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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 986/2023
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10
e , con l'avvocato Valentina Licchetta Parte_11 Parte_12
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente ordinan za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della Persona_1
vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “1. (antenato Persona_1
degli odierni ricorrenti), nato in [...] nel Comune di San Benedetto Po in data 28.07.1868 (all.1), emigrava in Brasile e sposava in data 09.07.1887.(all. 2).
2. Dalla loro unione Controparte_2 in data 28.12.1889 (all.3).
3. Quest'ultimo sposava in data Parte_13 Persona_2
12.06.1909 (all. 4).
4. Dal matrimonio dei due nasceva in data 08.05.1936 (all. Parte_1
5) il quale sposava in data 11.01.1986 (all.6). Dall'unione dei due nasceva Persona_3 in data 25.04.1969(all.7) (odierno ricorrente).
5. Quest'ultimo sposava Parte_1
in data 14.01.2005 (all. 8).
6. Dalla loro unione nasceva Persona_4 Parte_2
in data 05.09.2007 (all.9) e in data 19.12.2009 (all.10).
[...] Parte_3
7. Dall'unione di e nasceva in data 21.01.1931 (all.11) il quale Pt_13 Per_2 Persona_5
sposava in data 17.12.1953 (all.12) e dalla loro unione nasceva Controparte_3 Parte_4
all.13).
8. Questi sposava in data 12.11.2004 (all.14)
[...] Persona_6
e dalla loro unione nascevano in data 05.05.2007(all.15) e Parte_5 Parte_6
in data 11.07.2009 (all.16).
9. Da e nasceva altresì
[...] Pt_1 Per_3 Parte_7 in data 12.04.1976 (odierna ricorrente) (all. 17) la quale sposava FE LL De
[...]
SP in data 07.12.1996 (all.18). 10. Da e nasceva altresì Per_5 CP_3 Persona_7
in data 05.05.1958 (all.19) la quale sposava in data 05.01.1980
[...] Persona_8
(all.20). 11. Da nasceva altresì in data 01.11.1960 CP_4 CP_3 Persona_9
(all.21) la quale sposava DO EL in data 18.09.1997 (all.22). 12. Da CP_4 CP_3
nasceva altresì in data 17.02.1955 (all.23) il quale sposava Persona_10
in data 30.12.1978 (all.24) e dalla loro unione nasceva Controparte_5 [...]
in data 21.03.1984 (all.25) (odierno ricorrente). 13. Da Parte_8 [...]
nasceva altresì in data 24.08.1984 (all.26) (odierna Controparte_6 Parte_9
ricorrente) la quale sposava in data 16.09.2011 (all.27). 14. Da Parte_14 [...]
unitasi, dopo il divorzio dal primo marito, con nasceva Parte_7 Persona_11
in data 14.06.2004 (all.28). 15. Da Parte_10 Per_7 Parte_15
nasceva in data 10.09.2000 (all.29) e in Parte_11 Parte_12
data 20.11.1989 (all.30)”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con provvedimento del 26.2.2024 è stata rilevata la questione della valenza dell'attività di funzionario pubblico di come fatto estintivo dello status di cittadino italiano del Parte_1
soggetto e dei suoi ricorrenti.
Con la nota del 5.9.2024 i ricorrenti hanno esposto e prodotto quanto segue: “… In ordine alla questione evidenziata in ordinanza e riguardante la qualifica di pubblico ufficiale di Parte_1 nipote dell'antenato italiano, che dovrebbe comportare una interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza, la stessa è superabile.
3. Si deve partire dal dato normativo, sia quello vigente al momento della nascita (4.5.1936), sia quello successivo.
4. Il codice civile del Parte_16
1865 che in tema di cittadinanza italiana statuiva all'art. 11 che: <<la cittadinanza si perde: da colui che vi rinunzia davanti l dello stato civile del proprio domicilio e trasferisce in paese estero la sua residenza abbia ottenuto un senza permissione governo accettato impiego o sia entrato al servizio militare di potenza estera. moglie ed i figli ha perduto divengono stranieri salvo abbiano continuato a tenere loro nel regno>>. 5.
L'art 8 della L. 555/1912 statuiva che: <<perde la cittadinanza: chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all propria residenza avendo acquistata senza concorso di volont dichiari rinunziare alla italiana stabilisca abbia residenza. pu il governo nei casi indicati ai nn. dispensare dalla condizione del trasferimento della accettato impiego da un estero od essendo entrato al servizio militare potenza> estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio. La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.>> 6.
Art. 12 legge 91/92: <<il cittadino italiano perde la cittadinanza se avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno stato o ente estero internazionale cui non partecipi l ovvero prestando servizio militare per ottempera nel termine fissato all che il governo pu rivolgergli di abbandonare militare.>>
7. Secondo tali normative l'assunzione di un incarico pubblico da parte di un cittadino italiano comporterebbe la perdita della cittadinanza stessa.
8. La giurisprudenza di legittimità e una diffusissima giurisprudenza di merito (cfr. Sent. Tribunale Salerno RG. 4986/2023 del 20.09.2023) hanno chiarito il punto concentrandosi sulla constatazione dell'assoluta
<<inesistenza di incarichi governo intesi incompatibili al permanere della doppia>cittadinanza con richiesta di rinuncia del governo italiano all'incarico inadempiuta dal cittadino>> perché (ontologicamente) gli ascendenti ed i ricorrenti non erano e non sono ancora cittadini italiani;
pertanto gli ascendenti ed i ricorrenti non possono proprio nel passato aver ricevuto la richiesta del governo italiano perché non formalmente cittadini italiani (ma soltanto in possesso dello status non ancora riconosciuto); pertanto sia la pubblica amministrazione che il giudice (in via di supplenza alla P.A.) non potrebbero rigettare l'odierna istanza di riconoscimento della cittadinanza formale sostituendosi all'autorità governativa ed alla sua discrezionale azione volta se del caso a formulare la richiesta di rinuncia ad un ipotetico incarico pubblico;
tale potestà potrà essere esercitata solo dopo il riconoscimento formale e non è quindi oggetto dell'odierno accertamento.
Queste serie di constatazioni trovano il loro antecedente logico nelle sentenze gemelle delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022) le quali (precisato che si tratta di un fenomeno coinvolgente un numero indeterminato di persone) cassano la decisione della corte d'appello di Roma di constatazione dell'avvenuta perdita della cittadinanza degli avi dei ricorrenti in forza di fattispecie estintive.
9. In particolare, la Suprema Corte afferma che non si può inferire dalla accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana la rinuncia tacita a quella italiana perché la rinunzia alla propria nazionalità deriva solo da un fatto volontario.
10. Inoltre, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il fatto che gli avi non siano rimasti del tutto alieni dal nuovo consesso sociale, senza incarichi pubblici, senza prestazione di servizio militare e, comunque, senza esercizio dei diritti politici. 11. Ancora, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il godimento da parte degli avi dei diritti civili e politici dello Stato brasiliano. 12. Infine, la Suprema
Corte, richiamati i tratti dell'acquisito della cittadinanza iure sanguinis, rappresenta che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana dipende solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. 13. Da qui le constatazioni che: 1) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario;
2) lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile;
3) esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
4) la prova è nella linea di trasmissione;
5) resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). 14. Alla luce di queste considerazioni, nel caso di specie, il fatto che avesse un lavoro da pubblico Parte_1
funzionario, non ha impedito la trasmissione della cittadinanza italiana, derivatagli da suo nonno, ai suoi discendenti. E questo perché al tempo non era ancora formalmente cittadino italiano”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto RT non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini». In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che , nato a [...] il Persona_1
28.7.1868 (doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 35 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
In ordine alla questione rilevata con l'ordinanza del 26.2.2024 è possibile fare rinvio alle articolate considerazioni svolte da parte ricorrente nella nota del 5.9.2024 trascritta sopra non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_2
Parte_4 Parte_5 Pt_6 Parte_5 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e sono cittadini italiani. Parte_11 Parte_12
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 7.1.2025
Il giudice
Christian Colombo