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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2451/2022 (alla quale sono riunite le cause n. 5/2023 R.G., n. 7/2023 R.G., n. 1064/2023 R.G.)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11
RICORRENTI nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/04/2024, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per i ricorrenti l'Avv. Loredana Perrone con il dott. Alessandro Telesca ai fini della pratica OR forense. Nessuno compare per .
Preliminarmente il Giudice, visto l'art. 151 disp. att. c.p.c., riunisce al presente fascicolo le cause n. 5/2023 R.G., n. 7/2023 R.G. e n. 1064/2023 R.G.
L'avv.Perrone conclude come in atti e chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1 N.2451/2022 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 5/2023 R.G., n. 7/2023 R.G., n. 1064/2023 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2451/2022 R.G., alla quale sono riunite le cause n. 5/2023 R.G., e n. 7/2023 R.G., n. 1064/2023 R.G., promosse da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 rappresentati e difesi dall'Avv. BLOISE DAVIDE e dall'Avv. PERRONE LOREDANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in Milano alla Via Cesare Beccaria, n. 5,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del p.t., l la Lombardia in persona CP_2 Controparte_3 del Direttore in carica, l' (C.F. ) in persona Parte_12 P.IVA_2 del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino (CF , funzionario in servizio C.F._12 presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l Parte_12 Controparte_4
del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993,
[...]
n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: Email_1
2 RESISTENTE
Oggetto: Retribuzione – carta docente.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 30.12.2022, , Parte_1
e hanno convenuto in Parte_2 Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...] OR
(di seguito indicato anche solo come ) Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2451/2022 R.G.:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
dall'anno scolastico 2017/2018 ad oggi;
Parte_1 Pt_2 dall'anno scolastico 2016/2017 ad oggi;
[...] Parte_3 dall'anno scolastico 2016/2017 ad oggi”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. OR Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo di:
“1. ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese antecedenti agli anni 2016/2017 e 2017/2018 per la sig. Parte_13
2. ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese antecedenti l'anno 2017/2018 per il sig.re . Parte_1
4.ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
5.ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
6.RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.” Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 30.12.2022, , Parte_4
e hanno convenuto in giudizio avanti Parte_5 Parte_6
3 OR al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 5/2023 R.G.:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico Parte_4
2020/2021 incluso;
dall'anno scolastico 2017/2018 ad oggi;
Parte_5
dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2020/2021 Parte_6 incluso”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. OR Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese antecedenti all'anno 2018/2019 per tutti i ricorrenti
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3)ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.”. Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 30.12.2022, Parte_7 [...]
, hanno convenuto in giudizio avanti al Pt_8 Parte_9 OR Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 7/2023 R.G.:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
dall'anno scolastico 2019/2020 ad oggi;
Parte_7 Parte_8 dall'anno scolastico 2018/2019 ad oggi;
dall'anno
[...] Parte_9 scolastico 2018/2019 ad oggi”.
4 Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. OR Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”. Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato l'8.06.2023, e Parte_10 [...]
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice Parte_11 OR del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1064/2023 R.G.:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
[...]
dall'anno scolastico 2021/2022 ad oggi;
per per Pt_10 Parte_11
l'anno scolastico 2018/2019 e l'anno scolastico 2021/2022”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il convenuto sebbene ritualmente citato è rimasto contumace. CP_1
All'udienza dell'11.04.2024, i procedimenti n. 5/2023 R.G., n. 7/2023 RG. e n. 1064/2023 R.G. sono stati riuniti al procedimento n. 2451/2022 R.G., ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., e il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo indicato in calce, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
e rientrano nell'ambito del personale Parte_10 Parte_11 docente e hanno concluso con il convenuto i contratti a termine di docenza, CP_1 come descritti nei rispettivi ricorsi, indicando:
5 Parte_1
- per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 19.10.2017 al 30.06.2018, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 27.09.2018 al 09.10.2018; dal 13.10.2018 al 30.06.2019, per n. 16 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 14 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 19.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'8.09.2021 al 30.06.2022, per n. OR 16 ore settimanali (cfr. doc. n. 6, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
Parte_2
-per l'anno scolastico 2016/2017 un servizio dal 14.09.2016 al 10.11.2016 e dal 11.11.2016 al 30.06.2017, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 12.09.2017 al 28.09.2017 e dal 29.09.2017 al 31.08.2018, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 12.09.2018 al 31.08.2019, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 13.09.2019 al 31.08.2020, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 14.09.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 6.09.2021 al 31.08.2022, per n. OR 18 ore settimanali (cfr. doc. n. 7, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
Parte_3 per l'anno scolastico 2016/2017 un servizio dall'1.09.2016 al 31.08.2017, per n. 11 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dall'1.09.2017 al 31.08.2018, per n. 2+11 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dall'1.09.2018 al 31.08.2019, per n.
9+6 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dall'1.09.2019 al 31.08.2020, per n.
6+7 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dall'1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 7+6 ore settimanali,
6 -per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'1.09.2021 al 31.08.2022 per n. OR 6+4 ore settimanali (cfr. doc. n. 8, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
Parte_4
-per l'anno scolastico 2016/2017 un servizio dal 26.09.2016 al 21.11.2016, per n. 20 ore settimanali, dal 22.11.2016 al 27.12.2016 e dal 28.12.2016 al 30.06.2017, per n. 17,5 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 3.10.2017 al 2.11.2017, dal 3.11.2017 al 2.12.2017, dal 3.12.2017 al 22.12.2017, dall' 8.01.2018 al 16.01.2018, per n. 25 ore settimanali e dal 17.01.2018 al 30.06.2018, per n. 12,5 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 20.09.2018 al 20.09.2018, dal 21.09.2018 al 20.11.2018, dal 21.11.2018 al 20.02.2019, dal 21.02.2019 al 20.03.2019, dal 21.03.2019 al 28.06.2019 e, soprattutto, dal 20.09.2018 al 30.06.2019 per n. 12,5 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 26.09.2019 al 30.06.2020, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 9.10.2020 al 30.06.2021, per n. OR 25 ore settimanali (cfr. doc. n. 6, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
NELLA SANSONETTI
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 20.10.2017 al 20.10.2017, dal 23.10.2017 al 23.10.2017, dal 24.10.2017 al 25.10.2017, dal 26.10.2017 al 26.10.2017, dal 14.11.2017 al 6.12.2017, dall'11.12.2017 all' 11.12.2017, dal 12.12.2017 al 15.12.2017, dal 18.12.2017 al 22.12.2017, dal 23.12.2017 al 7.01.2018, dall'8.01.2018 al 12.01.2018, dal 15.01.2018 al 15.01.2018, dal 16.01.2018 al
19.01.2018, dal 22.01.2018 all'1.06.2018, dal 2.06.2018 al 30.06.2018, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 5.09.2018 al 2.11.2018, dal 5.11.2018 al 30.11.2018, dal 3.12.2018 al 21.12.2018, [BUCO DI 16 GIORNI], dal 07.01.2019 all'8.02.2019, dall'11.02.109 al 6.03.2019, dal 7.03.2019 al 31.03.2019, dall'1.04.2019 al 17.04.2019, [BUCO DI 12 GIORNI] dal 29.04.2019 al 3.06.2019, dal 4.06.2019 al 28.06.2019, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 24.09.2019 al 29.09.2019, per n. 5 ore settimanali, dal 24.09.2019 al 30.06.2020 e dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 12,5 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 7.09.2020 al 21.10.2020 e dal 22.10.2020 al 30.06.2021, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'8.09.2021 al 30.06.2022, per n. OR 25 ore settimanali (cfr. doc. n. 7, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
7 Parte_6
-per l'anno scolastico 2016/2017 un servizio dal 5.09.2016 al 30.11.2016 e dall'1.12.2016 al 30.06.2017, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 6.11.2017 al 30.06.2018, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 5.09.2018 al 7.09.2018 e dal 10.09.2018 al 30.06.2019, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 5.09.2019 al 30.06.2020, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 21.09.2020 al 30.06.2021, per OR n. 25 ore settimanali (cfr. doc. n. 8, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
Parte_7
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 23.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 13.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore settimanali (cfr. doc. n. 6, fasc. ric.).
Parte_8
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 18.10.2018 al 30.06.2019 e dal 24.09.2018 al 31.08.2019, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 30.09.2019 al 31.08.2020, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 19.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 9.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore settimanali (cfr. doc. n. 7, fasc. ric.).
Parte_9
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 23.11.2018 al 23.11.2018 e dal 20.12.2018 al 21.12.2018, per n. 12,5 ore settimanali [BUCO DI 16 GIORNI], dal 7.01.2019 al 21.01.2019 e dal 22.01.2019 al 25.01.2019, per n. 24 ore settimanali, dal 28.01.2019 al 4.02.2019 e dal 5.02.2019 al 3.03.2019, per n. 19 ore settimanali, dal
4.03.2019 al 30.06.2019, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 19.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore settimanali,
8 -per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 5.10.2020 al 06.10.2020 e dal 7.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'8.09.2021 al 30.06.2022, per n.
24 ore settimanali (cfr. doc. n. 8, fasc. ric.).
Parte_10
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'8.10.2021 al 31.08.2022, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore settimanali (cfr. doc. n. 6, fasc. ric.).
Parte_11
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 10.10.2018 al 30.06.2019, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 6.10.2021 al 30.06.2022 e dall'1.07.2022 al 31.08.2022, per n. 25 ore settimanali (cfr. doc. n. 7, fasc. ric.).
I ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_6 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
9 conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_6 categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1, co.121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a
10 Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389
e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27-10-2023, n.
29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
11 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che i ricorrenti Parte_1
, , destinatari
[...] Parte_2 Parte_3 di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interni al sistema delle docenze scolastiche (perché hanno in corso per l'a.s. 2023/2024 un contratto di supplenza annuale oppure perché iscritti nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti), devono beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste come indicate nel ricorso, con esclusione del diritto al beneficio per l'annualità 2016/2017 delle ricorrenti e perché, come eccepito dal Pt_2 Pt_3
, detto diritto è estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale. CP_1
12 Ed infatti il diritto all'attribuzione della Carta docente per l'a.s. 2016/17 poteva esser fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.p.c., da a partire dal Parte_2
14.09.2016 e da a partire dal'1.09.2016 e il Parte_3 termine prescrizionale quinquennale è interamente decorso prima che intervenisse la diffida notificata a mezzo pec, rispettivamente, in data 31.08 e 30.08.2022 (doc. 9).
Ne discende che anche Parte_4 Parte_5
(a tutt'oggi interne al sistema delle docenze scolastiche (perché Parte_6 hanno in corso per l'a.s. 2023/2024 un contratto di supplenza annuale oppure perché iscritti nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti), per gli anni in cui sono state destinatarie di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e/o di incarichi di supplenze brevi ma per periodi contigui tra loro che sono iniziati prima del 31.12 e di durata sino al
30.06 dell'anno successivo che sono sostanzialmente sovrapponibili per durata agli incarichi annuali sino al termine delle attività didattiche (ad eccezione di
[...] per l'a.s. 2018/19), devono beneficiare dell'attribuzione della Carta Parte_5 docenti per le annualità richieste come indicate nel ricorso, escludendo:
- come detto, il diritto al beneficio per l'annualità 2018/19 della ricorrente perché in tale anno ha svolto plurime supplenze brevi per Parte_5 periodi che non sono tutti contigui tra loro (stante il mancato servizio dal 21.12.18 al 7.01.19 per 16 giorni e dal 17.04 al 29.04.19 per 12 giorni ), di cui l'ultima con termine sino al 28.06.2019, e, quindi, incarichi che non completano un periodo di tempo complessivo corrispondente agli incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999,
- il diritto al beneficio per l'annualità 2016/2017 delle ricorrenti e Pt_4
perché, come eccepito dal , detto diritto poteva esser fatto valere Pt_6 CP_1 con decorrenza, rispettivamente dal 26.09 e dal 5.09, ed è estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale poiché i primi atti interruttivi sono costituiti dalle diffide notificate a mezzo pec in data 30.08.2022 (doc. 9);
- del diritto al beneficio per l'annualità 2017/2018 della docente Parte_5 perché, come eccepito dal , detto diritto poteva esser fatto valere con CP_1 decorrenza 20.10.2017 ed è estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale poiché il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida notificata a mezzo pec in data 14.11.2022 (doc. 9).
Ne discende ancora che , Parte_7 Parte_8
(a tutt'oggi interni al sistema delle docenze scolastiche Parte_9
(perché hanno in corso per l'a.s. 2023/2024 un contratto di supplenza annuale oppure perché iscritti nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti), per gli anni in cui sono stati destinatarie di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e/o di incarichi di supplenze brevi ma per periodi contigui tra loro che sono iniziati prima del 31.12 e di
13 durata sino al 30.06 dell'anno successivo che sono sostanzialmente sovrapponibili per durata agli incarichi annuali sino al termine delle attività didattiche (ad eccezione della docente per l'a.s. 2018/19), devono beneficiare dell'attribuzione Pt_9 della Carta docenti per le annualità richieste come indicate nel ricorso, escludendo:
- come detto, il diritto al beneficio per l'annualità 2018/19 della ricorrente erché in tale anno ha svolto plurime supplenze brevi per periodi che non Pt_9 sono tutti contigui tra loro (stante il mancato servizio dal 21.12.18 al 7.01.19 per 16 giorni), e, quindi, incarichi che non completano un periodo di tempo complessivo corrispondente agli incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
Ne discende infine che e , Parte_10 Parte_11 destinatarie di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interne al sistema delle docenze scolastiche (perché hanno in corso per l'a.s. 2023/2024 un contratto di supplenza annuale oppure perché iscritti nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti), devono beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste come indicate nel ricorso.
Si osserva, da ultimo, che non sono estinti per prescrizione, come eccepito dal OR
, i diritti al bonus richiesto per l'a.s. 2017/18 da (stante l'invio Parte_1 della diffida in data 31.08.2022 – doc. 9 – quale atto interruttivo della prescrizione) e da e (stante l'invio della diffida descritta più sopra). Pt_2 Pt_3
I diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti, nei limiti sopra precisati, possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri delle Tariffe vigenti, tenuto conto che l'art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c. prevede la riduzione del compenso in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite e considerato il carattere seriale delle questioni trattate. Viene applicato l'aumento previsto dall'art. 1, co. 2, D.M. 55/2014 per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 10%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
14
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 e in particolare di:
, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021 e 2021/2022; er gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_4
2019/2020, 2020/2021; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_5
2021/2022;
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_7
2021/2022;
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_8
2020/2021 e 2021/2022; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_9
2021/2022;
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022 Parte_11
e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Carta docenti, o altra equipollente, così che gli stessi ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara prescritta l'azione di adempimento promossa da Pt_2
e er l'attribuzione della Carta Docente
[...] Parte_3 per l'a.s. 2016/17, da e per l'a.s. Parte_4 Parte_6
2016/2017 e da er l'a.s. 2017/2018; Parte_5
4) rigetta l'azione di adempimento promossa da e da Parte_5 er l'attribuzione della Carta Docente per l'a.s. 2018/19; Parte_9
15 5)condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.060,00 per compenso e in € 286,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 11.04.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11
RICORRENTI nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 11/04/2024, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato è per i ricorrenti l'Avv. Loredana Perrone con il dott. Alessandro Telesca ai fini della pratica OR forense. Nessuno compare per .
Preliminarmente il Giudice, visto l'art. 151 disp. att. c.p.c., riunisce al presente fascicolo le cause n. 5/2023 R.G., n. 7/2023 R.G. e n. 1064/2023 R.G.
L'avv.Perrone conclude come in atti e chiede di essere esonerata dalla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1 N.2451/2022 R.G. (alla quale sono riunite le cause n. 5/2023 R.G., n. 7/2023 R.G., n. 1064/2023 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2451/2022 R.G., alla quale sono riunite le cause n. 5/2023 R.G., e n. 7/2023 R.G., n. 1064/2023 R.G., promosse da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 rappresentati e difesi dall'Avv. BLOISE DAVIDE e dall'Avv. PERRONE LOREDANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in Milano alla Via Cesare Beccaria, n. 5,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del p.t., l la Lombardia in persona CP_2 Controparte_3 del Direttore in carica, l' (C.F. ) in persona Parte_12 P.IVA_2 del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino (CF , funzionario in servizio C.F._12 presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l Parte_12 Controparte_4
del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993,
[...]
n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: Email_1
2 RESISTENTE
Oggetto: Retribuzione – carta docente.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso depositato il 30.12.2022, , Parte_1
e hanno convenuto in Parte_2 Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...] OR
(di seguito indicato anche solo come ) Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 2451/2022 R.G.:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
dall'anno scolastico 2017/2018 ad oggi;
Parte_1 Pt_2 dall'anno scolastico 2016/2017 ad oggi;
[...] Parte_3 dall'anno scolastico 2016/2017 ad oggi”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. OR Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo di:
“1. ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese antecedenti agli anni 2016/2017 e 2017/2018 per la sig. Parte_13
2. ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese antecedenti l'anno 2017/2018 per il sig.re . Parte_1
4.ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
5.ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
6.RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.” Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 30.12.2022, , Parte_4
e hanno convenuto in giudizio avanti Parte_5 Parte_6
3 OR al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 5/2023 R.G.:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico Parte_4
2020/2021 incluso;
dall'anno scolastico 2017/2018 ad oggi;
Parte_5
dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2020/2021 Parte_6 incluso”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. OR Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta prescrizione delle pretese antecedenti all'anno 2018/2019 per tutti i ricorrenti
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3)ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.”. Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 30.12.2022, Parte_7 [...]
, hanno convenuto in giudizio avanti al Pt_8 Parte_9 OR Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 7/2023 R.G.:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
dall'anno scolastico 2019/2020 ad oggi;
Parte_7 Parte_8 dall'anno scolastico 2018/2019 ad oggi;
dall'anno
[...] Parte_9 scolastico 2018/2019 ad oggi”.
4 Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. OR Si è costituto ritualmente in giudizio il , deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo nel merito:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”. Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato l'8.06.2023, e Parte_10 [...]
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice Parte_11 OR del Lavoro, il al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 1064/2023 R.G.:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per
[...]
dall'anno scolastico 2021/2022 ad oggi;
per per Pt_10 Parte_11
l'anno scolastico 2018/2019 e l'anno scolastico 2021/2022”.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Il convenuto sebbene ritualmente citato è rimasto contumace. CP_1
All'udienza dell'11.04.2024, i procedimenti n. 5/2023 R.G., n. 7/2023 RG. e n. 1064/2023 R.G. sono stati riuniti al procedimento n. 2451/2022 R.G., ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., e il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo indicato in calce, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Pt_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
e rientrano nell'ambito del personale Parte_10 Parte_11 docente e hanno concluso con il convenuto i contratti a termine di docenza, CP_1 come descritti nei rispettivi ricorsi, indicando:
5 Parte_1
- per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 19.10.2017 al 30.06.2018, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 27.09.2018 al 09.10.2018; dal 13.10.2018 al 30.06.2019, per n. 16 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 14 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 19.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'8.09.2021 al 30.06.2022, per n. OR 16 ore settimanali (cfr. doc. n. 6, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
Parte_2
-per l'anno scolastico 2016/2017 un servizio dal 14.09.2016 al 10.11.2016 e dal 11.11.2016 al 30.06.2017, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 12.09.2017 al 28.09.2017 e dal 29.09.2017 al 31.08.2018, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 12.09.2018 al 31.08.2019, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 13.09.2019 al 31.08.2020, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 14.09.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 6.09.2021 al 31.08.2022, per n. OR 18 ore settimanali (cfr. doc. n. 7, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
Parte_3 per l'anno scolastico 2016/2017 un servizio dall'1.09.2016 al 31.08.2017, per n. 11 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dall'1.09.2017 al 31.08.2018, per n. 2+11 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dall'1.09.2018 al 31.08.2019, per n.
9+6 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dall'1.09.2019 al 31.08.2020, per n.
6+7 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dall'1.09.2020 al 31.08.2021, per n. 7+6 ore settimanali,
6 -per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'1.09.2021 al 31.08.2022 per n. OR 6+4 ore settimanali (cfr. doc. n. 8, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
Parte_4
-per l'anno scolastico 2016/2017 un servizio dal 26.09.2016 al 21.11.2016, per n. 20 ore settimanali, dal 22.11.2016 al 27.12.2016 e dal 28.12.2016 al 30.06.2017, per n. 17,5 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 3.10.2017 al 2.11.2017, dal 3.11.2017 al 2.12.2017, dal 3.12.2017 al 22.12.2017, dall' 8.01.2018 al 16.01.2018, per n. 25 ore settimanali e dal 17.01.2018 al 30.06.2018, per n. 12,5 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 20.09.2018 al 20.09.2018, dal 21.09.2018 al 20.11.2018, dal 21.11.2018 al 20.02.2019, dal 21.02.2019 al 20.03.2019, dal 21.03.2019 al 28.06.2019 e, soprattutto, dal 20.09.2018 al 30.06.2019 per n. 12,5 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 26.09.2019 al 30.06.2020, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 9.10.2020 al 30.06.2021, per n. OR 25 ore settimanali (cfr. doc. n. 6, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
NELLA SANSONETTI
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 20.10.2017 al 20.10.2017, dal 23.10.2017 al 23.10.2017, dal 24.10.2017 al 25.10.2017, dal 26.10.2017 al 26.10.2017, dal 14.11.2017 al 6.12.2017, dall'11.12.2017 all' 11.12.2017, dal 12.12.2017 al 15.12.2017, dal 18.12.2017 al 22.12.2017, dal 23.12.2017 al 7.01.2018, dall'8.01.2018 al 12.01.2018, dal 15.01.2018 al 15.01.2018, dal 16.01.2018 al
19.01.2018, dal 22.01.2018 all'1.06.2018, dal 2.06.2018 al 30.06.2018, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 5.09.2018 al 2.11.2018, dal 5.11.2018 al 30.11.2018, dal 3.12.2018 al 21.12.2018, [BUCO DI 16 GIORNI], dal 07.01.2019 all'8.02.2019, dall'11.02.109 al 6.03.2019, dal 7.03.2019 al 31.03.2019, dall'1.04.2019 al 17.04.2019, [BUCO DI 12 GIORNI] dal 29.04.2019 al 3.06.2019, dal 4.06.2019 al 28.06.2019, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 24.09.2019 al 29.09.2019, per n. 5 ore settimanali, dal 24.09.2019 al 30.06.2020 e dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 12,5 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 7.09.2020 al 21.10.2020 e dal 22.10.2020 al 30.06.2021, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'8.09.2021 al 30.06.2022, per n. OR 25 ore settimanali (cfr. doc. n. 7, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
7 Parte_6
-per l'anno scolastico 2016/2017 un servizio dal 5.09.2016 al 30.11.2016 e dall'1.12.2016 al 30.06.2017, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 6.11.2017 al 30.06.2018, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 5.09.2018 al 7.09.2018 e dal 10.09.2018 al 30.06.2019, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 5.09.2019 al 30.06.2020, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 21.09.2020 al 30.06.2021, per OR n. 25 ore settimanali (cfr. doc. n. 8, fasc. ric. e stato matricolare prodotto da );
Parte_7
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 12.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 23.09.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 13.09.2021 al 30.06.2022, per n. 24 ore settimanali (cfr. doc. n. 6, fasc. ric.).
Parte_8
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 18.10.2018 al 30.06.2019 e dal 24.09.2018 al 31.08.2019, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 30.09.2019 al 31.08.2020, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 19.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 9.09.2021 al 30.06.2022, per n. 18 ore settimanali (cfr. doc. n. 7, fasc. ric.).
Parte_9
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 23.11.2018 al 23.11.2018 e dal 20.12.2018 al 21.12.2018, per n. 12,5 ore settimanali [BUCO DI 16 GIORNI], dal 7.01.2019 al 21.01.2019 e dal 22.01.2019 al 25.01.2019, per n. 24 ore settimanali, dal 28.01.2019 al 4.02.2019 e dal 5.02.2019 al 3.03.2019, per n. 19 ore settimanali, dal
4.03.2019 al 30.06.2019, per n. 18 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2019/2020 un servizio dal 19.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore settimanali,
8 -per l'anno scolastico 2020/2021 un servizio dal 5.10.2020 al 06.10.2020 e dal 7.10.2020 al 30.06.2021, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'8.09.2021 al 30.06.2022, per n.
24 ore settimanali (cfr. doc. n. 8, fasc. ric.).
Parte_10
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dall'8.10.2021 al 31.08.2022, per n. 24 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2022/2023 un servizio dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore settimanali (cfr. doc. n. 6, fasc. ric.).
Parte_11
-per l'anno scolastico 2018/2019 un servizio dal 10.10.2018 al 30.06.2019, per n. 25 ore settimanali,
-per l'anno scolastico 2021/2022 un servizio dal 6.10.2021 al 30.06.2022 e dall'1.07.2022 al 31.08.2022, per n. 25 ore settimanali (cfr. doc. n. 7, fasc. ric.).
I ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_6 da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
9 conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_6 categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1, co.121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a
10 Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389
e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27-10-2023, n.
29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
11 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ne discende che, nel caso di specie, va dichiarato che i ricorrenti Parte_1
, , destinatari
[...] Parte_2 Parte_3 di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interni al sistema delle docenze scolastiche (perché hanno in corso per l'a.s. 2023/2024 un contratto di supplenza annuale oppure perché iscritti nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti), devono beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste come indicate nel ricorso, con esclusione del diritto al beneficio per l'annualità 2016/2017 delle ricorrenti e perché, come eccepito dal Pt_2 Pt_3
, detto diritto è estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale. CP_1
12 Ed infatti il diritto all'attribuzione della Carta docente per l'a.s. 2016/17 poteva esser fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.p.c., da a partire dal Parte_2
14.09.2016 e da a partire dal'1.09.2016 e il Parte_3 termine prescrizionale quinquennale è interamente decorso prima che intervenisse la diffida notificata a mezzo pec, rispettivamente, in data 31.08 e 30.08.2022 (doc. 9).
Ne discende che anche Parte_4 Parte_5
(a tutt'oggi interne al sistema delle docenze scolastiche (perché Parte_6 hanno in corso per l'a.s. 2023/2024 un contratto di supplenza annuale oppure perché iscritti nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti), per gli anni in cui sono state destinatarie di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e/o di incarichi di supplenze brevi ma per periodi contigui tra loro che sono iniziati prima del 31.12 e di durata sino al
30.06 dell'anno successivo che sono sostanzialmente sovrapponibili per durata agli incarichi annuali sino al termine delle attività didattiche (ad eccezione di
[...] per l'a.s. 2018/19), devono beneficiare dell'attribuzione della Carta Parte_5 docenti per le annualità richieste come indicate nel ricorso, escludendo:
- come detto, il diritto al beneficio per l'annualità 2018/19 della ricorrente perché in tale anno ha svolto plurime supplenze brevi per Parte_5 periodi che non sono tutti contigui tra loro (stante il mancato servizio dal 21.12.18 al 7.01.19 per 16 giorni e dal 17.04 al 29.04.19 per 12 giorni ), di cui l'ultima con termine sino al 28.06.2019, e, quindi, incarichi che non completano un periodo di tempo complessivo corrispondente agli incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999,
- il diritto al beneficio per l'annualità 2016/2017 delle ricorrenti e Pt_4
perché, come eccepito dal , detto diritto poteva esser fatto valere Pt_6 CP_1 con decorrenza, rispettivamente dal 26.09 e dal 5.09, ed è estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale poiché i primi atti interruttivi sono costituiti dalle diffide notificate a mezzo pec in data 30.08.2022 (doc. 9);
- del diritto al beneficio per l'annualità 2017/2018 della docente Parte_5 perché, come eccepito dal , detto diritto poteva esser fatto valere con CP_1 decorrenza 20.10.2017 ed è estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale poiché il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida notificata a mezzo pec in data 14.11.2022 (doc. 9).
Ne discende ancora che , Parte_7 Parte_8
(a tutt'oggi interni al sistema delle docenze scolastiche Parte_9
(perché hanno in corso per l'a.s. 2023/2024 un contratto di supplenza annuale oppure perché iscritti nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti), per gli anni in cui sono stati destinatarie di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e/o di incarichi di supplenze brevi ma per periodi contigui tra loro che sono iniziati prima del 31.12 e di
13 durata sino al 30.06 dell'anno successivo che sono sostanzialmente sovrapponibili per durata agli incarichi annuali sino al termine delle attività didattiche (ad eccezione della docente per l'a.s. 2018/19), devono beneficiare dell'attribuzione Pt_9 della Carta docenti per le annualità richieste come indicate nel ricorso, escludendo:
- come detto, il diritto al beneficio per l'annualità 2018/19 della ricorrente erché in tale anno ha svolto plurime supplenze brevi per periodi che non Pt_9 sono tutti contigui tra loro (stante il mancato servizio dal 21.12.18 al 7.01.19 per 16 giorni), e, quindi, incarichi che non completano un periodo di tempo complessivo corrispondente agli incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
Ne discende infine che e , Parte_10 Parte_11 destinatarie di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 e a tutt'oggi interne al sistema delle docenze scolastiche (perché hanno in corso per l'a.s. 2023/2024 un contratto di supplenza annuale oppure perché iscritti nelle graduatorie - ad esaurimento, provinciali o di istituto- per le supplenze, come risulta dai documenti prodotti), devono beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste come indicate nel ricorso.
Si osserva, da ultimo, che non sono estinti per prescrizione, come eccepito dal OR
, i diritti al bonus richiesto per l'a.s. 2017/18 da (stante l'invio Parte_1 della diffida in data 31.08.2022 – doc. 9 – quale atto interruttivo della prescrizione) e da e (stante l'invio della diffida descritta più sopra). Pt_2 Pt_3
I diritti all'attribuzione della carta docente dei ricorrenti, nei limiti sopra precisati, possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza. Esse vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla base dei parametri delle Tariffe vigenti, tenuto conto che l'art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c. prevede la riduzione del compenso in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite e considerato il carattere seriale delle questioni trattate. Viene applicato l'aumento previsto dall'art. 1, co. 2, D.M. 55/2014 per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 10%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 e in particolare di:
, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021 e 2021/2022; er gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_4
2019/2020, 2020/2021; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_5
2021/2022;
per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_6
2020/2021; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_7
2021/2022;
per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_8
2020/2021 e 2021/2022; per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e Parte_9
2021/2022;
per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2021/2022 Parte_11
e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta Carta docenti, o altra equipollente, così che gli stessi ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara prescritta l'azione di adempimento promossa da Pt_2
e er l'attribuzione della Carta Docente
[...] Parte_3 per l'a.s. 2016/17, da e per l'a.s. Parte_4 Parte_6
2016/2017 e da er l'a.s. 2017/2018; Parte_5
4) rigetta l'azione di adempimento promossa da e da Parte_5 er l'attribuzione della Carta Docente per l'a.s. 2018/19; Parte_9
15 5)condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in € 2.060,00 per compenso e in € 286,00, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 11.04.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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