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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2721/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2721/2022 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di decisione del 10 febbraio 2025,
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Francesca Vinci ed elettivamente domiciliato presso lo
[...]
studio di quest'ultima in Lecce Via Torquato Tasso n. 45 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada ed in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Antonino La Piana ed elettivamente domiciliato presso lo studio idi quest'ultimo in Catania,
via Stellata n.13, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 febbraio 2025 le parti hanno precisato come in verbale.
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale nella sua qualità di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, formulando le seguenti domande “a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
di colore scuro che ha invaso la corsia di percorrenza dell'attore, indicato nella narrativa del presente
atto; b) per l'effetto condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore che si quantificano
prudenzialmente nella misura di € 569.164,00 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà
accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino
all'effettivo soddisfo;
c) per l'effetto condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di tutte le spese e competenze del
presente giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice anticipataria, oltre
forfetario, IVA e CPA come per legge.”.
L'attore deduceva, in sintesi e per quanto qui interessa, che in data 18.08.2013 alle ore 23.50
circa mentre transitava lungo la Strada Provinciale 13 - proveniente da Sigonella e in direzione Motta
Sant'Anastasia - alla guida della vettura modello Renault Clio tg. CP449VE, di proprietà di
[...]
, un'autovettura di colore scuro proveniente ad alta velocità dall'opposto senso di marcia CP_4
invadeva la sua corsia di percorrenza, in tal modo costringendolo a sterzare bruscamente per evitare l'impatto frontale con il veicolo;
a causa della improvvisa manovra l'autovettura condotta dall'attore finiva rovinosamente contro il muro esterno di un'abitazione privata che ne arrestava la corsa.
pagina 2 di 11 A seguito dell'occorso sinistro il conducente dell'autovettura che aveva effettuato l'invasione di corsia non si fermava per prestare soccorso e si allontanava immediatamente dal luogo del fatto;
l'autovettura alla cui guida vi era riportava ingenti danni e lo stesso Parte_1
conducente veniva tempestivamente trasportato presso l'ospedale Garibaldi centro di Catania per le numerose e gravi lesioni subite.
L'attore eccepiva, quindi, l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura di colore scuro per violazione dell'art. 143 del Codice della strada stante l'invasione dell'altrui carreggiata.
Essendo rimasto non identificato il veicolo asseritamente ritenuto responsabile del predetto sinistro l'odierno attore citava nel presente giudizio la – Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada ai sensi dell'art. 283 cod. ass.
Si costituiva quindi la quale eccepiva preliminarmente il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva in capo alla stessa, stante la carenza di argomentazioni e allegazioni fornite da parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del conducente del veicolo non identificato.
Rilevava peraltro il contrasto sussistente tra la dinamica del sinistro riportata nella richiesta di risarcimento danni e nella istanza di negoziazione assistita avanzate dall'odierno attore in via stragiudiziale e la descrizione dei fatti invece proposta in seno all'atto di citazione nel presente giudizio;
riteneva pertanto che il sinistro fosse stato causato in via autonoma dall'attore a causa di una manovra imprudente e negligente.
In ogni caso la convenuta contestava nel quantum la richiesta risarcitoria formulata da controparte.
Alla prima udienza di comparizione del 15.05.2022 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e alla successiva udienza del pagina 3 di 11 27.02.2023 ammetteva i mezzi istruttori articolati da entrambe le parti;
all'udienza del 15.05.2024 le parti concordemente rinunciavano alla escussione della teste . Testimone_1
All'esito della predetta attività istruttoria, con ordinanza del 20.05.2024, veniva disposta la chiesta consulenza tecnica, nominando inizialmente la dott.ssa , poi sostituita dalla Persona_1
dott.ssa al fine di: 1) descrivere - previa consultazione degli atti e dei documenti Persona_2
medici eventualmente in possesso dei contendenti ed esame clinico della persona lesa - natura ed entità
delle lesioni riportate da verificando se esse siano logicamente riconducibili Parte_1
al sinistro per cui è causa così come descritto in atti, descrivendo altresì la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni, e precisando ancora se esse possano ritenersi ormai stabilizzate ovvero se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento (in tale ultimo caso indicando se si ritenga utile procedere a nuovo esame ed in quale data); 2) determinare la durata dell'invalidità
temporanea assoluta e di quella parziale, indicandone in questo ultimo caso la misura;
3.1) descrivere
(ove sussistano) gli esiti di carattere permanente, valutando anche quale incidenza essi abbiano in rapporto alla salute del periziando, intesa in senso comprensivo non solo della integrità psico-fisica della persona ma anche del suo normale relazionarsi col mondo, del suo stato di benessere in relazione alle consuete attività, anche soltanto potenziali (es. ricreative, culturali etc.); 3.2) quantificare tale permanente incidenza in percentuale avendo come parametro di riferimento la salute in sé e per sé
considerata secondo le connotazioni concettuali sopra riferite e precisando comunque a quali criteri medico.legali (barème) si farà riferimento per tale liquidazione: tenga conto il c.t.u., nel determinare la chiesta percentuale, dell'età dell'infortunato al momento del sinistro e degli eventuali precedenti morbosi o traumatici interessanti la sua validità (sempre in rapporto alla data dell'incidente); 3.3.) ove tali postumi siano basati su sofferenze soggettive e non oggettivamente apprezzabili dica il c.t.u. se le stesse siano comunque logicamente presumibili e giustificabili in base alle menomazioni effettivamente ed oggettivamente apprezzate;
4) verificare se i postumi eventualmente accertati siano tali da comportare un sensibile pregiudizio sull'attività di lavoro specificamente svolta dall'infortunato, in pagina 4 di 11 termini di minore produttività o anche di maggiore sforzo e fatica lavorativa (c.d. cenestesi lavorativa)
e se e in che misura tale pregiudizio si ritenga economicamente apprezzabile;
5) indicare l'entità ed il costo delle cure mediche sostenute e di quelle eventualmente ancora da sostenere, limitatamente a quelle che si ritengano effettivamente necessarie”.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 10.02.2025 ove le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
La domanda attorea, in quanto infondata, merita di essere rigettata.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati è normativamente previsto l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ex art. 283, comma 1 lett. a), d.lgs. n.
209/2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, anche quando gli stessi rimangono sconosciuti.
L'accesso alla tutela risarcitoria offerta dal suddetto Fondo è ancorato ad un onere probatorio particolarmente rigoroso posto in capo al soggetto danneggiato, vista l'impossibilità per il Fondo
convenuto di difendersi su un fatto asseritamente verificatosi – al quale non ha partecipato e del quale non conosce la dinamica – e al fine di evitare frodi assicurative. Per tali ragioni spetta al danneggiato,
per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità
alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. ord. n. 10540/2023).
Ne consegue quindi che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei
P confronti del Fondo di Garanzia per Vittime della Strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. a),
ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di pagina 5 di 11 un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore,
abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (cass. sent. n.15367/2011).
Occorre peraltro evidenziare che per evitare automatismi risarcitori l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n.
23434/2014).
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente - tener conto delle modalità
con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda ( Cass. sent.
n. 3019/2016).
Compendiati così i parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento, va adesso esaminata la fattispecie concreta.
pagina 6 di 11 Secondo la ricostruzione fornita in seno all'atto di citazione, in data Parte_1
18.08.2013, trovandosi alla guida della vettura modello Renault Clio tg. CP449VE lungo la Strada
Provinciale 13 in direzione Motta Sant'Anastasia, è stato coinvolto in un sinistro stradale allorquando,
per evitare la collisione con un'altra autovettura di colore scuro che proveniente ad alta velocità dal senso di marcia opposto invadeva la sua carreggiata, ha dovuto sterzare bruscamente, andando ad urtare contro il muro esterno di un'abitazione privata.
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada – tenuto conto del citato onere probatorio posto in capo al danneggiato – l'attore è tenuto a dimostrare da un lato l'attribuibilità del sinistro verificatosi alla condotta colposa o dolosa del conducente dell'autovettura non identificata e dall'altro che il suddetto veicolo sia rimasto sconosciuto.
Invero sotto il primo profilo la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore non ha trovato conferma nella documentazione presente agli atti e nell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Ed infatti dalla valutazione combinata degli elementi probatori acquisiti – in particolare la versione dei fatti offerta dall'attore unitamente alle dichiarazioni rese dalla teste e Testimone_2
alla relazione di incidente redatta dalle Forze dell'Ordine giunte sul luogo del sinistro – sono emerse una serie di criticità.
Anzitutto, la stessa convenuta ha evidenziato – sin dal primo atto Controparte_1
difensivo – la contraddittorietà sussistente tra le diverse descrizioni del fatto storico fornite da parte attrice. Ed infatti nella richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dall'attore alla suddetta compagnia assicurativa in data 3.11.2015 e parimenti nell'istanza di negoziazione assistita si faceva espresso riferimento ad un presunto investimento tra le due autovetture, al contrario di quanto asserito poi in sede di atto di citazione ove si è esclusa una collisione tra i veicoli (anzi la sterzata improvvisa che ha poi determinato l'urto sarebbe stata necessaria proprio per evitare lo scontro frontale).
pagina 7 di 11 Invero tale argomentazione non risulta condivisibile atteso che nella suddetta raccomandata sebbene si parli espressamente di un investimento (“improvvisamente veniva investito da un'auto di
colore scuro”), proseguendo nella narrazione dei fatti emerge una piena corrispondenza rispetto a quanto affermato dall'attore nell'odierno giudizio, ossia l'assenza di una collisione tra i veicoli coinvolti (“a causa di tale improvvisa invasione di corsia, il sig. effettuava una repentina Pt_1
manovra verso destra al fine di evitare l'impatto frontale e perdeva il controllo della vettura”).
Tuttavia la dinamica del sinistro secondo la ricostruzione offerta dall'attore non ha comunque trovato riscontro oggettivo negli altri elementi probatori acquisiti.
In primo luogo la relazione di incidente redatta dai Carabinieri di Paternò sopraggiunti sul luogo poco dopo il verificarsi dell'incidente ha accertato che “il veicolo “A” percorreva la S.P. 13
proveniente da Sigonella con direzione di marcia Motta Sant'Anastasia quando, giunto all'altezza del
civico nr. 102, per cause non potute accertare, perdeva il controllo del proprio mezzo, invadeva la
corsia opposta e andava ad impattare violentemente contro un muro di recinzione di pertinenza
privata, che ne arrestava la corsa” ed ancora che “a causa del sinistro, il veicolo aveva provocato la
rottura con conseguente spostamento del muro in cemento armato, per una lunghezza di 05 metri circa
dell'abitazione di e la rottura del muretto in cemento con annessa cancellata in ferro Parte_3
per una lunghezza di 03 metri circa, di proprietà del signor , non meglio identificato”. Parte_4
In tal modo gli operanti giunti sul luogo del sinistro hanno rilevato da un lato l'assenza di elementi dai quali desumere il coinvolgimento di un altro veicolo nonché di tracce di frenata interessanti gli pneumatici dell'autovettura condotta da e dall'altro il Parte_1
violento impatto verificatosi tra il veicolo e il muro di recinzione, tale addirittura da determinare la rottura di muretti in cemento e di una cancellata di ferro, rispettivamente per una lunghezza di circa 5
metri e 3 metri.
Proprio dall'esame dei rilievi effettuati dalle FF.OO. e dalla descrizione del luogo dell'incidente emerge come un impatto di tale portata – escludendo la collisione con altri veicoli – risulta pagina 8 di 11 difficilmente riconducibile ad una sterzata – per quanto brusca e improvvisa – effettuata da un veicolo che procedeva ad una velocità moderata, che certamente avrebbe consentito al conducente di mantenere il controllo dell'autovettura.
Al contrario il violento urto sulle mura di recinzione e gli ingenti danni conseguentemente verificatisi denotano che la manovra sia stata eseguita ad una velocità sostenuta in grado di provocare –
una volta avvenuto l'urto con il muro di recinzione – non solo l'arresto della vettura, ma addirittura lo sfondamento del muro in cemento.
Al fine della ricostruzione della dinamica dell'incidente non soccorre neanche la deposizione della teste , la cui presenza sul luogo del sinistro e la cui conoscenza dei fatti sono da Testimone_2
ritenersi dubbie alla luce delle incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni rese.
La teste infatti ha dichiarato (cfr. verbale udienza 22/11/2023) di aver assistito all'incidente perché il giorno del sinistro procedeva a bordo della sua autovettura subito dietro quella dell'attore. Ed
in particolare asseriva di aver visto una autovettura – modello SUV – proveniente dal senso di marcia opposto con gli abbaglianti accesi invadere la loro corsia e costringere l'attore a sterzare bruscamente con conseguente forte impatto su un muro di recinzione.
Sebbene la versione dei fatti, così come descritta, risulti corrispondente a quella fornita nell'atto di citazione, la dichiarazione resa dalla teste non appare del tutto convincente.
Ed infatti la teste nel ripercorrere il sinistro – espressamente interrogata sul punto – ha affermato che, a seguito dell'immediato rientro dell'autovettura non identificata nella propria corsia di marcia, non ha dovuto effettuare alcuna manovra di emergenza.
Tuttavia risulta assai difficile credere che a fronte dell'arrivo di un SUV ad alta velocità con gli abbaglianti accesi lungo una strada buia e a seguito della brusca sterzata effettuata dal conducente della autovettura che la precedeva – la quale ha portato ad invadere totalmente la corsia di marcia opposta e il conseguente violento impatto sul muro di recinzione – la conducente dell'autovettura che transitava pagina 9 di 11 dietro e che ha assistito a tutte le fasi del sinistro non abbia dovuto effettuare alcuna manovra d'emergenza né quantomeno una brusca frenata.
Ancora, come è pacifico negli atti di causa, nel rapporto di incidente stradale redatto dai
Carabinieri di Paternò risulta che tra gli astanti non vi erano persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. E ancor di più al momento della richiesta di risarcimento dei danni inoltrata alla compagnia assicurativa il nominativo della teste – di certa conoscenza Testimone_2
dell'attore stante la condivisione della residenza presso lo stesso immobile e la precedente relazione esistente tra i due – non era stato indicato, essendo stata designata solo la teste , la quale Testimone_1
non è stata tuttavia sentita nel presente giudizio a seguito di espressa rinuncia formulata dai difensori stante le gravi condizioni di salute in cui la stessa versa.
Alla luce di quanto detto in conclusione può affermarsi che nel presente giudizio non è stato dato idoneo riscontro probatorio all'evento storico dell'incidente, alla sua dinamica e al suo nesso di causalità materiale rispetto all'eventuale condotta incauta e negligente del conducente dell'autovettura rimasta non identificata
A ciò si aggiunge che anche sotto il secondo profilo probatorio, attinente alla identificazione del soggetto danneggiante, l'attore non ha fornito adeguata prova.
Ed infatti è vero che la mancata presentazione della denuncia o querela nei confronti di ignoti non può certamente portare ad un automatico rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma è altrettanto vero che la stessa rappresenta comunque un elemento valutabile dal giudice in ordine all'accertamento della verificazione dell'asserito sinistro.
Peraltro l'assenza della querela unitamente alla richiesta risarcitoria inoltrata a distanza di due anni rispetto alla data del sinistro – priva dell'indicazione dell'unica teste sentita nel presente giudizio che ha assistito al sinistro – e l'avvio del suddetto giudizio solo dopo parecchi anni costituiscono ulteriori elementi da valutare nel quadro probatorio, il quale allo stato non è idoneo a chiarire le pagina 10 di 11 concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo,
rimasto non indentificato.
Alla luce di tutto ciò, dunque, può affermarsi che l'attore non abbia fornito una prova sufficientemente convincente della dinamica del sinistro e della responsabilità del veicolo non identificato e pertanto la domanda risarcitoria va rigettata in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato per legittimare l'intervento del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada in caso di sinistri stradali causati da veicoli sconosciuti.
Le spese di lite, come liquidate nel dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro nella qualità di Impresa Parte_1 Controparte_1
designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, disattesa ogni ulteriore istanza, così
provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta,
liquidate in complessivi € 6616.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 6 ottobre 2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio IN
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio IN pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2721/2022 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di decisione del 10 febbraio 2025,
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Monica Francesca Vinci ed elettivamente domiciliato presso lo
[...]
studio di quest'ultima in Lecce Via Torquato Tasso n. 45 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
nella qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada ed in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Antonino La Piana ed elettivamente domiciliato presso lo studio idi quest'ultimo in Catania,
via Stellata n.13, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 febbraio 2025 le parti hanno precisato come in verbale.
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale nella sua qualità di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, formulando le seguenti domande “a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
di colore scuro che ha invaso la corsia di percorrenza dell'attore, indicato nella narrativa del presente
atto; b) per l'effetto condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore che si quantificano
prudenzialmente nella misura di € 569.164,00 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà
accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro fino
all'effettivo soddisfo;
c) per l'effetto condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di tutte le spese e competenze del
presente giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice anticipataria, oltre
forfetario, IVA e CPA come per legge.”.
L'attore deduceva, in sintesi e per quanto qui interessa, che in data 18.08.2013 alle ore 23.50
circa mentre transitava lungo la Strada Provinciale 13 - proveniente da Sigonella e in direzione Motta
Sant'Anastasia - alla guida della vettura modello Renault Clio tg. CP449VE, di proprietà di
[...]
, un'autovettura di colore scuro proveniente ad alta velocità dall'opposto senso di marcia CP_4
invadeva la sua corsia di percorrenza, in tal modo costringendolo a sterzare bruscamente per evitare l'impatto frontale con il veicolo;
a causa della improvvisa manovra l'autovettura condotta dall'attore finiva rovinosamente contro il muro esterno di un'abitazione privata che ne arrestava la corsa.
pagina 2 di 11 A seguito dell'occorso sinistro il conducente dell'autovettura che aveva effettuato l'invasione di corsia non si fermava per prestare soccorso e si allontanava immediatamente dal luogo del fatto;
l'autovettura alla cui guida vi era riportava ingenti danni e lo stesso Parte_1
conducente veniva tempestivamente trasportato presso l'ospedale Garibaldi centro di Catania per le numerose e gravi lesioni subite.
L'attore eccepiva, quindi, l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente dell'autovettura di colore scuro per violazione dell'art. 143 del Codice della strada stante l'invasione dell'altrui carreggiata.
Essendo rimasto non identificato il veicolo asseritamente ritenuto responsabile del predetto sinistro l'odierno attore citava nel presente giudizio la – Fondo di Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada ai sensi dell'art. 283 cod. ass.
Si costituiva quindi la quale eccepiva preliminarmente il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva in capo alla stessa, stante la carenza di argomentazioni e allegazioni fornite da parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del conducente del veicolo non identificato.
Rilevava peraltro il contrasto sussistente tra la dinamica del sinistro riportata nella richiesta di risarcimento danni e nella istanza di negoziazione assistita avanzate dall'odierno attore in via stragiudiziale e la descrizione dei fatti invece proposta in seno all'atto di citazione nel presente giudizio;
riteneva pertanto che il sinistro fosse stato causato in via autonoma dall'attore a causa di una manovra imprudente e negligente.
In ogni caso la convenuta contestava nel quantum la richiesta risarcitoria formulata da controparte.
Alla prima udienza di comparizione del 15.05.2022 il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e alla successiva udienza del pagina 3 di 11 27.02.2023 ammetteva i mezzi istruttori articolati da entrambe le parti;
all'udienza del 15.05.2024 le parti concordemente rinunciavano alla escussione della teste . Testimone_1
All'esito della predetta attività istruttoria, con ordinanza del 20.05.2024, veniva disposta la chiesta consulenza tecnica, nominando inizialmente la dott.ssa , poi sostituita dalla Persona_1
dott.ssa al fine di: 1) descrivere - previa consultazione degli atti e dei documenti Persona_2
medici eventualmente in possesso dei contendenti ed esame clinico della persona lesa - natura ed entità
delle lesioni riportate da verificando se esse siano logicamente riconducibili Parte_1
al sinistro per cui è causa così come descritto in atti, descrivendo altresì la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni, e precisando ancora se esse possano ritenersi ormai stabilizzate ovvero se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento (in tale ultimo caso indicando se si ritenga utile procedere a nuovo esame ed in quale data); 2) determinare la durata dell'invalidità
temporanea assoluta e di quella parziale, indicandone in questo ultimo caso la misura;
3.1) descrivere
(ove sussistano) gli esiti di carattere permanente, valutando anche quale incidenza essi abbiano in rapporto alla salute del periziando, intesa in senso comprensivo non solo della integrità psico-fisica della persona ma anche del suo normale relazionarsi col mondo, del suo stato di benessere in relazione alle consuete attività, anche soltanto potenziali (es. ricreative, culturali etc.); 3.2) quantificare tale permanente incidenza in percentuale avendo come parametro di riferimento la salute in sé e per sé
considerata secondo le connotazioni concettuali sopra riferite e precisando comunque a quali criteri medico.legali (barème) si farà riferimento per tale liquidazione: tenga conto il c.t.u., nel determinare la chiesta percentuale, dell'età dell'infortunato al momento del sinistro e degli eventuali precedenti morbosi o traumatici interessanti la sua validità (sempre in rapporto alla data dell'incidente); 3.3.) ove tali postumi siano basati su sofferenze soggettive e non oggettivamente apprezzabili dica il c.t.u. se le stesse siano comunque logicamente presumibili e giustificabili in base alle menomazioni effettivamente ed oggettivamente apprezzate;
4) verificare se i postumi eventualmente accertati siano tali da comportare un sensibile pregiudizio sull'attività di lavoro specificamente svolta dall'infortunato, in pagina 4 di 11 termini di minore produttività o anche di maggiore sforzo e fatica lavorativa (c.d. cenestesi lavorativa)
e se e in che misura tale pregiudizio si ritenga economicamente apprezzabile;
5) indicare l'entità ed il costo delle cure mediche sostenute e di quelle eventualmente ancora da sostenere, limitatamente a quelle che si ritengano effettivamente necessarie”.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 10.02.2025 ove le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice, trattenuta la causa in decisione, ha assegnato alle parti i termini di legge ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN DIRITTO
La domanda attorea, in quanto infondata, merita di essere rigettata.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati è normativamente previsto l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (ex art. 283, comma 1 lett. a), d.lgs. n.
209/2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, anche quando gli stessi rimangono sconosciuti.
L'accesso alla tutela risarcitoria offerta dal suddetto Fondo è ancorato ad un onere probatorio particolarmente rigoroso posto in capo al soggetto danneggiato, vista l'impossibilità per il Fondo
convenuto di difendersi su un fatto asseritamente verificatosi – al quale non ha partecipato e del quale non conosce la dinamica – e al fine di evitare frodi assicurative. Per tali ragioni spetta al danneggiato,
per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità
alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. ord. n. 10540/2023).
Ne consegue quindi che il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei
P confronti del Fondo di Garanzia per Vittime della Strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (L. 24 dicembre 1969 n. 990, art. 19, comma 1, lett. a),
ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di pagina 5 di 11 un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore,
abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (cass. sent. n.15367/2011).
Occorre peraltro evidenziare che per evitare automatismi risarcitori l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n.
23434/2014).
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente - tener conto delle modalità
con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda ( Cass. sent.
n. 3019/2016).
Compendiati così i parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento, va adesso esaminata la fattispecie concreta.
pagina 6 di 11 Secondo la ricostruzione fornita in seno all'atto di citazione, in data Parte_1
18.08.2013, trovandosi alla guida della vettura modello Renault Clio tg. CP449VE lungo la Strada
Provinciale 13 in direzione Motta Sant'Anastasia, è stato coinvolto in un sinistro stradale allorquando,
per evitare la collisione con un'altra autovettura di colore scuro che proveniente ad alta velocità dal senso di marcia opposto invadeva la sua carreggiata, ha dovuto sterzare bruscamente, andando ad urtare contro il muro esterno di un'abitazione privata.
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da parte del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada – tenuto conto del citato onere probatorio posto in capo al danneggiato – l'attore è tenuto a dimostrare da un lato l'attribuibilità del sinistro verificatosi alla condotta colposa o dolosa del conducente dell'autovettura non identificata e dall'altro che il suddetto veicolo sia rimasto sconosciuto.
Invero sotto il primo profilo la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore non ha trovato conferma nella documentazione presente agli atti e nell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Ed infatti dalla valutazione combinata degli elementi probatori acquisiti – in particolare la versione dei fatti offerta dall'attore unitamente alle dichiarazioni rese dalla teste e Testimone_2
alla relazione di incidente redatta dalle Forze dell'Ordine giunte sul luogo del sinistro – sono emerse una serie di criticità.
Anzitutto, la stessa convenuta ha evidenziato – sin dal primo atto Controparte_1
difensivo – la contraddittorietà sussistente tra le diverse descrizioni del fatto storico fornite da parte attrice. Ed infatti nella richiesta di risarcimento dei danni inoltrata dall'attore alla suddetta compagnia assicurativa in data 3.11.2015 e parimenti nell'istanza di negoziazione assistita si faceva espresso riferimento ad un presunto investimento tra le due autovetture, al contrario di quanto asserito poi in sede di atto di citazione ove si è esclusa una collisione tra i veicoli (anzi la sterzata improvvisa che ha poi determinato l'urto sarebbe stata necessaria proprio per evitare lo scontro frontale).
pagina 7 di 11 Invero tale argomentazione non risulta condivisibile atteso che nella suddetta raccomandata sebbene si parli espressamente di un investimento (“improvvisamente veniva investito da un'auto di
colore scuro”), proseguendo nella narrazione dei fatti emerge una piena corrispondenza rispetto a quanto affermato dall'attore nell'odierno giudizio, ossia l'assenza di una collisione tra i veicoli coinvolti (“a causa di tale improvvisa invasione di corsia, il sig. effettuava una repentina Pt_1
manovra verso destra al fine di evitare l'impatto frontale e perdeva il controllo della vettura”).
Tuttavia la dinamica del sinistro secondo la ricostruzione offerta dall'attore non ha comunque trovato riscontro oggettivo negli altri elementi probatori acquisiti.
In primo luogo la relazione di incidente redatta dai Carabinieri di Paternò sopraggiunti sul luogo poco dopo il verificarsi dell'incidente ha accertato che “il veicolo “A” percorreva la S.P. 13
proveniente da Sigonella con direzione di marcia Motta Sant'Anastasia quando, giunto all'altezza del
civico nr. 102, per cause non potute accertare, perdeva il controllo del proprio mezzo, invadeva la
corsia opposta e andava ad impattare violentemente contro un muro di recinzione di pertinenza
privata, che ne arrestava la corsa” ed ancora che “a causa del sinistro, il veicolo aveva provocato la
rottura con conseguente spostamento del muro in cemento armato, per una lunghezza di 05 metri circa
dell'abitazione di e la rottura del muretto in cemento con annessa cancellata in ferro Parte_3
per una lunghezza di 03 metri circa, di proprietà del signor , non meglio identificato”. Parte_4
In tal modo gli operanti giunti sul luogo del sinistro hanno rilevato da un lato l'assenza di elementi dai quali desumere il coinvolgimento di un altro veicolo nonché di tracce di frenata interessanti gli pneumatici dell'autovettura condotta da e dall'altro il Parte_1
violento impatto verificatosi tra il veicolo e il muro di recinzione, tale addirittura da determinare la rottura di muretti in cemento e di una cancellata di ferro, rispettivamente per una lunghezza di circa 5
metri e 3 metri.
Proprio dall'esame dei rilievi effettuati dalle FF.OO. e dalla descrizione del luogo dell'incidente emerge come un impatto di tale portata – escludendo la collisione con altri veicoli – risulta pagina 8 di 11 difficilmente riconducibile ad una sterzata – per quanto brusca e improvvisa – effettuata da un veicolo che procedeva ad una velocità moderata, che certamente avrebbe consentito al conducente di mantenere il controllo dell'autovettura.
Al contrario il violento urto sulle mura di recinzione e gli ingenti danni conseguentemente verificatisi denotano che la manovra sia stata eseguita ad una velocità sostenuta in grado di provocare –
una volta avvenuto l'urto con il muro di recinzione – non solo l'arresto della vettura, ma addirittura lo sfondamento del muro in cemento.
Al fine della ricostruzione della dinamica dell'incidente non soccorre neanche la deposizione della teste , la cui presenza sul luogo del sinistro e la cui conoscenza dei fatti sono da Testimone_2
ritenersi dubbie alla luce delle incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni rese.
La teste infatti ha dichiarato (cfr. verbale udienza 22/11/2023) di aver assistito all'incidente perché il giorno del sinistro procedeva a bordo della sua autovettura subito dietro quella dell'attore. Ed
in particolare asseriva di aver visto una autovettura – modello SUV – proveniente dal senso di marcia opposto con gli abbaglianti accesi invadere la loro corsia e costringere l'attore a sterzare bruscamente con conseguente forte impatto su un muro di recinzione.
Sebbene la versione dei fatti, così come descritta, risulti corrispondente a quella fornita nell'atto di citazione, la dichiarazione resa dalla teste non appare del tutto convincente.
Ed infatti la teste nel ripercorrere il sinistro – espressamente interrogata sul punto – ha affermato che, a seguito dell'immediato rientro dell'autovettura non identificata nella propria corsia di marcia, non ha dovuto effettuare alcuna manovra di emergenza.
Tuttavia risulta assai difficile credere che a fronte dell'arrivo di un SUV ad alta velocità con gli abbaglianti accesi lungo una strada buia e a seguito della brusca sterzata effettuata dal conducente della autovettura che la precedeva – la quale ha portato ad invadere totalmente la corsia di marcia opposta e il conseguente violento impatto sul muro di recinzione – la conducente dell'autovettura che transitava pagina 9 di 11 dietro e che ha assistito a tutte le fasi del sinistro non abbia dovuto effettuare alcuna manovra d'emergenza né quantomeno una brusca frenata.
Ancora, come è pacifico negli atti di causa, nel rapporto di incidente stradale redatto dai
Carabinieri di Paternò risulta che tra gli astanti non vi erano persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. E ancor di più al momento della richiesta di risarcimento dei danni inoltrata alla compagnia assicurativa il nominativo della teste – di certa conoscenza Testimone_2
dell'attore stante la condivisione della residenza presso lo stesso immobile e la precedente relazione esistente tra i due – non era stato indicato, essendo stata designata solo la teste , la quale Testimone_1
non è stata tuttavia sentita nel presente giudizio a seguito di espressa rinuncia formulata dai difensori stante le gravi condizioni di salute in cui la stessa versa.
Alla luce di quanto detto in conclusione può affermarsi che nel presente giudizio non è stato dato idoneo riscontro probatorio all'evento storico dell'incidente, alla sua dinamica e al suo nesso di causalità materiale rispetto all'eventuale condotta incauta e negligente del conducente dell'autovettura rimasta non identificata
A ciò si aggiunge che anche sotto il secondo profilo probatorio, attinente alla identificazione del soggetto danneggiante, l'attore non ha fornito adeguata prova.
Ed infatti è vero che la mancata presentazione della denuncia o querela nei confronti di ignoti non può certamente portare ad un automatico rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma è altrettanto vero che la stessa rappresenta comunque un elemento valutabile dal giudice in ordine all'accertamento della verificazione dell'asserito sinistro.
Peraltro l'assenza della querela unitamente alla richiesta risarcitoria inoltrata a distanza di due anni rispetto alla data del sinistro – priva dell'indicazione dell'unica teste sentita nel presente giudizio che ha assistito al sinistro – e l'avvio del suddetto giudizio solo dopo parecchi anni costituiscono ulteriori elementi da valutare nel quadro probatorio, il quale allo stato non è idoneo a chiarire le pagina 10 di 11 concrete modalità del sinistro e l'effettivo coinvolgimento e la responsabilità di un altro veicolo,
rimasto non indentificato.
Alla luce di tutto ciò, dunque, può affermarsi che l'attore non abbia fornito una prova sufficientemente convincente della dinamica del sinistro e della responsabilità del veicolo non identificato e pertanto la domanda risarcitoria va rigettata in considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato per legittimare l'intervento del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada in caso di sinistri stradali causati da veicoli sconosciuti.
Le spese di lite, come liquidate nel dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro nella qualità di Impresa Parte_1 Controparte_1
designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, disattesa ogni ulteriore istanza, così
provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta,
liquidate in complessivi € 6616.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 6 ottobre 2025
Il Giudice Istruttore
Dott. Giorgio IN
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.ssa Giulia Pesce,
Magistrato Ordinario in Tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
Il Magistrato Affidatario
dott. Giorgio IN pagina 11 di 11