Art. 1. Articolo unico.
E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360 .
Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di eta' per l'ammissione nelle scuole di ostetricia e' fissato ad anni 30.
E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360 .
Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di eta' per l'ammissione nelle scuole di ostetricia e' fissato ad anni 30.