Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di conSIlio nelle persone dei SIg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende ConSIliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 164/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 1.7.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f.: ) rappresentate e difese, Parte_2 CodiceFiscale_2
unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti. Gabriella Fiumara e Angela Gargano elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima sito in Reggio Calabria, Via del
Gelsomino n. 45 sc. E;
-APPELLANTI –
E
(c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_3
in Catona (RC ) via Nazionale n. 174/G Controparte_2
1
- NONCHE'
c.f.: ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la IA e cedente (già CP_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Aurelio Wrzy, elettivamente domiciliata in Catona, Reggio Calabria, Via Nazionale 174/G, presso lo studio dell'avv. Francesco Scopelliti, giusta procura in atti:
- APPELLATA -
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Controparte_9 Controparte_10 [...]
, BANCA CARIME GIÀ CARICAL-CASSA DI Controparte_1
RISPARMIO DI CALABRIA E , Controparte_11
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: usucapione;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n.
1040/2018, pronunciata in data 25.10.2018, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 1.7.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.04.2016 e Parte_1
evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, Parte_2
, , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, nonché CP_10 Controparte_1 Controparte_1
2 già e già CP_12 Controparte_13 CP_14 [...]
e asserendo di essere, da oltre venti anni, nel Controparte_15 Controparte_11
possesso esclusivo, continuato ed interrotto degli immobili siti in San Ferdinando (RC) località Granatara o Focolì, Catasto Terreni di detto Comune al foglio 17, partt. 906
(581/b) di ha 02.11.75 sem. irr., 907 (582/e) di are 23.40 seminativo irriguo, 905 (581/a) di are 55.80 seminativo irriguo e 908 (582/f) di are 11.75 seminativo irriguo, tutte derivanti dalle particelle originarie n. 581 e 582. Al riguardo veniva precisato che le particelle 906 e 907 erano possedute da mentre le particelle 905 e 908 Parte_1
erano possedute da Su tali premesse, chiedevano che Parte_2
fosse dichiarata ed accertata l'intervenuta usucapione in loro favore dei suddetti fondi con condanna di spese e compensi di lite da parte dei convenuti.
Si costituiva in giudizio asserendo di essere Controparte_1
comproprietaria degli immobili oggetto di causa per la quota di 27/108 ricevuti in eredità dal defunto il quale aveva stipulato, in data 05.01.1999, un SO
contratto di comodato, registrato a Palmi il 29.02.2000, con la NO _6
avente ad oggetto i terreni contesi e scadenza 4.01.2019. Quest'ultima, in
[...]
qualità di comodataria, avrebbe, a sua volta, legittimato il proprio figlio, , Persona_2
alla coltivazione del fondo ed alla riscossione di erogazioni contributive per l'agricoltura.
Lamentava, quindi, l'infondatezza della domanda poiché, a suo dire, il bene non era nell'esclusivo possesso delle attrici e, proprio per l'esistenza del contratto, tale possesso non era, né pacifico, né esclusivo, né interrotto.
Si costituiva, altresì, la , subentrata ad già CP_4 CP_12 [...]
quale creditore pignorante nei confronti di alcuni convenuti cointestatari Controparte_13
degli immobili oggetto di causa asserendo che la domanda spiegata dalle attrici era infondata in quanto queste ultime non avrebbero indicato il dies a quo da cui rilevare il presunto acquisto per usucapione. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di lite.
Non si costituivano in giudizio , Controparte_6 CP_7 CP_7
3 e CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_1
già CP_14 Controparte_16
Completata l'istruttoria mediante prova testimoniale, all'udienza del 25.10.2018 le parti discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c. che veniva assunta in decisione.
Con sentenza n. 1040/2018, pronunciata in data 25.10.2018 e pubblicata in pari data, il Tribunale adito, sul presupposto della genericità dell'allegato possesso, privo di riferimenti temporali e di specifiche modalità, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti delle parti convenute costituite.
Avverso la predetta statuizione e Parte_1 Parte_2
interponevano appello ritualmente notificato alle controparti. Nel gravame le appellanti censuravano la sentenza impugnata per l'erronea interpretazione delle risultanze di causa da parte del primo giudice, con precipuo riferimento alle testimonianze acquisite in atti, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della stessa: -
“In via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa il Parte_3
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10408/2018, emessa dal Tribunale di
Palmi sezione civile dott. Marino Maurizio Punturieri nell'ambito del giudizio n. 584/2016,
depositata in cancelleria e pubblicata il 25.10.2018, ivi comprese le spese di soccombenza,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) Accertare il possesso
pacifico ed esclusivo da oltre venti anni delle attrici, e per l'effetto dichiarare , nata Parte_1
a RO (RC) il 02.11.1955 (C.F: ) e , nata CodiceFiscale_1 Parte_2
a Seminara (RC) il 30.09.1968 (C.F.: ), esclusive proprietarie per CodiceFiscale_2
intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., degli immobili, identificati come segue: Parte_1
-In San Ferdinando località Granatara o Focolì, Catasto Terreni di detto comune al fl 17
[...]
partt. 906 (581/b) di ha 02.11.75 sem.irr. e 907 (582/e) di are 23.40 se.-irr.-
[...]
-In San Ferdinando località Granatara o Focolì fl 17 partt. 905 (581/a) di Parte_2
are 55.80 seminativo irriguo e 908 (582/f) di are 11.75 seminativo irriguo 2) Autorizzare gli uffici
competenti a provvedere alla relativa trascrizione e voltura;
3) Con condanna delle parti costituite
4 al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in
favore dei sottoscritti procuratori dichiaratosi antistatari”.
Con comparsa del 23.5.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando quanto ex adverso assunto attesa la genericità delle allegazioni attoree
[...]
nonché delle deposizioni testimoniali rese. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 31.5.20219 si costituiva in giudio Controparte_3
in qualità di cessionaria del creditore pignorante alla quale
[...] CP_4
conferiva mandato per la gestione della lite, contestando la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza dell'1.7.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati , Controparte_6
, CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, già e di Controparte_1 CP_14 Controparte_15
, che sebbene ritualmente evocati in giudizio non si sono costituiti. CP_11
Quanto al gravame, va premesso che, oggetto della domanda di usucapione sono le porzioni di terreno individuate al catasto terreni del Comune di San Ferdinando (RC)
(località Granatara o Focolì) al foglio 17, partt. 906 (581/b), 907 (582/e), 905 (581/a) e
908 (582/f) derivanti dalle originarie particelle 581 e 582 (entrambe ex part. 41) in virtù del frazionamento operato dalle attrici e (cfr. fascicolo parte attrice). PT CP_17
Più precisamente, le particelle 905 e 908 sono state oggetto di domanda di usucapione spiegata da mentre le particelle 906 e 907 sono Controparte_18
state oggetto della domanda di usucapione avanzata da . Parte_1
5 Le originarie particelle 581 e 582 - dalle quali sono state estrapolate le usucapende particelle 905, 906, 907 e 908 (cfr. frazionamento allegato fascicolo parte attrice) - risultano catastalmente intestate e di proprietà di per la quota di Controparte_6
24/108, per la quota di 27/108, Controparte_1 Controparte_1
per la quota di 27/108, per la quota di 6/108,
[...] CP_7 Controparte_8
per la quota di 9/108, per la quota di 6/108, Controparte_9 Controparte_10
per la quota di 9/108 (cfr. dichiarazione in Notar del 19.2.2016 allegata al Persona_3
fascicolo parte attrice).
Su dette particelle risulta iscritta, in data 12.10.1995, ipoteca giudiziale presso la
Conservatoria dei RR. II. di Reggio Calabria in favore del nonché Controparte_13
due ipoteche giudiziale, iscritte in data 6.12.1995, in favore di Carical – Cassa di
Risparmio di Calabria e Lucania ed un verbale di pignoramento immobiliare iscritto in data 15.3.2000 in favore del (cfr. dichiarazione in notar Controparte_13 [...]
del 19.2.2016). Per_3
Risulta, inoltre, che l'ex part. 41 - oggi 581-582 (dalle quale sono state estrapolate per frazionamento le particelle oggetto di causa) – nonché le part. 400 e 401, sono state oggetto di comodato del 5.1.1999, per ½ indiviso dell'intero, da parte dell'originario proprietario, , in favore di (cfr. fascicolo parte Persona_4 Controparte_6
convenuta ) affinché la comodataria provvedesse alla coltivazione del fondo. CP_1
Queste, le prove documentali in atti.
L'appellante lamenta l'erroneo apprezzamento delle prove da parte del giudice di prime cure atteso che quest'ultimo, nello statuire il rigetto della domanda, ha inopinatamente ritenuto generiche ed inattendibili le dichiarazioni testimoniali acquisite in atti attribuendo, peraltro, valore rilevante al contratto di comodato tra l'originario proprietario e . Persona_4 Controparte_6
A dire parte appellante, invece, i testi escussi avrebbero puntualmente riferito di un possesso iniziato, al più tardi, nell'anno 1995, consistente nella coltivazione dei fondi oggetto di causa e che nessun rilievo poteva avere il contratto di comodato in quanto
6 “intercorso tra soggetti diversi dalle odierne appellanti”.
Gli assunti sono infondati.
Va in primo luogo ribadito che incombe su chi agisce per far accertare l'acquisto per usucapione l'onere probatorio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva del diritto e quindi l'elemento oggettivo del "corpus", e quello soggettivo dell' "animus"; detta prova può essere resa anche solo per testimoni ma deve essere certa e rigorosa, sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. "uti dominus").
A ciò si aggiunga che il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna (tra le altre, cfr. Cassazione civile sez. II,
18/03/2004, n. 5487).
Ebbene, le deposizioni dei testi escussi non appaiono decisive ai fini di causa perché dalle stesse non sono emersi gli elementi costitutivi della domanda.
Nessun rilievo può assumere la deposizione del teste siccome generica e Tes_1
contraddittoria; il teste non è stato in grado di indicare quando avrebbe avuto inizio il possesso dei fondi da parte degli attrici - peraltro non specificato nell'atto introduttivo del giudizio in cui è stato allegato un possesso ultraventennale - collocandolo
7 temporalmente, in maniera assolutamente indeterminata, intorno agli anni '90; inoltre, pur affermando che i fondi erano delimitati da una recinzione installata “lato strada” (che da RO porta a San Ferdinando) il teste non è stato capace di riferire di che tipo di recinzione si trattasse, né è stato in grado di descrivere i cancelli ivi apposti poiché, allorquando si recava sui luoghi, “erano sempre aperti”, come se detta circostanza potesse impedire, in qualche modo, al teste stesso, di capire la tipologia dei menzionati manufatti [cfr. testualmente: A.D.R.: “Dagli anni novanta conosco la NO in quanto per il Parte_1
mio lavoro, essendo produttore di cassette per frutta e per imballaggi ed ortaggi in genere ho avuto anche a che fare con
l'odierna attrice e i propri familiari. Solo sporadicamente in quanto non trattasi di grandi commercianti”. A.D.R.: “Confermo che la NO possiede un terreno di cui non conosco l'estensione in località Granatara o Focolì in San PT
Ferdinando”. A.D.R.: “Circa i confini posso dire che lo stesso terreno confina con e la madre CP _6
, la NO ”. A.D.R.: “Preciso che queste cose le so in quanto, come già detto, sono un piccolo
[...] Parte_2
imprenditore che fornisce cassette e quindi conosco le persone prima indicate, in quanto anche loro hanno terreni in zona”.
A.D.R.: “Quando mi recavo sul terreno ho sempre visto la NO (ndr: ) e i familiari occuparsi della coltivazione PT
dello stesso e posso dire che la maggior parte del terreno in questione era coltivato ad agrumeto”. “Preciso che la CP_20
NO possiede sin dagli anni 90 data in cui posso riferire i fatti oggetto di causa un piccolo Parte_2
appezzamento di terreno che coltiva lei unitamente ai propri familiari sempre sito in località “Granatara” o “Focolì” ; CP_20
“Preciso che da 4 0 5 anni non mi reco sul posto e non consegno le cassette”. A.D.R.: “I terreni posseduti dagli attori sono recintati non so dire come e si accede attraverso due cancelli che insistono sulla strada che da RO porta a San
Ferdinando”. A.D.R.: “Preciso che io ho solamente visto in entrambi i terreni solo piante di agrumi _ per altro non posso rispondere”. “Posso dire che dagli anni 90 fino a 4 o 5 anni fa sui terreni delle attrici ho sempre visto le stesse o i CP_20
rispettivi familiari occuparsi dei fondi in questione. Non ho mai visto nessun altro operare sugli stessi”. A.D.R.: “Ho visto gli alberi di agrumi fino a 4/5 anni fa”. A.D.R.: “Non posso descrivere i cancelli di accesso in quanto quando mi recavo sul posto erano sempre aperti”. ].
Il teste colloca temporalmente il possesso delle attrici a far data Testimone_2
dall'anno 1994; riferisce di una recinzione presente limitatamente al “lato strada”
RO-San Ferdinando con due cancelli in ferro ma entra in contraddizione quando afferma “Ad oggi anche se non mi reco personalmente vedo ad oggi le attrici presenti sui rispettivi
8 terreni” apparendo del tutto paradossale che il teste possa sostenere di “vedere” senza essere presente personalmente sui luoghi [cfr. testualmente: “Conosco la NO CP_20 PT
dal 1994 in quanto fornivo alla stessa cassette per gli agrumi. Mi recavo sul posto assieme al SInor .” A.D.R.: “Il Tes_1
terreno della NO si trova in c.da Focolì a San Ferdinando.” “Penso che il terreno abbia una PT CP_20
estensione di circa tre ettari.” A.D.R.: “Il terreno della NO si trova si trova sulla strada principale RO- PT
San Ferdinando e andando verso San Ferdinando c'è prima il terreno della NO di cui conosco il figlio CP_7 Per_2
perché fornisco a lui le cassette poi si trova la NO e poi la NO .” A.D.R.: “Il terreno della PT Parte_2
NO dal 1994 fino a circa 4/5 anni fa è stato coltivato ad agrumeto, oggi lo stesso non ha coltivazioni. Posso PT
dire questo perché continuo a recarmi dalla NO .” A.D.R.: “Il terreno della NO è recintato in CP_7 PT
cemento dal lato della strada e si accede allo stesso attraverso mi sembra due cancelli di ferro che di solito trovo aperti.”
A.D.R.: “Preciso che ho sempre visto la NO occuparsi del terreno e qualche volta il genero della NO PT
.” A.D.R.: “Non ho mai visto nessun altro sul terreno della NO nè i convenuti che non Parte_4 PT
conosco. Conosco solo che è il figlio della NO . Preciso che conosco parte dei Persona_2 Controparte_6
convenuti. Non conosco e .” A.D.R.: “Preciso che ho sempre dagli anni 94 sino ad CP_1 Controparte_1
ora, la NO occuparsi del terreno.” “Conosco la NO dal 1994 perché la stessa sino a PT CP_20 Parte_2
4/5 anni fa si è rivolta alla nostra ditta per la fornitura di cassette per la frutta. Da circa 4/5 anni la stessa non si rivolge più ed ho notato che sul terreno non ci sono più piante.” A.D.R.: “Il terreno veniva coltivato esclusivamente ad agrumeto- perché le cassette che mi venivano richieste erano per gli agrumi.” A.D.R.: “Dal lato non esiste una recinzione, PT
la stessa recinzione è presente solo sulla strada principale. La recinzione è in calcestruzzo. Al terreno si accede da un cancello in ferro”. A.D.R.: “Preciso che non ricordo esattamente se tra i terreni della Signora e quello della PT
NO esista una recinzione”. A.D.R.: “Preciso che il terreno della NO confina con la NO Parte_2 Parte_2
non conosco gli altri confini.” “Preciso che in più occasioni mi sono recato sui terreni delle attrici.” A.D.R.: PT CP_20
“Preciso che sui terreni oggetto di causa si accede dalla strada RO - San Ferdinando.” A.D.R.: “Ad oggi anche se non mi reco personalmente vedo ad oggi le attrici presenti sui rispettivi terreni”.].
Infine, il teste - figlio di , comproprietaria in Persona_2 Controparte_6
ragione dei 24/108 delle particelle 581 e 582 - afferma di aver coltivato, dopo aver raggiunto la maggiore età, i terreni in questione, “limitatamente alle nostre quote” nonché
“la quota di ” per una certa porzione in quanto la restante SO
9 porzione veniva coltivata da altre persone, ossia le appellanti e PT Parte_2
senza tuttavia riferire di delimitazioni e/o recinzioni sussistenti tra le porzioni di terreno coltivate dai tre soggetti in una situazione di compossesso [cfr. testualmente: A.D.R.: “Dopo
la morte di mio padre ho coltivato, raggiunta la maggiore età, i terreni siti in San Ferdinando contrada Focolì limitatamente alle nostre quote;” A.D.R.: “Coltivavo anche la quota di , limitatamente ad una porzione del terreno SO
del , perché l'altra porzione veniva coltivata da altre persone: nello specifico le SInore e .” CP_1 PT Parte_2
“Preciso che quando mi riferisco alle quote non so identificare il dato catastale, che è stato frazionato, però posso CP_20
dire che tre ettari di terreno le coltivo ancora oggi, mentre la rimanente parte di particella, che non so identificare, viene coltivata per la parte maggiore dalla SI.ra , mentre la parte più piccola la coltiva la SI.ra ;” A.D.R.: PT Parte_2
“Fino a circa tre anni fa, una parte del terreno era agrumetata ed era seminativo, ora da circa due anni stanno facendo dei lavori di cambio coltura sempre agrumi e nello specifico non so identificare la varietà.” “Preciso che per quanto CP_20
riguarda la mia parte, ovvero i tre ettari di terreno, li ho acquistati dall'avv. ;” “Ho acquistato SO CP_20
il terreno nel 2000/2001”].
Alle contraddizioni ed alla lacune sopra evidenziate va, a tacer d'altro, aggiunto che, dalle prove orali acquisite in atti, è emerso che l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà da parte delle attrici è consistita nella coltivazione dei fondi oggetto di contesa laddove, invero, per giurisprudenza costante, la mera coltivazione del fondo, di per sé, non esprime, in maniera inequivocabile, l'intento del coltivatore di esercitare un possesso sulla res utile ad usucapire se non accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa sia svolta "uti dominus" [ex plurimis cfr. Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n. 20150: “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus". ]
Più specificatamente Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796 ha precisato che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo
10 destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea
a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso
"uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”.
Nel caso di specie, i testi escussi riferiscono di una recinzione presente solo sul lato strada “RO San Ferdinando” (cfr. teste “Il terreno della NO è recintato Tes_2 PT
in cemento dal lato della strada;
“Dal lato non esiste una recinzione, la stessa recinzione è presente solo sulla PT strada principale”) per di più senza precisare se detta recinzione fosse stata apposta dalle attrici ovvero fosse già presente, prima dell'inizio del possesso dei fondi da parte di costoro, circostanza, questa, certamente plausibile considerato la prospicienza degli appezzamenti di terreno (prima unico fondo) con la strada pubblica;
rispetto ai terreni limitrofi, invece, i testi escussi non hanno riferito dell'esistenza di recinzioni o altre delimitazioni.
Alla luce delle superiori argomentazioni, stante l'assenza di prove certe e rigorose in ordine al potere di fatto idoneo a dimostrare inconfutabilmente una SInoria indiscussa sul fondo per tutto il tempo necessario ad usucapire da parte delle odierne appellanti, il gravame va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della lite vanno così regolamentate:
- condanna al pagamento della somma di € 4.996,00 (oltre Parte_1
spese generali, Iva e C.p.a. se dovute) in favore dell'appellata Controparte_1
secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore
11 della causa che va da € 26.000,00 ad € 52.000,00 (valore della controversia ex art. 15
c.p.c. € 31.576,00) e così di seguito specificati: € 1.029,00 fase di studio;
€ 709,00 fase introduttiva;
€ 1.523,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 fase decisionale;
- condanna al pagamento della somma di € 2.906,00 (oltre Parte_2
spese generali, Iva e C.p.a. se dovute) in favore dell'appellata Controparte_1
secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 previsti per lo scaglione di valore della causa che va da € 5.200,00 ad € 26.000,00 (valore della controversia ex art. 15 c.p.c.
€ 9.070,00) e così di seguito specificati: € 567,00 fase di studio;
€ 461,00 fase introduttiva;
€ 922,00 fase istruttoria/trattazione; € 956,00 fase decisionale;
Dispone che le spese sopra liquidate siano distratte in favore del procuratore dell'appellata che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
Compensa le spese di lite tra le appellanti e e per Controparte_3
essa la IA . CP_4
Nulla dispone sulle spese in favore delle parti contumaci.
Dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo delle appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 164/2019 Rg. A.C. proposto da e Parte_1 Parte_2
contro
[...] Controparte_1 Controparte_6 CP_7
, Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_1
, nonché e per essa la IA
[...] Controparte_3 CP_4
e già
[...] CP_14 Controparte_16
così dispone;
[...]
1) Dichiara la contumacia Controparte_6 CP_7 [...]
CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_1
e già
[...] CP_14 Controparte_16
12 CP_4
2) Rigetta l'appello;
3) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 4.996,00 (oltre accessori di legge) in favore del procuratore distrattario dell'appellata
; Controparte_1
5) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Parte_2
€ 2.906,00 (oltre accessori di legge) in favore del procuratore distrattario dell'appellata
; Controparte_1
6) Compensa le spese di lite tra le appellanti e “ Controparte_3
e per essa la IA;
CP_4
7) Nulla dispone in favore delle parti appellate contumaci;
8) Dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo delle appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso nella camera di conSIlio del 14.4.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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