Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01121/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2024, proposto da
CA RA, AR NG, LA IO, ME ER, EN RO, IL RO, US PE, AL VA, AS EP, MI De Mori, LL DU, OB AV, GH TT, SA AR Lo ER, RO FR, GO RC, GI NO, CO PA, NC DO, DR DO, AN PI, TO NO, VI RE, LI MO, IO FR, IA AN, IV OR, ON AI, ME EL, VA VI, VA ET, CO TR ZI, DO TA, IN SA, AR DE, ON NI EL e GI AL, rappresentati e difesi dagli avv. Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 19/10;
contro
Comune di Loano, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Regione Liguria, Autorità di Bacino Regionale, ENAC Direzione Territoriale Nord Ovest, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AD TA S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale Morra e Niccolò Terracini, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di Giustizia;
Provincia di Savona, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
di tutti gli atti relativi al progetto per l’installazione di una stazione radio base da installarsi nel Comune di Loano presso porzione di terreno identificato catastalmente al fg. 16 mapp. 2390 e di tutti gli atti della conferenza dei servizi decisoria relativa all’istanza di autorizzazione per l’installazione di impianto radioelettrico a servizio della rete di telefonia AD TA s.p.a. e specificatamente:
- della determina dirigenziale conclusiva di detta conferenza rep. n. 905 Settore 3 datata 01.10.2024;
- del nulla osta ARPAL nota prot. 27633 prot. 40812 del 16.09.2024, ARPAL parere-nota registro ufficiale prot. 40812 del 16.09.2024, ARPAL nota del 14293 del 15.05.2024;
- della comunicazione Settore Difesa del Suolo Regione Liguria prot. 42022 del 23.09.2024;
- della nota di Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo prot. 1446233 del 20.09.2024;
- della nota prot. 35291 del 07.08.2024 di indizione di conferenza dei servizi;
- della nota di ENAC - ANO16.07.2024, n. 0105428 sulla valutazione dell’antenna di AD in località via Montello;
- della nota del Comune di Loano di trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
- della nota del Comune di Loano prot. 35291 del 07.08.2024;
nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti, collegati o comunque connessi;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AD TA S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
LL dichiarata qualità di residenti o proprietari di immobili siti nelle vicinanze dell’area di intervento, i ricorrenti impugnano gli atti del procedimento con cui è stata assentita l’istanza proposta da AD TA S.p.a., ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile in Loano, via Montello.
Premesse considerazioni intese a dimostrare la sussistenza delle condizioni dell’azione, gli esponenti deducono i seguenti motivi di gravame:
I) “Sulla inamovibilità dell’opera. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del piano di bacino. Difetto di competenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione e sviamento di potere”.
Sarebbe violato l’art. 8 del piano di bacino che, nella fascia di rispetto di 20 metri da un corso d’acqua, consente unicamente piccole costruzioni amovibili.
II) “Sulla violazione e falsa applicazione del piano antenne vigente a Loano. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione e sviamento di potere”.
L’Amministrazione avrebbe omesso di verificare la compatibilità del progetto con il vigente “piano antenne” che, tra l’altro, impone la coubicazione degli impianti e fissa il limite di una parabola per impianto.
III) “Sui vincoli aeroportuali e ferroviari. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione e sviamento di potere”.
L’impugnata determinazione conclusiva della conferenza di servizi non farebbe cenno ai vincoli indicati in rubrica.
IV) “Violazione del PTCP e del PUC del Comune di Loano. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto”.
L’Amministrazione avrebbe omesso di verificare la compatibilità dell’installazione con i vincoli posti dal PTCP.
V) “Eccesso di potere dell’Arpal nella redazione del suo parere per difetto di istruttoria e di motivazione”.
Il parere dell’Arpal sarebbe illegittimo in quanto basato unicamente sui dati comunicati dal gestore e formulato senza tener conto degli altri impianti presenti nelle vicinanze.
VI) “Sulla violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto”.
In una situazione di incertezza circa la portata dei rischi cagionati dal nuovo impianto, avrebbe dovuto essere privilegiata la soluzione meno pericolosa per la collettività.
VII) “Sulla violazione del principio di partecipazione procedimentale e di pubblicazione degli atti procedimentali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto”.
Gli atti impugnati sarebbero stati adottati in assenza di qualsiasi tipo di coinvolgimento della cittadinanza.
Nell’epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, viene anche enunciata una domanda risarcitoria.
Costituitasi in resistenza, la controinteressata AD TA S.p.a. eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire nonché per mancata impugnazione dell’autorizzazione formatasi per UM prima della determinazione conclusiva della conferenza di servizi; nel merito, la controinteressata replica alle censure ex adverso sollevate, concludendo per il rigetto del ricorso.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
L’istanza cautelare accedente al ricorso è stata accolta con l’ordinanza n. 11 del 17 gennaio 2025.
In prossimità dell’udienza di trattazione, le parti in causa hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Sono fondate entrambe le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata.
In primo luogo, gli autori del ricorso collettivo dichiarano di essere “ residenti e abitanti in immobili siti nelle strettissime vicinanze della stazione radio base autorizzata dal Comune ” (cfr. ricorso, pag. 6), allegando i propri documenti d’identità dai quali, tuttavia, non è possibile trarre informazioni atte a comprovare la veridicità di tale circostanza.
Solamente a seguito delle contestazioni di controparte, i ricorrenti hanno precisato che una piccola parte di essi (5 sul totale di 37) è proprietaria di unità comprese nel Condominio “Le Fornaci 4” che, come dimostra la fotografia aerea prodotta sub 11, è ubicato ad una distanza di circa 20 metri dal sito di installazione.
Il solo requisito della vicinitas , tuttavia, non consente il superamento della verifica delle condizioni dell’azione, occorrendo anche che sia allegata la sussistenza di pregiudizi specifici e concreti derivanti dall’intervento assentito.
A tal fine, i ricorrenti deducono che la stazione radio base, oltre che provocare “ effetti inevitabili ed irreversibili sulla salute ”, darebbe luogo ad interferenze con le visuali godibili dai loro alloggi, determinandone la perdita di valore.
Tuttavia, a fronte delle contestazioni sollevate dalla controparte, i ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova a supporto delle proprie affermazioni.
In primo luogo, non è stato dimostrato che il nuovo impianto crei ingombri alle visuali godibili dagli alloggi dei ricorrenti, nonostante si tratti di prova agevolmente fornibile, ad esempio, attraverso un fotomontaggio.
Anche il deprezzamento degli immobili è stato affermato in modo meramente labiale, senza il supporto di alcun contributo tecnico e neppure l’indicazione della misura della pretesa perdita di valore.
Infine, il pericolo di danni alla salute cagionati dal funzionamento del nuovo impianto deve ritenersi positivamente escluso alla luce del parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente che ha accertato il rispetto dei limiti elettromagnetici normativamente stabiliti.
In assenza di pregiudizi apprezzabili e concreti, pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Sotto altro profilo, si rileva che, ai sensi dell’art. 44, commi 6- bis e 10, del d.lgs. n. 259/2003, l’istanza di autorizzazione per l’installazione di stazioni radio base si intende accolta qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli.
Nel caso di specie, l’istanza di autorizzazione è stata presentata il 17 aprile 2024 e integrata con i documenti presentati in data 31 luglio 2024, sicché il titolo abilitativo per silenzio assenso si è formato il 29 settembre 2024, prima della determinazione conclusiva della conferenza di servizi che reca la data del 1 ottobre 2024.
Ne consegue la carenza di interesse ad impugnare quest’ultimo provvedimento in quanto, anche nell’eventualità di accoglimento del ricorso, rimarrebbe inoppugnata ed efficace l’autorizzazione antecedentemente formatasi per UM .
Parte ricorrente obietta che non dovrebbe aversi riguardo alla data in cui l’impugnata determinazione è stata registrata al protocollo comunale, bensì alla data del 27 settembre 2024 in cui, come risultante dalla lettera di convocazione, si sarebbe svolta la conferenza di servizi che ha assunto la decisione finale.
Anche volendo prescindere dal fatto che la stessa parte, nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio, fa riferimento alla determinazione “ datata 01.10.2024 ”, la tesi di parte ricorrente non può essere condivisa in quanto la determinazione conclusiva della conferenza di servizi non è un provvedimento adottato in forma orale che viene successivamente trasfuso in un processo verbale, bensì un provvedimento scritto adottato dall’amministrazione procedente all’esito di tale modulo procedimentale, come tale identificato dalla data appostavi che, nella specie, è quella del protocollo.
Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro solo enunciata come formula di stile.
In considerazione della natura in rito della pronuncia e dell’opposto esito della fase cautelare, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO