Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG n.1265/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
Verbale di udienza di discussione della causa ex art. 420 e 429 c.p.c.
* * *
Oggi 27/05/2025 h. 14.35 dinanzi al giudice designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte ricorrente: avv. SILVIA GALLO in sost avv. LO VECCHIO DEBORA
DILETTA per parte convenuta: la parte personalmente
Il giudice invita le parti alla discussione della causa.
Parte ricorrente richiama le conclusioni in atti e precisa che ad oggi la morosità ammonta ad € 2.200,00 per canoni di locazione ed € 300,00 per oneri accessori (mensilità da gennaio
2025 a maggio 2025 avendo pagato dicembre 2024), oltre oneri condominiali e con termine breve per il rilascio e discute la causa;
all'esito il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
* * *
Il giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata iscritta al n. 1265/2025 di R.G., promossa da: elettivamente domiciliato in Torino al Corso Re Umberto n. 44 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. LO VECCHIO DEBORA DILETTA che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte ricorrente contro
residente in [...]; Controparte_2
Parte convenuta n.c.
Oggetto: ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “in via principale, accertata la regolare disdetta al contratto di locazione intercorso tra le parti da parte dell'esponente e l'intervenuta scadenza dello stesso al
30.09.2024, dichiararlo cessato da tale data e per l'effetto ordinare alla sig.ra
[...] il rilascio dell'unità immobiliare dalla stessa occupata, sita in Torino, Via Cordero CP_2
di Pamparato n. 25, piamo primo, composto da 3 vani, oltre cucina e servizi, con annessa cantina, censito al N.C.E.U. al Foglio 1175, particella 304, subalterno 6, categoria A/3, r.c.
€ 588,76, libera di persone e vuota di cose, nella piena disponibilità dell'istante, condannandola al pagamento di quanto dovuto per indennità di occupazione, spese di gestione ed ulteriori spese maturate sino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c.
In via subordinata, nella denegata ipotesi che la disdetta inviata a parte conduttrice non dovesse ritenersi valida per la cessazione alla prima scadenza del contratto di locazione intercorso tra le parti, pronunciare la risoluzione del medesimo per grave e colpevole inadempimento della conduttrice e per l'effetto ordinare alla sig.ra il Controparte_2 rilascio dell'unità immobiliare dalla stessa occupata, sita in Torino, Via Cordero di
Pamparato n. 25, piamo primo, composto da 3 vani, oltre cucina e servizi, con annessa cantina, censito al N.C.E.U. al Foglio 1175, particella 304, subalterno 6, categoria A/3, r.c.
€ 588,76, libera di persone e vuota di cose, nella piena disponibilità dell'istante, condannandola al pagamento di quanto dovuto per canoni, oneri accessori, spese di gestione ed ulteriori spese maturate sino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. Con riserva di agire in separato giudizio per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 1590 c.c., e per quelli derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c. Con il favore delle spese di lite, anche della fase di mediazione obbligatoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Condizione di procedibilità.
La domanda giudiziale è proponibile avendo parte ricorrente esperito, senza esito positivo, la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma primo bis del d. lgs n. 28 del 2010
e s.m.i.
2. Risoluzione del contratto di locazione.
Come noto, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011,
n. 15659; Id., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826, nonché Cass. Civ., Sez. Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533).
Nella fattispecie il locatore ha depositato il contratto di locazione intercorso tra le parti della durata di anni tre decorrenti dal 01.10.2021 al 30.09.2024, con possibilità di successive proroghe biennali a far data da tale scadenza (doc. 1 fase convalida), la disdetta tempestivamente inviata e ricevuta a mani dal conduttore in data 23.01.2024 per la scadenza del 30 settembre 2024 (doc. 3 fase convalida). Il conduttore non si è costituito in giudizio e non ha pertanto eccepito né l'illegittimità della disdetta né di aver pagato i canoni di locazione e gli oneri accessori a far data dal mese di dicembre 2024.
Da ciò consegue l'accoglimento della domanda di accertamento della intervenuta risoluzione del contratto alla data del 30 settembre 2024 e la condanna di parte convenuta al rilascio dell'immobile nella disponibilità di parte ricorrente.
A norma dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978 viene fissato quale termine per l'esecuzione la data del 30 giugno 2025 (cfr Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 1987 n. 1426, in tema di determinazione d'ufficio del termine) e ciò tenuto conto delle condizioni del conduttore comparate con quelle del locatore nonché della ragione per cui viene disposto il rilascio, ossia l'intervenuta scadenza alla data del 30 settembre 2024.
Per i medesimi motivi merita accoglimento la domanda di pagamento dei canoni di locazione e degli acconti oneri accessori indicati nel contratto di locazione pari ad €
2.500,00 (canone mensile di € 440,00 x 5 mensilità e oneri accessori di € 60,00 x 6 mensilità), oltre alla somma di € 500,00 mensili dal 5 giugno 2025 al rilascio effettivo, ed oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La domanda di condanna al pagamento delle spese condominiali ordinarie per € 115,00 e di riscaldamento per € 736,07 non merita accoglimento poiché la difesa del locatore non ha provato di aver corrisposto all'ente di gestione la somma di competenza del conduttore e di cui chiede il rimborso, non essendo sufficiente la prova dell'invio dei solleciti da parte dell'amministratore del Condominio ove è sito l'immobile locato (doc. 4).
3. Spese di lite.
In applicazione del principio della soccombenza si condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente come liquidate in dispositivo a norma del D.M.
n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, tariffa media, come richiesto nella nota spese).
p.q.m.
il giudice, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione alla data del 30 settembre 2024 e, per l'effetto, ordina il rilascio dell'immobile a favore di parte attrice e fissa la data dell'esecuzione al 30 giugno 2025; dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di € 2.500,00, oltre alla somma di € 500,00 mensili dal 5 giugno 2025 al rilascio effettivo, ed oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
rigetta la domanda di pagamento delle spese condominiali ordinarie e di riscaldamento;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.574,00 per competenze professionali (fase di mediazione: €
1.200,00 come richiesto, fase di merito: di cui € 919,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva ed € 746,00 per fase decisione) ed € 464,32 per spese, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 27 maggio 2025.
Il giudice
Ivana Peila