TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16978 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14438/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 14438/2025, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Fabio Monaco, con elezione di domicilio presso il difensore
(Pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
OGGETTO: Mutamento sesso e autorizzazione alle rettifiche anagrafiche.
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.03.2025 (nel prosieguo parte Parte_1 identificata al maschile) premesso di avere fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, di essersi sempre mostrata in pubblico e all'interno del proprio contesto familiare e sociale con caratteristiche maschili, manifestando disagio per il proprio aspetto femminile, di essere di stato libero e di non avere prole, di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, deduceva di aver preso in data 05.04.2023 contatti con il Dott. Psicologo clinico e Psicoterapeuta e di aver CP_1 intrapreso un percorso di psicoterapia della durata di un anno e la somministrazione dei test Rorschach, MMPI e DFU, somministrati dal Dott. Persona_1
Psicologo e Psicoterapeuta. La ricorrente riferiva che all'esito del percorso erano emersi i seguenti elementi psicodiagnostici: “Intensa e persistente identificazione col sesso opposto. Desiderio del soggetto di essere trattato come un membro dell'altro sesso. Convinzione di avere sentimenti e reazioni tipici del genere maschile. Persistente malessere riguardo al proprio sesso che si manifesta col desiderio operare una riconversione chirurgica. L'anomalia non è concomitante con una condizione fisica intersessuale. L'anomalia causa disagio clinicamente significativo (compromissione della sfera sociale e lavorativa). In conclusione si certifica che il quadro clinico del soggetto è compatibile con: Disturbo di Identità di Genere Risulta opportuno sottolineare inoltre che in seguito al rilascio del presente documento il soggetto è intenzionato a iniziare una terapia ormonale che nell'arco dei sei mesi successivi mascolinizzerà il suo aspetto, rendendo necessario il cambio anagrafico nel minor tempo possibile”. riferiva quindi di avere, in data 07.06.2023, fatto ingresso presso il Parte_1
Centro di “Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di
Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma per
Disforia di Genere”, ove aveva intrapreso la terapia ormonale mascolinizzante.
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, con immediato ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, sostituendo il prenome da “ ” a ”. Pt_1 Per_2
Considerata la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 03.11.2025 dinnanzi al Giudice delegato, innanzi al quale la parte si
è presentata con sembianze maschili, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda deve essere accolta.
Dalla documentazione medica in atti e, in particolare, dalla relazione psicologica redatta in data 11.06.2024 dal Prof. , Direttore del Centro Clinico Persona_3
e di Ricerca “6 come sei” per lo studio degli orientamenti sessuali e delle identità di genere, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione La Sapienza di Roma, si rileva che : “Il percorso di affermazione di genere (sia medico che legale) potrebbe migliorare significativamente il Per_ benessere psicologico di , aumentando la sua sicurezza e fiducia in sé stesso, riducendo il disagio legato al suo corpo e alleviando lo stress associato alla sua identità di genere. Un allineamento più coerente tra il suo genere di elezione e la sua espressione di genere potrebbe contribuire notevolmente ad incrementare il suo benessere. Alla luce degli aspetti sopra discussi, si ritiene necessario continuare l'assunzione di ormoni (testosterone) e l'accesso al percorso di Per_ affermazione di genere medico-legale. Tale percorso permetterebbe a di effettuare gli interventi chirurgici e la rettifica anagrafica del nome, elementi che potrebbero contribuire alla diminuzione di aspetti legati a stress e altra sintomatologia negativa legata allo stigma percepito. In quanto esperto di salute mentale e studioso nell'ambito dell'identità sessuale e di genere non evidenzio controindicazioni all'avvio del trattamento ormonale, agli interventi chirurgici e alla rettifica anagrafica ma benefici psicologici, relazionali e sociali, un aumento dell'autostima, della resilienza e dell'identità positiva”; tale diagnosi non appare inficiata da condizioni fisiche di intersessualità né da disturbi psichiatrici, né la stessa appare legata a presunti vantaggi culturali che potrebbero derivare dall'eventuale riattribuzione del sesso, mentre allo stato la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al ricorrente una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come risulta dalla documentazione in atti;
il ricorrente ha difatti intrapreso nel mese di giugno 2023 una terapia ormonale mascolinizzante presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Pe Umberto I di Roma (dott. ; ha mantenuto stabile ed immutato nel Per_5 corso del tempo il suo desiderio di effettuare l'intervento di riattribuzione del sesso.
Né si rilevano, come certificato dalla documentazione in atti, sintomatologie apparenti o nuclei di patologia psichiatrica tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattiva.
Il Collegio ritiene per le ragioni sopra esposte che debba essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale mascolinizzante, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione del ricorrente.
Occorre evidenziare che la Corte Costituzionale nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. «Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
La Corte costituzionale da ultimo, con la pronuncia n. 143/2024, è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie risulta necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica del ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
- ordina con riguardo a , nata a [...] il [...], la rettifica degli Parte_1 atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da
” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge Pt_1 Per_2
164 del 1982;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Roma, in data 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 14438/2025, vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. Fabio Monaco, con elezione di domicilio presso il difensore
(Pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
OGGETTO: Mutamento sesso e autorizzazione alle rettifiche anagrafiche.
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 27.03.2025 (nel prosieguo parte Parte_1 identificata al maschile) premesso di avere fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile, di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, di essersi sempre mostrata in pubblico e all'interno del proprio contesto familiare e sociale con caratteristiche maschili, manifestando disagio per il proprio aspetto femminile, di essere di stato libero e di non avere prole, di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, deduceva di aver preso in data 05.04.2023 contatti con il Dott. Psicologo clinico e Psicoterapeuta e di aver CP_1 intrapreso un percorso di psicoterapia della durata di un anno e la somministrazione dei test Rorschach, MMPI e DFU, somministrati dal Dott. Persona_1
Psicologo e Psicoterapeuta. La ricorrente riferiva che all'esito del percorso erano emersi i seguenti elementi psicodiagnostici: “Intensa e persistente identificazione col sesso opposto. Desiderio del soggetto di essere trattato come un membro dell'altro sesso. Convinzione di avere sentimenti e reazioni tipici del genere maschile. Persistente malessere riguardo al proprio sesso che si manifesta col desiderio operare una riconversione chirurgica. L'anomalia non è concomitante con una condizione fisica intersessuale. L'anomalia causa disagio clinicamente significativo (compromissione della sfera sociale e lavorativa). In conclusione si certifica che il quadro clinico del soggetto è compatibile con: Disturbo di Identità di Genere Risulta opportuno sottolineare inoltre che in seguito al rilascio del presente documento il soggetto è intenzionato a iniziare una terapia ormonale che nell'arco dei sei mesi successivi mascolinizzerà il suo aspetto, rendendo necessario il cambio anagrafico nel minor tempo possibile”. riferiva quindi di avere, in data 07.06.2023, fatto ingresso presso il Parte_1
Centro di “Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di
Fisiopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma per
Disforia di Genere”, ove aveva intrapreso la terapia ormonale mascolinizzante.
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, con immediato ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, sostituendo il prenome da “ ” a ”. Pt_1 Per_2
Considerata la documentazione prodotta, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 03.11.2025 dinnanzi al Giudice delegato, innanzi al quale la parte si
è presentata con sembianze maschili, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda deve essere accolta.
Dalla documentazione medica in atti e, in particolare, dalla relazione psicologica redatta in data 11.06.2024 dal Prof. , Direttore del Centro Clinico Persona_3
e di Ricerca “6 come sei” per lo studio degli orientamenti sessuali e delle identità di genere, presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione La Sapienza di Roma, si rileva che : “Il percorso di affermazione di genere (sia medico che legale) potrebbe migliorare significativamente il Per_ benessere psicologico di , aumentando la sua sicurezza e fiducia in sé stesso, riducendo il disagio legato al suo corpo e alleviando lo stress associato alla sua identità di genere. Un allineamento più coerente tra il suo genere di elezione e la sua espressione di genere potrebbe contribuire notevolmente ad incrementare il suo benessere. Alla luce degli aspetti sopra discussi, si ritiene necessario continuare l'assunzione di ormoni (testosterone) e l'accesso al percorso di Per_ affermazione di genere medico-legale. Tale percorso permetterebbe a di effettuare gli interventi chirurgici e la rettifica anagrafica del nome, elementi che potrebbero contribuire alla diminuzione di aspetti legati a stress e altra sintomatologia negativa legata allo stigma percepito. In quanto esperto di salute mentale e studioso nell'ambito dell'identità sessuale e di genere non evidenzio controindicazioni all'avvio del trattamento ormonale, agli interventi chirurgici e alla rettifica anagrafica ma benefici psicologici, relazionali e sociali, un aumento dell'autostima, della resilienza e dell'identità positiva”; tale diagnosi non appare inficiata da condizioni fisiche di intersessualità né da disturbi psichiatrici, né la stessa appare legata a presunti vantaggi culturali che potrebbero derivare dall'eventuale riattribuzione del sesso, mentre allo stato la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al ricorrente una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come risulta dalla documentazione in atti;
il ricorrente ha difatti intrapreso nel mese di giugno 2023 una terapia ormonale mascolinizzante presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Pe Umberto I di Roma (dott. ; ha mantenuto stabile ed immutato nel Per_5 corso del tempo il suo desiderio di effettuare l'intervento di riattribuzione del sesso.
Né si rilevano, come certificato dalla documentazione in atti, sintomatologie apparenti o nuclei di patologia psichiatrica tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattiva.
Il Collegio ritiene per le ragioni sopra esposte che debba essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale mascolinizzante, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione del ricorrente.
Occorre evidenziare che la Corte Costituzionale nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. «Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
La Corte costituzionale da ultimo, con la pronuncia n. 143/2024, è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del
2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie risulta necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica del ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
- ordina con riguardo a , nata a [...] il [...], la rettifica degli Parte_1 atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da
” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai sensi della legge Pt_1 Per_2
164 del 1982;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Roma, in data 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi