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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1561/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Alfonso Loria
e dall'avv. Bambina Caruso per , dall'avv. Maria Cariola e dall'avv. Vincenzina CP_1
Mazzuca per nonché dall'avv. Luigina Maria Caruso per il , CP_2 Controparte_3
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
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decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1561 del R.G. 2022 (ed in quelle ad essa riunite rubricate ai nn. 1800-22 e 1217-24 R.G.), promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Loria (nei CP_1 C.F._1
proc. n. 1561-22 e 1800-22) e dall'avv. Bambina Caruso (nel proc. n. 1217-24);
- attore - contro p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_4 P.IVA_1 difesa dall'avv. Vincenzina Mazzuca (nei proc. n. 1561-22 e 1800-22) e dall'avv. Maria Cariola (nel proc. n. 1217-24);
- convenuta -
(p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso (nei proc. n. 1561-22 e 1800-22);
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe CP_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 83207 dell'8.4.2022, emessa da CP_4
e notificata in data 3.5.2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva
[...] somma pari ad € 20.135,54, per crediti inerenti a canone idrico vantati dal Comune di CP_5
e consacrati nelle sottese 11 ingiunzioni che di seguito si identificano:
[...]
1) ingiunzione n. 311956 del 17/10/2016 (canone acqua anno 2007);
2) ingiunzione n. 218400 del 17/07/2013 (canone acqua anno 2007);
3) ingiunzione n. 218401 del 17/07/2013 (canone acqua anno 2007);
4) ingiunzione n. 218402 del 17/07/2013 (canone acqua anno 2007);
5) ingiunzione n. 218403 del 17/07/2013 (canone acqua anno 2007);
6) ingiunzione n. 82659 del 16/05/2014 (canone acqua anno 2008, acque di rifiuto, depurazione acque e nolo contatore);
7) ingiunzione n. 82660 del 16/05/2014 (canone acqua anno 2008, acque di rifiuto, depurazione acque e nolo contatore);
8) ingiunzione n. 138710 del 15/04/2015 (canone acqua anno 2009, acque di rifiuto, depurazione acque,
nolo contatore e consumi idrici;
9) ingiunzione n. 213564 del 15/05/2015 (canone acqua anno 2006);
10) ingiunzione n. 213565 del 15/05/2015 (canone acqua anni 2005-2006);
11) ingiunzione n. 213566 del 15/05/2015 (canone acqua anno 2005).
Al riguardo, ha dedotto: a) l'“intervenuta prescrizione della pretesa avanzata dall'Ente creditore e mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all'atto impugnato”; b) la “nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti prodromici”; c) la “nullità dell'intimazione di pagamento opposta per violazione dello statuto del contribuente”, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre: 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione, anche inaudita altera parte, del provvedimento opposto sussistendone le condizioni di legge;
2) nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte avversa di procedere al recupero delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento qui opposta, per tutte le motivazioni sopra esposte e, pertanto, dichiarare non dovute dette somme;
- in accoglimento del presente ricorso,
dichiarare la nullità dell'atto impugnato, nonché degli atti prodromici, conseguenziali e connessi per le ragioni di fatto e diritto esposte;
- annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di intimazione di pagamento impugnato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, con distrazione ex art.
93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente il 17.1.2023 si è costituito in giudizio il , il quale - preliminarmente - ha eccepito il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva;
quanto al merito, ha impugnato e contestato l'avversa domanda, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Con memoria depositata il 18.1.2023 si è costituita in giudizio la quale ha dedotto la piena CP_4
legittimità del proprio operato e la regolare notifica delle ingiunzioni in questione, impugnando e contestando le avverse deduzioni, allegazioni e domande, di cui ha chiesto l'integrale rigetto con il favore degli onorari di lite.
Stante la sussistenza di evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, con ordinanza del
12.1.2024 al presente procedimento veniva riunito quello rubricato al n. 1800/22 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n. 2002/0000308945, notificato in data
12.7.2022, con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 20.288,77, rinveniente dalle medesime sottese 11 ingiunzioni. Anche in seno a detto procedimento parte attrice lamentava l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa e l'omessa notifica degli atti prodromici.
Con successivo provvedimento del 13.12.2024 veniva, altresì, disposta la riunione al presente giudizio della causa civile iscritta al n. 1217-2024 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso il preavviso di espropriazione immobiliare emesso da il 22.4.2024, unitamente all'allegato avviso bonario n. CP_2
2583 ed alle seguenti 12 cartelle di pagamento: 1) n. 900.2012.0122312676; 2) n.
900.2012.0122312777; 3) n. 900.2012.0122312878; 4) n. 900.2012.0122312979; 5) n.
900.2012.0122313080; 6) n. 900.2013.0231412070; 7) n. 900.2013.0231412171; 8) n.
900.2014.0051736962; 9) n. 900.2014.0051736962; 10) n. 900.2015.0014237022; 11) n.
900.2015.0014237123; 12) n. 900.2015.0014237224.
In detto terzo procedimento parte attrice ha dedotto i motivi di opposizione così compendiati: a)
“inesistenza assoluta della notifica - insanabilità e/o inefficacia”; b) “illegittimità e conseguente nullità per violazione dell'art. 25 d.p.r. n.602/73 - mancata notifica atti presupposti”; c) “nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione”; d) “manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa tributaria”; e) “manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa tributaria - intervenuta decadenza e/o prescrizione”, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: Accertare e dichiarare
l'inesistenza della notificazione del preavviso di espropriazione immobiliare e per l'effetto dichiararne la nullità e comunque l'inefficacia. In via principale 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti impugnati e contenuti nel preavviso di espropriazione immobiliare, per mancata notifica degli stessi
e comunque per difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, dichiarando la nullità della preannunciata procedura espropriativa;
In via subordinata e nel merito 3) Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria in relazione alle cartelle nn.: 900.2012.0122312676; 900.2012.0122312777;
900.2012.0122312878; 900.2012.0122312979; 900.2012.0122313080; 900.2013.0231412070;
900.2013.0231412171; 900.2014.0051736962; 900.2014.0051736962; 900.2015.0014237022;
900.2015.0014237123; 900.2015.0014237224; mai notificate, come statuito nella allegata pronuncia n.
3826/2024 depositata il 20.05.2024; 4) Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria in relazione alle suddette ed indicate, stante la carenza di soggettività passiva del sig. , CP_1
trattandosi di presunti debiti ascrivibili alla società Euroalimentari srl;
4) Accertare e dichiarare
l'illegittimità della pretesa tributaria in relazione alle medesime richiamate cartelle per intervenuta decadenza e/o prescrizione del tributo. In ogni caso 5) Con condanna della società resistente CP_4
al pagamento delle spese e competenze di lite per il presente giudizio da distrarsi in favore del
[...] difensore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 31.10.2024 si è costituita in giudizio la quale ha contestato - punto per punto - gli avversi motivi di CP_4
opposizione, invocando l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio è stato istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui la riunione delle cause non realizza una vera e propria fusione dei relativi procedimenti tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando - di
contro
- intatta l'autonomia di ciascuna causa, dovendo così il Giudice decidere la singola causa unicamente in base ai fatti ivi tempestivamente allegati ed al materiale istruttorio in essa raccolto.
2. Giova, poi, precisare come nell'ambito dell'esecuzione esattoriale il titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale (art. 49 D.P.R. 602/73), mentre, in luogo del precetto, viene notificata la cartella recante la descrizione del titolo esecutivo (e quindi del ruolo e della data in cui quest'ultimo è stato reso esecutivo) e, eventualmente, l'intimazione di pagamento solo qualora l'esecuzione non abbia avuto inizio entro un anno dalla notifica della cartella. Ed infatti, a tenore dell'art. 50 D.P.R. 602/73 “Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Posto che per giurisprudenza pacifica ed ampiamente consolidata, le intimazioni di pagamento emesse dall'agente della riscossione ai sensi della norma testé trascritta non costituiscono atti esecutivi
(l'esecuzione può, infatti, dirsi iniziata solo con la notifica dell'atto di pignoramento), bensì atti autonomamente impugnabili che assolvono alla funzione di anticipare lo stesso ed indurre il debitore all'adempimento, ritiene questo Tribunale che la domanda veicolata dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio n. 1561-22 R.G. debba essere qualificata come domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria che l'agente della riscossione ha preannunciato che avrebbe azionato in executivis in ipotesi di persistente inadempimento del contribuente.
Anche l'azione promossa nel giudizio n. 1800-22 R.G. va qualificata come domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria posta a fondamento dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo,
e non già come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c., costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (in tal senso, ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n. 15354/2015).
3. Va, ancora, premesso come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23397 del
17/11/2016, abbiano condivisibilmente chiarito che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
4. In materia di prescrizione del credito relativo ai canoni di fornitura idrica la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto,
poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso;
né può avere rilievo - in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36
- il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione” (ex multis Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, n. 3162).
La materia è stata oggetto, peraltro, di recente intervento legislativo che ha previsto l'introduzione della prescrizione biennale per le fatture emesse a far data dall'1.1.2020, quindi inapplicabile alla fattispecie in oggetto trattandosi di canoni idrici antecedenti al 2020.
5. Tanto premesso, si ritiene opportuno muovere dall'esame del merito delle questioni articolate dalle parti nei procedimenti n. 1561-22 R.G. e n. 1800-22 R.G., giacché nella sostanza sovrapponibili, e - nello specifico - dalla sollevata eccezione di prescrizione con riferimento alle singole ingiunzioni sottese all'impugnata intimazione ed all'impugnato preavviso di fermo.
Dette opposizioni risultano parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
5.1 Con riferimento alla pretesa di cui all'ingiunzione di pagamento n. 311956 del 17.10.2016, quest'ultima risulta notificata a mezzo pec in data 21.10.2016 all'indirizzo Email_1
detta notifica, tuttavia - al pari di quella relativa al sotteso avviso di pagamento n.
90020120122312676.000 dell'8.10.2012, notificato sempre a mezzo pec il 3.6.2016 - è da ritenersi affetta da nullità, in quanto eseguita a beneficio di un soggetto giuridico (euroalimentari s.r.l.) del tutto autonomo e distinto rispetto al soggetto passivo della pretesa di pagamento per cui è causa che risulta, per come evincibile dalla documentazione in atti, il solo attore (il quale, peraltro, è titolare CP_1 del diverso indirizzo pec “ , ove alcunché è stato notificato). Email_2
Pertanto, afferendo la relativa pretesa ad oggetto canone idrico per l'anno 2007, ne va dichiarata l'estinzione per intervenuto maturarsi della prescrizione quinquennale, risalendo al 3.5.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento in esame, e non essendo stata offerta prova della notifica, a beneficio del contribuente, del “preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2017/0000246226” e del “pignoramento presso terzi n. 121911 del 2016”.
5.2 Anche quanto alle pretese di cui alle ingiunzioni n. 218400 del 17/07/2013, n. 218401 del
17/07/2013, n. 218402 del 17/07/2013 e n. 218403 del 17/07/2013, ne va dichiarata l'estinzione per intervenuto maturarsi della prescrizione quinquennale, in quanto - anche a voler, per ipotesi, ritenere perfezionate le relative notifiche (l'ultima delle quali risalirebbe al 19.8.2013) - la notifica dell'intimazione opposta è del 3.5.2022 e manca la prova della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione ad essa precedenti.
5.3 Quanto, invece, alle ingiunzioni n. 82659 del 16/05/2014, n. 82660 del 16/05/2014, n. 138710 del
15/04/2015, n. 213564 del 15/05/2015, n. 213565 del 15/05/2015 e n. 213566 del 15/05/2015, ha CP_2
provato per tabulas che la notifica delle stesse si è regolarmente perfezionata a mani dello stesso destinatario in data 19.1.2015 per le prime due, in data 12.11.2015 per la terza ed il 10.11.2015 per le restanti, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la notificazione in mani proprie è perfettamente valida anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui il destinatario ha residenza o domicilio. La validità della notificazione si ha quando viene raggiunto lo scopo di portare alla conoscenza del soggetto l'atto notificato” (Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 14083/2015).
A tal riguardo, va considerato che - sulla scorta della normativa di cui al combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n.18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, come modificata alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare del comma 2 di tale ultima disposizione - “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Detto altrimenti, scadendo il termine prescrizionale de quo nel 2020 per le ingiunzioni de quibus (e, dunque, in un anno “durante il quale si verifica la sospensione”), va da sé che - sulla scorta della richiamate disposizioni di legge - lo stesso è da intendersi prorogato al 31.12.2023, ossia “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (fine del periodo di sospensione che si è avuta il 31.8.2021).
Pertanto, risalendo la notifica dell'intimazione di pagamento in esame al 3.5.2022, va da sé che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento a siffatte sei ingiunzioni non coglie nel segno.
5.4 Detto, poi, che l'intimazione di pagamento in esame risulta notificata in data 3.5.2022 e che la notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in opposizione risale al 27.6.2022 (con successivo depositato telematico avvenuto il 30.6.2022), appare di tutta evidenza come le censure con cui l'opponente ha dedotto la “nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti prodromici”, per omessa indicazione dell'ufficio “presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere” e la carenza motivazionale in ordine alla mancata indicazione del “computo degli interessi con riferimento al tasso applicato ed al metodo di calcolo adottato” - traducendosi in vizi formali che andavano fatti valere nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 617 c.p.c. - siano manifestamente inammissibili giacché tardivamente proposti oltre il termine decadenziale di 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in esame.
6. Passando, poi, all'esame del thema decidendum afferente al procedimento n. 1217-24 R.G., anche siffatta azione va qualificata come domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria posta a fondamento dell'impugnato provvedimento e lo scrutinio della controversia va condotto unicamente con riferimento alle dodici cartelle esattoriali (invero, 11, essendo una indicata due volte) specificamente richiamate dall'opponente nel libello introduttivo del presente giudizio (tutte afferenti a canoni idrici, il cui vaglio rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario).
6.1 Priva di pregio risulta la censura con cui è stata dedotta l'inesistenza della notifica del preavviso di espropriazione immobiliare de quo.
A tal riguardo, va osservato come la recente e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia avuto modo di rimarcare che "l'inesistenza della notificazione (...) è configurabile, in base ai
principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 24834 del 20/10/2017).
La circostanza, dunque, che l'impugnato provvedimento sia stato notificato all'indirizzo pec della compagine societaria Euroalimentari s.r.l. (e non a quello proprio della persona fisica odierna opponente) integra un vizio di nullità (e non già di inesistenza della notifica in esame), da ritenersi certamente sanato per raggiungimento dello scopo in ragione dell'avvenuta proposizione dell'odierna opposizione.
6.2 Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione va preliminarmente registrato che le 11 cartelle
(rectius “pratiche”) contestate dall'attore nell'atto introduttivo del procedimento n. 1217-24 R.G. coincidono perfettamente con le ingiunzioni impugnate nei procedimenti nn. 1561-22 e 1800-22 R.G., sicché - tenuto conto della operata produzione documentale - ne va dichiarata la prescrizione limitatamente alle sole pretese di cui alle ingiunzioni supra richiamate ai punti 5.1 e 5.2, per le ragioni ivi illustrate e qui a intendersi richiamate.
Quanto alle residue pretese l'eccezione di prescrizione è, invece, da rigettare per i motivi già rappresentati al punto 5.3 di parte motiva, mentre inammissibile risulta l'eccezione di intervenuta decadenza dal potere accertativo, trattandosi - quest'ultimo - di profilo che andava fatto valere in sede di tempestiva opposizione avverso le singole ingiunzioni.
6.3 Insussistente è da ritenersi la dedotta violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art. 3 della l. 241/1990; ed infatti, in caso di atti impositivi già in possesso del contribuente e pertanto da quest'ultimo già conosciuti (nel caso di specie, le ingiunzioni di al punto 5.3 di parte motiva), non si applicano gli obblighi di allegazione sanciti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art. 3 della l.
241/1990, perché il loro adempimento sarebbe del tutto superfluo. L'atto impositivo de quo risulta redatto in conformità al modello ministeriale che prevede che esso sia motivato mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già ricevuti dalla stessa parte, sono da questa conosciute e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
7. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta la n. 1561/2022 R.G. (ed in quelle ad essa riunite rubricate ai nn.
1800-22 e 1217-24 R.G.) - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Accoglie le opposizioni proposte da per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara CP_1
non dovute le somme di cui alle ingiunzioni di pagamento n. 311956, n. 218400, n. 218401, n. 218402 e n. 218403, per intervenuta prescrizione.
2) Rigetta per il resto le proposte opposizioni.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
Proc. n. 1561/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Alfonso Loria
e dall'avv. Bambina Caruso per , dall'avv. Maria Cariola e dall'avv. Vincenzina CP_1
Mazzuca per nonché dall'avv. Luigina Maria Caruso per il , CP_2 Controparte_3
nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1561 del R.G. 2022 (ed in quelle ad essa riunite rubricate ai nn. 1800-22 e 1217-24 R.G.), promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Loria (nei CP_1 C.F._1
proc. n. 1561-22 e 1800-22) e dall'avv. Bambina Caruso (nel proc. n. 1217-24);
- attore - contro p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_4 P.IVA_1 difesa dall'avv. Vincenzina Mazzuca (nei proc. n. 1561-22 e 1800-22) e dall'avv. Maria Cariola (nel proc. n. 1217-24);
- convenuta -
(p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigina Maria Caruso (nei proc. n. 1561-22 e 1800-22);
- convenuto -
Conclusioni: come in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe CP_1 proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 83207 dell'8.4.2022, emessa da CP_4
e notificata in data 3.5.2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva
[...] somma pari ad € 20.135,54, per crediti inerenti a canone idrico vantati dal Comune di CP_5
e consacrati nelle sottese 11 ingiunzioni che di seguito si identificano:
[...]
1) ingiunzione n. 311956 del 17/10/2016 (canone acqua anno 2007);
2) ingiunzione n. 218400 del 17/07/2013 (canone acqua anno 2007);
3) ingiunzione n. 218401 del 17/07/2013 (canone acqua anno 2007);
4) ingiunzione n. 218402 del 17/07/2013 (canone acqua anno 2007);
5) ingiunzione n. 218403 del 17/07/2013 (canone acqua anno 2007);
6) ingiunzione n. 82659 del 16/05/2014 (canone acqua anno 2008, acque di rifiuto, depurazione acque e nolo contatore);
7) ingiunzione n. 82660 del 16/05/2014 (canone acqua anno 2008, acque di rifiuto, depurazione acque e nolo contatore);
8) ingiunzione n. 138710 del 15/04/2015 (canone acqua anno 2009, acque di rifiuto, depurazione acque,
nolo contatore e consumi idrici;
9) ingiunzione n. 213564 del 15/05/2015 (canone acqua anno 2006);
10) ingiunzione n. 213565 del 15/05/2015 (canone acqua anni 2005-2006);
11) ingiunzione n. 213566 del 15/05/2015 (canone acqua anno 2005).
Al riguardo, ha dedotto: a) l'“intervenuta prescrizione della pretesa avanzata dall'Ente creditore e mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all'atto impugnato”; b) la “nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti prodromici”; c) la “nullità dell'intimazione di pagamento opposta per violazione dello statuto del contribuente”, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre: 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione, anche inaudita altera parte, del provvedimento opposto sussistendone le condizioni di legge;
2) nel merito: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte avversa di procedere al recupero delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento qui opposta, per tutte le motivazioni sopra esposte e, pertanto, dichiarare non dovute dette somme;
- in accoglimento del presente ricorso,
dichiarare la nullità dell'atto impugnato, nonché degli atti prodromici, conseguenziali e connessi per le ragioni di fatto e diritto esposte;
- annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di intimazione di pagamento impugnato. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, con distrazione ex art.
93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata telematicamente il 17.1.2023 si è costituito in giudizio il , il quale - preliminarmente - ha eccepito il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva;
quanto al merito, ha impugnato e contestato l'avversa domanda, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore degli onorari di lite.
Con memoria depositata il 18.1.2023 si è costituita in giudizio la quale ha dedotto la piena CP_4
legittimità del proprio operato e la regolare notifica delle ingiunzioni in questione, impugnando e contestando le avverse deduzioni, allegazioni e domande, di cui ha chiesto l'integrale rigetto con il favore degli onorari di lite.
Stante la sussistenza di evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, con ordinanza del
12.1.2024 al presente procedimento veniva riunito quello rubricato al n. 1800/22 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo n. 2002/0000308945, notificato in data
12.7.2022, con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 20.288,77, rinveniente dalle medesime sottese 11 ingiunzioni. Anche in seno a detto procedimento parte attrice lamentava l'intervenuta prescrizione dell'avversa pretesa e l'omessa notifica degli atti prodromici.
Con successivo provvedimento del 13.12.2024 veniva, altresì, disposta la riunione al presente giudizio della causa civile iscritta al n. 1217-2024 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso il preavviso di espropriazione immobiliare emesso da il 22.4.2024, unitamente all'allegato avviso bonario n. CP_2
2583 ed alle seguenti 12 cartelle di pagamento: 1) n. 900.2012.0122312676; 2) n.
900.2012.0122312777; 3) n. 900.2012.0122312878; 4) n. 900.2012.0122312979; 5) n.
900.2012.0122313080; 6) n. 900.2013.0231412070; 7) n. 900.2013.0231412171; 8) n.
900.2014.0051736962; 9) n. 900.2014.0051736962; 10) n. 900.2015.0014237022; 11) n.
900.2015.0014237123; 12) n. 900.2015.0014237224.
In detto terzo procedimento parte attrice ha dedotto i motivi di opposizione così compendiati: a)
“inesistenza assoluta della notifica - insanabilità e/o inefficacia”; b) “illegittimità e conseguente nullità per violazione dell'art. 25 d.p.r. n.602/73 - mancata notifica atti presupposti”; c) “nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione”; d) “manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa tributaria”; e) “manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa tributaria - intervenuta decadenza e/o prescrizione”, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: Accertare e dichiarare
l'inesistenza della notificazione del preavviso di espropriazione immobiliare e per l'effetto dichiararne la nullità e comunque l'inefficacia. In via principale 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti impugnati e contenuti nel preavviso di espropriazione immobiliare, per mancata notifica degli stessi
e comunque per difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, dichiarando la nullità della preannunciata procedura espropriativa;
In via subordinata e nel merito 3) Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria in relazione alle cartelle nn.: 900.2012.0122312676; 900.2012.0122312777;
900.2012.0122312878; 900.2012.0122312979; 900.2012.0122313080; 900.2013.0231412070;
900.2013.0231412171; 900.2014.0051736962; 900.2014.0051736962; 900.2015.0014237022;
900.2015.0014237123; 900.2015.0014237224; mai notificate, come statuito nella allegata pronuncia n.
3826/2024 depositata il 20.05.2024; 4) Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa tributaria in relazione alle suddette ed indicate, stante la carenza di soggettività passiva del sig. , CP_1
trattandosi di presunti debiti ascrivibili alla società Euroalimentari srl;
4) Accertare e dichiarare
l'illegittimità della pretesa tributaria in relazione alle medesime richiamate cartelle per intervenuta decadenza e/o prescrizione del tributo. In ogni caso 5) Con condanna della società resistente CP_4
al pagamento delle spese e competenze di lite per il presente giudizio da distrarsi in favore del
[...] difensore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 31.10.2024 si è costituita in giudizio la quale ha contestato - punto per punto - gli avversi motivi di CP_4
opposizione, invocando l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio è stato istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come noto, costituisce approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui la riunione delle cause non realizza una vera e propria fusione dei relativi procedimenti tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo thema decidendum et probandum, restando - di
contro
- intatta l'autonomia di ciascuna causa, dovendo così il Giudice decidere la singola causa unicamente in base ai fatti ivi tempestivamente allegati ed al materiale istruttorio in essa raccolto.
2. Giova, poi, precisare come nell'ambito dell'esecuzione esattoriale il titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale (art. 49 D.P.R. 602/73), mentre, in luogo del precetto, viene notificata la cartella recante la descrizione del titolo esecutivo (e quindi del ruolo e della data in cui quest'ultimo è stato reso esecutivo) e, eventualmente, l'intimazione di pagamento solo qualora l'esecuzione non abbia avuto inizio entro un anno dalla notifica della cartella. Ed infatti, a tenore dell'art. 50 D.P.R. 602/73 “Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Posto che per giurisprudenza pacifica ed ampiamente consolidata, le intimazioni di pagamento emesse dall'agente della riscossione ai sensi della norma testé trascritta non costituiscono atti esecutivi
(l'esecuzione può, infatti, dirsi iniziata solo con la notifica dell'atto di pignoramento), bensì atti autonomamente impugnabili che assolvono alla funzione di anticipare lo stesso ed indurre il debitore all'adempimento, ritiene questo Tribunale che la domanda veicolata dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio n. 1561-22 R.G. debba essere qualificata come domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria che l'agente della riscossione ha preannunciato che avrebbe azionato in executivis in ipotesi di persistente inadempimento del contribuente.
Anche l'azione promossa nel giudizio n. 1800-22 R.G. va qualificata come domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria posta a fondamento dell'impugnato preavviso di fermo amministrativo,
e non già come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c., costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (in tal senso, ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n. 15354/2015).
3. Va, ancora, premesso come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23397 del
17/11/2016, abbiano condivisibilmente chiarito che “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.
2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
4. In materia di prescrizione del credito relativo ai canoni di fornitura idrica la Suprema Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto,
poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso;
né può avere rilievo - in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36
- il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione” (ex multis Cassazione civile sez. un., 09/02/2011, n. 3162).
La materia è stata oggetto, peraltro, di recente intervento legislativo che ha previsto l'introduzione della prescrizione biennale per le fatture emesse a far data dall'1.1.2020, quindi inapplicabile alla fattispecie in oggetto trattandosi di canoni idrici antecedenti al 2020.
5. Tanto premesso, si ritiene opportuno muovere dall'esame del merito delle questioni articolate dalle parti nei procedimenti n. 1561-22 R.G. e n. 1800-22 R.G., giacché nella sostanza sovrapponibili, e - nello specifico - dalla sollevata eccezione di prescrizione con riferimento alle singole ingiunzioni sottese all'impugnata intimazione ed all'impugnato preavviso di fermo.
Dette opposizioni risultano parzialmente fondate e vanno, pertanto, accolte nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
5.1 Con riferimento alla pretesa di cui all'ingiunzione di pagamento n. 311956 del 17.10.2016, quest'ultima risulta notificata a mezzo pec in data 21.10.2016 all'indirizzo Email_1
detta notifica, tuttavia - al pari di quella relativa al sotteso avviso di pagamento n.
90020120122312676.000 dell'8.10.2012, notificato sempre a mezzo pec il 3.6.2016 - è da ritenersi affetta da nullità, in quanto eseguita a beneficio di un soggetto giuridico (euroalimentari s.r.l.) del tutto autonomo e distinto rispetto al soggetto passivo della pretesa di pagamento per cui è causa che risulta, per come evincibile dalla documentazione in atti, il solo attore (il quale, peraltro, è titolare CP_1 del diverso indirizzo pec “ , ove alcunché è stato notificato). Email_2
Pertanto, afferendo la relativa pretesa ad oggetto canone idrico per l'anno 2007, ne va dichiarata l'estinzione per intervenuto maturarsi della prescrizione quinquennale, risalendo al 3.5.2022 la notifica dell'intimazione di pagamento in esame, e non essendo stata offerta prova della notifica, a beneficio del contribuente, del “preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2017/0000246226” e del “pignoramento presso terzi n. 121911 del 2016”.
5.2 Anche quanto alle pretese di cui alle ingiunzioni n. 218400 del 17/07/2013, n. 218401 del
17/07/2013, n. 218402 del 17/07/2013 e n. 218403 del 17/07/2013, ne va dichiarata l'estinzione per intervenuto maturarsi della prescrizione quinquennale, in quanto - anche a voler, per ipotesi, ritenere perfezionate le relative notifiche (l'ultima delle quali risalirebbe al 19.8.2013) - la notifica dell'intimazione opposta è del 3.5.2022 e manca la prova della rituale notifica di atti interruttivi della prescrizione ad essa precedenti.
5.3 Quanto, invece, alle ingiunzioni n. 82659 del 16/05/2014, n. 82660 del 16/05/2014, n. 138710 del
15/04/2015, n. 213564 del 15/05/2015, n. 213565 del 15/05/2015 e n. 213566 del 15/05/2015, ha CP_2
provato per tabulas che la notifica delle stesse si è regolarmente perfezionata a mani dello stesso destinatario in data 19.1.2015 per le prime due, in data 12.11.2015 per la terza ed il 10.11.2015 per le restanti, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la notificazione in mani proprie è perfettamente valida anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui il destinatario ha residenza o domicilio. La validità della notificazione si ha quando viene raggiunto lo scopo di portare alla conoscenza del soggetto l'atto notificato” (Cassazione civile, sez. VI, sentenza n. 14083/2015).
A tal riguardo, va considerato che - sulla scorta della normativa di cui al combinato disposto dell'art. 68 del d.l. n.18/2020 e dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, come modificata alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e, in particolare del comma 2 di tale ultima disposizione - “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati… fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Detto altrimenti, scadendo il termine prescrizionale de quo nel 2020 per le ingiunzioni de quibus (e, dunque, in un anno “durante il quale si verifica la sospensione”), va da sé che - sulla scorta della richiamate disposizioni di legge - lo stesso è da intendersi prorogato al 31.12.2023, ossia “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (fine del periodo di sospensione che si è avuta il 31.8.2021).
Pertanto, risalendo la notifica dell'intimazione di pagamento in esame al 3.5.2022, va da sé che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente con riferimento a siffatte sei ingiunzioni non coglie nel segno.
5.4 Detto, poi, che l'intimazione di pagamento in esame risulta notificata in data 3.5.2022 e che la notifica a mezzo pec dell'atto di citazione in opposizione risale al 27.6.2022 (con successivo depositato telematico avvenuto il 30.6.2022), appare di tutta evidenza come le censure con cui l'opponente ha dedotto la “nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica degli atti prodromici”, per omessa indicazione dell'ufficio “presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere” e la carenza motivazionale in ordine alla mancata indicazione del “computo degli interessi con riferimento al tasso applicato ed al metodo di calcolo adottato” - traducendosi in vizi formali che andavano fatti valere nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 617 c.p.c. - siano manifestamente inammissibili giacché tardivamente proposti oltre il termine decadenziale di 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in esame.
6. Passando, poi, all'esame del thema decidendum afferente al procedimento n. 1217-24 R.G., anche siffatta azione va qualificata come domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria posta a fondamento dell'impugnato provvedimento e lo scrutinio della controversia va condotto unicamente con riferimento alle dodici cartelle esattoriali (invero, 11, essendo una indicata due volte) specificamente richiamate dall'opponente nel libello introduttivo del presente giudizio (tutte afferenti a canoni idrici, il cui vaglio rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario).
6.1 Priva di pregio risulta la censura con cui è stata dedotta l'inesistenza della notifica del preavviso di espropriazione immobiliare de quo.
A tal riguardo, va osservato come la recente e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia avuto modo di rimarcare che "l'inesistenza della notificazione (...) è configurabile, in base ai
principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 24834 del 20/10/2017).
La circostanza, dunque, che l'impugnato provvedimento sia stato notificato all'indirizzo pec della compagine societaria Euroalimentari s.r.l. (e non a quello proprio della persona fisica odierna opponente) integra un vizio di nullità (e non già di inesistenza della notifica in esame), da ritenersi certamente sanato per raggiungimento dello scopo in ragione dell'avvenuta proposizione dell'odierna opposizione.
6.2 Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione va preliminarmente registrato che le 11 cartelle
(rectius “pratiche”) contestate dall'attore nell'atto introduttivo del procedimento n. 1217-24 R.G. coincidono perfettamente con le ingiunzioni impugnate nei procedimenti nn. 1561-22 e 1800-22 R.G., sicché - tenuto conto della operata produzione documentale - ne va dichiarata la prescrizione limitatamente alle sole pretese di cui alle ingiunzioni supra richiamate ai punti 5.1 e 5.2, per le ragioni ivi illustrate e qui a intendersi richiamate.
Quanto alle residue pretese l'eccezione di prescrizione è, invece, da rigettare per i motivi già rappresentati al punto 5.3 di parte motiva, mentre inammissibile risulta l'eccezione di intervenuta decadenza dal potere accertativo, trattandosi - quest'ultimo - di profilo che andava fatto valere in sede di tempestiva opposizione avverso le singole ingiunzioni.
6.3 Insussistente è da ritenersi la dedotta violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art. 3 della l. 241/1990; ed infatti, in caso di atti impositivi già in possesso del contribuente e pertanto da quest'ultimo già conosciuti (nel caso di specie, le ingiunzioni di al punto 5.3 di parte motiva), non si applicano gli obblighi di allegazione sanciti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente e dall'art. 3 della l.
241/1990, perché il loro adempimento sarebbe del tutto superfluo. L'atto impositivo de quo risulta redatto in conformità al modello ministeriale che prevede che esso sia motivato mediante richiamo agli atti presupposti che, in quanto già ricevuti dalla stessa parte, sono da questa conosciute e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
7. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che - in ragione del solo parziale accoglimento dell'opposizione - sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta la n. 1561/2022 R.G. (ed in quelle ad essa riunite rubricate ai nn.
1800-22 e 1217-24 R.G.) - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Accoglie le opposizioni proposte da per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara CP_1
non dovute le somme di cui alle ingiunzioni di pagamento n. 311956, n. 218400, n. 218401, n. 218402 e n. 218403, per intervenuta prescrizione.
2) Rigetta per il resto le proposte opposizioni.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di giudizio.
Così deciso in Castrovillari, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.