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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 385/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2793/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 0122216.03.052024 U IRPEF-REDDITI IMPRESA
(REGIMI SEMPLIFICATI) 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2387/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il Provvedimento di Diniego della Definizione Agevolata della Controversia Tributaria emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 3 maggio 2024 e notificato il 17 maggio 2024, relativo all'istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 1, commi
186-202, della L. 197/2022.
Il ricorrente esponeva che la controversia originaria riguardava l'Avviso di Accertamento n.
TFV010703355-2019, relativo al recupero di IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno 2014, definito con sentenza n. 340/3/2021, sfavorevole al contribuente, oggetto di appello pendente dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Puglia.
Il ricorrente sottolineava che alla data del 24.9.2023, risultavano già versate – tramite esecuzione esattoriale e pignoramento – somme eccedenti il valore della lite (€ 2.487,00), per cui riteneva integralmente soddisfatto quanto richiesto dalla normativa sulla definizione agevolata e provvedeva a presentare l'istanza di definizione liti pendenti in data 27.9.2023.
L'Ufficio, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza assumendo l'inesistenza del pagamento richiesto dal comma 186 dell'art. 1 L. 197/2022 e quindi la mancata integrazione delle condizioni previste dal comma 194.
Il Ricorrente sosteneva che l'istanza era correttamente presentata ed il pagamento richiesto dalla legge era già stato integralmente eseguito, atteso che la normativa impone di computare anche i versamenti derivanti da esecuzione forzata,
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigettarlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia originaria riguardava l'Avviso di Accertamento n. TFV010703355-2019, relativo al recupero di IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno 2014, definito con sentenza n. 340/3/2021, sfavorevole al contribuente, che veniva appellata e pende tuttora innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
(R.G.A. n. 2617/2021).
Nelle more del giudizio di appello, il contribuente presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022, depositata il 3 ottobre 2023 .
L'Ufficio notificava diniego per mancato versamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023, pari ad euro 2.487,00, richiesti per il perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del comma 194 della legge citata.
Avverso tale diniego il contribuente proponeva ricorso, depositandolo tuttavia presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado, anziché presso l'organo innanzi al quale pendeva la lite, come imposto dall'art. 1, comma 200, legge n. 197/2022.
Ai sensi dell'art. 1, comma 200, legge n. 197/2022, «il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia».
Nel caso di specie, la controversia principale avverso l'avviso di accertamento pende innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (R.G.A. n. 2617/2021). Ne consegue che il ricorso avverso il diniego avrebbe dovuto essere presentato presso tale giudice. Il ricorso è stato invece depositato presso il giudice di primo grado, con violazione del citato comma 200 e dell'art. 18, comma 2, lett. a), d.lgs. 546/1992.
Il vizio attiene alla corretta individuazione del giudice adito e integra causa di inammissibilità.
Il ricorso , pertanto, va dichiarato inammissibile .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso. Condanna al pagamento delle spese che liquida in € 700,00 in favore della resistente
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2793/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Amendola 164/a 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 0122216.03.052024 U IRPEF-REDDITI IMPRESA
(REGIMI SEMPLIFICATI) 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2387/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava il Provvedimento di Diniego della Definizione Agevolata della Controversia Tributaria emesso dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate in data 3 maggio 2024 e notificato il 17 maggio 2024, relativo all'istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 1, commi
186-202, della L. 197/2022.
Il ricorrente esponeva che la controversia originaria riguardava l'Avviso di Accertamento n.
TFV010703355-2019, relativo al recupero di IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno 2014, definito con sentenza n. 340/3/2021, sfavorevole al contribuente, oggetto di appello pendente dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Puglia.
Il ricorrente sottolineava che alla data del 24.9.2023, risultavano già versate – tramite esecuzione esattoriale e pignoramento – somme eccedenti il valore della lite (€ 2.487,00), per cui riteneva integralmente soddisfatto quanto richiesto dalla normativa sulla definizione agevolata e provvedeva a presentare l'istanza di definizione liti pendenti in data 27.9.2023.
L'Ufficio, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza assumendo l'inesistenza del pagamento richiesto dal comma 186 dell'art. 1 L. 197/2022 e quindi la mancata integrazione delle condizioni previste dal comma 194.
Il Ricorrente sosteneva che l'istanza era correttamente presentata ed il pagamento richiesto dalla legge era già stato integralmente eseguito, atteso che la normativa impone di computare anche i versamenti derivanti da esecuzione forzata,
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigettarlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia originaria riguardava l'Avviso di Accertamento n. TFV010703355-2019, relativo al recupero di IRPEF, addizionali e IRAP per l'anno 2014, definito con sentenza n. 340/3/2021, sfavorevole al contribuente, che veniva appellata e pende tuttora innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
(R.G.A. n. 2617/2021).
Nelle more del giudizio di appello, il contribuente presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, legge n. 197/2022, depositata il 3 ottobre 2023 .
L'Ufficio notificava diniego per mancato versamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023, pari ad euro 2.487,00, richiesti per il perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del comma 194 della legge citata.
Avverso tale diniego il contribuente proponeva ricorso, depositandolo tuttavia presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado, anziché presso l'organo innanzi al quale pendeva la lite, come imposto dall'art. 1, comma 200, legge n. 197/2022.
Ai sensi dell'art. 1, comma 200, legge n. 197/2022, «il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia».
Nel caso di specie, la controversia principale avverso l'avviso di accertamento pende innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (R.G.A. n. 2617/2021). Ne consegue che il ricorso avverso il diniego avrebbe dovuto essere presentato presso tale giudice. Il ricorso è stato invece depositato presso il giudice di primo grado, con violazione del citato comma 200 e dell'art. 18, comma 2, lett. a), d.lgs. 546/1992.
Il vizio attiene alla corretta individuazione del giudice adito e integra causa di inammissibilità.
Il ricorso , pertanto, va dichiarato inammissibile .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso. Condanna al pagamento delle spese che liquida in € 700,00 in favore della resistente