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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1539 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 21/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Campli, C.F. Parte_1
con domicilio eletto in Teramo, Via Getulio n.10 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carlo M.Pettinelli (C.F - indirizzo C.F._2
PEC: che lo rappresenta e difende come da Email_1
mandato in atti
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1
al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Si chiede pertanto che si proceda al riconoscimento della prestazione definitiva tenendo conto del criterio della prevalenza dell'attività agricola per gli anni 1999-
1 2000 e 2007 e seguenti determinando così l'esatto ammontare della pensione.”
Parte resistente: “-a) come infondata la domanda di accredito contributivo e conseguente riliquidazione della pensione anticipata (Quota 100), con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.7.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' innanzi il Tribunale di Teramo, sez. Lavoro, contestando il CP_1
provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia del 26 agosto 2021, con cui CP_1 veniva liquidata in via provvisoria la pensione per l'importo mensile di € 799,22.
A sostegno della domanda lamentava la erroneità del criterio adottato dall' , nella CP_1
parte in cui non aveva tenuto conto della iscrizione del ricorrente come coltivatore diretto per gli anni 1999-2000 e dal 2007 in poi, in ragione della esistenza di contribuzione versata per periodi coincidenti in altro settore, assumendo di essere stato sempre dedito all'attività agricola che gestisce in proprio su una proprietà in Campovalano di Campli per un monte ore di gran lunga superiore all'attività pubblica di insegnante, attività agricola dalla quale peraltro riceveva la maggior fonte di redito. In ragione, dunque, della prevalenza dell'attività di coltivatore diretto per gli anni 1999-2000 e 2007 e seguenti, chiedeva la rideterminazione della pensione di vecchiaia.
1.2. A seguito di rinnovazione della notifica del ricorso, si costituiva in giudizio l' , contestando il fondamento della domanda e Controparte_1
chiedendone il rigetto, sottolineando, in particolare, come dalla documentazione prodotta da controparte non vi fosse alcuna prova della prevalenza dello svolgimento di attività di coltivatore diretto, esclusa, di converso, dalla documentazione versata in atti.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata fissata per la discussione all'udienza del 21.1.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto regolarmente notificato, le parti costituite hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2 2. Il ricorrente ha presentato in data 26.2.2021 domanda di pensione anticipata (quota
100).
In sede di accertamento del 27.7.2021, l' , con due missive del 29.7.2021, CP_1
debitamente notificate, comunicava al ricorrente la cancellazione dalla Gestione CD/CM
(coltivatori diretti), per sovrapposizione con altra contribuzione affidata alla Gestione ex-
INPDAP, per il periodo dal 1.1.1999 al 31.12.2000 e dal 2007 in poi.
Avverso tali accertamenti il ricorrente non presentava ricorso alla Commissione Centrale per l'Accertamento e la Riscossione dei Contributi Agricoli Unificati (ex S.C.A.U.).
Con successiva missiva del 26.8.2021 l' comunicava, quindi, la liquidazione della CP_1 pensione di vecchiaia categoria VOCUM, iscrizione n. 06701218, calcolata ai sensi dell'art. 14, comma 2°, del D.L. n. 4 del 28.01.2019, con decorrenza dal 1.9.2021 dell'importo di €
799,22.
Il ricorrente, con il presente giudizio, contesta la decisione dell' di cancellazione del CP_1
ricorrente dalla Gestione CD/CM (coltivatori diretti), per sovrapposizione con altra contribuzione affidata alla Gestione ex-INPDAP, ritenendo che l'attività di coltivatore diretto rappresenti la sua attività prevalente e maggiormente redditizia.
Orbene, ai fini della risoluzione della presente controversia, appare necessaria una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del D.L. n. 4 del 28.1.2019:
“
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due
o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall in base alle CP_1
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7”.
Ebbene, in base al suddetto disposto normativo, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare nelle stesse gestioni amministrate dall' i CP_1
3 periodi assicurativi in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, purchè non coincidenti.
Nel caso di specie, il ricorrente, nei periodi dal 01.01.1999 al 31.12.2000 e poi dal 2007 in poi, era iscritto nello stesso tempo (e quindi per periodi assicurativi coincidenti) a due gestioni differenti: gestione CD/CM e gestione ex INPDAP.
La disciplina da applicare è, dunque, da ricercare nella legge n. 9 del 9 gennaio 1963, il cui articolo 2, secondo comma, chiaramente afferma che "con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto della L. 26 ottobre 1957, n.
1017, artt. 1 e 2, e dalla L. 22 novembre 1954, n. 1136, art. 1, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito".
La Corte di Cassazione ha precisato in tema (Sezione L 14/10/2022, (ud. 22/06/2022, dep. 14/10/2022, n.30261, Sez. L -, Sentenza n. 15869 del 26/06/2017, Rv. 644688 - 01; Sez.
L, Sentenza n. 9208 del 09/06/2003, Rv. 564086 - 01) che, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto della L. n. 1047 del 1957, art. 2, della L. n.
9 del 1963, artt. 2 e 3, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
Non e', pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.
4 In forza di tali considerazioni, in un precedente sopra citato, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della corte di merito nella parte in cui si è limitata a dar rilievo all'abitualità della prestazione in agricoltura senza valutare la prevalenza della stessa, pur trattandosi di soggetto svolgente contestualmente la rilevante attività di dipendente pubblico
(Cassazione civile sez. lav., 14/10/2022, n.30261).
In altri termini, ciò che rileva ai fini dell'assunzione della qualità di coltivatore diretto in tema di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non è solo l'abitualità della prestazione lavorativa di coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, ma soprattutto, quando sussistente concomitante attività lavorativa, il carattere della prevalenza.
Prevalenza che deve essere intesa quale quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito.
Vengono, dunque, in rilievo due elementi di valutazione concorrenti: il primo di carattere temporale rapportato all'impegno annuale;
il secondo di natura reddituale, nel senso che l'attività di coltivatore diretto deve rappresentare la maggiore fonte di reddito.
2.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, deve ritenersi, in primo luogo, che l'onere probatorio circa la ricorrenza dei presupposti giustificativi dell'iscrizione alla gestione
CD/CM sia a carico del ricorrente.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie disponibili, non solo il ricorrente ha omesso di fornire sufficiente supporto probatorio alle proprie allegazioni, ma in base alla documentazione prodotta dall' , rispetto alla quale nulla l'istante ha contro dedotto in CP_1
sede di note di udienza, la domanda non merita accoglimento.
Dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso ricorrente risulta che l'attività di insegnante (professore di applicazioni tecniche) è stata dallo stesso svolta nei seguenti periodi:
-a) per il 1999, dal 01/01/1999 al 30/06/1999 e dal 08/11/1999 al 20/12/1999 (per 223 giorni);
-b) per il 2000, dal 31/01/2000 al 30/06/2000 e dal 16/09/2000 al 31/12/2000 (per 256);
-c) per il 2007, dal 01/01/2007 al 30/06/2007 e dal 01/09/2007 al 31/12/2007 (per 301 giorni).
Dalla data dell'1.9.2007 risulta l'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato alle dipendenze del . Controparte_2
5 Appare evidente che già sotto il profilo temporale, negli anni di interesse (1999, 2000 e
2007), l'attività di insegnante ha avuto un disimpegno estremamente rilevante, interessando la quasi totalità dell'anno, e dal settembre 2007 a tempo indeterminato.
Ma ciò che assume rilievo dirimente è il requisito reddituale.
Il ricorrente sostiene di aver ricavato la sua maggiore fonte di reddito dall'attività agricola, ma non ha depositato alcuna documentazione a sostegno di quanto prospettato, non potendosi reputare utile il complesso di contratti di affitto di fondo rustico depositati, né il fatto che fosse titolare di partita IVA.
Al contrario, dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni in contestazione (1999, 2000 e
2007), emerge documentalmente la prevalenza dei redditi da lavoro dipendente su quelli ricavati dal lavoro autonomo agricolo, non avendo il ricorrente prodotto documentazione, né offerto altri mezzi di prova, in grado di superare tali evidente istruttorie.
D'altro canto, come sottolineato dall' , la Circolare n. 6 del 2007 del Dipartimento CP_1
della Funzione Pubblica individua la possibilità di poter svolgere attività agricola (dietro espressa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione da parte del dipendente) “solo se
l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria.”
In altri termini, per poter svolgere l'attività di insegnante, occorre la prevalenza di tale attività lavorativa sull'attività autonoma agricola.
In definitiva sintesi, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto su quella di pubblico dipendente per gli anni in contestazione, emergendo dalla documentazione in atti la circostanza contraria, con conseguente rigetto della domanda.
3. Non essendovi ragioni di compensazione, anche in ragione delle carenze istruttorie del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo (scaglione 1100-5200).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1539/2024, così provvede:
• Rigetta la domanda;
6 • Condanna parte ricorrente a corrispondere le spese di lite sostenute dall' che CP_1 liquida in € 850,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Teramo, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 21/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Campli, C.F. Parte_1
con domicilio eletto in Teramo, Via Getulio n.10 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carlo M.Pettinelli (C.F - indirizzo C.F._2
PEC: che lo rappresenta e difende come da Email_1
mandato in atti
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1
in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1
al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Si chiede pertanto che si proceda al riconoscimento della prestazione definitiva tenendo conto del criterio della prevalenza dell'attività agricola per gli anni 1999-
1 2000 e 2007 e seguenti determinando così l'esatto ammontare della pensione.”
Parte resistente: “-a) come infondata la domanda di accredito contributivo e conseguente riliquidazione della pensione anticipata (Quota 100), con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 31.7.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' innanzi il Tribunale di Teramo, sez. Lavoro, contestando il CP_1
provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia del 26 agosto 2021, con cui CP_1 veniva liquidata in via provvisoria la pensione per l'importo mensile di € 799,22.
A sostegno della domanda lamentava la erroneità del criterio adottato dall' , nella CP_1
parte in cui non aveva tenuto conto della iscrizione del ricorrente come coltivatore diretto per gli anni 1999-2000 e dal 2007 in poi, in ragione della esistenza di contribuzione versata per periodi coincidenti in altro settore, assumendo di essere stato sempre dedito all'attività agricola che gestisce in proprio su una proprietà in Campovalano di Campli per un monte ore di gran lunga superiore all'attività pubblica di insegnante, attività agricola dalla quale peraltro riceveva la maggior fonte di redito. In ragione, dunque, della prevalenza dell'attività di coltivatore diretto per gli anni 1999-2000 e 2007 e seguenti, chiedeva la rideterminazione della pensione di vecchiaia.
1.2. A seguito di rinnovazione della notifica del ricorso, si costituiva in giudizio l' , contestando il fondamento della domanda e Controparte_1
chiedendone il rigetto, sottolineando, in particolare, come dalla documentazione prodotta da controparte non vi fosse alcuna prova della prevalenza dello svolgimento di attività di coltivatore diretto, esclusa, di converso, dalla documentazione versata in atti.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata fissata per la discussione all'udienza del 21.1.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto regolarmente notificato, le parti costituite hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2 2. Il ricorrente ha presentato in data 26.2.2021 domanda di pensione anticipata (quota
100).
In sede di accertamento del 27.7.2021, l' , con due missive del 29.7.2021, CP_1
debitamente notificate, comunicava al ricorrente la cancellazione dalla Gestione CD/CM
(coltivatori diretti), per sovrapposizione con altra contribuzione affidata alla Gestione ex-
INPDAP, per il periodo dal 1.1.1999 al 31.12.2000 e dal 2007 in poi.
Avverso tali accertamenti il ricorrente non presentava ricorso alla Commissione Centrale per l'Accertamento e la Riscossione dei Contributi Agricoli Unificati (ex S.C.A.U.).
Con successiva missiva del 26.8.2021 l' comunicava, quindi, la liquidazione della CP_1 pensione di vecchiaia categoria VOCUM, iscrizione n. 06701218, calcolata ai sensi dell'art. 14, comma 2°, del D.L. n. 4 del 28.01.2019, con decorrenza dal 1.9.2021 dell'importo di €
799,22.
Il ricorrente, con il presente giudizio, contesta la decisione dell' di cancellazione del CP_1
ricorrente dalla Gestione CD/CM (coltivatori diretti), per sovrapposizione con altra contribuzione affidata alla Gestione ex-INPDAP, ritenendo che l'attività di coltivatore diretto rappresenti la sua attività prevalente e maggiormente redditizia.
Orbene, ai fini della risoluzione della presente controversia, appare necessaria una preliminare ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del D.L. n. 4 del 28.1.2019:
“
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due
o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall in base alle CP_1
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7”.
Ebbene, in base al suddetto disposto normativo, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare nelle stesse gestioni amministrate dall' i CP_1
3 periodi assicurativi in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, purchè non coincidenti.
Nel caso di specie, il ricorrente, nei periodi dal 01.01.1999 al 31.12.2000 e poi dal 2007 in poi, era iscritto nello stesso tempo (e quindi per periodi assicurativi coincidenti) a due gestioni differenti: gestione CD/CM e gestione ex INPDAP.
La disciplina da applicare è, dunque, da ricercare nella legge n. 9 del 9 gennaio 1963, il cui articolo 2, secondo comma, chiaramente afferma che "con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto della L. 26 ottobre 1957, n.
1017, artt. 1 e 2, e dalla L. 22 novembre 1954, n. 1136, art. 1, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito".
La Corte di Cassazione ha precisato in tema (Sezione L 14/10/2022, (ud. 22/06/2022, dep. 14/10/2022, n.30261, Sez. L -, Sentenza n. 15869 del 26/06/2017, Rv. 644688 - 01; Sez.
L, Sentenza n. 9208 del 09/06/2003, Rv. 564086 - 01) che, ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la qualità di coltivatore diretto rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto della L. n. 1047 del 1957, art. 2, della L. n.
9 del 1963, artt. 2 e 3, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue.
Non e', pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo.
4 In forza di tali considerazioni, in un precedente sopra citato, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della corte di merito nella parte in cui si è limitata a dar rilievo all'abitualità della prestazione in agricoltura senza valutare la prevalenza della stessa, pur trattandosi di soggetto svolgente contestualmente la rilevante attività di dipendente pubblico
(Cassazione civile sez. lav., 14/10/2022, n.30261).
In altri termini, ciò che rileva ai fini dell'assunzione della qualità di coltivatore diretto in tema di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non è solo l'abitualità della prestazione lavorativa di coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, ma soprattutto, quando sussistente concomitante attività lavorativa, il carattere della prevalenza.
Prevalenza che deve essere intesa quale quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggiore fonte di reddito.
Vengono, dunque, in rilievo due elementi di valutazione concorrenti: il primo di carattere temporale rapportato all'impegno annuale;
il secondo di natura reddituale, nel senso che l'attività di coltivatore diretto deve rappresentare la maggiore fonte di reddito.
2.1. Trasponendo tali principi al caso di specie, deve ritenersi, in primo luogo, che l'onere probatorio circa la ricorrenza dei presupposti giustificativi dell'iscrizione alla gestione
CD/CM sia a carico del ricorrente.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie disponibili, non solo il ricorrente ha omesso di fornire sufficiente supporto probatorio alle proprie allegazioni, ma in base alla documentazione prodotta dall' , rispetto alla quale nulla l'istante ha contro dedotto in CP_1
sede di note di udienza, la domanda non merita accoglimento.
Dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso ricorrente risulta che l'attività di insegnante (professore di applicazioni tecniche) è stata dallo stesso svolta nei seguenti periodi:
-a) per il 1999, dal 01/01/1999 al 30/06/1999 e dal 08/11/1999 al 20/12/1999 (per 223 giorni);
-b) per il 2000, dal 31/01/2000 al 30/06/2000 e dal 16/09/2000 al 31/12/2000 (per 256);
-c) per il 2007, dal 01/01/2007 al 30/06/2007 e dal 01/09/2007 al 31/12/2007 (per 301 giorni).
Dalla data dell'1.9.2007 risulta l'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato alle dipendenze del . Controparte_2
5 Appare evidente che già sotto il profilo temporale, negli anni di interesse (1999, 2000 e
2007), l'attività di insegnante ha avuto un disimpegno estremamente rilevante, interessando la quasi totalità dell'anno, e dal settembre 2007 a tempo indeterminato.
Ma ciò che assume rilievo dirimente è il requisito reddituale.
Il ricorrente sostiene di aver ricavato la sua maggiore fonte di reddito dall'attività agricola, ma non ha depositato alcuna documentazione a sostegno di quanto prospettato, non potendosi reputare utile il complesso di contratti di affitto di fondo rustico depositati, né il fatto che fosse titolare di partita IVA.
Al contrario, dalle dichiarazioni dei redditi per gli anni in contestazione (1999, 2000 e
2007), emerge documentalmente la prevalenza dei redditi da lavoro dipendente su quelli ricavati dal lavoro autonomo agricolo, non avendo il ricorrente prodotto documentazione, né offerto altri mezzi di prova, in grado di superare tali evidente istruttorie.
D'altro canto, come sottolineato dall' , la Circolare n. 6 del 2007 del Dipartimento CP_1
della Funzione Pubblica individua la possibilità di poter svolgere attività agricola (dietro espressa richiesta di autorizzazione all'Amministrazione da parte del dipendente) “solo se
l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria.”
In altri termini, per poter svolgere l'attività di insegnante, occorre la prevalenza di tale attività lavorativa sull'attività autonoma agricola.
In definitiva sintesi, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto su quella di pubblico dipendente per gli anni in contestazione, emergendo dalla documentazione in atti la circostanza contraria, con conseguente rigetto della domanda.
3. Non essendovi ragioni di compensazione, anche in ragione delle carenze istruttorie del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo (scaglione 1100-5200).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1539/2024, così provvede:
• Rigetta la domanda;
6 • Condanna parte ricorrente a corrispondere le spese di lite sostenute dall' che CP_1 liquida in € 850,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
Teramo, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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