TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2623 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Boiocchi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza del 17.01.2025, disposta mediante trattazione scritta, la parte ricorrente rassegnava le conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile ad LL IA (RM) il 03.01.2003 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune come CP_1 al n.1, parte I, anno 2003;
- che dalla loro unione erano nate le figlie e maggiorenni non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
- che in data 04.09.2018 l'intestato Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso della figlia con Per_2 collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 200,00 mensili, per la figlia Pt_1 di euro 400,00 mensili e per la figlia di euro 400,00 mensili da Per_2 Per_1 corrispondersi direttamente alla stessa oltre al 100% delle spese straordinarie per le figlie;
- che le figlie e da alcuni anni non vivevano più con la madre Per_2 Per_1 nella casa coniugale e che il ricorrente provvedeva direttamente al loro mantenimento;
- che la resistente svolgeva attività lavorativa quale insegnante presso la scuola
“Musica e arte” di Roma e impartiva lezioni di canto domiciliari;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio con richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e disponendo che l'assegno di mantenimento per le figlie venisse corrisposto direttamente alle stesse.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 07.02.2024 compariva per l'audizione esclusivamente il ricorrente ed il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente;
la resistente compariva in udienza senza
2 difensore e non si costituiva;
il procuratore del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e richiedeva l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e il Giudice riservava la decisione.
In data 08.02.2024 veniva pubblicata sentenza sullo status n. 269 con cui veniva dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza emessa nella medesima data, venivano emessi i provvedimenti provvisori con cui il Presidente ha confermato le condizioni della separazione come vigenti, ha revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente e a favore della resistente a decorrere dal mese di ottobre 2023 e ha disposto che l'assegno di mantenimento per le figlie venisse versato direttamente alle medesime ed ha rimesso la causa al Giudice istruttore per il prosieguo.
Alla successiva udienza, il Giudice ha quindi rinviato la causa per la decisione all'udienza del 17.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 disponendo la trattazione cartolare. Parte ricorrente depositava le note conclusive nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle statuizioni economiche
Il ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di scioglimento del matrimonio revocando l'assegno di mantenimento a suo carico in favore della moglie e disponendo che l'assegno di mantenimento per le figlie venisse versato direttamente alle medesime.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione in relazione all'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre per le figlie nella misura di euro 400,00 mensili ciascuna da versarsi direttamente alle medesime, in quanto non conviventi con la madre. Il ricorrente ha infatti dedotto che la figlia convive a Berlino Per_1 con il suo compagno e frequenta un corso universitario di design mentre la figlia dal mese di settembre 2022 si è trasferita stabilmente a Trapani ove frequenta Per_2
3 il Conservatorio nella classe di “Canto pop”, pur avendo formalmente mantenuto la residenza presso l'abitazione materna. La mancata costituzione della resistente nonostante la medesima sia comparsa alla udienza di comparizione, denota la sua mancanza di interesse a richiedere la condanna al versamento di un assegno di mantenimento e la mancata contestazione in merito al trasferimento delle figlie, circostanza dedotta in ricorso ed anche parzialmente documentalmente provata mediante deposito del certificato di residenza della resistente.
Le spese straordinarie relative alle figlie, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
In mancanza di domanda di assegno divorzile da parte della resistente, che non si è costituita nel presente giudizio rimanendo contumace, nulla può essere disposto.
D'altro canto, già con ordinanza del 08.02.2024 il Presidente ha revocato a decorrere dal mese di ottobre 2023 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
La soccombenza della resistente, nonostante la stessa sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore del ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI,
29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2623/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio del 08.02.2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone che verserà a titolo di mantenimento per le figlie Parte_1
e maggiorenni non economicamente autosufficienti, la somma Per_1 Per_2
4 di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia), somma che verrà corrisposta direttamente alle medesime mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
3) pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per le figlie e maggiorenni non autosufficienti, secondo le Per_1 Per_2 specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2623 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Annamaria Boiocchi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza del 17.01.2025, disposta mediante trattazione scritta, la parte ricorrente rassegnava le conclusioni come da note d'udienza depositate in via telematica.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile ad LL IA (RM) il 03.01.2003 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune come CP_1 al n.1, parte I, anno 2003;
- che dalla loro unione erano nate le figlie e maggiorenni non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
- che in data 04.09.2018 l'intestato Tribunale omologava la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso della figlia con Per_2 collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 200,00 mensili, per la figlia Pt_1 di euro 400,00 mensili e per la figlia di euro 400,00 mensili da Per_2 Per_1 corrispondersi direttamente alla stessa oltre al 100% delle spese straordinarie per le figlie;
- che le figlie e da alcuni anni non vivevano più con la madre Per_2 Per_1 nella casa coniugale e che il ricorrente provvedeva direttamente al loro mantenimento;
- che la resistente svolgeva attività lavorativa quale insegnante presso la scuola
“Musica e arte” di Roma e impartiva lezioni di canto domiciliari;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio con richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e disponendo che l'assegno di mantenimento per le figlie venisse corrisposto direttamente alle stesse.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 07.02.2024 compariva per l'audizione esclusivamente il ricorrente ed il Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente;
la resistente compariva in udienza senza
2 difensore e non si costituiva;
il procuratore del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e richiedeva l'emissione di una sentenza parziale di divorzio e il Giudice riservava la decisione.
In data 08.02.2024 veniva pubblicata sentenza sullo status n. 269 con cui veniva dichiarato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza emessa nella medesima data, venivano emessi i provvedimenti provvisori con cui il Presidente ha confermato le condizioni della separazione come vigenti, ha revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente e a favore della resistente a decorrere dal mese di ottobre 2023 e ha disposto che l'assegno di mantenimento per le figlie venisse versato direttamente alle medesime ed ha rimesso la causa al Giudice istruttore per il prosieguo.
Alla successiva udienza, il Giudice ha quindi rinviato la causa per la decisione all'udienza del 17.01.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 disponendo la trattazione cartolare. Parte ricorrente depositava le note conclusive nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle statuizioni economiche
Il ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di scioglimento del matrimonio revocando l'assegno di mantenimento a suo carico in favore della moglie e disponendo che l'assegno di mantenimento per le figlie venisse versato direttamente alle medesime.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione in relazione all'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre per le figlie nella misura di euro 400,00 mensili ciascuna da versarsi direttamente alle medesime, in quanto non conviventi con la madre. Il ricorrente ha infatti dedotto che la figlia convive a Berlino Per_1 con il suo compagno e frequenta un corso universitario di design mentre la figlia dal mese di settembre 2022 si è trasferita stabilmente a Trapani ove frequenta Per_2
3 il Conservatorio nella classe di “Canto pop”, pur avendo formalmente mantenuto la residenza presso l'abitazione materna. La mancata costituzione della resistente nonostante la medesima sia comparsa alla udienza di comparizione, denota la sua mancanza di interesse a richiedere la condanna al versamento di un assegno di mantenimento e la mancata contestazione in merito al trasferimento delle figlie, circostanza dedotta in ricorso ed anche parzialmente documentalmente provata mediante deposito del certificato di residenza della resistente.
Le spese straordinarie relative alle figlie, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
In mancanza di domanda di assegno divorzile da parte della resistente, che non si è costituita nel presente giudizio rimanendo contumace, nulla può essere disposto.
D'altro canto, già con ordinanza del 08.02.2024 il Presidente ha revocato a decorrere dal mese di ottobre 2023 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
La soccombenza della resistente, nonostante la stessa sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore del ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità ai valori minimi ed in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. VI,
29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2623/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di scioglimento del matrimonio del 08.02.2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2) dispone che verserà a titolo di mantenimento per le figlie Parte_1
e maggiorenni non economicamente autosufficienti, la somma Per_1 Per_2
4 di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia), somma che verrà corrisposta direttamente alle medesime mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
3) pone a carico di entrambi i genitori in misura del 50% le spese straordinarie per le figlie e maggiorenni non autosufficienti, secondo le Per_1 Per_2 specificazioni del Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
4) condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 aprile 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5