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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2024, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
N 10355/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo all'udienza di discussione del 03 giugno 2024 ha pronunciato, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., provvedendo al deposito in via telematica, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10355/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
7, C.F. elettivamente domiciliato in Paternò, via Vittorio Emanuele n. C.F._1
389, presso lo studio dell'avvocato Alfio Franco Amato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– Ricorrente –
CONTRO
con sede in Roma alla via Ciro il Controparte_1
Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'Avv.to Francesco Velardi, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Catania, sita in Piazza della Repubblica CP_1
n. 26, Catania;
– Resistente –
E CONTRO
, C.F. e P.IVA in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Responsabile atti introduttivi del giudizio , giusta procura CP_3 Controparte_4
speciale autenticata il 22/06/2023, dal Notaio in Roma, rep. N. 180134, Persona_1 racc. n. 12348, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Di Gregorio, giusta procura allegata agli atti.
– Resistente –
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottostanti atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2023 e notificato in data 16/10/2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229015910366/000, notifica in data 01.09.2023 limitatamente agli avvisi di addebito n. 59320130002405518000, anno di riferimento 2012, per la somma di € 204,63, n. 59320150000451365000, anno di riferimento 2014, per la somma di € 2.174,78, n. 59320160004231701000, anno di riferimento 2015, per la somma di € 546,73, n. 59320160007982732000, anno di riferimento
2016, per la somma di € 927,09, n. 59320160008027919000, anno di riferimento 2015, per la somma di € 117,47 e n. 59320160008195925000, anno di riferimento 2016, per la somma di
€ 355,17.
Deduceva l'illegittimità degli stessi, rilevando l'intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione, l'inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, la nullità del ruolo per gravi vizi di formazione, la nullità delle cartelle per violazione dell'art. 25 d.lgs 46/99 e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, l'omessa notifica dell'atto prodromico, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio. Chiedeva, pertanto: “previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza del credito e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma relativa all'intimazione impugnata limitatamente agli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, per i motivi meglio indicati in narrativa;
ANNULLARE e/ DICHIARARE inefficace, gli avvisi di addebito e l'intimazione impugnata, con vittoria di spese”.
2 CP_ Si costituiscono regolarmente e eccependo la regolarità delle notificazioni e CP_5
l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decadenza;
in particolare eccepisce altresì la CP_5
parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai carichi portati dagli avvisi di addebito n. 59320130002405518000 e 59320150000451365000.
All'udienza odierna la causa viene discussa, sulla base della note depositate dalle parti, e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
**********************
Il ricorso è fondato e va per l'effetto accolto per i motivi di cui in prosieguo.
In via preliminare, va evidenziato che nessun termine decadenziale può essere opposto al ricorrente.
Infatti, va osservato che il ricorrente, ha fatto riferimento, altresì, al termine prescrizionale decorso successivamente alla notificazione della cartella, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
In relazione alla doglianza relativa al sopravvenuto difetto del titolo esecutivo mediante la quale è contestata la sussistenza in capo all'agente della riscossione del diritto di preannunciare l'esecuzione forzata in virtù del titolo (il ruolo) di cui alle menzionate cartelle per essersi estinto il credito per il decorso del termine di prescrizione successivamente alla data di notifica delle stesse, sussiste la legittimazione passiva del concessionario della riscossione. In proposito deve rilevarsi che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo
Va ritenuta fondata, infatti, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo in questione, risalenti agli anni 2012-2016, e portati dagli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Invero, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della
3 legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, CP_1
ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cfr. in questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173; Cass., sez. lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav. 2005, n. 9962; Cass., sez. lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334).
Nella specie, trova applicazione il nuovo termine di prescrizione quinquennale che, in relazione ai crediti portati dagli atti per cui è causa (anni 2012-2016) è maturato alla data di deposito del ricorso .
Parte opposta eccepisce da un canto l'applicabilità al caso in oggetto della prescrizione decennale;
da un altro canto, eccepisce l'infondatezza dell'opposizione odierna.
Invero, la questione è stata decisa in via definitiva dal Supremo Collegio, che con la sentenza n. 30699 del 21 dicembre 2017 ha chiarito come tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3 della L. 335/1995, alla quale non c'è ragione logico-giuridica per non sottoporre anche i contributi IVS, come nel caso che ci riguarda.
Infatti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema corte quella secondo la quale essa ha sempre qualificato come contributi le somme in questione, parificandone la disciplina a quella dei contributi.
In via preliminare va rilevato che, come documentato da la parziale cessazione della CP_5
materia del contendere con riferimento ai carichi portati dagli avvisi di addebito n.
59320130002405518000 e 59320150000451365000.
Infatti, come da estratto ruolo allegato, il credito portato dai sopraddetti avvisi di addebito risulta azzerato. E più precisamente, si rileva per l'avviso di addebito n.
59320130002405518000 l'intervenuta cassazione della materia del contendere, essendo il carico sotteso all'atto impugnato riferito ad un periodo antecedente al 2015 ed essendo lo stesso di importo inferiore ad € 1000,00, rientrante nello “Stralcio” previsto dalla Legge di
Bilancio 2023, la quale all'articolo 1, commi 222-230 ha previsto: “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, esistenti al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro, importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del d.l. 23.10.2018, n. 119, all'art. 16-bis del d.l. 30.4.2019, n. 34 , e all'art. 1, commi da 184 a 198, della l. 30.12.2018, n. 145”, mentre l'avviso di addebito n. 59320150000451365000, è stato azzerato, in quanto è stato
4 oggetto di una procedura di rottamazione ter, durante la quale sono stati effettuati dei pagamenti che hanno ridotto gli importi riportati sull'avviso stesso
Per quanto concerne gli altri avvisi di addebito sottesi, va rilevato che e tra la data di notifica degli avvisi di addebito (ultimo avviso notificato e la successiva data di deposito del ricorso introduttivo, nessun valido atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere dalla società di riscossione, non rilevando come tale la comunicazione di adesione alla definizione agevolata, nonché la comunicazione di compensazione pecuniaria, peraltro non prodotta in causa da che si è limitata a produrre la notificazione con allegato, ma non il suo CP_5
contenuto.
Termine prescrizionale che risulta decorso anche considerando la sospensione per un totale di
311 giorni consguente alal normativa in materia di Covid-19.
Pertanto, in relazione ai predetti avvisi di addebito va dichiarata la prescrizione dei contributi da essi portati.
Per l'effetto vanno annullati gli atti sopra indicati.
Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giuste ragioni per compensare per intero le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
59320130002405518000 e 59320150000451365000;
DICHIARA prescritti i crediti portati dai seguenti avvisi di addebito: n.
59320160008195925000, n. 59320160004231701000, n. 59320160007982732000, e n.
59320160008027919000 che per l'effetto annulla;
COMPENSA per intero le spese tra le parti.
Catania, 03 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonino A. M. Milazzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice onorario del Lavoro dott. Antonino A. M. Milazzo all'udienza di discussione del 03 giugno 2024 ha pronunciato, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., provvedendo al deposito in via telematica, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10355/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
7, C.F. elettivamente domiciliato in Paternò, via Vittorio Emanuele n. C.F._1
389, presso lo studio dell'avvocato Alfio Franco Amato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– Ricorrente –
CONTRO
con sede in Roma alla via Ciro il Controparte_1
Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'Avv.to Francesco Velardi, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale di Catania, sita in Piazza della Repubblica CP_1
n. 26, Catania;
– Resistente –
E CONTRO
, C.F. e P.IVA in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Responsabile atti introduttivi del giudizio , giusta procura CP_3 Controparte_4
speciale autenticata il 22/06/2023, dal Notaio in Roma, rep. N. 180134, Persona_1 racc. n. 12348, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Di Gregorio, giusta procura allegata agli atti.
– Resistente –
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e sottostanti atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2023 e notificato in data 16/10/2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229015910366/000, notifica in data 01.09.2023 limitatamente agli avvisi di addebito n. 59320130002405518000, anno di riferimento 2012, per la somma di € 204,63, n. 59320150000451365000, anno di riferimento 2014, per la somma di € 2.174,78, n. 59320160004231701000, anno di riferimento 2015, per la somma di € 546,73, n. 59320160007982732000, anno di riferimento
2016, per la somma di € 927,09, n. 59320160008027919000, anno di riferimento 2015, per la somma di € 117,47 e n. 59320160008195925000, anno di riferimento 2016, per la somma di
€ 355,17.
Deduceva l'illegittimità degli stessi, rilevando l'intervenuta prescrizione del credito azionato e decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione, l'inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, la nullità del ruolo per gravi vizi di formazione, la nullità delle cartelle per violazione dell'art. 25 d.lgs 46/99 e dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, l'omessa notifica dell'atto prodromico, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati, incostituzionalità della determinazione dell'agio. Chiedeva, pertanto: “previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza del credito e l'intervenuta decadenza del diritto della P.A., e per essa del concessionario della riscossione, di riscuotere la somma relativa all'intimazione impugnata limitatamente agli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, per i motivi meglio indicati in narrativa;
ANNULLARE e/ DICHIARARE inefficace, gli avvisi di addebito e l'intimazione impugnata, con vittoria di spese”.
2 CP_ Si costituiscono regolarmente e eccependo la regolarità delle notificazioni e CP_5
l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decadenza;
in particolare eccepisce altresì la CP_5
parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai carichi portati dagli avvisi di addebito n. 59320130002405518000 e 59320150000451365000.
All'udienza odierna la causa viene discussa, sulla base della note depositate dalle parti, e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
**********************
Il ricorso è fondato e va per l'effetto accolto per i motivi di cui in prosieguo.
In via preliminare, va evidenziato che nessun termine decadenziale può essere opposto al ricorrente.
Infatti, va osservato che il ricorrente, ha fatto riferimento, altresì, al termine prescrizionale decorso successivamente alla notificazione della cartella, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale.
In relazione alla doglianza relativa al sopravvenuto difetto del titolo esecutivo mediante la quale è contestata la sussistenza in capo all'agente della riscossione del diritto di preannunciare l'esecuzione forzata in virtù del titolo (il ruolo) di cui alle menzionate cartelle per essersi estinto il credito per il decorso del termine di prescrizione successivamente alla data di notifica delle stesse, sussiste la legittimazione passiva del concessionario della riscossione. In proposito deve rilevarsi che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo
Va ritenuta fondata, infatti, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo in questione, risalenti agli anni 2012-2016, e portati dagli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Invero, ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza;
per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della
3 legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall' atti interruttivi, CP_1
ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cfr. in questo senso, Cass., sez. lav., 2008, n. 6173; Cass., sez. lav., 2006, n. 26621; Cass., sez. lav., 2005, n. 3846; Cass., sez. Lav. 2005, n. 9962; Cass., sez. lav., 2004, n. 46; Cass., sez. lav., 2003, n. 19334).
Nella specie, trova applicazione il nuovo termine di prescrizione quinquennale che, in relazione ai crediti portati dagli atti per cui è causa (anni 2012-2016) è maturato alla data di deposito del ricorso .
Parte opposta eccepisce da un canto l'applicabilità al caso in oggetto della prescrizione decennale;
da un altro canto, eccepisce l'infondatezza dell'opposizione odierna.
Invero, la questione è stata decisa in via definitiva dal Supremo Collegio, che con la sentenza n. 30699 del 21 dicembre 2017 ha chiarito come tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3 della L. 335/1995, alla quale non c'è ragione logico-giuridica per non sottoporre anche i contributi IVS, come nel caso che ci riguarda.
Infatti, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema corte quella secondo la quale essa ha sempre qualificato come contributi le somme in questione, parificandone la disciplina a quella dei contributi.
In via preliminare va rilevato che, come documentato da la parziale cessazione della CP_5
materia del contendere con riferimento ai carichi portati dagli avvisi di addebito n.
59320130002405518000 e 59320150000451365000.
Infatti, come da estratto ruolo allegato, il credito portato dai sopraddetti avvisi di addebito risulta azzerato. E più precisamente, si rileva per l'avviso di addebito n.
59320130002405518000 l'intervenuta cassazione della materia del contendere, essendo il carico sotteso all'atto impugnato riferito ad un periodo antecedente al 2015 ed essendo lo stesso di importo inferiore ad € 1000,00, rientrante nello “Stralcio” previsto dalla Legge di
Bilancio 2023, la quale all'articolo 1, commi 222-230 ha previsto: “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, esistenti al giorno 1.1.2023, fino a 1.000 euro, importo che comprende il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del d.l. 23.10.2018, n. 119, all'art. 16-bis del d.l. 30.4.2019, n. 34 , e all'art. 1, commi da 184 a 198, della l. 30.12.2018, n. 145”, mentre l'avviso di addebito n. 59320150000451365000, è stato azzerato, in quanto è stato
4 oggetto di una procedura di rottamazione ter, durante la quale sono stati effettuati dei pagamenti che hanno ridotto gli importi riportati sull'avviso stesso
Per quanto concerne gli altri avvisi di addebito sottesi, va rilevato che e tra la data di notifica degli avvisi di addebito (ultimo avviso notificato e la successiva data di deposito del ricorso introduttivo, nessun valido atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere dalla società di riscossione, non rilevando come tale la comunicazione di adesione alla definizione agevolata, nonché la comunicazione di compensazione pecuniaria, peraltro non prodotta in causa da che si è limitata a produrre la notificazione con allegato, ma non il suo CP_5
contenuto.
Termine prescrizionale che risulta decorso anche considerando la sospensione per un totale di
311 giorni consguente alal normativa in materia di Covid-19.
Pertanto, in relazione ai predetti avvisi di addebito va dichiarata la prescrizione dei contributi da essi portati.
Per l'effetto vanno annullati gli atti sopra indicati.
Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giuste ragioni per compensare per intero le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal ricorrente in epigrafe indicato;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n.
59320130002405518000 e 59320150000451365000;
DICHIARA prescritti i crediti portati dai seguenti avvisi di addebito: n.
59320160008195925000, n. 59320160004231701000, n. 59320160007982732000, e n.
59320160008027919000 che per l'effetto annulla;
COMPENSA per intero le spese tra le parti.
Catania, 03 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Antonino A. M. Milazzo
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