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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/12/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha La
pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa avente ad oggetto: lesione personale, promossa:
DA
Parte_1 nato a [...] il [...] nella Codice Fiscale_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
Persona_1 CF: C.F._2 nata a Modica (RG) il minore
12.08.2003,
Entrambi con l'Avv. Corrado Di Stefano
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; con l'Avv. Rosario D'Agostino
CONVENUTA
Controparte_2 C.F. 3 nato a Noto il 18.11.1971, nella qualità di proprietario del ciclomotore Piaggio -nonché di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_2 nata
Con l'Avv. Giorgio a Modica il 17.12.2003 -C Codice Fiscale_4
Spatola
Convenuto
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Controparte_3 con l'Avv. Giancarlo Trigilio
ER TA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Pt_2 "Ritenere e dichiarare che in occasione del sinistro di cui sopra, la minore si trovava, quale terza "I
trasportata, a bordo del ciclomotore Piaggio targato X72LKK assicurato Controparte_4 p.iva
P.IVA_1 - polizza nr. 30/161245180, di proprietà del Sig. Controparte_2 C.F. 3 nato
il 18.11.1971, nell'occasione condotto dalla minore Persona_2 nata a [...] il [...]; Ritenere e dichiarare che a seguito del sinistro, la Sig.na Parte_1 , quale terza trasportata, ha riportato le lesioni descritte nei certificati medici prodotti che hanno causato l'invalidità temporanea, assoluta e parziale, e danno biologico e morale nonché ha sostenuto le spese mediche descritti in narrativa, ovvero in quell'altra misura che risulterà in corso di causa a seguito C.T.U. Ritenere e dichiarare che la convenuta assicurazione,
obbligata ex legge, al risarcimento del danno nulla ha corrisposto entro i prescritti termini di legge.
Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti la complessiva somma di €.47.744,00, di cui €.7.546,00, per gg.77 di invalidità temporanea totale, €.4.900,00, per gg.100 di invalidità temporanea parziale al 50%, € 34.387,00,
per il danno biologico da invalidità permanente residuato nella misura del 12%, €.911,26, per spese mediche, oltre agli interessi e alla rivalutazione ovvero quell'altra, maggiore o minore, somma che risulterà
in corso di causa o in mancanza siccome sarà ritenuta equa dall'III.mo Decidente, in uno alla rivalutazione e agli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo" PARTE CONVENUTA Controparte_5
All'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine al pagamento di spese e compensi del Giudizio;
- In via subordinata, limitare il risarcimento al danno effettivamente patito e rigorosamente provato, compensando le spese ed i compensi nel caso di rilevante differenza tra il risarcimento chiesto e quello effettivamente spettante.
PARTE CONVENUTA CP_2 ed Persona_2
"PIACCIA"al Sig. Giudice Monocratico del Tribunale di Siracusa, in via preliminare autorizzare la chiamata in causa del Sig. CP_6 nato a [...] il [...] della società Controparte_3 in
, persona del suo legale rappresentante pro-tempore; nel merito, respinta ogni contraria eccezione e difesa,
accogliere le seguenti conclusioni:
1. Ritenere e dichiarare che esclusivo responsabile del sinistro de quo è il
Sig. CP_6 il quale violava le norme di Legge e di prudenza, così come sopra meglio specificato;
2.
Ritenere e dichiarare l'estensione della domanda dell'attore al Sig. CP_6 e alla società assicuratrice
Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del motociclo Honda SH300, la nella sua quali esclusivi responsabili civili, escludendo dalla stessa domanda il Sig.
,Controparte_2
Persona 2 ;
3. Condannare, in conseguenza, il qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore
Sig. CP_6 e la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_3
Controparte_2solido tra loro, a corrispondere al Sig. quale proprietario del ciclomotore Piaggio Liberty,
Persona_2 la somma complessiva di €uro
,e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore
3.000,00, di cui €uro 1.500,00, per i danni materiali, ed €uro 1.500,00, per i danni fisici e morali subiti dalla
Persona_2 , con ogni relativa statuizione;
Con spese, competenze ed onorari del giudiziominore TERZA CHIAMATA Controparte_3
""Pt_2 All'On.le Tribunale dichiarare la improcedibilità/improponibilità ed in subordine la infondatezza di qualunque domanda nei confronti della concludente con vittoria di spese e compensi.
TERZO CHIAMATO CP_6
contumace
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 05.03.2019, alle ore 21.00 circa, in territorio di Rosolini, la si trovava, quale terza trasportata, a bordo delminore Per_1 ciclomotore Piaggio targato X72LKK Controparte_4 di assicurato condotto dalla proprietà di Controparte_2 nell'occasione minore
Accadde che giunto all'intersezione con il Viale della Persona_2
Libertà, il predetto ciclomotore ometteva di arrestare la marcia entrando in collisione con il motociclo Honda, SH 300, targato DW03089 condottodi proprietà eassicurato Controparte_3 dal Sig.
CP_6
Sui luoghi intervenivano i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Noto, che confermavano la superiore dinamica.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, oggi è causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti. Gli odierni perconvenuti/chiamati, costituendosi hanno rigettato quanto di loro spettanza- ogni addebito, comunque attribuendosi reciprocamente la responsabilità dell'incidente.
In corso di causa, tuttavia, parte attrice ha dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo con la convenuta Controparte_5 con rinuncia all'azione intrapresa col presente giudizio. All'udienza del 16.09.2025 pertanto ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Le convenuta/chiamate, hanno preliminarmente insistito nelle rispettive posizioni difensive ed in subordine aderito alla richiesta avanzata da
parte attrice precisando le conclusioni come da rispettivi atti
difensivi.
Il procedimento è stato evaso allo spirate dei termini ex art. 190 cpc
Tanto premesso
La rinuncia all'azione è un atto con cui si abbandona il diritto sostanziale, precludendo la possibilità di riproporre la stessa causa in
futuro. L'estinzione della materia del contendere pertanto una conseguenza della rinuncia all'azione e porta alla cessazione del di una sentenza che attesti la processo, richiedendo la pronuncia mancanza di interesse alla prosecuzione.
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce,
nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio о su istanza di
parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nello specifico, essendo intervenuto un accordo transattivo tra gli attori e la convenuta da sé la perdita di Controparte_7 va
interesse da parte attrice a proseguire nella domanda.
La rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domandail proposta. Detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente voler dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della
materia del contendere la quale va dichiarata anche d'ufficio.
Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio
della "soccombenza virtuale", in base ad una ricognizione della "normale"
probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in
presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso a mani, è da rilevare il concorso di colpa della danneggiata accettando di viaggiare a bordo del motociclo guidato da stessa che
Persona_2 in qualità di terzo trasportato, si esponeva volontariamente al rischio di un danno che purtroppo poi si è verificato.
Dunque per la reciproca rispettiva soccombenza di tutti le parti per quanto di loro spettanza si ritiene compensare le spese di lite.
P.Q.M.
IL GI. Dr.ssa P. Fugallo
Definitivamente decidendo reictis adversis
Dichiara la contumacia di CP_6
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensazione le spese.
Cosi deciso
Siracusa 13.12.Dicembre. 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Patrizia Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha La
pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa avente ad oggetto: lesione personale, promossa:
DA
Parte_1 nato a [...] il [...] nella Codice Fiscale_1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
Persona_1 CF: C.F._2 nata a Modica (RG) il minore
12.08.2003,
Entrambi con l'Avv. Corrado Di Stefano
CONTRO
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; con l'Avv. Rosario D'Agostino
CONVENUTA
Controparte_2 C.F. 3 nato a Noto il 18.11.1971, nella qualità di proprietario del ciclomotore Piaggio -nonché di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Persona_2 nata
Con l'Avv. Giorgio a Modica il 17.12.2003 -C Codice Fiscale_4
Spatola
Convenuto
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore Controparte_3 con l'Avv. Giancarlo Trigilio
ER TA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Pt_2 "Ritenere e dichiarare che in occasione del sinistro di cui sopra, la minore si trovava, quale terza "I
trasportata, a bordo del ciclomotore Piaggio targato X72LKK assicurato Controparte_4 p.iva
P.IVA_1 - polizza nr. 30/161245180, di proprietà del Sig. Controparte_2 C.F. 3 nato
il 18.11.1971, nell'occasione condotto dalla minore Persona_2 nata a [...] il [...]; Ritenere e dichiarare che a seguito del sinistro, la Sig.na Parte_1 , quale terza trasportata, ha riportato le lesioni descritte nei certificati medici prodotti che hanno causato l'invalidità temporanea, assoluta e parziale, e danno biologico e morale nonché ha sostenuto le spese mediche descritti in narrativa, ovvero in quell'altra misura che risulterà in corso di causa a seguito C.T.U. Ritenere e dichiarare che la convenuta assicurazione,
obbligata ex legge, al risarcimento del danno nulla ha corrisposto entro i prescritti termini di legge.
Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti la complessiva somma di €.47.744,00, di cui €.7.546,00, per gg.77 di invalidità temporanea totale, €.4.900,00, per gg.100 di invalidità temporanea parziale al 50%, € 34.387,00,
per il danno biologico da invalidità permanente residuato nella misura del 12%, €.911,26, per spese mediche, oltre agli interessi e alla rivalutazione ovvero quell'altra, maggiore o minore, somma che risulterà
in corso di causa o in mancanza siccome sarà ritenuta equa dall'III.mo Decidente, in uno alla rivalutazione e agli interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo" PARTE CONVENUTA Controparte_5
All'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine al pagamento di spese e compensi del Giudizio;
- In via subordinata, limitare il risarcimento al danno effettivamente patito e rigorosamente provato, compensando le spese ed i compensi nel caso di rilevante differenza tra il risarcimento chiesto e quello effettivamente spettante.
PARTE CONVENUTA CP_2 ed Persona_2
"PIACCIA"al Sig. Giudice Monocratico del Tribunale di Siracusa, in via preliminare autorizzare la chiamata in causa del Sig. CP_6 nato a [...] il [...] della società Controparte_3 in
, persona del suo legale rappresentante pro-tempore; nel merito, respinta ogni contraria eccezione e difesa,
accogliere le seguenti conclusioni:
1. Ritenere e dichiarare che esclusivo responsabile del sinistro de quo è il
Sig. CP_6 il quale violava le norme di Legge e di prudenza, così come sopra meglio specificato;
2.
Ritenere e dichiarare l'estensione della domanda dell'attore al Sig. CP_6 e alla società assicuratrice
Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del motociclo Honda SH300, la nella sua quali esclusivi responsabili civili, escludendo dalla stessa domanda il Sig.
,Controparte_2
Persona 2 ;
3. Condannare, in conseguenza, il qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore
Sig. CP_6 e la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_3
Controparte_2solido tra loro, a corrispondere al Sig. quale proprietario del ciclomotore Piaggio Liberty,
Persona_2 la somma complessiva di €uro
,e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore
3.000,00, di cui €uro 1.500,00, per i danni materiali, ed €uro 1.500,00, per i danni fisici e morali subiti dalla
Persona_2 , con ogni relativa statuizione;
Con spese, competenze ed onorari del giudiziominore TERZA CHIAMATA Controparte_3
""Pt_2 All'On.le Tribunale dichiarare la improcedibilità/improponibilità ed in subordine la infondatezza di qualunque domanda nei confronti della concludente con vittoria di spese e compensi.
TERZO CHIAMATO CP_6
contumace
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 05.03.2019, alle ore 21.00 circa, in territorio di Rosolini, la si trovava, quale terza trasportata, a bordo delminore Per_1 ciclomotore Piaggio targato X72LKK Controparte_4 di assicurato condotto dalla proprietà di Controparte_2 nell'occasione minore
Accadde che giunto all'intersezione con il Viale della Persona_2
Libertà, il predetto ciclomotore ometteva di arrestare la marcia entrando in collisione con il motociclo Honda, SH 300, targato DW03089 condottodi proprietà eassicurato Controparte_3 dal Sig.
CP_6
Sui luoghi intervenivano i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Noto, che confermavano la superiore dinamica.
Fallito ogni tentativo di bonario componimento, oggi è causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti. Gli odierni perconvenuti/chiamati, costituendosi hanno rigettato quanto di loro spettanza- ogni addebito, comunque attribuendosi reciprocamente la responsabilità dell'incidente.
In corso di causa, tuttavia, parte attrice ha dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo con la convenuta Controparte_5 con rinuncia all'azione intrapresa col presente giudizio. All'udienza del 16.09.2025 pertanto ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Le convenuta/chiamate, hanno preliminarmente insistito nelle rispettive posizioni difensive ed in subordine aderito alla richiesta avanzata da
parte attrice precisando le conclusioni come da rispettivi atti
difensivi.
Il procedimento è stato evaso allo spirate dei termini ex art. 190 cpc
Tanto premesso
La rinuncia all'azione è un atto con cui si abbandona il diritto sostanziale, precludendo la possibilità di riproporre la stessa causa in
futuro. L'estinzione della materia del contendere pertanto una conseguenza della rinuncia all'azione e porta alla cessazione del di una sentenza che attesti la processo, richiedendo la pronuncia mancanza di interesse alla prosecuzione.
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce,
nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio о su istanza di
parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nello specifico, essendo intervenuto un accordo transattivo tra gli attori e la convenuta da sé la perdita di Controparte_7 va
interesse da parte attrice a proseguire nella domanda.
La rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domandail proposta. Detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente voler dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della
materia del contendere la quale va dichiarata anche d'ufficio.
Nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese di lite devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio
della "soccombenza virtuale", in base ad una ricognizione della "normale"
probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in
presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso a mani, è da rilevare il concorso di colpa della danneggiata accettando di viaggiare a bordo del motociclo guidato da stessa che
Persona_2 in qualità di terzo trasportato, si esponeva volontariamente al rischio di un danno che purtroppo poi si è verificato.
Dunque per la reciproca rispettiva soccombenza di tutti le parti per quanto di loro spettanza si ritiene compensare le spese di lite.
P.Q.M.
IL GI. Dr.ssa P. Fugallo
Definitivamente decidendo reictis adversis
Dichiara la contumacia di CP_6
Dichiara cessata la materia del contendere
Compensazione le spese.
Cosi deciso
Siracusa 13.12.Dicembre. 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Patrizia Fugallo