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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 3498/2024, avente per oggetto: vendita di cose mobili
Tra le seguenti parti:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Dott. , corrente in Grottaglie al Viale Gramsci 2, elettivamente domiciliata in Parte_2
Taranto alla Via De Cesare 18 presso lo studio dell'Avv. Andrea Magno, dal quale è rappresentata e difesa,
ricorrente - attore
Contro
(P.I. n. , con sede in Grottaglie al Controparte_1 P.IVA_2
Viale di Vittorio n. 45, in persona del suo amministratore unico, signora CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente C.F._1
domiciliata, alla via De Gasperi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Domenica Urselli dalla quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti;
resistente -convenuta
********** All'udienza del 31.7.2025 ritenuta matura per essere decisa, ex articolo 281 terdecies cpc in relazione all'articolo 281 sexies cpc, sentite le parti processuali comparse, letti gli atti e le conclusioni formulate, la causa è stata trattenuta per la decisione come da pronunciata sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies cpc la società attrice esponeva che con contratto di noleggio “long term” del 10.06.2021 noleggiava alla Controparte_1
il veicolo usato Range Rover Evoque 2.0 TDI tg. FH813NM per la durata
[...]
di 48 mesi con scadenza il 10.05.2025; che il prezzo del noleggio era così convenuto:
Euro 5.968,00 oltre Iva come anticipo + 48 canoni mensili di Euro 550,00 oltre Iva +
Euro 750,00 oltre Iva come spese di contratto una tantum, ed opzione di riscatto finale di Euro 7.968,00 oltre Iva più spese passaggio di proprietà; che l'art. 15 del contratto prevedeva che “il locatore potrà considerare risolto di diritto il contratto di noleggio qualora il conduttore ritardi il pagamento alle scadenze previste anche di un solo canone”; che si era resa morosa nel pagamento Controparte_1
dei canoni di noleggio a partire dal canone del mese di aprile 2023, avendo pagato in data 13.04.2023 (tra le altre) la fattura 128/2023 relativa al noleggio
11.03.2023/09.04.2023; che in data 11.03.2024, verificata la sua morosità, veniva inviata alla diffida ad adempiere rimasta senza Controparte_1
esito; che verificato il grave inadempimento da parte della Controparte_1
, la società ha chiesto sentirsi dichiarare la risoluzione di diritto del
[...] Parte_1
contratto ex art. 15 del contratto, ovvero pronunciarsi la risoluzione per grave inadempimento da parte della società noleggiatrice ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c. con conseguente richiesta di restituzione in suo favore della vettura Range Rover
Evoque 2.0 TDI tg. FH813NM, e con riserva di ogni ulteriore diritto, per le quali ragioni instaurava il presente giudizio.
Notificato nei termini l'atto introduttivo si costituiva la società convenuta eccependo l'infondatezza e l'illegittimità della richiesta di risoluzione di diritto del pag. 2/6 contratto;
l'infondatezza e l'illegittimità della richiesta di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c.; l'infondatezza della domanda di risoluzione ex art.li 1553,
1544 e 1476; spiegando domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la riduzione del prezzo del noleggio e del riscatto finale.
Le parti concludevano come in atti nelle rispettive conclusioni rassegnate negli atti difensivi prodotti
Nel corso del giudizio, segnatamente con la memoria ex articolo 171 ter n.1 cpc, la parte ricorrente dava atto che la aveva riconsegnato alla Controparte_1
la vettura per cui è causa e la chiave di accensione, instando sia per la Parte_1
risoluzione del contratto e sia per la cessata materia del contendere.
Su tali posizioni manifestate espressamente la resistente convenuta, segnatamente nella memoria ex art.171 ter n.1 del cpc prodotta, deduceva che il 7 dicembre 2024, presso la casa di campagna della signora si sono CP_1
presentati i Carabinieri che comunicavano al signor , presente, di dover Controparte_2
prelevare l'auto senza, però, prelevarla;
che il giorno successivo, ossia l'8.12.2024, alle ore 14.30 circa, allorquando l'auto si trovava parcheggiata in Grottaglie, alla viale Di
Vittorio, nei pressi del numero civico 45, i Carabinieri del comando di Grottaglie hanno prelevato l'auto; che la circostanza è stata comunicata alla signora dallo CP_1
stesso ; che i Carabinieri hanno consegnato l'auto al signor , il quale Parte_2 Parte_2
ha anche ottenuto la restituzione delle chiavi.
Il contratto può ritenersi quindi risolto per fatto pacifico e non contestato con la restituzione del mezzo e delle chiavi al Pinto, legale rappresentante della società attrice, e la materia del contendere può essere dichiarata cessata.
La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a pag. 3/6 contraddire, cioè l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
In particolare, là dove la pronuncia della cessazione della materia del contendere abbia tratto motivo dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come nel caso di specie), ogni altra questione, comunque proposta nella fase iniziale del giudizio, resta assorbita, con effetto prevalente, da tale pronuncia.
E' inequivocabile che sin dall'avvio del giudizio la società attrice, attraverso il suo procuratore costituito e negli atti difensivi svolti, ha dato atto della avvenuta riconsegna del mezzo e delle chiavi.
Circostanza peraltro ammessa per avvenuta, con doviziosa puntualizzazione delle date della consegna e delle circostanze nelle quali è avvenuta, dalla società resistente.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni del contrasto e del contendere tra le parti, ovvero del venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità della pronuncia da parte del giudice.
Resta il tema delle spese del giudizio.
Con una sentenza di cessazione della materia del contendere il Giudice deve anche decidere sulle spese di giustizia.
Invero, la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che, dunque, ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto.
pag. 4/6 Sul punto va detto che, per principio pacifico, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Ebbene, nel caso di specie, tali criteri non possono essere desunti dalle opposte circostanze enucleate nei rispettivi atti difensivi, poiché il giudizio ha avuto un punto di arresto già nelle fasi iniziali, allorquando, come detto e per come risulta pacificamente, la parte attrice ha data atto della avvenuta riconsegna dell'auto e delle chiavi, nelle mani di esso legale rappresentante della società, e la parte convenuta tale circostanza ha pacificamente ammesso per avverata.
Nessun approfondimento di natura processuale ed istruttoria ha avuto, quindi, luogo, e tale da poter giustificare una verosimiglianza di ipotesi di probabilità di accoglimento delle rispettive domande ai fini della determinazione della soccombenza virtuale.
Situazione questa che induce, per effetto della natura assorbente della declaratoria resa, questo Giudice a compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla società ai danni di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta restituzione del mezzo per cui è causa e delle relative chiavi, come documentato in atti e non contestato dalle parti, e, per l'effetto risolto il contratto tra le medesime.
pag. 5/6 2. Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio, avendo ravvisato giusti motivi, come peraltro indicati e specificati in parte motiva.
Taranto, 31.7.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 3498/2024, avente per oggetto: vendita di cose mobili
Tra le seguenti parti:
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Dott. , corrente in Grottaglie al Viale Gramsci 2, elettivamente domiciliata in Parte_2
Taranto alla Via De Cesare 18 presso lo studio dell'Avv. Andrea Magno, dal quale è rappresentata e difesa,
ricorrente - attore
Contro
(P.I. n. , con sede in Grottaglie al Controparte_1 P.IVA_2
Viale di Vittorio n. 45, in persona del suo amministratore unico, signora CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente C.F._1
domiciliata, alla via De Gasperi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Domenica Urselli dalla quale è rappresentata e difesa come da mandato in atti;
resistente -convenuta
********** All'udienza del 31.7.2025 ritenuta matura per essere decisa, ex articolo 281 terdecies cpc in relazione all'articolo 281 sexies cpc, sentite le parti processuali comparse, letti gli atti e le conclusioni formulate, la causa è stata trattenuta per la decisione come da pronunciata sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies cpc la società attrice esponeva che con contratto di noleggio “long term” del 10.06.2021 noleggiava alla Controparte_1
il veicolo usato Range Rover Evoque 2.0 TDI tg. FH813NM per la durata
[...]
di 48 mesi con scadenza il 10.05.2025; che il prezzo del noleggio era così convenuto:
Euro 5.968,00 oltre Iva come anticipo + 48 canoni mensili di Euro 550,00 oltre Iva +
Euro 750,00 oltre Iva come spese di contratto una tantum, ed opzione di riscatto finale di Euro 7.968,00 oltre Iva più spese passaggio di proprietà; che l'art. 15 del contratto prevedeva che “il locatore potrà considerare risolto di diritto il contratto di noleggio qualora il conduttore ritardi il pagamento alle scadenze previste anche di un solo canone”; che si era resa morosa nel pagamento Controparte_1
dei canoni di noleggio a partire dal canone del mese di aprile 2023, avendo pagato in data 13.04.2023 (tra le altre) la fattura 128/2023 relativa al noleggio
11.03.2023/09.04.2023; che in data 11.03.2024, verificata la sua morosità, veniva inviata alla diffida ad adempiere rimasta senza Controparte_1
esito; che verificato il grave inadempimento da parte della Controparte_1
, la società ha chiesto sentirsi dichiarare la risoluzione di diritto del
[...] Parte_1
contratto ex art. 15 del contratto, ovvero pronunciarsi la risoluzione per grave inadempimento da parte della società noleggiatrice ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c. con conseguente richiesta di restituzione in suo favore della vettura Range Rover
Evoque 2.0 TDI tg. FH813NM, e con riserva di ogni ulteriore diritto, per le quali ragioni instaurava il presente giudizio.
Notificato nei termini l'atto introduttivo si costituiva la società convenuta eccependo l'infondatezza e l'illegittimità della richiesta di risoluzione di diritto del pag. 2/6 contratto;
l'infondatezza e l'illegittimità della richiesta di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c.; l'infondatezza della domanda di risoluzione ex art.li 1553,
1544 e 1476; spiegando domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la riduzione del prezzo del noleggio e del riscatto finale.
Le parti concludevano come in atti nelle rispettive conclusioni rassegnate negli atti difensivi prodotti
Nel corso del giudizio, segnatamente con la memoria ex articolo 171 ter n.1 cpc, la parte ricorrente dava atto che la aveva riconsegnato alla Controparte_1
la vettura per cui è causa e la chiave di accensione, instando sia per la Parte_1
risoluzione del contratto e sia per la cessata materia del contendere.
Su tali posizioni manifestate espressamente la resistente convenuta, segnatamente nella memoria ex art.171 ter n.1 del cpc prodotta, deduceva che il 7 dicembre 2024, presso la casa di campagna della signora si sono CP_1
presentati i Carabinieri che comunicavano al signor , presente, di dover Controparte_2
prelevare l'auto senza, però, prelevarla;
che il giorno successivo, ossia l'8.12.2024, alle ore 14.30 circa, allorquando l'auto si trovava parcheggiata in Grottaglie, alla viale Di
Vittorio, nei pressi del numero civico 45, i Carabinieri del comando di Grottaglie hanno prelevato l'auto; che la circostanza è stata comunicata alla signora dallo CP_1
stesso ; che i Carabinieri hanno consegnato l'auto al signor , il quale Parte_2 Parte_2
ha anche ottenuto la restituzione delle chiavi.
Il contratto può ritenersi quindi risolto per fatto pacifico e non contestato con la restituzione del mezzo e delle chiavi al Pinto, legale rappresentante della società attrice, e la materia del contendere può essere dichiarata cessata.
La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a pag. 3/6 contraddire, cioè l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
In particolare, là dove la pronuncia della cessazione della materia del contendere abbia tratto motivo dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come nel caso di specie), ogni altra questione, comunque proposta nella fase iniziale del giudizio, resta assorbita, con effetto prevalente, da tale pronuncia.
E' inequivocabile che sin dall'avvio del giudizio la società attrice, attraverso il suo procuratore costituito e negli atti difensivi svolti, ha dato atto della avvenuta riconsegna del mezzo e delle chiavi.
Circostanza peraltro ammessa per avvenuta, con doviziosa puntualizzazione delle date della consegna e delle circostanze nelle quali è avvenuta, dalla società resistente.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni del contrasto e del contendere tra le parti, ovvero del venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità della pronuncia da parte del giudice.
Resta il tema delle spese del giudizio.
Con una sentenza di cessazione della materia del contendere il Giudice deve anche decidere sulle spese di giustizia.
Invero, la causa si è comunque resa necessaria per via di un comportamento della parte che, dunque, ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto.
pag. 4/6 Sul punto va detto che, per principio pacifico, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Ebbene, nel caso di specie, tali criteri non possono essere desunti dalle opposte circostanze enucleate nei rispettivi atti difensivi, poiché il giudizio ha avuto un punto di arresto già nelle fasi iniziali, allorquando, come detto e per come risulta pacificamente, la parte attrice ha data atto della avvenuta riconsegna dell'auto e delle chiavi, nelle mani di esso legale rappresentante della società, e la parte convenuta tale circostanza ha pacificamente ammesso per avverata.
Nessun approfondimento di natura processuale ed istruttoria ha avuto, quindi, luogo, e tale da poter giustificare una verosimiglianza di ipotesi di probabilità di accoglimento delle rispettive domande ai fini della determinazione della soccombenza virtuale.
Situazione questa che induce, per effetto della natura assorbente della declaratoria resa, questo Giudice a compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla società ai danni di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta restituzione del mezzo per cui è causa e delle relative chiavi, come documentato in atti e non contestato dalle parti, e, per l'effetto risolto il contratto tra le medesime.
pag. 5/6 2. Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio, avendo ravvisato giusti motivi, come peraltro indicati e specificati in parte motiva.
Taranto, 31.7.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
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