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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Carmen Lombardi Consigliere dott. Milena Cortigiano Consigliere relatore all'udienza del giorno 01/07/2025 riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 5723/2022 r.g.
TRA
Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellata ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto rigetta, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina la sanzione di cui all'art. 258, comma 2, del d. lgs. 152/2006 e l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione n. 147 del 2000 nell'importo minimo di euro
15.500,00; compensa tra le parti nella misura di due terzi le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna la al pagamento della parte residua, che liquida in euro 900,00 Controparte_1
per il primo grado e in euro 800,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 01/07/2025
Il Presidente
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Carmen Lombardi Consigliere dott. Milena Cortigiano Consigliere relatore all'udienza del giorno 01/07/2025 riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 5723/2022 r.g.
TRA
Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellata ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto rigetta, in riforma della sentenza impugnata, ridetermina la sanzione di cui all'art. 258, comma 2, del d. lgs. 152/2006 e l'importo di cui all'ordinanza ingiunzione n. 147 del 2000 nell'importo minimo di euro
15.500,00; compensa tra le parti nella misura di due terzi le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna la al pagamento della parte residua, che liquida in euro 900,00 Controparte_1
per il primo grado e in euro 800,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 01/07/2025
Il Presidente