foglio di mappa n. 46, catasto fabbricati del Comune di nonché a rimuovere completamente i detriti presenti sulla n. 389 del NT
medesimo foglio di mappa;
- condanna il al risarcimento del danno in favore NT
17 di e quantificato in € 8.400,00; Parte_1 Parte_2
- condanna il alla rifusione delle spese di lite NT
sostenute da e liquidate in € 3.809,00 per Parte_1 Parte_2
compensi per la presente fase di merito, oltre spese documentate ed accessori di legge, ed in € 1.528,00 per compensi, oltre spese documentate ed accessori di legge, per la fase relativa all'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Federico che si è dichiarato antistatario;
- condanna, ex art. 96 comma 3 c.p.c., il al NT
pagamento nei confronti di e della somma di € Parte_1 Parte_2
800,00;
-condanna, ex art. 96 comma 4 c.p.c., il al NT
pagamento in favore della casse delle ammende della somma di € 500,00;
-pone definitivamente a carico del le spese delle NT
c.t.u. espletate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento.
EG Calabria, 15.2.2025
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di EG Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4137/2019 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 21.11.2024 vertente tra c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
[...] C.F._2
FEDERICO
-ricorrenti-
e c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv. Filomena PRIOLO
-resistente- nonché
, rappresentato e difeso dall'avv. NT
Alberto ABENAVOLI
-resistente- oggetto: ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c.
conclusioni: come da atti e verbali di causa
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO e DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso per denuncia di danno temuto ex artt. 669-bis e 688 c.p.c. e 1172
c.c., depositato in data 13.12.2019 e notificato in data 17.1.2020, e Parte_2
citavano in giudizio ed il Parte_1 CP_3 NT
1 premettendo:
-di essere proprietari di alcune unità immobiliari site in NT
località via Comunale di Vito Inferiore e, nello specifico, dell'unità Parte_2
immobiliare identificata con le particelle nn. 561-564 del foglio di mappa 46, sub 4, del catasto fabbricati RC, dell'unità immobiliare identificata con la Pt_1
particella n. 562 del foglio di mappa 46, sub 2, del medesimo catasto fabbricati;
-di essere proprietari pro quota della stradella – identificata con la particella n.
389 del foglio di mappa n. 46 del catasto terreni - che costeggia i loro immobili e che consente l'immissione nella via pubblica;
-che sia gli immobili che la stradella confinano con il fabbricato individuato dalla particella n. 436 del foglio di mappa 46, sub 2, del catasto fabbricati RC;
-che la suddetta unità risulta essere di proprietà di;
CP_3
-che la medesima unità immobiliare (identificata con la particella n. 436) versa in stato completo di abbandono e pericolante (tetto con strutture in legno, lamiere ed eternit dissestato e parzialmente crollato;
struttura portante pericolante;
muratura perimetrale instabile);
-che visto il precario stato dei luoghi e l'inerzia di chi avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione dei luoghi (proprietario – P.A.), avevano già avviato un procedimento per accertamento tecnico preventivo nel corso del quale si era costituito rilevando di aver ceduto il bene al CP_3 NT
che, quindi, era stato citato in garanzia;
[...]
-che la c.t.u. disposta nel predetto procedimento (avente n.r.g. 1426/2019), aveva appurato lo stato di pericolo di crollo della struttura in oggetto e la necessità di interventi immediati;
-che, durante l'espletamento della predetta c.t.u., il muro perimetrale e parte della costruzione di cui all'immobile identificato con la particella n. 436 erano crollati provocando danni – quantificati in € 25.000,00 - alle loro proprietà ed impedendo l'accesso pedonale alle stesse.
Quindi, chiedevano che il Tribunale di EG Calabria ordinasse a
[...]
ed al di la messa in sicurezza immediata CP_3 CP_2 NT
2 dell'immobile in oggetto, la rimozione del materiale che ostruisce la viabilità e l'accesso alle loro proprietà.
1.1.Il rimaneva contumace sia nel giudizio di NT
accertamento tecnico preventivo nonché nella fase cautelare del giudizio di danno temuto mentre il si costituiva contestando la domanda e rilevando CP_3
quanto segue:
“1) preliminarmente va rilevato che nell'anno 2008, per convenzione di cessione volontaria, il sig. cedeva al Comune di CP_3 NT
l'immobile oggetto del giudizio;
le parti costituite nella convenzione, convenivano che, al momento della firma dell'atto, il avrebbe potuto procedere CP_4
all'immediata occupazione permanente del terreno, alle volture e trascrizioni nei pubblici registri immobiliari, nonché avrebbe dovuto provvedere all'emissione del decreto di esproprio per la voltura definitiva del terreno. Nel corso degli anni, veniva
effettuato versamento della somma riconosciuta al , nonché ripetuti solleciti CP_3
con telefonate e comunicazioni formali a mezzo pec al al fine di CP_4
effettuare la voltura del terreno espropriato;
2) con pec del 19.6.2019, che si allega in copia, lo scrivente procuratore
chiedeva al contezza sui fatti;
NT
3) Con pec del 2.7.2019, che si allega in copia, a firma Dott. Per_1
, responsabile della procedura di esproprio, il ,
[...] NT
così scriveva: “…facendo seguito agli intercorsi telefonici, le comunico che dalla documentazione a me trasmessa dal dirigente pro-tempore nell'anno 2014, si evidenzia che, nonostante sia stato liquidato il valore pattuito al sig. , tra gli CP_3
atti a me trasmessi non ho riscontrato il decreto definitivo di esproprio. So per certo
che durante il periodo Commissariale, è stata approvata una Delibera che sanava tutte le attività espropriative non ancora completate. Sarà mia cura reperire tale
Deliberazione e trasmettergliela celermente. Le comunico, inoltre, che nell'area espropriata è stato progettato ed appaltato un intervento, per il quale è stata già effettuata la consegna dei lavori. Nei prossimi giorni i mezzi saranno in cantiere, ed il titolare dell'impresa ha già disposizioni in merito alle lavorazioni da eseguire, il
3 muro che viene segnalato avrà priorità assoluta”.
4) Con pec del 29.01.2020, che si allega in copia, a seguito della nuova citazione per l'odierno giudizio, si diffidava ed intimava nuovamente il
[...]
, per un immediato intervento risolutivo, con manleva del ”. NT CP_3
Il resistente eccepiva, in definitiva, di non essere in alcun modo CP_3
responsabile dell'area in quanto non più proprietario e, in ogni caso, in quanto della stessa non aveva da tempo la disponibilità e chiedeva il rigetto del ricorso nei propri confronti.
1.2.Istruito con l'acquisizione della c.t.u. svolta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (avente r.g.n.a.c. 1426/19), il ricorso è stato deciso con ordinanza del 23.6.2020 per effetto della quale il NT
è stato condannato a mettere in sicurezza il manufatto sito in
[...] [...]
, via Comunale di Vito Inferiore, identificato con la particella n. 436 del CP_2
foglio di mappa n. 46 del catasto fabbricati, nonché a rimuovere completamente i detriti presenti sulla particella n. 389 del medesimo foglio di mappa.
Per comodità, si trascrivono i passaggi ritenuti più rilevanti della predetta ordinanza: '…il ricorso è certamente fondato in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1172 c.c. ovvero l'esistenza di un possibile e futuro danno “da cosa a cosa” … così come ha accertato il c.t.u. nel procedimento per a.t.p. r.g. n. 1426/19
… il manufatto, come risulta nelle foto, versa in uno stato di completo abbandono e degrado. La copertura, composta da un misto di struttura mista di legno, lamiere e eternit, si presenta in uno stato collassato, dissestato, lesionato, in buona parte crollata e staccata dalla struttura portante (ordinatura principale e secondaria); quest'ultima, grava su una muratura perimetrale, la cui stabilità è precaria e insicura…La possibilità di ribaltamento e di instabilità della muratura ancora oggi sono notevoli, considerato, come si evince dal rilievo fotografico, che la struttura è stata assemblata con materiale misto , apparentemente senza alcun progetto/calcolo strutturale… I signori che convivono tutto oggi con il costante pericolo di Pt_1
ulteriore caduta e crollo del muro, non possono usufruire della stradella di proprietà, che costituisce l'accesso alla strada via Vito inferiore. Inoltre in questo
4 momento non possono utilizzare gli automezzi in quanto la stradella interdetta al traffico dalla presenza del nastro dei vigili del fuoco. A parere dello scrivente, come risulta dalle foto e per quanto precedentemente esposto, l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti e indubbia e solida. La caduta della copertura e il crollo del muro, come evidenziato nel verbale, testimoniano la pericolosità del manufatto. Nelle foto n. 12- 13- 14- 18, si evince che il crollo è avvenuto sulla proprietà e Pt_1
sulla stradella (per 2/3 di proprietà percorsa, prima del collo perché ora è Pt_1
stata chiusa dai vigili del fuoco, giornalmente dagli stessi e da terzi, considerando la servitù di passaggio della stradella antistanti le abitazioni e il garage ... Il pericolo per la famiglia persiste tutt'oggi, in quanto il muro potrebbe collassare, Pt_1
riversandosi sulla proprietà … Alla luce di queste considerazioni tecniche è Pt_1
chiaro che l'estremo grado di degrado in cui versa il manufatto situato sulla particella 436 sia un pericolo concreto e attuale per gli immobili di proprietà dei
ricorrenti in considerazione del rischio di un crollo totale o anche solo parziale sulla proprietà dei ed anche sulla stradella che consente l'accesso alla suddetta Pt_1
proprietà…'.
1.3.Con istanza del 7.8.2020 ex art. 703 comma 4 c.p.c. e Pt_1 Parte_2
hanno agito per la prosecuzione nel merito del giudizio introdotto nella fase
[...]
cautelare concludendo nei seguenti termini:
'confermare nel merito le statuizioni adottate con la ordinanza cautelare e, conseguentemente, condannare il , in persona del NT
Sindaco legale rappresentate pro tempore, a:
- mettere in sicurezza il manufatto situato in Via Comunale di Vito Inferiore, posto sul terreno identificato con la particella n. 436 foglio di mappa n. 46, Catasto
fabbricati del Comune di nonché a rimuovere completamente i NT
detriti presenti sulla n. 389 del medesimo foglio di mappa;
- accertato il diritto al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti, riconoscere agli stessi l'importo, come determinato, ammontante ad € 28.000,00, o quella somma, anche minore, che verrà in via subordinata determinata in via equitativa.
Confermare nel merito la estromissione dal presente giudizio del sig. CP_3
5 . CP_3
Condannare parte soccombente alla rifusione di spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito'.
1.4.Si è costituito aderendo alla richiesta della sua estromissione CP_3
dal giudizio avanzata da e . Pt_1 Parte_2
1.5.Con comparsa del 18.2.2022 si è costituito il NT
deducendo quanto segue:
'…alla luce dei fatti, parte ricorrente non ha diritto di chiedere alcunché, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, che, nel corso del presente giudizio, ha dimostrato spirito collaborativo, ottemperando alle statuizioni del Tribunale civile di
EG Calabria, disposte con l'ordinanza del 23.6.2020 (obblighi di fare), provvedendo all'esecuzione dei lavori richiesti, sui luoghi di causa, nel mese di ottobre del 2019, tramite la totale demolizione del manufatto. I suddetti lavori sono
stati eseguiti dalla ditta Costrubo soc. coop., appaltatrice dei lavori, relativi al costruendo “Parco ludico di Vito”, banditi dall'Amministrazione comunale di
EG , e la cui area, oggetto di intervento, comprendeva anche il luogo in CP_2
cui era situata l'opera di cui trattasi, così come si evince dalla nota informativa del settore ammodernamento rete idrica, fognaria, sistemi manutentivi ed ERP, prot. n.
0029428.I del 11.2.2022, che si offre in comunicazione'.
Quindi, ha concluso nei seguenti termini:
'1) in via principale, accertare e dichiarare che il NT
ha ottemperato alle statuizioni del medesimo organo giudicante, disposte, con
l'ordinanza, emessa in data 23.6.2020 (obblighi di fare), avendo provveduto all'esecuzione dei lavori richiesti, sui luoghi di causa, con l'ausilio della
[...]
(appaltatrice dei lavori, relativi al costruendo “Parco ludico di Controparte_5
Vito”, banditi dall'Amministrazione comunale di , e la cui area, NT
oggetto di intervento, comprendeva anche il luogo in cui era situata l'opera di cui
trattasi), nel mese di ottobre del 2019, tramite la totale demolizione del manufatto, come da nota informativa del Settore comunale Ammodernamento Rete Idrica,
Fognaria, Sistemi Manutentivi ed ERP, prot. n. 0029428.I del 11.2.2022, sicché
6 controparte non può chiedere alcunché all'Amministrazione Comunale;
2) in via subordinata, disporre la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del giudizio'.
1.6.Con ordinanza del 9.7.2021 il Giudice designato ha nominato un c.t.u. conferendogli il seguente incarico: “accerti, anche sulla base delle allegazioni di parte attrice e della c.t.p. prodotta anche in questa sede, se la situazione di pericolo e
di carenza di manutenzione già analizzata nella consulenza eseguita nel procedimento a.t.p. r.g. n. 1426/19 abbia procurato, in data successiva all'11.11.2019, danni agli immobili di proprietà dei signori In caso di Pt_1
accertamento dei suddetti danni li descriva e quantifichi le somme necessarie per rimediare agli stessi specificando il tipo di intervento da eseguire”.
1.7.Con l'elaborato depositato il 9.2.2022 l'ing. , c.t.u. nominato, ha Per_2
formulato le seguenti conclusioni: 'lo scrivente, in merito, ai danni richiesti da parte
ricorrente e dovuti al mancato accesso all'abitazione e al laboratorio, può solo attestare la mancanza di fruibilità e di pieno godimento dei luoghi, in particolare in seguito al primo e secondo evento, (nel primo erano intervenuti i VdF che hanno provveduto a mettere in sicurezza i luoghi, anche, delimitandone l'accesso con nastri
e transenne). Si riafferma, che come risulta dalle foto, e per quanto precedentemente esposto, l'esistenza dei danni lamentati dai ricorrenti è indubbia e solida.
Inoltre si ribadisce che la possibilità di ribaltamento dovuta all'instabilità
della muratura, è tuttora potenzialmente rilevante, considerato, come si evince dal rilievo fotografico, che il muro risulta composto da più strati di mattoni e materiale disomogeneo e dissimile.
Ad oggi, l'Impresa fatta intervenire dal ha demolito solo la parte CP_2
perimetrale cioè quella in elevazione del muro. La demolizione del muro in elevazione, ha portato allo scoperto un assemblaggio di degradazione e immondizia varia, come si evince dalle foto n°17-18-19-20.
Il pericolo persiste, poiché la strada ora è percorribile, e il manufatto, a parere dello scrivente non è stato totalmente messo in sicurezza. Concludendo lo stato dei luoghi attuale non garantisce l'incolumità pubblica e privata di persone e
7 cose'.
Ha quantificato i danni subiti da e in € 8.400,00 Pt_1 Parte_2
dettagliando le singole voci.
1.7.1.In particolare, il professionista incaricato ha premesso che Parte_2
è proprietario delle unità immobiliari riportate all'Agenzia delle entrate
[...]
servizio catasto al foglio 46, particella n. 561 sub 11-12, dei terreni riportati al foglio
46 particella 564, 299, 389, e che è proprietario delle unità Parte_1
immobiliari riportate all'Agenzia delle entrate servizio catasto al foglio 46 particella n. 562, sub 2-3-4-5, dei terreni riportati al foglio 46 particella 563, 299, 389; ha aggiunto che i predetti sono proprietari, pro quota, della stradella che fiancheggia le abitazioni e gli immobili di proprietà precisando che detta stradella consente l'accesso alla strada principale dalle abitazioni e dai terreni su riportati di proprietà dei Pt_1
L'ing. , quindi, aggiornando le sue valutazioni a quanto accaduto dopo Per_2
il deposito dell'accertamento tecnico preventivo (nell'ambito del quale non aveva rilevato, oltre alla situazione di pericolo, danni alle proprietà dei , ha Pt_1
evidenziato che in data 24.11.2021 si è verificata una seconda caduta parziale del muro e che in quest'occasione sono stati provocati danni alle proprietà dei Pt_1
Il professionista incaricato ha precisato che l'intervento nelle more posto in essere dal si è rivelato del tutto inadeguato avendo NT
riguardato solo la parte in elevazione del muro e non la restante parte che è rimasta in situazione di precario equilibrio, con conseguente persistenza del pericolo già in precedenza accertato.
1.8.Nel procedimento n.r.g.a.c. 4137-1/2019, instaurato dai per Pt_1
l'omessa attuazione dell'ordinanza del 23 giugno 2020, il Giudice ha conferito ulteriore incarico all'ing. di '…precisare se all'ordinanza emessa nell'ambito Per_2
del presente procedimento sia stata data completa attuazione e, in caso negativo,
quali siano le opere da compiersi per mettere in sicurezza l'immobile per cui è processo e comunque per dare completa attuazione all'ordinanza sopra richiamata'.
1.8.1.Il c.t.u. nominato ha offerto la seguente risposta: 'si ribadisce che
8 nonostante gli interventi dei VdF nel 2019 (datati 7.11.19, scheda n°8460) e successivamente, del che ha provveduto ad abbatterne, presumibilmente CP_2
solo una parte in elevazione, ancora oggi, il muro è fortemente lesionato, e potenzialmente pericoloso per l'incolumità della famiglia e le persone che Pt_1
abitualmente percorrono la stradella che funge da scorciatoia. La situazione, dal punto di vista della pericolosità, come da rilievo fotografico eseguito, è peggiorata,
in quanto il muro attuale (dopo l'abbattimento della parte in elevazione perimetrale), che oggi dovrebbe svolgere solo una funzione di contenimento, risulta al momento, dall'esame del quadro fessurativo/lesionativo, e da un'analisi prettamente visiva, staticamente instabile e staticamente precario. Si ribadisce che la possibilità di
ribaltamento dovuta all'instabilità della muratura, è tuttora potenzialmente rilevante, considerato, come si evince dal rilievo fotografico, che il muro risulta composto da più strati di mattoni e materiale disomogeneo e dissimile.
Concludendo lo stato dei luoghi attuale non garantisce l'incolumità pubblica e privata di persone e cose, per cui il muro andrebbe abbattuto e ripristinato totalmente”.
Anche alla suddetta integrazione di consulenza il convenuto non ha CP_2
presentato osservazioni critiche.
Con provvedimento del 3.1.2024 il Tribunale ha così disposto:
'visto l'art. 669 duodecies c.p.c., pronunciando sulla domanda proposta da
e nei confronti del Pt_1 Parte_2 NT
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- ordina al Comune di , stabilendo così le modalità di CP_2 CP_2
attuazione del provvedimento del 23.6.2020, di abbattere e ripristinare totalmente il
muro presente sui luoghi di causa entro giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite NT
sostenute da e liquidate in € 2.007,00 per compensi di Pt_1 Parte_2
avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Federico che si è dichiarato antistatario'.
9 1.8.2.Stante la mancata esecuzione del provvedimento del 3.1.2024, con ulteriore provvedimento dell'11.7.2024 il Tribunale ha disposto quanto segue:
'designa l'ufficiale giudiziario presso il Tribunale di EG Calabria a provvedere all'esecuzione puntuale dell'ordinanza del 3.1.2024 eventualmente designando, laddove non dovesse provvedere autonomamente il CP_2 CP_2
entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, impresa
[...]
edile da individuarsi previa raccolta di tre preventivi (dando preferenza all'offerta economicamente più vantaggiosa) le cui spese graveranno sul resistente. CP_2
Invita l'ufficiale giudiziario ad avvalersi del c.t.u. già nominato per ogni eventuale incombente necessario per l'attuazione del provvedimento. Condanna il
[...]
alla rifusione delle spese del presente subprocedimento liquidate in NT
€ 1.000,00 oltre accessori di legge'.
1.9.Nell'ambito del presente procedimento, poi, sono stati chiesti chiarimenti/integrazioni al c.t.u., che lo stesso ha offerto con relazione scritta e comparendo all'udienza del 6.6.2024, circa la metodologia osservata per determinare l'entità dei danni subiti da e Parte_2 Parte_1
1.10.La causa, quindi, ritenuta matura per la decisione, è stata differita all'udienza del 21.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., facoltà di cui si è avvalsa solo la difesa di e depositando comparsa Pt_1 Parte_2
conclusionale.
2.La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1.Occorre preliminarmente rilevare che, come statuito dalla Suprema Corte
(Cass. n. 2897 del 25.3.1987), le condizioni delle due azioni nunciatorie, di nuova opera e di danno temuto, sono previste - rispettivamente dagli artt. 1171 e 1172 c.c. - esclusivamente con riferimento al procedimento cautelare disciplinato dagli artt. 689
e segg. c.p.c., che si esaurisce con l'emissione o con il diniego dei provvedimenti temporanei indicati dalle citate norme, e non anche con riferimento al successivo, autonomo giudizio di merito a cognizione ordinaria diretto ad accertare l'esistenza del diritto per la cui tutela erano stati chiesti quei provvedimenti;
in quest'ultimo
10 giudizio, pertanto, la legittimazione passiva si determina in base alla domanda proposta secondo le norme generali, nel senso che il legittimato passivo si identifica in colui che è destinatario della norma invocata dall'attore. Ne consegue che, quando la domanda di merito è quella di risarcimento del danno derivato dalla nuova opera o dal danno temuto, e poi verificatosi, legittimato passivo è colui che, al momento della verificazione del danno, era tenuto, quale possessore o proprietario dell'area, ad osservare l'obbligo del neminem ledere.
Applicato al caso di specie il condiviso principio di diritto sopra esposto, richiamate altresì le osservazioni rese con l'ordinanza del 23.6.2020, non è revocabile in dubbio che il titolare passivo dell'obbligazione risarcitoria e, prima ancora, di messa in sicurezza dell'area, sia il NT
Sul punto, come anticipato, si ritengono del tutto condivisibili le affermazioni effettuate nell'ordinanza del 23.6.2020 che, per comodità espositiva, si riportano nella parte ritenuta più importante: '…il problema principale da chiarire riguarda chi sia il soggetto legittimato passivamente a ricevere l'ordine di mettere in sicurezza il manufatto sopra descritto e di liberare dai detriti la stradella che insiste sulla particella n. 389 e sul punto si ritiene che la documentazione prodotta da parte
resistente vada valorizzata al fine di poter dedurre che attualmente il potere di fatto sul manufatto potenzialmente dannoso per la proprietà dei ricorrenti sia individuabile in capo al che già nel 2008, dovendo NT
procedere ad un esproprio, pagava al sig. l'indennità per la cessione CP_3
volontaria dell'intero compendio. Nella mail inviata, poi, dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune al resistente in data 2 luglio 2019 si CP_3
dava atto che per gli interventi da realizzarsi nell'area acquistata dal sig. “è CP_3
stato progettato e realizzato un intervento, per il quale è già stata effettuata la consegna dei lavori”. Questi elementi inducono a ritenere che nonostante non vi sia mai stato il formale trasferimento della proprietà in capo al NT
, che nella stessa convenzione del 2008 si impegnava ad emettere il decreto
[...]
di esproprio “per la voltura definitiva del terreno oggetto di esproprio” la responsabilità della manutenzione del manufatto che insiste su tale area sia del
11 in quanto soggetto che ha la piena disponibilità della NT
stessa tenuto anche conto che nella convenzione del 2008 espressamente si conveniva che il in seguito alla stipula avrebbe occupato in via permanente il terreno CP_2
acquistato…'
Del resto, il costituendosi nella fase di merito, NT
non ha mai contestato di avere la piena disponibilità dell'area e del manufatto sulla stessa insistente, dal quale è derivato il pericolo di danno e, poi, concretamente, i danni subiti dai;
anzi, ha rivendicato l'esecuzione degli interventi ritenuti Pt_1
necessari per scongiurare la situazione di pericolo nel mese di ottobre del 2019, tramite l'asserita totale demolizione del manufatto effettuata dalla Controparte_5
appaltatrice dei lavori, relativi al costruendo “Parco ludico di Vito.
[...]
2.1.1.Per le motivazioni appena sopra esposte, specularmente, deve confermarsi il difetto di titolarità passiva in capo a dei doveri di CP_3
custodia sul bene per cui è causa.
2.2.In merito alla richiesta conferma dell'ordine di messa in sicurezza del manufatto situato in via Comunale di Vito Inferiore, posto sul terreno identificato con la particella n. 436 foglio di mappa n. 46, catasto fabbricati del Comune di
[...]
nonché dell'ordine di rimuovere completamente i detriti presenti sulla CP_2
particella n. 389 del medesimo foglio di mappa, come anticipato, l'ulteriore istruttoria effettuata – tramite i successivi incarichi conferiti all'ing. - ha consentito di Per_2
rilevare che il pericolo di un danno grave e prossimo per la proprietà dei già Pt_1
ritenuto sussistente in virtù degli accertamenti eseguiti nella fase cautelare, è risultato persistente anche nel tempo coincidente con la presente fase di merito, in assenza di un'idonea attività da parte dell' . Controparte_6
Nella relazione depositata il 9.2.2022, infatti, l'ing. ha ribadito (pag. 21 Per_2
del suo elaborato) che nonostante gli interventi dei vigili del fuoco nel 2019 e, successivamente, del che ha provveduto ad abbatterne solo una parte in CP_2
elevazione, ancora oggi il muro è fortemente lesionato e, quindi, potenzialmente pericoloso per l'incolumità dei e dei loro familiari. Pt_1
Il c.t.u. incaricato, anzi, ha aggiunto che la situazione, dal punto di vista della
12 pericolosità, rispetto a quanto appurato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, è peggiorata, in quanto il muro attuale (dopo l'abbattimento della parte in elevazione perimetrale), che oggi dovrebbe svolgere solo una funzione di contenimento, risulta, dall'esame del quadro fessurativo/lesionativo e da un'analisi prettamente visiva, staticamente instabile e precario.
In definitiva, nel corso della presente fase di merito, è stata accertata una situazione di pericolo ancor più grave e concreta che, del resto, si è palesata con ripetuti cedimenti parziali.
Peraltro, ancora nel corso del più recente sopralluogo del consulente tecnico d'ufficio, risalente al 30.9.2023, come esposto con la relazione dell'11.12.2023, l'ing.
ha precisato che 'la situazione, dal punto di vista della pericolosità, come da Per_2
rilievo fotografico eseguito, è peggiorata, in quanto il muro attuale, (dopo
l'abbattimento della parte in elevazione perimetrale) che oggi dovrebbe svolgere solo una funzione di contenimento, risulta, al momento, dall'esame del quadro fessurativo/lesionativo, e da un'analisi prettamente visiva, staticamente instabile e precario. Si ribadisce che la possibilità di ribaltamento dovuta all'instabilità della muratura, è tuttora potenzialmente rilevante, considerato, come si evince dal rilievo
fotografico, che il muro risulta composto da più strati di mattoni e materiale disomogeneo e dissimile. Concludendo lo stato dei luoghi attuale non garantisce
l'incolumità pubblica e privata di persone e cose, per cui il muro andrebbe abbattuto
e ripristinato totalmente'.
In definitiva, come emergente dai ripetuti sopralluoghi svolti dal c.t.u. incaricato, pur dopo l'emissione dell'ordinanza del 23.6.2020:
- la situazione di pericolo non è stata spontaneamente rimossa dal
[...]
; NT
- la situazione di pericolo è finanche peggiorata;
- la pressoché totale inerzia del ha imposto NT
l'emissione del provvedimento dell'11.7.2024 con il quale è stata disposta l'attuazione coatta mediante ausilio dell'ufficiale giudiziario dell'ordinanza del
3.1.2024.
13 3.Occorre a questo punto affrontare la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti.
Detta domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
3.1.Accertata, tramite gli approfondimenti peritali disposti, l'esistenza di danni alle proprietà dei e la derivazione degli stessi da un bene nella disponibilità Pt_1
del consegue l'applicabilità al caso di specie della NT
disposizione di cui all'art. 2051 c.c. a fronte della quale gravava sul
[...]
la prova dell'esistenza del caso fortuito. NT
Detta prova, all'evidenza, non è stata fornita.
3.2.All'esito di argomentazioni lineari e coerenti, non fatte oggetto di convincente critica delle parti, il c.t.u. ing. ha dettagliatamente indicato i Per_2
danni subiti dalle proprietà di e per i crolli, con Pt_1 Parte_2
particolare riferimento a quello avvenuto il 24.11.2019, che hanno interessato il muro presente sulla particella n. 436 del foglio di mappa 46, sub 2, del catasto fabbricati
RC, nella disponibilità del Comune di . NT
Essi sono stati quantificati in € 8.400,00 utilizzando il prezziario regionale
2022 e dopo aver effettuato le dovute misurazioni. CP_2
All'esito dei chiarimenti richiesti da questo Giudice con provvedimento del
22.2.2024, il c.t.u., all'udienza del 6.6.2024, ha confermato la valutazione dei danni
(da ultimo condivisa altresì da e : si legga la relativa Pt_1 Parte_2
comparsa conclusionale) subiti dai ed ha altresì precisato che l'analisi dei Pt_1
prezzi è stata effettuata dopo aver indicato i quantitativi di mq o metri cubi o kg necessari per le varie lavorazioni e per il ripristino (ad es. costo giornaliero manodopera etc.).
Pertanto, il deve essere condannato al risarcimento NT
dei danni subiti da e quantificati in € 8.400,00, Pt_1 Parte_2
sussistendone le condizioni di legge e, in particolare, quelle previste dall'art. 2051
c.c.
3.3.La domanda volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614- bis c.p.c., avanzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale da Parte_2
14 e deve essere dichiarata inammissibile. Parte_1
La misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce, infatti, una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito (Cass. n.
14461/2024).
4.Le spese di lite seguono la soccombenza, comprese quella della fase dell'accertamento tecnico preventivo, e sono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014 delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata attività difensiva svolta, a fronte della limitatissima attività difensiva svolta da controparte.
Esse sono liquidate in € 3.809,00 per compensi per la fase di merito, oltre spese documentate ed accessori di legge, ed in € 1.528,00 per compensi, oltre spese documentate ed accessori di legge, per la fase relativa all'accertamento tecnico preventivo.
4.1.Nei rapporti tra e , da un lato, e , Pt_1 Parte_2 CP_1
dall'altro, sussistono i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite dovendosi qualificare la domanda di estromissione del , avanzata nella CP_3
fase di merito dai e dal accettata, quale rinuncia alla domanda nei Pt_1 CP_3
confronti di quest'ultimo.
Peraltro, la citazione del predetto è stata necessaria stante la mancata volturazione dell'intestazione catastale del bene immobile generatore di danni, pur a fronte della cessione dello stesso al Comune di . NT
4.2.Le spese delle c.t.u. espletate, anche nella fase di a.t.p., sono poste
15 definitivamente a carico del NT
5.La difesa di e ha chiesto nel corso del giudizio, Pt_1 Parte_2
alla luce della condotta processuale del la condanna NT
dello stesso per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. n. 26545/2021). Si è precisato, peraltro, che la mala fede o la colpa grave richiesti dall'art. 96 c.p.c., il cui fondamento risiede nell'art. 111 Cost., devono intendersi quale attività difensiva espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n.
36591/2023).
Applicati i suesposti canoni interpretativi al caso di specie, ritiene il giudicante che sussistono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
La difesa espletata dal si è caratterizzata per la NT
pressoché assenza di argomentazioni in fatto ed in diritto circa l'esistenza del suo obbligo di mettere in sicurezza i luoghi per cui è causa e per mere deduzioni circa l'adempimento di detti obblighi (risalenti al 2019) che, puntualmente, nonostante il decorso di diversi anni dalla data di prosecuzione del giudizio nella fase di merito e l'urgenza del pericolo rappresentato ed accertato dal c.t.u. nel corso dei vari sopralluoghi, sono state smentite.
E' bene rilevare, poi, che il non ha delegato NT
nessuno alla partecipazione alle operazioni peritali tanto che nel corso dei sopralluoghi del 6.10.2021 e del 30.9.2023, svolti dall'ing. , nessuno è Per_2
16 comparso in rappresentanza dell' , ad ulteriore dimostrazione della Controparte_6
sostanziale indifferenza alle sorti processuali.
L'Ente territoriale, poi, nulla ha argomentato, in seguito ai vari sopralluoghi effettuati dal c.t.u., circa eventuali erronee valutazioni in punto di pericolosità dello stato del manufatto o in merito a quanto necessario per superare la situazione di pericolo.
Se ne deduce l'inesistenza finanche in punto di fatto di reali argomentazioni per contrapporsi alle domande giudiziali di e e, di Pt_1 Parte_2
conseguenza, una resistenza processuale priva di reali contenuti per vincere la quale è stato necessario esperire un accertamento tecnico preventivo, un giudizio cautelare,
due procedimenti di attuazione ed un giudizio di merito.
La condotta processuale del , in definitiva, risulta connotata NT
da colpa grave a fronte della quale si impone la condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Deve a questo punto determinarsi in via equitativa la condanna prevista dalla disposizione sopra richiamata e, a tal fine, tenendo conto delle lungaggini processuali determinate dalla condotta dell' , si ritiene congrua la liquidazione Controparte_6
nella misura di € 800,00.
P.q.m.
Il Tribunale di EG Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 NT
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
- conferma l'ordine al già impartito con NT
l'ordinanza del 23.6.2020, di mettere in sicurezza (secondo quanto stabilito con il provvedimento del 3.1.2024 nell'ambito del procedimento n.r.g.a.c. 4137-1/2019) il manufatto situato in Via Comunale di Vito Inferiore, posto sul terreno identificato con la particella n. 436 foglio di mappa n. 46, catasto fabbricati del Comune di nonché a rimuovere completamente i detriti presenti sulla n. 389 del NT
medesimo foglio di mappa;
- condanna il al risarcimento del danno in favore NT
17 di e quantificato in € 8.400,00; Parte_1 Parte_2
- condanna il alla rifusione delle spese di lite NT
sostenute da e liquidate in € 3.809,00 per Parte_1 Parte_2
compensi per la presente fase di merito, oltre spese documentate ed accessori di legge, ed in € 1.528,00 per compensi, oltre spese documentate ed accessori di legge, per la fase relativa all'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Federico che si è dichiarato antistatario;
- condanna, ex art. 96 comma 3 c.p.c., il al NT
pagamento nei confronti di e della somma di € Parte_1 Parte_2
800,00;
-condanna, ex art. 96 comma 4 c.p.c., il al NT
pagamento in favore della casse delle ammende della somma di € 500,00;
-pone definitivamente a carico del le spese delle NT
c.t.u. espletate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento.
EG Calabria, 15.2.2025
Il Giudice
dott. Dionisio Pantano
18