Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1953, n. 44
Versione
1 marzo 1953
Art. 1. Articolo unico.

E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360 .
Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di eta' per l'ammissione nelle scuole di ostetricia e' fissato ad anni 30.

Entrata in vigore il 1 marzo 1953
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