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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/08/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 204/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 394/2019, pronunciata dal Tribunale di Larino il 13.11.2019 nella controversia n. 968/2013 R.G., avente ad oggetto appalto e opera professionale;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti Angelo
Sbrocca e Giovanna Ventresca, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, dagli Avv.ti Antonio Capobianco e Roberto D'Aloisio, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
E
CP_2
Controparte_3
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: annullare e/o riformare la sentenza impugnata, e, per l'effetto, rigettare la domanda di accertamento negativo del diritto al compenso dell'Arch. proposta dalla Sig.ra Parte_1 nel giudizio di primo grado, in quanto nulla e/o priva di fondamento;
CP_1 condannare la Sig.ra alla rifusione delle spese e degli onorari del doppio CP_1 grado di giudizio.
Per l'appellata: nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Arch. poiché destituito Parte_1 del benché minimo fondamento in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 394/2019 resa dal Tribunale di
Larino, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 394/2019, depositata il 13.11.2019, pronunciando sulle domande, proposte da nei confronti di CP_1 CP_2
e dell'Arch. ha: Controparte_3 Parte_1 rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di e dell'Arch. CP_2
Parte_1 accertato che la non ha avuto alcun rapporto con la società CP_1 Controparte_3
e, quindi, l'inesistenza di qualsiasi credito di questa;
accertato che il compenso del è stato pagato con il corrispettivo Parte_1 complessivamente pattuito con e che, pertanto, nulla è dovuto al professionista a CP_2 titolo di ulteriore compenso.
A fondamento dell'azione proposta la aveva dedotto: che aveva incaricato la CP_1
con contratto di appalto dell'agosto 2011, della ristrutturazione di un immobile di CP_2 sua proprietà, sito in San Martino in Pensilis;
che era creditrice dell'impresa appaltatrice, in solido con il direttore dei lavori Arch. della somma di € 66.665,00, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni per difformità e vizi dell'opera realizzata;
che non aveva avuto alcun rapporto contrattuale con CP_3
e che era, pertanto, infondata la richiesta, da quest'ultima proposta in via
[...] stragiudiziale, di pagamento della somma di € 29.494,20, a titolo di corrispettivo per lavori effettuati e materiali forniti;
che non era debitrice di alcuna somma nei confronti del essendo il suo compenso già compreso nel corrispettivo dell'appalto. Parte_1
Il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e CP_2
ritenendo la incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1667 comma 3 Parte_1 CP_1
c.c., in relazione ai vizi dell'opera denunciati.
Ha, invece, accolto la domanda di accertamento negativo relativa al corrispettivo preteso da (per il quale quest'ultima società aveva proposto domanda Controparte_3 riconvenzionale) e al compenso dell'Arch. in forza delle seguenti Parte_1 considerazioni: dall'istruttoria era emerso che il contratto di appalto era intercorso
2 esclusivamente tra ed mentre la società non aveva CP_1 CP_2 Controparte_3 fornito la prova di aver ricevuto commesse da parte della con riferimento ai CP_1 rapporti con il professionista, inoltre, il primo giudice ha rilevato che non è stata fornita
“la prova relativa alla pretesa del direttore dei lavori se non quella risultante dal contratto
d'appalto depositato e per i lavori in esso elencati e già pagati”.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto Parte_1 di citazione notificato il 16.7.2020, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Dichiarata la contumacia di non costituitesi in Controparte_4 giudizio sebbene regolarmente citate, con ordinanza del 19.9.2023 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono argomentate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata;
esse soddisfano, quindi, i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'impugnazione è affidata a cinque motivi, con i quali si deduce: 1) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. II comma n. 4 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sotto diversi profili;
2) nullità della decisione impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; 3) erroneità della decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni in tema di riparto dell'onere della prova;
4) erroneità della decisione impugnata per omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie;
5) erroneità della decisione impugnata per omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie
– violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.
Nell'ipotesi di pronuncia nel merito sulla domanda di accertamento negativo, l'appellante ripropone altresì le difese svolte in primo grado, in relazione alla nullità della domanda per genericità e alla sua infondatezza nel merito.
3 3. Con il primo motivo l'appellante lamenta la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata, in quanto essa non contiene una esposizione intellegibile dei fatti rilevanti per la causa e delle ragioni della decisione.
Il primo giudice non avrebbe compreso l'oggetto della domanda di accertamento negativo proposta dalla facendo riferimento a un'”ulteriore commessa”, di cui non CP_1 vi è menzione nell'atto introduttivo, e a un'”istruttoria” non meglio precisata, che avrebbe confermato l'inesistenza di un “ulteriore incarico” al direttore dei lavori;
si pronuncia con un dispositivo completamente slegato dalla parte motiva, accertando l'intervenuto pagamento del mediante il corrispettivo complessivamente pattuito con Parte_1
l'impresa appaltatrice CP_2
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il tribunale ritenuto nulla dovuto al “a titolo di ulteriore compenso”, nonostante la domanda di Parte_1 accertamento negativo della fosse stata proposta in relazione all'incarico oggetto CP_1 di causa e non ad altri ulteriori incarichi.
È fondato il primo motivo.
3.1. Sulla domanda di accertamento negativo della pretesa di pagamento avanzata stragiudizialmente dall'Arch. (il quale in sede giudiziale si è limitato a Parte_1 concludere per il rigetto della domanda avversa, senza proporre in via riconvenzionale domanda di pagamento) – che costituisce l'unica materia del contendere residua per effetto della mancata impugnazione delle altre statuizioni adottate in primo grado – il tribunale ha pronunciato in senso conforme alle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo: a fronte di una richiesta formulata nei seguenti termini: “accertato che il compenso professionale del Geom. era stato convenuto in guisa Parte_1 tale da farlo rientrare nel corrispettivo complessivamente pattuito con l'impresa edile appaltatrice, dichiarare che a questi nulla è dovuto per i titoli e le causali espresse con la relativa richiesta di pagamento”, il tribunale ha dichiarato che “il compenso dell'Arch.
è stato pagato con il corrispettivo complessivamente pattuito con l'impresa Parte_1 appaltatrice e pertanto nulla è dovuto a titolo di ulteriore compenso”. CP_2
Non sussiste, quindi, il vizio di ultrapetizione, essendo la decisione assunta conforme alla richiesta formulata.
In senso contrario non rileva la circostanza che la motivazione della sentenza impugnata ricostruisca la domanda come riferita a incarico professionale “ulteriore” ricevuto dal professionista, dal momento che tale erronea interpretazione della domanda non ha impedito che il dispositivo adottato fosse conforme alla richiesta.
Il fatto che le ragioni della decisione siano riferite a una circostanza di fatto mai dedotta, pur determinando il vizio denunciato con il primo motivo (non essendo chiaramente intellegibile l'iter logico seguito dal primo giudice), comporta, comunque, per il giudice di appello la necessità di valutare nel merito la domanda proposta, eventualmente correggendo e integrando, in caso di conferma della decisione adottata in primo grado, la motivazione.
4 4. I motivi terzo, quarto e quinto, riferiti al merito della decisione impugnata, possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Le ragioni di doglianza proposte sono così riassumibili: 1) l'erronea individuazione del thema decidendum ha comportato che tribunale ritenesse non adempiuto l'onere della prova relativa alla pretesa avanzata dal professionista, in quanto tale onere è stato riferito all'esistenza di un incarico diverso e ulteriore rispetto a quello relativo all'appalto intercorso con 2) incombeva, in ogni caso, sulla l'onere di dimostrare CP_2 CP_1
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento del compenso relativo all'incarico professionale svolto dal 3) l'incarico al professionista appellante non è in Parte_1 contestazione, tanto che la nel proporre la domanda risarcitoria, ha CP_1 espressamente affermato che per i vizi e i difetti dell'opera era responsabile, oltre alla società “il direttore dei lavori Arch. avendo quest'ultimo curato la CP_2 Parte_1 progettazione”; 4) nessuna contestazione è stata mai sollevata in ordine all'effettivo svolgimento da parte del professionista delle prestazioni elencate nella fattura n. 8 del
23.9.2013; 5) la deduzione secondo cui il compenso professionale del era Parte_1 stato convenuto “in guisa tale da farlo rientrare nel corrispettivo complessivamente pattuito con l'impresa appaltatrice” non è stata oggetto di dimostrazione per mezzo di convenzione, alla quale, peraltro, non ha mai fatto riferimento la la quale, nel CP_1 riscontrare la richiesta stragiudiziale di pagamento da parte del professionista, si è limitata a contestare l'esistenza di vizi dell'opera consegnata.
Le censure sono fondate.
4.1. In caso di proposizione di azione di accertamento negativo del credito, fondata sull'inesistenza del titolo della pretesa (nel caso in esame il contratto d'opera professionale tra le parti), l'onere di dimostrare l'esistenza di questo incombe sul convenuto che assume di essere creditore.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, secondo un orientamento giurisprudenziale che può dirsi consolidato, grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto e intende farlo valere in giudizio, anche se assume la posizione di convenuto in giudizio di accertamento negativo (in materia di somministrazione, Cass., n.
28984/2023; Cass., n. 15771/2022, Cass., n. 297/2020; in materia di rapporto di lavoro,
Cass., n. 16917/2012; Cass., n. 22862/2010; da ultimo, in materia di credito contrattuale fondato su fatture, Cass., n. 9706/2024).
Secondo l'orientamento indicato, le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti: tali principi trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, “con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria” (Cass., n. 9706/2024, cit.).
A fondamento di tale interpretazione, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, vi è, innanzitutto, il rilievo che, sul piano letterale, l'art. 2697 c.c. si riferisce a “chi vuol far
5 valere un diritto in giudizio”, quindi prende in considerazione, quale punto di partenza,
l'iniziativa finalizzata a far valere un diritto, non a negare un diritto altrui.
La Suprema corte ritiene che sia necessario “non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte”, precisando, al contempo, che le iniziative meramente vessatorie e dilatorie sono impedite dall'applicazione del principio secondo cui l'interesse ad agire deve essere attuale e giuridicamente apprezzabile.
Si pone in evidenza, infine, che attribuire rilievo, nelle azioni di accertamento negativo, alla posizione processuale delle parti, comporterebbe la conseguenza che “svanirebbero
i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare”
(Cass., n. 9706/2024, cit.).
L'applicazione al caso in esame del principio generale di cui sopra comporta che pur rivestendo la posizione processuale di convenuto e pur non Parte_1 avendo proposto nel presente giudizio domanda riconvenzionale di accertamento positivo del credito vantato, era gravato dall'onere di dimostrare il fatto costitutivo di tale credito, la cui inesistenza ha chiesto di accertare con l'azione proposta. CP_1
4.2. Ciò premesso in via generale, la prova dello svolgimento, da parte del Parte_1 delle prestazioni professionali indicate nella fattura n. 8 del 23.9.2013, può dirsi fornita sulla base della condotta processuale tenuta dalla la quale: ha espressamente CP_1 ammesso di aver conferito incarico “per la direzione dei lavori” all'Arch. (v. Parte_1 punto 2 dell'atto introduttivo in primo grado, in cui si precisa che fu il suddetto professionista a consigliare la società per l'esecuzione dei lavori); ha prodotto la CP_2 fattura in questione, senza contestare l'esecuzione delle prestazioni ivi analiticamente indicate (comunicazione di inizio lavori ai sensi dell'art. 6 comma 1 dpr n. 380/2001 per lavori relativi al rifacimento del tetto;
segnalazione certificata di inizio attività per ristrutturazione del fabbricato (interni); richiesta del permesso di costruire per modifica dei prospetti e progettazione della recinzione;
certificazione statica del fabbricato;
richiesta certificato di abitabilità; certificazione della destinazione urbanistica;
direzione dei lavori); ha attribuito all'appellante la corresponsabilità per i vizi e le difformità dell'opera, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, in solido con CP_2 fondandola sullo svolgimento dell'attività di progettazione (si legge nell'atto introduttivo che l'inadempimento è ascrivibile alla ditta esecutrice a al professionista “per non aver rispettato, ciascuno secondo il proprio titolo, le regole di buona costruzione e di progettazione tecnica”).
Vi è stata, quindi, un'ammissione espressa, da parte dell'appellata, del conferimento all'appellante dell'incarico di direzione dei lavori e un'ammissione implicita del conferimento dell'incarico della progettazione e di tutte le altre attività collaterali indicate nella fattura n. 8/2013, comunque funzionali alla progettazione e alla direzione dei lavori:
6 l'aver proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti del professionista comporta necessariamente l'ammissione del conferimento dell'incarico di progettazione delle opere edilizie relative all'immobile di proprietà, dal momento che far valere l'inadempimento delle “regole di progettazione tecnica” implica necessariamente l'assunzione degli obblighi relativi a tale incarico professionale direttamente nei confronti della CP_1
4.3. Assolto l'onere probatorio gravante sull'appellante in ordine all'esistenza del titolo della pretesa, quindi di un rapporto d'opera professionale tra le odierne parti, incombeva sull'appellata dimostrare l'assunto secondo cui l'onere economico di tutte o di parte delle prestazioni professionali elencate nella fattura in oggetto era a carico di prova CP_2 che doveva necessariamente avere ad oggetto una convenzione con il professionista, con cui la predetta società assumeva l'obbligo direttamente nei confronti dello stesso.
Non è certamente idonea allo scopo la regolamentazione contenuta nel contratto di appalto stipulato tra ed al quale le prestazioni professionali oggetto di CP_1 CP_2 causa sono pacificamente collegate, non essendovi dubbio sul fatto che tutte le attività indicate nella fattura del professionista fossero funzionali alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione oggetto dell'appalto.
Si tratta di accordo vincolante tra le parti, che non può produrre effetti diretti rispetto ai terzi in forza della regola generale di cui all'art. 1372, comma 2 c.c.
Pertanto non produce effetti rispetto al la regolamentazione relativa agli Parte_1
“obblighi e compiti delle parti contraenti” (pag. 2 del contratto di appalto), secondo cui
“competono al committente”, tra le altre cose, “il progetto esecutivo della costruzione, ivi compreso quello delle strutture in genere e dei cementi armati”, mentre per gli “obblighi ed oneri dell'appaltatore” si stabilisce che “l'appaltatore assumerà in proprio la direzione del cantiere … o la farà assumere da un tecnico dipendente, che comunicherà alla ditta committente”.
Tali previsioni, in particolare, non possono incidere sugli obblighi derivanti dal contratto d'opera professionale direttamente concluso con la nel senso di individuare il CP_1 soggetto gravato nella società CP_2
Al limite possono fondare il diritto della a pretendere dalla predetta società di CP_1 essere tenuta indenne dagli oneri economici dalla stessa sostenuti per l'attività tecnica di direzione del cantiere, ma tale questione non è oggetto del giudizio, non avendo la mai proposto domanda di manleva nei confronti dell'appaltatrice rispetto agli oneri CP_1 economici per le attività di competenza del tecnico che, in base al suddetto contratto, la aveva assunto a suo carico. CP_2
4.4. Per completezza, deve escludersi l'operatività del meccanismo della non contestazione, invocato da parte appellata, rispetto alla deduzione di intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento del compenso professionale per effetto del pagamento del corrispettivo dell'appalto e, quindi, della natura omnicomprensiva di questo.
7 La domanda proposta dalla con l'atto introduttivo in primo grado, infatti, è stata CP_1 fondata esclusivamente sulla deduzione di inadempimento della società appaltatrice e del professionista, mentre solo con le conclusioni si è chiesto di accertare che il compenso professionale del “era stato convenuto in guisa tale da farlo Parte_1 rientrare nel corrispettivo complessivamente pattuito con l'impresa appaltatrice”.
L'onere di contestazione riguarda i fatti che sono allegati da controparte a sostegno della domanda (in questo senso la chiara formulazione dell'art. 115 comma 1 c.c.), allegazione che nel caso in esame è stata limitata dalla all'affermazione di inadempimento del CP_1 professionista, sotto il profilo del non rispetto delle regole di progettazione, mentre è mancata qualsiasi esposizione di fatti indicativi del carattere omnicomprensivo del corrispettivo dell'appalto.
4.5. In considerazione di quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto della domanda di accertamento negativo riguardante il compenso dell'Arch.
Parte_1
Tale rigetto non comporta la necessità di quantificare il compenso per le prestazioni indicate nella fattura n. 8/2013, in mancanza di una domanda di pagamento da parte del il quale si è limitato a contrastare l'avversa domanda di accertamento Parte_1 negativo.
Sebbene la questione non sia rilevante nel presente giudizio, va poi precisato che alla determinazione del compenso unilateralmente fatta dal in termini globali per Parte_1 tutte le prestazioni elencate in fattura (€ 10.000,00, oltre Iva e accessori), non si applica il principio della non contestazione (fatti sono le prestazioni professionali svolte, non anche il corrispettivo delle stesse determinato dal professionista) e che, ai sensi dell'art. 2233 comma 1 c.c., in difetto di accordo tra le parti, deve farsi applicazione della tariffa professionale.
5. L'appello è accolto, conseguendone la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno, quindi, poste a carico dell'appellata, in applicazione del principio della soccombenza, e liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d.m. n. 55/2014, nelle versioni vigenti al momento della conclusione delle attività professionali in primo e in secondo grado, in misura pari ai minimi e avuto riguardo al valore effettivo della controversia (il quantum della pretesa oggetto della domanda di accertamento negativo), con esclusione della fase di trattazione nel giudizio di appello.
Nella va disposto per le spese rispetto alle altre parti non costituite, citate in giudizio a soli fini di denuntiatio litis, non essendo stata proposta impugnazione nei loro confronti.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile,
8 pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 394/2019 pronunciata dal Tribunale di Larino in data 13.11.2019, proposto da con Parte_1 citazione notificata il 16.7.2020, nei confronti di così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda, proposta dalla di CP_1 accertamento negativo del diritto al compenso dall'Arch. Parte_1
2) condanna la a rimborsare al le spese di entrambi i gradi di CP_1 Parte_1 giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.738,00 e per il presente grado di giudizio in € 1.984,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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