Articolo 1 della Legge 9 agosto 1960, n. 868
Articolo 2
Versione
10 settembre 1960
Art. 1.
Per il completamento dei lavori previsti dal progetto per la linea di circonvallazione ferroviaria di Palermo, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la somma occorrente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200.000.000 nell'esercizio 1960-61 e di lire 1.200.000.000, in ciascuno degli esercizi 1961-62, 1962-63 e 1963-64.
Entrata in vigore il 10 settembre 1960