Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/03/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.9623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9623 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
17.12.2024, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Giancarlo Comune, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Assunta D'Agata, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, i procuratori costituiti chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 02.11.2023, Pt_1
, premesso che in data 08.10.2005 aveva contratto matrimonio in Napoli
[...]
Per_ (NA) con la SI.ra e che dalla loro unione erano nati tre figli, (nato CP_1 il 30.09.2006), (nata il [...]) e (nata il [...]) e che Per_2 Per_3 con decreto (n.12343/2022) emesso in data 28.11.2022 e pubblicato il 29.11.2022 questo tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi, deduceva che esso istante lavora come vigile urbano presso il Comune di Giugliano in Campania
(NA), percependo uno stipendio netto mensile di euro 1.800,00 circa, mentre la SI.ra pur risultando formalmente inoccupata, di fatto lavora, a volte CP_1 saltuariamente, altre volte continuativamente.
Rappresentava, inoltre, di essere proprietario di un appartamento adibito a casa coniugale sito in Casoria, pur gravando su tale immobile un mutuo bancario con una rata mensile pari ad euro 665,00, versata integralmente dall'odierno istante, oltre ad oneri condominiali per euro 50,00 mensili.
Esponeva, poi, che a decorrere dal mese di febbraio 2023 versava una rata mensile di euro 300,00 a titolo di canone locatizio per la conduzione in locazione di un monolocale.
Concludeva asserendo di non riuscire più a far fronte ai patti di separazione;
chiedeva, pertanto, la revisione dei predetti accordi o comunque la riduzione dell'assegno di mantenimento per i tre figli minori precedentemente stabilita, commisurata alle proprie concrete ed effettive possibilità economiche e tenuto conto della circostanza che la moglie attualmente percepisce direttamente dall'INPS gli assegni familiari al 50%.
2 Pertanto, chiedeva: -pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio;
- confermare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità stabilite dal Tribunale;
- stabilirsi che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale;
- assegnare la casa coniugale alla SI.ra ; - stabilirsi a CP_1 carico di esso istante un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio pari ad euro 200,00 (per complessivi euro 600,00 mensili) oppure, in via alternativa, nella misura ritenuta di giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Con decreto depositato in data 15.11.2023 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 06.03.2024, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'agenzia delle entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Nelle more, in data 01.12.2023 parte ricorrente depositava nota integrativa al piano genitoriale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa CP_1 di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2024, a mezzo della quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli minori, assegnare a sé la casa coniugale e confermarsi l'obbligo del SI. Pt_1 di corrispondere, per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 950,00 al mese, rigettando l'avversa domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La resistente deduceva, in primo luogo, come i figli, provati dalla separazione, avevano manifestato al padre il desiderio di non incontrarlo alla presenza della di lui compagna, ma il SI. , in spreto alle richieste dei figli, imponeva la Pt_1 presenza di quest'ultima e, a fronte della volontà dei minori di non incontrarlo più,
3 interrompeva ogni rapporto con gli stessi, disinteressandosi totalmente dei loro bisogni morali e materiali.
Circa l'avversa domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, la comparente deduceva come il finanziamento contratto dal marito per € 12.154,00, non era mai stato utilizzato per le eSIenze del precedente nucleo familiare e come il marito si fosse accollato le spese condominiali di tale SI.ra Persona_4
In merito al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, la resistente rilevava che lo stesso, con scadenza al 21.08.2023, era intestato ai genitori del
, recentemente scomparsi, e che negli estratti conto ex adverso esibiti non Pt_1 vi è traccia del versamento del rateo mensile. Specificava, poi, che nei predetti estratti conto mancava traccia del versamento del canone mensile (di euro 300,00) per la conduzione in locazione di un monolocale, presumendo che il , di Pt_1 fatto, vivesse insieme alla compagna presso l'abitazione di quest'ultima.
Rappresentava, altresì, che il marito mensilmente percepisce per i suoi tre figli l'assegno unico di € 306,00.
Quanto alle proprie capacità reddituali, la resistente esponeva che, in costanza di matrimonio, per una scelta condivisa col ricorrente, non aveva mai lavorato per dedicarsi completamente al menage familiare e alla cura dei figli, per poi reperire, successivamente alla separazione, un'occupazione presso la Cosan S.p.A. con contratto co.co.co. part-time, a rinnovo mensile, percependo uno stipendio variabile dai 500 ai 600 euro al mese, oltre ad incassare il 50% dell' assegno unico per i figli per € 335,09 e a possedere una quota del 20% della nuda proprietà dell'abitazione dei propri genitori.
All'udienza del 06.03.2024 il giudice delegato, all'esito dell'audizione dei coniugi e del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 26.03.2024, rinviava all'udienza dell'08.05.2024 per l'audizione dei minori, disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competenti.
All'udienza predetta, il giudice delegato, all'esito dell'audizione dei minori e del contraddittorio, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 09.05.2024,
4 qui di seguito integralmente trascritti:
5 Ritenute, infine, inammissibili le istanze istruttorie formulate essendo le indagini di polizia tributaria esplorative e la richiesta di ordine di esibizione irrilevante ai fini del decidere, rinviava la causa per la rimessione in decisione al collegio.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza di discussione, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
DOMANDA DI DIVORZIO
6 La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (n.12343/2022) emesso in data
28.11.2022 e pubblicato il 29.11.2022 ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Tanto premesso, rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non lo scioglimento come richiesto in ricorso in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione II, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi ai ministri di culto, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciata la cessazione degli effetti civili e non lo scioglimento.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: Parte_2
Relativamente all'affidamento delle figlie minori (nata il [...]) e Per_2
(nata il [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza Per_3 della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a
7 ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per le minori, tale da ostacolare l'affido delle stesse ad entrambi i genitori, potendo l'assenza di rapporti padre/figlie, le difficoltà comunicative e i comportamenti paterni incidere, al più, sulle modalità di esplicazione del diritto di visita, non essendo di gravità tale da giustificare un affido monogenitoriale.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso delle minori e , come peraltro già previsto in via Per_2 Per_3 provvisoria giusta ordinanza depositata in data 09.05.2024.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per le minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata delle minori, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale e Per_2 Per_3 hanno sempre vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione delle minori stesse. Per_ Nulla deve disporsi, invece, in ordine al regime di affido del figlio , in quanto lo stesso è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, avendo compiuto il diciottesimo anno di età in data 30.09.2024.
8 DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con le figlie minori e , osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai Per_2 Per_3 minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figli deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
Considerata l'età delle minori, ormai capaci di autodeterminarsi, si lascia alla libera determinazione delle stesse ogni decisione in ordina all'an ed al quomodo dei rapporti con il padre. Per_ Nulla deve disporsi, invece, in ordine al diritto di visita del padre con il figlio , essendo lo stesso divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla resistente, genitore collocatario delle figlie minori e Per_2
Per_
e convivente con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_3 autosufficiente.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in Casoria (NA) in via Europa n. 35, è Per_ tutt'ora abitata dalla resistente unitamente ai figli (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), e (entrambe minorenni), con la Per_2 Per_3 conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla SI.ra CP_1
9 ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre in favore Per_ delle figlie minori e e del figlio , maggiorenne ma non Per_2 Per_3 economicamente autosufficiente, conviventi con la madre, il tribunale osserva quanto segue.
Parte ricorrente chiedeva ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione ad euro 600,00 mensili in ragione delle ridotte capacità economiche, mentre parte resistente chiedeva la conferma dell'importo concordato in sede di separazione per euro 950,00 mensili.
Rileva il Tribunale come le novità dedotte dal ricorrente per giustificare la riduzione di quanto concordato in sede di separazione, sono rappresentate dall'essere lo stesso gravato dal mutuo sulla casa coniugale, oltre ai relativi oneri condominiali,
e dalla rata mensile di euro 300,00 corrisposta a titolo di canone locatizio per la conduzione in locazione di un monolocale, nonché dalla circostanza che la moglie percepisce direttamente dall'INPS gli assegni familiari al 50%.
Ad avviso del tribunale non si tratta di novità tali da incidere in maniera rilevante sul complessivo assetto concordato dalle parti in sede di separazione poco più di tre anni fa, e senza differenze di rilievo sul piano reddituale, pur dovendosi tuttavia considerare – quale elemento SInificativo sul piano delle entrate economiche - la circostanza che il SI. percepisce allo stato a titolo di assegno INPS per i Pt_1 minori circa 300,00 a fronte dei circa 750,00 percepiti all'epoca della separazione.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle eSIenze dei figli, del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2022) e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare della situazione reddituale del ricorrente, il quale, in ottemperanza all'ordinanza depositata in data 09.05.2024, in data
12.11.2024 ha depositato, oltre agli estratti conto, le buste paga da gennaio ad ottobre 2024, dalle quali risulta un reddito netto variabile da euro 1.485 ad euro
682,36 (nel mese di ottobre 2024), nonché della diminuzione dell'importo percepito a titolo di assegno unico INPS dal ricorrente, considerato – inoltre - che anche l'assegnazione della casa coniugale va valutata ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, si ritiene congruo porre a carico del SI. Per_
l'obbligo di corrispondere alla a titolo di mantenimento dei figli , Pt_1 CP_1
e un assegno mensile pari ad euro 750,00 (euro 250,00 per Per_2 Per_3
10 ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già statuito in via provvisoria (cfr. ordinanza depositata in data 09.05.2024), come già previsto con i provvedimenti provvisori.
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla SI.ra CP_1
, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente
[...] bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alle spese straordinarie, salvo diverso accordo tra i coniugi, le stesse vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, con contribuzione da parte di ciascun genitore nella misura del 50%.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e (c.f.: C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...] - Atto n. 70, Parte II, Serie C.F._2
A, Sezione V, anno 2005 – celebrato in Napoli (NA) l'08.10.2005;
- dispone l'affido condiviso delle figlie minori (nata il [...]) e Per_2 Per_3
(nata il [...]), con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- assegna la casa familiare sita in Casoria (NA), alla via Europa n. 35, alla SI.ra
; CP_1
-pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore della SI.ra Parte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 750,00 (euro 250,00 per CP_1 ciascun figlio) a titolo di mantenimento delle figlie minori e e del Per_2 Per_3
Per_ figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle
11 spese straordinarie nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv.
Assunta D'Agata ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
Così deciso, in camera di conSIlio.
Aversa, 12.3.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
12