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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/09/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Genova Sezione Seconda Civile nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
nella causa R.G. 2496/2024 promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
12.08.1994, residente in [...]14, elettivamente domiciliata in Genova, alla Via Giuseppe Macaggi, 17/11, presso l'Avv.
Stefano Bagatta del foro di Genova e l'Avv. Serena Sannetti del foro di Roma che la rappresentano e difendono, per procura in calce all' atto di citazione
parte attrice
Contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.09.1983, residente in [...] int. 6
parte convenuta contumace
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti
Per parte attrice “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: • dichiarare la totale
1 responsabilità del sig. in ordine all'aggressione perpetrata Controparte_1
Perso in Genova, il 05.10.2021, dal di lui cane, di nome ai danni dell'attrice sig.ra Parte_1
• per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice in conseguenza della suddetta aggressione, con ciò condannandolo a pagare in favore della stessa le seguenti somme:
€10.623,00#, a titolo di danno non patrimoniale;
€ 2.785,67#, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute dall'attrice;
€ 2.650,04 a titolo di danno emergente.
Il tutto per un totale complessivo pari ad € 16.058,71, ovvero, in subordine,
quella diversa maggiore o minore somma che il Giudicante volesse ritenere equa e di giustizia;
sempre ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dalla data della domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, e con il rimborso delle spese di CTU liquidate dal giudice (già saldate per intero dall'attrice) nonché di quelle sostenute per il
CTP, pari ad € 732,00”.
Concisa motivazione in fatto e in diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta, con citazione del febbraio 2024, dalla signora contro il sig. Parte_2
, proprietario di un cane di razza Corsa incrociato con un Controparte_1
cane da pastore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni,
patrimoniali, per spese mediche e danno emergente , e non patrimoniali , per lesioni, che quantificava complessivamente in Euro € 28.814,96 o nella
2 diversa misura accertanda in causa , conseguiti all' aggressione da parte del cane predetto, subita il 05.10.2021 .
Deduceva in particolare l' attrice :
-che, entrata verso le ore 18.30 nell' abitazione del convenuto per consegnargli dei medicinali , dopo essere stata rassicurata che il cane MA
fosse chiuso in altra stanza, veniva aggredita dall' animale che era riuscito a liberarsi;
-che il e la madre , presenti al fatto, non riuscivano a contenere il CP_1
cane , il quale mordeva e graffiava che riusciva a porsi in salvo Parte_1
solo salendo sul tavolo della cucina;
-che l' attrice si recava in taxi presso il P.S. dell' Ospedale San Martino
assieme alla propria madre che, avvisata telefonicamente dell' accaduto , la raggiungeva, trovandola in strada dolorante davanti all' abitazione del convenuto;
- che alla prognosi iniziale di 15 giorni per “ ferite multiple da morso di cane”
era seguito lungo iter diagnostico e terapeutico , essendosi evidenziato del tessuto edematoso di natura post traumatica sia in corrispondenza del ginocchio sinistro della che nella regione costale, oltrechè una Pt_1
situazione di stress psico-fisico che la costringeva a rivolgersi a medico-
psicologo ;
- che, oltre ad affrontare spese mediche, per il complessivo importo di €
2.785,67 , riportava una IP pari al 9% ed una IT complessiva di 55 giorni,
accertate dal dott. medico-legale di sua fiducia. Persona_2
- Lamentava l' esito negativo delle richieste risarcitorie e del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 26.04.2023, instaurato nei confronti del Senarega che pur aveva ammesso quanto accaduto,
3 descrivendo tutta l' aggressione in un messaggio inviato all' attrice via
Whathsapp.
Chiedeva la condanna del convenuto a risarcirle i danni non patrimoniali da lesioni , esistenziali, morali ed i danni patrimoniali per le spese mediche affrontate ed inoltre per aver dovuto rinunciare ad assistere alla gara di Moto
GP del 24/10/2021 , quale fan di sin da bambina, avendo già Persona_3
acquistato il biglietto con esborso di € 151,00.
Chiedeva altresì, a titolo di danno emergente, quantificandolo complessivamente in € 2.499,04,l' esborso sostenuto per le spese legali relative alla fase stragiudiziale e di mediazione, nonché per l' onorario corrisposto al medico legale che aveva redatto la relazione sulle lesioni da lei subite a seguito dell' aggressione da parte dell' animale.
Espletate le verifiche ex art 171 bis c.p.c, disposta la rinnovazione dell' atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art 163 bis c.p.c.,
dichiarata all' udienza del 19.11.2024m la contumacia di parte convenuta, la causa veniva istruita con assunzione di prove orali e licenziamento di ctu.
Indi , fissata l' udienza del 16.09.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.pc. , la causa passava in decisione.
La domanda attorea è fondata ,venendo accolta nei limiti che seguono in relazione al quantum.
La fattispecie di cui è causa può ricondursi all'ipotesi normativa di cui all'art. 2052 c.c., avendo parte attrice, fin dall'atto di citazione, fatto riferimento al
Perso rapporto di proprietà intercorrente tra il cane corso di nome ed il convenuto . Controparte_1
L'art. 2052 c.c. prevede che il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile dei danni provocati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito.
4 Il proprietario o l'usuario dell'animale risponde, ai sensi dell'art. 2052 c.c.,
sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione, di proprietà o di uso, intercorrente fra lui e l'animale; nonché del nesso di causalità esistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, salvo prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra comportamento dell'animale ed evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
L'imprevedibilità causata dal fattore esterno nulla ha in comune con l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale che costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, e non può
concretare il caso fortuito che esonera dalla responsabilità il custode.
Presupposto della responsabilità ex art. 2052 Cc è la proprietà o l'uso dell'animale, fonte dei danni subiti dal terzo. Manca nella norma il riferimento alla figura del custode.
All'uopo viene richiamato il principio cuius commoda, eius et incommoda.
Tale brocardo, sintetizzando il fondamento della predetta responsabilità, fa gravare la stessa sul proprietario poiché è questi che di norma ritrae l'utile dall'animale; se l'animale è in uso ad altri, la responsabilità si sposta sull'utilizzatore.
La responsabilità del proprietario dell'animale per danni causati da quest'ultimo è dunque alternativa e non cumulativa, soltanto rispetto all'utilizzazione dell'animale, non già rispetto al custode di esso.
La più recente giurisprudenza è giunta ad affermare che colui che ha la proprietà o l'uso dell'animale risponde per il solo nesso di causalità fra l'azione
5 dell'animale e l'evento, indipendentemente da una sua negligenza, imprudenza o imperizia o da una concreta colpa nella custodia dell'animale.
Le risultanze dell' istruttoria orale e documentale consentono di ritenere provato il fatto storico, ravvisandosi nella presenza del cane di razza corsa,
libero all' interno dell' abitazione del convenuto , una situazione di pericolo che ha reso possibile il sinistro per inadeguatezza delle misure preventive poste in atto.
Sul fatto che il cane fosse di proprietà del convenuto nessun dubbio anche alla luce della prod. 9 di parte attrice, ovvero la mail inviata da ASL al legale attoreo nella quale viene specificato essere stato notificato al Senarega il 12/
01/2022 atto ingiuntivo con prescrizione di uso della museruola e del guinzaglio per portar fuori il cane di sua proprietà.
In merito all' aggressione subita dall' attrice i testi attorei escussi all' udienza del 05.02.2025 hanno dichiarato:
- psicologa- psicoterapeuta indifferente : “……subito Persona_4
dopo il sinistro occorso alla signora direi nel 2021, sono stata contattata Pt_1
dalla mamma della stessa, preoccupata in quanto la figlia palesava segni di evidente sofferenza emotiva . Quindi fissai un appuntamento quanto prima possibile… Ricordo che aveva dei vuoti di memoria ed anche difficoltà Pt_1
nel riferire dell' episodio accadutole. Ricordo che parlava di una cosa nera con gli occhi insanguinati che la aggrediva, tipo un diavolo. Pertanto le consigliai di contattare il per riuscire a ricostruire l' episodio dell' aggressione CP_1
vissuto, in modo da poter rielaborare il trauma ed eventualmente cercare una ipotetica collaborazione con il . Ricordo infatti che CP_1 Pt_1
inizialmente cercava quasi di proteggere il di non dargli tutte le CP_1
6 colpe dell' aggressione subita dal cane, come fanno spesso le vittime di una violenza. “
- infermiera, mamma dell' attrice : “:………non ho Testimone_1
assistito al sinistro per cui è causa tuttavia, intorno alle 18.00 dei primi di ottobre del 2021, mi trovavo in casa quando ricevetti la telefonata di mia figlia molto agitata la quale mi diceva che, essendo andata da Pt_1 CP_1
a portargli un antibiotico, era stata morsa dal cane del alla
[...] CP_1
gamba. Io sentendola in quello stato le dissi che sarei andata a prenderla;
mi feci dare l' indirizzo e corsi da lei trovandola davanti al portone di ingresso in via Rio Torbido assieme al ,che lei conosceva in quanto amico e CP_1
collega essendo entrambi militi della Croce Verde di San Gottardo . La trovai in evidente stato di shock con gli abiti lacerati, insanguinata;
le chiesi di farmi vedere dove era stata morsa dal cane e, quando si alzò la maglia mostrando l' addome lacerato, capii che non c' era tempo da perdere anche perché non era l' unico morso ……… non ho visto il cane del di persona, tuttavia CP_1
l' ho visto in foto e ho sentito i messaggi vocali e via whatsapp del CP_1
riferiti all' episodio di aggressione subito da . Ricordo di aver sentito Pt_1
che diceva di aver chiuso il cane mettendo anche una sedia contro la porta e che la porta non si chiudeva bene ed ancora che, non riuscendo a governare il cane mentre aggrediva era uscito dalla stanza a cercare una pettorina Pt_1
per contenerlo, non potendo prenderlo per il collo per paura che gli si rivoltasse contro , lasciando sola a gestire la situazione con il cane che Pt_1
la aggrediva …….. ; ricordo che la raggiunsi in taxi perché ero troppo agitata per guidare. Ricordo sconvolta che durante il tragitto in taxi verso l' Pt_1
ospedale, tremava, piangeva, quasi non parlava, a parte lamentarsi per il dolore
……. la accompagnai presso il P.S. del San Martino;
……..il nei CP_1
7 messaggi whatsapp si dava la colpa dell' accaduto ,si scusava , diceva che il cane se ne sarebbe dovuto andare e diceva che avrebbe fatto tutto quanto necessario nei confronti di . Ricordo che poi però nel prosieguo il Pt_1
divenne un po' più scocciato ….. . Ricordo che quando CP_1 Pt_1
rientrò al lavoro vidi un po' di luce, in quanto durante il ponte dei morti aveva avuto un crollo, se ne stava chiusa in camera, lei vive da sola, non voleva vedere nessuno ed avevamo temuto per il suo stato …….”
- segretaria dipendente sono la sorella di “Non CP_2 Parte_1
ero presente al momento dell' aggressione subita da ne sono venuta a Pt_1
conoscenza quando ha telefonato a mia mamma raccontandole la Pt_1
vicenda. …….. ho letto i messaggi di sul telefonino di mia sorella CP_1
ed ho ascoltato anche i vocali;
…… so che chiese a di Pt_1 CP_1
raccontarle quello che era successo su consiglio della Psicologa;
…………..
confermo di aver letto il messaggio il cui contenuto è riportato nel capitolo;
………….. mia sorella tornò al lavoro a fine novembre e mi disse di essere stata addetta al centralino in quanto per le ferite non riusciva ad lavorare sull'
ambulanza.”
A dette acquisizioni occorre aggiungere che ,in sede di interpello, il convenuto contumace non si è presentato a rispondere sui capitoli di prova attorei,
contenenti anche specifici riferimenti alla dinamica dell' aggressione subita da all' interno della sua abitazione, da parte del cane MA , di Parte_1
sua proprietà ; con i conseguenti effetti di cui all' art 232 c.p.c..
L'istruttoria svolta consente dunque di affermare la veridicità della dinamica del sinistro riferita da parte attrice, pur non avendo i testi assistito direttamente all' aggressione da parte dell' animale , in forza degli elementi fattuali descritti e dei documenti prodotti.
8 Occorre rammentare come la prova per presunzioni implichi, ex art. 2729 c.c.,
una valutazione complessiva degli elementi acquisiti ( vedasi Cass. , sez. III,
5.12.2011, n. 26022, Cass. sez. V, 6.6.2012 , n. 9108 e Cass. sez.III,
28.10.2014, n. 22801);
di conseguenza non può che giungersi a ritenere che quanto descritto dai testi e quanto risultante :
b) dal referto rilasciato il 05.10. 2021 dal Pronto soccorso dell' ospedale San
Martino che riporta “ giunge per riferite ferite da morso di cane di persona a lei nota ” ( doc. 2 attoreo );
c) dalla mail del 15.04.2022 di ASL 3 attestante l' emissione del richiamato atto ingiuntivo nei confronti del ( doc. 9 attoreo) ; CP_1
sia idoneo per convergenza , gravità e precisione, ad confermare la dinamica del sinistro allegata in citazione.
Sono quindi provati i presupposti perché possa sorgere a carico del convenuto la responsabilità ex art. 2052 c.c. per i danni subiti da Parte_1
Passando, per l'effetto, alla valutazione di questi ultimi, circa il danno alla persona e sulla congruità e pertinenza delle spese mediche allegate , è stata disposta CTU medico-legale, a firma del Dott. , le cui Persona_5
conclusioni si condividono in quanto esito di una compiuta valutazione delle risultanze documentali e della visita dell' attrice.
Dalla relazione si evince :
-che l' attrice , all'epoca dell'evento di anni 27, ebbe a riportare, quale conseguenza del sinistro avvenuto il 5.10.2021 “….. una lesione dell'integrità
psicofisica caratterizzata da plurimi esiti cicatriziali, nonché dall'insorgenza,
9 post traumatica, di spunti fobici nei confronti dei cani, ai quali non è più in grado di avvicinarsi.. …..”
-che dette lesioni abbiano comportato per un periodo di Parte_1
inabilità temporanea protrattosi, in forma parziale al 75% per gg. 15
(quindici), cui seguirono un periodo di inabilità temporanea parziale al 50%
di gg. 15 (quindici) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 25 (venticinque), periodi nei quali la paziente non era in grado di riprendere del tutto la propria attività.
- Che sono residuati postumi a carattere permanente, consistenti in plurimi esiti cicatriziali:
a livello del quadrante superiore interno della mammella sinistra, di circa 1cm, lievemente discromico;
in prossimità del gomito sulla superficie radiale;
due linee slargate, poco visibili, di circa 1 X 2 cm, al terzo distale dell'avambraccio e in prossimità del polso, sulla superficie dorsale;
esito cicatriziale, anch'esso poco visibile, delle dimensioni di circa 2 X 2 cm, al terzo prossimale dell'avambraccio, sulla superficie ulnare. Esito cicatriziale,
lineare, piano, ipocromico all'ipocondrio sinistro, di circa 3cm.
Modesti esiti di ematoma, lievemente dolorabili, al terzo distale della coscia sinistra, lateralmente, in prossimità del ginocchio.
Spunti fobici nei confronti dei cani.
- che detti postumi incidono sulla validità biologica della in misura Pt_1
pari al 5% (cinque per cento) della totale;
- che l' attrice non fu sottoposta ad intervento chirurgico né a ricovero ospedaliero né le furono apposti presidi immobilizzanti .
10 Muovendo da dette valutazioni, in ordine ai criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, si reputa, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano , aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell' sono CP_3
stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto “punto” , così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono , al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie.
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa Suprema
Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti , qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408,
Cass., sez.VI, 14.1.2013, n. 134, Cass. , sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass.,
sez.III, n.20895, 15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
11 Sul danno non patrimoniale
Come già detto dalla CTU del dott. , è emersa un'invalidità permanente Per_5
del 5 %, (I.P. 9.470,00 in relazione all'età di 27 anni della al momento Pt_1
del sinistro, di cui € 7.576,00per il danno biologico dinamico relazionale + €
1.894,00 per sofferenza soggettiva interiore), a causa descritti esiti;
Il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva
(v. Cass. SS.UU del 2008 citata), al fine di giustificare, dal punto di vista motivazionale, e rendere così controllabile il quantum riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie-- si determina sulla base del calcolo che segue:
inv. Temp. Parz. = gg. 15 X 115,00 X 75% = € 1.293,75
Inv. Temp. Parz. = gg. 15 X€ 115,00 X 50% = € 862,50
Inv. Temp. Parz. = gg. 25 X€ 115,00 X 25% = € 718,75
Inv. Permanente= € 9.470,00 in relazione all'età di 27 anni della
[...]
= 0 Parte_3
€ 12.345,00 Pt_4
Spettano quindi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall' attrice ed eziologicamente connesso al sinistro per cui è lite, € 12.345,00
Le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT al 01.01.2024, per quanto riguarda,
la invalidità permanente prevedono un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” e cioè
12 corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima sia come danno biologico dinamico--relazionale sia a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
L'altra voce del prospetto per l'invalidità temporanea si riferisce al danno non patrimoniale biologico temporaneo in senso statico e dinamico,
comprendendo altresì il danno morale, come tradizionalmente inteso quale sofferenza transitoria che, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura indicata in tabella pari ad euro 115,00, (€ 84,00 danno biologico dinamico-relazionale + € 31,00 danno da sofferenza soggettiva interiore), per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze soggettive “standard”.
Presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria. Detto importo può essere personalizzato fino al 50% in presenza di interventi chirurgici, periodi di ricovero o periodi di immobilizzazione, che abbiano aggravato l'obiettiva lesività del fatto nel periodo considerato e la sofferenza soggettiva della vittima.
Pertanto, nel caso di specie, si sono ritenuti gli importi previsti dalle tabelle di
Milano, per l' invalidità temporanea e permanente, congrui in relazione all'
esiguità dei postumi residuati ed all' assenza di ricoveri, interventi e periodi di immobilizzazione.
13 Gli importi indicati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sono parametrati alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe.
Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, specifiche ed eccezionali,
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età ( cfr. Cass. Civ.
7513/2018, ¸Cass. Civ.28988/2019 , Cass. Civ.25164/2020¸ Cass. Civ.
5865/2021 ; Cass. Civ. 2433/ 2024; Cass. Civ. 21062 / 2024).
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, come nel caso di specie, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Sul danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall' attrice in relazione alle spese mediche sostenute il CTU ha rilevato “nel fascicolo di parte attrice sono stati allegati scontrini di farmacia per acquisto farmaci di € 71.16, ricevuta di €
49.80, per acquisto ginocchiera, ricevute per esami ecografici di € 289.00,
14 nonché ricevute di € 964.00 per psicoterapia, per un totale complessivo di €
1.356,36, importo da ritenersi congruo e pertinente al caso in esame.
Sono state inoltre allegate ricevute di € 946,40, per terapia fisica (tecar e laserterapia, eseguite dal Fisioterapista . Si sottolinea che tale Persona_6
importo, pur essendo congruo, risulta essere relativo ad una terapia non prescritta da Medico specialista in Fisiatria.
Allegate, poi, ricevuta di € 302,00, redatta, in data 17/05/2022,
presumibilmente (cognome parzialmente illeggibile) dal Dott.
[...]
di Acqui Terme, per una prestazione imprecisata (illeggibile), Per_7
nonché pagamento ticket di € 28.41, eseguito in data 24/08/2023.
Si ritiene che tali spese mediche non possano essere ritenute congrue e pertinenti al caso in esame per i motivi, per quanto riguarda la prima già
indicati, per quanto riguarda la seconda, riguardanti una prestazione,
imprecisata, effettuata a rilevante distanza temporale dall'evento traumatico.
Sono stati, infine, prodotti fattura di € 366.00 (IVA inclusa) per visita e relazione medico legale, nonché proforma onorario per CTP medico legale in causa civile di € 732.00 (IVA inclusa), entrambi redatti dal Dott. Persona_8
per un totale di € 1.098,00, importo da ritenersi congruo e pertinente al caso in esame, pur non trattandosi di spesa medica sensu stricto.”
Il danno patrimoniale per spese mediche congrue e pertinenti ammonta dunque ad € 1.356,36, condividendo pienamente questo giudice le motivazioni espresse dal ctu con riferimento alle spese mediche allegate dall' attrice ma non riconosciute pertinenti.
15 Deve altresì essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale l' esborso di €
151,04 sostenuto da per assistere alla gara di Moto gp del Parte_1
24/10/2021, comprovato dalla ricevuta in atti ( doc. 15), essendo stato confermato dalla teste che dovette rinunciarvi in CP_2 Pt_1
conseguenza dello stato in cui si trovava a seguito dell' aggressione del cane del . La teste ha infatti dichiarato: “e' vero, aveva comprato CP_1 Pt_1
il biglietto per andare a vedere la gara di a Misano ma dovette Persona_3
rinunciarvi per le ferite e per lo stato d' animo conseguente all' aggressione subita”( udienza 05.02.2025)
Spettano quindi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, subito dall'
attrice ed eziologicamente connesso al sinistro per cui è lite, € 1.507,40
Parte attrice chiede altresì la liquidazione di € 2.499,04, quale danno emergente, per gli esborsi sostenuti in relazione alle spese legali afferenti la fase stragiudiziale, comprensive delle spese di mediazione, e per l' esborso relativo all' onorario corrisposto al dott. per la redazione della Per_2
relazione medico-legale ante causam .
Detti importi non possono essere riconosciuti, non risultando prodotti i documenti fiscali comprovanti gli stessi , pur indicati in citazione come docc.
16 A, 16B, 16C e 16D.
Ed infatti, come da sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del n.16990/2017 e Cass. Civ. 6422/2017, le spese di assistenza stragiudiziale hanno in effetti natura di danno emergente, consistendo nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale in fase precontenziosa;
l'utilità di tale esborso,
16 per poterlo porre a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, ai fini di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. L'attività stragiudiziale ha dunque diversa natura rispetto alle spese processuali vere e proprie per cui, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
L' attrice, per quanto sopra detto, per quel che concerne le spese di assistenza stragiudiziale e mediazione, ha allegato ma non ha provato alcun esborso.
E' dovuto quindi da l' importo € 13.852,40 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall' attrice nel sinistro per cui è lite .
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024
secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione, nonché gli interessi di natura compensativa ,previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo liquidato per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità
permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e
Cassazione civile n. 3806/2004).
17 Sono inoltre dovuti ulteriori interessi corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sugli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo effettivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite , comprensive dell' esborso di € 732,00 quale onorario del
CTP dott. comprovato dal pro-forma prodotto in allegato alle note Per_2
conclusive , seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore del decisum, ex d.m. 147/2022, in € 5.077,00 per compensi;
€ 1.380,17 per esborsi documentati (di cui € 732, 00 per compenso corrisposto al CTP;
€ 27,16 per spese di notifica citazione;
€
28,45 per rinnovo notifica dell' atto di citazione;
€518,00 CU;
€ 27,00 marca da bollo;
€ 27,16 spese notifica interpello;
€ 20,40 intimazione testi).
L' esborso allegato dalla n relazione al compenso corrisposto al dott. Pt_1
per la visita medico-legale ante causam, indicato in € 366,00, in Per_2
quanto relativo ad allegazione difensiva, dovrebbe essere ricompreso e liquidato fra le spese di lite.
Tuttavia non essendo stato prodotto il documento comprovante l' esborso(
indicato come doc. 16D) o, quanto meno, l' assunzione dell' obbligazione relativa con produzione di un pro-forma di parcella , neppure detto importo può essere riconosciuto .
18 Le spese della ctu del dott. come liquidate in istruttoria, devono essere Per_5
poste a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
RITENUTA la responsabilità del convenuto CONDANNA CP_1
al risarcimento dei danni, in favore , che
[...] Parte_1
liquida nella somma di € 13.852,40 , oltre rivalutazione, interessi compensativi e corrispettivi, come specificato in parte motiva .
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di parte attrice, che liquida in € 5.077,00 per compensi;
€ 1.380,17
per esborsi documentati, comprensivi delle spese di CTP;
oltre spese forfetizzate al 15%, iva e cpa, come per legge.
PONE le spese della CTU del dott. , come liquidate in Persona_5
istruttoria con decreto del 28.05.2025, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Genova, 23.09.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
19
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Genova Sezione Seconda Civile nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies 3° comma c.p.c.
nella causa R.G. 2496/2024 promossa da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
12.08.1994, residente in [...]14, elettivamente domiciliata in Genova, alla Via Giuseppe Macaggi, 17/11, presso l'Avv.
Stefano Bagatta del foro di Genova e l'Avv. Serena Sannetti del foro di Roma che la rappresentano e difendono, per procura in calce all' atto di citazione
parte attrice
Contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.09.1983, residente in [...] int. 6
parte convenuta contumace
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti
Per parte attrice “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: • dichiarare la totale
1 responsabilità del sig. in ordine all'aggressione perpetrata Controparte_1
Perso in Genova, il 05.10.2021, dal di lui cane, di nome ai danni dell'attrice sig.ra Parte_1
• per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice in conseguenza della suddetta aggressione, con ciò condannandolo a pagare in favore della stessa le seguenti somme:
€10.623,00#, a titolo di danno non patrimoniale;
€ 2.785,67#, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute dall'attrice;
€ 2.650,04 a titolo di danno emergente.
Il tutto per un totale complessivo pari ad € 16.058,71, ovvero, in subordine,
quella diversa maggiore o minore somma che il Giudicante volesse ritenere equa e di giustizia;
sempre ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dalla data della domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, e con il rimborso delle spese di CTU liquidate dal giudice (già saldate per intero dall'attrice) nonché di quelle sostenute per il
CTP, pari ad € 732,00”.
Concisa motivazione in fatto e in diritto della decisione
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta, con citazione del febbraio 2024, dalla signora contro il sig. Parte_2
, proprietario di un cane di razza Corsa incrociato con un Controparte_1
cane da pastore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni,
patrimoniali, per spese mediche e danno emergente , e non patrimoniali , per lesioni, che quantificava complessivamente in Euro € 28.814,96 o nella
2 diversa misura accertanda in causa , conseguiti all' aggressione da parte del cane predetto, subita il 05.10.2021 .
Deduceva in particolare l' attrice :
-che, entrata verso le ore 18.30 nell' abitazione del convenuto per consegnargli dei medicinali , dopo essere stata rassicurata che il cane MA
fosse chiuso in altra stanza, veniva aggredita dall' animale che era riuscito a liberarsi;
-che il e la madre , presenti al fatto, non riuscivano a contenere il CP_1
cane , il quale mordeva e graffiava che riusciva a porsi in salvo Parte_1
solo salendo sul tavolo della cucina;
-che l' attrice si recava in taxi presso il P.S. dell' Ospedale San Martino
assieme alla propria madre che, avvisata telefonicamente dell' accaduto , la raggiungeva, trovandola in strada dolorante davanti all' abitazione del convenuto;
- che alla prognosi iniziale di 15 giorni per “ ferite multiple da morso di cane”
era seguito lungo iter diagnostico e terapeutico , essendosi evidenziato del tessuto edematoso di natura post traumatica sia in corrispondenza del ginocchio sinistro della che nella regione costale, oltrechè una Pt_1
situazione di stress psico-fisico che la costringeva a rivolgersi a medico-
psicologo ;
- che, oltre ad affrontare spese mediche, per il complessivo importo di €
2.785,67 , riportava una IP pari al 9% ed una IT complessiva di 55 giorni,
accertate dal dott. medico-legale di sua fiducia. Persona_2
- Lamentava l' esito negativo delle richieste risarcitorie e del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 26.04.2023, instaurato nei confronti del Senarega che pur aveva ammesso quanto accaduto,
3 descrivendo tutta l' aggressione in un messaggio inviato all' attrice via
Whathsapp.
Chiedeva la condanna del convenuto a risarcirle i danni non patrimoniali da lesioni , esistenziali, morali ed i danni patrimoniali per le spese mediche affrontate ed inoltre per aver dovuto rinunciare ad assistere alla gara di Moto
GP del 24/10/2021 , quale fan di sin da bambina, avendo già Persona_3
acquistato il biglietto con esborso di € 151,00.
Chiedeva altresì, a titolo di danno emergente, quantificandolo complessivamente in € 2.499,04,l' esborso sostenuto per le spese legali relative alla fase stragiudiziale e di mediazione, nonché per l' onorario corrisposto al medico legale che aveva redatto la relazione sulle lesioni da lei subite a seguito dell' aggressione da parte dell' animale.
Espletate le verifiche ex art 171 bis c.p.c, disposta la rinnovazione dell' atto di citazione per mancato rispetto del termine a comparire ex art 163 bis c.p.c.,
dichiarata all' udienza del 19.11.2024m la contumacia di parte convenuta, la causa veniva istruita con assunzione di prove orali e licenziamento di ctu.
Indi , fissata l' udienza del 16.09.2025, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.pc. , la causa passava in decisione.
La domanda attorea è fondata ,venendo accolta nei limiti che seguono in relazione al quantum.
La fattispecie di cui è causa può ricondursi all'ipotesi normativa di cui all'art. 2052 c.c., avendo parte attrice, fin dall'atto di citazione, fatto riferimento al
Perso rapporto di proprietà intercorrente tra il cane corso di nome ed il convenuto . Controparte_1
L'art. 2052 c.c. prevede che il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile dei danni provocati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito.
4 Il proprietario o l'usuario dell'animale risponde, ai sensi dell'art. 2052 c.c.,
sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione, di proprietà o di uso, intercorrente fra lui e l'animale; nonché del nesso di causalità esistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, salvo prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra comportamento dell'animale ed evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.
L'imprevedibilità causata dal fattore esterno nulla ha in comune con l'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale che costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, e non può
concretare il caso fortuito che esonera dalla responsabilità il custode.
Presupposto della responsabilità ex art. 2052 Cc è la proprietà o l'uso dell'animale, fonte dei danni subiti dal terzo. Manca nella norma il riferimento alla figura del custode.
All'uopo viene richiamato il principio cuius commoda, eius et incommoda.
Tale brocardo, sintetizzando il fondamento della predetta responsabilità, fa gravare la stessa sul proprietario poiché è questi che di norma ritrae l'utile dall'animale; se l'animale è in uso ad altri, la responsabilità si sposta sull'utilizzatore.
La responsabilità del proprietario dell'animale per danni causati da quest'ultimo è dunque alternativa e non cumulativa, soltanto rispetto all'utilizzazione dell'animale, non già rispetto al custode di esso.
La più recente giurisprudenza è giunta ad affermare che colui che ha la proprietà o l'uso dell'animale risponde per il solo nesso di causalità fra l'azione
5 dell'animale e l'evento, indipendentemente da una sua negligenza, imprudenza o imperizia o da una concreta colpa nella custodia dell'animale.
Le risultanze dell' istruttoria orale e documentale consentono di ritenere provato il fatto storico, ravvisandosi nella presenza del cane di razza corsa,
libero all' interno dell' abitazione del convenuto , una situazione di pericolo che ha reso possibile il sinistro per inadeguatezza delle misure preventive poste in atto.
Sul fatto che il cane fosse di proprietà del convenuto nessun dubbio anche alla luce della prod. 9 di parte attrice, ovvero la mail inviata da ASL al legale attoreo nella quale viene specificato essere stato notificato al Senarega il 12/
01/2022 atto ingiuntivo con prescrizione di uso della museruola e del guinzaglio per portar fuori il cane di sua proprietà.
In merito all' aggressione subita dall' attrice i testi attorei escussi all' udienza del 05.02.2025 hanno dichiarato:
- psicologa- psicoterapeuta indifferente : “……subito Persona_4
dopo il sinistro occorso alla signora direi nel 2021, sono stata contattata Pt_1
dalla mamma della stessa, preoccupata in quanto la figlia palesava segni di evidente sofferenza emotiva . Quindi fissai un appuntamento quanto prima possibile… Ricordo che aveva dei vuoti di memoria ed anche difficoltà Pt_1
nel riferire dell' episodio accadutole. Ricordo che parlava di una cosa nera con gli occhi insanguinati che la aggrediva, tipo un diavolo. Pertanto le consigliai di contattare il per riuscire a ricostruire l' episodio dell' aggressione CP_1
vissuto, in modo da poter rielaborare il trauma ed eventualmente cercare una ipotetica collaborazione con il . Ricordo infatti che CP_1 Pt_1
inizialmente cercava quasi di proteggere il di non dargli tutte le CP_1
6 colpe dell' aggressione subita dal cane, come fanno spesso le vittime di una violenza. “
- infermiera, mamma dell' attrice : “:………non ho Testimone_1
assistito al sinistro per cui è causa tuttavia, intorno alle 18.00 dei primi di ottobre del 2021, mi trovavo in casa quando ricevetti la telefonata di mia figlia molto agitata la quale mi diceva che, essendo andata da Pt_1 CP_1
a portargli un antibiotico, era stata morsa dal cane del alla
[...] CP_1
gamba. Io sentendola in quello stato le dissi che sarei andata a prenderla;
mi feci dare l' indirizzo e corsi da lei trovandola davanti al portone di ingresso in via Rio Torbido assieme al ,che lei conosceva in quanto amico e CP_1
collega essendo entrambi militi della Croce Verde di San Gottardo . La trovai in evidente stato di shock con gli abiti lacerati, insanguinata;
le chiesi di farmi vedere dove era stata morsa dal cane e, quando si alzò la maglia mostrando l' addome lacerato, capii che non c' era tempo da perdere anche perché non era l' unico morso ……… non ho visto il cane del di persona, tuttavia CP_1
l' ho visto in foto e ho sentito i messaggi vocali e via whatsapp del CP_1
riferiti all' episodio di aggressione subito da . Ricordo di aver sentito Pt_1
che diceva di aver chiuso il cane mettendo anche una sedia contro la porta e che la porta non si chiudeva bene ed ancora che, non riuscendo a governare il cane mentre aggrediva era uscito dalla stanza a cercare una pettorina Pt_1
per contenerlo, non potendo prenderlo per il collo per paura che gli si rivoltasse contro , lasciando sola a gestire la situazione con il cane che Pt_1
la aggrediva …….. ; ricordo che la raggiunsi in taxi perché ero troppo agitata per guidare. Ricordo sconvolta che durante il tragitto in taxi verso l' Pt_1
ospedale, tremava, piangeva, quasi non parlava, a parte lamentarsi per il dolore
……. la accompagnai presso il P.S. del San Martino;
……..il nei CP_1
7 messaggi whatsapp si dava la colpa dell' accaduto ,si scusava , diceva che il cane se ne sarebbe dovuto andare e diceva che avrebbe fatto tutto quanto necessario nei confronti di . Ricordo che poi però nel prosieguo il Pt_1
divenne un po' più scocciato ….. . Ricordo che quando CP_1 Pt_1
rientrò al lavoro vidi un po' di luce, in quanto durante il ponte dei morti aveva avuto un crollo, se ne stava chiusa in camera, lei vive da sola, non voleva vedere nessuno ed avevamo temuto per il suo stato …….”
- segretaria dipendente sono la sorella di “Non CP_2 Parte_1
ero presente al momento dell' aggressione subita da ne sono venuta a Pt_1
conoscenza quando ha telefonato a mia mamma raccontandole la Pt_1
vicenda. …….. ho letto i messaggi di sul telefonino di mia sorella CP_1
ed ho ascoltato anche i vocali;
…… so che chiese a di Pt_1 CP_1
raccontarle quello che era successo su consiglio della Psicologa;
…………..
confermo di aver letto il messaggio il cui contenuto è riportato nel capitolo;
………….. mia sorella tornò al lavoro a fine novembre e mi disse di essere stata addetta al centralino in quanto per le ferite non riusciva ad lavorare sull'
ambulanza.”
A dette acquisizioni occorre aggiungere che ,in sede di interpello, il convenuto contumace non si è presentato a rispondere sui capitoli di prova attorei,
contenenti anche specifici riferimenti alla dinamica dell' aggressione subita da all' interno della sua abitazione, da parte del cane MA , di Parte_1
sua proprietà ; con i conseguenti effetti di cui all' art 232 c.p.c..
L'istruttoria svolta consente dunque di affermare la veridicità della dinamica del sinistro riferita da parte attrice, pur non avendo i testi assistito direttamente all' aggressione da parte dell' animale , in forza degli elementi fattuali descritti e dei documenti prodotti.
8 Occorre rammentare come la prova per presunzioni implichi, ex art. 2729 c.c.,
una valutazione complessiva degli elementi acquisiti ( vedasi Cass. , sez. III,
5.12.2011, n. 26022, Cass. sez. V, 6.6.2012 , n. 9108 e Cass. sez.III,
28.10.2014, n. 22801);
di conseguenza non può che giungersi a ritenere che quanto descritto dai testi e quanto risultante :
b) dal referto rilasciato il 05.10. 2021 dal Pronto soccorso dell' ospedale San
Martino che riporta “ giunge per riferite ferite da morso di cane di persona a lei nota ” ( doc. 2 attoreo );
c) dalla mail del 15.04.2022 di ASL 3 attestante l' emissione del richiamato atto ingiuntivo nei confronti del ( doc. 9 attoreo) ; CP_1
sia idoneo per convergenza , gravità e precisione, ad confermare la dinamica del sinistro allegata in citazione.
Sono quindi provati i presupposti perché possa sorgere a carico del convenuto la responsabilità ex art. 2052 c.c. per i danni subiti da Parte_1
Passando, per l'effetto, alla valutazione di questi ultimi, circa il danno alla persona e sulla congruità e pertinenza delle spese mediche allegate , è stata disposta CTU medico-legale, a firma del Dott. , le cui Persona_5
conclusioni si condividono in quanto esito di una compiuta valutazione delle risultanze documentali e della visita dell' attrice.
Dalla relazione si evince :
-che l' attrice , all'epoca dell'evento di anni 27, ebbe a riportare, quale conseguenza del sinistro avvenuto il 5.10.2021 “….. una lesione dell'integrità
psicofisica caratterizzata da plurimi esiti cicatriziali, nonché dall'insorgenza,
9 post traumatica, di spunti fobici nei confronti dei cani, ai quali non è più in grado di avvicinarsi.. …..”
-che dette lesioni abbiano comportato per un periodo di Parte_1
inabilità temporanea protrattosi, in forma parziale al 75% per gg. 15
(quindici), cui seguirono un periodo di inabilità temporanea parziale al 50%
di gg. 15 (quindici) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg. 25 (venticinque), periodi nei quali la paziente non era in grado di riprendere del tutto la propria attività.
- Che sono residuati postumi a carattere permanente, consistenti in plurimi esiti cicatriziali:
a livello del quadrante superiore interno della mammella sinistra, di circa 1cm, lievemente discromico;
in prossimità del gomito sulla superficie radiale;
due linee slargate, poco visibili, di circa 1 X 2 cm, al terzo distale dell'avambraccio e in prossimità del polso, sulla superficie dorsale;
esito cicatriziale, anch'esso poco visibile, delle dimensioni di circa 2 X 2 cm, al terzo prossimale dell'avambraccio, sulla superficie ulnare. Esito cicatriziale,
lineare, piano, ipocromico all'ipocondrio sinistro, di circa 3cm.
Modesti esiti di ematoma, lievemente dolorabili, al terzo distale della coscia sinistra, lateralmente, in prossimità del ginocchio.
Spunti fobici nei confronti dei cani.
- che detti postumi incidono sulla validità biologica della in misura Pt_1
pari al 5% (cinque per cento) della totale;
- che l' attrice non fu sottoposta ad intervento chirurgico né a ricovero ospedaliero né le furono apposti presidi immobilizzanti .
10 Muovendo da dette valutazioni, in ordine ai criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, si reputa, nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, di dover fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano , aggiornate, in ultimo, al 2024, sia perché i criteri di liquidazione contenuti nelle elaborazioni dell' sono CP_3
stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri de quibus sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili , in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto “punto” , così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono , al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie.
Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa Suprema
Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti , qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408,
Cass., sez.VI, 14.1.2013, n. 134, Cass. , sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass.,
sez.III, n.20895, 15.10.2015 e Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016).
11 Sul danno non patrimoniale
Come già detto dalla CTU del dott. , è emersa un'invalidità permanente Per_5
del 5 %, (I.P. 9.470,00 in relazione all'età di 27 anni della al momento Pt_1
del sinistro, di cui € 7.576,00per il danno biologico dinamico relazionale + €
1.894,00 per sofferenza soggettiva interiore), a causa descritti esiti;
Il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva
(v. Cass. SS.UU del 2008 citata), al fine di giustificare, dal punto di vista motivazionale, e rendere così controllabile il quantum riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie-- si determina sulla base del calcolo che segue:
inv. Temp. Parz. = gg. 15 X 115,00 X 75% = € 1.293,75
Inv. Temp. Parz. = gg. 15 X€ 115,00 X 50% = € 862,50
Inv. Temp. Parz. = gg. 25 X€ 115,00 X 25% = € 718,75
Inv. Permanente= € 9.470,00 in relazione all'età di 27 anni della
[...]
= 0 Parte_3
€ 12.345,00 Pt_4
Spettano quindi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dall' attrice ed eziologicamente connesso al sinistro per cui è lite, € 12.345,00
Le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT al 01.01.2024, per quanto riguarda,
la invalidità permanente prevedono un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” e cioè
12 corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima sia come danno biologico dinamico--relazionale sia a titolo di sofferenza soggettiva interiore.
L'altra voce del prospetto per l'invalidità temporanea si riferisce al danno non patrimoniale biologico temporaneo in senso statico e dinamico,
comprendendo altresì il danno morale, come tradizionalmente inteso quale sofferenza transitoria che, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura indicata in tabella pari ad euro 115,00, (€ 84,00 danno biologico dinamico-relazionale + € 31,00 danno da sofferenza soggettiva interiore), per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, comprensivo sia delle menomazioni anatomo-funzionali che delle sofferenze soggettive “standard”.
Presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria. Detto importo può essere personalizzato fino al 50% in presenza di interventi chirurgici, periodi di ricovero o periodi di immobilizzazione, che abbiano aggravato l'obiettiva lesività del fatto nel periodo considerato e la sofferenza soggettiva della vittima.
Pertanto, nel caso di specie, si sono ritenuti gli importi previsti dalle tabelle di
Milano, per l' invalidità temporanea e permanente, congrui in relazione all'
esiguità dei postumi residuati ed all' assenza di ricoveri, interventi e periodi di immobilizzazione.
13 Gli importi indicati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sono parametrati alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe.
Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, specifiche ed eccezionali,
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età ( cfr. Cass. Civ.
7513/2018, ¸Cass. Civ.28988/2019 , Cass. Civ.25164/2020¸ Cass. Civ.
5865/2021 ; Cass. Civ. 2433/ 2024; Cass. Civ. 21062 / 2024).
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, come nel caso di specie, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Sul danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall' attrice in relazione alle spese mediche sostenute il CTU ha rilevato “nel fascicolo di parte attrice sono stati allegati scontrini di farmacia per acquisto farmaci di € 71.16, ricevuta di €
49.80, per acquisto ginocchiera, ricevute per esami ecografici di € 289.00,
14 nonché ricevute di € 964.00 per psicoterapia, per un totale complessivo di €
1.356,36, importo da ritenersi congruo e pertinente al caso in esame.
Sono state inoltre allegate ricevute di € 946,40, per terapia fisica (tecar e laserterapia, eseguite dal Fisioterapista . Si sottolinea che tale Persona_6
importo, pur essendo congruo, risulta essere relativo ad una terapia non prescritta da Medico specialista in Fisiatria.
Allegate, poi, ricevuta di € 302,00, redatta, in data 17/05/2022,
presumibilmente (cognome parzialmente illeggibile) dal Dott.
[...]
di Acqui Terme, per una prestazione imprecisata (illeggibile), Per_7
nonché pagamento ticket di € 28.41, eseguito in data 24/08/2023.
Si ritiene che tali spese mediche non possano essere ritenute congrue e pertinenti al caso in esame per i motivi, per quanto riguarda la prima già
indicati, per quanto riguarda la seconda, riguardanti una prestazione,
imprecisata, effettuata a rilevante distanza temporale dall'evento traumatico.
Sono stati, infine, prodotti fattura di € 366.00 (IVA inclusa) per visita e relazione medico legale, nonché proforma onorario per CTP medico legale in causa civile di € 732.00 (IVA inclusa), entrambi redatti dal Dott. Persona_8
per un totale di € 1.098,00, importo da ritenersi congruo e pertinente al caso in esame, pur non trattandosi di spesa medica sensu stricto.”
Il danno patrimoniale per spese mediche congrue e pertinenti ammonta dunque ad € 1.356,36, condividendo pienamente questo giudice le motivazioni espresse dal ctu con riferimento alle spese mediche allegate dall' attrice ma non riconosciute pertinenti.
15 Deve altresì essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale l' esborso di €
151,04 sostenuto da per assistere alla gara di Moto gp del Parte_1
24/10/2021, comprovato dalla ricevuta in atti ( doc. 15), essendo stato confermato dalla teste che dovette rinunciarvi in CP_2 Pt_1
conseguenza dello stato in cui si trovava a seguito dell' aggressione del cane del . La teste ha infatti dichiarato: “e' vero, aveva comprato CP_1 Pt_1
il biglietto per andare a vedere la gara di a Misano ma dovette Persona_3
rinunciarvi per le ferite e per lo stato d' animo conseguente all' aggressione subita”( udienza 05.02.2025)
Spettano quindi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, subito dall'
attrice ed eziologicamente connesso al sinistro per cui è lite, € 1.507,40
Parte attrice chiede altresì la liquidazione di € 2.499,04, quale danno emergente, per gli esborsi sostenuti in relazione alle spese legali afferenti la fase stragiudiziale, comprensive delle spese di mediazione, e per l' esborso relativo all' onorario corrisposto al dott. per la redazione della Per_2
relazione medico-legale ante causam .
Detti importi non possono essere riconosciuti, non risultando prodotti i documenti fiscali comprovanti gli stessi , pur indicati in citazione come docc.
16 A, 16B, 16C e 16D.
Ed infatti, come da sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del n.16990/2017 e Cass. Civ. 6422/2017, le spese di assistenza stragiudiziale hanno in effetti natura di danno emergente, consistendo nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale in fase precontenziosa;
l'utilità di tale esborso,
16 per poterlo porre a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, ai fini di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. L'attività stragiudiziale ha dunque diversa natura rispetto alle spese processuali vere e proprie per cui, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.
L' attrice, per quanto sopra detto, per quel che concerne le spese di assistenza stragiudiziale e mediazione, ha allegato ma non ha provato alcun esborso.
E' dovuto quindi da l' importo € 13.852,40 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall' attrice nel sinistro per cui è lite .
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2024
secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino all'odierna liquidazione, nonché gli interessi di natura compensativa ,previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo liquidato per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità
permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e
Cassazione civile n. 3806/2004).
17 Sono inoltre dovuti ulteriori interessi corrispettivi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sugli importi liquidati a titolo di danno patrimoniale devono essere riconosciuti rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo effettivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite , comprensive dell' esborso di € 732,00 quale onorario del
CTP dott. comprovato dal pro-forma prodotto in allegato alle note Per_2
conclusive , seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore del decisum, ex d.m. 147/2022, in € 5.077,00 per compensi;
€ 1.380,17 per esborsi documentati (di cui € 732, 00 per compenso corrisposto al CTP;
€ 27,16 per spese di notifica citazione;
€
28,45 per rinnovo notifica dell' atto di citazione;
€518,00 CU;
€ 27,00 marca da bollo;
€ 27,16 spese notifica interpello;
€ 20,40 intimazione testi).
L' esborso allegato dalla n relazione al compenso corrisposto al dott. Pt_1
per la visita medico-legale ante causam, indicato in € 366,00, in Per_2
quanto relativo ad allegazione difensiva, dovrebbe essere ricompreso e liquidato fra le spese di lite.
Tuttavia non essendo stato prodotto il documento comprovante l' esborso(
indicato come doc. 16D) o, quanto meno, l' assunzione dell' obbligazione relativa con produzione di un pro-forma di parcella , neppure detto importo può essere riconosciuto .
18 Le spese della ctu del dott. come liquidate in istruttoria, devono essere Per_5
poste a carico di parte convenuta.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
RITENUTA la responsabilità del convenuto CONDANNA CP_1
al risarcimento dei danni, in favore , che
[...] Parte_1
liquida nella somma di € 13.852,40 , oltre rivalutazione, interessi compensativi e corrispettivi, come specificato in parte motiva .
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di parte attrice, che liquida in € 5.077,00 per compensi;
€ 1.380,17
per esborsi documentati, comprensivi delle spese di CTP;
oltre spese forfetizzate al 15%, iva e cpa, come per legge.
PONE le spese della CTU del dott. , come liquidate in Persona_5
istruttoria con decreto del 28.05.2025, a carico di parte convenuta.
Così deciso in Genova, 23.09.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
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