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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 12.07.2022 al N° R.G.C.A. 7946/2022, promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GAMBINO Edoardo e Parte_1
GAMBINO Luisa
-attrice- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Enrico MINELLI del Foro di Prato
-convenuta-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia a questo Giudice, ritenuta esclusiva la responsabilità della società convenuta, condannarla a risarcire all'attrice la complessiva somma di € 7.675,87, o quell' importo maggiore o minore che verrà ritenuto di Giustizia. Oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e moratori e con vittoria di spese
e competenze legali (ivi comprese quelle di CTU e CTP) e distrazione delle stesse a favore di questa difesa.
Per la convenuta: Piaccia al Tribunale IN TESI accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità della comparente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto rigettare la domanda attrice in quanto infondata;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, previo accertamento del concorso di colpa dell'attrice, accertare i danni materiali e biologici subiti dall'attrice e ridurre
l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
espone, in atto di citazione, che la mattina del 3 ottobre 2021, Parte_1 verso le ore 11,15 circa, camminava nel controviale posto lateralmente al Viale Europa in
Firenze, quando perdeva l'equilibrio e cadeva in terra a causa di una “buca” sul manto stradale che aveva reso insidioso il transito pedonale;
interveniva sul posto una pattuglia di Vigili
Urbani che redigeva rapporto;
riportava lesioni personali – consistite in un trauma Pt_1 cranico lieve, nella distorsione della caviglia destra ed una contusione dorsale comportante una sindrome algico disfunzionale del rachide lombare e cervicale – e chiede in questa sede di essere risarcita dei danni subiti (quantificati in via “transattiva” in complessivi euro 7.728,87, di cui euro 350 per spese mediche, euro 1378,87 per compenso di difesa tecnica stragiudiziale, euro 6000 per danno non patrimoniale) dalla società divenuta la custode del CP_1 patrimonio stradale del per aver omesso di manutenere il manto stradale Controparte_2 al fine di evitare pericoli per l'incolumità delle persone.
L'attrice dava atto di aver esperito la procedura per la stipulazione di convenzione di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda CP_1 assumendo da una parte l'estrema genericità della narrazione dell'evento che non consentirebbe una chiara ricostruzione dello stesso e dall'altra l'esclusiva (o quantomeno concorrenziale) responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, attesa la scarsa attenzione prestata da alle condizioni del manto stradale sul quale camminava;
Pt_1 contestava, altresì, l'eccessività del quantum debeatur richiesto e la non debenza del danno morale, vertendo in un caso di lesioni micropermanenti.
La causa è stata istruita a mezzo assunzione delle dichiarazioni testimoniali di marito dell'attrice, e con l'espletamento di CTU medico legale per Testimone_1
l'accertamento delle lesioni in concreto riportate dall'attrice e per la quantificazione dei postumi permanenti a mezzo della dott.ssa Persona_1
Le parti hanno tentato di addivenire ad una soluzione transattiva ma, non riuscendoci, hanno rassegnato le loro conclusioni all'udienza del 4.12.2024; sono stati, così, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei casi di beni facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale) sostenendo che a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte di terzi,
l'ente custode non poteva vigilare adeguatamente.
La giurisprudenza oggi è orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia delle strade in capo alla P.A. (Cass. 27137/2023) o al soggetto cui è stata delegata la
“custodia” del bene, escludendo la sua responsabilità soltanto ove sia dimostrato che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il
2 fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Dunque, secondo Cass. n. 12988/2024 la presunzione di responsabilità a carico all'ente proprietario (o delegato) ex art. 2051 c.c. di una strada aperta al transito del pubblico per i sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, sorge indipendentemente dalla sua estensione, qualora sussista la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal controllo con essa.
Nell'ipotesi di specie, il titolo della responsabilità imputabile a parte convenuta si rinviene nell'art. 2051 c.c. che pone a carico del danneggiato l'onere di provare il fatto, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, il rapporto di custodia e le conseguenze pregiudizievoli che dall'evento dannoso conseguono (sull'onere probatorio v. ordinanza della Cassazione sezione II^ del 15.9.2020/9.11.2020 nr. 25018).
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'abnormità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, Cass. n.
12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Orbene, questo giudice ritiene che sia stata fornita la prova del fatto nei termini tratteggiati nel libello introduttivo, e, in ogni caso, è stato provato il nesso di causalità tra il fatto della caduta e il dinamismo pericoloso intrinseco della res.
Il teste marito dell'attrice con la quale si era recato, per la Testimone_1 prima volta, al mercato rionale che si svolgeva nel controviale di Viale Europa (interdetto al traffico veicolare) ove vi era molta affluenza di persone, ha riferito che l'attrice, che era davanti a lui a meno di un metro, stava guardando degli abiti esposti ad altezza d'uomo davanti le bancarelle, quando perdeva l'equilibrio e cadeva sulla sua destra, così battendo la schiena sul bordo del marciapiede per poi urtare anche la testa a terra. a Tes_1 precisato che a ridosso del punto di caduta – posto nei pressi del civico nr. 78 - vide una buca (cui mancava l'asfalto essendosi disgregato) che volle fotografare immediatamente e
3 che poté anche misurare in un secondo momento, avendo l'attrice portato con sé un metro, rilevando le sue dimensioni in 45 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e 10 cm di profondità; la buca era inoltre coperta da aghi di alberi di IN (notoriamente presenti sul
Viale Europa).
Lo stato dei luoghi al momento della caduta è stato effigiato dalle fotografie che il teste ha confermato e che sono state allegate al verbale di udienza.
Il teste ha altresì riferito di aver chiesto l'intervento della Polizia Municipale ma che non poté attendere il suo arrivo perché l'attrice cominciò a non sentirsi bene e volle essere riaccompagnata a casa, salvo poi recarsi nel primo pomeriggio presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Santa MA NN (Ref. N. 2021026380, dove fu osservato: “Dolorabilità in sede dorsale destra nell'emicostato e alla caviglia destra che appare lievemente tumefatta ma con movimenti di flesso estensione conservati. Non segni di traumatismo alla testa anche se riferisce di averla urtata al suolo”; la paz fu sottoposta a RX rachide cervicale/ torace/ caviglia dx (Rettilineizzazione del rachide cervicale, non evidenza di lesioni fratturative dei metameri in esame, delle coste dell'emitorace destro e della caviglia dx) + TC cranio encefalo (non lesioni emorragiche, non evidenza di lesioni fratturative del cranio, del rachide cervicale e delle prime vertebre dorsali comprese in esame) e le fu diagnosticato: “Trauma cranico lieve, contusione dorsale destra, distorsione caviglia dx”; fu rimandata al domicilio con una prognosi di 5 gg.).
Tale circostanza risulta riscontrata dal Verbale degli accertamenti redatto dalla
Polizia Municipale di Firenze in data 2.11.2021 ove si dà atto che in effetti in loco giunse una pattuglia del Reparto “Quartiere 3 – Gavinana” che, constatando l'esistenza della buca e ritenuta la sua pericolosità, ritenne di far intervenire un operatore incaricato dal che apponeva nella stessa giornata del 3.10.2021 venti Kg di bitume Controparte_2
a freddo.
Il teste a scrupolosamente fotografato anche lo stato dei luoghi dopo Tes_1
l'intervento riparatore.
Si ritiene, comunque, che sia emersa una certa “disattenzione” dell'attrice nel suo incedere, non avendo prestato la dovuta attenzione alle peculiarità della strada sulla quale transitava che non è meno esigibile nelle situazioni di “confusione” sol perché vi erano molte persone che camminavano lungo il controviale;
si tratta di una cautela o norma prudenziale che non è derogabile neanche nei casi non si è potuto avvistare il segnale del cartello avvisante “strada deformata” (peraltro segnale rivolto principalmente ai conducenti delle auto in transito sul Viale Europa).
4 La Suprema Corte ha, invero, sottolineato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477 Rv. 647933-
011, 2478, 2479, 2480 Rv 647934-01, 2481 Rv. 647935 – 01, 2482 Rv. 647936 – 01-02 e
2483 Rv. 648247 – 02).
Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142 e nr. 11152 del 27.4.2023, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, deve escludersi che l'attrice abbia posto in essere una condotta integrante il caso fortuito, al contempo si ritiene di addebitare alla stessa un concorso di colpa nella misura del 20% nella verificazione dell'evento.
Sul quantum debeatur
La relazione medico legale redatta dalla dott.ssa è esente da censure, Persona_1 sorretta da argomentazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e non oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle parti in lite, per cui vengono recepite interamente le conclusioni ivi raggiunte.
Pertanto, è provato che a causa della caduta sono residuati reliquati permanenti del
2% compatibili con la dinamica del sinistro, consistenti in una sindrome algo- disfunzionale alla caviglia destra di modesta entità, caratterizzata da dolore e limitazione dei movimenti della TT, con pastosità in regione paramalleolare esterna e anche in una sindrome algo-disfunzionale al rachide cervicale di modesta entità, con limitazione delle escursioni articolari del collo (presente rilievo strumentale RX e TC di rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale).
Ciò premesso, si osserva, sulla scorta della nota sentenza nr. 184/1986 della Corte
Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona.
Inoltre, le S.U. della Suprema Corte (nr. 26972/2008) hanno avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale ect..) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte voci di danno non patrimoniale (“.. Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi
6
non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale in oggetto, per l'entità del postumo accertato, devono essere applicate le
Tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024: a riguardo si rammenta che dette Tabelle sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
Si riconosce in moneta attuale la somma di euro 4.317,80 (tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto - anni 52, dei P.P. del 2%, gg 7 di ITP al 75%, gg 30 di
ITP al 50%, gg 30 di ITP al 25%, per un totale di euro 5.397,25, detratta la quota di corresponsabilità del 20%; si precisa che per ogni gg di ITT si riconoscono euro 115; non viene riconosciuto il danno morale non essendo emerso, nemmeno durante lo svolgimento della CTU, che l'attrice abbia subito una sofferenza maggiore o più intensa di quella prevedibile e tipica dei casi simili, tenendo conto anche della corresponsabilità della stessa nella causazione dell'evento (v. Cass. Sentenza nr. 15733/2022).
La personalizzazione non può essere riconosciuta e si richiama in parte qua
l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico, una liquidazione ulteriore è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto tutti gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass.
23778/2014).
Quale danno patrimoniale viene liquidato l'importo di euro 1.438,30 (la somma di euro 350,14 viene rivalutata in euro 402,67 per spese mediche ante causam detratto il 20%, oltre euro 450,18 per spese di CTP dott. fattura nr. 889 dell'11.10.2023, Persona_2 sempre detratto il 20%, euro 945 per attività stragiudiziale ante causam prestata dal difensore detratto il 20%2 ). Devono essere riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale;
difatti, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe stata probabilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno viene liquidato con gli interessi legali da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (3.10.2021) e via via calcolati fino al saldo (Cass. 10.3.2000 nr.
2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria
(già calcolata) che tende alla reintegrazione della danneggiata nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati, appunto, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27.3.1997 nr. 2745).
Sulle spese processuali e di lite
Le spese processuali di parte attrice seguono la soccombenza e sono liquidate ex
DM 147/2022 nella media (tra il minimo ed il medio) rispetto all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di CTU vengono compensate per il 20% e poste nel residuo a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso la società in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., accertata la corresponsabilità dell'attrice nella misura del 20% nella causazione del sinistro del 3.10.2021, condanna la società convenuta a risarcire l'attrice mediante il pagamento della somma, già espressa in moneta attuale, di euro
5.756,10, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 3.10.2021 e via via calcolati fino al saldo.
relativa informazione, notiziandolo accuratamente sull'andamento della pratica e sugli sviluppi della vertenza e cercando anche di dare al cliente ogni spiegazione necessaria. Per tali motivi, si ritiene prestata l'attività stragiudiziale anche al solo fine di comporre il contenzioso;
agli atti non risulta esserci stato il versamento da parte dell'attrice degli accessori di legge connessi all'importo di euro 945 portato dalla notula v- doc nr. 5 allegato all'atto di citazione, per cui si procede ad una liquidazione forfettaria ed equitativa.
8 Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 3.810 per compenso professionale e sono poste a carico di parte convenuta, oltre spese vive documentate
(CU, marche e notifiche), rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge.
Si dichiarano i procuratori attorei antistatari e dispone la distrazione delle spese processuali in loro favore.
Le spese di CTU medico legale sono compensate per il 20% e poste nel residuo a carico di parte convenuta.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
5 2 La vicenda occorsa all'attrice presentava al suo inizio un'innegabile tasso di complessità, dovendosi rapportare con un ente pubblico ( e quindi con la società Controparte_2 CP_3 nella gestione del patr - e anche con
[...] CP_2
e di un soggetto gestore dei sinistri, per cui ile affidarsi alle competenze di un tecnico del settore che, sin dal conferimento dell'incarico, deve anche fornire al proprio assistito ogni
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta in data 12.07.2022 al N° R.G.C.A. 7946/2022, promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GAMBINO Edoardo e Parte_1
GAMBINO Luisa
-attrice- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Enrico MINELLI del Foro di Prato
-convenuta-
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per l'attrice: Piaccia a questo Giudice, ritenuta esclusiva la responsabilità della società convenuta, condannarla a risarcire all'attrice la complessiva somma di € 7.675,87, o quell' importo maggiore o minore che verrà ritenuto di Giustizia. Oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e moratori e con vittoria di spese
e competenze legali (ivi comprese quelle di CTU e CTP) e distrazione delle stesse a favore di questa difesa.
Per la convenuta: Piaccia al Tribunale IN TESI accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità della comparente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto rigettare la domanda attrice in quanto infondata;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, previo accertamento del concorso di colpa dell'attrice, accertare i danni materiali e biologici subiti dall'attrice e ridurre
l'ammontare della domanda di parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
espone, in atto di citazione, che la mattina del 3 ottobre 2021, Parte_1 verso le ore 11,15 circa, camminava nel controviale posto lateralmente al Viale Europa in
Firenze, quando perdeva l'equilibrio e cadeva in terra a causa di una “buca” sul manto stradale che aveva reso insidioso il transito pedonale;
interveniva sul posto una pattuglia di Vigili
Urbani che redigeva rapporto;
riportava lesioni personali – consistite in un trauma Pt_1 cranico lieve, nella distorsione della caviglia destra ed una contusione dorsale comportante una sindrome algico disfunzionale del rachide lombare e cervicale – e chiede in questa sede di essere risarcita dei danni subiti (quantificati in via “transattiva” in complessivi euro 7.728,87, di cui euro 350 per spese mediche, euro 1378,87 per compenso di difesa tecnica stragiudiziale, euro 6000 per danno non patrimoniale) dalla società divenuta la custode del CP_1 patrimonio stradale del per aver omesso di manutenere il manto stradale Controparte_2 al fine di evitare pericoli per l'incolumità delle persone.
L'attrice dava atto di aver esperito la procedura per la stipulazione di convenzione di negoziazione assistita.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda CP_1 assumendo da una parte l'estrema genericità della narrazione dell'evento che non consentirebbe una chiara ricostruzione dello stesso e dall'altra l'esclusiva (o quantomeno concorrenziale) responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, attesa la scarsa attenzione prestata da alle condizioni del manto stradale sul quale camminava;
Pt_1 contestava, altresì, l'eccessività del quantum debeatur richiesto e la non debenza del danno morale, vertendo in un caso di lesioni micropermanenti.
La causa è stata istruita a mezzo assunzione delle dichiarazioni testimoniali di marito dell'attrice, e con l'espletamento di CTU medico legale per Testimone_1
l'accertamento delle lesioni in concreto riportate dall'attrice e per la quantificazione dei postumi permanenti a mezzo della dott.ssa Persona_1
Le parti hanno tentato di addivenire ad una soluzione transattiva ma, non riuscendoci, hanno rassegnato le loro conclusioni all'udienza del 4.12.2024; sono stati, così, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
In passato la giurisprudenza tendeva ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei casi di beni facenti parte del demanio pubblico (tra cui rientra il demanio stradale) sostenendo che a causa dell'estensione e dell'uso generalizzato e diretto da parte di terzi,
l'ente custode non poteva vigilare adeguatamente.
La giurisprudenza oggi è orientata ad affermare un più pregnante dovere di custodia delle strade in capo alla P.A. (Cass. 27137/2023) o al soggetto cui è stata delegata la
“custodia” del bene, escludendo la sua responsabilità soltanto ove sia dimostrato che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale imponga di qualificare come fortuito il
2 fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Dunque, secondo Cass. n. 12988/2024 la presunzione di responsabilità a carico all'ente proprietario (o delegato) ex art. 2051 c.c. di una strada aperta al transito del pubblico per i sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, sorge indipendentemente dalla sua estensione, qualora sussista la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal controllo con essa.
Nell'ipotesi di specie, il titolo della responsabilità imputabile a parte convenuta si rinviene nell'art. 2051 c.c. che pone a carico del danneggiato l'onere di provare il fatto, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra il predetto danno e (il dinamismo intrinseco del) la cosa sottoposta all'altrui custodia, il rapporto di custodia e le conseguenze pregiudizievoli che dall'evento dannoso conseguono (sull'onere probatorio v. ordinanza della Cassazione sezione II^ del 15.9.2020/9.11.2020 nr. 25018).
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova del fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'abnormità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, fattore che può essere rappresentato dal comportamento imprudente o negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (Cfr. ex multis, Cass. n.
12895/2016; Cass. n. 18317/2015).
Orbene, questo giudice ritiene che sia stata fornita la prova del fatto nei termini tratteggiati nel libello introduttivo, e, in ogni caso, è stato provato il nesso di causalità tra il fatto della caduta e il dinamismo pericoloso intrinseco della res.
Il teste marito dell'attrice con la quale si era recato, per la Testimone_1 prima volta, al mercato rionale che si svolgeva nel controviale di Viale Europa (interdetto al traffico veicolare) ove vi era molta affluenza di persone, ha riferito che l'attrice, che era davanti a lui a meno di un metro, stava guardando degli abiti esposti ad altezza d'uomo davanti le bancarelle, quando perdeva l'equilibrio e cadeva sulla sua destra, così battendo la schiena sul bordo del marciapiede per poi urtare anche la testa a terra. a Tes_1 precisato che a ridosso del punto di caduta – posto nei pressi del civico nr. 78 - vide una buca (cui mancava l'asfalto essendosi disgregato) che volle fotografare immediatamente e
3 che poté anche misurare in un secondo momento, avendo l'attrice portato con sé un metro, rilevando le sue dimensioni in 45 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e 10 cm di profondità; la buca era inoltre coperta da aghi di alberi di IN (notoriamente presenti sul
Viale Europa).
Lo stato dei luoghi al momento della caduta è stato effigiato dalle fotografie che il teste ha confermato e che sono state allegate al verbale di udienza.
Il teste ha altresì riferito di aver chiesto l'intervento della Polizia Municipale ma che non poté attendere il suo arrivo perché l'attrice cominciò a non sentirsi bene e volle essere riaccompagnata a casa, salvo poi recarsi nel primo pomeriggio presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Santa MA NN (Ref. N. 2021026380, dove fu osservato: “Dolorabilità in sede dorsale destra nell'emicostato e alla caviglia destra che appare lievemente tumefatta ma con movimenti di flesso estensione conservati. Non segni di traumatismo alla testa anche se riferisce di averla urtata al suolo”; la paz fu sottoposta a RX rachide cervicale/ torace/ caviglia dx (Rettilineizzazione del rachide cervicale, non evidenza di lesioni fratturative dei metameri in esame, delle coste dell'emitorace destro e della caviglia dx) + TC cranio encefalo (non lesioni emorragiche, non evidenza di lesioni fratturative del cranio, del rachide cervicale e delle prime vertebre dorsali comprese in esame) e le fu diagnosticato: “Trauma cranico lieve, contusione dorsale destra, distorsione caviglia dx”; fu rimandata al domicilio con una prognosi di 5 gg.).
Tale circostanza risulta riscontrata dal Verbale degli accertamenti redatto dalla
Polizia Municipale di Firenze in data 2.11.2021 ove si dà atto che in effetti in loco giunse una pattuglia del Reparto “Quartiere 3 – Gavinana” che, constatando l'esistenza della buca e ritenuta la sua pericolosità, ritenne di far intervenire un operatore incaricato dal che apponeva nella stessa giornata del 3.10.2021 venti Kg di bitume Controparte_2
a freddo.
Il teste a scrupolosamente fotografato anche lo stato dei luoghi dopo Tes_1
l'intervento riparatore.
Si ritiene, comunque, che sia emersa una certa “disattenzione” dell'attrice nel suo incedere, non avendo prestato la dovuta attenzione alle peculiarità della strada sulla quale transitava che non è meno esigibile nelle situazioni di “confusione” sol perché vi erano molte persone che camminavano lungo il controviale;
si tratta di una cautela o norma prudenziale che non è derogabile neanche nei casi non si è potuto avvistare il segnale del cartello avvisante “strada deformata” (peraltro segnale rivolto principalmente ai conducenti delle auto in transito sul Viale Europa).
4 La Suprema Corte ha, invero, sottolineato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477 Rv. 647933-
011, 2478, 2479, 2480 Rv 647934-01, 2481 Rv. 647935 – 01, 2482 Rv. 647936 – 01-02 e
2483 Rv. 648247 – 02).
Nel solco di tale principio, Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142 e nr. 11152 del 27.4.2023, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, deve escludersi che l'attrice abbia posto in essere una condotta integrante il caso fortuito, al contempo si ritiene di addebitare alla stessa un concorso di colpa nella misura del 20% nella verificazione dell'evento.
Sul quantum debeatur
La relazione medico legale redatta dalla dott.ssa è esente da censure, Persona_1 sorretta da argomentazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica e non oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle parti in lite, per cui vengono recepite interamente le conclusioni ivi raggiunte.
Pertanto, è provato che a causa della caduta sono residuati reliquati permanenti del
2% compatibili con la dinamica del sinistro, consistenti in una sindrome algo- disfunzionale alla caviglia destra di modesta entità, caratterizzata da dolore e limitazione dei movimenti della TT, con pastosità in regione paramalleolare esterna e anche in una sindrome algo-disfunzionale al rachide cervicale di modesta entità, con limitazione delle escursioni articolari del collo (presente rilievo strumentale RX e TC di rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale).
Ciò premesso, si osserva, sulla scorta della nota sentenza nr. 184/1986 della Corte
Costituzionale, che il danno alla salute (o danno biologico), consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona.
Inoltre, le S.U. della Suprema Corte (nr. 26972/2008) hanno avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale ect..) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte voci di danno non patrimoniale (“.. Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi
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non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale in oggetto, per l'entità del postumo accertato, devono essere applicate le
Tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024: a riguardo si rammenta che dette Tabelle sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
Si riconosce in moneta attuale la somma di euro 4.317,80 (tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del fatto - anni 52, dei P.P. del 2%, gg 7 di ITP al 75%, gg 30 di
ITP al 50%, gg 30 di ITP al 25%, per un totale di euro 5.397,25, detratta la quota di corresponsabilità del 20%; si precisa che per ogni gg di ITT si riconoscono euro 115; non viene riconosciuto il danno morale non essendo emerso, nemmeno durante lo svolgimento della CTU, che l'attrice abbia subito una sofferenza maggiore o più intensa di quella prevedibile e tipica dei casi simili, tenendo conto anche della corresponsabilità della stessa nella causazione dell'evento (v. Cass. Sentenza nr. 15733/2022).
La personalizzazione non può essere riconosciuta e si richiama in parte qua
l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale “il grado di invalidità permanente espresso da un bareme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico, una liquidazione ulteriore è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto tutti gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass.
23778/2014).
Quale danno patrimoniale viene liquidato l'importo di euro 1.438,30 (la somma di euro 350,14 viene rivalutata in euro 402,67 per spese mediche ante causam detratto il 20%, oltre euro 450,18 per spese di CTP dott. fattura nr. 889 dell'11.10.2023, Persona_2 sempre detratto il 20%, euro 945 per attività stragiudiziale ante causam prestata dal difensore detratto il 20%2 ). Devono essere riconosciuti gli interessi compensativi nella misura legale;
difatti, nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, sarebbe stata probabilmente investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno viene liquidato con gli interessi legali da calcolare sulla somma devalutata al momento del sinistro (3.10.2021) e via via calcolati fino al saldo (Cass. 10.3.2000 nr.
2796).
Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria
(già calcolata) che tende alla reintegrazione della danneggiata nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati, appunto, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27.3.1997 nr. 2745).
Sulle spese processuali e di lite
Le spese processuali di parte attrice seguono la soccombenza e sono liquidate ex
DM 147/2022 nella media (tra il minimo ed il medio) rispetto all'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di CTU vengono compensate per il 20% e poste nel residuo a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da avverso la società in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t., accertata la corresponsabilità dell'attrice nella misura del 20% nella causazione del sinistro del 3.10.2021, condanna la società convenuta a risarcire l'attrice mediante il pagamento della somma, già espressa in moneta attuale, di euro
5.756,10, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 3.10.2021 e via via calcolati fino al saldo.
relativa informazione, notiziandolo accuratamente sull'andamento della pratica e sugli sviluppi della vertenza e cercando anche di dare al cliente ogni spiegazione necessaria. Per tali motivi, si ritiene prestata l'attività stragiudiziale anche al solo fine di comporre il contenzioso;
agli atti non risulta esserci stato il versamento da parte dell'attrice degli accessori di legge connessi all'importo di euro 945 portato dalla notula v- doc nr. 5 allegato all'atto di citazione, per cui si procede ad una liquidazione forfettaria ed equitativa.
8 Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 3.810 per compenso professionale e sono poste a carico di parte convenuta, oltre spese vive documentate
(CU, marche e notifiche), rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge.
Si dichiarano i procuratori attorei antistatari e dispone la distrazione delle spese processuali in loro favore.
Le spese di CTU medico legale sono compensate per il 20% e poste nel residuo a carico di parte convenuta.
Firenze, 12 marzo 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
5 2 La vicenda occorsa all'attrice presentava al suo inizio un'innegabile tasso di complessità, dovendosi rapportare con un ente pubblico ( e quindi con la società Controparte_2 CP_3 nella gestione del patr - e anche con
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e di un soggetto gestore dei sinistri, per cui ile affidarsi alle competenze di un tecnico del settore che, sin dal conferimento dell'incarico, deve anche fornire al proprio assistito ogni
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