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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3486 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
20/01/1987, rappresentato e difeso dall'avv. GALLO MARIANGELA, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI : come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/03/2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver ricevuto in data 13.2.2023 avviso di addebito n. 32820190003215271000 con cui si richiedeva il pagamento della somma di €. 7.303,53, per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. relativi agli anni 2012, 2013, 2014, per iscrizione alla gestione artigiani.
Tanto premesso, faceva rilevare:
- l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione separata dell' ; CP_1
- la prescrizione quinquennale del credito;
Il ricorrente si è, quindi, rivolto al Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro di primo grado, chiedendo l'accertamento dell'infondatezza della pretesa avanzata dall in merito al versamento dei contributi alla Gestione Separata, in CP_1 relazione al reddito dal medesimo percepito nell'anno oggetto del presente ricorso, nell'esercizio dell'attività di libero professionista nonché di ogni ed eventuale
1 ulteriore atto presupposto e/o successivo, con declaratoria di non debenza dei contributi pretesi dall' a carico del ricorrente, comprese le sanzioni applicate. CP_1
L' convenuto si è costituito in giudizio, sostenendo la legittimità della sua CP_1 pretesa di iscrivere il ricorrente alla Gestione Separata, in considerazione del fatto che, nell'anno in questione, lo stesso non aveva effettuato versamenti contributivi per i redditi derivanti dall'attività libero professionale. Istruita la causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa con il deposito della presente sentenza.
*** Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra. Ritiene il Tribunale che la tesi del professionista vada condivisa, sicché l'eccezione di prescrizione è fondata. A norma dell'art. 3 co. 9 lettera a) l.
8.8.1995 n. 335, infatti, i contributi di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in dieci anni ma, a decorrere dall'1.1.1996, tale termine è ridotto a cinque anni. Nel caso in esame, trattandosi di contributi relativi all'anno 2008, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Indiscussa essendo la natura quinquennale della prescrizione, l si difende sul CP_1 punto assumendo di aver potuto azionare il proprio credito soltanto nel momento in cui il reddito (da lavoro autonomo) del professionista assicurato è divenuto definitivo in quanto accertato dall'Amministrazione Finanziaria, ovvero in quanto risultano scaduti i termini entro i quali tale amministrazione può eseguire l'accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero del quinto anno in caso di dichiarazione omessa o nulla ai sensi dell'art. 43 DPR n. 600/1973). La tesi non è condivisibile. Invero, quanto all'individuazione del dies a quo da cui deve farsi decorrere il detto termine, in precedenti pronunce questo giudice aveva condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, il detto termine, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2935 c.c. – secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con riferimento peraltro alla sola possibilità legale e non anche materiale di esercitare il diritto – decorre dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché solo in quel momento l era posto in condizione di conoscere l'esistenza CP_1 dell'attività lavorativa e del credito da riscuotere: cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7836 (ordinanza).
Occorre, tuttavia, prendere atto che tale orientamento è stato poi contraddetto da una più recente pronuncia della S.C. che, in una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame, ha affermato l'opposto principio, statuendo tra l'altro quanto
2 segue: “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi 'a percentuale', il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29.5.2017 n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui 'i singoli contributi dovevano essere versati' (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18 co. 4 d.l.vo 9.7.1997 n. 241, secondo cui 'i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestione amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi'. (…) La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass.
4.2.2011 n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. (…) Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una mera difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. (…) Vale dunque la consolidata regola secondo cui 'l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non risulta l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento' (Cass. 26.5.2015 n. 10828, Cass.
6.10.2014 n. 21026)”: in tal senso, cfr. Cass. 31.10.2018 n. 27950. Ebbene, ritiene questo giudice di dovere prestare ora adesione al più recente orientamento della S.C., anche in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità. Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, e che qui si intende ribadire, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo"
3 (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020;
Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, n.7254). Dunque, il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa, ossia dal giorno in cui andava versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, nella specie il giorno 16 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la omessa contribuzione.
Nella specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 16.6.2017, quale giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo dei redditi prodotti nell'anno 2012, a norma dell'art. 17 co. 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435 nel testo vigente ratione temporis. Allo stesso modo, il termine ha iniziato a decorrere dal 16.6.2018 per i redditi dell'anno 2013 e dal 16.6.2019 per i redditi 2014. Tardiva si rivela allora la richiesta stragiudiziale di versamento dei contributi avanzata dall' e ricevuta dall'istante, come attestato dalla documentazione in CP_1 atti, in data 13.2.2023, ovvero oltre il termine quinquennale decorrente come detto dal 16.6.2012 e scadente quindi il 16.6.2017 (e per i redditi 2014 dal 16.6.2019).
Quanto al secondo profilo, attinente alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi l'infondatezza della censura formulata dall' dal momento che CP_1
l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); in riferimento al caso di specie, la mancata denuncia del reddito non equivale nè ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' nè configura un impedimento assoluto, non scongiurabile CP_1 con i normali controlli che l' può invece sempre attivare e sollecitare anche CP_1 rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate (Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, n.7254). Osserva il Tribunale che deve pertanto escludersi che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata compilazione del CP_1 quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Dall'accertamento in fatto è emerso che, nel caso in esame, alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l'omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8) c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica ( che grava sull' ), sia perché CP_1
4 non ne è derivata all'ente creditore un'assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567). Infine si osserva che il contrasto giurisprudenziale degli scorsi anni, prima sull'an della pretesa creditoria, poi sulla decorrenza del dies a quo e infine sugli effetti interruttivi della prescrizione, rendono poco plausibile il configurarsi di una condotta dolosa (peraltro non provata dall'istituto) in capo al contribuente in un momento in cui molti Tribunali dichiaravano con sentenza la non debenza del tributo in assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
Il credito per cui è causa si è pertanto prescritto. Conclusivamente, in accoglimento della spiegata opposizione, e restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza ivi sollevato, deve dichiararsi non dovuta dall'istante all' la somma pretesa con avviso di addebito n. CP_1
32820190003215271000 per la somma di €. 7.303,53, per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. relativi agli anni 2012, 2013, 2014. Il mutamento giurisprudenziale di cui si è dato atto consente ex art. 92 c.p.c. di compensare le spese di lite tra le parti in causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla gestione separata CP_1 per l'anno 2012, 2013 e 2014, indicate nell' avviso di addebito n. 32820190003215271000 per la somma di €. 7.303,53, per intervenuta prescrizione;
b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha depositato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3486 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
20/01/1987, rappresentato e difeso dall'avv. GALLO MARIANGELA, come in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale CONCLUSIONI : come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/03/2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver ricevuto in data 13.2.2023 avviso di addebito n. 32820190003215271000 con cui si richiedeva il pagamento della somma di €. 7.303,53, per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. relativi agli anni 2012, 2013, 2014, per iscrizione alla gestione artigiani.
Tanto premesso, faceva rilevare:
- l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta gestione separata dell' ; CP_1
- la prescrizione quinquennale del credito;
Il ricorrente si è, quindi, rivolto al Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro di primo grado, chiedendo l'accertamento dell'infondatezza della pretesa avanzata dall in merito al versamento dei contributi alla Gestione Separata, in CP_1 relazione al reddito dal medesimo percepito nell'anno oggetto del presente ricorso, nell'esercizio dell'attività di libero professionista nonché di ogni ed eventuale
1 ulteriore atto presupposto e/o successivo, con declaratoria di non debenza dei contributi pretesi dall' a carico del ricorrente, comprese le sanzioni applicate. CP_1
L' convenuto si è costituito in giudizio, sostenendo la legittimità della sua CP_1 pretesa di iscrivere il ricorrente alla Gestione Separata, in considerazione del fatto che, nell'anno in questione, lo stesso non aveva effettuato versamenti contributivi per i redditi derivanti dall'attività libero professionale. Istruita la causa, all'odierna udienza veniva discussa e decisa con il deposito della presente sentenza.
*** Nella disamina della fattispecie in esame assume carattere assorbente la questione della prescrizione del credito di cui sopra. Ritiene il Tribunale che la tesi del professionista vada condivisa, sicché l'eccezione di prescrizione è fondata. A norma dell'art. 3 co. 9 lettera a) l.
8.8.1995 n. 335, infatti, i contributi di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in dieci anni ma, a decorrere dall'1.1.1996, tale termine è ridotto a cinque anni. Nel caso in esame, trattandosi di contributi relativi all'anno 2008, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Indiscussa essendo la natura quinquennale della prescrizione, l si difende sul CP_1 punto assumendo di aver potuto azionare il proprio credito soltanto nel momento in cui il reddito (da lavoro autonomo) del professionista assicurato è divenuto definitivo in quanto accertato dall'Amministrazione Finanziaria, ovvero in quanto risultano scaduti i termini entro i quali tale amministrazione può eseguire l'accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero del quinto anno in caso di dichiarazione omessa o nulla ai sensi dell'art. 43 DPR n. 600/1973). La tesi non è condivisibile. Invero, quanto all'individuazione del dies a quo da cui deve farsi decorrere il detto termine, in precedenti pronunce questo giudice aveva condiviso l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, il detto termine, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2935 c.c. – secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con riferimento peraltro alla sola possibilità legale e non anche materiale di esercitare il diritto – decorre dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché solo in quel momento l era posto in condizione di conoscere l'esistenza CP_1 dell'attività lavorativa e del credito da riscuotere: cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7836 (ordinanza).
Occorre, tuttavia, prendere atto che tale orientamento è stato poi contraddetto da una più recente pronuncia della S.C. che, in una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame, ha affermato l'opposto principio, statuendo tra l'altro quanto
2 segue: “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi 'a percentuale', il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29.5.2017 n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui 'i singoli contributi dovevano essere versati' (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18 co. 4 d.l.vo 9.7.1997 n. 241, secondo cui 'i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestione amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi'. (…) La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass.
4.2.2011 n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. (…) Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una mera difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. (…) Vale dunque la consolidata regola secondo cui 'l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non risulta l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento' (Cass. 26.5.2015 n. 10828, Cass.
6.10.2014 n. 21026)”: in tal senso, cfr. Cass. 31.10.2018 n. 27950. Ebbene, ritiene questo giudice di dovere prestare ora adesione al più recente orientamento della S.C., anche in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità. Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte, e che qui si intende ribadire, "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo"
3 (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020;
Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, n.7254). Dunque, il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo la vigente normativa, ossia dal giorno in cui andava versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, nella specie il giorno 16 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la omessa contribuzione.
Nella specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 16.6.2017, quale giorno di scadenza del termine per il versamento del saldo dei redditi prodotti nell'anno 2012, a norma dell'art. 17 co. 1 d.p.r.
7.12.2001 n. 435 nel testo vigente ratione temporis. Allo stesso modo, il termine ha iniziato a decorrere dal 16.6.2018 per i redditi dell'anno 2013 e dal 16.6.2019 per i redditi 2014. Tardiva si rivela allora la richiesta stragiudiziale di versamento dei contributi avanzata dall' e ricevuta dall'istante, come attestato dalla documentazione in CP_1 atti, in data 13.2.2023, ovvero oltre il termine quinquennale decorrente come detto dal 16.6.2012 e scadente quindi il 16.6.2017 (e per i redditi 2014 dal 16.6.2019).
Quanto al secondo profilo, attinente alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi l'infondatezza della censura formulata dall' dal momento che CP_1
l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); in riferimento al caso di specie, la mancata denuncia del reddito non equivale nè ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' nè configura un impedimento assoluto, non scongiurabile CP_1 con i normali controlli che l' può invece sempre attivare e sollecitare anche CP_1 rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate (Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, n.7254). Osserva il Tribunale che deve pertanto escludersi che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata compilazione del CP_1 quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Dall'accertamento in fatto è emerso che, nel caso in esame, alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr. Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), attesa l'omessa individuazione, in essa, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione in favore della gestione separata (quadro RR), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8) c.c., quale atto di occultamento doloso della esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica ( che grava sull' ), sia perché CP_1
4 non ne è derivata all'ente creditore un'assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr. Cass. 13.10.2014 n. 21567). Infine si osserva che il contrasto giurisprudenziale degli scorsi anni, prima sull'an della pretesa creditoria, poi sulla decorrenza del dies a quo e infine sugli effetti interruttivi della prescrizione, rendono poco plausibile il configurarsi di una condotta dolosa (peraltro non provata dall'istituto) in capo al contribuente in un momento in cui molti Tribunali dichiaravano con sentenza la non debenza del tributo in assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
Il credito per cui è causa si è pertanto prescritto. Conclusivamente, in accoglimento della spiegata opposizione, e restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza ivi sollevato, deve dichiararsi non dovuta dall'istante all' la somma pretesa con avviso di addebito n. CP_1
32820190003215271000 per la somma di €. 7.303,53, per il presunto mancato pagamento dei contributi I.V.S. relativi agli anni 2012, 2013, 2014. Il mutamento giurisprudenziale di cui si è dato atto consente ex art. 92 c.p.c. di compensare le spese di lite tra le parti in causa
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma pretesa dall' a titolo di contributi previdenziali e sanzioni dovuti alla gestione separata CP_1 per l'anno 2012, 2013 e 2014, indicate nell' avviso di addebito n. 32820190003215271000 per la somma di €. 7.303,53, per intervenuta prescrizione;
b) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Aversa, 06/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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