TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3823/2024, 5121/2024, 6116/2024 e 9537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 9.04.2025;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza
Tra
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Pavone e B. Martella;
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sé e CP_1 quale mandatario della “ Società di dei crediti Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. C. Santanoceto, dall'Avv.
[...]
Fanara, dall'Avv. V. Capotorti e dall'Avv. Omodei Zorini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi la ha impugnato sette avvisi di addebito CP_4 emessi dall' relativi a periodi diversi, ossia l'avviso n. CP_1
368.2024.00012358.68.000 emesso il 24 febbraio 2024, notificato a mezzo pec il 4 marzo 2024 e relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e agosto 2022 e marzo 2023 ( giudizio n. 3823/2024); gli avvisi n.
368.2024.00029556.61.000 e n. 368.2024.00029886.19.000 emessi il 9 aprile 2024, notificati il 15 aprile 2024 e relativi ai mesi di aprile e dicembre 2023 (giudizio r.g. n. 5121/24); l'avviso n.
1 368.2024.00034455.31.000 e n. 368.2024.00034752.49.000 emessi il 24 aprile 2024, notificati il 30 aprile 2024 e relativi ai mesi di aprile e luglio
2022 (giudizio r.g. n. 6116/24); gli avvisi n. 368.2024.00048978.46.000 dell'8 giugno 2024, notificato l'11 luglio 2024 e n.
368.2024.00054700.02.000 emesso il 24 giugno 2024 e notificato il 12 luglio 2024, relativi ai mesi di maggio 2023, maggio, giugno 2022 e febbraio 2023 ( giudizio r.g. n. 9537/24). La società ricorrente ha richiesto l'annullamento d egli avvisi per genericità della pretesa ed il riconoscimento d elle spese di lite.
CP_ Si costituivano in giudizio nei diversi giudizi che venivano riuniti l e la chiedendo il rigetto dei ricorsi. CP_5
Le domande sono fondate e meritano di essere accolte.
1.Preliminarmente occorre ricordare che nelle controversie de quibus grava pacificamente sugli opposti l'onere di allegazione e di prova degli elementi costitutivi della pretesa contributiva.
Il giudizio di opposizione ad avviso di addebito si struttura sulla falsariga del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto l'opposto ha la possibilità con la memoria di costituzione di integrare e specificare gli elementi costitutivi della causa petendi. Parte opponente nella prima udienza di discussione per il merito a seguito del tentativo di bonario componimento, in omaggio al principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, ha l'onere di contestare in modo specifico le allegazioni formulate dagli attori in senso sostanziale.
Nel caso che ci occupa gli avvisi di addebito impugnati sono assolutamente generici e non contengono alcun riferimento specifico alla tipologia di pretesa contributiva ingiunta. Infatti gli avvisi di addebito opposti al pari delle relative note di rettifica non indicano neppure la tipologia e la natura dei contributi richiesti, i nominativi dei lavoratori ai quali tali presunte differenze contributive vengono associate e le motivazioni poste alla base di tali richieste. Vi è solo un riferimento a note
2 di rettifica con il richiamo all'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006 e a “codici di rettifica” assolutamente incomprensibili.
Tale omissione risulta rilevante se si considera che le fattispecie normative che prevedono agevolazioni contributive per i datori di lavoro sono variegate e che sono numerosi i requisiti richiesti per poter fruire di tali diverse agevolazioni. E difatti sono molteplici anche le motivazioni che potrebbero condurre alla fruizione illecita di tali agevolazioni CP_ fondando una richiesta restitutoria. Se l avesse inteso contestare l'indebita fruizione di agevolazioni contributive da parte della società ricorrente, avrebbe dovuto necessariamente specificare negli avvisi di addebito oppure nelle note di rettifica quali sarebbero state le agevolazioni fruite in modo illegittimo e le relative motivazioni. Nemmeno
CP_ nelle varie memorie di costituzione depositate nei vari giudizi riuniti l ha specificato quali fossero le agevolazioni contributive in questione e le presunte violazioni imputabili alla società che avrebbero comportato l'illecita fruizione delle stesse.
CP_
2.Inoltre va osservato che l' nelle memorie depositate ha sempre espressamente ribadito che le pretese contributive de quibus non
CP_ presentano alcun nesso con le inadempienze imputate dall' e impugnate dalla società ricorrente nel giudizio incardinato innanzi al
Tribunale di Milano ( n. R.G. 3807/2022) e definito con sentenza del
5.03.2025.
In conclusione le domande devono essere accolte con la conseguente
CP_ illegittimità delle pretese contributive avanzate dall .
Le spese di lite tra le parti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opposti.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle opposizioni proposte dalla , con distinti ricorsi Parte_1
3 riuniti nel corso del giudizio nei confronti dell' e della CP_1 CP_5
così provvede:
[...]
1) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, dichiara la illegittimità degli avvisi di addebito impugnati;
2) condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite della società ricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%
Milano, 9.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 9.04.2025;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza
Tra
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Pavone e B. Martella;
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sé e CP_1 quale mandatario della “ Società di dei crediti Controparte_2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. C. Santanoceto, dall'Avv.
[...]
Fanara, dall'Avv. V. Capotorti e dall'Avv. Omodei Zorini
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi la ha impugnato sette avvisi di addebito CP_4 emessi dall' relativi a periodi diversi, ossia l'avviso n. CP_1
368.2024.00012358.68.000 emesso il 24 febbraio 2024, notificato a mezzo pec il 4 marzo 2024 e relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e agosto 2022 e marzo 2023 ( giudizio n. 3823/2024); gli avvisi n.
368.2024.00029556.61.000 e n. 368.2024.00029886.19.000 emessi il 9 aprile 2024, notificati il 15 aprile 2024 e relativi ai mesi di aprile e dicembre 2023 (giudizio r.g. n. 5121/24); l'avviso n.
1 368.2024.00034455.31.000 e n. 368.2024.00034752.49.000 emessi il 24 aprile 2024, notificati il 30 aprile 2024 e relativi ai mesi di aprile e luglio
2022 (giudizio r.g. n. 6116/24); gli avvisi n. 368.2024.00048978.46.000 dell'8 giugno 2024, notificato l'11 luglio 2024 e n.
368.2024.00054700.02.000 emesso il 24 giugno 2024 e notificato il 12 luglio 2024, relativi ai mesi di maggio 2023, maggio, giugno 2022 e febbraio 2023 ( giudizio r.g. n. 9537/24). La società ricorrente ha richiesto l'annullamento d egli avvisi per genericità della pretesa ed il riconoscimento d elle spese di lite.
CP_ Si costituivano in giudizio nei diversi giudizi che venivano riuniti l e la chiedendo il rigetto dei ricorsi. CP_5
Le domande sono fondate e meritano di essere accolte.
1.Preliminarmente occorre ricordare che nelle controversie de quibus grava pacificamente sugli opposti l'onere di allegazione e di prova degli elementi costitutivi della pretesa contributiva.
Il giudizio di opposizione ad avviso di addebito si struttura sulla falsariga del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto l'opposto ha la possibilità con la memoria di costituzione di integrare e specificare gli elementi costitutivi della causa petendi. Parte opponente nella prima udienza di discussione per il merito a seguito del tentativo di bonario componimento, in omaggio al principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova, ha l'onere di contestare in modo specifico le allegazioni formulate dagli attori in senso sostanziale.
Nel caso che ci occupa gli avvisi di addebito impugnati sono assolutamente generici e non contengono alcun riferimento specifico alla tipologia di pretesa contributiva ingiunta. Infatti gli avvisi di addebito opposti al pari delle relative note di rettifica non indicano neppure la tipologia e la natura dei contributi richiesti, i nominativi dei lavoratori ai quali tali presunte differenze contributive vengono associate e le motivazioni poste alla base di tali richieste. Vi è solo un riferimento a note
2 di rettifica con il richiamo all'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006 e a “codici di rettifica” assolutamente incomprensibili.
Tale omissione risulta rilevante se si considera che le fattispecie normative che prevedono agevolazioni contributive per i datori di lavoro sono variegate e che sono numerosi i requisiti richiesti per poter fruire di tali diverse agevolazioni. E difatti sono molteplici anche le motivazioni che potrebbero condurre alla fruizione illecita di tali agevolazioni CP_ fondando una richiesta restitutoria. Se l avesse inteso contestare l'indebita fruizione di agevolazioni contributive da parte della società ricorrente, avrebbe dovuto necessariamente specificare negli avvisi di addebito oppure nelle note di rettifica quali sarebbero state le agevolazioni fruite in modo illegittimo e le relative motivazioni. Nemmeno
CP_ nelle varie memorie di costituzione depositate nei vari giudizi riuniti l ha specificato quali fossero le agevolazioni contributive in questione e le presunte violazioni imputabili alla società che avrebbero comportato l'illecita fruizione delle stesse.
CP_
2.Inoltre va osservato che l' nelle memorie depositate ha sempre espressamente ribadito che le pretese contributive de quibus non
CP_ presentano alcun nesso con le inadempienze imputate dall' e impugnate dalla società ricorrente nel giudizio incardinato innanzi al
Tribunale di Milano ( n. R.G. 3807/2022) e definito con sentenza del
5.03.2025.
In conclusione le domande devono essere accolte con la conseguente
CP_ illegittimità delle pretese contributive avanzate dall .
Le spese di lite tra le parti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opposti.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle opposizioni proposte dalla , con distinti ricorsi Parte_1
3 riuniti nel corso del giudizio nei confronti dell' e della CP_1 CP_5
così provvede:
[...]
1) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, dichiara la illegittimità degli avvisi di addebito impugnati;
2) condanna gli opposti al pagamento delle spese di lite della società ricorrente che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%
Milano, 9.04.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
4