Decreto cautelare 23 maggio 2025
Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 16/06/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2025, proposto da
Executive Service AR S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Saglimbeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Codogno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Spino, Matteo Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Codogno – Sportello Unico Attività Produttive n. prot. 40432/19.12.2024 C.G./V.B. del 14 marzo 2025, (all. 1) con il quale la suddetta Pubblica Amministrazione resistente ha disposto la revoca dell’autorizzazione NCC n. 003/2020 del 26 agosto 2020 (all. 2);
- di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso,
nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codogno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Sentite sul punto le difese delle parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., che non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I) Il ricorrente, legale rappresentante della società Executive service AR S.R.L.S., è titolare della licenza per svolgere il servizio di noleggio con conducente (da ora anche solo NCC) n. 3/2020, rilasciata dall’Ufficio SUAP del Comune di Codogno, che ha sottoscritto con il Comune di Santo Stefano Lodigiano, in data 10 gennaio 2022, una convenzione per la gestione in forma associata di vari servizi, tra cui quello per il rilascio delle suddette autorizzazioni.
La licenza sopra indicata, rinnovata il 9 luglio 2024, riporta come rimessa principale un garage situato nel Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) in via Vittorio Veneto e in alternativa, la rimessa secondaria nel Comune di Castiraga Vidardo (LO) in via Salvo D’Acquisto n. 26.
Il ricorrente espone di aver dichiarato di avere la disponibilità della rimessa principale, in via Vittorio Veneto a Santo Stefano Lodigiano (LO), per effetto del contratto di locazione sottoscritto con il proprietario dell’immobile, Sig. Mauro NO il 10 agosto 2020, contratto poi rinnovato nel corso del 2024.
Con comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n.241/1990, del 27 gennaio 2025 il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Codogno, contestava al ricorrente le seguenti violazioni:
1) la mancanza della disponibilità della rimessa situata in via Vittorio Veneto e quindi la violazione del c.d. vincolo di territorialità”;
2) l’operatività del Sig. AL IN AR viene effettuata prevalentemente sul territorio di Comune di Milano, non rispettando il vincolo di territorialità.
A conclusione del procedimento, l’Amministrazione adottava la revoca della licenza, contestando la violazione dell’art. 8 comma 3 L. 21/1992, in quanto “ nonostante il valido titolo giuridico di disponibilità della rimessa comprovata dall’esistenza in essere di un contratto di locazione, la rimessa non è utilizzabile per lo stazionamento del mezzo adibito all’attività di noleggio con conducente in quanto ad uso esclusivo di altro soggetto come deposito/magazzino”.
Avverso il provvedimento, impugnato con il presente ricorso tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, sono stati articolati quattro motivi, lamentando il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, l’errore sui presupposti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8 della L. 21/1992, nonché il difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Codogno, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio, ai seni dell’art. 60 c.p.a.
II) Il ricorso è fondato.
2.1 Deve essere preliminarmente rilevato che l’unica ragione della revoca è la violazione dell’art. 8 comma 3 L. 21/1992, che statuisce testualmente: “3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”.
Nel caso in esame l’Amministrazione sostiene che “ la rimessa situata in Via Vittorio Veneto viene utilizzata da altro soggetto, quale box ad uso personale, come da documentazione fotografica allegata al verbale e depositata agli atti d’ufficio”.
La contestazione relativa allo svolgimento del servizio nel Comune di Milano, presente nella comunicazione di avvio del procedimento, non è più richiamata nel provvedimento conclusivo.
La difesa dell’Amministrazione resistente infatti dà atto che non sono state rinvenute “ particolari evidenze a riguardo se non limitate in pochi sconfinamenti (transiti o accessi) in quest’altra area metropolitana e risalenti all’epoca in cui il provvedimento autorizzativo (successivamente revocato per le diverse quanto note ragioni) dava licenza alla società Executive di esercitare l’attività di
autonoleggio con conducente per tramite del veicolo BMW 520d targato FE266SB (poi sostituito nel luglio 2024)”.
2.2 Il provvedimento di revoca è stato adottato dopo due sopralluoghi: il primo svolto in data 23.10.2024, durante il quale sono state acquisite le dichiarazioni di un residente nel fabbricato limitrofo, che avrebbe dichiarato di “ utilizzare come box-auto personale l’unità immobiliare che la società ricorrente sostiene di detenere stabilmente come rimessa ”.
Durante il sopralluogo sono state scattate fotografie, da cui si evince la collocazione all’interno del box di “ svariati oggetti di uso comune appartenenti a terze persone ed estranei all’attività di noleggio
con conducente” e la presenza di un veicolo “ parcheggiato al centro dell’accesso carrabile alla rimessa (ostruendone completamente il passaggio) e dinnanzi alla porta basculante del box (in
quel momento chiusa), impedendone sia l’accesso che qualsivoglia utilizzo connesso ad
un’attività di NCC ”. La medesima rappresentazione dello stato dei luoghi è stata rilevata durante il secondo sopralluogo, che si è svolto il giorno 4.3.2025.
L’Amministrazione ha ritenuto assente il requisito richiesto dall’art. 3 della L. 21/1992, che testualmente prevede che “la sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”.
2.3 Nel caso in esame la ricorrente ha scelto come sede territoriale nel Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) la rimessa in Via Vittorio Veneto, in alternativa, la rimessa secondaria situata nel Comune di Castiraga Vidardo (LO), in Via Salvo D’Acquisto n. 26.
L’istruttoria condotta dall’Amministrazione, avviata a seguito di una segnalazione del 7.10.2024 della Federazione Lombarda dell’Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti (URI TAXI) al Comune di Santo Stefano Lodigiano, che contestava l’assenza di rimessa nel comune e l’esercizio nel territorio milanese, si è svolta solo controllando la rimessa principale, senza verificare se l’autovettura non fosse presente perché in servizio ovvero perché collocata nella rimessa secondaria.
Non possono sorreggere il giudizio di “non uso” né di “non disponibilità” della rimessa gli elementi acquisiti durante i due sopralluoghi, in quanto la presenza di un’autovettura davanti all’accesso non preclude l’utilizzo del box, né la presenza di biciclette ai lati del box impedisce l’ingresso dell’autovettura.
La revoca non può neppure fondarsi su dichiarazioni alquanto generiche della persona residente nell’immobile, di cui non viene neppure riportato il nome.
Si deve quindi ritenere che all’esito delle verifiche, il Comune non ha provato con certezza né la mancanza della disponibilità effettiva e continuativa della rimessa principale, né che non venga utilizzata, considerando altresì la presenza di una seconda rimessa, autorizzata, rispetto alla quale non vi è mai stato alcun controllo.
Altresì irrilevante, al fine del provvedimento di revoca, la circostanza che il contratto di locazione del 2024 sia stato registrato dopo il primo sopralluogo, in quanto la tardiva registrazione integra una sanatoria "ex tunc", per cui il contratto deve ritenersi valido (Cassazione civile sez. III, 08/09/2022, n.26493).
L’istruttoria così come condotta dal Comune di Codogno, senza un controllo sull’effettiva presenza dell’auto in altra rimessa, non depone per la natura fittizia del contratto, essendo quindi il provvedimento frutto di una istruttoria incompleta e carente.
La fondatezza del motivo in cui si deduce il difetto di istruttoria, comporta l’accoglimento del ricorso, previo assorbimento delle ulteriori censure, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
2.4 La domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta non avendo parte ricorrente né quantificato il danno né assolto all’onere della prova degli elementi costitutivi della relativa fattispecie di illecito, secondo gli ordinari criteri di riparto (ex multis Cons. Stato, IV, 11-09-2024, nn. 7529, 7528, 7527; id., 08-01-2025, n. 102).
III) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Codogno – Sportello Unico Attività Produttive n. prot. 40432/19.12.2024 C.G./V.B. del 14 marzo 2025, di revoca dell’autorizzazione NCC n. 003/2020 del 26 agosto 2020, fatto salvo, in ogni caso, il potere dell’Amministrazione comunale di rideterminarsi, in conformità ai principi di diritto contenuti nella presente decisione.
Deve essere respinta la domanda risarcitoria.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Codogno – Sportello Unico Attività Produttive del 14 marzo 2025, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO