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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da: 1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°1415 R. G. anno 2024 promosse in grado di appello DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Truglio, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ugo pecoraro sito in Palermo, Piazza S.Francesco Di Paola n.47. appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Appellati contumaci
All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 554/2024 del 9.07.2024 il Tribunale G.L. di Marsala, decidendo sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 30 aprile 2024, Parte_1 nella contumacia del , ha dichiarato il diritto Controparte_1 della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2022/2023
e, per l'effetto, ha condannato il , in persona del Controparte_1
, alla corresponsione in favore della predetta della c.d. carta Controparte_4 docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, compensando integralmente le spese di lite. 1 Richiamando i principi espressi in argomento dalla giurisprudenza amministrativa (CdS n. 1842 del 16.03.2022) ed eurounitaria (CGEU ord.
18.05.2022), ne ha condiviso l'orientamento, nel senso che: <la carta elettronica per l e la formazione del personale docente che viene al fine di sostenere continua dei docenti quale obbligatoria tanto il a tempo indeterminato quanto quello impiegato determinato presso valorizzarne le competenze professionali. inoltre cp_1 dall decreto-legge dell aprile n. versamento detta indennit mira consentire servizi connettivit necessari allo svolgimento da parte impiegati loro compiti professionali distanza rientra tra impiego ai sensi della clausola quadro collegato alla direttiva devono essere assicurate agli assunti i quali possono trattati in modo meno favorevole lavoratori comparabili solo fatto avere un contratto o rapporto lavoro non sussistano ragioni oggettive>>; ha, inoltre, sottolineato come tali principi abbiano trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 29961 del
27.10.2023), che ha affermato i seguenti principi: “1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai CP_1 docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n.
724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
2 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ed ha concluso, pertanto, che in assenza di alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della Carta elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, la stessa va riconosciuta anche a questi ultimi.
Ha sottolineato come non fosse in discussione l'attualità del servizio, essendo la docente attualmente iscritta nelle graduatorie GPS, come risultava da contratto di supplenza in atti per l'a.s. 2024/2025.
Ha, infine, compensato integralmente le spese di lite in ragione del parziale Contr accoglimento del ricorso e della mancanza di richiesta bonaria di diffida al .
Per la parziale riforma di tale decisione ha proposto appello Parte_1
, con ricorso depositato il 5.12.2024, dolendosi che il Tribunale abbia omesso
[...] di valutare un documento decisivo e rilevante per la decisione della causa ritenendo, erratamente, che la ricorrente non avesse prodotto alcuna documentazione dalla quale potersi evincere lo svolgimento dell'attività di supplenza anche per l'a.s. 2021/2022, risultante invece dal “Contratto servizio anni 2021.2022 e 2022.2023 di
[...]
, prodotto in atti. Parte_1
Ha, quindi, chiesto la condanna del al l'assegnazione della Carta CP_1
Docenti anche per l'a.s. 2021/2022.
Rileva, con il secondo, motivo che le considerazioni di cui sopra portano come necessaria conseguenza la riforma del capo della sentenza impugnata relativa all'integrale compensazione delle spese di lite che andranno poste totalmente o parzialmente a carico dell'odierna appellata, venendo meno la causa che le ha originate (ossia il parziale accoglimento della domanda).
Pur ritualmente citato non si è costituito il Controparte_1
e ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
[...]
3 All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni del solo appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
***
L'appello è fondato.
La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della Carta Docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa, nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015), ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e
CGEU del 18/5/2022) che hanno stigmatizzato, in quanto discriminatoria,
l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine. In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente, necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che, in attuazione di tale obiettivo, la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_6 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ed il principio di non discriminazione ivi sancito, ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
4 Ha quindi affermato che:
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
5 Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, va dato, anzitutto, atto del passaggio in giudicato del riconoscimento, in capo all'appellata, del diritto alla percezione del beneficio in argomento per l'a.s. 2022/2023, essendo emersa, altresì, la circostanza della attualità dell'inserimento della stessa nel circuito scolastico, condizione che, sulla scorta dei menzionati principi, legittima una domanda di adempimento in forma specifica, qual è quella nella specie avanzata dal docente.
Quanto al primo al primo motivo di appello, emerge dal documento n.1 allegato al ricorso (denominato “Contratto servizio anni 2021.2022 e 2022.2023 di
) che la , titolare di contratto di supplenza per l'a.s. Parte_1 Pt_1
2022/2023, aveva svolto il medesimo servizio per l'a.s. 2021/2022; difatti, si legge a pag. 3 e 4 (sezione allegati) del contratto, l'indicazione delle precedenti supplenze, con la precisazione del periodo, delle ore, della sede di servizio e il codice contratto.
Più precisamente nel citato allegato n.1 viene riportato quanto segue:
- dal 06.09.2021 al 15.09.2021, ore settimanali 25,00, sede di servizio
TPAA83800G, codice contratto BO00000000036609Z2000003; dal 16.09.2021 al 30.06.2022, ore settimanali 25,00, sede di servizio
TPAA806004, codice contratto BO00000000036609Z2000004.
Avendo, dunque, la dimostrato di avere diritto al rivendicato bonus Pt_1 anche per l'a.s. in questione, in cui la supplenza si è protratta sino alla fine delle attività didattiche (ed essendo già accertato il permanere dell'inserimento della docente nel sistema scolastico) la domanda va accolta anche con riguardo a tale annualità
Ne consegue la fondatezza anche della seconda ragione di doglianza atteso che,
l'integrale accoglimento del ricorso giustifica, in coerenza con la motivazione adottata dal Tribunale (che ha compensato le spese in ragione del solo parziale accoglimento della domanda) la riforma della statuizione sulle spese da porsi, secondo soccombenza, a carico del convenuto, considerato fra, l'altro, che CP_1 le questioni dirimenti in ordine alla spettanza della Carta elettronica anche ai docenti precari erano già state risolte con la sentenza n.32576/2023 del 10/10/2023, anteriore alla data di deposito del ricorso di primo grado (30/04/2024).
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del difensore dell'appellante quale distrattario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia delle Amministrazioni appellate, in parziale riforma della sentenza n.554/2024 emessa il 9 luglio 2024 dal
Tribunale G.L. di Marsala:
6 -accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 anche per l'anno scolastico 2021/2022;
-per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
alla corresponsione in favore della predetta della suddetta Controparte_4
Carta per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 anche per tale annualità.
Condanna il al rimborso delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio che liquida in € 332, 00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, in favore del difensore dell'appellante quale distrattario
Conferma nel resto la sentenza.
Condanna il appellato al rimborso delle spese di questo grado di giudizio CP_1 che liquida in € 247,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, in favore del difensore dell'appellante quale distrattario Così deciso in Palermo, in data 30 gennaio 2025.
. Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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